AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI IN PARTENARIATO CON UIRNET
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI IN PARTENARIATO CON UIRNET
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO “INTEGRAZIONE DEI SISTEMI INFRASTRUTTURALI DI SECURITY DELL’AREA AMPIA DI GIOIA TAURO CON I SISTEMI DI ANALISI DI RISCHIO DOGANALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO SPORTELLO UNICO”
CIG 5312473766 CUP G59E12000420006
PROGETTO CO-FINANZIATO CON FONDI FESR DAL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE SICUREZZA PER LO SVILUPPO; OBIETTIVO CONVERGENZA 2007 – 2013; OBIETTIVO OPERATIVO 1.2
Procedura aperta: art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, Decreto Legislativo n. 163/2006 e Parte IV del D.P.R. n. 207/2010; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006
SCHEMA DI CONTRATTO
Indice
ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI 4
ART. 2 - DISPOSIZIONI APPLICABILI 4
ART. 3 - OGGETTO 5
ART. 4 - DURATA 6
ART. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ 6
ART. 6 - PIANO DI PROGETTO 6
ART. 7 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE 7
ART. 8 - SUBAPPALTO 8
ART. 9 - MONITORAGGIO 9
ART. 10 - COLLAUDO DEL SISTEMA ED ACCETTAZIONE 9
ART. 11 - TRASFERIMENTO E AFFIANCAMENTO FINALE 11
ART. 12 - LIVELLI DI SERVIZIO 11
ART. 13 - PENALI 12
ART. 14 - CAUZIONE 12
ART. 15 - CORRISPETTIVO 13
ART. 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO 14
ART. 17 - TRASPARENZA DEI PREZZI 15
ART. 18 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI 16
ART. 19 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 17
ART. 20 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 17
ART. 21 - GARANZIE E ADEGUAMENTI TECNOLOGICI 18
ART. 22 - PROPRIETÀ E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE 20
ART. 23 - PRIVATIVE, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE 21
ART. 24 - RESPONSABILITÀ 21
ART. 25 - RISOLUZIONE 22
ART. 26 - RECESSO AD NUTUM 22
ART. 27 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA 23
ART. 28 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO 23
ART. 29 - FORO COMPETENTE 23
ART. 30 - PRIVACY 23
ART. 31 - CODICE ETICO E OSSERVANZA DLGS. 231/2001 24
ART. 32 - REGISTRAZIONE E ONERI CONTRATTUALI 24
ART. 33 - CLAUSOLA FINALE 24
CONTRATTO DI APPALTO PER L’INTEGRAZIONE DEI SISTEMI INFRASTRUTTURALI DI SECURITY DELL’AREA AMPIA DI GIOA TAURO CON I SISTEMI DI ANALISI DI RISCHIO DOGANALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SPORTELLO UNICO”
TRA
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con sede legale in Roma alla Xxx X. Xxxxxxx, 00, 00000, P.IVA n. 06409601009, CF 97210890584, nella persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, legale rappresentante p.t., nato a , il di seguito per brevità la “Committente”
E
, con sede legale in
alla via
n. , capitale sociale Euro , codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di ., P. IVA n. , ivi domiciliata ai fini del presente atto, in persona del legale rappresentante Xxx.
, nato a , il di seguito per brevità anche “Fornitore”,
(Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e , congiuntamente definiti, le “Parti”)
PREMESSO
a) che il progetto per la realizzazione dell’Integrazione dei Sistemi infrastrutturali di security dell’area ampia di Gioia Tauro con i sistemi di analisi di rischio doganali nell’ambito del progetto “Sportello Unico” (di seguito denominato “il progetto”), si inserisce nell’ambito di un insieme di interventi programmati nel quadro del Programma Operativo Nazionale PON - Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013 collocandosi nell’ambito del processo di potenziamento tecnologico delle Dogane e degli altri organismi pubblici coinvolti nella tutela e nel ripristino delle condizioni di sicurezza e legalità, finalizzato a migliorare l’operatività e le prestazioni del sistema sicurezza nell’area ampia di Gioia Tauro;
b) che in particolare il progetto ha come obiettivo l’integrazione delle attuali componenti di sicurezza, già operanti nel porto di Gioia Tauro in un sistema maggiormente connesso per fornire in sede locale tutte le informazioni necessarie alla prevenzione delle attività illegali;
c) che è necessario avere a disposizione dati aggregati risultato dell’integrazione dei sistemi attuali, dei sistemi di sicurezza locale, dei sottosistemi attualmente operanti, con il sistema costituito dalla Piattaforma Logistica Nazionale digitale, che viene realizzato da UIRNet S.p.A. in forza dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, che estende il perimetro operativo del sistema di gestione della rete logistica nazionale anche ai porti;
d) che il porto di Gioia Tauro, con il suo retro-porto, costituisce, dal punto di vista della legge richiamata, un importante nodo da integrare sia per finalità di efficienza che di sicurezza
nazionale.
e) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura indetta ai sensi dell’art.
per l’affidamento dei servizi per l’Integrazione dei sistemi infrastrutturali di security dell’area ampia di Gioia Tauro con i sistemi di analisi di rischio doganali nell’ambito del progetto “Sportello Unico” – CIG 5312473766 CUP G59E12000420006 e, per l’effetto, ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto del presente Contratto;
f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico, nonché dal Bando e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
g) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;
h) che la Committente ha provveduto ad espletare gli accertamenti in materia di antimafia, il cui esito si è concluso positivamente.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI
1. Le premesse, gli atti ed i documenti ivi richiamati, il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico ed i suoi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto (anche se non materialmente allegati) si intendono integralmente richiamati ed hanno valore di patto.
2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto la documentazione fornita in sede di gara ed i seguenti altri allegati:
- Allegato A - Offerta tecnica del Fornitore
- Allegato B - Offerta economica del Fornitore
- Allegato C – Comunicazione relativa a conto corrente dedicato (cfr. art. 16)
ART. 2 - DISPOSIZIONI APPLICABILI
1. L’esecuzione del Contratto è regolata, oltre che dalle clausole del medesimo e dei suoi allegati, dalla normativa comunitaria e statale vigente in materia di appalti pubblici di forniture e servizi; dalle norme del Codice Civile e di contabilità generale dello Stato, dalle disposizioni normative concernenti l’oggetto specifico del presente Contratto. Alla normativa citata si fa esplicito rinvio per quanto non contemplato nel presente Contratto.
2. La sottoscrizione del Contratto non impegna la Committente finché non è stato approvato dalla Autorità competente, Responsabile di Obiettivo Operativo – di Linea di Intervento, e registrato, qualora previsto, presso gli Organi di Controllo.
ART. 3 - OGGETTO
1. La Committente affida al Fornitore, che accetta, le attività di analisi di dettaglio, progettazione, realizzazione, avvio in esercizio e successive attività di assistenza evolutiva, manutenzione e gestione del sistema, nonché affiancamento del personale della Committente o dei terzi dalla stessa indicati. La fornitura si intende comprensiva della realizzazione delle relative interfacce di integrazione con gli altri sistemi presenti, degli applicativi software, dell’hardware e degli ulteriori servizi connessi. La realizzazione del sistema include:
a. l’implementazione di funzionalità finalizzate alla realizzazione di uno strato middleware per la cross correlation di dati e procedure al fine di costituire un’infrastruttura “trasversale” che consenta l’organizzazione e l’analisi centralizzata degli eventi provenienti dai differenti ambiti per accrescere le potenzialità dell’analisi del rischio doganale;
b. l’implementazione di un modulo “security” che completi le funzionalità offerte dalla piattaforma PLN di UIRnet al fine di amplificarne le positive ricadute in termini di sicurezza dei trasporti (vettori e merci trasportate) grazie ad una maggiore efficienza e speditezza dei controlli da parte delle Forze di Polizia e altre Autorità statali di controllo nel territorio retro-portuale espanso fino a ricomprendere tutto il territorio delle Regioni Obiettivo Convergenza;
c. la realizzazione di una “Sala Situazioni” completa di tutte le attrezzature ed i sistemi atti a fornire ai “Decisori” appartenenti agli Enti ed Organizzazioni operanti presso l’area portuale, in occasione di eventi rilevanti per la sicurezza, tutte le informazioni necessarie alla migliore gestione delle crisi in una sede operativa condivisa.
2. In particolare, il Fornitore si obbliga ad eseguire le seguenti prestazioni:
a) attività di analisi, progettazione, realizzazione e avvio in esercizio, entro xx mesi dall’aggiudicazione del sistema, di un insieme di moduli/componenti;
b) attività di assistenza, manutenzione adeguativa, correttiva ed evolutiva, per i successivi xx mesi, dei moduli/componenti oggetto di realizzazione nel presente bando così come indicato nel Capitolato Tecnico;
c) le attività di integrazione con gli altri sistemi collaboranti, non oggetto del presente intervento, elencati nel Capitolato Tecnico;
d) attività di gestione dell’esercizio dei sistemi realizzati, per i successivi xx mesi, a partire dalla fine della fase di implementazione;
e) le attività come meglio descritte nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, di cui all’Allegato A
3. Il Fornitore è obbligato ad eseguire le prestazioni con le caratteristiche e nei termini dettagliati nel Capitolato Tecnico, e nell’Offerta Tecnica - Allegato A e nel presente Contratto.
4. Il Fornitore è altresì obbligato a realizzare tutte le componenti tecnologiche, le funzionalità, i servizi e le integrazioni di sistema come contenuti nell’Offerta Tecnica.
5. In aggiunta alla realizzazione delle componenti tecnologiche e funzionali, il Fornitore, per ogni step indicato nello schema tecnico-economico di cui al successivo art. 16, comma 3, si obbliga a consegnare alla Committente la documentazione prodotta a corredo.
6. La documentazione da prodursi da parte del Fornitore consiste negli elaborati espressamen5te
indicati nel Capitolato Tecnico e recepiti nell’Offerta Tecnica.
ART. 4 - DURATA
1. Il presente contratto ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata di 18 (diciotto) mesi per la realizzazione dei sistemi, delle strutture e per l’erogazione dei servizi ed ulteriori mesi 24 (ventiquattro) per le garanzie previste di Legge.
ART. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ
1. Luogo di esecuzione della fornitura è presso i locali messi a disposizione dall’Autorità Portuale di Xxxxx Xxxxx, ovvero ulteriori sedi indicate dalla Committente, come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico.
2. La Committente non assume alcun obbligo inerente alla custodia degli strumenti del Fornitore allocati presso le sedi autorizzate di lavoro.
3. Il personale preposto dal Fornitore alla esecuzione delle attività da svolgersi nei locali messi a disposizione dall’Autorità Portuale di Xxxxx Xxxxx, ovvero ulteriori sedi indicate dalla Committente, potrà accedervi, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d’accesso e di sicurezza, previa autorizzazione dell’Autorità stessa. Analoghe prescrizioni saranno concesse dalla Committente per altre sedi luogo di esecuzione della fornitura.
ART. 6 - PIANO DI PROGETTO
1. Le attività oggetto del Contratto dovranno essere svolte nel rispetto delle tempistiche indicate nel Capitolato Tecnico o in Offerta tecnica, se migliorative.
2. Nel rispetto della tempistica di cui al comma 1, il Fornitore provvederà a pianificare le attività, formalizzando tale pianificazione nel “Piano di progetto” da redigere e consegnare per l’approvazione alla Committente, entro un mese dalla stipula del Contratto. Tale Piano dovrà contenere anche i curricula vitae di tutte le risorse umane che saranno utilizzate.
3. Qualora la Committente non concordi sulle previsioni di impegno e/o sui termini di consegna indicati nel Piano di progetto, ovvero non concordi sui contenuti del Piano medesimo ed i loro aggiornamenti, comunicherà al Fornitore, entro 10 giorni lavorativi, eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.
4. Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il Fornitore si impegna ad inviare alla Committente il nuovo Piano modificato secondo le indicazioni ricevute.
5. Trascorsi 10 giorni lavorativi dal ricevimento del Piano di progetto riveduto, qualora la Committente non richieda al Fornitore eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni, il Piano si intenderà approvato divenendo parte integrante del presente Contratto.
6. Nell’ipotesi in cui, relativamente al Piano di progetto permanga il disaccordo di valutazione, la Committente avrà facoltà di richiederne comunque l’attuazione al Fornitore, restando obbligato
il Fornitore a procedervi, entro il termine assegnato dalla Committente, senza possibilità di opporre eccezioni o riserve o sospendere l’esecuzione delle prestazioni.
ART. 7 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE
1. Il Fornitore indica quale proprio rappresentante e referente delle attività contrattuali, in qualità di Responsabile del Progetto, il Sig. , di gradimento della Committente, alla quale farà riferimento per ogni aspetto riguardante l’esecuzione del Contratto.
2. Il Fornitore si impegna, inoltre a:
a) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Committente;
b) comunicare tempestivamente alla Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute, che saranno sottoposte all’approvazione della Committente medesima;
c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Committente di monitorare la conformità degli adempimenti contrattuali a quanto previsto nel Contratto e relativi allegati, nonché, in particolare, ai parametri di qualità predisposti ed ivi specificati.
3. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, a controlli, ispezioni sulle attività svolte dal Fornitore medesimo e a verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche; dovrà consentire tutti i controlli e verifiche di legge ritenuti opportuni o richiesti da Organismi pubblici a ciò titolati da parte di soggetti autorizzati della Committente.
4. Il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale, proprio dipendente, altamente specializzato in relazione alle prestazioni contrattuali dovute; in particolare il Fornitore metterà a disposizione risorse con profili professionali adeguati a quanto previsto in Capitolato Tecnico ed Offerta Tecnica.
5. Le figure professionali impiegate nel Progetto devono essere in possesso delle conoscenze e delle competenze tecniche richieste nel Capitolato Tecnico.
6. Il Fornitore prende atto che dovrà impiegare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o determinato.
7. La Committente ha facoltà di segnalare al Responsabile del Progetto le unità di personale ritenute non idonee alla perfetta esecuzione del Contratto ed il Fornitore si impegna ad adottare ogni opportuno provvedimento, ivi compresa la sostituzione della risorsa impiegata, entro il termine di 5 giorni solari dalla richiesta.
8. Il Fornitore prende atto ed accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle
prestazioni contrattuali, ivi compreso il Responsabile del Progetto, potrà avvenire nelle seguenti ipotesi:
a) su richiesta della Committente, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla
medesima Committente non adeguata alla perfetta esecuzione del presente Contratto; peraltro, l’esercizio da parte della Committente di tale facoltà, nonché l’eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la stessa Committente;
b) su richiesta motivata del Fornitore, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi.
9. Il Fornitore ha l’obbligo, in ogni caso, di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali, e, nel caso di sostituzione di una figura professionale coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare alla Committente, con un preavviso di almeno 7 giorni solari, il curriculum vitae nominativo della nuova figura professionale subentrata la quale dovrà possedere almeno il medesimo profilo professionale della risorsa sostituita.
10. Resta inteso che in nessun caso il Fornitore potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.
11. Atteso l’obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni, il Fornitore in caso di sostituzione del proprio personale, dovrà garantire un adeguato periodo di affiancamento non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, con oneri ad esclusivo carico del Fornitore medesimo.
12. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché si impegna altresì a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di prestazione del servizio.
ART. 8 - SUBAPPALTO
1. Il Fornitore affida in subappalto a terzi parte delle attività oggetto del Contratto nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente e per le sole attività indicate nella dichiarazione resa in sede di gara.
2. Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane l’unico soggetto responsabile nei confronti della Committente di quanto subappaltato; peraltro, il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti comunque imputabili al subappaltatore o al suo personale.
3. Qualora, durante l’esecuzione del subappalto, la Committente accerti l’esistenza di inadempimenti, potrà pretendere dal Fornitore misure per l’immediata risoluzione del contratto di subappalto; la risoluzione del contratto di subappalto non dà alcun diritto al Fornitore di pretendere dalla Committente indennizzi di sorta né spostamento dei termini di esecuzione del Contratto.
4. Ai sensi dell’art 118, comma 3 del Dlgs. 163/2006 la Committente provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in
alternativa, sarà fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Fornitore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la Committente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore. Nel caso di pagamento diretto, il Fornitore comunica alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
ART. 9 - MONITORAGGIO
1. Il Fornitore si obbliga a fornire alla Committente tutti i documenti necessari all’attività di monitoraggio a partire dalla data di inizio di esecuzione delle attività; la funzione di monitoraggio sarà svolta dalla Committente o da un soggetto da questa incaricato sulla base della documentazione contrattuale.
2. Per tutte le attività connesse alla realizzazione e all’avvio in esercizio dei prodotti e dei servizi di cui all’art. 3, il Fornitore deve predisporre e sottoporre alla Committente con cadenza mensile entro il 15° giorno del mese successivo al mese di riferimento, a partire dalla data di approvazione del Piano di progetto e sino al superamento del Collaudo del sistema, una relazione di stato di avanzamento, redatta secondo modalità di cui al successivi commi.
3. La relazione di stato di avanzamento delle attività conterrà la descrizione delle attività svolte, dei prodotti realizzati, le giornate per profilo professionale impiegate per le singole attività e i singoli prodotti, eventuali scostamenti rispetto alle tempistiche del Piano di progetto, nonché la rendicontazione dei livelli di servizio secondo le modalità, i valori di soglia e le tempistiche di rilevazione indicate nel Capitolato tecnico ovvero nell’Offerta Tecnica se migliorativa.
4. Relativamente alla relazione di cui al comma 3, fatto salvo quanto disciplinato nel presente Contratto, la Committente consegnerà al Fornitore il format di relazione, ovvero, lo stesso sarà presentato dal Fornitore e soggetto all’approvazione della Committente entro 15 giorni dalla data di approvazione del Piano di progetto.
5. La Committente si riserva la facoltà di comunicare al Fornitore le proprie valutazioni, nonché i propri rilievi, in merito alle relazioni di cui ai commi precedenti, entro 10 giorni lavorativi dal loro ricevimento.
6. Tutti le relazioni di stato di avanzamento sono soggette ad approvazione della Committente.
7. Il Fornitore, al termine del periodo contrattuale, dovrà sottoporre all’approvazione della Committente una Relazione Finale contenente il dettaglio delle attività svolte, i prodotti realizzati e quant’altro richiesto dalla Committente.
ART. 10 - COLLAUDO DEL SISTEMA ED ACCETTAZIONE
1. L’esecuzione del Contratto è soggetta a periodiche verifiche di conformità/collaudo da eseguirsi da parte di apposita commissione nominata dalla Committente in aderenza alla suddivisione
della realizzazione dell’appalto in conformità degli step previsti dallo schema tecnico-economico di cui al successivo art. 16, comma 3, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.
