Contratto di Assicurazione per la Tutela Legale dei Dipendenti di Imprese di Assicurazione associati a SNFIA (Sindacato Nazionale Funzionari Imprese Assicuratrici)
(Sindacato Nazionale Funzionari Imprese Assicuratrici)
Il presente Fascicolo Informativo contiene:
• Nota Informativa, comprensiva del glossario;
• Condizioni di assicurazione;
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota Informativa, Glossario e Condizioni di assicurazione deve essere consegnato all’assicurato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Edizione Dicembre 2017.
Nota Informativa
(Sindacato Nazionale Funzionari Imprese Assicuratrici)
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente le condizioni di assicurazione prima di sottoscrivere la polizza.
Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
A. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione
1. Informazioni generali
AmTrust Europe Limited, con sede in Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xx Xxxxx’x Xxxxxx, Xxxxxxxxxx XX00XX Xxxxxx Xxxxxxx, è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dalla Prudential Regulation Authority (PRA – Autorità di Vigilanza Prudenziale) e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA – Autorità Regolatrice della Condotta Finanziaria) e dalla Prudential Regulation Authority.
Numero di iscrizione al Registro dei Servizi Finanziari 202189. Questi dettagli possono essere controllati sul Registro dei Servizi Finanziari, visitando il sito: xxx.xxx.xxx.xx o contattando la Financial Conduct Authority (FCA – Autorità Regolatrice della Condotta Finanziaria) al numero gratuito 0800 111 6768.
La Rappresentanza Italiana
AmTrust Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia Xxx Xxxxxxx,00 - 00000 Xxxxxx
Tel. 0000000000 • Fax 0000000000
Email: xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
è iscritta dal 21.03.2012 al n° I.00103 dell’“Albo delle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ed ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento”, con codice IVASS Impresa n° D904R.
2. Informazioni sullo stato patrimoniale dell’Impresa
L’ammontare del patrimonio netto dell’Impresa è pari a £ 293 milioni di sterline, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 71 milioni di sterline e la parte relativa al totale delle riserve di patrimonio ammonta a £ 222 milioni di sterline. L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni è pari a 136%, tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2016.
B. Informazioni sul contratto
Il presente contratto è stipulato per una durata annuale con tacito rinnovo.
AVVERTENZA: in assenza di disdetta da inviarsi con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale il contratto si rinnova per un altro anno.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Articolo 3 delle Condizioni del Contratto.
3. Coperture Assicurative - Limitazioni ed esclusioni
L’Impresa assicura i rischi della Tutela Legale nell’esercizio dell’attività professionale svolta dall’Assicurato, assumendo a proprio carico gli oneri derivanti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi esclusivamente in sede giudiziale.
AVVERTENZA: sono previsti casi di limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Articoli 15,16,19 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: l’impresa sostiene le spese necessarie per la tutela dell’Assicurato entro il massimale convenuto suddiviso come da scheda sotto riportata.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Articolo 15 delle Condizioni di Assicurazione.
Massimale per sinistro | € 6.000,00 | Indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti in un unico sinistro |
Massimale per difesa penale relativamente alla garanzia 5 dell’art. 18 Garanzie | € 10.000,00 | Indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti in un unico sinistro |
Massimale per anno assicurativo | € 150.000,00 | Indipendentemente dal numero dei sinistri insorti nell’anno assicurativo |
Franchigia per sinistro | € 1.000,00 | La franchigia viene applicata per ogni singolo sinistro. Nel caso di unico sinistro che coinvolga più assicurati, la franchigia verrà applicata una sola volta |
Esempio
Qualora sia convenuto in polizza un massimale pari a € 6.000,00 per Sinistro, l’Impresa risponde nel limite di € 6.000,00.
Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento con esemplificazioni numeriche.
Meccanismo di funzionamento del massimale per sinistro:
Massimale di polizza | € 6.000,00 | |
Spese legali I°grado Spese peritali | € 5.000,00 + € 2.000,00 = | |
Totale oneri Importo rimborsabile | € 7.000,00 € 6.000,00 = | |
Importo non rimborsabile | € 1.000,00 |
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
AVVERTENZA: Ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Articolo 1 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: Il presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità oltre a quelli previsti a termini di legge
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
AVVERTENZA: ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1898 del Codice Civile, nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dagli artt. 66 e 67 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, nonché degli artt. 1897 e 1898 Codice Civile.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’Articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione.
6. Premi
Il premio convenuto è riferito ad un intero periodo annuo di assicurazione.
Il pagamento del premio o della rata di premio può essere eseguito con uno dei seguenti mezzi:
• assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’Impresa o all’Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
• sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario su c/c intestato all’Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità.
7. Diritto di Rivalsa
AVVERTENZA: l’Impresa applicherà le rivalse previste dalla legge, laddove applicabili.
l contratto prevede espressamente azioni di rivalsa nei confronti del contraente/assicurato per le somme che la Società abbia sostenute o anticipate, qualora siano state recuperate dalla controparte Ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, in tutti i casi in cui sia stata pagata una indennità, la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’Articolo 17 delle Condizioni di Assicurazione.
8. Diritto di Recesso
AVVERTENZA: in caso di sinistro sia l’Impresa sia il Contraente possono recedere dal Contratto in un periodo compreso tra la data di denuncia del sinistro e il sessantesimo giorno della sua liquidazione o reiezione, con preavviso di 90 giorni. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’Articolo 7 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: è facoltà delle parti disdettare la Polizza alla scadenza annuale previa comunicazione di disdetta da inviarsi entro 60 giorni dalla scadenza di ogni Periodo di Assicurazione.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’Articolo 3 delle Condizioni del Contratto.
9. Prescrizione e decadenza dai diritti derivanti dal contratto
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze mentre gli altri diritti, derivanti dal Contratto di assicurazione, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (come previsto dall’Art.2952 comma I° e II° del C.C) o dal momento in cui si viene a conoscenza della possibilità di esercitare il diritto.
10. Legge applicabile al contratto
Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.
11. Regime fiscale
Il premio pagato per l’assicurazione è soggetto all’aliquota d’imposta attualmente in vigore, pari al 21,25% del premio annuo. Sono a carico del Contraente le imposte, le tasse e gli altri oneri stabiliti per legge derivanti dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo e tutela legale
AVVERTENZA: L'Assicurato deve immediatamente far denuncia scritta all’Impresa di ciascun Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
L’impresa si fa carico delle spese necessarie per la difesa degli interessi dell’Assicurato e svolge direttamente l’attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza ai sensi dell’art. 164 comma 2 del Codice delle assicurazioni private (Dlgs 209/2005).
La denuncia di Xxxxxxxx va inoltrata a AmTrust Europe Limited, Rappresentanza Generale per l’Italia, Sinistri Tutela Legale - Xxx Xxxxxxx,00 - 00000 Xxxxxx, tramite raccomandata AR oppure tramite email alla casella xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
13. Reclami
Il reclamo dovrà contenere il numero del contratto assicurativo a cui si riferisce, corredato della documentazione relativa al reclamo stesso.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, ovvero a suo giudizio, il reclamante potrà presentare il proprio reclamo all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono: 00 00 0000, E-mail xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Impresa di Assicurazione ed il relativo riscontro. In seconda istanza, rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, 000 Xxxxx Xxxx, X00 0XX, XX; Tel. x00 (0) 000 000 0000; xxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.xx.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.
Per maggiori informazioni sulla procedura FIN-NET è possibile collegarsi al seguente indirizzo: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx/xxxxxx-xxxxx/xxxxx-xxxxx_xx.xxx
Resta salva comunque per il reclamante la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato e mediazione con la Società
Il contratto prevede che la Società ed il Contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi, possano demandare la decisione ad un Arbitro. È inoltre prevista la facoltà da parte dell’Assicurato di precedere l’azione giudiziaria con un tentativo di mediazione ai sensi del D. Lgs n. 28 del 04.03.2010. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all’Art. 27 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: resta comunque fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.
