Versamenti. Il Cliente o terzi possono effettuare versamenti di denaro su SI conto! DEPOSITO mediante bonifico bancario, assegno bancario o circolare o le altre modalità di volta in volta accettate dalla Banca. Versamenti di contante possono essere effettuati solo nelle filiali della Banca, mentre non sono ammessi versamenti di contante per corrispondenza. La Banca non ha alcun onere di verifica sulla causale del versamento effettuato da soggetti terzi e il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne la Banca da qualunque richiesta o pretesa del terzo ordinante il versamento o di qualsiasi altro soggetto, ivi inclusa qualsiasi pubblica autorità italiana o estera, in relazione a detto versamento. Il primo versamento, con qualsiasi modalità effettuato, può essere disposto solo dal Cliente ed è condizione per il perfezionamento del Contratto ai sensi del successivo art. 30 e, in caso di Proposta di Apertura presentata dal Cliente mediante tecniche di comunicazione a distanza deve avvenire mediante bonifico bancario dal Conto Predefinito. Il primo versamento deve essere almeno pari al limite minimo di giacenza eventualmente previsto nel Documento di Sintesi e la giacenza massima non potrà eccedere i limiti massimi eventualmente previsti nel Documento di Sintesi. L’importo versato tramite assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine; l’importo è disponibile secondo i termini indicati nelle Condizioni Economiche. Tutti gli assegni devono essere emessi o girati con la clausola “non trasferibile” e girati dal Cliente per l’incasso a Banca Sistema S.p.A. Qualora venga accertata una irregolarità nei titoli o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta di presentazione e l’accertata consistenza dei valori, la Banca procede, dandone comunicazione al Cliente anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, all’accensione del vincolo per il solo importo accertato e regolare. L’invio degli assegni per corrispondenza, ammessi solo per versamenti successivi al primo, è a rischio e spese del Cliente, non rispondendo la Banca dello smarrimento, sottrazione o distruzione durante il trasporto. Il Cliente invia gli assegni alla Banca allegando la distinta di presentazione, datata e firmata, dalla quale risulta il dettaglio dei valori contenuti, il numero e l’esatta intestazione del conto di deposito. La Banca apre il plico apponendo sullo stesso il timbro di ricezione con l’indicazione della data di arrivo che determina il gior...
Versamenti. Il Cliente può versare denaro sul Conto Deposito esclusivamente mediante bonifico bancario a valere sul Conto Predefinito. La Banca si riserva la facoltà di non accettare versamenti successivi a quelli già effettuati, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. Per l'intera durata del Contratto, l'importo complessivamente depositato sul Conto Deposito non potrà eccedere il limite massimo previsto dal Foglio Informativo frontespizio del Contratto. La valuta applicata all'accreditamento determina la decorrenza degli interessi.
Versamenti. Le prestazioni - descritte al precedente Art.4 - vengono determinate dietro versamento di ciascun premio unico ricorrente ed eventuali versamenti aggiuntivi che il Contraente decide di corrispondere in base ai suoi obiettivi e alle garanzie prestate dal contratto.
Versamenti. 1. Il versamento del Canone patrimoniale, con arrotondamento all’Euro, è effettuato direttamente al Comune, utilizzando una delle seguenti modalità:
a. conto corrente di tesoreria del Comune;
b. conto corrente postale intestato al Comune;
c. strumenti elettronici di pagamento messi a disposizione del Comune;
d. piattaforma PagoPA di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale);
e. modello F24 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari e occupazioni relative a periodi inferiori all'anno solare l’importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione e comunque entro 10 giorni dal rilascio stesso.
3. In caso di concessione o autorizzazione pluriennale, il versamento degli anni successivi al primo dovrà in ogni caso essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Qualora l’importo annuale sia superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12,00 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono inoltre essere disposte riduzioni delle tariffe e/o essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. Il versamento per il Canone relativo ai passi carrabili può essere assolto definitivamente considerando 20 annualità, mediante versamento cumulativo di tutte le annualità considerate, effettuato in qualsiasi momento con una delle modalità di cui al presente articolo.