2. Le attività di verifica di conformità/collaudo sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente Contratto, nonché nel rispetto di eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto dell’attività.
3. Le attività di verifica delle funzionalità del sistema e di ogni singola componente avverrà sulla base della documentazione di sistema, descritta nel Capitolato, e predisposta dal Fornitore.
4. La Commissione di collaudo, appositamente nominata, avrà il compito, in particolare, di accertare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) la corretta realizzazione del sistema in ogni sua parte ed il rispetto dei tempi previsti;
b) il regolare funzionamento di tutte le forniture e la loro corrispondenza a quanto richiesto dal Capitolato Tecnico e dall’Offerta Tecnica, se migliorativa;
c) la funzionalità ed efficienza dei servizi e delle prestazioni richieste, in relazione agli obiettivi prefissati secondo i livelli di servizio indicati nel Capitolato Tecnico o nell’Offerta Tecnica, se migliorativa;
d) la completezza della documentazione consegnata.
5. Le attività di collaudo saranno svolte in contraddittorio con il Fornitore, che avrà l’obbligo di mettere a disposizione della Commissione tutta la documentazione richiesta, nonché di fornire ogni informazione ritenuta utile dalla Commissione.
6. Ai fini del collaudo, il Fornitore dovrà assicurare la disponibilità del proprio personale tecnico e specialistico per l'esecuzione delle misure, delle prove e dei test di verifica.
7. Tutte le spese necessarie per l’espletamento delle attività di collaudo saranno a carico del Fornitore.
8. La Commissione dovrà redigere un apposito verbale dal quale risultino le verifiche e gli accertamenti compiuti, nonché le eventuali inadempienze riscontrate.
9. In caso di collaudo positivo, la data del relativo “Verbale di positivo collaudo”, redatto approvato e controfirmato congiuntamente dal Fornitore e dalla Committente, verrà considerata quale data di consegna e accettazione del o dei moduli del sistema.
10. In caso di esito negativo dei collaudi, il Fornitore sarà obbligato a correggere i malfunzionamenti o le incompletezze riscontrate in occasione del collaudo entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del relativo verbale.
11. Le componenti della fornitura saranno quindi nuovamente sottoposte a collaudo secondo le medesime modalità di cui ai precedenti commi da 5 a 8; in caso di esito negativo di tale ulteriore collaudo, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di fornitura, in tutto o in parte, nonché di procedere all’esecuzione in danno.
12. Il mancato rispetto delle tempistiche di collaudo comporterà l’applicazione delle penali di
cui al successivo art.13, comma 2. 10
13. In ogni caso, la Committente ha la facoltà di sottoporre a verifica di funzionalità ciascuna componente fornita, anche a campione.
ART. 11 - TRASFERIMENTO E AFFIANCAMENTO FINALE
1. Il Fornitore si impegna, a decorrere dal x……esimo mese di attività, a fornire tutte le indicazioni, il know-how e le informazioni necessarie o utili al trasferimento del sistema alla Committente o a terzi aventi causa o da questa designati, mettendo a disposizione il proprio personale in numero sufficiente ad assicurare il trasferimento integrale del sistema.
2. Il Fornitore si impegna, altresì, a seguito della richiesta della Committente, e nel più breve tempo possibile, a mettere a disposizione e consegnare alla stessa, nella forma e con le modalità più opportune, tutto quanto è di proprietà della medesima Committente; in particolare il Fornitore sottoporrà alla Committente, almeno 2 (due) mesi prima della data di scadenza del presente Contratto ovvero, nei casi di anticipata risoluzione, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, una check-list per la verifica della consegna di quanto di proprietà della Committente; tale elenco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà riportare, per tutti i beni e gli oggetti, i manuali tecnici, i manuali operativi e di gestione, gli schemi organizzativi, le basi dati, le specifiche dei servizi applicativi, i formati sorgente dei programmi software e il software in licenza della Committente, le relative personalizzazioni realizzate in esecuzione del contratto, le versioni ultime, le versioni intermedie prodotte e archiviate, descrivendo le procedure per la migrazione delle basi di dati, il trasferimento dei sistemi e dei servizi applicativi e l’architettura complessiva del sistema dal punto di vista tecnologico e funzionale.
3. La consegna di quanto sopra, nell’ultima versione aggiornata, dovrà effettuarsi al termine del periodo contrattuale pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art.13, comma 2; la Committente si riserva di richiedere ulteriori materiali ed eventualmente definire per ciascuno degli elementi il formato e le modalità di consegna.
4. Alla consegna dei beni e degli oggetti di cui ai precedenti commi e all’approvazione della Relazione finale di cui all’art. 9, comma 7, la Committente eseguirà, in contraddittorio con il Fornitore, la verifica sulla completezza di quanto consegnato nonché sulla corretta esecuzione dei servizi e provvederà a rilasciare, in caso di esitopositivo, il certificato di regolare esecuzione della fornitura.
ART. 12 - LIVELLI DI SERVIZIO
1. Tutte le attività ed i servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere eseguiti nel rispetto dei Livelli di servizio stabiliti dal Capitolato Tecnico o dall’Offerta Tecnica, se migliorativa, ai quali specificatamente si rinvia, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 13.
2. La Committente si impegna ad attivare un sistema di monitoraggio e rilevazione del rispetto dei livelli di servizio.
ART. 13 - PENALI
1. La Committente applicherà al Fornitore le penali di cui al Capitolato Tecnico, fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno, nonché il diritto di richiedere la risoluzione del Contratto.
2. Nell'eventualità che si rilevino una o più anomalie rispetto a quanto offerto e concordato, il Fornitore stesso dovrà provvedere all'eliminazione di dette anomalie entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della lettera raccomandata o telegramma o telefax o altra comunicazione contenente le segnalazioni dell’anomalia. Nel caso di una ulteriore rilevazione di anomalie o malfunzionamenti rispetto al servizio richiesto, il contratto sarà immediatamente risolto e la cauzione definitiva incamerata a copertura del danno subito. La Committente potrà affidare il servizio ad altra ditta e i maggiori oneri graveranno sul Fornitore. Nel caso di minori spese, nulla competerà al Fornitore inadempiente.
3. Gli importi delle penalità saranno trattenuti sull’ammontare delle fatture emesse dal Fornitore o sulla cauzione definitiva che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrata dal Fornitore medesimo.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. La Committente potrà avvalersi della clausola risolutiva in caso di applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale.
ART. 14 - CAUZIONE
1. La cauzione definitiva pari a Euro è prestata dal Fornitore a garanzia di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa od eccettuata, assunte con il presente Contratto e sarà svincolata, previa deduzione di crediti eventualmente vantati dalla Committente, al termine di tutte le attività previste dal presente Contratto.
2. La garanzia è prestata mediante fidejussione bancaria e contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all’art. 1944 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c., e prevede espressamente l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Committente, senza possibilità che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere o che vengano richieste prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione stessa. Quanto sopra anche nell’ipotesi di eccezioni o contestazioni da parte del Fornitore o di giudizio pendente.
3. La cauzione sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di esito positivo del collaudo finale relativo al completamento della fornitura.
4. La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, nei casi previsti dal presente Contratto, in caso di applicazione delle penali di cui sopra, ovvero per i danni che essa afferma di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore, per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. Su richiesta della Committente, il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la
medesima Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta; in caso di inadempimento a tale obbligo la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, trattenendo l’eventuale importo residuo della cauzione.
6. Per l’ipotesi di slittamento dei tempi di realizzazione dell’appalto e, comunque per le prestazioni che fossero eventualmente ancora da eseguirsi dopo il termine del 30 giugno 2015 per cause imputabili al Fornitore, l’Appaltatore medesimo espressamente si obbliga sin d’ora a costituire, dietro richiesta della Committente, una fidejussione di importo pari alle somme ancora da erogarsi, a garanzia dell’espletamento delle prestazioni nonché a garanzia della mancata erogazione alla Committente delle somme residue del finanziamento da parte del PON Sicurezza per lo sviluppo 2007-2013.
ART. 15 - CORRISPETTIVO
1. Il corrispettivo contrattuale onnicomprensivo, fisso e invariabile, per l’esecuzione dell’oggetto del presente Contratto è pari a complessivi Euro ( ), IVA esclusa.
2. Tutti i corrispettivi sono calcolati con la modalità cd. “a corpo”.
3. Il corrispettivo di cui al precedente comma è così ripartito:
a) Xxxxxx complessivo per la prestazione dei servizi di progettazione esecutiva e il piano di qualità pari a euro ( [ in lettere] );
b) prezzo complessivo massimo per la realizzazione del sistema, comprensiva dei servizi di sviluppo, fornitura dell’hardware e delle licenze software, infrastruttura Sala Apparati e Sistemi di Energia ed installazioni pari a euro ( [ in lettere] );
c) prezzo complessivo massimo per la realizzazione della Sala Crisi a euro ( [ in lettere] );
d) prezzo complessivo massimo per la prestazione dei servizi definiti nel capitolato tecnico quele esecuzione della Fase di Gestione pari a euro ( [ in lettere]
);
e) prezzo complessivo massimo per la prestazione dei servizi di project management, pari a
euro ( [ in lettere] ).
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità; il Fornitore, pertanto, non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, rinunciando, per l’effetto, a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti applicabili, nonché del Capitolato tecnico, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
ART. 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO
1) I corrispettivi per l’esecuzione dell’appalto verranno riconosciuti, in relazione alla tipologia e quantità dei servizi erogati, previa fatturazione in conformità alle vigenti norme fiscali, sulla base delle attività rendicontate e dei servizi erogati ed esclusivamente a seguito dell’approvazione delle attività da parte della Committente.
2) Sono rendicontabili esclusivamente le attività che abbiano originato risultati approvati dalla Committente.
3) Al fine di suddividere l’importo economico dell’appalto nell’ambito della ripartizione di cui all’art. 15 comma 3, il Fornitore si obbliga a presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di avvio dei servizi, uno schema tecnico-economico, che suddivida l’appalto – entro i limiti temporali del Contratto e secondo archi temporali definiti - per attività ed obiettivi in corrispondenza del raggiungimento dei quali sono assegnate le risorse economiche costituenti il corrispettivo contrattuale. Il suddetto schema dovrà tener conto delle seguenti tassative prescrizioni:
a) per quanto concerne il corrispettivo di cui all’articolo 15, comma 3, punto b), sarà possibile procedere alla fatturazione nei termini di seguito elencati, da considerare come corrispettivo massimo per ogni step di avanzamento:
i) 30% al termine della fase di analisi e disegno, previa consegna e approvazione dei prodotti di fase;
ii) 45% all'esito positivo del collaudo;
iii) 10% al rilascio in esercizio;
iv) 15% al termine della Fase di Gestione;
b) per quanto concerne il corrispettivo di cui all’articolo 15, comma 3, punto d), sarà possibile procedere alla fatturazione di una quota pari al 85% di quanto previsto nel suddetto schema tecnico-economico mentre il restante 15% sarà fatturabile al termine della Fase di Gestione.
4) Lo schema tecnico-economico di cui al precedente comma 3 non produrrà alcun effetto se non sarà approvato dalla Committente.
5) Il Fornitore prende atto ed accetta espressamente che l’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non potrà, in ogni caso, determinare ad alcun titolo la richiesta di interessi od indennizzi, qualora il ritardo dipenda da esigenze di perfezionamento delle procedure di liquidazione o dalla necessità di eseguire controlli amministrativi e/o contabili cui la Committente debba attenersi in base alla legge od ai propri regolamenti o procedure interne.
6) Ciascuna fattura, che dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, nonché la descrizione delle attività cui si riferisce, dovrà essere intestata ed inviata alla Committente che provvederà al pagamento entro 90 giorni dal suo ricevimento, mediante bonifico bancario sul conto corrente di cui al comma 11.
7) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in
ordine ai pagamenti già effettuati.
8) Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione delle attività e dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto, anche in caso di ritardo nei pagamenti; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto potrà essere risolto dalla Committente mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r..
9) Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all’esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi la Committente non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse;
10) In applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, a pena di nullità il Fornitore assume gli obblighi, ivi previsti, di tracciabilità dei flussi finanziari.
11) Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul x/x x. xxxxxx, intestato a xxxxx, ABI xxxx, CAB xxxx, IBAN xxxxxx, acceso presso xxxx – Ag. xxxx - Via xxxx – CAP xxx xxxxxx, che il Fornitore ha comunicato, con nota n. xxx del xxxxx 2013, quale conto dedicato di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, sul quale sono autorizzati ad operare i Sigg. e .