15. Conflitto di interessi
La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto. In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente e si impegna ad ottenere per il Contraente il miglior risultato possibile.
AmTrust Europe Limited è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
AmTrust Europe Limited
Rappresentanza Generale per l’Italia Il Procuratore Speciale
Xxxxx Xxxxxxx
Glossario
Le Parti convengono di attribuire il significato indicato per ciascuno dei seguenti termini:
Arbitrato E’ una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
Archiviazione Il decreto emesso dal giudice delle indagini preliminari che stabilisce che gli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
Assicurato Soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assistenza Giudiziale: attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione
sull'oggetto della vertenza.
Assistenza Stragiudiziale: attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso
al giudice e per evitarlo.
Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) L’ausiliario del giudice che risponde in maniera puntuale e precisa ai quesiti che
il giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e ne relaziona i risultati nell'elaborato peritale, ossia la consulenza tecnica d'ufficio.
Consulente Tecnico di Parte (CTP) Il libero professionista al quale una parte in causa conferisce un incarico
xxxxxxxx, in quanto ritiene l’incaricato esperto in uno specifico settore
Contraente il soggetto che stipula la presente Convenzione in nome e per conto degli Assicurati.
Contravvenzione E’ un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera
l’elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda.
Data di Continuità Assicurativa La data meno recente tra:
• la data di adesione dell’Assicurato alla presente Polizza;
• la data di adesione dell’Assicurato ad analoga copertura assicurativa purché la stessa sia stata stipulata con la Società o con altre imprese di assicurazione appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo della Società e ci sia continuità di copertura tra la data di scadenza di tale precedente copertura assicurativa e la data di adesione alla presente Polizza.
Delitto E’ un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
-colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
-preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
-doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
Derubricazione di reato La qualificazione giuridica del reato diversa e meno grave da quella inizialmente
enunciata nell’imputazione (per esempio da reato doloso a colposo)
Diritto di Ripensamento E’ la facoltà dell’Assicurato di recedere dal contratto annullandone gli effetti.
Disdetta Atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.
Fascicolo Informativo E’ il documento che il Contraente, o suo incaricato, è tenuto a consegnare
all’Assicurato prima che il contratto sia stipulato, contenente la nota informativa, il glossario, le condizioni di assicurazione.
Fatto Illecito Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Foro Competente Sede dell’Ufficio Giudiziario competente per la controversia.
Intermediario L’Intermediario di assicurazioni indicato nella Scheda di Polizza al quale il
Contraente ha conferito il mandato a rappresentarlo ai fini di questa Polizza.
IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Massimale La somma massima indicata nella Scheda di Polizza che la Società sarà tenuta a pagare per le spese legali e peritali per Xxxxxxxx denunciato e per Anno.
Mediazione Istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili
Multa Pena pecuniaria prevista per i delitti.
Negoziazione assistita Accordo disciplinato dal Decreto Legge 132 del 12 settembre 2014, mediante il
quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite Avvocati iscritti all’albo.
Notizia di reato L’informazione che un reato sarebbe stato commesso; è iscritta dal pubblico ministero nel registro delle notizie di reato e da inizio alla decorrenza dei termini ordinari per lo svolgimento delle indagini.
Organismo di mediazione Organismi pubblici e privati iscritti a un apposito Registro presso il Ministero
della Giustizia presso i quali possono essere gestite le procedure di mediazione.
Patteggiamento Istituto del diritto processuale italiano in base al quale l’imputato ed il pubblico
ministero possono chiedere al giudice l’applicazione di una determinata pena.
Periodo di Assicurazione Il periodo compreso tra la data di effetto e la data della prima scadenza annuale
della Polizza. Successivamente il Periodo di Assicurazione corrisponde a ciascuna annualità di rinnovo della Polizza medesima.
Polizza Il documento che prova l’Assicurazione.
Premio La somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società.
Prescrizione Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Procedimento Penale È un procedimento che inizia con la contestazione di presunta violazione di
norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Reato Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
Recesso Dichiarazione unilaterale avente l’effetto di sciogliere il contratto.
Responsabilità contrattuale è la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al
creditore con la non esatta esecuzione della prestazione dovutagli in virtù del rapporto obbligatorio tra loro sorto, avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto (che non sia fatto illecito) idoneo a produrre un'obbligazione.
Responsabilità extracontrattuale è la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al
creditore in conseguenza della causazione di un fatto illecito.
Rischio E’ la probabilità del verificarsi di una evento.
Scheda di Polizza Il documento, annesso a questa Polizza per farne parte integrante, nel quale
sono indicati i dati relativi all’Assicurato / Contraente, le date di effetto e di scadenza della Polizza e il Premio imponibile con le relative Imposte Governative.
Sentenza passata in giudicato È il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile
ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza
Sinistro verificarsi dell’evento dannoso contemplato nel contratto assicurativo. Per evento dannoso si intende:
- il danno o un presunto danno subito o causato dall’Assicurato;
- la violazione o la presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;
- la condotta o la violazione o presunta violazione del contratto o della norma di legge che ha originato un danno erariale.
Società L’Impresa di Assicurazione AmTrust Europe Limited.
Spese di domiciliazione Spese dell’avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale
competente per il giudizio qualora l’avvocato incaricato dall’Assicurato risieda fuori da tale distretto.
Spese di Giustizia Spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare
allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.
Spese di soccombenza Spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza messe a carico della
parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.
Spese Legali Onorari e diritti del patrocinatore ai sensi di legge.
Spese Liquidate Spese spettanti all’avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.
Spese Peritali Somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d’Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).
Transazione Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Tutela Legale L’assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005 - artt. 163/4 e 173/4 e correlate
Valore in lite Determinazione del valore della controversia.
Condizioni del Contratto
Con il presente contratto il Contraente stipula una Polizza collettiva con l’Assicuratore AmTrust Europe Limited, di seguito Società, avente per oggetto la garanzia di Tutela Legale, disciplinata dal presente Contratto di seguito Polizza. La presente Polizza collettiva è stipulata per conto dei dipendenti di Imprese di Assicurazione iscritti all’Associazione Contraente e che di seguito sono definiti Assicurati.
Il rapporto tra gli Assicurati e la Società sarà regolato dal presente Contratto di seguito Polizza.
Resta inteso che in ordine ad ogni eventuale pretesa e/o richiesta che l’Assicurato dovesse avanzare in relazione alla garanzia prestata con la presente Xxxxxxx, risponderà unicamente la Società, la quale potrà opporre agli Assicurati tutte le eccezioni che potrebbe opporre al Contraente in forza della Polizza.
I. Documentazione per gli Assicurati
Il Contraente si obbliga a consegnare a ciascun Assicurato il Fascicolo Informativo ed in particolare le Condizioni di Assicurazione e l’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003). Il mancato adempimento di tali obblighi comporterà responsabilità diretta del Contraente, che sosterrà oneri ed eventuali spese accessorie in caso di reclami, contenziosi ed indennizzi che dovessero essere corrisposti.
II. Premio e modalità di pagamento
Il premio minimo, comunque acquisito dalla Società, è pari a € XXXXXX comprensivo delle imposte governative vigenti, ed è calcolato moltiplicando il premio pro capite pari ad € 14,00 (C) per l’acquisto della polizza per il numero preventivo degli Assicurati previsti inXXXunità.
Il premio minimo come sopra determinato viene pagato all’atto della stipula della presente polizza.
Il contraente si impegna a fornire l’elenco degli assicurati al momento della stipula della polizza (A) e successivamente al termine dell’annualità contrattuale (B).
Il premio di regolazione sarà così calcolato:
(B – A) x 50% di X
Xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla fine di ciascun Periodo di Assicurazione, il Contraente dovrà inviare l’elenco riepilogativo delle adesioni ricevute in corso d’anno.
Successivamente la Società provvederà, sulla base dei dati comunicati, all’emissione di apposita Appendice di Regolazione, il cui premio dovrà essere pagato dalla Contraente nei 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione del dato di regolazione od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissare un ulteriore termine. Trascorso tale termine, il premio anticipato in via provvisoria viene considerato in conto e/o a garanzia di quello relativo al Periodo di Assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione e l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del premio, fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi. Resta salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Nel caso di contratto definitivamente scaduto, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, per i quali il Contraente / Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Al momento del sinistro il contraente deve tempestivamente comunicare alla Società comprova dell’avvenuta iscrizione dell’Assicurato alla Contraente ed il relativo pagamento.
Diversamente la Società non sarà obbligata a tenere in copertura il sinistro.
III. Durata del Contratto
Il Contraente e la Società pattuiscono che la presente polizza ha una durata pari a 1 anno, con tacito rinnovo, a decorrere dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato corrisposto; in caso diverso produce effetto dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.
La copertura assicurativa per ciascun Assicurato:
- avrà decorrenza alle ore 24:00 dalla data di iscrizione dell’Assicurato alla Contrente.
- cesserà alla scadenza indicata nella scheda di polizza.
Sia la Società, sia il Contraente hanno facoltà di rescindere il contratto annualmente previa comunicazione di Disdetta da inviarsi entro 60 giorni dalla scadenza annuale, secondo una delle seguenti modalità:
▪ lettera raccomandata A/R all'indirizzo di Direzione;
▪ FAX al numero + 00 00 0000 0000;
▪ Email a xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.
Quanto disposto dal presente Xxxxxxxx non si applica ai singoli assicurati, che cessano alla scadenza di ogni Periodo di Assicurazione senza obbligo di disdetta.
Condizioni di Assicurazione
Norme che regolano l’Assicurazione in generale
Articolo 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni e le informazioni rese dal Contraente e/o dagli Assicurati per iscritto in Polizza sono poste a base dell’Assicurazione e fanno parte integrante a tutti gli effetti della presente Assicurazione.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’Assicurato ad essere protetto da questa Assicurazione nonché la cessazione dell'Assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).
Articolo 2 – Altre Assicurazioni
L’Assicurato o Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
L’omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all’indennizzo.
L’Assicurato o il Contraente è esonerato dal comunicare l’esistenza di altre assicurazioni derivanti da rapporti contrattuali con istituti di credito e finanziari (conti correnti, carte di credito, mutui, finanziamenti, ecc.) o da accordi collettivi di lavoro nazionali o aziendali.
In caso di sinistro vale quanto disposto dall’art. 23 Denuncia del sinistro.
Articolo 3 –Variazioni del rischio
Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verifichi un aggravamento del rischio (Art. 1898 Codice Civile) per effetto di disposizioni di legge o di regolamenti, le citate disposizioni del Codice Civile non si applicheranno, e il rischio continuerà a formare oggetto di questa assicurazione senza alcuna modifica del premio dovuto alla Società.
Nel caso in cui le nuove mansioni non siano riconducibili ad una qualifica assicurabile, l’assicurazione non sarà operante per dette nuove mansioni, ma l’assicurazione proseguirà fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione per eventuali Xxxxx conseguenti ad eventi, errori od omissioni accaduti o commessi nello svolgimento delle precedenti Attività Professionali assicurate.
In caso di riduzione o aggravamento del rischio, il Contraente o l’Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Società, ai sensi degli artt. 1897 e 1898 c.c. entro i 10 giorni successivi alla data di variazione del rischio. In particolare, gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. La Società ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art.1897 c.c.
Articolo 4 – Assicurazione per conto altrui
Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato, ai sensi dell’art. 1891 cod. civ.
Articolo 5 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 6 – Variazioni contrattuali a scadenza
Se alla scadenza del contratto la Società voglia apportare variazioni alle condizioni contrattuali, tariffarie o normative, rispetto a quelle precedentemente convenute, deve darne comunicazione al Contraente almeno 90 giorni prima della scadenza.
Qualora il Contraente comunica di non accettare le nuove condizioni tariffarie, o non dichiara di accettare le nuove condizioni contrattuali o normative, il contratto si intende risolto alla scadenza.
In ogni caso il pagamento del nuovo premio e il ritiro della relativa quietanza debbono intendersi come dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni tariffarie proposte, mentre sarà richiesta la sottoscrizione per accettazione delle variate condizioni normative e contrattuali.
Articolo 7 – Facoltà di recesso
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione, tanto il Contraente che la Società possono recedere dal presente contratto assicurativo con preavviso scritto di 90 giorni.
In caso di recesso il Contraente si impegna a non acquisire nuove adesioni o prorogare quelle in essere od accettare importi dai propri iscritti riferiti all’adesione alla presente polizza che abbiano decorrenza successiva alla data di effetto del recesso.
È peraltro convenuto che la durata della copertura nei confronti di ciascun Assicurato, relativamente alle coperture decorse prima della data di recesso, è garantita sino alla scadenza relativa al Periodo di Assicurazione per il quale è stato pagato il relativo premio, senza possibilità di proroga.
È altresì convenuto che in caso di denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione tanto l’Assicurato che la Società possono far cessare la copertura assicurativa relativa alla singola adesione colpita dal Sinistro con preavviso scritto di 90 giorni.
Nel caso in cui sia la Società a far cessare la garanzia quest’ultima rimborserà la parte di premio, al netto delle imposte governative, relativa al periodo di rischio non corso.
Articolo 8 – Foro competente
Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato (se persona fisica) oppure quello della sua sede legale (se persona giuridica).
Articolo 9 – Comunicazioni - Modifiche dell’assicurazione
Ogni comunicazione inerente l’Assicurazione deve essere fatta per iscritto e le eventuali variazioni devono risultare da specifico atto sottoscritto dalle Parti.
Articolo 10 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni della presente Assicurazione, valgono le norme di legge.
Coperture acquistabili e forma dell’Assicurazione
Articolo 11 – Assicurati
Le garanzie di cui all’art. 18 Garanzie vengono prestate a tutela dei diritti dei soggetti Assicurati di seguito identificati:
i soggetti dipendenti di Compagnie di Assicurazione che aderiscono all’associazione Contraente.
La garanzia numero 5 dell’art. 18 Xxxxxxxx viene prestata a tutela dei soggetti di seguito identificati:
• l’assicurato
• il coniuge o partner convivente dell’Assicurato;
• i componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia.
La garanzia opera inoltre a favore del conducente autorizzato di veicoli a motore di cui i soggetti sopra riportati siano proprietari o locatari, salvo il caso in cui per la guida sia richiesta una patente diversa da A o B o una patente professionale.
Articolo 12 – Ambito di operatività del contratto
Le seguenti prestazioni vengono garantite agli Assicurati per sinistri avvenuti nell’ambito della loro attività lavorativa, anche in qualità di Rappresentante Sindacale Aziendale (RSA) svolta per conto dell’Impresa di Assicurazione presso la quale lo stesso ricopre la qualifica di lavoratore dipendente.
La garanzia numero 5 dell’art. 18 Garanzie viene prestata per fatti derivanti dalla circolazione stradale di veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria.
Articolo 13 – Forma dell’assicurazione
L’assicurazione è prestata nella forma Loss Ourrence, ossia intesa a tutelare l’Assicurato in seguito a sinistri insorti durante il periodo di assicurazione in corso.
Articolo 14 - Spese garantite
La Società assicura:
- le spese legali per l’intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio, le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell’Assicurato, le spese peritali, le spese di giustizia e processuali, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei limiti delle garanzie previste dalla presente polizza.
La Società non assicura:
- i compensi derivanti da patti quota lite conclusi tra l’Assicurato e l’Avvocato;
- le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari;
- il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere e delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali.
Articolo 15 – Massimali e limitazioni (se presenti)
Massimale per sinistro | € 6.000,00 | Indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti in un unico sinistro |
Massimale per difesa penale relativamente alla garanzia 5 dell’art. 18 Garanzie | € 10.000,00 | Indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti in un unico sinistro |
Massimale per anno assicurativo | € 150.000,00 | Indipendentemente dal numero dei sinistri insorti nell’anno assicurativo |
Franchigia per sinistro | € 1.000,00 | La franchigia viene applicata per ogni singolo sinistro. Nel caso di unico sinistro che coinvolga più assicurati, la franchigia verrà applicata una sola volta |
Qualora l’Assicurato nomini l’Avvocato proposto dalla Società, le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate senza applicazione della franchigia e con aumento del massimale per sinistro del 50% (cinquanta per cento), fermo il massimale previsto per anno assicurativo.
Articolo 16 – Estensione territoriale
Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l’Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:
▪ In Europa per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate nei confronti di terzi;
▪ nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per le vertenze in materia di lavoro e per le controversie con Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali.
Articolo 17 – Surroga e Rivalsa
Spettano alla Società, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsate all’Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione.
In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall’art. 14 Spese garantite, la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione verso il terzo.
Tutela Legale
Vengono garantite le spese previste all’art. 14 Spese garantite per sinistri relativi alle seguenti garanzie:
Art. 18 – Garanzie
a) Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.
b) Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte.
c) Vertenze con Istituti o Enti pubblici di assicurazioni Previdenziali o Sociali, inclusa la presentazione del ricorso amministrativo gerarchico.
d) Vertenze individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. La prestazione opera, laddove previsto, anche qualora le vertenze siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (ricorsi al TAR).
e) Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa;
Nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime la difesa penale viene garantita con il massimale di € 10.000,00 per sinistro.
La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.
Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l’Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.
Art 19 – Esclusioni
La copertura assicurativa è prestata secondo quanto indicato nelle condizioni di polizza ed è esclusa per:
a) atti o fatti dolosi dell'Assicurato;
b) atti o fatti non inerenti alla funzione o all’attività professionale dichiarate dall’Assicurato;
c) materie relative al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
d) materia fiscale o amministrativa, salvo quanto previsto dagli artt. 18;
e) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
f) attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall’Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
g) fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
h) diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
i) compravendite di quote societarie o vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
j) la proprietà o la guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
k) fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
l) fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
m) prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua professione;
n) compravendita o permuta di immobili;
o) interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti.
p) l’affitto d'azienda o contratti di leasing immobiliare;
q) la fabbricazione o commercializzazione di esplosivi o la fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;
r) l’attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
s) vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
t) l’attività svolta da cooperative o da associazioni di consumatori;
u) contratti di agenzia, rappresentanza, mandato, rapporti di libera collaborazione tra intermediari assicurativi o rapporti con i collaboratori iscritti alla sezione E del RUI;
v) vertenze con la Società;
w) l’adesione ad azioni di classe (class action);
x) la difesa penale per abuso di minori.
Articolo 20 – Insorgenza del sinistro
1. Ai fini del presente contratto, per insorgenza del sinistro si intende la data in cui si verifica l’evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:
- il danno o presunto danno extracontrattuale causato dall’Assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;
- la condotta o la violazione del contratto o della norma di legge che ha originato un danno erariale;
2. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.
3. Si considerano come unico sinistro, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.
4. In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico sinistro, la garanzia viene prestata con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del sinistro il massimale risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro.
Articolo 21 - Efficacia temporale
Fermo quanto previsto dall’Art. III Durata del contratto delle Condizioni di Contratto, disciplinante il giorno di effetto dell’assicurazione, le prestazioni vengono garantite per i sinistri che siano insorti:
- durante il periodo di effetto dell’assicurazione per ciascun Assicurato se si tratta di danno o presunto danno extracontrattuale subito dall’Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa;
- trascorsi 3 mesi dalla data di effetto, dell’assicurazione per ciascun Assicurato in tutte le restanti ipotesi.
