Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento Clausole campione

Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento. 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento. 1. In caso di discordanza tra i vari documenti contrattuali vale la soluzione più aderente alle finalità dell’accordo quadro e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, del bando di gara e del disciplinare deve essere fatta secondo le regole dettate dall’art. 1362 e ss. c.c. per l’interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale. Eventuali contrasti tra disciplinare e Capitolato Speciale d’Appalto saranno risolti attraverso il criterio della prevalenza gerarchica del disciplinare di gara rispetto al capitolato speciale. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. In caso di norme del Capitolato Speciale d’Appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle di maggior dettaglio. Successivamente alla stipula del contratto è allo stesso che si farà riferimento ai fini dell’individuazione degli obblighi dell’Appaltatore, considerato che in tale fase il contenuto del bando deve ritenersi definitivamente superato per effetti dell’esaurimento della sua funzione.
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile. Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto: • Capitolato generale d’appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale, approvato con D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 0166/Pres., denominato Capitolato generale d’appalto regionale e s.m.i., per quanto applicabile; • il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al X.Xxxx. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. • l’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni; • D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; • -il Capitolato generale d’appalto per i lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile; • D.Lgs 9.4.2008 n. 81 “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ L’appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento. Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).