12) Il Fornitore dichiara altresì che il suddetto conto è dedicato, anche in via non esclusiva, a commesse pubbliche.
13) La comunicazione di cui al comma 11, redatta ai sensi dell’art 3 - Legge n. 136/2010 e successive modifiche – costituisce l’allegato “C” al presente Contratto e forma parte integrante dello stesso.
14) Il Fornitore si obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 136/2010.
15) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Committente le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di pagamento di cui sopra.
16) Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e in applicazione dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, si conviene che nel caso in cui i pagamenti di cui al presente Contratto non si avvalgano di conto corrente bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il vincolo contrattuale si intenderà risolto di diritto.
17) La risoluzione del contratto lascia impregiudicata l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dalla legge 13 agosto 2010 n. 136.
ART. 17 - TRASPARENZA DEI PREZZI
1. Il Fornitore espressamente dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx, e dichiara altresì di non aver corrisposto né
promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso.
2. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
3. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ART. 18 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui al precedente articolo 15, tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività e agli adempimenti necessari all’integrale esecuzione di tutti i servizi oggetto del Contratto.
2. Per lo svolgimento delle attività contrattuali il Fornitore dichiara di disporre dei mezzi, dei beni e dei servizi necessari all’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, in quanto dichiara e garantisce che l’attività oggetto del presente Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso Fornitore è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
3. Il Fornitore garantisce che il personale addetto offre idonee garanzie di competenza e capacità professionali.
4. Il Fornitore è tenuto ad adempiere perfettamente a tutti gli obblighi posti a suo carico dal Contratto e dagli allegati, dagli atti e documenti ivi richiamati, e nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti e che dovessero essere emanate in corso di esecuzione, ivi comprese in particolare le norme tecniche e le prescrizioni delle Autorità competenti per garantire la sicurezza dei sistemi informativi e la riservatezza dei dati contenuti in tali sistemi. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività ed i servizi oggetto del presente Contratto con le modalità e nei termini stabiliti dalle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico, e se migliorative, nell’Offerta Tecnica, secondo quanto stabilito dal Piano di progetto, nonché nel rispetto dei Livelli di Servizio di cui al Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui al presente Contratto.
5. Il Fornitore è comunque tenuto ad assicurare alla cessazione, anche anticipata del rapporto, tutte le attività opportune e necessarie per consentire alla Committente, ovvero ai terzi aventi causa o indicati dalla medesima, di subentrare nella conduzione dei servizi affidati.
6. Resta espressamente convenuto che tutti gli obblighi ed oneri, nessuno escluso od eccettuato, comunque derivanti dall’osservanza di norme di legge e regolamentari, condizioni e patti applicabili alle prestazioni oggetto del Contratto si intendono compresi e compensati dal
corrispettivo del Contratto e restano ad esclusivo carico del Fornitore. Per l’effetto, il Fornitore non potrà avanzare pretesa o richiesta di compensi, risarcimenti od indennizzi nei confronti della Committente, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle predette norme e prescrizioni, ivi comprese quelle tecniche, di sicurezza e sanitarie.
7. Il Fornitore si obbliga inoltre a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare tempestiva comunicazione, e comunque non oltre le 24 ore, alla Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.
ART. 19 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni dei contratti collettivi medesimi.
3. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa eventualmente denunciate dalle Autorità competenti - si riserva di effettuare, sulle somme da versare al medesimo Fornitore o a valersi sulla cauzione definitiva, una ritenuta forfetaria di importo pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si sia posto in regola rispetto agli obblighi violati.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo, in ogni caso, il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza pubblica, la tutela dell’ambiente, nonché a tutte le specifiche normative vigenti relative all’oggetto del presente Contratto.
ART. 20 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. Il Fornitore prende atto che l’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto
comporta la conoscenza di dati da trattare con riservatezza e segretezza. Pertanto, il Fornitore ha l’obbligo di mantenere nel massimo riserbo e segretezza i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza in esecuzione del presente Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri subappaltatori e dei dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. Gli obblighi di cui ai precedenti commi non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppa, apprende o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui all’art.13.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione utile per la partecipazione a gare d’appalto e, comunque, previa autorizzazione della Committente.
ART. 21 - GARANZIE E ADEGUAMENTI TECNOLOGICI
1. Il periodo di garanzia è fissato in mesi 24 a partire dalla data del “Verbale di positivo collaudo”, redatto approvato e controfirmato congiuntamente dal Fornitore e dalla Committente, data che verrà considerata, in base all’art.10 , quale momento di consegna e accettazione del sistema.
2. Il Fornitore garantisce l’adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.
3. Salvo quanto di proprietà e titolarità della Committente, il Fornitore garantisce la piena proprietà, o comunque di avere idoneo titolo ed il pacifico godimento delle apparecchiature, dei componenti utilizzati per l’esecuzione del presente Contratto, nonché la titolarità delle licenze d’uso dei programmi software, dei contenuti forniti e delle banche dati, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
4. Il Fornitore garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati.
5. In particolare, il Fornitore garantisce espressamente che ciascun componente software della fornitura:
a) è esente da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione, che ne diminuiscano il
valore e/o che lo rendano inidoneo, anche solo parzialmente, all’uso cui è destinato;
b) è esente da vizi o difetti di funzionamento da esso conosciuti e che lo stesso è conforme alle specifiche e caratteristiche tecniche definite nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta Tecnica, nel Piano di progetto e nella relativa documentazione tecnica e d’uso.
6. Il Fornitore garantisce che saranno adottate idonee misure di sicurezza, anche in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 s.m.i., e garantisce che i programmi siano esenti da vizi o difetti di funzionamento e che gli stessi siano conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, nella Offerta Tecnica e nei relativi manuali d’uso. In particolare il Fornitore adotterà tecnologie idonee per garantire che i programmi siano esenti da ogni tipo di virus, ivi compresi “bugs”, “cavalli di Troia”, “timelocks”, “worms”, nonché idoneo all’uso per il quale è destinato e supportato da idonea documentazione.
7. Peraltro, per ogni singolo intervento il Fornitore garantisce l’eliminazione dei difetti del software realizzato o personalizzato in esecuzione del Contratto stesso, le relative conseguenze sulle basi di dati, nonché l’eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, essendo tale attività compresa e compensata nel corrispettivo contrattuale.