La presente polizza sia viene emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto alla polizza precedente di Tutela legale n. 11068061, sottoscritta con la compagnia assicurativa ARAG SE. La carenza dei 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente e/o Assicurato, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza della una polizza precedente di Tutela legale.
Articolo 22 – Coesistenza di coperture o patrocini
La presente polizza opera in via sussidiaria e solo dopo l’esaurimento degli obblighi inerenti il patrocinio legale previsto e regolato dalla legge e dal CCNL di riferimento e di quanto dovuto da altre polizze per la responsabilità civile e la copertura delle spese legali e peritali di cui l’Assicurato possa beneficiare.
Cosa fare in caso di sinistro
Articolo 23 – Denuncia del sinistro
1. Il Contraente o l'Assicurato, rendendosi parte diligente del contratto, deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.
2. L’Assicurato deve informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
3. Nel caso in cui l’Assicurato possa usufruire del patrocinio legale spettante ai dipendenti in forza di norme di legge o contrattazione collettiva, dovrà preventivamente utilizzare tale patrocinio e trasmettere il nominativo del legale prescelto e copia della documentazione alla Società.
In tali casi le coperture della presente polizza saranno riconosciute solo successivamente al pagamento delle spese legali da parte del terzo obbligato, o ad integrazione delle stesse, o dopo prova scritta del diniego da parte dello stesso.
4. In mancanza, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
Qualora coesistano più assicurazioni sul medesimo rischio, l’Assicurato deve denunciare il sinistro a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 cod. civ.
Qualora il Contraente, precedentemente al presente contratto, abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza per i medesimi rischi che preveda la denuncia dei sinistri anche successivamente alla cessazione del contratto, il Contraente si impegna a denunciare i sinistri insorti prima della stipula del presente contratto anche alla Compagnia presso la quale era precedentemente Assicurato.
La denuncia di Xxxxxxxx va inoltrata alla Società ad uno dei seguenti riferimenti:
• Lettera raccomandata A/R ad AmTrust Europe Limited, Rappresentanza Generale per l’Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx - Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx
• Email: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.
Articolo 24 – Inadempimento obbligo di denuncia
Il Contraente o l’Assicurato, che dolosamente non adempie l’obbligo di avviso (denuncia del sinistro), perde il diritto all’indennità. Se il Contraente o l’Assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo, la Società ha il diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Articolo 25 – Gestione del sinistro
1. Le garanzie di cui all’art. 18 Garanzie operano esclusivamente per la fase giudiziale. Le spese per la fase stragiudiziale restano pertanto a carico dell’Assicurato.
2. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, la Società riconosce esclusivamente la trattazione giudiziale della vertenza.
3. L’Assicurato comunica alla Società gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere alla Società di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all’Avvocato scelto nei termini dell'art. 26 Libera scelta del legale per la fase giudiziale per la trattazione giudiziale.
3. In sede penale la difesa viene affidata direttamente all’Avvocato scelto nei termini dell’art. 26 Libera scelta del legale per la fase giudiziale.
4. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo.
5. In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l’instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate dalla Società.
6. La Società non è responsabile dell'operato dei Consulenti Tecnici.
Articolo 26 – Libera scelta del legale per la fase giudiziale
L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l’Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all’Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. In quest’ultimo caso, se necessario, la Società indica il nominativo del domiciliatario.
Qualora l’Assicurato nomini l’Avvocato proposto dalla Società, le spese legali di resistenza sostenute per la fase giudiziale sono liquidate dalla Società direttamente al legale incaricato senza applicazione della franchigia contrattuale e con aumento del massimale per sinistro del 50% per i soli onorari dell’avvocato difensore dell’Assicurato.
2. L’Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all’Avvocato così individuato.
3. La Società non è responsabile dell'operato degli Avvocati.
Articolo 27 – Disaccordo con la Società e conflitto di interessi
1. In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
2. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con la Società.
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