VITA COMUNITARIA Clausole campione

VITA COMUNITARIA. A) La vita nel Collegio è fondata sulla leale condivisione delle finalità espresse nel Progetto Educativo e richiede uno stile di vita coerente. Per questo motivo, il dialogo con la Direzione, la partecipazione alle assemblee di Collegio e alle attività comunitarie, sono requisito indispensabile per la permanenza in Collegio. L’assenza alle Assemblee convocate dalla Direzione deve essere giustificata. B) La studentessa che desidera essere accolta nel Collegio deve compilare la domanda di preiscrizione, sostenere il colloquio di conoscenza volto a verificare: - una soddisfacente carriera accademica, sulla base degli esami sostenuti; - il rispetto del Regolamento in ogni sua parte; - la condivisione degli obiettivi proposti nel Progetto Educativo; - la partecipazione e il coinvolgimento attivi nella vita collegiale. C) Per l'ammissione: è indispensabile l'accettazione del Progetto Educativo, del Regolamento in tutte le sue clausole e la sottoscrizione del contratto di accoglienza; D) L'impegno serio nello studio e l'attiva partecipazione alle diverse proposte formative, sono componenti essenziali del Collegio. Per questo ogni studente s'impegna a mantenere un clima che favorisca lo studio, sia negli ambienti comuni che nella stanza assegnata. E) Al fine di realizzare quanto stabilito nel Progetto Educativo, durante l'anno sono normalmente previsti almeno due colloqui con la Direzione: dopo i primi mesi di permanenza e prima della fine dell’anno. La verifica dell’andamento degli studi avverrà con la presentazione dei documenti universitari. F) Il comportamento e l’abbigliamento devono essere coerenti con le finalità del Collegio e rispettosi delle esigenze di tutti. G) La riammissione per l'anno successivo, decisa dalla Direzione, dipenderà dall’impegno accademico e dalla partecipazione attiva alla vita collegiale. H) La Direzione, nell'ambito delle scelte educative del Collegio e per tutelarle, può, a suo insindacabile giudizio, adottare provvedimenti disciplinari in forma di richiamo verbale, ammonizione scritta, allontanamento temporaneo o definitivo in corso d'anno.
VITA COMUNITARIA. I residenti sono liberi di uscire e rientrare negli appartamenti quando lo desiderano e possono accogliere, presso il loro appartamento, le persone che gradiscono. È invece vietata l’ospitalità notturna di altre persone. L’utilizzo degli spazi comuni è consentito ai residenti e alle persone da loro invitate nella fascia oraria dalle 8,00 alle 23,00. La direzione di Dipartimento ha facoltà di allontanare i visitatori, ancorché invitati dai residenti, qualora fossero ravvisati comportamenti di disturbo per la vita comunitaria o per altri residenti. Sono ammessi all’interno dello stabile adibito ad appartamenti protetti animali domestici in numero massimo di 1 per appartamento, di piccola taglia e a condizione che qualsiasi spesa di gestione dell’animale (esempio vaccinazioni, alimentazione, igiene e toelettatura, ecc.) sia ad esclusivo carico dell’intestatario. L’accesso agli animali agli alloggi protetti è vincolato dalla copertura di tutte le vaccinazioni obbligatorie per l’animale. La persona residente è tenuta a risarcire la Fondazione per i danni arrecati a persone o cose anche per accertata incuria o trascuratezza, determinate consapevolmente dentro e fuori la struttura. Negli appartamenti è proibito fumare ai sensi di legge, salvo che nelle zone all’uopo predisposte. È proibito inoltre introdurre, possedere e/o consumare sostanze stupefacenti e alcool.
VITA COMUNITARIA. In considerazione della natura residenziale e di lunga durata del servizio di R.S.A. l'utente, durante l'intera permanenza, è tenuto ad un comportamento idoneo alla natura comunitaria della struttura nel rispetto degli altri residenti, delle norme generali di igiene e di sicurezza, dei tempi di vita comunitaria, del regolamento interno della struttura e delle disposizioni della direzione. Gli utenti possono portare e trattenere presso l'ente oggetti personali a condizione che gli stessi non siano di disturbo per l'eventuale persona convivente e non pregiudichino le ottimali condizioni di igiene e sicurezza. In ogni caso non è consentito nelle camere l'uso di apparecchi riscaldanti, quali termocoperte, fornelli e ferri da stiro. Gli oggetti personali potranno essere ricollocati in caso di necessità o forza maggiore. E' vietata agli utenti, ai familiari ed al personale non autorizzato la regolazione e la manomissione degli apparecchi elettromedicali, degli ausili e degli impianti. L'amministrazione dell'ente declina ogni responsabilità per i valori conservati personalmente nelle stanze degli utenti. In caso di decesso dell'utente gli oggetti o le somme di denaro conservate potranno essere ritirate dai legittimi eredi, accertati a mezzo di idoneo atto sostitutivo di notorietà od autocertificazione resa ai sensi della normativa vigente. Norme minime di comportamento degli utenti: a) non arrecare molestie o disturbo agli altri utenti ed in genere evitare comportamenti incompatibili con una serena vita comunitaria; b) usare apparecchi radio televisivi o simili ove ammessi e con la massima discrezione possibile; c) evitare rumori molesti durante le ore di riposo; d) fumare solo nei locali dove è espressamente consentito; e) evitare di conservare negli armadi od in altri mobili a disposizione generi alimentari deperibili od oggetti impropri; f) mantenere in buono stato le strutture e gli arredi personali e comunitari, gli spazi in comune ed adeguarsi alle indicazioni dell'ente per la corretta utilizzazione degli impianti e delle apparecchiature a disposizione; g) consentire al personale di servizio ed a qualsiasi altra persona incaricata dall'ente di entrare nella stanza per provvedere a pulizie, controlli e riparazioni; h) risarcire l'ente per gli eventuali danni arrecati per propria incuria o trascuratezza.

