CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO. È fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere il contratto di cui al presente appalto ai sensi dell’Art.105 c.1, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., salvo quanto disposto dall’Art. 106 c.1 lett. d) n° 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La cessione dei crediti è regolata dall’Art. 106 c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso di risoluzione del contratto, l’Aggiudicatario sarà tenuto a tenere indenne l’Amministrazione delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e maggiori pregiudizi e danni. Per la presente procedura, è ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fermo restando che l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto e che comunque dovrà essere previamente autorizzato dall’Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è fatto obbligo all’Aggiudicatario di dare indicazione della terna di subappaltatori all’Amministrazione.
CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO. A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO E A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO
11.1 Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall’art.116 del D. Lgs. n. 163/2006. La cessione del credito dell’aggiudicatario, di cui all’art.1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs. n.163/2006. L’aggiudicatario non potrà dare in subappalto parte del servizio (comunque non superiore al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda Appaltante. Quanto sopra alle seguenti condizioni: l’aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, forniture o parti di servizi o forniture che intende subappaltare (art. 118, comma 2, punto 1) D.Lgs. n. 163/2006); l’aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l’Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione: della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D. Lgs. n. 163/2006); dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D. Lgs. n. 163/2006).
11.2 Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l’esecuzione del contratto di cui al presente appalto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxx. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciab...
CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO. È vietato all’operatore economico aggiudicatario cedere il contratto di cui al presente appalto ai sensi dell’art.105, c.1, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., salvo quanto disposto dall’art. 106, c. 1, lett. d), n. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106, c. 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In caso di risoluzione del contratto per tali motivi, l’aggiudicatario sarà tenuto a tenere indenne l’Amministrazione delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e maggiori pregiudizi e danni. Per la presente procedura, è ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fermo restando che l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto e che comunque dovrà essere previamente autorizzato dall’Amministrazione.
CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO. 4.1 - Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall’art.116 del D. Lgs. n. 163/2006. In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare alla ASL copia legale dell’atto di cessione. La cessione è irrevocabile. LA ASL non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta. Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall’intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), che attestino l’avvenuta ricezione ditale comunicazione. La cessione del credito è efficace qualora la ASL non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione. In materia si applica l’art.117 del Codice degli Appalti. Ai sensi dell’art.118, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006, l’aggiudicatario non potrà cedere a terzi il contratto, o comunque dare in subappalto parte del servizio (comunque non superiore al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda Appaltante. Quanto sopra alle seguenti condizioni: l’aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, forniture o parti di servizi o forniture che intende subappaltare (art. 118, comma 2, punto 1) D.Lgs. n. 163/2006); l’aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l’Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione: della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D. Lgs. n. 163/2006); dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti...
CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO. E’ fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere a qualsiasi titolo, anche parzialmente e/o gratuitamente, il presente contratto, anche nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda. E’ fatto altresì assoluto divieto all’aggiudicatario di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto. In ogni caso resta piena ed esclusiva la responsabilità del contraente nei confronti dell’Amministrazione, per tutto quanto riguarda la regolare esecuzione ed il normale adempimento di tutti gli obblighi contrattuali connessi. Nel caso di cessione del credito si applicano gli articoli 69 e 70 del R.D. 2440/1923.
CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO. 4.1 Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs 50/2016. La cessione del credito dell’Aggiudicatario è regolata dalle disposizioni di cui al decreto D.Lgs. 50/2016. § 4.2 E’ ammesso il subappalto, solo se dichiarato in sede di Offerta e autorizzato dalla Stazione Appaltante
CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 105 comma 1 e 106 comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016. La cessione del credito dell’aggiudicatario, di cui all’art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In materia di subappalto trovano applicazione tutte le disposizioni contenute all’interno dell’art. 105 del X.X.xx. n. 50/2016. L’affidatario potrà affidare a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni del contratto, mediante sottoscrizione di contratto di subappalto, per un valore complessivo massimo che non potrà eccedere il 30% dell’importo complessivo del contratto. previa autorizzazione della stazione appaltante, purché: ✓ all’atto dell’offerta abbia indicato i lavori o parte di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intenda subappaltare; ✓ l’affidatario dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l’esecuzione del contratto di cui alla presente procedura deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxx. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010). L’ASST provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente al subappaltatore su espressa e congiunta richiesta dell’affidatario del contratto e del subappaltatore.
CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO. 1. E’ vietato a Easy Problem Srl cedere a terzi in tutto o in parte i servizi oggetto del presente contratto, pena l’immediata risoluzione dello stesso e conseguente risarcimento dei danni subiti.
2. La cessione del credito è disciplinata dall’art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
3. Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del X.X.xx 163/2006 e s.m.i. e concesso nei limiti di legge, e pertanto Easy Problem Srl dovrà formalmente esplicitare all'Ente l’eventuale intendimento di subappaltare a terzi indicando la parte dell’appalto oggetto del subappalto.
4. In caso di eventuale subappalto esplicitato come sopra, L’Ente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e Easy Problem Srl sarà obbligata a trasmettere dall’Ente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti ad esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
5. Per questo appalto trova applicazione l’art. 4 del D.P.R. 207/2010 “Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore”.
CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO. 20.1 E’ vietata la cessione del contratto.
20.2 E’ vietata la cessione del credito derivante dall’affidamento del presente appalto, salvo l’espressa autorizzazione dell’INPDAP.
20.3 L’eventuale subappalto è concesso, secondo la normativa vigente, esclusivamente per il servizio di igienizzazione, il servizio di disinfestazione e derattizzazione ed il servizio di trasloco e facchinaggio, così come indicato ai paragrafi 6.5, 6.6 e 6.7 del presente Capitolato.
20.4 E’, pertanto, espressamente vietato il subappalto del servizio di pulizia, sotto qualsiasi formula, pena la risoluzione del rapporto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, salvo ogni altra azione per il risarcimento dei danni e salvo l’esperimento di ogni altra azione che la Stazione Appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO. ART. 13 –