NOVEMBRE 2019
CIRCOLARE NORMATIVA
NOVEMBRE 2019
CIRCOLARE NORMATIVA – NOVEMBRE 2019
CIRCOLARE NORMATIVA – NOVEMBRE 2019 2
NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE 4
MINISTERO DEL LAVORO: STIPULAZIONE DI CONTRATTI STAGIONALI NEL SETTORE RADIO TELEVISIVO (MINISTERO DEL LAVORO, INTERPELLO N. 6 DEL 2 OTTOBRE 2019) 4
INL: COMUNICAZIONE DELLE “CHIAMATE” DEI LAVORATORI INTERMITTENTI – CHIARIMENTI (INL, NOTA N. 8716 DEL 9 OTTOBRE 2019) 5
MINISTERO DEL LAVORO: CHIARIMENTI IN MERITO AL CONTRATTO DI ESPANSIONE (MINISTERO DEL LAVORO CIRCOLARE N. 18 DEL 17/10/2019) 6
DECRETO LEGGE: NOVITA’ PER L’ANNO 2020 (DECRETO LEGGE, N. 124 DEL 26 OTTOBRE 2019) 6
SEZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE 7
MINISTERO DEL LAVORO: RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER LE IMPRESE CHE STIPULANO CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ (MINISTERO DEL LAVORO, DECRETO INTERMINISTERIALE N. 278 DEL 30 SETTEMBRE 2019) 7
MINISTERO DEL LAVORO: RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER I CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ (MINISTERO DEL LAVORO CIRCOLARE N. 17 DEL 03/10/2019) 7
CONSIGLIO DEI MINISTRI: SOSPENSIONE BANDO CONCILIAMO (CONSIGLIO DEI MINISTRI PROVVEDIMENTO DEL 03/10/2019) 8
INPS: CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER I DIPENDENTI IN ASPETTATIVA O DISTACCO SINDACALE (INPS CIRCOLARE N. 129 DEL 04/10/2019) 8
INPS: SGRAVIO CONTRIBUTIVO SULLE EROGAZIONI PREVISTE DAI CCNL DI SECONDO LIVELLO PER L'ANNO 2013 (INPS, MESSAGGIO N. 3634 DELL’8 OTTOBRE 2019) 8
INPS: VERSAMENTO CONTRIBUTI SOSPESI PER EVENTI SISMICI (INPS MESSAGGIO N. 3646 DEL 09/10/2019) 10
INPS: PROROGA RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI SISMA (INPS MESSAGGIO N. 3721 DEL 15/10/19) 10
INPS: CODICI CONTRATTO NEL FLUSSO UNIEMENS – MODIFICHE DAL PERIODO DI PAGA NOVEMBRE 2019 (INPS, MESSAGGIO N. 3850 DEL 24 OTTOBRE 2019) 10
INPS: ASPETTATIVA SINDACALE E CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA (INPS, MESSAGGIO N. 3872 DEL 25 OTTOBRE 2019) 12
INPGI: NUOVO REGOLAMENTO GESTIONE SEPARATA (INPGI COMUNICATO DEL 10/10/2019) 13
INPS: ANF, DIRITTO A MAGGIORAZIONE DI IMPORTO IN CASO DI NUCLEO CON COMPONENTI MINORENNI INABILI (INPS, MESSAGGIO N. 3604 DEL 4 OTTOBRE 2019) 14
INPS: GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCIANTI, AVVISI BONARI PER LA RATA DI AGOSTO 2019 (INPS, MESSAGGIO N. 3750 DEL 17 OTTOBRE 2019) 14
INPS: FONDO DI GARANZIA E PAGAMENTO TFR (INPS, MESSAGGIO N. 3854 DEL 24 OTTOBRE 2019) 15
INAIL: EVENTI SISMICI 2016-2017 – NUOVO TERMINE PER LA RIPRESA DEI PAGAMENTI (INAIL, CIRCOLARE N. 28 DEL 18 OTTOBRE 2019) 16
INAIL: DENUNCIA DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE – AGGIORNAMENTO TABELLE TIPOLOGICHE (INAIL, COMUNICATO DEL 15 OTTOBRE 2019) 16
INAIL: ADEGUAMENTO DELLA TABELLA DI INDENNIZZO DEL DANNO BIOLOGICO (INAIL, CIRCOLARE N. 27 DEL 11 OTTOBRE 2019) 17
INAIL: MONITRAGGIO VOCI DI TARIFFE 0000 X 0000 (XXXXX XXXX X 00000 DEL 02/10/2019) 18
SEZIONE FISCALE 19
AGENZIA DELLE ENTRATE: DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE ADOZIONI ( AGENZIA DELLE ENTRATE RISOLUZIONE N. 85/E DEL 09/10/19) 19
AGENZIA DELLE ENTRATE: CONSERVAZIONE DELLE NOTE SPESE (AGENZIA DELLE ENTRATE INTERPELLO 403 DEL 09/10/19) 19
AGENZIA DELLE ENTRATE: ASSEGNAZIONE DI AZIONI AI DIPENDENTI (AGENZIA DELLE ENTRATE RISPOSTA N. 427 DEL 25/10/2019) 19
AGENZIA DELLE ENTRATE: GESTIONE DELLE NOTE SPESE (AGENZIA DELLE ENTRATE RISPOSTA
N. 417 DEL 17/10/2019) 20
AGENZIA DELLE ENTRATE: FRONTALIERI E ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA (AGENZIA DELLE ENTRATE RISPOSTA N. 433 DEL 28/10/2019) 20
SEZIONE FONDI E CONTRATTI COLLETTIVI 21
FONDO TELEMACO 21
PREVINDAI: DICHIARAZIONE AL FONDO PER I CONTRIBUTI NON DEDOTTI 2018 21
EBM SALUTE: ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE DEI FONDI SANITARI (EBM SALUTE COMUNICATO DEL 30/09/2019) 22
SEZIONE SCADENZE CCNL 22
COOPERATIVE SOCIALI 22
ALIMENTARI INDUSTRIA 24
SEZIONE RINNOVI CCNL 24
ELETTRICITA’ 24
AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI 35
DIRIGENTI – AZIENDE AUTOTRASPORTO 47
FESTIVITA’ 48
ISTAT 48
ISTAT: COEFFICIENTE TFR MESE DI SETTEMBRE 2019 48
NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE
MINISTERO DEL LAVORO: STIPULAZIONE DI CONTRATTI STAGIONALI NEL SETTORE RADIO TELEVISIVO (MINISTERO DEL LAVORO, INTERPELLO N. 6 DEL 2 OTTOBRE 2019)
Il Ministero del lavoro, con l'interpello 2 ottobre 2019, n. 6, risponde al quesito avanzato dalla Confindustria Radio Televisioni in merito alla possibilità di stipulare contratti stagionali nel settore radio televisivo e alla possibilità da parte della contrattazione collettiva di individuare ulteriori ipotesi di stagionalità in aggiunta a quelle previste dal D.P.R. n. 1525/1963.
In particolare, l'istante chiede se sia consentita l'assunzione con contratto di lavoro stagionale di personale artistico, giornalistico, impiegatizio e/o operaio addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita, secondo l'ipotesi prevista dal n. 49 dell'elenco allegato al D.P.R. n. 1525/1963, che prevede, a sua volta, la possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine anche nelle ipotesi di preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. e) dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita.
Il quadro regolatorio del lavoro stagionale non è stato modificato e, pertanto, fino all'adozione del decreto ministeriale richiamato all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, il Ministero del lavoro conferma la possibilità di fare ricorso a contratti di lavoro stagionali anche nel settore radiotelevisivo per specifici spettacoli o serie di spettacoli, ovvero di programmi radiofonici e/o televisivi, nel rispetto di quanto previsto al punto 49 del citato D.P.R.
Il Ministero del lavoro con l'interpello n. 15/2016 ha già confermato che la contrattazione collettiva di settore - da intendersi, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, come i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria - può individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle indicate dal D.P.R. n. 1525/1963, alle quali non si applicano i limiti sui contratti di lavoro subordinato a termine.
INL: COMUNICAZIONE DELLE “CHIAMATE” DEI LAVORATORI INTERMITTENTI – CHIARIMENTI (INL, NOTA N. 8716 DEL 9 OTTOBRE 2019)
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 8716 del 9 ottobre 2019, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla validità della trasmissione del Modello UNIIntermittenti con cui il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica ogni chiamata del lavoratore.
Relativamente alle modalità di invio del modello, la funzionalità del sistema consente di utilizzare a scelta, tra:
– e-mail internet: utilizzando account e-mail si procederà al salvataggio del modello in formato
.xml che dovrà essere allegato per l’invio all’ indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxx.xx”.
– applicazione desktop per e-mail: il sistema genera automaticamente una e-mail con destinatario ed oggetto precompilati che ha in allegato il modello convertito in formato .xml
Il Manuale utenti specifica che è consentito, in quest’ultimo caso, “effettuare l’invio via mail del modulo utilizzando la funzionalità “Allega a e-mail” di Adobe Reader”.
Il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 33/3315 del 30/09/2019 ha messo in evidenza, con riferimento ad alcune trasmissioni regolarmente effettuate ma non acquisite dal sistema, che le stesse sono state inviate alla PEC di cui sopra con una unica e-mail a cui sono stati allegati più moduli. Tale modalità di trasmissione ha generato un errore che non ha consentito il caricamento dei moduli; diversamente le e-mail con unico allegato sono state elaborate e i modelli che riportano le informazioni sulle chiamate al lavoro sono stati regolarmente salvati nella banca dati.
In proposito il Ministero, nel ribadire quanto precisato nel Manuale, ovvero che “è possibile anche effettuare l’invio via mail del modulo utilizzando la funzionalità “Allega a e-mail” di Adobe Reader” ha ulteriormente precisato che “Ogni singolo modello permette la possibilità di comunicare fino ad un massimo di dieci lavoratori coinvolti, anche per periodi di chiamata di lavoro intermittente diversi”.
Nell’attesa di una eventuale integrazione delle indicazioni contenute nel Manuale da parte del Ministero del lavoro, l’INL evidenzia agli Uffici tale criticità affinché ne tengano conto in sede di contestazione dell’illecito di cui all’art. 15, comma 3, del D. Lvo n. 81/2015 provvedendo ad
interpellare la Direzione generale sistemi informativi che gestisce il sistema per avere conferma dell’effettività della comunicazione ove la stessa sia stata segnalata dal datore di lavoro come regolarmente effettuata nelle modalità appena descritte.
MINISTERO DEL LAVORO: CHIARIMENTI IN MERITO AL CONTRATTO DI ESPANSIONE (MINISTERO DEL LAVORO CIRCOLARE N. 18 DEL 17/10/2019)
Il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito alla possibilità per le imprese che finanziano fondi di solidarietà bilaterale di accedere al contratto di espansione, disciplinato con la circolare 16/2019.
Il Ministero tuttavia ribadisce che tale strumento è riferito solo alle imprese destinatarie dell’ intervento di Xxxx.
Le aziende aderenti a fondi di solidarietà bilaterali possono accedere alla prestazione, prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 148/2015, consistente in un'indennità mensile eventualmente integrata dall'indennità NASpI commisurata al trattamento pensionistico lordo, maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
DECRETO LEGGE: NOVITA’ PER L’ANNO 2020 (DECRETO LEGGE, N. 124 DEL 26 OTTOBRE 2019).
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, il decreto legge 124/2019 contenente disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
Particolare importanza riveste l’art. 4, riguardante “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”.
Dal 1° gennaio 2020, in tutti i casi in cui un committente affida ad un'impresa l'esecuzione di un'opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali, sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell'ambito della prestazione, deve essere effettuato dal committente sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato, su provvista mensile messa a disposizione dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici.
La norma si applica, però, non solo ai contratti di appalto ma anche ai contratti non nominati, o misti, nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali oggetto del contratto è comunque l'assunzione di un obbligo di fare da parte dell'impresa appaltatrice.
Inoltre, si estende al settore in discussione il meccanismo dell'inversione contabile ai fini IVA - reverse charge. Più precisamente, il reverse charge viene applicato anche agli appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera (c.d. labour intensive) nell'attività che costituisce il core business aziendale del committente.
SEZIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE
MINISTERO DEL LAVORO: RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER LE IMPRESE CHE STIPULANO CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ (MINISTERO DEL LAVORO, DECRETO INTERMINISTERIALE N. 278 DEL 30 SETTEMBRE 2019)
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, ha emanato il Decreto Interministeriale n. 278 del 30 settembre 2019 con il quale dispone la riduzione contributiva, di cui all’art. 6, comma 4 della Legge n. 510/1996, riconosciuta in favore delle imprese che stipulano o hanno stipulato contratti di solidarietà.
MINISTERO DEL LAVORO: RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER I CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ (MINISTERO DEL LAVORO CIRCOLARE N. 17 DEL 03/10/2019)
Il Ministero del lavoro fornisce le istruzioni per richiedere la riduzione contributiva in seguito alla stipula di contratti di solidarietà ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 e ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148.
Viene messo a disposizione delle aziende interessate l’applicazione "sgravicdsonline" dal sito xxx.xxxxxx.xxx.xx
Il portale è accessibile con le credenziali per l’accesso al sito Cliclavoro.
L’istanza, firmata digitalmente e in bollo, potrà essere presentata esclusivamente attraverso il nuovo applicativo.
Nell’istanza si dovrà dichiarare, a pena d’inammissibilità, la previsione della riduzione contributiva richiesta, oltre al codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata nel sistema denominato “Cigs on-line”.
La procedura sarà disponibile, a partire dal prossimo 2 novembre e fino al 10 dicembre di ogni anno.
CONSIGLIO DEI MINISTRI: SOSPENSIONE BANDO CONCILIAMO (CONSIGLIO DEI MINISTRI PROVVEDIMENTO DEL 03/10/2019).
Il Consiglio dei Ministri avvisa che è stata disposta la sospensione del bando conciliamo fino al
15/12/2019.
La sospensione è stata determinata dalla necessità di svolgere approfondimenti in merito all’individuazione dei soggetti che possono proporre le domande di finanziamento.
INPS: CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER I DIPENDENTI IN ASPETTATIVA O DISTACCO SINDACALE (INPS CIRCOLARE N. 129 DEL 04/10/2019).
I lavoratori in aspettativa o in distacco sindacale possono chiedere l’accredito dei contributi figurativi per il periodo interessato entro il 30/9 dell’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’aspettativa.
La mancata presentazione della predetta istanza entro il termine sopra indicato
comporta la decadenza del diritto del lavoratore all’accredito della contribuzione figurativa
Inoltre oltre all’accredito figurativo l’Inps può autorizzare l’organizzazione sindacale al versamento della contribuzione aggiuntiva calcolata sulla differenza fra l’importo delle somme corrisposte per lo svolgimento dell’attività sindacale e la retribuzione di riferimento per l’accreditamento della contribuzione figurativa.
La domanda dovrà essere presentata ossia entro e non oltre il 30 settembre dell’anno civile successivo a quello in cui ha avuto corso o si è protratta l’aspettativa o il distacco sindacale.
INPS: SGRAVIO CONTRIBUTIVO SULLE EROGAZIONI PREVISTE DAI CCNL DI SECONDO LIVELLO PER L'ANNO 2013 (INPS, MESSAGGIO N. 3634 DELL’8 OTTOBRE 2019).
L’INPS ha emanato il messaggio n. 3634 dell’8 ottobre 2019, con il quale comunica il ricalcolo del tetto retributivo relativo allo sgravio contributivo dei premi corrisposti nel 2013, previsti dai contratti collettivi di secondo livello.
Il decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, aveva disciplinato l’incentivo riferito ai premi corrisposti nel 2013, individuando nel 2,25% della retribuzione dei lavoratori il tetto entro il quale è stato possibile richiedere il beneficio.
Lo stesso decreto prevede che, in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate, il tetto possa essere rideterminato in sede di Conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate. È stato così concordato che le somme residue riferite al 2013 saranno utilizzate rideterminando il tetto della retribuzione dei lavoratori interessati fino alla percentuale del 2,47%.
Di conseguenza, i datori di lavoro potranno recuperare un ulteriore 0,22% in sede di conguaglio contributivo, entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione del messaggio.
Indicazioni operative
Per i datori di lavoro non agricoli, alle posizioni contributive riferite alle aziende autorizzate allo sgravio, sarà automaticamente assegnato il già previsto codice di autorizzazione "9D".
I datori di lavoro già ammessi allo sgravio, per indicare il conguaglio dell'ulteriore quota di incentivo spettante, potranno avvalersi dei codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale), e delle modalità già indicate nel messaggio n. 7978/2014.
All'atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza. Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in esame.
I datori di lavoro agricoli, già ammessi allo sgravio per l'anno 2013, potranno recuperare, tramite compensazione sui contributi dovuti, l'ulteriore percentuale di sgravio spettante. Relativamente agli adempimenti a carico, rispettivamente, delle aziende e delle Strutture territoriali, l'Istituto rinvia alle disposizioni già impartite con la circolare n. 111/2009 e con il messaggio n. 21389/2010, tenendo presente che dovrà essere utilizzata la procedura "Movimenti contabili" di cui al messaggio n. 1243/2019.
> Tutti i moduli.
INPS: VERSAMENTO CONTRIBUTI SOSPESI PER EVENTI SISMICI (INPS MESSAGGIO N. 3646 DEL 09/10/2019).
L’Inps ricorda che il 15/10/2019 dovrà essere ripreso il versamento dei contributi sospesi a causa degli eventi sismici avvenuti nel 2016 nei territori di Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio.
La ripresa dei versamenti potrà avvenire mediante rateizzazione, fino ad un massimo di
120 rate mensili di pari importo, previa comunicazione di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, da presentare entro il 15 ottobre 2019, unitamente all’adempimento contestuale del versamento dell’importo corrispondente alle prime cinque rate.
Nel caso in cui la domanda di rateazione sia già stata presentata entro la scadenza del 1° giugno 2019, non dovrà essere presentata una nuova domanda.
La comunicazione della volontà di avvalersi della rateazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica.
INPS: PROROGA RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI SISMA (INPS MESSAGGIO N. 3721 DEL 15/10/19).
L’Inps rende noto che l’articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto–legge n. 111/2019,
ha disposto che gli adempimenti e i versamenti contributivi sospesi vengano effettuati in unica soluzione entro il 15 gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020.
Pertanto l’adempimento previsto per il 15/10/2019 è stato prorogato al 15/01/2020.
INPS: CODICI CONTRATTO NEL FLUSSO UNIEMENS – MODIFICHE DAL PERIODO DI PAGA NOVEMBRE 2019 (INPS, MESSAGGIO N. 3850 DEL 24 OTTOBRE 2019).
L’INPS ha emanato il messaggio n. 3850 del 24 ottobre 2019, con il quale comunica l’istituzione, con decorrenza dal periodo di paga novembre 2019, i seguenti nuovi codici dell’elemento
<CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> del flusso di denuncia Uniemens:
•388, avente il significato di “CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del commercio, turismo e servizi– FEDIMPRESE”;
•389, avente il significato di “CCNL per i dipendenti da aziende esercenti lavorazioni conto terzi a facon operanti in regime di subfornitura – FEDIMPRESE”;
•390, avente il significato di “CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del commercio
– FEDIMPRESE”;
•391, avente il significato di “CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del turismo, agenzie di viaggio e servizi – FEDIMPRESE”;
•392, avente il significato di “CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore di facility management, multiservizi, pulizie, dell’artigianato, delle piccole e medie imprese e della cooperazione – FEDIMPRESE”;
•393, avente il significato di “CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore metalmeccanici – FEDIMPRESE”;
•394, avente il significato di “CCNL per i dipendenti e soci lavoratori da cooperative esercenti attività di autotrasporti e spedizione merci – COOPITALIANE, ADLI”;
•395, avente il significato di “CCNL per i dipendenti e soci lavoratori da cooperative esercenti attività di chimica, conciaria, materie plastiche, gomma, vetro, ceramica e affini – COOPITALIANE, ADLI”;
•396, avente il significato di “CCNL per i dipendenti e soci lavoratori da cooperative esercenti attività di pulizie affini e ausiliarie al settore del pulimento – COOPITALIANE, ADLI”;
•397, avente il significato di “CCNL per i dipendenti e soci lavoratori da cooperative esercenti attività di metalmeccaniche, orafe, argentiere – COOPITALIANE, ADLI”;
•398, avente il significato di “CCNL impiegati amministrativi agenzie generali di Generali Italia spa – ANAGINA”;
•399, avente il significato di “CCNL per i dipendenti delle aziende di animazione, spettacolo turistico, contatto, miniclub, babysitting, ludoteche e sport – FEDERTERZIARIO”;
•499, avente il significato di “CCNL per i dipendenti delle micro, piccole e medie imprese, aziende del settore terziario, commercio e servizi – FEDERTERZIARIO”;
•500, avente il significato di “CCNL dell’artigianato – CONFIP”;
•501, avente il significato di “CCNL dell’agricoltura – CONFIP”;
•502, avente il significato di “CCNL dell’industria – CONFIP”;
•503, avente il significato di “CCNL imprese esercenti attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio – UNIMPRESA, CONFAIL”;
•504, avente il significato di “CCNL per i dipendenti ed i soci lavoratori delle associazioni onlus, di volontariato, sportive, ricreative, culturali, sanitarie, assistenziali, ambientali – UNIMPRESA”;
•505, avente il significato di “CCNL terziario, commercio, distribuzione e servizi – UNIMPRESA, CONFAIL”.