Versamenti. 1. Non sono consentiti nuovi versamenti a valere sul medesi- mo Deposito. Il Cliente può invece chiedere tempo per tempo l’apertura di nuovi Depositi, nel numero massimo indicato nel Documento di Sintesi.
Versamenti. 4.1. Il versamento iniziale (premio unico)
4.2. I versamenti aggiuntivi (premi aggiuntivi) L’Investitore può effettuare versamenti aggiuntivi di al- meno 10.000 euro ciascuno a partire dall’inizio della decorrenza contrattuale (vedi Art. 5.2 “Decorrenza delle coperture assicurative”), fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 8.4 (Percorso Opportunità).
Versamenti. Il Cliente può versare denaro sul Conto Deposito esclusivamente mediante bonifico bancario SEPA Credit Transfer a valere sul Conto d’appoggio o con trasferimento di somme da altro Conto Deposito intestato al medesimo cliente presso Banca CF+.. Per l'intera durata del Contratto, l'importo complessivamente depositato sul Conto Deposito non potrà eccedere il limite massimo di giacenza previsto dal Foglio Informativo frontespizio del Contratto. La valuta applicata all'accreditamento determina la decorrenza degli interessi.
Versamenti. 1. Il Canone mercatale deve essere pagato mediante la piattaforma PagoPA di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell’Amministrazione digitale.
2. Sono comunque previste altre forme di pagamento al fine di agevolare i versamenti.
3. Per importi annuali superiori a € 250,00, il Canone può essere corrisposto in rate trimestrali anticipate, aventi le seguenti scadenze:
a. 31 marzo;
b. 30 giugno;
c. 30 settembre;
d. 30 novembre.
Versamenti. Il versamento degli importi dovuti dovrà esser fatto entro i termini per la presentazione del ricorso (sessanta giorni dalla notifica dell’accertamen- to), salvo la concessione della sospensione dell’atto; il termine per il versa- mento rimarrà sospeso per novanta giorni anche nel caso di presentazione di istanza di adesione, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218. Poiché l’obbligo per il versamento è legato al “termine per la presen- tazione del ricorso”, come precisa la norma, si ritiene sia applicabile anche la sospensione del termine durante il periodo feriale (dal 1° agosto al 15 settembre), sospensione che riguarda, appunto, anche il termine per la pre- sentazione del ricorso oltre che per l’acquiescenza17 e per la definizione agevolata delle sanzioni18. I versamenti da eseguire in pendenza di giudizio, a seguito di senten- za, andranno effettuati entro sessanta giorni dalla intimazione ad adempie- re allegata alla notifica della sentenza, fatta a cura dell’Ufficio, secondo le modalità sopra descritte. D’altra parte, in base alla disciplina in vigore, non modificata dalla nuo- va normativa, qualora gli importi già versati risultino superiori a quelli dovuti sulla base delle sentenze emesse, le somme eccedenti dovranno essere rimborsate d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza: ciò significa che non è necessaria la presentazione di una istanza ed il rim- borso spetta anche se la sentenza favorevole dovesse essere impugnata dall’Ufficio. per posta, come previsto per l’Ufficio, o per consegna diretta dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia: una indubbia semplificazione sia per l’Agenzia delle entrate che per il contribuente.
Versamenti. 1. Il versamento della TASI è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso degli immobili sottoposti ad imposizione.
2. Il versamento è dovuto proporzionalmente ai mesi in cui si è protratto il possesso. In caso di passaggio della soggettività passiva nel corso del mese il versamento è dovuto dal contribuente il cui possesso si protrae per il maggior numero di giorni.
3. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
4. Il versamento della TASI è effettuato, in 2 rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
5. Per il solo anno 2014 il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre. Il versamento della seconda rata è effettuato entro il 16 dicembre.