8. Nella rimozione degli errori del software di cui al precedente comma, il Fornitore dovrà attenersi agli obblighi sui livelli di ripristino previsti nel Capitolato Tecnico, ovvero nell’Offerta Tecnica, se migliorativa, relativamente ai Livelli di Servizio.
9. Nel caso in cui le caratteristiche delle componenti software da sviluppare e fornire non siano conformi a quanto previsto nel presente articolo, ferma restando la facoltà della Committente di risoluzione del presente Contratto, il Fornitore è obbligato al risarcimento del danno e la Committente potrà procedere all’esecuzione in danno del medesimo Fornitore.
10. Tutte le disfunzioni relative a quanto fornito, riscontrate nel periodo di garanzia, anche dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali utilizzati, devono essere prontamente eliminate a spese del Fornitore, previa comunicazione da parte della Committente; in caso contrario provvederà la Committente, addebitando le spese al Fornitore.
11. Il Fornitore è tenuto ad attivarsi per riportare il sistema (hardware e software forniti e realizzati) in condizioni di regolare funzionamento secondo i tempi e le condizioni indicate nel Capitolato tecnico ovvero Offerta Tecnica, se migliorativa.
12. In ogni caso, al fine di garantire la continuità operativa, il Fornitore è obbligato ad intervenire adottando tutte le misure, compresa la sostituzione temporanea delle apparecchiature con altre equivalenti, per ripristinare i servizi, senza oneri aggiuntivi per la Committente.
13. La Committente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione delle apparecchiature che, in dodici mesi, accumulino centocinquanta ore di non funzionamento (anche non consecutive) per guasti anche di natura diversa o riguardanti componenti diverse; per le nuove apparecchiature decorrerà, a partire dalla data di sostituzione, un nuovo periodo di garanzia di durata pari a quello previsto per l’apparecchiatura sostituita
14. Se, durante il periodo di garanzia, dovessero essere sostituite alcune apparecchiature, l’onere della riattivazione (installazione del software di base, degli applicativi, configurazione,
recupero dati, ecc.) sarà a totale carico del Fornitore e per le nuove apparecchiature avrà inizio, a decorrere dalla data di riattivazione, un nuovo periodo di garanzia di durata uguale a quello previsto per le apparecchiature originali.
15. Durante la fase di definizione e/o completamento della fornitura e del servizio, la Committente si riserva di richiedere o di accettare la proposta di variazioni finalizzate al miglioramento funzionale e prestazionale dei sistemi e dei servizi resi, ovvero atte ad accogliere componenti applicative o soluzioni tecniche suggerite dall'avvento di nuove tecnologie.
16. Qualora si dovesse rendere necessario fornire prodotti diversi da quelli inizialmente proposti in sede di offerta, questi dovranno essere sostituiti, a parità di prezzo, da prodotti aventi medesime o superiori caratteristiche qualitative e funzionali.
ART. 22 - PROPRIETÀ E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE
1. I beni forniti in esecuzione dell’appalto divengono di proprietà esclusiva della Committente dal momento dell’approvazione dei relativi atti di collaudo.
2. Ove siano forniti software custom la Committente ne acquisisce la piena proprietà; ove siano fornite personalizzazioni di pacchetti proprietari la Committente acquisisce la piena proprietà limitatamente alla parte della personalizzazione. A tal fine il Fornitore dovrà fornire alla Committente tutta la documentazione necessaria alla gestione e implementazione del sistema. Le eventuali soluzioni open source proposte dovranno rispettare la tipologia di licenza del software stesso; tali soluzioni dovranno essere fornite unitamente ai codici sorgenti.
3. Ove siano forniti pacchetti proprietari acquisiti su licenza, questi dovranno essere disponibili per ispezione e tracciabilità da parte della Committente.
4. Il software realizzato, sviluppato, personalizzato, esteso nell’ambito del progetto rimane di proprietà della Committente unitamente alle versioni “sorgenti” ed a tutta la documentazione relativa che ha facoltà di utilizzarlo o renderlo disponibile ad altre pubbliche amministrazioni anche al di fuori dell’ambito del progetto, in ottemperanza alle disposizioni del Codice della Agenzia Digitale (D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005) in materia di riuso dei programmi informatici, quanto di rilasciarlo sotto licenza Open Source o altro tipo di licenza. Personalizzazioni o procedure realizzate da personale della Committente o da incaricati della stessa, rimarranno di esclusiva proprietà della Committente (salvo diverso accordo con gli incaricati stessi), e il Fornitore non potrà comunque farne alcun uso senza esplicita autorizzazione scritta della Committente.
5. Parimenti saranno di proprietà della Committente le metodologie, le tecniche nonché le scoperte relative all’elaborazione dei dati sviluppati nel corso della prestazione.
6. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire alla Committente copia di tutta la documentazione, anche didattica, creata, predisposta o realizzata dal Fornitore o da suoi dipendenti ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti d'uso, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato.
7. La Committente potrà disporre la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, il trasferimento a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo sfruttamento dei beni e degli
elaborati di cui ai commi 4, 5 e 6.
ART. 23 - PRIVATIVE, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di software, banche dati, dispositivi o alla adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria, o siano avanzate pretese o richieste di risarcimenti od indennizzi anche in via stragiudiziale, da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e forniti, ovvero sulle singole componenti (prodotti o programmi software) e beni, acquistati o presi in locazione, e sulle licenze d’uso fornite, il Fornitore manleva e tiene indenne fin d’ora la Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri connessi e conseguenti, ivi inclusi quelli relativi a danni, spese giudiziali e legali, che la Committente fosse in ogni caso chiamata ad assumere.
3. La Committente si obbliga ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla Committente la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato.
ART. 24 - RESPONSABILITÀ
1. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Contratto, e, comunque, dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed a terzi, al suo personale, ai suoi consulenti, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione.
2. Il Fornitore ha stipulato, per l’intera durata del rapporto, le coperture assicurative sotto elencate:
a) Assicurazione Antinfortunistica, che copra i propri dipendenti in conformità alle leggi
locali in materia di danni subiti sul lavoro; estremi della polizza: .
b) Assicurazione per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) e responsabilità Civile e verso terzi (RCT), con idonei massimali; estremi della polizza: .
c) Assicurazione relativa ai danni derivanti da azioni negligenti, errori o omissioni commessi dal Fornitore o dai suoi dipendenti e/o subfornitori nell’esecuzione delle attività di cui al contratto con idonei massimali: estremi della polizza .
ART. 25 - RISOLUZIONE
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine che verrà assegnato alla Committente per porre fine all’inadempimento, la medesima Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, in tutto o in parte, e di incamerare la cauzione definitiva se sufficiente, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Committente, a mezzo lettera raccomandata a.r., anche nei casi espressamente stabiliti negli articoli: 8 (Subappalto), 10 (Collaudo del sistema ed accettazione), 13 (Penali), 14 (Cauzione), 15 (Corrispettivo), 17 (Trasparenza dei prezzi), 18 (Obblighi e adempimenti), 20 (Obblighi di riservatezza), 21 (Garanzie e adeguamenti tecnologici), 23 (Privative, brevetti industriali e diritti d’autore), 28 (Divieto di cessione del contratto o del credito), nonché negli altri casi espressamente stabiliti nel presente Contratto.
3. Inoltre, la Committente potrà risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a) nei casi di sopravvenute cause interdittive previste dalla normativa antimafia;
b) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione, l’amministratore delegato, il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano accertate nei loro confronti cause interdittive previste dalla normativa antimafia;
c) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica.
ART. 26 - RECESSO AD NUTUM
1. Salvo i casi di cui al successivo articolo, la Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal presente Contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.
3. In caso di recesso della Committente, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi. Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
ART. 27 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA
1. La Committente ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, in caso si verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.
3. In caso di recesso della Committente disciplinato dal presente articolo, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c. c.
ART. 28 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO
1. È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, così come è fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dal presente Contratto e di conferire procure all'incasso.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
ART. 29 - FORO COMPETENTE
1. Per tutte le controversie relative alla validità, esistenza, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, è competente in via esclusiva l’Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.
ART. 30 - PRIVACY
1. Per le attività di esecuzione del presente contratto, la Committente riveste la posizione di Titolare del trattamento dei dati, ex art. 4, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 196/03 s.m.i., mentre il Fornitore si impegna ad assumere il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati, ex art. 29 del medesimo decreto, secondo l’atto di nomina che se anche non allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante.
2. La Committente, nella sua qualità di Titolare del trattamento, garantisce la liceità della fonte dei dati, impegnandosi ad eseguire tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 196/03 nei confronti del Garante e degli interessati. La Committente si impegna, inoltre, a predisporre, tramite il
Responsabile, tutte le misure minime di sicurezza previste dal Tit. V Cap. I e II del D.Lgs 196/03, in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento.
3. Il Fornitore nella persona di nella sua qualità di Responsabile esterno del trattamento, si impegna ad utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria all’attività da compiere per l’esecuzione del presente contratto ed avvertirà la Committente di qualsiasi evento, che, a seguito dell’esecuzione della prestazione contrattuale, possa aver comportato l’alterazione dei dati. Il Fornitore si impegna, inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità ad adottare ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire l’integrità ed esattezza dei dati personali trattati e ad evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati ed usi non consentiti dei dati utilizzati.
ART. 31 - CODICE ETICO E OSSERVANZA DLGS. 231/2001
1. Il Fornitore si obbliga a svolgere l’attività oggetto del presente contratto, in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi informativi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Committente; il mancato adempimento dell’obbligo come sopra assunto da parte del Fornitore darà facoltà alla Committente di avvalersi della risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
2. Il Fornitore si impegna a fare in modo che i propri dipendenti e collaboratori ottemperino al rispetto dei principi comportamentali delineati nel modello di organizzazione ai sensi del Dlgs. 231/2001 predisposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
ART. 32 - REGISTRAZIONE E ONERI CONTRATTUALI
1. Il presente Contratto attiene a prestazioni soggette ad IVA ed è esente da registrazione sino al caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR 131/1986 e, ove ne venisse chiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell’imposta fissa giusta il disposto dell’art. 40 del citato DPR 131/86. Le spese di registrazione saranno a carico del Fornitore.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.
ART. 33 - CLAUSOLA FINALE
1. Il presente Contratto e suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente e nel loro insieme.
2. Nessun accordo od intesa che modifichi il presente Contratto sarà vincolante per alcuna delle Parti, salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al presente Contratto e sia
sottoscritto dalle Parti o dai rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati. E’ fatta eccezione per le clausole sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente Contatto, fermo restando che in ogni caso anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il presente Contratto.
3. Nessuna eventuale successiva condotta delle Parti potrà comportare una modifica tacita del presente Contratto.
4. Qualora qualsivoglia clausola del presente Contratto dovesse essere ritenuta nulla, tale vizio non importerà la invalidità delle restanti clausole del presente Contratto, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.
Roma, lì
La Committente Il Fornitore
Il Legale Rappresentante Il Legale Rappresentante
Il sottoscritto, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto, dichiara di accettare tutte le condizioni ed i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 ss. c.c., le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 3) Oggetto; Art.
4) Durata; Art. 6) Piano di progetto; Art. 7) Condizioni di esecuzione; Art. 8) Subappalto; Art. 9) Monitoraggio; Art. 10) Collaudo del sistema ed accettazione; Art. 11) Trasferimento e affiancamento finale; Art. 12) Livelli di servizio; Art. 13) Penali; Art 14) Cauzione; Art. 15) Corrispettivo; Art. 16) Fatturazione e pagamenti; Art. 17) Trasparenza dei prezzi; Art. 18) Xxxxxxxx e adempimenti; Art. 19) Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; Art. 20) Obblighi di riservatezza; Art. 21) Garanzie e adeguamenti tecnologici; Art. 22) Proprietà e diritti di utilizzazione; Art. 23) Privative, brevetti industriali e diritti d’autore; Art. 24) Responsabilità; Art. 25) Risoluzione; Art.
26) Recesso ad nutum; Art. 27) Recesso per giusta causa; Art. 28) Divieto di cessione del contratto o del credito; 29) Foro competente; Art. 30) Privacy; Art. 31) Xxxxxx etico e osservanza Dlgs. 231/2001; Art. 32) Registrazione e oneri contrattuali; Art. 33) Clausola finale.
Roma, lì
Il Fornitore
Il Legale Rappresentante