La sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione
La sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto attuativo qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:
La sospensione dell’esecuzione del contratto. Art. 26 Risoluzione del contratto
La sospensione dell’esecuzione del contratto. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il D.E.C. potrà ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e la relativa imputabilità. La sospensione potrà essere disposta per: cause di forza maggiore; altre circostanze speciali, che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione. Ricorrendo tali ipotesi, il D.E.C., con l’intervento dell’Impresa Aggiudicataria di un suo delegato, compilerà il verbale di sospensione che dovrà essere firmato dall’Appaltatore. Venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. redigerà i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto, indicando il nuovo termine ultimo di esecuzione dello stesso, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti. Tale verbale dovrà, a sua volta, essere firmato dall’Appaltatore.
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La sospensione dell’esecuzione del contratto. Art. 25 – LA VERIFICA DI CONFORMITA’
La sospensione dell’esecuzione del contratto. L'Ente può ordinare la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni all'affidatario. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, l'Ente disporrà la ripresa dell'esecuzione indicando il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
La sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione Art. 11 - Inadempimenti e penalità
La sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il D.E.C. potrà ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e la relativa imputabilità. La sospensione potrà essere disposta per: • cause di forza maggiore; • altre circostanze speciali, che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione. Ricorrendo tali ipotesi, il D.E.C., con l’intervento dell’aggiudicatario del contratto o di un suo delegato, compilerà il verbale di sospensione, conformemente al disposto dell’art. 308 del menzionato D.P R. Il verbale di sospensione dovrà essere firmato dall’aggiudicatario. Venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. redigerà i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto, indicando il nuovo termine ultimo di esecuzione dello stesso, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti. Tale verbale dovrà, a sua volta, essere firmato dal fornitore.
La sospensione dell’esecuzione del contratto. Il RUP ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata: