La sospensione dell’esecuzione del contratto Clausole campione

La sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto attuativo qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata: a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica; b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l’appalto proceda utilmente a regola d’arte. Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto attuativo. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice dei contratti.
La sospensione dell’esecuzione del contratto. Art. 26 Risoluzione del contratto
La sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il D.E.C. potrà ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e la relativa imputabilità. La sospensione potrà essere disposta per: • cause di forza maggiore; • altre circostanze speciali, che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione. Ricorrendo tali ipotesi, il D.E.C., con l’intervento dell’aggiudicatario del contratto o di un suo delegato, compilerà il verbale di sospensione, conformemente al disposto dell’art. 308 del menzionato D.P R. Il verbale di sospensione dovrà essere firmato dall’aggiudicatario. Venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. redigerà i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto, indicando il nuovo termine ultimo di esecuzione dello stesso, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti. Tale verbale dovrà, a sua volta, essere firmato dal fornitore.
La sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica; b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l’appalto proceda utilmente a regola d’arte.
La sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione a. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica; b. in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l’appalto proceda utilmente a regola d’arte. Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto attuativo. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato considerando la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice dei contratti.
La sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione. 1. Il Dirigente del Settore Affari Sociali, su proposta del responsabile unico del procedimento ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. 2. La sospensione del servizio potrà essere ordinata per: a) cause imprevedibili che non consentono il rispetto delle disposizioni recate dal presente CSA, dal bando di gara e dal contratto di appalto; b) numero inadeguato degli operatori dell’aggiudicatario, che impediscono, di fatto, il regolare svolgimento del servizio secondo quanto stabilito dal presente CSA, dal bando di gara e dal contratto di appalto; c) mancata attuazione delle proposte migliorative dell’aggiudicatario che impediscono, di fatto, la regolare esecuzione del servizio rispetto alle disposizioni recate dal presente CSA, dal bando di gara e dal contratto di appalto; d) mancata o non esatta attuazione del progetto di organizzazione e di implementazione del servizio CSP dell’aggiudicatario che impediscono, di fatto la regolare esecuzione del servizio rispetto alle disposizioni recate dal presente CSA, dal bando di gara e dal contratto di appalto; e) cause di forza maggiore; f) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione del servizio e/o delle prestazioni lavorative secondo le regole e gli standard previsti dal presente CSA, dal bando di gara e dal progetto di organizzazione, di gestione e di implementazione del servizio oggetto di gara in base al quale si è proceduto all’aggiudicazione del servizio CSP. 3. Il responsabile unico del procedimento, con l'intervento del legale rappresentante dell’aggiudicatario, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto; le prestazioni già effettuate e le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri. 4. Il verbale di sospensione è firmato dal responsabile unico del procedimento e dal legale rappresentante dell'aggiudicatario. 5. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il responsabile unico del procedimento redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il responsabile unico del procedimento indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti d...
La sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione
La sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione 1) cause di forza maggiore; 2) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione. Il direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
La sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione a) avverse condizioni climatiche; b) cause di forza maggiore; c) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione.
La sospensione dell’esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione Art. 11 - Inadempimenti e penalità