Ambito di operatività del contratto Clausole campione

Ambito di operatività del contratto. L’assicurazione è prestata a favore dei Dipendenti della FINCALABRA S.p.A., nonché per tutti quelli assunti in corso di validità del contratto stesso. In corso di contratto, FINCALABRA S.p.A. può, in qualunque momento, modificare l’elenco degli Assicurati, con conseguente rimborso da parte della Compagnia di Assicurazione del rateo di premio pagato e non goduto, fatte salve le imposte di legge. Le esclusioni verranno gestite di volta in volta con la relativa restituzione del premio in sede di regolazione premio annua. Al fine dell’identificazione degli Assicurati, faranno fede gli atti documentali del Contraente. La garanzia è operante: • per tutti indistintamente gli Assicurati, indipendentemente dalle loro condizioni di salute e/o da eventuali pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali risultassero affetti all’atto della stipula del presente contratto e/o alla data di ingresso in garanzia, che dovessero in seguito sopravvenire; pertanto sono incluse nell’assicurazione le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e/o l’ingresso in garanzia purché non conosciute all’Assicurato; • per gli infortuni verificatisi successivamente alla data di stipula del presente contratto e/o di ingresso in garanzia dell’Assicurato. Si precisa che, sono comprese anche le spese mediche relative ad infortuni avvenuti PRIMA della stipula del contratto e si intendono altresì comprese le spese mediche relative alle malattie pregresse recidivanti.
Ambito di operatività del contratto. Alle condizioni normative di garanzia previste dalla presente Polizza Convenzione è data facoltà all’Assicurato, titolare-iscritto alla stessa Polizza Convenzione, di estendere la copertura Rimborso Spese di Cura ed Assistenza ad altri soggetti non rientranti nella definizione di Nucleo Familiare di cui all’art. 1 - Sezione I, con costo a proprio totale carico secondo le seguenti modalità: • PERSONE ASSICURATE: i familiari dell’Assicurato-titolare diversi dalle persone indicate nella definizione di Nucleo Familiare (art. 1 – Sez. I della Polizza Convenzione) intesi quali coniuge, figli, e convivente more uxorio non a carico, genitori, fratelli e/o sorelle nonché il personale domestico tutti effettivamente conviventi nella stessa Sede estera con l’Assicurato- titolare che si obbliga pertanto a trasmettere, unitamente alla relativa modulistica per l’inclusione, anche il relativo stato di famiglia o autocertificazione di convivenza. • MASSIMALI ASSICURATI PER LE PRESTAZIONI PREVISTE DALLA POLIZZA CONVENZIONE: i massimali previsti per anno e nucleo familiare dalla presente Polizza Convenzione si intendono estesi anche alle persone conviventi con l’assicurato-titolare presso la Sede estera e dichiarate nel modulo di adesione facoltativa. • OPERATIVITA' DELLE GARANZIE: i soggetti che aderiscono alla presente Polizza Aggiuntiva, di età superiore a 50 anni, devono obbligatoriamente compilare e sottoscrivere il Questionario Anamnestico unitamente alla modulistica per l’adesione, da trasmettere al broker Aon Spa di Roma a mezzo email all’indirizzo xxxxxxxxx.xxxxx@xxx.xx o telefax al n. 06/77276275 ; per le patologie dichiarate nel detto Questionario la copertura assicurativa sarà operante alle condizioni della presente polizza, ma con un periodo di carenza di 120 giorni dal giorno di decorrenza dell’adesione. • ETA’ MASSIMA DI INGRESSO: 74 anni. • ETA’ MASSIMA ASSICURABILE: 75 anni. Per gli assicurati che tuttavia raggiungono tale limite di età, l’assicurazione cessa alla scadenza annuale indicata in ciascun Certificato di Assicurazione.
Ambito di operatività del contratto. 1. Le prestazioni di cui all’art. A.4 Spese garantite vengono garantite agli Assicurati per sinistri avvenuti nell’ambito dell’attività professionale assicurata e descritta nella Scheda di polizza.
Ambito di operatività del contratto. Le seguenti prestazioni vengono garantite agli Assicurati per sinistri avvenuti nell’ambito della loro attività lavorativa, anche in qualità di Rappresentante Sindacale Aziendale (RSA) svolta per conto dell’Impresa di Assicurazione presso la quale lo stesso ricopre la qualifica di lavoratore dipendente. La garanzia numero 5 dell’art. 18 Garanzie viene prestata per fatti derivanti dalla circolazione stradale di veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria.
Ambito di operatività del contratto. 1. Le seguenti prestazioni vengono garantite agli Assicurati per sinistri avvenuti nell’ambito dell’attività d’impresa assicurata, esercitata dal Contraente e descritta in polizza, anche in qualità di utenti del web e di social e media network.
Ambito di operatività del contratto. Le prestazioni di cui all’art. A.4 Spese garantite vengono garantite agli Assicurati per sinistri avvenuti nell’ambito dell’attività professionale di urologo e nel caso di acquisto della “Garanzia aggiuntiva 2” di cui all’art. B.2 anche nell’ambito della vita privata e della circolazione stradale.
Ambito di operatività del contratto. La copertura prestata dalla presente polizze è prestata per il periodo connesso all’attività lavorativa. Si precisa che non interrompono il diritto alla presente assicurazione sanitaria il periodo di prova, eventuali viaggi di servizio ed i periodi di congedo. La garanzia è operante: • per tutti gli assicurati indipendentemente dalle loro condizioni di salute e da eventuali pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali gli assicurati stessi risultassero affetti all’atto della stipula del presente contratto o che dovessero in seguito sopravvenire; pertanto sono incluse nell’assicurazione le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della polizza, nonché le malattie croniche e recidivanti; • per gli infortuni verificatisi nell’anno assicurativo; • per le spese mediche sostenute esclusivamente nel Paese di servizio dell’Assicurato o nei Paesi più vicini accessibili ed attrezzati per le relative cure.
Ambito di operatività del contratto. La copertura prestata dalla presente polizze è prestata per il periodo connesso all’attività lavorativa. Si precisa che non interrompono il diritto alla presente assicurazione sanitaria il periodo di prova, eventuali viaggi di servizio ed i periodi di congedo. La garanzia è operante: • per tutti gli assicurati indipendentemente dalle loro condizioni di salute e da eventuali pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali gli assicurati stessi risultassero affetti all’atto della stipula del presente contratto o che dovessero in seguito sopravvenire; pertanto sono incluse nell’assicurazione le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della polizza, nonché le malattie croniche e recidivanti; • per gli infortuni verificatisi nell’anno assicurativo; • per le spese mediche sostenute esclusivamente nel Paese di servizio dell’Assicurato o nei Paesi più vicini accessibili ed attrezzati per le relative cure. Sono comprese le spese sostenute a seguito di infortuni occorsi in anni assicurativi precedenti, anche se tali spese vengono sostenute dall'assicurato nell'anno assicurativo corrente, a condizione che il piano sanitario venga rinnovato senza interruzione.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.