Inoltre viene aggiornata, dal periodo di paga novembre 2019, la descrizione del seguente codice contratto:
•223, assume il significato di “CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo – FIPE, SILB”.
Con la medesima decorrenza (novembre 2019) vengono disattivati i seguenti codici contratto per le sottoesposte motivazioni:
•202 e 271, in quanto riconducibili al “CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo – FIPE, SILB” (codice 223).
INPS: ASPETTATIVA SINDACALE E CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA (INPS, MESSAGGIO N. 3872 DEL 25 OTTOBRE 2019).
L’INPS ha emanato il messaggio n. 3872 del 25 ottobre 2019, con il quale fornisce ulteriori chiarimenti in merito ad una più puntuale individuazione dei requisiti e dell’arco temporale di conferimento degli incarichi sindacali che può essere valorizzato.
Nel messaggio sono precisate, inoltre, alcune modalità operative di liquidazione pensionistica riguardanti gli iscritti alla Gestione pubblica e i rimandi normativi per la gestione in posizione assicurativa dei periodi interessati dalla contribuzione aggiuntiva.
L’Istituto, con la circolare INPS n. 129/2019, ha proceduto alla ricognizione normativa e operativa riferita alla gestione e valorizzazione ai fini pensionistici della contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati in aspettativa o distacco sindacale.
Con particolare riferimento alla contribuzione aggiuntiva per gli iscritti ai fondi esclusivi (comprensivi della Gestione Dipendenti Pubblici) e ad alcuni fondi sostitutivi gestiti dall’INPS, nella circolare si precisa che la valorizzazione della stessa ai fini pensionistici viene realizzata non solo per la determinazione della cosiddetta quota B di pensione, ma anche ai fini della determinazione della quota A.
Per questi lavoratori, ai fini dell’individuazione in termini generali e in via preventiva degli emolumenti che rilevano anche ai fini del computo della cd. quota A di pensione, occorre che gli stessi soddisfino entrambi i caratteri della “fissità” e “continuità”.
INPGI: NUOVO REGOLAMENTO GESTIONE SEPARATA (INPGI COMUNICATO DEL 10/10/2019).
L’Inpgi con comunicato sul proprio sito istituzionale rende noto il nuovo regolamento per gli iscritti alla gestione separata.
Dal 1/1/2020 la nuova misura del contributo soggettivo è pari al:
- 12%;
- 14%, in caso di reddito superiore a 24 mila euro annui lordi,
Aumenta inoltre la misura del contributo integrativo a carico dei committenti, che passa dal 2% al 4%.
Il Regolamento prevede inoltre l'erogazione di una indennità di disoccupazione e una tutela infortunistica per i xx.xx.xx. e l’estensione delle tutele per la maternità e per i congedi parentali, eanche ai liberi professionisti, giornalisti titolari di xx.xx.xx., anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell'Inpgi, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Infine l'onere contributivo per i xx.xx.xx. passa dal 26,72% al 28,00%.
INPS: ANF, DIRITTO A MAGGIORAZIONE DI IMPORTO IN CASO DI NUCLEO CON COMPONENTI MINORENNI INABILI (INPS, MESSAGGIO N. 3604 DEL 4 OTTOBRE 2019).
Nel messaggio n. 3604 del 4 ottobre 2019, l’INPS detta istruzioni sull’assegno per il nucleo familiare e con riguardo all’accertamento del diritto a maggiorazione di importo in caso di nucleo con componenti minorenni inabili.
L’assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare secondo specifiche tabelle. Tale misura aumenta per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Ai fini del riconoscimento della maggiorazione di importo degli ANF, possono essere presi in considerazione anche soggetti fruitori dell’indennità di frequenza, ma essendo il complesso menomativo del minore titolare dell’indennità di frequenza dispiegato in un ampio ventaglio di situazioni sottese, è necessario richiedere parere endoprocedimentale all’Ufficio medico legale di Sede per una disamina della fattispecie.
Essendo attribuito all’INPS l’accertamento definitivo in tema di invalidità civile, non si ritiene più necessario subordinare la procedibilità dell’istanza di ANF all’autorizzazione, laddove il minore stesso sia stato valutato e storicizzato presso l’Istituto.
Non è più necessario, dunque, presentare la domanda di autorizzazione ANF.
INPS: GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCIANTI, AVVISI BONARI PER LA RATA DI AGOSTO 2019 (INPS, MESSAGGIO N. 3750 DEL 17 OTTOBRE 2019).
L’INPS ha emanato il messaggio n. 3750 del 17 ottobre 2019, con il quale comunica che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza ad agosto 2019 per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e Commercianti.
Gli Avvisi Bonari sono a disposizione all’interno del Cassetto previdenziale per Xxxxxxxxx e Commercianti (di cui al messaggio n. 5769 del 02/04/2012) al seguente indirizzo: “Cassetto Previdenziale per Xxxxxxxxx e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.
Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente al seguente indirizzo: “Cassetto Previdenziale per Xxxxxxxxx e Commercianti” > “Sezione Comunicazione bidirezionale” > “Comunicazioni” > “Invio quietanza di versamento”.
In caso di mancato pagamento, l’importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.
INPS: FONDO DI GARANZIA E PAGAMENTO TFR (INPS, MESSAGGIO N. 3854 DEL 24 OTTOBRE 2019).
L’INPS ha emanato il messaggio n. 3854 del 24 ottobre 2019, con il quale fornisce nuove istruzioni e chiarimenti sulla documentazione da presentare per la domanda di intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro in caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale.
Con il messaggio 11 maggio 2016 n. 2084 l’Istituto informava che, tra i documenti da presentare a corredo della domanda di intervento del Fondo di garanzia, ci fosse l’originale del titolo esecutivo in forza del quale si può procedere all’esecuzione coattiva sul patrimonio del datore di lavoro.
Tuttavia, poiché per esercitare l’azione di surroga nei diritti del lavoratore, l’INPS può utilizzare copia conforme del titolo esecutivo unitamente alla quietanza firmata dal lavoratore che ha ricevuto la prestazione, la giurisprudenza di merito ritiene che la richiesta dell’originale in fase di domanda non sia necessaria.
Pertanto, con il messaggio n. 3854/2019, l’INPS chiarisce che è sufficiente presentare la copia conforme del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l’esecuzione forzata.
Nel caso di notifica del decreto ingiuntivo dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese, il messaggio specifica, inoltre, le azioni giudiziali che il lavoratore deve intentare prima di aver accesso al Fondo di garanzia.
INAIL: EVENTI SISMICI 2016-2017 – NUOVO TERMINE PER LA RIPRESA DEI PAGAMENTI (INAIL, CIRCOLARE N. 28 DEL 18 OTTOBRE 2019).
L’Inail ha pubblicato la circolare n. 28 del 18 ottobre 2019, comunica il nuovo termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi per gli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.
INAIL: DENUNCIA DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE – AGGIORNAMENTO TABELLE TIPOLOGICHE (INAIL, COMUNICATO DEL 15 OTTOBRE 2019).
L’Inail comunica che è programmato per il 4 novembre 2019 l’aggiornamento di alcune tabelle di decodifica che ricalcano le variazioni comunicate, nel corso dell’anno 2018/2019, da Istat, Poste italiane, Regioni per le Asl e Inail.
Le modifiche sono riportate in sintesi nel file “Variazioni Cap, Istat, Asl, sedi Inail.xlsx” e sono evidenziate, nel dettaglio, nelle singole tabelle “ISTAT-ASL.xlsx” e “Sedi Inail-CAP.xlsx” reperibili sul portale.
Gli aggiornamenti riguardano:
•per “ISTAT-ASL”:
•le variazioni territoriali pubblicate da Istat dal 1° gennaio al 30 giugno 2019, oltre a qualcuna preesistente. In particolare sono stati istituiti nuovi codici Istat per 25 nuovi comuni e ne sono stati soppressi 59. Inoltre, 6 comuni soppressi sono stati aggregati a comuni già esistenti, sono state inserite 3 nuove descrizioni e sono stati corretti i comuni di Morra e La Morra nonché inserito il comune soppresso di PRADLEVE.
•le regioni per le Asl hanno determinato le seguenti variazioni: cambio di codice e denominazione Asl per un comune in provincia di Biella e per 29 comuni della provincia di Como; cambio di denominazione per tutte le Asl della Sardegna; correzione di refusi di codici Asl (di Gorizia e di Messina, di 2 comuni in provincia del sud Sardegna) e indicazioni per assegnare correttamente le Asl di Roma in base agli afferenti municipi.
•per “Sedi INAIL-CAP”:
•Le variazioni pubblicate da Poste italiane (secondo aggiornamento 2018 e primo aggiornamento 2019) riguardano in totale 48 comuni, relativamente ai quali 7 variazioni sono
già presenti nelle tabelle Inail, 17 devono essere ancora recepite e 24 riguardano nuovi comuni istituiti dal 1° gennaio 2019.
•Nuovo azzonamento di sedi Inail.
INAIL: ADEGUAMENTO DELLA TABELLA DI INDENNIZZO DEL DANNO BIOLOGICO (INAIL, CIRCOLARE N. 27 DEL 11 OTTOBRE 2019).
L'Inail, con la circolare 11 ottobre 2019, n. 27, comunica che, sulla base del decreto adottato dal Ministro del lavoro, è stata approvata per il triennio 2019-2021, la tabella di indennizzo del danno biologico in capitale, con decorrenza 1° luglio 2019, con cui sono state approvate le tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti.
I nuovi importi del valore degli indennizzi derivano dalla ponderazione delle due precedenti tabelle distinte per sesso, sulla base degli indennizzi pagati nel periodo di osservazione (2000- 2017).
Tale ponderazione ha tenuto conto dell'adeguamento della speranza di vita degli assicurati desunte dalle nuove tavole di mortalità, in linea con i coefficienti di capitalizzazione relativi alle rendite di inabilità e di quelli a favore dei superstiti.
Gli importi indicati nella nuova Tabella Inail risultano comprensivi della maggiorazione corrispondente ai due aumenti straordinari, fissati nella misura dell'8,68% dal 1° gennaio 2008, e nella misura del 7,57%, dal 1° gennaio 2014 da considerarsi ormai consolidati rispetto agli importi della tabella del 2000.
Gli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale sono rivalutati annualmente, con decorrenza 1° luglio di ciascun anno di riferimento, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale, approvata con D.M. 23 aprile 2019, n. 45, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Con riferimento, invece, agli accertamenti provvisori effettuati su eventi antecedenti il 1° gennaio 2019, con o senza l'erogazione dell'acconto dell'indennizzo del danno biologico in capitale, per i quali segue l'accertamento definitivo di conferma o aumento del grado effettuato a far data dal 1° gennaio 2019, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nelle Tabelle
previgenti.
Nei casi di unificazione dei postumi, come è noto, ai fini della valutazione medico-legale, si fa riferimento a un'unica menomazione complessiva dove i singoli postumi degli eventi unificati perdono autonoma rilevanza e non possono essere più oggetto di valutazione separata.
Pertanto, se il grado complessivo risultante dall'unificazione dei postumi è compreso tra il 6% e il 15%, si eroga il nuovo capitale che costituisce primo pagamento sull'evento unificato.
Le richieste di aggravamento presentate dall'assicurato a far data dal 1° gennaio 2019, ai fini del riconoscimento o dell'adeguamento dell'indennizzo del danno biologico in capitale e che comportano, indipendentemente dalla data dell'evento lesivo, un aumento del grado di menomazione precedentemente indennizzato in capitale, ovvero, un primo indennizzo del danno biologico in capitale, si liquidano sul valore capitale previsto dalla nuova tabella.
Nel caso in cui, per effetto del ricalcolo ottenuto secondo i citati parametri, l'importo attualizzato dovesse risultare superiore a quello a suo tempo effettivamente erogato, si dovrà detrarre da quanto dovuto l'importo effettivamente erogato.
Con riferimento alle situazioni in cui la rendita cessa a seguito di recupero dell'integrità psico- fisica, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nei limiti del 16% e con grado accertato pari o superiore al 6%, l'indennizzo del danno biologico in capitale è liquidato nella misura indicata nella nuova Tabella.
INAIL: MONITRAGGIO VOCI DI TARIFFE 0000 X 0000 (XXXXX XXXX X 00000 DEL 02/10/2019).
L’Inail con nota n. 14376 del 2/10/2019 ribadisce l’importanza della compilazione del questionario per il monitoraggio della classificazione tariffaria.
È possibile procedere alla compilazione attraverso la nuova funzionalità QUESTIONARIO ATTIVITA’ D’UFFICIO”, presente sul portale dell’Inail.
In particolare, il servizio on line in argomento si articola nelle seguenti due tipologie:
Attività d’ufficio/operazioni di cassa, a cui potranno accedere le aziende che hanno polizze attive in cui la voce 0722, presente nell’anno 2018, è stata ricompresa in altra lavorazione, cosiddetta inglobante, nell’anno 2019;
Attività d’ufficio/personale itinerante, a cui potranno accedere le aziende che hanno nell’anno 2019 polizze attive con una classificazione tariffaria delle lavorazioni alle voci 0722 e 0723.
SEZIONE FISCALE
AGENZIA DELLE ENTRATE: DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE ADOZIONI ( AGENZIA DELLE ENTRATE RISOLUZIONE N. 85/E DEL 09/10/19).
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 85/E/2019 ricorda che ai sensi dell’articolo 10 del Tuir è possibile portare in deduzione le spese sostenute per l’adozione internazionale di un minore. Ai fini della deduzione delle spese in argomento, non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo, essendo possibile dedurre tali spese a prescindere dalla effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall'esito della stessa. Sono pertanto deducibili le spese sostenute a partire dal conferimento ad un ente autorizzato del mandato all'adozione.
Le spese dovranno essere debitamente documentate e certificate dall'ente autorizzato.
AGENZIA DELLE ENTRATE: CONSERVAZIONE DELLE NOTE SPESE (AGENZIA DELLE ENTRATE INTERPELLO 403 DEL 09/10/19).
L’Agenzia delle Entrate con la risposta 403/2019 chiarisce che la conservazione digitale dei giustificativi delle note spese relative alle trasferte dei dipendenti è possibile qualora abbia le caratteristiche della immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità. Inoltre l’Agenzia chiarisce che anche la deducibilità in capo al datore di lavoro e la non imponibilità in capo al dipendente è subordinata alla corretta formazione della nota spese in modalità informatica.
AGENZIA DELLE ENTRATE: ASSEGNAZIONE DI AZIONI AI DIPENDENTI (AGENZIA DELLE ENTRATE RISPOSTA N. 427 DEL 25/10/2019).
L’Agenzia delle Entrate risponde in merito alla qualoficazione reddittuale in caso di azioni assegnate ai lavoratori dipendenti.
L’agenzia ricorda che si tratta di beni in natura che andranno assoggettati a tassazione.
Pertanto quando il dipendente riceve azioni a fronte della partecipazione ad un piano di stock option, la differenza tra il valore normale dei titoli al momentodell'esercizio dell'opzione ed il prezzo pagato dal lavoratore, si configuracome reddito di lavoro dipendente, da assoggettare alla normale tassazione Irpef.
Analogamente i compensi in natura sono imponibili anche in capo ai soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come ad esempio i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quali gli amministratori di società.
AGENZIA DELLE ENTRATE: GESTIONE DELLE NOTE SPESE (AGENZIA DELLE ENTRATE RISPOSTA N. 417 DEL 17/10/2019).
L’Agenzia delle Entrate risponde in merito alla dematerializzazione dei giustificativi di note spese.
Viene ribadito che il documento al fine dell’utilizzo ai fini fiscali deve avere le caratteristiche di immodificabilità, integrità ed autenticità.
Inoltre il processo di conservazione elettronica di tali giustificativi è correttamente perfezionato, senza necessità dell'intervento di un pubblico ufficiale se il giustificativo allegato alla nota spese consenta di risalire al suo contenuto attraverso scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione.
AGENZIA DELLE ENTRATE: FRONTALIERI E ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA (AGENZIA DELLE ENTRATE RISPOSTA N. 433 DEL 28/10/2019).
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati, e che lavorano nella zona di frontiera dell'altro Stato sono imponibili soltanto nello Stato di residenza.
I sostituti d'imposta, possono, applicare direttamente l'esenzione soltanto previa presentazione, da parte dei beneficiari della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo possesso di tutti i requisiti necessari.
In caso d'incertezza sulla sussistenza dei presupposti previsti dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, il datore di lavoro è tenuto ad operare le ritenute.
SEZIONE FONDI E CONTRATTI COLLETTIVI
FONDO TELEMACO
(Fonte: sito web del fondo)
Il 1°ottobre 2019 è stata aggiornata la Nota Informativa a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Statuto, che prevede tra i destinatari del Fondo anche i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni firmatarie del CCNL, compresi i lavoratori in aspettativa sindacale ai sensi dell’art. 31 della legge 20 maggio 1970 n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie.
PREVINDAI: DICHIARAZIONE AL FONDO PER I CONTRIBUTI NON DEDOTTI 2018.
(Fonte: sito Previndai)
Il Fondo pensione dei dirigenti industriali ricorda che i contributi versati a Previndai sono deducibili dal reddito: riducono, quindi, il reddito imponibile e danno origine ad un risparmio immediato sotto forma di minori imposte IRPEF. Saranno poi tassati dal Fondo al momento della liquidazione con l’aliquota, più conveniente, riservata dal Legislatore alle prestazioni di previdenza complementare.
Tale trattamento fiscale favorevole vale su tutti i contributi versati: ne beneficiano sia i contributi di derivazione contrattuale su cui il datore di lavoro opera la deduzione già in busta paga, sia i contributi versati a Previndai su base volontaria e spetta, generalmente, fino ad euro 5.164,57. I contributi versati oltre il limite di deducibilità fiscale sono soggetti ad imposta. Sono stati versati per il 2018 contributi che non sono stati dedotti? Il relativo ammontare, se comunicato a Previndai, non sarà tassato al momento dell’erogazione della prestazione. Per dichiarare l’importo dei contributi non dedotti è disponibile, nell’area riservata del sito, la funzione “Contributi non dedotti” che consentirà di compilare il modulo 059. Tale dichiarazione dovrà essere trasmessa debitamente sottoscritta entro il 31 dicembre 2019. Nel caso in cui si maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, occorre inviare il modulo al più tardi nel momento in cui si richiede la prestazione.
Nel caso in cui sia stato iscritto un familiare al Fondo e siano stati per lui versati contributi che non hanno beneficiato della deduzione, l’ammontare dei contributi non dedotti deve essere comunicato dal familiare stesso, destinatario della contribuzione. Previndai ha predisposto un modulo dedicato che sarà presto disponibile.
EBM SALUTE: ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE DEI FONDI SANITARI (EBM SALUTE COMUNICATO DEL 30/09/2019)
Il Fondo Ebm Salute rende noto con avviso sul proprio sito istituzionale che il Ministero della Salute ha confermato l’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi Sanitari 2019.
Tale iscrizione sarà retroattivamente effettiva a partire dal 1° gennaio 2019 e permetterà annualmente di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
I destinatari del fondo sono i lavoratori ai quali si applica il Ccnl per addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti.
SEZIONE SCADENZE CCNL
COOPERATIVE SOCIALI
Minimi tabellari
Fino al 31 ottobre 2019
Categorie | Minimo contrattuale conglobato (minimo, indennità contingenza, EDR) | Indennità di funzione |
F2 | 2.180,73 | 232,41 |
F1 | 1.909,51 | 154,94 |
E2 | 1.728,90 | 77,47 |
E1 | 1.601,80 | - |
D3 | 1.601,80 | - |
D2 | 1.504,67 | - |
D1 | 1.426,41 | - |
C3 | 1.426,41 | - |
C2 | 1.385,50 | - |
C1 | 1.345,21 | - |
B1 | 1.250,81 | - |
A2 | 1.195,13 | - |
A1 | 1.184,19 | - |
Dal 1° novembre 2019
Categorie | Minimo contrattuale conglobato (minimo, indennità contingenza, EDR) | Indennità di funzione |
F2 | 2.237,47 | 232,41 |
F1 | 1.959,19 | 154,94 |
E2 | 1.773,88 | 77,47 |
E1 | 1.643,48 | - |
D3 | 1.643,48 | - |
D2 | 1.543,82 | - |
D1 | 1.463,52 | - |
C3 | 1.463,52 | - |
C2 | 1.421,55 | - |
C1 | 1.380,21 | - |
B1 | 1.283,35 | - |
A2 | 1.226,23 | - |
A1 | 1.215,00 | - |
Note alle tabelle
- Minimi dal 1° novembre 2019: importi calcolati redazionalmente applicando agli aumenti del minimo conglobato per il liv. C1 forniti dall'accordo 21 maggio 2019 i parametri contrattuali presenti nei contratti precedenti.
Elemento di garanzia retributiva
Si ricorda che la lettera d) dell’articolo 10 del CCNL del 16 dicembre 2011 aveva previsto che, ai lavoratori in forza al 31 marzo e iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi, le cooperative (con esclusione delle imprese cooperative in difficoltà), corrispondessero - con la retribuzione di maggio 2013 - un elemento di garanzia retributiva di € 110 qualora, dopo la presentazione della piattaforma di secondo livello, non fosse stato definito un accordo entro il 31 marzo 2013. L'importo in questione - non utile ai fini del calcolo di nessun istituto legale né contrattuale, compreso il trattamento di fine rapporto - è calcolato pro-quota in proporzione alle giornate di effettiva prestazione rese nel periodo 1° gennaio 2012 - 31 marzo 2013. Analogamente, l'elemento di garanzia è corrisposto ai
lavoratori part-time in proporzione all'orario individuale. Detto elemento è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL che venga pagato successivamente al 1° gennaio 2010.
L'accordo del 21 maggio 2019 ha poi stabilito che "...la lettera d) dell'articolo 10 sarà vigente fino al 31 dicembre 2019." Dato il principio di ultrattività del contratto si può presumere che l'elemento vada corrisposto anche negli anni successivi al 2013 fino al 2019.
ALIMENTARI INDUSTRIA
Scadenza CCNL
In data 30 novembre 2019 è prevista la scadenza del CCNL 5 febbraio 2016 per i dipendenti delle aziende esercenti le industrie alimentari.
Scadenza CCNL - Settore Involucri naturali per salumi
In data 30 novembre 2019 è prevista la scadenza dell’accordo 11 aprile 2016 relativo alle disposizioni specifiche per gli addetti dell’industria degli involucri naturali per salumi, confluite nel CCNL Industria Alimentare.
Scadenza CCNL – Settore Olio e margarina
In data 30 novembre 2019 è prevista la scadenza dell’accordo 21 aprile 2016 relativo alle disposizioni specifiche per gli addetti all’industria olearia e margariniera, riportate nel protocollo aggiuntivo del CCNL dell’industria alimentare.
SEZIONE RINNOVI CCNL
ELETTRICITA’
Con l'ipotesi di accordo 9 ottobre 2019 Elettricità futura (già Assoelettrica), Utilitalia, ENEL S.p.a. GSE, Terna S.p.a., Energia libera con FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL e UILTEC-UIL hanno rinnovato il
c.c.n.l. per i lavoratori addetti al settore elettrico. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2021.
Campo di applicazione
Vengono inseriti nel campo di applicazione del c.c.n.l. l'attività di efficienza energetica e i
servizi commerciali di assistenza ai clienti.
Classificazione del personale
Viene istituita una Commissione paritetica per la definizione di nuovi macro profili professionali legati alle trasformazioni tecnologiche del settore.
Viene individuato uno schema di riferimento (profili, attività, conoscenze richieste) utile per la classificazione del personale delle nuove attività inserite nel campo di applicazione del c.c.n.l. (efficienza energetica e servizi commerciali di assistenza ai clienti).
Trattamento economico complessivo
L'accordo individua il trattamento economico complessivo (TEC) costituito da:
- trattamento economico minimo (TEM);
- trattamenti di previdenza integrativa;
- trattamenti di assistenza sanitaria integrativa;
- assicurazione per premorienza da malattia;
- premio di produttività.
L'incremento retributivo complessivo per il periodo 2019-2021 si sostanzia nei seguenti incrementi:
- € 104 sui minimi;
- € 5 mensili sul welfare;
- € 15 mensili sul premio di produttività.
L'aumento dei minimi, l'una tantum e gli importi di premio di risultato stabiliti dall'accordo in oggetto comprendono la quota "produttività" stanziata dal c.c.n.l. 25 gennaio 2017 per gli anni 2017-2018.
L'accordo stabilisce infine i criteri di adeguamento delle corresponsioni economiche che le Parti dovranno utilizzare a fronte di eventuali scostamenti inflattivi.
Minimi tabellari
A seguito degli aumenti stabiliti dall'accordo con decorrenza novembre 2019, settembre 2020 e giugno 2021, i nuovi i minimi contrattuali integrati sono i seguenti:
Livelli | Importi mensili | ||
dal 1.11.2019 | dal 1.9.2020 | dal 1.6.2021 |
QS | 3.568,86 | 3.619,95 | 3.663,74 |
Q | 3.202,57 | 3.248,42 | 3.287,72 |
ASS | 2.826,78 | 2.867,25 | 2.901,94 |
AS | 2.645,78 | 2.683,65 | 2.716,12 |
A1S | 2.534,53 | 2.570,81 | 2.601,91 |
A1 | 2.418,37 | 2.452,99 | 2.482,67 |
BSS | 2.302,97 | 2.335,94 | 2.364,20 |
BS | 2.204,80 | 2.236,36 | 2.263,42 |
B1S | 2.100,91 | 2.130,98 | 2.156,76 |
B1 | 2.006,55 | 2.035,28 | 2.059,90 |
B2S | 1.873,93 | 1.900,75 | 1.923,75 |
B2 | 1.743,64 | 1.768,60 | 1.789,99 |
CS | 1.546,00 | 1.568,13 | 1.587,10 |
C1 | 1.399,21 | 1.419,24 | 1.436,41 |
C2 | 1.289,44 | 1.307,90 | 1.323,72 |
L'aumento dal 1° novembre 2019 comprende la quota "produttività" di € 14 stanziata dal c.c.n.l.
25 gennaio 2017 per gli anni 2017-2018, mentre per il periodo pregresso provvederà l'una tantum (v. infra).
Una tantum
Ai lavoratori in forza al 1° dicembre 2019 verrà corrisposto - con la retribuzione del mese di dicembre 2019 - un importo forfettario una tantum nei seguenti importi, riproporzionati nei rapporti part time:
Livelli | Importi |
QS | 145,97 |
Q | 130,99 |
ASS | 115,62 |
AS | 108,22 |
A1S | 103,67 |
A1 | 98,91 |
BSS | 94,19 |
BS | 90,18 |
B1S | 85,93 |
B1 | 82,07 |
B2S | 76,65 |
B2 | 71,31 |
CS | 63,24 |
C1 | 57,23 |
C2 | 52,74 |
In caso di passaggio di categoria nel periodo 1° giugno 2019 - 31 ottobre 2019 gli importi saranno quelli dell'effettiva categoria di appartenenza (nel caso di passaggio a cavallo del mese, si considera l'importo della categoria superiore per permanenze pari o superiori a 15 giorni).
In caso di assunzione nel periodo suddetto e superato il periodo di prova, l'importo verrà corrisposto in proporzione ai mesi interi di servizio prestato (*), computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
L'importo verrà corrisposto in proporzione ai mesi interi di servizio prestato anche ai lavoratori che abbiano avuto, nel suddetto periodo, periodi di assenza non retribuita.
L'importo è comprensivo di qualsiasi incremento retributivo riferibile al periodo 1° giugno 2019
- 31 ottobre 2019, è stato quantificato considerando in esso i riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, legali e contrattuali (ed è quindi comprensivo degli stessi) ed è escluso dalla base di calcolo del t.f.r.
Infine, nei casi di assenze a retribuzione ridotta nel periodo suddetto, l'importo sarà corrisposto con la stessa percentuale di riduzione.
(*) Valore complessivo rapportato a 6.
Aumenti periodici di anzianità
Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2020 è prevista la sostituzione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità con le nuove misure di sostegno previste dalla previdenza integrativa (v. infra), da attuarsi entro la vigenza del c.c.n.l. (*).
I lavoratori suddetti che non intendessero partecipare al nuovo sistema possono fare rinuncia scritta entro 6 mesi dall'assunzione entro cui va esercitata la scelta di destinazione del t.f.r. e optare per l'applicazione degli scatti.
La richiesta di applicazione delle nuove misure di sostegno è irrevocabile.
I lavoratori già in servizio al 1° gennaio 2020 che non abbiano interamente maturato i 5 scatti di anzianità, possono chiedere per il periodo mancante l'applicazione delle nuove misure di sostegno per previdenza integrativa. In tal caso gli importi già percepiti a titolo di scatti sono conservati in cifra fissa non assorbibile.
Per la decorrenza delle misure periodiche di sostegno si prende a riferimento la data in cui è stato conseguito l'ultimo scatto e qualora il lavoratore non avesse ancora maturato il primo scatto, si prende a riferimento la data di assunzione.
Ai fini della determinazione del numero degli importi per previdenza da maturare, non spettano le misure periodiche di sostegno per gli anni di anzianità di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli scatti.
Ai lavoratori in servizio alla data di stipula del c.c.n.l. 24 luglio 2001 restano confermati gli scatti di cui all'art. 36, comma 4, del c.c.n.l. 24 luglio 2001.
(*) Le Parti si riservano di fare una verifica di efficacia delle nuove misure al termine della vigenza del c.c.n.l.
Mansioni
Salvo il caso di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione diviene definitiva dopo un periodo di svolgimento delle mansioni superiori di 6 mesi continuativi.
Nel caso, invece, di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione non può essere superiore a quella massima legislativamente o contrattualmente prevista per la conservazione del posto.
Premi legati alla produttività
Al premio di risultato potranno applicarsi le previsioni agevolative di cui all'art. 1, commi da 182 a 189 della L. n. 208/2015, nell'eventualità in cui venisse registrato un incremento in almeno uno degli obiettivi di redditività, produttività, qualità, efficienza ed innovazione definiti a livello aziendale.
Dal 1° gennaio 2020 sarà destinata al premio di risultato una quota di € 15 mensili (€ 210 per il 2020 ed € 210 per il 2021), erogata annualmente secondo le regole del premio di risultato e con modalità di corresponsione definite da accordi aziendali.
La somma è stata quantificata considerando in essa i riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, legali e contrattuali ed è quindi comprensiva degli stessi.
Welfare aziendale
Con accordo aziendale può essere stabilita per i lavoratori la possibilità di fruire, in sostituzione totale o parziale del premio in denaro, di prestazioni o servizi con finalità di rilevanza sociale, corrisposti in natura o come rimborso spese. In tal caso il valore è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente come considerato ai fini della sua tassazione.
Sempre con accordo aziendale, il premio potrà essere convertito in giorni di permesso.
Orario di lavoro - Turnisti
Entro il 30 giugno 2020 con accordo aziendale si procederà all'applicazione della disciplina del
c.c.n.l. (art. 38) in sostituzione delle corrispondenti disposizioni del c.c.n.l. Federelettrica 9 luglio 1996.
Banca ore
Dal 1° gennaio 2020 nelle aziende con più di 200 dipendenti è prevista per i lavoratori a tempo indeterminato una banca ore per le ore di straordinario prestate oltre le 70 ore annue nonché per le ore di straordinario prestate oltre le 180 ore semestrali per imprevedibili esigenze non altrimenti sopperibili strettamente attinenti alla regolarità del servizio elettrico, per necessità tecnico gestionali eccezionali, non differibili e di durata temporanea e per situazioni di forza maggiore o circostanze in cui la cessazione dal lavoro a orario normale possa costituire un pericolo o un danno alle persone o alla produzione.
La scelta dell'accantonamento in luogo della monetizzazione deve essere fatta entro la fine di ogni anno, per l'anno successivo.
Per le ore confluite nella banca ore spetta una maggiorazione retributiva mensile pari al 50%.
Le ore accantonate possono essere fruite come riposi compensativi entro il 30 aprile dell'anno successivo. Dopo detto periodo saranno compensate con la retribuzione in atto.
L'istituto della banca ore non si applica in concomitanza con l'applicazione di regimi di orario multiperiodale; per i lavoratori a tempo parziale le modalità di applicazione sono stabilite a livello aziendale.
Infortunio sul lavoro - Assicurazione infortuni
Le aziende assicurano i lavoratori in servizio mediante una polizza in caso di morte, ad esclusione delle cause già coperte da assicurazione, con un contributo pari ad € 5 mensili (€ 70 annui) pro capite.
Maternità
Dal 1° gennaio 2020 viene introdotta la possibilità - per il personale a tempo pieno e part time - di fruire dei congedi parentali ad ore, fino ad un massimo dell'orario giornaliero.
L'unità minima è 1 ora giornaliera e la somma mensile deve corrispondere in ogni caso a giornate intere.
Nella domanda, da presentare con un preavviso di 7 giorni lavorativi, devono essere indicati il numero complessivo di ore richieste nel mese, il periodo e la precisa pianificazione delle modalità di fruizione.
Congedo matrimoniale
La disciplina contrattuale è estesa alle unioni civili.
Diritto allo studio
Dal 1° gennaio 2020, in assenza di accordo aziendale (*) i lavoratori studenti avranno diritto ai seguenti permessi retribuiti:
- 11 giorni lavorativi per esami di licenza media inferiore;
- 16 giorni lavorativi per esami di licenza media superiore;
- 1 giorno lavorativo per ogni esame universitario fino a 6 crediti formativi universitari e 2 ulteriori giorni lavorativi per esame universitario con crediti formativi universitari superiori (**).
I lavoratori che conseguono la licenza di scuola media dell'obbligo presso scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute o altri titoli che l'azienda individua come finalizzati all'attività svolta hanno diritto a 150 ore triennali di permessi retribuiti, concentrabili anche in 1 solo anno.
Non potrà assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva più del 3% della forza occupata, con un minimo di 1 lavoratore.
I lavoratori con 5 anni di anzianità in azienda possono chiedere i congedi per la formazione di cui alla L. n. 53/2000 (*).
-
(*) Tutti i suddetti permessi non sono cumulabili con eventuali permessi stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali.
(**) Limitatamente al conseguimento del primo titolo.
Permessi
Possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di:
- 6 giorni annui (comprensivi di quelli riconosciuti dalla legge) per malattia di figli di età compresa tra 3 ed 8 anni;
- 15 giorni per lavoratori tutori di minori stranieri ai sensi della L. n. 47/2017.
Assistenza integrativa
E’ stabilito un contributo di € 5 mensili (€ 70 annui) pro capite a carico azienda destinato all'assistenza sanitaria.
Nelle aziende che si avvalgono di fondi sanitari, il contributo si aggiunge al finanziamento aziendale in essere (e il fondo stabilirà le conseguenti maggiori prestazioni erogabili), mentre nelle aziende che hanno in essere polizze assicurative, il contributo incrementerà il premio versato alla compagnia di assicurazioni.
Lavoro a tempo determinato
L'assunzione a termine avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Limiti percentuali e durata
Il numero di lavoratori che possono essere assunti a termine non può essere superiore al 25% complessivo (termine + somministrazione) dei lavoratori a tempo indeterminato in forza.
Nel caso in cui il rapporto percentuale previsto dalla legge dia un numero inferiore a 5, possono essere stipulati fino a 5 contratti a termine.
La percentuale contrattuale, nonché la durata complessiva dei successivi contratti per mansioni di pari livello e categoria può essere elevata con accordo aziendale.
Sono esclusi da ogni limitazione quantitativa i contratti a tempo determinato conclusi per avvio di nuove attività, secondo la previsione dell'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015. Per fase di avvio si intende un periodo di tempo fino a 18 mesi riferito all'inizio di una nuova impresa/unità produttiva o all'entrata in funzione di una nuova attività produttiva o di servizio. Tale periodo è esteso a 36 mesi per le aziende del Mezzogiorno di cui al D.P.R. n. 218/1978 ed in caso di costruzione/riconversione di impianti di generazione.
Le disposizioni di legge sulla durata massima (art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015) non si applicano in caso di successione di contratti a termine per sostituzione di lavoratori assenti.
Trattamento normativo
Il periodo di prova è riproporzionato con riferimento alla durata del contratto.
Per i lavoratori non in prova, la conservazione del posto in caso di malattia e infortunio opera per un periodo massimo pari ad 1/4 della durata del contratto.
Diritto di precedenza
Il lavoratore che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda abbia prestato attività lavorativa per più di 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei 12 mesi successivi, con riferimento a mansioni già effettuate in esecuzione di rapporti a termine. Il diritto non opera nel caso di licenziamento.
Contratto di somministrazione
L'assunzione in somministrazione avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Limiti percentuali
Il numero di lavoratori che possono essere assunti complessivamente con contratto di somministrazione e con contratto a termine non può essere superiore al 25% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza. Sono esclusi i contratti di somministrazione per sostituzione di altro lavoratore in servizio.
Nel caso in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 5, possono essere stipulati fino a 5 contratti di somministrazione.
La percentuale può essere elevata con accordo aziendale.
Lavoro a tempo parziale
Vengono introdotte le seguenti modifiche alla disciplina contrattuale dell'istituto.
Le parti possono concordare clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione, in presenza di eventi non programmabili e/o eccezionali nonché clausole relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, per motivate esigenze aziendali, in entrambi i casi con preavviso non inferiore a 72 ore.
Le ore prestate in variazione o in aumento sono compensate con le seguenti maggiorazioni della retribuzione oraria:
- 20%, entro i limiti del 15% della durata settimanale del part-time;
- 40%, per le ore eccedenti tale limite.
La variazione in aumento non può essere superiore al 25% della normale prestazione annua a tempo parziale.
Detta disciplina non trova applicazione nei casi di riassetto complessivo dell'orario di lavoro che interessi l'intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa.
Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso entro il limite massimo dell'orario annuo di ciascun lavoratore a tempo pieno.
Il lavoro straordinario è disciplinato dalle medesime disposizioni previste per i lavoratori a tempo pieno.
Lavoro agile
Le Parti intendono promuovere, attraverso la contrattazione aziendale, l'istituto del lavoro agile per tutti i dipendenti.
Previdenza integrativa
In aggiunta alle previsioni degli accordi istitutivi dei Fondi, la contribuzione a carico azienda attualmente stabilita dal c.c.n.l. è pari ad € 12 mensili.
Dal 1° luglio 2020, le aziende verseranno ai Fondi un contributo aggiuntivo pari a € 5 mensili.
Detta quota potrà essere utilizzata per la costituzione di un fondo di solidarietà bilaterale per le imprese dei servizi pubblici energetici (che Utilitalia e le XX.XX. si impegnano a definire con specifico accordo entro il 30 giugno 2020). Comunque, entro il 30 giugno 2020, potrà essere definita a livello nazionale una differente destinazione del contributo aggiuntivo.
Nuove misure di sostegno
Ai lavoratori assunti dal 1° gennaio 2020, iscritti ai fondi di settore, dal compimento del 1° anno di anzianità e per ogni anno per un massimo di 10 aumenti, verranno versati al fondo i seguenti importi a titolo di sostegno previdenziale, per 14 mensilità e non soggetti a rivalutazione:
Livelli | Importi |
QS | 29,41 |
Q | 27,80 |
ASS | 25,84 |
AS | 23,89 |
A1S | 22,72 |
A1 | 21,44 |
BSS | 20,23 |
BS | 19,18 |
B1S | 18,10 |
B1 | 17,08 |
B2S | 15,68 |
B2 | 14,29 |
CS | 12,18 |
C1 | 10,60 |
C2 | 9,45 |
Gli importi verranno esclusivamente attribuiti in cifra fissa in caso di successiva variazione generalizzata dei minimi e/o in caso di successivo passaggio di categoria.
Gli importi non sono computati ad alcun effetto e non sono base di calcolo ai fini retributivi a corresponsione indiretta o differita, ivi compreso il t.f.r.
Le misure decorrono dal 1° giorno del mese successivo al compimento dell'anno di anzianità.
Quota rinnovo contrattuale
La trattenuta per il rinnovo contrattuale sarà operata dalle aziende - per gli aderenti - sulla retribuzione di giugno 2020.
AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI
Con l'ipotesi di accordo 23 ottobre 2019 ANIASA con Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, locazione automezzi, servizi di supporto all'autonoleggio, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità nonché attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2021. Le Parti scioglieranno la riserva sull'ipotesi entro il 20 novembre 2019.
Classificazione del personale
Dal 1° gennaio 2020 vengono rivisitati alcune declaratorie e profili professionali; inoltre le sezioni dei parcheggi e del soccorso stradale confluiscono nell'unico sistema classificatorio.
Dal 1° marzo 2021 è introdotta la seguente nuova scala parametrale:
Livello | Parametri al 28.2.2021 | Parametri dal 1.3.2021 |
Q1 | 200 | 205 |
Q2 | 200 | 205 |
A1 | 200 | 205 |
A2 | 188 | 193 |
B1 | 170 | 176 |
B2 | 162 | 168 |
B3 | 155 | 161 |
C1 | 152 | 155 |
C2 | 134 | 138 |
C3 | 125 | 128 |
C4 | 100 | 100 |
Stagisti
Tale tipologia contrattuale è attivabile nella misura massima dell'8% del personale a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore), con un minimo di 2 unità.
Agli stagisti sarà riconosciuto un rimborso spese, non inferiore a € 800, nonché i ticket restaurant.
Una tantum
E' stabilita la corresponsione di un importo forfettario una tantum, da corrispondere con la retribuzione di novembre 2019 e febbraio 2020, nei seguenti importi:
Livello | Novembre 2019 | Febbraio 2020 |
Q1 | 217,11 | 217,11 |
Q2 | 217,11 | 217,11 |
A1 | 217,11 | 217,11 |
A2 | 204,08 | 204,08 |
B1 | 184,54 | 184,54 |
B2 | 175,86 | 175,86 |
B3 | 168,26 | 168,26 |
C1 | 165,00 | 165,00 |
C2 | 145,46 | 145,46 |
C3 | 135,69 | 135,69 |
C4 | 108,55 | 108,55 |
L'importo forfettario - non utile ai fini degli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, sia legali che contrattuali né per il calcolo del t.f.r. - viene proporzionalmente ridotto sulla base dei mesi di effettivo servizio, considerando, a questi fini, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni come mese intero e trascurando quelle inferiori.
Per i rapporti a tempo parziale l'una tantum verrà riproporzionata sulla base dell'effettiva prestazione.
Minimi tabellari
A seguito degli aumenti stabiliti dall'accordo con decorrenza novembre 2019, marzo 2020, gennaio 2021, marzo 2021 gli importi dei minimi tabellari sono i seguenti:
Livelli | Importi mensili | |||
Dal 1.11.2019 | Dal 1.3.2020 | Dal 1.1.2021 | Dal 1.3.2021 | |
Q1 | 1.790,74 | 1.817,06 | 1.836,80 | 1.882,66 |
Q2 | 1.790,74 | 1.817,06 | 1.836,80 | 1.882,66 |
A1 | 1.790,74 | 1.817,06 | 1.836,80 | 1.882,66 |
A2 | 1.683,30 | 1.708,03 | 1.726,58 | 1.772,46 |
B1 | 1.522,10 | 1.544,47 | 1.561,25 | 1.616,34 |
B2 | 1.450,49 | 1.471,81 | 1.487,80 | 1.542,87 |
B3 | 1.387,80 | 1.408,20 | 1.423,49 | 1.478,58 |
C1 | 1.360,93 | 1.380,93 | 1.395,93 | 1.423,48 |
C2 | 1.199,80 | 1.217,43 | 1.230,65 | 1.267,35 |
C3 | 1.119,19 | 1.135,64 | 1.147,97 | 1.175,52 |
C4 | 895,37 | 908,52 | 918,39 | 918,37 |
N.d.R. Si fa presente che i minimi da marzo 2021 - applicando la pura somma matematica - presentano lievi incongruenze rispetti agli importi forniti dall'accordo.
Integrazione economica ex c.c.n.l. 28 luglio 2006
L'integrazione economica prevista per le figure indicate dal c.c.n.l. 28 luglio 2006 inquadrate nel liv. B3 anziché al liv. B2 cessa i suoi effetti con la sottoscrizione dell'accordo 23 ottobre 2019: tutti gli assunti con questo beneficio con 24 mesi di anzianità aziendale passano al liv. B2.
Elemento aggiuntivo della retribuzione
Gli aumenti del 1° marzo 2021 saranno riconosciuti in parte come aumento dei minimi conseguenti all'introduzione dei nuovi parametri (v. supra) ed in parte con un Elemento aggiuntivo della retribuzione, pari alla differenza tra l'importi della 4° tranche di aumento e l'incremento del minimo derivante dalla nuova scala parametrale.
L'E.a.r. non è assorbibile ed incide su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali, indiretti e differiti, compreso il t.f.r. In quanto nuova voce retributiva, dovrà essere indicata sul cedolino paga.
Gli importi, congelati in cifra, sono i seguenti:
Livello | Importi mensili |
Q1 | 26,45 |
Q2 | 26,45 |
A1 | 26,45 |
A2 | 22,11 |
B1 | 6,41 |
B2 | 3,52 |
B3 | 0,99 |
C1 | 27,45 |
C2 | 11,75 |
C3 | 17,68 |
C4 | 36,18 |
Elemento di garanzia retributiva
Ai dipendenti di aziende prive di accordi di 2º livello al 31 dicembre di ogni anno e che non percepiscono trattamenti economici, anche forfetari, individuali o collettivi, in aggiunta al trattamento economico previsto dal c.c.n.l., verrà erogato un E.g.r., con le seguenti modalità:
- dal 1° gennaio 2020, ai dipendenti di aziende prive di accordi di 2º livello al 31 dicembre 2019, un importo pari a € 300 entro il 31 maggio 2020;
- dal 1° gennaio 2021, ai dipendenti di aziende prive di accordi di 2º livello al 31 dicembre 2020, un importo pari a € 400 entro il 31 maggio 2021.
E così per ogni anno successivo.
Restano confermate tutte le altre norme contrattuali in vigore relative all'istituto.
Indennità varie
L'indennità lingue estere viene elevata a € 9,00 mensili ed è utile ai fini del computo dell'indennità di mancato preavviso, del trattamento per ferie e festività, della 13° e 14° mensilità e del t.f.r.
L'indennità impiegati di banco viene elevata a € 7,00 mensili ed è utile ai fini del computo dell'indennità di mancato preavviso, del trattamento per ferie e festività, della 13° e 14° mensilità e del t.f.r.
Indennità turni avvicendati si applica anche al settore parcheggi.
Il valore del ticket restaurant sarà elevato a € 6,00 giornalieri dal 1° gennaio 2020 e ad € 7,00 dal 1° gennaio 2021.
Lavoro notturno
E' considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 24,00 alle 6,00, per tutti i lavoratori. Le maggiorazioni per lavoro notturno sono riconosciute dalle ore 22,00.
Trasferta - Impiegati e dipendenti dalle imprese di locazione automezzi
Fermo restando il rimborso delle spese di viaggio e delle altre spese vive necessarie all'espletamento della missione, il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio è fissato dal 1° gennaio 2020, nei seguenti limiti:
- in Italia: € 55,00 per il pernottamento ed € 30,00 per ogni pasto;
- all'estero: € 75,00 per il pernottamento ed € 35,00 per ogni pasto.
Festività ed ex festività
Viene abrogata la norma che escludeva la corresponsione della maggiorazione per lavoro festivo per prestazioni effettuate nella ricorrenza del S. Patrono.
Per la giornata del 4 novembre viene erogato, oltre al normale trattamento economico, un importo pari ad 1/26 della retribuzione globale o un giorno di riposo compensativo.
Lo stesso trattamento compete se il 4 novembre coincida col riposo settimanale, 2° giorno per i turnisti.
Malattia
Nei casi di gravi patologie ex D.M. n. 278/2000, donazione degli organi, assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, morbo di Xxxxxx, distrofie muscolari e altre malattie degenerative, degenze ospedaliere per trapianti chirurgici, permessi ex L. n. 104/1992, il calcolo del comporto è sospeso, anche ai fini del trattamento economico riconosciuto.
Permessi
In occasione della nascita di un figlio al lavoratore saranno concessi 5 giorni di permesso retribuito.
Lavoro a termine
Ipotesi ammesse
Le assunzioni a termine sono regolate dalla legge (D.Lgs. n. 81/2015, D.L. n. 87/2018 e L. n. 96/2018) e dal c.c.n.l.
Durata
I contratti a termine hanno una durata massima di 24 mesi. Nel caso di successione di contratti a termine, un eventuale ulteriore contratto a termine che ecceda il limite complessivo di 24 mesi può essere stipulato per una sola volta, per una durata non superiore a 12 mesi.
Il termine del contratto può essere prorogato, col consenso del lavoratore:
- liberamente nei primi 12 mesi;
- in presenza di almeno una delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, nel limite di 24 mesi (nel limite di 4 proroghe).
Nel caso di successione di contratti, i termini per la riassunzione sono quelli di cui all'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015.
Eccettuati i contratti attivati per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto, la durata minima è di 30 giorni (che aumentano proporzionalmente fino a 60 giorni nel caso di assunzione part-time).
Attività stagionali
Sono considerate attività stagionali (per le quali non trova applicazione il limite complessivo di 24 mesi), quelle che si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell'anno, tra cui le attività intensificate nel periodo che va dalla settimana prima di Pasqua al 31 ottobre,
11/11/19 14.12
con esclusione delle attività meramente amministrativo/contabili. All'interno di detto periodo, il contratto non potrà avere durata inferiore a 90 giorni.
Per il settore del soccorso stradale e dei servizi alla mobilità la stagionalità ricade anche nel periodo 15 dicembre-15 gennaio.
I contratti stagionali possono essere stipulati per le seguenti figure: impiegato di banco, check in man, operatore call center Soccorso stradale/infomobilità, operatore di sosta/centrale operativa.
Diritto di precedenza
Il lavoratore assunto a termine, anche per attività stagionali, avrà precedenza per nuove assunzioni a termine per le stesse mansioni, a meno che la nuova assunzione a termine comporti il diritto alla conversione in contratto a tempo indeterminato.
I lavoratori, anche stagionali (*), che nella stessa azienda e mansioni abbiano già lavorato per almeno 6 mesi (anche come somma di più contratti) hanno precedenza in caso di assunzioni a tempo indeterminato.
Tali diritti sono esercitabili nella stessa Regione del primo contratto, per iscritto ed entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto e non spettano ai lavoratori licenziati per giusta causa, per giustificato motivo e per dimissioni.
(*) Il diritto matura al termine della 2° stagione.
Limiti percentuali
La percentuale massima di contratti a termine (anche part time) attivati in ciascuna impresa non potrà superare il 30% (*) del personale a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione (con arrotondamento all'unità superiore).
La percentuale massima di contratti a termine, apprendistato, somministrazione e stage (**) attivati in ciascuna azienda non potrà superare il 30% del personale assunto a tempo indeterminato.
(*) Esclusi i contratti stagionali, quelli stipulati per sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto e quelli stipulati con lavoratori di età superiore a 50 anni.
(**) Escluse le sostituzioni con diritto alla conservazione del posto e le assunzioni stagionali.
Malattia e infortunio
Il periodo di conservazione del posto è di 12 mesi.
Contratto di somministrazione
La durata massima del contratto di somministrazione è di 12 mesi se acausale e di 24 mesi qualora indichi le causali previste dall'art. 19, D.Lgs. n. 81/2015.
Sono ammesse al massimo 4 proroghe del contratto, che possono sforare i 12 mesi in presenza delle suddette causali.
La percentuale massima di contratti di somministrazione e a termine attivati in ciascuna azienda non potrà superare il 30% del personale in forza a tempo indeterminato al 1° gennaio dell'anno di stipulazione.
Il trattamento economico complessivo spettante non può essere inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice, assunti con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionale.
La contrattazione integrativa può stabilire le modalità e i criteri di erogazione del premio di risultato.
Lavoro a tempo parziale
Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo orizzontale (con orario giornaliero di lavoro ridotto rispetto al tempo pieno), verticale (con orario giornaliero a tempo pieno per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno) o misto (come una combinazione dei primi due tipi).
La stipulazione del contratto o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere fatta per iscritto, con indicazione delle mansioni, la distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua dell'orario di lavoro.
La durata della prestazione non potrà essere inferiore al 50% dell'orario normale a tempo pieno. La prestazione media settimanale non potrà essere inferiore al 50% dell'orario di lavoro contrattuale.
Tuttavia sono ammessi - nel limite del 5% dei lavoratori a tempo pieno in forza all'atto dell'assunzione, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore e con un minimo di 5 unità assumibili in aziende con più di 50 dipendenti - contratti part time verticali con prestazione compresa tra il 35% e il 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile o annuale.
Limiti percentuali
La percentuale massima di contratti a part time orizzontale a tempo indeterminato attivati in ciascuna azienda non potrà superare il 30% del personale assunto a tempo indeterminato (escluse le sostituzioni con diritto alla conservazione del posto e le assunzioni stagionali).
Lavoro supplementare
Nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro supplementare oltre l'orario concordato nella lettera di assunzione nelle seguenti fattispecie:
- incrementi temporanei di attività produttiva;
- esigenze di sostituzione dei lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
- esecuzione di un incarico definito o predeterminato nel tempo;
- esigenze di formazione ed istruzione interna dei lavoratori neo assunti, nonché dei giovani in tirocinio formativo;
- esigenze collegate alla gestione di sistemi informatici aziendali;
- esigenze di supporto tecnico nel campo dell'igiene, prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
- attività di riparazione e manutenzione sia ordinaria sia straordinaria.
Il numero massimo di ore di supplementare effettuabili in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non superiori a 100 ore annue. In numero massimo di supplementare effettuabile al giorno è pari a 2 ore.
differiti è pari al 28% per le prime 2 ore giornaliere e fino al raggiungimento del 20% su base annua (60% per le ore eccedenti il 20%).
Nel caso di part time verticale o misto è altresì consentito lo svolgimento di lavoro straordinario.
In caso di prestazione di lavoro supplementare in via continuativa, spetta il consolidamento totale o parziale della prestazione supplementare continuativa (lavoro supplementare che superi l'orario base individuale settimanale concordato di oltre il 50% dello stesso per un periodo di almeno 9 mesi nell'arco temporale dei 12 mesi precedenti) nell'orario base individuale.
Clausole elastiche
Su accordo scritto tra lavoratore e azienda nei rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il 20% della prestazione concordata su base annua ovvero relative alla variabilità della collocazione della prestazione.
L'esercizio delle clausole elastiche comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 5 giorni di calendario.
Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio di tale potere da parte del datore di lavoro, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale, ovvero di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ovvero di modifica degli stessi, compete al lavoratore la maggiorazione del 15%, comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti compreso il t.f.r.
Il lavoratore può disdettare le clausole elastiche, con un preavviso di 15 giorni, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni: patologie oncologiche o gravi patologie cronico- degenerative ingravescenti riguardanti se stesso o il coniuge, i figli o i genitori, nonché per assistenza di persona convivente con invalidità lavorativa grave, esigenze legate a figli conviventi fino a 13 anni o con handicap, esigenze di carattere personale/familiare; esigenze di tutela della salute certificata dal competente Ssn; necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma; necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione.
Resta in ogni caso salva la possibilità per entrambi di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche.
elastiche per tutto il periodo durante il quale sussistono le cause suddette.
Trattamento economico e normativo
La retribuzione diretta ed indiretta sarà definita sulla base del criterio di proporzionalità.
I trattamenti economici relativi alla tredicesima e quattordicesima mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione in misura proporzionale alle ore lavorate. L'indennità di trasferta spetta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno.
In caso di part-time verticale il periodo di comporto per malattia e infortunio va proporzionalmente ridotto.
Trasformazione del rapporto
Il lavoratore può chiedere il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale e viceversa; all'atto del passaggio a part-time verranno concordate le condizioni e le modalità per l'eventuale rientro a tempo pieno.
Le richieste di trasformazione sono accolte dal datore di lavoro nel limite del 5% del personale a tempo indeterminato full time, ad esclusione del personale direttivo (livv. X0, X0, X0 x X0).
Xx diritto alla trasformazione/ritrasformazione spetta nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti.
Il lavoratore può chiedere per una sola volta la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, con una riduzione dell'orario non superiore al 50%, al posto dei congedi parentali a ore.
Il lavoratore il cui rapporto sia stato trasformato da tempo pieno a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno, per mansioni equivalenti o di pari livello e categoria legale.
Il datore di lavoro dovrà concedere al lavoratore part-time che ne faccia richiesta, la trasformazione a tempo pieno qualora nel reparto sia previsto l'inserimento di personale a tempo pieno ovvero la sostituzione di personale per le medesime mansioni.
tempo parziale e viceversa di lavoratori già in forza a tempo indeterminato.
Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta sarà effettuata secondo i criteri dell'art. 8, D.Lgs. n. 81/2015 e in subordine secondo i seguenti: necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno; motivi di famiglia; studio, volontariato, ecc.; motivi personali.
Lavoro agile
Le Parti disciplinano l'istituto del lavoro agile.
Previdenza integrativa
Da gennaio 2021 il contributo mensile contrattuale a carico azienda è elevato all'1,5% della retribuzione (*), da riparametrare, per 12 mensilità, da corrispondere per tutti i lavoratori a tempo indeterminato (anche apprendisti).
Tale contributo è aggiuntivo a quello obbligatorio a carico azienda (pari al 2%), anche per i non iscritti su base volontaria, per i quali il contributo aziendale sarà quindi pari al 3,5%.
(*) Composta da retribuzione tabellare, contingenza, uno scatto di anzianità, E.d.r. confederale e
- a decorrere dal 1° marzo 2021 - E.a.r. ex accordo di rinnovo 23 ottobre 2019.
DIRIGENTI – AZIENDE AUTOTRASPORTO
Con il verbale di accordo 7 ottobre 2019 Confetra con Manageritalia, a seguito della proroga al 31 dicembre 2019 del c.c.n.l. per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci e delle aziende di servizi logistici e di trasporto combinato, hanno adeguato per il periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre 2019 (periodo di proroga del suddetto ccnl) il contributo integrativo al Fondo Xxxxx Xxxxx, che viene elevato dal 2,11% al 2,15% della retribuzione convenzionale annua. Questa differenza sarà calcolata direttamente dal fondo Xxxxx, il quale emetterà un bollettino di conguaglio con scadenza 20 gennaio 2020.
11/11/19 14.12
FESTIVITA’
Eventuale Festività del Santo Patrono
Venerdì 1: festività di Ognissanti. Festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuito in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli XXXX.
x Xxxxxx 0: festività civile. Festività comunque trasferita alla prima domenica del mese; deve essere retribuita così come previsto dai singoli CCNL per le festività cadenti in domenica.
Per il CCNL dei chimici tale festività è compresa nel monte permessi ed in quanto tale non va retribuita in aggiunta.
ISTAT
ISTAT: COEFFICIENTE TFR MESE DI SETTEMBRE 2019.
L’Istat ha reso noto il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto liquidato tra il 15 SETTEMBRE 2019 – 14 OTTOBRE 2019 che risulta essere pari a 1,418830%