CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO. L’eventuale cessione del corrispettivo del presente appalto non è ammessa ai sensi dell’art. 8 delle CGC.
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO. Come disposto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione appaltante a titolo di corrispettivo può essere effettuata dall'Appaltatore a banche o ad intermediari autorizzati.---------------------------------------- La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Provincia di Brescia. ------------------------------------------------- Tale cessione è efficace ed opponibile alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da effettuarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica di cui al comma 2.---------------------------------------- In ogni caso l’Amministrazione aggiudicatrice può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto. -------------------------------- Ai sensi del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, l’Appaltatore si obbliga a comunicare, in corso d'opera, le eventuali variazioni societarie nel frattempo intervenute. ------------------------
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO. E’ consentita la cessione del corrispettivo d’appalto, da parte dell’Appaltatore, secondo le modalità previste all’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO. L’eventuale cessione del corrispettivo del presente appalto è disciplinata dall’art.194 del Codice dei contratti pubblici.
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO. Come disposto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione appaltante a titolo di corrispettivo può essere effettuata dall'Appaltatore a banche o ad intermediari autorizzati. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione Appaltante. Tale cessione è efficace ed opponibile alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da effettuarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto. Ai sensi del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, l’Appaltatore si obbliga a comunicare, in corso d'opera, le eventuali variazioni societarie nel frattempo intervenute.
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO. L’eventuale cessione del corrispettivo del presente appalto è disciplinata dall’art.8 delle CGC.
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO. Si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare l’art. 117 del D. Lgs. n.163/2006. Le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’amministrazione debitrice. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica di cui al punto precedente. L’Amministrazione, al momento della stipula del contratto o in atto separato contestuale, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell’appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso, l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO. 1. Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla stazione appaltante; essa è altresì regolata dall’art. 117 del Codice e dagli artt. 3.3 e 3.4 del CG.
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO. 1. Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Ente appaltante.
2. Una eventuale cessione di credito sarà regolata dall'art. 117 del CODICE e dall’art. 3 comma 3 e comma 4 del CG.
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO. E’ consentita la cessione del corrispettivo d’appalto, da parte della/del Cooperativa/Consorzio, secondo le modalità previste all’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..