Related to VITA COMUNITARIA

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Formazione e aggiornamento Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei quadri, le aziende favoriranno la formazione e l'aggiornamento di tale categoria di lavoratori, in base a quanto previsto dal successivo art. 116. Le giornate di formazione scelte dall'azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale dei singoli quadri saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico dell'azienda e le giornate stesse considerate lavorative. Le giornate di formazione scelte dal quadro saranno - sia per l'eventuale costo di viaggio e permanenza sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore.

  • Rappresentanze sindacali unitarie Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU - così come delineate negli accordi interconfederali sottoscritti dalla Associazioni stipulanti L'elezione delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte nel successivo articolo 181.

  • Comunicazioni tra le Parti 1. Ove non diversamente specificato, qualsiasi comunicazione tra le Parti inerente al presente Accordo è effettuata, tramite il TDH, a ciascuna delle Parti.

  • Servizi di telecomunicazioni Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

  • Fatturazione e modalità di pagamento L’Agenzia, a seguito della completa effettuazione delle prestazioni richieste con gli ordinativi di servizio e dopo l’attestazione di regolare esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dal Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all’art. 20 del presente Contratto. La Società indica i seguenti indirizzi di posta elettronica cui potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del Contratto: e-mail – Pec Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente Contratto e alla relativa procedura selettiva/concorso, dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, xxx Xxxxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx, codice fiscale e partita IVA 06363391001 e spedite all’Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7.3.2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia (X3DZ5I). Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire, al Sistema di Interscambio, il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. L’Agenzia è soggetta allo Split Payment (L. n. 190/2014, art. 1, comma 629) ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21.6.2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) dovrà essere valorizzato con il carattere “S”. Le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. La Società prende espressamente atto che AdE non corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9.10.2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9.11.2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola la Committente alla richiesta di prestazioni minime determinate; la Società avrà, pertanto, diritto al corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente rese. In caso di applicazione delle penali, l’importo delle penali sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla Società. Sarà altresì facoltà di AdE rivalersi, per l’importo corrispondente, sulla cauzione. In conformità alle previsioni di cui all’art. 35, c. 18 d.lgs. 50/2016, entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione prevista da ciascun ordinativo verrà corrisposta all’Appaltatore un’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore dell’ordinativo medesimo, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L’importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Committente. L’Appaltatore decadrà dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procederà, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

  • Fatturazione e pagamento Per quanto riguarda la fatturazione e il pagamento si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto”. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi Enti Soci, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere e accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell’imposta diviene pertanto l’acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell’imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA. A partire dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art.1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi inclusi i titolari di partita IVA in regime forfettario a cui si richiede l’invio della sola fattura elettronica.

  • Norme comuni Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

  • Modalità di fatturazione e pagamento 10.1 La fatturazione avrà periodicità: 1. per l’energia elettrica mensile ad eccezione dei Clienti con Punti di Prelievo in bassa tensione e potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile; 2. per il gas avrà periodicità mensile ad eccezione dei Punti di riconsegna con consumo annuo inferiore o uguale a 5.000 Smc e per i Punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile. Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell’art. 21. Le fatture saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni; il CLIENTE avrà sempre a disposizione gli Elementi di Dettaglio nella propria area privata sul sito internet xxxxxxxxxxxxx.xx. Su xxxxxxxxxxxxx.xx sarà inoltre disponibile la guida alla lettura della fattura. 10.2 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, sempre che tali dati siano resi disponibili a EDISON ENERGIA dal Distributore o sulla base delle autoletture comunicate dal CLIENTE. 10.3 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati con il con il metodo del prodie basato sulle autoletture comunicate dal CLIENTE o sul dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore locale; in assenza di tali dati la stima sarà calcolata con il metodo prodie utilizzando il consumo annuo comunicato dal Distributore competente, il consumo dichiarato dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO o la stima di Edison calcolata in base ai dati tecnici del Punto di prelievo comunicati dal Distributore.10.4 (articolo specifico per la sola fornitura di gas) In caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e successive modifiche e integrazioni, nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, EDISON ENERGIA ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al CLIENTE, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; nel caso invece di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il CLIENTE riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00€ e secondo le previsioni di cui alla Del. 574/2013/R/gas (RQDG) e successive modifiche e integrazioni in tema di qualità commerciale. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE, b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall’ARERA con Del. 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: a) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, b) con il dato di consumo annuo comunicato dal Distributore sulla base dei dati tecnici del Punto di Riconsegna. 10.5 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle fatture emesse dal Distributore Locale, EDISON ENERGIA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli. 10.6 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare le modifiche di cui al precedente Art. 7.4, che comportino delle variazioni al prezzo riportato nelle Condizioni Particolari di Fornitura sottoscritte dal CLIENTE, e/o ai corrispettivi indicati nelle stesse, EDISON ENERGIA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell’avvenuta sostituzione del gruppo di misura e/o dell’Opzione tariffaria di trasporto.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: