Penali per inadempienze Clausole campione

Penali per inadempienze. 1. Per i contratti di appalto di lavori, prestazioni di servizio e forniture, l’Impresa nel capitolato speciale stabilirà le penali per ritardo nell’adempimento e/o inadempimento, anche tenuto conto di quanto indicato all’articolo 32, co.14-bis del Codice dei Contratti Pubblici. 2. L’applicazione delle penali lascia impregiudicata, ai sensi dell’art. 1382 c.c., la facoltà di agire per il risarcimento del danno ulteriore eventualmente subito dall’Impresa a condizione che tale facoltà venga prevista nei documenti di gara, inserita nel contratto e che il danno venga esplicitato e tempestivamente contestato. 3. La penalità potrà essere applicata all’Appaltatore, a seguito di contestazione e contestuale assegnazione di un congruo temine per eventuali controdeduzioni a cura del Responsabile dell’esecuzione. 4. Indipendentemente dall’applicazione delle penali sopra indicate, nel caso in cui per negligenza dell’Appaltatore lo sviluppo esecutivo del contratto non fosse tale da assicurarne il compimento nel tempo prefissato ovvero nel caso sia accertata dal responsabile dell’esecuzione del contratto una condotta visibilmente insufficiente a mantenere i termini di consegna richiesti, l’Impresa ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere. 5. Non si darà luogo all’applicazione di penalità solo nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore o, comunque, per cause non imputabili all’Appaltatore, che siano riconosciuti come tali per iscritto dal responsabile dell’esecuzione del contratto ed approvati dall’Impresa.
Penali per inadempienze. 1. Per i contratti di appalto di lavori, prestazioni di servizio e forniture, l’Impresa nel Capitolato Speciale stabilirà le penali per ritardo nell’adempimento e/o inadempimento (indicativamente nella misura del 2 per mille per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo). 2. La penalità potrà essere applicata all’Appaltatore a seguito di semplice constatazione dell’Impresa a mezzo del responsabile dell’esecuzione. 3. Indipendentemente dall’applicazione delle penali sopra indicate, nel caso in cui per negligenza dell’Appaltatore lo sviluppo esecutivo del contratto non fosse tale da assicurarne il compimento nel tempo prefissato ovvero nel caso sia accertata dal responsabile dell’esecuzione del contratto una condotta dei lavori visibilmente insufficiente a mantenere i termini di consegna richiesti, l’Impresa ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere. 4. Non si darà luogo all’applicazione di penalità solo nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore, che siano riconosciuti come tali per iscritto dal responsabile dell’esecuzione del contratto ed approvati dall’Impresa.
Penali per inadempienze. Per ognuna delle inadempienze sotto riportate saranno applicate le seguenti penali: • mancata o ritardata fornitura (max. entro 20gg.) di preventivi e sopralluoghi richiesti per i- scritto dalla Committente: euro 500,00/g • mancata o ritardata fornitura (max. entro 5 gg.) di relazioni di consistenza ed eventuale peri- colo conseguenti a sopralluoghi per la pubblica incolumità: euro 1.000,00/g • mancato utilizzo di impianti o parte di essi, servizi sanitari o di supporto, conseguenti a ne- gligenza, imperizia, ritardo rispetto ai tempi stabiliti, nell’esecuzione delle attività gestiona- li: euro 1.000,00/g • insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare an- damento del servizio: euro 500,00 • mancati adempimenti di misure relative alla sicurezza: euro 500,00/g • ritardo nell’erogazione delle attività previste nel Piano di Manutenzione e nello scadenziario delle Verifiche di sicurezza periodiche: euro 200,00/g • ritardo nella rendicontazione delle attività previste nel Piano di Manutenzione e nel Pro- gramma delle Verifiche periodiche annuale: euro 200,00/g • rapporti non corretti con gli utenti, lavorazioni disturbanti gli utenti o terzi, o che comunque abbiano dato adito a reclami: euro 500,00 • mancato adempimento di attività o intervento, richiesto per iscritto o in via informatica, dal- la Committente, da eseguirsi con urgenza e/o entro un tempo max,stabilito (entro 2h o 24 h) Tali penali possono essere reiterate per tutti i giorni di mancato adempimento.
Penali per inadempienze. 1. In caso di inadempimento del punto B.3, per ogni violazione sarà applicata una penale di 2. In caso di recesso del presente Contratto senza giustificato motivo e fuori dai casi previsti dal punto L. (Cause di risoluzione anticipata), l’Affiliato dovrà corrispondere a titolo di penale la somma di € 16.000,00 a semplice richiesta da parte dell’Affiliante; 3. Qualora l’affiliato, a cessazione avvenuta del presente rapporto di affiliazione “Agenzia Italia Service Point”, dopo che avrà ricevuto due solleciti dell’Affiliante a mezzo raccomandata A/R, non rispettasse gli obblighi precisati nella parte M – “Effetti della cessazione del presente contratto”, ad una settimana dalla ricezione della seconda raccomandata A/R si vedrà applicata una penale di € 260,00 (duecentosessanta/00) per ogni giorno di ritardo a partire dalla costituzione in mora che avverrà contestualmente alla ricezione della seconda raccomandata A/R; 4. In caso di violazione del patto di cui al punto N. (divieto di concorrenza), che precede, l’Affiliato sarà tenuto a corrispondere a titolo di penale la somma di almeno € 16.000,00 fatta salva ogni diversa quantificazione; 5. Nel caso in cui l’Affiliato non adempiesse agli obblighi previsti dal precedente punto N., le conseguenze ed i provvedimenti conseguenti alla risoluzione del rapporto di Affiliazione saranno di spettanza della magistratura e l’Affiliante si riserva il diritto di richiedere danni relativi all’immagine oltre che materiali.
Penali per inadempienze. 10.1 Il Commissario si riserva, altresì, la facoltà di far eseguire ad altre imprese tutte o parti delle prestazioni oggetto del contratto, qualora l’Appaltatore non le eseguisse a regola d’arte e/o non riuscisse a rispettare le tempistiche fissate con le modalità di cui al Capitolato. La conseguente spesa è posta a carico dell’Appaltatore.
Penali per inadempienze. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui all’art.10 previsto per dare ultimati i lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata la penale di valore pari all'1 per mille dell’importo del contratto. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo in materia di risoluzione; b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. d. nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori. 3. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Stazione appaltante al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi del comma 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo in materia di risoluzione del Contratto.
Penali per inadempienze. Le penali, per inadempienze del fornitore, decorrono dal momento del verificarsi delle inadempienze stesse senza bisogno di notifica o comunicazioni di sorta. Le somme dovute dal Fornitore, per penali e risarcimento spese e danni, vengono acquisite dall’Acquedotto Pugliese Spa nei modi indicati negli artt. 33 e 40.
Penali per inadempienze. 1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 13 del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’art. 1382 del Codice Civile, l’Appaltatore è tenuto al pagamento delle seguenti penali per inadempimento, al verificarsi di: a. infrazioni al PSC inoltrate dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al Responsabile dei lavori: € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni infrazione accertata, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno ulteriore; b. mancata ottemperanza di quanto stabilito negli articoli precedenti per quanto concerne la sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni infrazione accertata, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno ulteriore; c. mancata ottemperanza dei termini di disposizioni sulla buona esecuzione e condotta dei lavori, come da prescrizioni previste nelle Specifiche Tecniche e Elaborati di Progetto, ecc. inoltrate dalla Direzione Lavori al RUP: € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per ogni inadempienza accertata salvo procedere all’esecuzione in danno allo scadere dei trenta giorni di inadempienza, salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno ulteriore; d. mancata formazione, certificata dalla Direzione Lavori, sull’uso e manutenzione degli elementi tecnologici, impianti ecc.: € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per ogni inadempienza accertata salvo procedere all’esecuzione in danno allo scadere dei trenta giorni di inadempienza; e. mancato rispetto di quanto proposto nell'offerta tecnica: € 1.000,00 (euro cinquecento/00) per ogni inadempienza accertata; l’applicazione della penale non esonera l’Appaltatore dalla risoluzione della non conformità. f. contravvenzione a quanto esposto all’articolo 52 in merito all’accessibilità dei luoghi d’intervento: verrà applicata una penale di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni inadempienza accertata; l’applicazione della penale non esonera l’Appaltatore dal rispondere personalmente dei danni, anche d’immagine, causati alla Stazione appaltante; l’Appaltatore medesimo sarà inoltre responsabile anche se il fatto risulterà commesso da suoi dipendenti o dipendenti di subappaltatori o fornitori. La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere in danno all’Appaltatore per poter acquisire atti, documenti, campioni, ecc.; l’applicazione de...
Penali per inadempienze. 1. Per i contratti di appalto di lavori, prestazioni di servizio e forniture, l’ATM di Messina nel capitolato speciale stabilirà le penali per ritardo nell’adempimento e/o inadempimento.
Penali per inadempienze. Potranno essere applicate le seguenti penali per ognuna delle inadempienze sotto riportate: • mancata o ritardata fornitura di preventivi e sopralluoghi per interventi extra-canone oltre i tem- pi stabiliti richiesti per iscritto dalla Committente: euro 100,00/g • mancato utilizzo di locali, o parte di essi, servizi sanitari o di supporto, conseguenti a negligen- za, imperizia, ritardo rispetto ai tempi stabiliti, nell’esecuzione delle attività gestionali: • insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare anda- mento del servizio: euro 500,00 • mancata o ritardata evasione di attività a canone o extra-canone, richiesto per iscritto o in via in- formatica, dalla Committente, oltre i tempo stabiliti euro 100,00/g • mancati adempimenti di misure relative alla sicurezza euro 500,00/g Tali penali possono essere reiterate per tutti i giorni di mancato adempimento.