Penali per inadempienze Clausole campione

Penali per inadempienze. 1. Per i contratti di appalto di lavori, prestazioni di servizio e forniture, l’Impresa nel capitolato speciale stabilirà le penali per ritardo nell’adempimento e/o inadempimento (indicativamente nella misura del 2 per mille per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo).
Penali per inadempienze. Per ognuna delle inadempienze sotto riportate saranno applicate le seguenti penali: • mancata o ritardata fornitura (max. entro 20gg.) di preventivi e sopralluoghi richiesti per i- scritto dalla Committente: euro 500,00/g • mancata o ritardata fornitura (max. entro 5 gg.) di relazioni di consistenza ed eventuale peri- colo conseguenti a sopralluoghi per la pubblica incolumità: euro 1.000,00/g • mancato utilizzo di impianti o parte di essi, servizi sanitari o di supporto, conseguenti a ne- gligenza, imperizia, ritardo rispetto ai tempi stabiliti, nell’esecuzione delle attività gestiona- li: euro 1.000,00/g • insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare an- damento del servizio: euro 500,00 • mancati adempimenti di misure relative alla sicurezza: euro 500,00/g • ritardo nell’erogazione delle attività previste nel Piano di Manutenzione e nello scadenziario delle Verifiche di sicurezza periodiche: euro 200,00/g • ritardo nella rendicontazione delle attività previste nel Piano di Manutenzione e nel Pro- gramma delle Verifiche periodiche annuale: euro 200,00/g • rapporti non corretti con gli utenti, lavorazioni disturbanti gli utenti o terzi, o che comunque abbiano dato adito a reclami: euro 500,00 • mancato adempimento di attività o intervento, richiesto per iscritto o in via informatica, dal- la Committente, da eseguirsi con urgenza e/o entro un tempo max,stabilito (entro 2h o 24 h) Tali penali possono essere reiterate per tutti i giorni di mancato adempimento.
Penali per inadempienze. 1. Per i contratti di appalto di lavori, prestazioni di servizio e forniture, l’ATM di Messina nel capitolato speciale stabilirà le penali per ritardo nell’adempimento e/o inadempimento. 2. L’applicazione delle penali lascia impregiudicata, ai sensi dell’art. 1382 c.c., la facoltà di agire per il risarcimento del danno ulteriore eventualmente subito da ATM di Messina a condizione che tale facoltà venga prevista nei documenti di gara, inserita nel contratto e che il danno venga esplicitato e tempestivamente contestato. 3. La penalità potrà essere applicata all’Appaltatore, a seguito di contestazione e contestuale assegnazione di un congruo temine per eventuali controdeduzioni a cura del Responsabile dell’esecuzione. 4. Indipendentemente dall’applicazione delle penali sopra indicate, nel caso in cui per negligenza dell’Appaltatore lo sviluppo esecutivo del contratto non fosse tale da assicurarne il compimento nel tempo prefissato ovvero nel caso sia accertata dal responsabile dell’esecuzione del contratto una condotta visibilmente insufficiente a mantenere i termini di consegna richiesti, l’ATM di Messina ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere. Non si darà luogo all’applicazione di penalità solo nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore o, comunque, per cause non imputabili all’Appaltatore, che siano riconosciuti come tali per iscritto dal responsabile dell’esecuzione del contratto ed approvati da ATM di Messina.
Penali per inadempienze. 1. In caso di inadempimento del punto B.3, per ogni violazione sarà applicata una penale di
Penali per inadempienze. 1. Nei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, la società può stabilire le penali per ritardo nell’adempimento e/o inadempimento, anche tenuto conto di quanto indicato all’art. 32, comma 14-bis, del d.lgs. 50/2016.
Penali per inadempienze. Le penali, per inadempienze del fornitore, decorrono dal momento del verificarsi delle inadempienze stesse senza bisogno di notifica o comunicazioni di sorta. Le somme dovute dal Fornitore, per penali e risarcimento spese e danni, vengono acquisite dall’Acquedotto Pugliese Spa nei modi indicati negli artt. 33 e 40.
Penali per inadempienze. 1. Per i contratti di appalto di lavori, prestazioni di servizio e forniture, l’Impresa nel capitolato speciale stabilirà le penali per ritardo nell’adempimento e/o inadempimento, anche tenuto conto di quanto indicato all’articolo 32, co.14-bis del Codice dei Contratti Pubblici.
Penali per inadempienze. Potranno essere applicate le seguenti penali per ognuna delle inadempienze sotto riportate: • mancata o ritardata fornitura di preventivi e sopralluoghi per interventi extra-canone oltre i tem- pi stabiliti richiesti per iscritto dalla Committente: euro 100,00/g • mancato utilizzo di locali, o parte di essi, servizi sanitari o di supporto, conseguenti a negligen- za, imperizia, ritardo rispetto ai tempi stabiliti, nell’esecuzione delle attività gestionali: • insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare anda- mento del servizio: euro 500,00 • mancata o ritardata evasione di attività a canone o extra-canone, richiesto per iscritto o in via in- formatica, dalla Committente, oltre i tempo stabiliti euro 100,00/g • mancati adempimenti di misure relative alla sicurezza euro 500,00/g Tali penali possono essere reiterate per tutti i giorni di mancato adempimento.
Penali per inadempienze. Eventuali inadempienze che dovessero verificarsi nell’esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, dovranno essere contestate dall’Ente appaltante per iscritto, con lettera raccomandata A/R, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Qualora l’impresa non ottemperi a quanto formalizzato dall’Ente o senza giustificato motivo la Ditta, interrompa o sospenda il servizio, questa potrà essere soggetta ad una penalità, che potrà variare da un importo di € 1.000,00 fino ad una somma di € 3.000,00.
Penali per inadempienze. 1. Per i contratti di appalto di lavori, prestazioni di servizio e forniture, l’AMTAB S.p.A. nel capitolato speciale stabilirà le penali per ritardo nell’adempimento e/o inadempimento (indicativamente nella misura del 2 per mille per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo).