TESTO UNICO DEGLI ACCORDI AZIENDALI DI A.M.T. S.p.A.
Azienda Mobilità e Trasporti SpA
TESTO UNICO
DEGLI ACCORDI AZIENDALI DI A.M.T. S.p.A.
NOTA di Aggiornamento al 30/11/04
Il Testo unico Aziendale dell’11 gennaio 2002 è stato aggiornato con gli accordi sottoscritti successivamente a tale data.
Con l’occasione sono state eliminate dal testo le disposizioni relative al personale viaggiante extraurbano in quanto trasferito ad A.L.I. S.p.A.
Inoltre sono state effettuate alcune correzioni di errori materiali segnalati dalle parti.
Le variazioni di cui al 2° 3° capoverso sono state inviate, per presa visione, alle XX.XX., nel mese di dicembre 2003.
INDICE
TITOLO I
TRATTAMENTO NORMATIVO DEL PERSONALE
Capitolo I – Orari, turni di lavoro e riposi
Art. 1 | Orari di lavoro………………………………………………………..………………………….. | pag. 9 |
Art. 2 | Turni di lavoro…………………………………………………………………………………… | pag. 13 |
Art. 3 | Riposi…………………………………………………………………………………………….. | pag. 31 |
Capitolo II – Ferie e permessi
Art. 4 | Ferie personale di guida…………………………………..…………………………………… | pag. 33 |
Art. 5 | Ferie personale “a terra”……………………………………………………………………….. | pag. 36 |
Art. 6 | Permessi per eventi e cause particolari……….…………………………………..………… | pag. 37 |
Capitolo III Contratti Atipici
Art. 7 Contratto di formazione e lavoro………………………………………………………………
Art. 8 Contratto di apprendistato professionalizzante
pag. 38
pag. 38
Art. 9 Contratto di lavoro a tempo parziale pag. 39
Capitolo IV Inquadramento
Art. 10 Regolamento avanzamento e promozioni pag. 41
Art. 11 Personale inidoneo…………………………………………………………………………….. pag. 42 Art. 12 Integrazione del CCNL 27/11/2000…………………………………………………………….. pag. 44 Art. 13 Macchinisti metropolitana e addetti agli impianti speciali………………. ………………….. pag. 45
Art. 14 Anzianità convenzionale del personale proveniente dall’Azienda Servizi
Automobilistici (ASA) del Comune di Genova e dell’ex Centrale del Latte……..………..
pag. 46
Capitolo V Altre disposizioni
Art. 15 Diritto allo studio pag. 47
Art. 16 Disposizioni disciplinari………………………………………………………………………… pag. 47
Art. 17 Distacco presso altri Enti………………………………………………………………………. pag.48
TITOLO II
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
Capitolo I Elementi retributivi
Art. 18 . | Premio di risultato 2000/2003…………………………………………………………………. | pag. 50 |
Paragrafo 1) Voci fisse della retribuzione | ||
Art. 19 | Competenza accessoria unificata…………………………………………………………….. | pag. 53 |
Art. 20 | Indennità agente unico…………………………………………………………………………. | pag. 54 |
Art. 21 | Indennità bigliettazione automatica…………………………………………………………… | pag. 54 |
Art. 22 | Indennità di carica……………………………………………………………………………… | pag. 54 |
Art. 23 | Indennità di cassa………………………………………………………………………………. | pag. 55 |
Art. 24 | Indennità evitati sinistri…………………………………………………………………………. | pag. 55 |
Art. 25 | Indennità integrativa……………………………………………………………………………. | pag. 55 |
Art. 26 | Indennità operatori……………………………………………………………………………… | pag. 56 |
Art. 27 | Indennità produttività 90-93………………………………………………………………… | pag. 56 |
Art. 28 | Indennità pronto soccorso……………………………………………………………………... | pag. 56 |
Art. 29 | Indennità rischio borsa e versamento……………..…………………………………………. | pag. 56 |
Art. 30 | Indennità rischio guida…………………………………………………………………………. | pag. 56 |
Art. 31 | Indennità speciale di notturna………………………………………………………………… | pag. 57 |
Art. 32 | Indennità terminalisti…………………………………………………………………………… | pag. 57 |
Art. 33 | Premio di maggior produzione………………………………………………………………... | pag. 57 |
Paragrafo 2) Voci variabili della retribuzione | ||
2.1) Collegate alla presenza | ||
Art. 34 | Indennità banchi ACEI…………………………………………………………………………. | pag. 58 |
Art. 35 | Indennità centralino……………………………………………………………………………... | pag. 58 |
Art. 36 | Indennità di maggior prestazione……………………………………………………………… | pag. 58 |
Art. 37 | Nuova indennità di produttività………………………………………………………………… | pag. 59 |
2.2) Collegate all’effettiva prestazione
Art. 38 Indennità compilazione verbale di accertamento V.T.V. ……………….………………….. pag. 59
Art. 39 Indennità di mancato cambio ……………….……………………………………….……….. pag. 59 Art. 40 Indennità di sottosuolo ……………………….……………………………………….……….. pag. 60 Art. 41 Indennità filobus…………………………………………………………………………………. pag. 60 Art. 42 Indennità inserimento treno prova nelle ore di esercizio……………………………………. pag. 60 Art. 43 Indennità lavaggio macchine a vapore……………………………………………………….. pag. 60 Art. 44 Indennità pulizia meccanica ………………………………………………………………… pag. 61 Art. 45 Indennità trasporto pacchi e posta……………………………………………………………. pag. 61 Art. 46 Indennità di reperibilità Officina Xxxxxxxxxxxx ……………………………………………….. pag. 61 Art. 47 Trattamento economico per la vigilia di Natale, Capodanno e 1° Maggio lavorati………. pag. 62 Art. 48 Maggiorazione per lavoro notturno..………………………………………………………….. pag. 62
Art. 49 Conglobamento di alcune indennità nel PDR………………………………………………...
Art. 50 Sistema di riconoscimenti…………………………………………………………………
pag. 63
pag. 63
Capitolo II Altre disposizioni
Art. 51 Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto………………………………………………… pag. 64 Art. 52 Calcolo delle competenze per il personale impiegato in attività di noleggio……….…….. pag. 68 Art. 53 Istituti retributivi utili al calcolo del trattamento di fine rapporto……………………………. pag. 69 Art. 54 Rimborso spese conto corrente bancario……………………………………………………. pag. 71 Art. 55 Xxxxxxxx spese patente e c.a.p………………………………………………………………. pag. 72 Art. 56 Trattamento economico accertamenti sanitari fuori orario di lavoro……………………….. pag. 72 Art. 57 Trattamento economico misurazione e ritiro capi di vestiario fuori orario di lavoro……… pag. 72 Art. 58 Trattamento economico nuovi assunti………………………………………………………… pag. 72 Art. 59 Trattamento economico personale in permesso sindacale………………………………… pag. 73 Art. 60 Trattamento economico delle giornate di permesso retribuito “banca ore”………………. pag. 74 Art. 61 Concessione titoli di viaggio ai familiari ………………………………………………………. pag. 74 Art. 62 Trattamento economico per le vendita di titoli di viaggio in vettura………….…………….. pag. 74 Art. 63 Trattamento economico del personale con ridotta capacità di guida ……………………… pag. 74
TITOLO III PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
Art. 64 Assemblee……………………………………………………………………………………….. pag. 76
Art. 65 Commissioni paritetiche…………………………………………………………….………….. pag. 76
Art. 66 Permessi per l’elezione dei rappresentanti sindacali……………………………………….. pag. 77 Art. 67 Permessi sindacali……………………………………………………………………………… pag. 78 Art. 68 Regolamentazione del diritto di sciopero…………………………………………………….. pag. 79 Art. 69 Ricostruzione di carriera……………………………………………………………………….. pag. 80
TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE
Capitolo I Mansioni e prestazioni varie
Art. 70 Ausiliari del traffico……………………………………………………………………………… pag. 83 Art. 71 Chiamate in caso di eventi eccezionali……………………………………………………….. pag. 84 Art. 72 Linee circolari……………………………………………………………………………………. pag. 84 Art. 73 Plurimansioni del personale addetto alla sorveglianza…………………………………….. pag. 85 Art. 74 Organizzazione del lavoro e plurimansioni del personale degli Impianti Speciali………… pag. 85 Art. 75 Plurimansioni del personale della metropolitana……………………………………………. pag. 86 Art. 76 Mansioni del personale viaggiante addetto al servizio di noleggio………………………... pag. 86 Art. 77 Vendita di titoli di viaggio in vettura…………………………………………………………… pag. 87 Art. 78 Mansioni dei verificatori titoli di viaggio ed ausiliari del traffico…..…………………………. pag. 88 Art. 79 Mansioni relative ai turni al capolinea degli operatori di esercizio (par.175/183)………… pag. 88 Art. 80 Servizio trasporto disabili pag. 88
Capitolo II Altre discipline
Art. 81 C.R.A.L……………………………………………………………………….................……… pag. 89 Art. 82 Condizioni di lavoro del Magazzino Centrale………………………………………………… pag. 90 Art. 83 Massa vestiario…………………………………………………………………………………. pag. 90 Art. 84 Gestioni mense aziendali…………………………………………………………………. pag. 93 Art. 85 Medicina preventiva……………………………………………………………………………. pag. 94
Art. 86 Tossicodipendenza…………………………………………………………………………….. pag. 94 Art. 87 Orario di apertura delle biglietterie aziendali ………………………………………………... pag. 95 Art. 88 Scissione ……………………………………………………………………………………….. pag. 95
ALLEGATI
TITOLO I
- TRATTAMENTO NORMATIVO DEL PERSONALE -
CAPITOLO 1
- ORARI, TURNI DI LAVORO E RIPOSI -
ART. 1 - ORARI DI LAVORO
(AA 8/5/63, AA 19/12/80, OdS 67 del 17/6/88, AA 21/6/96, AA 20/7/00,AA 22/10/01, AA 27/11/01, AA 15/02/02, AA 03/05/02, VdR del 03/09/02)
1) PERSONALE VIAGGIANTE
PERSONALE VIAGGIANTE URBANO SU GOMMA
A decorrere dal 1° gennaio 2001, la durata dell’orario medio giornaliero di lavoro è pari a 6 ore e 25 minuti dei quali 10 minuti dell’orario medio giornaliero di lavoro sono figurativi a compensazione dei tempi di trasferimento e dei tempi necessari per l’effettuazione delle operazioni di preparazione all’uscita delle vetture da parte del suddetto personale, con un incremento di 5 minuti, in termini di guida effettiva.
A decorre dal 1° gennaio 2001 i 5 minuti di preservizio dei turni in uscita dalla rimessa verranno trasformati in tempi di guida effettiva; i tempi necessari per l’effettuazione delle operazioni di preparazione all’uscita della vetture si considerano compensati dai tempi di trasferimento ricompresi nell’orario di lavoro giornaliero. Resta inteso che rimangono di competenza dei servizi di manutenzione le operazioni di rifornimento dei serbatoi d’aria compressa, di rabbocco acqua, di riempimento dei porta targhe nelle rimesse.
A decorrere dal 1° gennaio 2001, l’orario medio giornaliero di lavoro del personale operante sui turni “18 metri” e sui turni inseriti nella rotazione speciale “agenti unici” viene portato alla stessa durata di quello relativo a tutte le altre rotazioni.
RITARDI
Per rendere maggiormente chiaro il Verbale di Riunione del 17/06/88, integrato dall’O.d.S. n° 67 del 17/6/88, riferito ai ritardi del personale viaggiante, le parti hanno precisato quanto segue:
in caso di ritardo al servizio del personale viaggiante, la cui presenza giornaliera non avviene attraverso una rilevazione automatica, il calcolo del tempo da detrarre dalla retribuzione, nelle frazioni di ora, si effettua come segue:
da 1 minuto | a 5 minuti | = | non considerato |
da 6 minuti | a 20 minuti | = | ¼ d’ora |
da 21 minuti | a 35 minuti | = | ½ ora |
da 36 minuti | a 50 minuti | = | ¾ d’ora |
da 51 minuti | a 65 minuti | = | 1 ora. |
La normativa in atto stabilisce che il tempo del ritardo, con gli arrotondamenti di cui sopra, viene conteggiato dall’ora d’inizio del turno assegnato fino all’ora in cui l’agente ritardatario riprende la guida in vettura.
Il calcolo del tempo del ritardo, con gli arrotondamenti di cui sopra, viene, invece, conteggiato dall’ora d’inizio del turno assegnato fino all’ora in cui l’agente ritardatario si presenta al personale graduato, nel caso in cui si verifichino le seguenti condizioni:
• soli ritardi all’inizio dei turni relativi alla prima uscita del mattino;
• ritardi contenuti entro il limite di 120 minuti;
• primi tre ritardi all’anno pro capite, che non saranno considerati ai fini disciplinari.
Il ritardatario rimane a disposizione del graduato di rimessa, che potrà utilizzarlo anche su altri turni, purché la fine del suo servizio non superi di 15 minuti il termine del turno di provenienza.
PERSONALE VIAGGIANTE ADDETTO ALLA METROPOLITANA (MACCHINISTI)
A decorrere dal 1° gennaio 2001, la durata dell’ orario medio giornaliero di lavoro è pari a 6 ore e 30 minuti, con un incremento di 10 minuti di cui 5 minuti di guida effettiva.
Per tale personale 5 minuti dell’orario medio giornaliero di lavoro sono figurativi a compensazione dei tempi di trasferimento.
PERSONALE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI SPECIALI
A decorrere dal 1° gennaio 2001 la durata dell’orario medio giornaliero di lavoro è pari a 6 ore e 30 minuti con un incremento di 10 minuti, in termini di servizio effettivo.
PERSONALE INIDONEO IMPIEGATO SU MANSIONI DI VERIFICATORI TITOLI DI VIAGGIO E DI AUSILIARIO DEL TRAFFICO
L’orario medio giornaliero di lavoro di tale personale è pari a 6 ore e 40 minuti
PERSONALE CON RIDOTTA CAPACITA’ DI GUIDA
L’orario medio giornaliero turni del “Personale con ridotta capacità di guida (VTE)” sarà il seguente:
• 6 ore (feriale);
• 6.30 (festivi);
L’orario medio giornaliero di lavoro del personale a ridotta capacità di guida inserito nelle attività inerenti ai cosiddetti “servizi a chiamata” e nelle altre eventuali attività richiedenti un impegno di guida meno gravoso è pari 6 ore e 25 minuti, comprensivi di 10 minuti figurativi a compensazione dei tempi di trasferimento.
2) PERSONALE OPERAIO
A decorrere da 1° gennaio 2001, la durata dell’orario di lavoro è pari a 39 ore settimanali per tutto l’anno salvo che per le ultime due settimane del mese di luglio e per le prime due settimane del mese di Agosto, nel quale avrà luogo una riduzione di orario pari a 1 ora e 55 minuti settimanali, corrispondenti a 23 minuti giornalieri.
Per quanto concerne il trattamento delle prestazioni straordinarie valgono le stesse norme previste per il personale impiegatizio.
USCIERI e ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA
L’orario contrattuale del personale di sorveglianza è di 7 ore e 48 minuti e l’articolazione dei turni in atto prevede 12 minuti di prestazione aggiuntiva per consentire la copertura 24 ore su 24 degli impianti aziendali (turni mattinali, pomeridiani e notturni articolati su 49 giorni).
PERSONALE ADDETTO AI CHIOSCHI
Il giorno 3/09/02 le parti hanno esaminato l’orario di lavoro del personale addetto ai chioschi, che non essendo stato preso in considerazione negli Accordi di Produttività del 1996 e 2000, effettua un orario di lavoro giornaliero pari a 6 ore e 30 minuti e quindi inferiore di 9 minuti a quello necessario per il raggiungimento delle 39 ore settimanali previste per il settore impiegatizio ed operaio, pur percependo l’indennità di produttività prevista per il personale a terra.
Le parti ritengono per motivi di opportunità di lasciare invariato l’orario giornaliero di 6 ore e 30 minuti, con l’impegno di modificarlo adeguandolo all’orario settimanale delle 39 ore nel prossimo Accordo di Produttività.
3) PERSONALE GRADUATO
A decorrere da 1° gennaio 2001 l’orario medio giornaliero di lavoro del personale graduato che svolge effettivamente la mansione è, per tutto l’anno, pari a 6 ore e 38 minuti, con un incremento di 10 minuti, in termini di servizio effettivo.
COORDINATORI DI ESERCIZIO DI RIMESSA
Ai Coordinatori di esercizio di rimessa viene applicata la disciplina dell’orario di lavoro dei Capi Unità Operativa (Coordinatore di ufficio) di cui al punto 5
4) PERSONALE AMMINISTRATIVO
A decorrere da 1° gennaio 2001:
a) La durata dell’orario settimanale di lavoro viene portata a 39 ore e viene calcolata come media , su un arco temporale di 2 mesi, tenendo conto delle ore effettuate giornalmente;
b) La durata della prestazione giornaliera, sarà pari a 7 ore e 48’, fatto salvo quanto previsto al successivo punto d;
c) nelle 8 settimane di turno A) (estivo ridotto) (vedi art. 2 punto 4) si considerano prestazioni straordinarie quelle effettuate oltre le 39 ore settimanali.
Ai fini del calcolo bimestrale della media lavorativa di 39 ore e, quindi, anche delle prestazioni straordinarie, per le 4 settimane in cui viene effettuato il turno A (estivo ridotto), la riduzione di orario pari a 11 ore e 30 minuti settimanali verrà conteggiata convenzionalmente come permesso retribuito e, pertanto, la stessa non dovrà essere compensata con maggiori prestazioni.
d) Al fine di meglio allineare la prestazione lavorativa all’andamento dei carichi di lavoro, la durata della prestazione lavorativa settimanale potrà essere compresa tra un minimo di 30 ore ed un massimo di 48 ore. Resta inteso che il raggiungimento del livello massimo di prestazione avverrà per particolari picchi di attività, tenendo conto delle esigenze dei singoli lavoratori e, nel caso di richiesta di prestazioni eccedenti la prestazione giornaliera di riferimento, verrà formulata dai superiori con congruo preavviso.
e) Si ha lavoro straordinario qualora la durata effettiva della prestazione media settimanale, calcolata su base bimestrale, ecceda le 39 ore .
Qualora ciò avvenga, le ore lavorate in eccedenza verranno retribuite con la maggiorazione per lavoro straordinario feriale, oppure, su richiesta del dipendente, potranno essere accantonate individualmente in “banca ore”, maggiorate convenzionalmente del 20% e godute, anche a gruppi con durata minima di 2 ore, entro la fine di ogni anno, a discrezione del dipendente.
f) I conteggi e gli eventuali conguagli al fine di determinare la liquidazione o l’accantonamento delle ore lavorate in eccedenza alle 39 ore medie settimanali, verranno effettuati ogni bimestre, e, nel caso di mancata richiesta di accantonamento in “banca ore”, le stesse verranno liquidate con le competenze del mese immediatamente successivo al bimestre di riferimento.
g) Qualora, in via eccezionale, la durata effettiva della prestazione media settimanale, risultasse inferiore a 39 ore, le ore di prestazione mancanti verranno compensate attingendo alle ore accantonate nei bimestri precedenti e/o seguenti, e, in caso di carenza, alla fine di ogni anno, verranno trattate come premessi non retribuiti.
h) Ai fine del calcolo della durata della prestazione media settimanale, si considereranno come lavorati solo tutti gli istituti a qualunque titolo retribuiti (es. xxxxx, malattia, infortunio, etc.).
Qualora l’assenza si riferisca ad un’intera giornata lavorativa, quest’ultima verrà considerata convenzionalmente pari a 7 ore e 48 minuti, anche durante le prime quattro settimane di luglio e le ultime quattro settimane di agosto.
Per il personale impiegatizio le ore settimanali di lavoro sono distribuite su cinque anziché su sei .
La festività, con esclusone di quelle nazionali, che, per effetto della settimana corta, cade in giornata di riposo compensativo non viene recuperata a nessun effetto.
5) CAPI
Per il personale con qualifica di Responsabile Unità Complessa (par. 250), Capo Unità Organizzativa (par. 230), Coordinatore d’Xxxxxxx (xxx. 000), Xxxx Xxxxx Xxxxxxx (xxx. 205) e Coordinatori di Esercizo (par. 210) la durata media della prestazione settimanale è pari a 39 ore settimanali per tutto l’anno.
6) PRESTAZIONE RIDOTTA NELLE GIORNATE DEL 24 E 31 DICEMBRE
Il personale impiegatizio, il personale operaio dell’Officina Xxxxxxxxxxxx, dell’Officina Risso, delle rimesse in turno B (intermedio), il personale addetto a mansioni di usciere che presta effettivo servizio nei giorni del 24 e del 31 dicembre anticipa di un ora la fine dell’orario di lavoro.
ART. 2 - TURNI DI LAVORO
1) PERSONALE VIAGGIANTE
(AA 24/9/79, AA 29/4/87, AA 18/3/88, AA 15/11/91, AA 21/6/96, AA 20/7/00; AA 22/10/01; 27/11/01; AA 03/5/02)
1.1) PERSONALE VIAGGIANTE URBANO (GOMMA), ADDETTO AGLI IMPIANTI SPECIALI E ADDETTO ALLA METRO (MACCHINISTI)
VINCOLI ALLA FORMAZIONE DEI TURNI DEL SERVIZIO FERIALE E DEL SABATO
1) I turni a due riprese si suddividono in turni semi-unici ed in turni a cavallo.
2) I turni semi-unici mattinali si esauriscono in un nastro lavorativo di 7 ore e 35 minuti a decorrere dal 1° gennaio 2001
I turni semi-unici pomeridiani si esauriscono in un nastro lavorativo di 7 ore e 15 minuti a decorrere dal 1° gennaio 2001.
3) I turni unici e semi-unici mattinali terminano non oltre le ore 13:35.
4) I turni semi-unici pomeridiani iniziano a partire dalle 12:15 e terminano entro le ore 21:00.
5) I turni a cavallo sono quelli che si sviluppano entro un nastro lavorativo di 13 ore e si suddividono in MATTINALI – XXXXXXXXX XXXXXX – INTERMEDI.
6) La seconda parte dei turni a cavallo mattinali non può iniziare prima delle ore 11:45.
7) La durata della seconda parte dei turni a cavallo non può superare le 4 ore.
8) A decorre dal 1° gennaio 2001, la durata dei turni a due riprese non può superare le 6 ore e 50 minuti giornaliere per il personale viaggiante urbano (gomma) e per i macchinisti della metropolitana e le 6 ore e 55 minuti per il personale di esercizio degli impianti speciali
9) L'intervallo tra la prima e la seconda parte dei turni a cavallo non può essere inferiore alle 2 ore.
10) L'intervallo dei turni semi-unici, se inferiore a 30 minuti, viene considerato tempo lavorato.
11) I turni che iniziano prima delle ore 5:00 e quelli che terminano dopo le ore 21:00 devono essere tutti unici.
12) A decorrere dal 1° gennaio 2001, la durata massima dei turni unici non può superare le 6 ore e 35 minuti, quelli in soprannumero al 45% non possono superare le 6 ore e 40 minuti per il personale viaggiante urbano (gomma) e macchinisti della metropolitana e non può superare le 6 ore e 40 minuti giornaliere, quelli in soprannumero al 45% non possono superare le 6 ore e 45 minuti, per il personale di esercizio degli impianti speciali.
13) Il numero complessivo dei turni unici deve essere almeno il 45% del totale dei turni di ogni rimessa. Il numero dei turni unici mattinali deve essere almeno il 20% del totale dei turni di ogni rimessa.
14) I turni unici pomeridiani non possono iniziare prima delle ore 12:15, quelli in soprannumero al 45% possono però iniziare a partire dalle 11:45
15) Il numero complessivo dei turni a cavallo non può superare il 12% del numero totale dei turni di ogni rimessa.
16) Il termine previsto al punto 2) per i turni semi unici pomeridiani potrà essere superato sino ad un massimo di 10 minuti per il 5% del numero complessivo di ogni rimessa; resta inteso che, in alcuni casi tale
percentuale potrà essere elevata per un massimo di un ulteriore 5%, ove necessario con verifica da effettuarsi con la C.O.T..
17) La quadratura delle medie giornaliere avverrà sul totale dei turni di servizio nelle singole rotazioni di ogni rimessa.
18) Verranno assegnati in straordinario "pezzi" di turni di guida con durata massima di 3 ore e 30 minuti per un numero massimo di 15 per ogni rimessa, con verifica da effettuarsi con la C.O.T..
VINCOLI ALLA FORMAZIONE DEI TURNI DEL SERVIZIO FESTIVO
19) I turni si suddividono in:
UNICI: Mattinali- Pomeridiani- Serali SEMI-UNICI: Xxxxxxxxx- Xxxxxxxxxxx MEDIANI
20) Il numero complessivo dei turni unici deve essere almeno il 70% del totale di ogni rimessa.
In questa percentuale il numero dei turni unici mattinali deve essere almeno il 15% del complessivo di ogni rimessa.
21) A decorrere dal 1° gennaio 2001, la durata massima dei turni unici non può superare le 6 ore e 35 minuti giornaliere, quelli in soprannumero al 70% non possono superare le 6 ore e 40 minuti giornaliere per il personale viaggiante (gomma) e per i macchinisti della metropolitana e non può superare le 6 ore e 40 minuti giornaliere, quelli in soprannumero al 70% non possono superare le 6 ore e 45 minuti giornaliere, per il personale di esercizio degli impianti speciali.
22) I turni unici pomeridiani non possono iniziare prima delle ore 12:15, quelli in sopranumero al 70% possono però iniziare a partire dalle ore 11:45.
23) Tutti i turni che iniziano prima delle ore 5:00 e terminano oltre le ore 21:00 devono essere unici.
24) A decorrere dal 1° gennaio 2001, i turni semi-unici mattinali si esauriscono in un nastro lavorativo di 7 ore e 35 minuti e i turni semi-unici pomeridiani si esauriscono in un nastro lavorativo di 7 ore e 15 minuti.
25) I turni unici e semi-unici mattinali terminano non oltre le ore 13:35.
26) L'intervallo dei turni semi-unici, se inferiore a 30 minuti, viene considerato tempo lavorato.
27) I turni semi-unici pomeridiani iniziano a partire dalle ore 12:15 e terminano entro le ore 21:00.
28) I turni mediani hanno le seguenti caratteristiche:
- nastro lavorativo di 6 ore e 15 minuti;
- terminano entro le ore 14:50;
- fruiscono di un intervallo retribuito di almeno 20 minuti tra le ore 11:45 e le ore 13:30;
- comprendono nel nastro lavorativo il tempo necessario ad un eventuale trasferimento da un posto di cambio ad un altro.
29) Il termine previsto al punto 24) per i turni semi unici pomeridiani potrà essere superato sino ad un massimo di 10 minuti per il 5% del numero complessivo di ogni rimessa; resta inteso che, in alcuni casi, tale percentuale potrà essere elevata per un massimo di un ulteriore 5%, ove necessario e con verifica da effettuarsi con la C.O.T..
30) La quadratura delle medie giornaliere avverrà sul totale dei turni di servizio nelle singole rotazioni di ogni rimessa
TEMPO DI TRASFERIMENTO DEI TURNI SEMI-UNICI
Il tempo necessario (tempo di cartellino orario) dal luogo ove termina il primo pezzo di turno a quello ove ha inizio il secondo, è a carico dell'Azienda. I minuti pagati in più non incidono sulle norme per la formazione dei turni e in particolare il tempo considerato in più non aumenta il totale delle ore di cartellino dei turni a due riprese (massimo 6 ore e 50 minuti giornaliere per il personale viaggiante gomma e per i macchinisti della
metropolitana e 6 ore e 55 minuti giornalieri per il personale di esercizio degli impianti speciali) e non diminuisce l'intervallo dei semi-unici (minimo 30 minuti).
Quanto sopra si applica solo nei sotto elencati casi:
- Rim. Cornigliano Sestri, Pegli
Prà, Voltri
- Rim. Sampierdarena Rivarolo, Dinegro, Brin
ponte, Bolzaneto
- Rim. Staglieno X. Xxxxx, XX Settembre
X. Xxxxx, X. Xxxxx Castelletto
- Rim. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, X. Xxxxx, XX Xxxxxxxxx, X. Xxxxx
- Xxx. Xxxxxxx XX Settembre, X. Xxxxx
X. Xxxxx
- Boccadasse XX Settembre, X. Xxxxx
X. Xxxxx, Xxxxx
POSTI DI CAMBIO
L’istituzione di nuovi posti di cambio del personale di guida distribuiti in diversi punti della città consente un recupero di ore guidate ed un risparmio di percorrenza chilometrica per minori corse tecniche.
Si tratta di:
Rimessa Cornigliano
• Via Degola (linee linee 18-19)
• Stazione Pegli (linea 190)
• Pra (linea 188) Rimessa Sampierdarena
• Ponte Xxxxx (linea 90)
• Di negro (linea 30, 32, 34, 38, 66, 340) Rimessa Staglieno e Rimessa Gavette
• Giro del Fullo (linee 79-79/)
• Molassana (linea 476) Rimessa Boccadasse
• P. Tommaseo (linee 36-41-44): con recupero turni “a disposizione” da X. Xxxxxxx e X. Xxxxxxxx e turni addetti all’esercizio da X. Xxxxxxx
• X. Xxxxxx (linea 15) Rimessa Xxxxxxx
• P. Dante (linea 38)
• P. Tommaseo (linee 36-44)
N.B. I posti di cambio attualmente utilizzati, con la variazione di alcune linee, sono quelli della tabella allegata (cfr. Allegato 1).
ARTICOLAZIONE DEI TURNI DI LAVORO DEL PERSONALE VIAGGIANTE URBANO CHE SVOLGE EFFETTIVAMENTE LA GUIDA DI BUS
Viene adottata un’articolazione dei turni di servizio del personale viaggiante urbano che svolge effettivamente la guida di autobus basata sui seguenti presupposti:
- il personale viene suddiviso in 12 gruppi di riposo, identificati con le lettere da “A” a “N”,
- durante tutto l’anno sono collocati in riposo/ferie programmate:
2 gruppi nei giorni feriali, 3 gruppi nei giorni di sabato e 6 gruppi nei giorni festivi;
La sequenza delle giornate lavorate “L” e dei riposi “R” e delle ferie “C” nel ciclo di 12 settimane (da lunedì a domenica) risulta la seguente:
Inverno/estate
RLLLLLR – LLLLLRL – LLLLRCC – LLLRLLL – LLRLLLR – LRLLLLL RLLLLLR – LLLLLRL – LLLLRLR – LLLRLLL – LLRLLLR – LRLLLLL
A partire dal 1° gennaio 2001, la rotazione dei riposi/ferie del periodo invernale viene estesa anche al periodo estivo con 3 gruppi su 12 in riposo/ferie al sabato e 6 gruppi su 12 in riposo/ferie alla domenica (c.d. domenica si/ domenica no)
Ogni gruppo composto da 12 agenti collocati su posizioni identificate dalla “A” alla “N” è suddiviso in due sottogruppi ciascuno di 6 agenti che ruotano su blocchi di 4 turni in ogni quarantena (6 settimane = 42 giorni).
SERVIZIO DEL SABATO
Il servizio del sabato adegua i tempi di percorrenza alle specifiche condizioni viarie e alla domanda di trasporto prefestiva.
Il servizio del sabato verrà utilizzato anche in periodi particolari (es. vacanze natalizie, pasquali, “ponti”, ecc.) al fine di adeguare il servizio alle richieste dell’utenza e nel contempo consentire al personale di usufruire di giornate di ferie.
1.2) PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPECIALI
A decorrere dal 1° gennaio 2001, la durata massima per turni con polivalenza del personale addetto agli impianti speciali è di 7 ore e 05 minuti giornaliere.
1.3) PERSONALE ADDETTO ALLA METROPOLITANA
- Le ore di “disponibile” sono articolate come segue:
Servizio Invernale | Ore di disposizione | Ore di polivalenza |
Da lunedì a venerdì | 9 h e 20 min. | di cui 2 h e 20 min. |
Sabato | 7 h e 51 min. | di cui 1 h e 30 min. |
Giorni festivi | 9 h e 32 min. | di cui 2 h e 30 min. |
Durante il servizio estivo le ore di “disponibile” sono riproporzionate rispetto al servizio invernale in base al numero dei turni.
I turni di guida possono iniziare sia nella stazione di Principe che di i negro e Brin. La residenza dei macchinisti è fissata nella stazione di Principe.
Verrà costituita una Commissione paritetica composta da rappresentanti delle XX.XX. e dall’azienda per armonizzare il Regolamento Circolazione Treni (c.d. RCT) con le normative contrattuali.
L’articolazione dei turni prevede un turno mattinale “a cavallo”.
Nei giorni di sabato e domenica potranno essere formate squadre di guardia miste composte da un
manutentore e da un macchinista. La durata massima di questi turni sarà di 7 ore.
1.4) ROTAZIONI SPECIALI
ROTAZIONE MISTA TURNI 18 METRI, 12 METRI ED ALTRI TURNI B.A.
A decorrere dal 1° gennaio 2001, la durata media dei turni 18 e la relativa normativa è uguale a quella di tutti gli altri turni.
A decorrere dal 1° gennaio 2001, nelle rimesse Xxxxxxx e Xxxxxxxxxxx viene attuata una rotazione con alternanza equilibrata di turni 18 metri, 12 metri e altri turni B.A.. I turni 18 metri della rimessa Xxxxxxxxx confluiscono nella rimessa Xxxxxxx. In detta rotazione confluisce, su richiesta degli interessati, il personale delle suddette rimesse attualmente in possesso di patente D/E e quello che lo acquisirà successivamente. Il personale non interessato ad entrare nella rotazione in questione continuerà a lavorare su una rotazione di turni 12 metri ed altri turni B.A. nello stesso impianto di appartenenza.
ROTAZIONE AGENTI DI MOVIMENTO
A decorrere dal 1° gennaio 2001, la rotazione “agenti di movimento” avrà assegnato nel servizio feriale invernale (con riproporzionamento del servizio del sabato, ei giorni festivi e del servizio estivo) un numero massimo di 165 turni (di guida interi e promiscui con mansioni di accompagnatore e xxxxxxx).
La durata media e la relativa normativa dei turni inseriti nella rotazione “agenti di movimento” è uguale a quella di tutti i turni delle rotazioni.
I turni promiscui prevedono mediamente lo svolgimento in altre mansioni “a terra” (accompagnatore, manovra) di circa 3 ore e 5 minuti.
Articolazione dei turni su mansioni a terra
- Una prima modalità di articolazione dei turni nell’ambito del servizio urbano, prevede l’effettuazione turni di verifica titoli di viaggio e di turni di guida. Questa articolazione viene riservata al personale volontario.
I principali aspetti dell’organizzazione del lavoro sono i seguenti:
- ciascun turno giornaliero è ad orario intero (di verifica oppure di guida);
b) gli addetti devono frequentare un corso regionale per il conseguimento dell’abilitazione alla mansione di “Agente di polizia Amministrativa”;
c) gli addetti percepiscono un’indennità per la stesura dei verbali di contestazione;
d) la permanenza in tale articolazione dei turni deve essere di almeno 2 anni;
e) acquisita l’abilitazione, l’eventuale rinuncia comporta la perdita di ogni precedente appartenenza a turnazioni speciali e i rinunciatari vengono inseriti nella turnazione normale all’inizio dell’anno successivo.
I V.T.V., previo conseguimento delle necessarie abilitazioni, svolgeranno anche le mansioni di ausiliario del traffico nell’ambito dei 36 turni vigenti.
I turni di verifica già presenti nella rotazione speciale urbano” V.T.V.” verranno tutti coperti quotidianamente anche con gli agenti disponibili della rotazione V.T.V. urbana.
2) Una seconda modalità di articolazione dei turni, sempre nell’ambito del servizio urbano, è costituita da turni promiscui alternati con turni di sola guida.
Tale articolazione dei turni è applicabile al solo personale con qualifica di Operatore di esercizio (par. 175/183), con esclusione di quello inseriti nella turnazione di cui sopra.
Le mansioni a terra sono individuate in attività di accompagnamento e manovra.
A decorre dal 1° gennaio 2001, a seguito dell’avvio del sistema informatizzato di monitoraggio S.I.MON., tutti i pezzi turno con mansioni di “capolinea” verranno soppressi e trasformati in turni con mansioni di guida effettiva.
Nella suddetta rotazione confluiranno anche i turni promiscui. fuori grafico. I turni promiscui non potranno essere soppressi d’ufficio e, salvo casi eccezionali, dovranno essere tutti coperti giornalmente.
TURNI “A DISPOSIZIONE”
A decorrere dal 1° gennaio 2001, i turni di riserva saranno ridotti di 15000 ore annue; i turni rimanenti di riserva, verranno trasformati in turni “a disposizione”: il personale potrà quindi essere utilizzato anche per sussidiarie , turni scoperti, riservati, servizi speciali, corse aggiuntive per riordino del servizio ed altri servizi.
Nell’ applicare quanto sopra si terrà conto sia dell’esigenza di regolarità del servizio sia del personale, cercando, per quanto possibile, di limitarne al massimo gli eventuali disagi.
A decorrere dal 1° gennaio 2001, la denominazione “personale di riserva” viene sostituita in “personale a disposizione”.
Norme per il personale su turni “a disposizione” e per il personale smontante che non ha avuto il cambio
Il personale “a disposizione”:
- ha il compito di coprire tutto o in parte il turno di ritardatario o dell’assente o dell’agente sostituito per malattia, infortunio, motivi privati, sia esso su turni ordinari che su turni di riposo lavorato.
- Può essere comandato in vettura in sostituzione dell’agente di cui al punto 1) quando l’orario di inizio del turno dell’agente da sostituire sia compreso nell’arco di tempo del turno “a disposizione”. Ciò anche se, pur effettuando il minimo di prestazione indispensabile per essere a sua volta sostituito, sia costretto a proseguire oltre i proprio orario (cioè oltre il turno “ a disposizione”);
- Nel caso si verifichi l’ipotesi di cui al punto 2), e/o quando venga comandato in vettura su turni che vanno oltre l’orario del turno “a disposizione”, e non sia stato possibile all’addetto all’esercizio provvedere alla sostituzione con altro personale prima dello scadere del turno stesso, l’agente su turno “a disposizione”, in conformità con le norme già in vigore per il personale di vettura, dovrà proseguire fino a raggiungere il capolinea, Dovrà quindi comportarsi come segue: a) se l’addetto all’esercizio gli ha garantito la sostituzione durante la corsa di ritorno, dovrà ripartire effettuando servizio e ritornare al posto di cambio; b) se l’addetto all’esercizio non gli ha garantito la sostituzione durante la corsa di ritorno, potrà ricondurre la vettura in rimessa senza effettuare servizio. Ovviamente il tempo effettuate oltre l’orario verrà considerato come prestazione straordinaria.
- L’agente su turno “a disposizione” può essere utilizzato anche per sussidiarie, turni scoperti, riservati, servizi speciali, corse aggiuntive per riordino del servizio ed altri servizi.
- Le norme sopra citate hanno la stessa validità sia che il cambio del personale avvenga su vetture in transito sia che avvenga al capolinea. In quest’ultimo caso (cambio al capolinea) le norme suddette avranno validità soltanto quando la frequenza della linea interessata sia eguale o superiore a venti minuti.
- Il personale su turno “a disposizione” può essere comandato in vettura sia su turni della rimessa cui appartiene, sia su turni di altre rimesse. Potrà di conseguenza essere spostato dal posto di cambio assegnatogli come turno e inviato ad altri posti di cambio. Qualora debba cessare il servizio in località diversa e lontana da quella assegnate come posti di cambio alla rimessa cui appartiene, verrà sostituito possibilmente in tempo utile per poter ritornare al proprio posto di cambio entro la fine del turno di servizio. Se ciò non fosse possibile e detto agente dovesse terminare il servizio da un quarto d’ora prima alla fine dell’orario del turno “a disposizione” a oltre la fine dell’orario stesso, come già detto in località diversa da quelle assegnate come posti di cambio alla rimessa a cui appartiene, gli sarà corrisposta, oltre alla eventuale prestazione straordinaria, una indennità forfettizzata di mezz’ora.
- Il personale su turno “a disposizione” non può allontanarsi dal posto di servizio, anche se per breve tempo, senza l’autorizzazione dell'addetto all’esercizio.
STUDENTI LAVORATORI
Il personale viaggiante, stante la impossibilità di godere di permessi orari in ragione della particolare disciplina in materia di prestazioni lavorative e riposi periodici, usufruisce delle agevolazioni per la frequenza dei corsi delle “150 ore” con le seguenti modalità:
- assegnazione in forma fissa di turni che terminano in ore pomeridiane;
- concessione di permessi giornalieri retribuiti verranno convenzionalmente considerati della durata di 6 ore e dovranno essere programmati e concordati individualmente nella misura di due permessi durante i mesi di novembre, dicembre e gennaio, e di tre permessi nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio. Tali permessi dovranno essere usufruiti in coincidenza con giornate nelle quali si effettuano i corsi.
Un massimo di sette permessi giornalieri viene concordato ed assegnato, compatibilmente con le esigenze aziendali, in occasione degli esami.
INIDONEI PARZIALI
I turni per gli autisti parzialmente inidonei alla guida hanno lo scopo di organizzare in modo produttivo l’attività del dipendente a cui la Commissione Medica abbia riscontrato una ridotta possibilità di guida (metà turno).
Questi turni prevedono l’effettuazione di una parte di servizio in vettura e una parte su altre mansioni (individuate in attività di pulizia e manovra compatibilmente con le limitazioni mediche dichiarate) in ogni Rimessa Urbana (Boccadasse, Xxxxxxx, Staglieno, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Sampierdarena).
Tali turni sono spezzati ed hanno le seguenti caratteristiche: nastro lavorativo massimo di 12 ore; calcolo della media di 3 ore 10 minuti di servizio di linea e 3 ore e 05 minuti su altre mansioni su 5 turni; massimale delle ore di guida di 3 ore e 35 minuti.
Questi turni sono in ogni rimessa in numero di 5 feriali e 3 festivi. Su tali turni ruoterà un numero massimo di sei agenti per rimessa.
Tali agenti, stanti i condizionamenti derivanti dalle idoneità fisiche accertate, non dovranno effettuare straordinario o riposi lavorati e vengono posti in ferie in caso di eccedenza.
La presenza a terra sarà certificata dalla timbratura mediante il badge in dotazione.
PERSONALE INIDONEO IMPIEGATO SU MANSIONI DI VERIFICATORI TITOLI DI VIAGGIO E DI AUSILIARIO DEL TRAFFICO
Questo gruppo di agenti verificatori titoli di viaggio e di ausiliari del traffico opererà su turni aggiuntivi rispetto a quelli già presenti per la rotazione speciale urbana “V.T.V.”. Il personale delle due rotazioni dovrà essere utilizzato solo sui turni “V.T.V.”della rotazione di appartenenza.
Il trattamento di tale personale in materia di orario e turni sarà il seguente:
1. assegnazione riposi annui pro capite: n° 65 giornate,
2. rotazione riposi (periodo: invernale ed estivo): uguale a quella già esistente con 65 riposi,
3. la stessa tipologia dei turni del periodo invernale ha una durata di 38 settimane, quella delle varie fasi del periodo estivo ha una durata di 14 settimane (con eccezione delle giornate di festività che possono avere una tipologia di turni diversa dal normale festivo);
4. l’orario medio giornaliero 6 ore e 40 minuti
5. normativa sui turni di servizio:
• nastro lavorativo massimo dei turni spezzati: 8 ore;
• percentuale minima dei turni unici: 60% del totale turni;
• i turni mattinali terminano entro le ore 13 e 40’;
• i turni mattinali che iniziano prima delle ore 5.00 devono essere turni unici;
• i turni pomeridiani possono iniziare a partire dalle ore 11 e 45’ e terminano entro le ore 21 e 30’;
• i turni serali possono iniziare a partire dalle ore 17 e 30’ e terminano entro le ore 02;
• i turni iniziano e terminano tutti a Piazza Verdi.
Al fine di consentire il controllo cosiddetto “a tappeto” di una o più linee, in uno specifico arco temporale (mattina o pomeriggio), è possibile assegnare a tutto o a parte del personale in servizio, turni di tipo solo mattinale o solo pomeridiano, oppure solo serale a seconda della tipologia di verifica che si vuole effettuare, per un massimo di una settimana per agente al mese.
Per quanto riguarda il cambio riposo valgono le norme in atto per il P.V.U..
PERSONALE CON RIDOTTA CAPACITA’ DI GUIDA
Al personale inserito nella rotazione del “Personale con ridotta capacità di guida (VTE)” e inserito nelle attività inerenti ai cosiddetti “servizi a chiamata” e nelle altre eventuali attività richiedenti un impegno di guida meno gravoso si applica la seguente normativa sugli orari e sui turni di servizio:
Il trattamento di tale personale in materia di orario e turni sarà il seguente:
1. a) orario medio giornaliero turni (VTE) :6 ore (feriale); 6.30 (festivi);
b) orario medio giornaliero turni (“servizi a chiamata” e altre eventuali attività richiedenti un impegno di guida meno gravoso) :6 ore e 25 minuti(feriale-festivi) di cui 10 minuti figurativi a compensazione dei tempi di trasferimento;
2. normativa sui turni di servizio:
• percentuale minima dei turni unici: 60% del totale dei turni;
• nastro lavorativo massimo dei turni spezzati: 10 ore;.
• i turni (VTE) iniziano e terminano tutti a VTE e/o Rimessa Cornigliano;
3. il personale VTE non potrà essere impiegato su turni di guida diversi da quelli della rotazione di appartenenza,salvo il turno 6 fuori grafico – turno di manovra in rimessa – da comandare in caso di esubero del personale.
1.5) CAMBIO DI TURNO
La richiesta di cambio di turno fra il personale viaggiante, ammessa solo nei casi effettiva necessità, deve essere effettuata:
- tramite l’ufficio competente, per l’intero periodo di 5 o 6 giorni (cioè da un riposo all’altro), tra agenti appartenenti allo stesso gruppo di riposo. La richiesta (mod. 677) deve essere presentata almeno cinque giorni prima dalla data di inizio del cambio.
Nel caso di malattia sopravvenuta a cambio già iniziato, l’agente in servizio usufruirà del cambio per l’intero periodo. Se la malattia sopravviene prima dell’inizio del cambio, questo non si effettua;
- tramite l’addetto all’esercizio di rimessa, purché uno dei due agenti interessati presenti, almeno un giorno prima del cambio, apposita richiesta (mod. 676).
I moduli devono essere compilati in modo chiaro in ogni loro parte e firmati personalmente da entrambi gli agenti interessati alla variazione. Si precisa che
• il cambio può verificarsi solo tra agenti che prestano servizio nelle stesse mansioni e nella stessa rimessa
• non saranno comunque presi in considerazione richieste di variazione turni presentate per la stessa giornata e quando fra la fine di un turno e l’inizio dell’altro non intercorrano almeno 8 ore
• in nessun caso è ammesso il cambio a 3 o con agente comandato in riposo lavorato.
Per il personale della metropolitana il cambio turno di guida e l’alternanza alla guida per motivi fisiologici saranno effettuati in banchina.
Le stesse norme si applicano alla rotazione speciale degli inidonei impiegati su mansioni di verificatori titoli di viaggio e di ausiliario del traffico
2) PERSONALE OPERAIO
(AA 21/6/84, AA 29/4/87, AA 21/6/96, AA 10/9/96, AA 11/9/96, AA 10/12/96, AA 24/9/96, AA 31/10/96, AA 5/11/96, AA 18/03/97, AA 12/6/97, AA 20/7/01, AA 9/3/01, AA 1/4/04)
CAMBIO TURNI
Per ottimizzare l’impiego del personale durante la giornata in funzione di eventi contingenti, il turno di lavoro dei Capi Operatori e degli operai potrà essere cambiato in relazione a particolari esigenze di servizio , per un
massimo di 3 volte al mese, tenendo anche conto delle specifiche esigenze dei lavoratori interessati, ai quali verrà dato congruo preavviso.
L’Azienda si riserva di compiere tali interventi cercando di evitare lo spostamento dei riposi domenicali.
DISTACCHI PRESSO ALTRI REPARTI
Il personale distaccato presso reparti diversi da quelli di appartenenza dovrà osservare l’orario in vigore negli impianti di destinazione , in relazione alla lavorazione assegnata.
2.1) CAPI OPERATORI
L’ articolazione dei turni di lavoro dei Capi Operatori è così strutturata:
- su 14 giorni (3+RC – 4+R – 3+RC – R), fissando la combinazione RC – R (consecutiva) il sabato/domenica o la domenica/lunedì.
In tale ipotesi la durata dell’orario giornaliero di lavoro è di 7 ore e 45 minuti; quando la prestazione avviene nella giornata di domenica è di 8 ore;
- su 49 giorni (6 + RC/R – 6 + RC/R – 6+RC/R – 6+RC/R – 6+RC/R/RC –5+R/RC/ R)
In tale ipotesi la durata dell’orario giornaliero di lavoro è di 7 ore e 45 minuti; quando la prestazione avviene nella giornata di domenica è di 8 ore;
- turno fisso 5+2 con festa sabato e domenica o domenica e lunedì In tale ipotesi la durata dell’orario giornaliero di lavoro è pari a 7 ore e 48 minuti;
- turno fisso 6+1 con festa il sabato o la domenica
In tale ipotesi la durata dell’orario giornaliero di lavoro è pari a 6 ore e 30 minuti.
I turni di lavoro e gli orari di inizio e fine turno vengono determinati secondo le diverse esigenze di servizio e di impianto, e concordati con le XX.XX..
L’inizio dei turni avverrà all’interno delle seguenti fasce orarie:
- turni unici mattinali: dalle ore 4:00 alle ore 6:30
- turni unici pomeridiani: dalle ore 12:30 alle ore 15:00
- turni unici serali: dalle ore 17:00 alle ore 19:30
- turni unici notturni: dalle ore 20:00 alle ore 22:30
- turno intermedio: dalle ore 6:30 alle ore 9:00 (fermo restando l’elasticità· in ingresso di 15 minuti).
2.2) OPERAI
L’articolazione dei turni avvicendati rimane invariata, fatta eccezione per le modifiche previste all’art. 1 punto 2 (orario di lavoro personale operaio) relative all’aumento di 23 minuti nelle prime due settimane di luglio ed nelle ultime due settimane di agosto.
L’inizio turno può essere posticipato al massimo di 15 minuti (elasticità), in qualsiasi periodo dell’anno.
Per il periodo estivo, fermo restando l’articolazione dei turni avvicendati, nelle ultime due settimane di luglio e le prime due di agosto l’orario estivo di lavoro rimane ridotto di 23 minuti, pari a 1 ora e 55 minuti settimanali. Nelle altre settimane di luglio e di agosto i turni avranno la stessa durata prevista per il periodo invernale (aumento di 23 minuti giornalieri rispetto all’orario estivo)
L’articolazione dei turni e gli intervalli di inizio turno del personale operaio sono i seguenti.
- su 14 giorni (3 + RC – 4 + R – 3 + RC – R) fissando la combinazione RC R (consecutiva) il Sabato/Domenica o la Domenica/Lunedì
Orario di lavoro Periodo Invernale Periodo estivo Domeniche lavorate 8 ore 8 ore
Altri giorni 7 ore e 45 minuti 7 ore e 20 minuti
- su 49 giorni (6 + RC/R – 6 + RC/R – 6 + RC/R – 6 +RC/·R – 6 + RC/R/RC – 5 + R/RC/R)
Orario di lavoro Periodo Invernale Periodo estivo Domeniche lavorate 8 ore 8 ore
Altri giorni 7 ore e 45 minuti 7 ore e 20 minuti
- turno fisso 5 + 2 con festa il Sabato/Domenica o Domenica/Lunedì
Orario di lavoro Periodo Invernale Periodo estivo
7 ore e 48 minuti 7 ore e 25 minuti
- turno fisso 6 + 1 con festa il Sabato o la Domenica Orario di lavoro Periodo Invernale Periodo estivo
6 ore 30 minuti 6 ore e 10 minuti
I turni di lavoro e gli orari di inizio e fine turno vengono determinati secondo le diverse esigenze di servizio e di impianto e concordati con le XX.XX..
L’inizio dei turni avverrà all’interno delle seguenti fasce orarie:
- turni unici mattinali: dalle ore 4:00 alle ore 6:30
- turni unici pomeridiani: dalle ore 12:30 alle ore 15:00
- turni unici serali: dalle ore 17:00 alle ore 19:30
- turni unici notturni: dalle ore 20:00 alle ore 22:30
- turno intermedio: dalle ore 7:00 alle ore 8:45 (ferma restando l’elasticità in ingresso di 15 minuti).
Al fine di far coincidere la prestazione effettiva all’orario contrattuale di lavoro, tra l’inizio e la fine della prestazione non devono intercorrere tempi dedicati ad altre operazioni.
PERSONALE OPERAIO DELLE RIMESSE
Per meglio allineare la presenza del personale operaio con i periodi nei quali i veicoli sono maggiormente presenti in rimessa e per assicurare una maggiore produttività manutentiva e, quindi, la massima disponibilità di veicoli per il servizio nella punta mattinale , viene posticipato l’inizio dell’orario del turno intermedio invernale, previsto dall’ accordo aziendale 10/9/96 , dalle ore 8,12 alle ore 8,30.
Gli orari di lavoro degli operai, previsti per ogni specifica rimessa, potranno essere utilizzati in tutte le rimesse.
Turno invernale
RIMESSE DI XXXXXXX – SAMPIERDARENA – STAGLIENO
Feriale Festivo
Xxxxxxxxx (turno A) | 5.15- 13.00 | 5.15-13.15 |
Pomeridiano (turno C) | 13.45- 21.30 | 13.15-21.15 |
Xxxxxx (turno F) | 19.15- 03.00 | 19.15-03.15 |
Notturno (turno D) | 21.30- 05.15 | 21.15-05.15 |
Intermedio (turno B) | 8,30 – 11,45 / 12, 30 – 17,03 | |
Intermedio (turno B1) | 8.12.11.45 / 13.45- 18.00 | === |
RIMESSE DI BOCCADASSE – CORNIGLIANO
Feriale | Festivo | |
Xxxxxxxxx (turno A) | 4.30- 12.15 | 4.30-12.30 |
Pomeridiano (turno C) | 13.00- 20.45 | 12.30-20.30 |
Xxxxxx (turno F) | 19.15- 03.00 | 19.15-03.15 |
Intermedio (turno B) | 8.30-13.00 / 13.45- 17.03 | === |
Intermedio (turno B1) | 8.12.12.30 / 14.30- 18.00 | ===) |
Turno estivo |
RIMESSE DI XXXXXXX – SAMPIERDARENA – STAGLIENO
Turni relativi alle ultime due settimane di luglio e alle prime due di agosto
Feriale Festivo
Mattinale (turno A) | 5.15- 12.35 | 5.15-13.15 |
Pomeridiano (turno C) | 14.10- 21.30 | 13.15-21.15 |
Xxxxxx (turno F) | 19.15- 02.35 | 19.15-03.15 |
Notturno (turno D) | 21.55- 05.15 | 21.15-05.15 |
Intermedio (turno B) | 7.20-11.50 / 12.30- 15.25 | === |
Intermedio (turno B1) | 7.20-11.50 / 13.30- 16.25 | === |
Intermedio (**) | 7.12-11.30 / 12.30- 16.00 |
(**) Questo orario verrà effettuato nel periodo estivo durante il quale il servizio di linea è ridotto con esclusione del periodo di turnazione estiva
Per le rimanenti settimane di luglio e agosto i turni intermedi saranno così articolati
Intermedio (turno B) | 7.20-11.50 / 12.30- 15.48 |
Intermedio (turno B1) | 7.20-11.50 / 13.30- 16.48 |
Intermedio (**) | 7.12-11.30 / 12.30- 16.00 |
RIMESSE DI BOCCADASSE - CORNIGLIANO
Turni relativi alle ultime due settimane di luglio e alle prime due di agosto
Feriale Festivo
Xxxxxxxxx (turno A) | 4.30- 11.50 | 4.30-12.30 |
Pomeridiano (turno C) | 13.00- 20.20 | 12.30-20.30 |
Xxxxxx (turno F) | 19.15- 02.35 | 19.15-03.15 |
Intermedio (turno B) | 7.20-11.50 / 12.30- 15.25 | === |
Intermedio (turno B1) | 7.20-11.50 / 13.30- 16.25 | === |
Intermedio (**) | 7.12-13.00 / 14.00- 16.00 |
(**) Questo orario verrà effettuato nel periodo estivo durante il quale il servizio di linea è ridotto con esclusione del periodo di turnazione estiva
Per le rimanenti settimane di luglio e agosto i turni intermedi saranno così articolati
Intermedio (turno B) | 7.20-11.50 / 12.30- 15.48 |
Intermedio (turno B1) | 7.20-11.50 / 13.30- 16.48 |
Intermedio (**) | 7.12-13.00 / 14.00- 16.00 |
OPERAI DELLE RIMESSE ADDETTI AL SOCCORSO ESTERNO
Turno invernale
RIMESSE DI BOCCADASSE – CORNIGLIANO
Rotazione su 14 giorni con festa S-D o D-L
Feriale Festivo (*)
Xxxxxxxxx (turno A) | 5.30 – 13.15 | 7.30-12.00 / 13.00-16.30 |
Pomeridiano (turno C) | 13.15 – 21.00 | 7.30-12.00 / 13.00-16.30 |
RIMESSA DI SAMPIERDARENA
Turno 5 + 2 con festa S-D o D-L
Feriale Sabato/Lunedì (*)
Xxxxxxxxx (turno A) | 5.52 – 13.40 | 7.30-12.00 / 13.00-16.18 |
Pomeridiano (turno C) RIMESSA STAGLIENO | 13.40 – 21.28 | 7.30-12.00 / 13.00-16.18 |
Rotazione su 14 giorni con festa S-D o D-L
Feriale Festivo (*)
Xxxxxxxxx (turno A) | 5.30-13.15 | 7.30-12.00 / 13.00-16.30 |
Mattinale (turno A) | 6.00-13.45 | 7.30-12.00 / 13.00-16.30 |
Pomeridiano (turno C) | 13.15-21.00 | 7.30-12.00 / 13.00-16.30 |
(*) Effettuando il cambio turno in mattinale o pomeridiano in funzione delle coperture che gli altri “Bari” possono offrire e limitando l’utilizzo dell’intermedio per casi ritenuti eccezionali (distribuzione dei turni mattinali e pomeridiani omogenea sugli impianti in funzione delle necessità di servizio).
Turno estivo (Turni relativi alle ultime due settimane di luglio e alle prime due di agosto)
RIMESSE DI BOCCADASSE – CORNIGLIANO
Rotazione su 14 giorni con festa S-D o D-L
Feriale Festivo (*)
Xxxxxxxxx (turno A) | 5.55 – 13.15 | 7.30-12.00 / 13.00-16.30 |
Pomeridiano (turno C) | 13.15 – 20.35 | 7.30-12.00/ 13.00-16.30 |
RIMESSA DI SAMPIERDARENA
Turno 5 + 2 con festa S-D o D-L
Feriale Sabato/Lunedì (*)
Xxxxxxxxx (turno A) | 6.20 – 13.45 | 7.50-12.00 / 13.00-16.18 |
Pomeridiano (turno C) RIMESSA STAGLIENO | 13.45 – 21.10 | 7.50-12.00 / 13.00-16.18 |
Rotazione su 14 giorni con festa S-D o D-L
Feriale Festivo (*)
Mattinale (turno A) | 5.55-13.15 | 7.30-12.00 / 13.00-16.30 |
Mattinale (turno A) | 6.20-13.40 | 7.30-12.00 / 13.00-16.30 |
Pomeridiano (turno C) | 13.15-20.35 | 7.30-12.00 / 13.00-16.30 |
(*) Effettuando il cambio turno in mattinale o pomeridiano in funzione delle coperture che gli altri “Bari” possono offrire e limitando l’utilizzo dell’intermedio per casi ritenuti eccezionali (distribuzione dei turni mattinali e pomeridiani omogenea sugli impianti in funzione delle necessità di servizio)
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Il turno mattinale, nell’ambito della Rimessa di Staglieno, avrà inizio alle ore 4.30 anziché alle ore 5.15 come già stabilito per le Rimesse di Boccadasse e Cornigliano.
Criteri per l’assegnazione ai turni
Nel turno D sarà mantenuto il personale più anziano compatibilmente con il possesso della capacità professionale necessaria.
Nel turno F confluirà il personale già operante sul turno di notte di età inferiore ai 53 anni (46 per gli agenti con qualifica di movimento che potrebbero usufruire dell’eventuale esodo agevolato).
DIREZIONE IMPIANTI
Per quanto riguarda gli operai adibiti alla manutenzione della linea aerea, la rotazione del personale sui turni dovrà assicurare un’adeguata presenza nei giorni festivi e nelle ore notturne allo scopo di garantire le migliori condizioni di sicurezza dell’esercizio della linea filoviaria.
Turno invernale | |
Turno Intermedio (5+2) | 7:10 – 11:40 / 12:30 – 15:48 |
Turno Mattinale (5+2) | 6:00 – 13:48 |
Turno Mattinale (5+2) | 5:30 – 13:18 |
Turno Mattinale (6+1) | 6:30 – 13:00 |
Turno Pomeridiano (5+2) | 13:00 – 20:48 |
Turno Notturno (5+2) | 20:30 – 04:18 |
Turno estivo |
- Ultime due settimane di luglio e prime due settimane di agosto: Turno Intermedio (5+2) 7:00 – 11:40 / 12:30 – 15:15
- Rimanenti settimane di luglio e agosto
Turno Intermedio (5+2) 7:00 – 11:40 / 12:30 – 15:38
Turno Mattinale (5+2) 6:00 – 13:28
Turno Mattinale (5+2) 5:30 – 12:58
Turno Mattinale (6+1) 6:30 – 12:40
Turno Pomeridiano (5+2) 13:00 – 20:28
Turno Notturno (5+2) 20:30 – 03:58
Il turno base è il turno intermedio. Gli altri turni verranno assegnati su specifiche esigenze di servizio.
Per un migliore utilizzo del personale, la consumazione dei pasti dovrà avvenire (salvo casi di forza maggiore) presso la rimessa sede dell’intervento manutentivo.
SETTORE METROPOLITANA
Turno Invernale | Turno estivo (*) | |
Turno A | 06:00 – 13:48 | 06.00 – 13.25 |
Turno C | 13:42 – 21:30 | 13.42 - 21.07 |
Turno D | 21:12 – 05:00 | 21.12 - 04.37 |
Turno G | 18:12 – 02:00 | 18.12 - 01.37 |
Turno Domenica pomeriggio 13:22 – 21:10 13.22 – 20.47 (*) nelle ultime due settimane di luglio e prime due di agosto)
Periodo invernale
Turno B (Turno Intermedio Corto): 07:00 – 11:40 / 12:30 – 15:38
Turno B1: 08:12 – 11:45 / 12:45 – 17:00.
- Ultime due settimane di luglio e prime due settimane di agosto: Turno B 7:10 – 11:40 / 12:30 – 15:25
TURNO B1: 08:12 – 11:45 / 12:45 – 16:37.
- Rimanenti settimane di luglio e agosto:
Turno B 7:10 – 11:40 / 12:30 – 15:48
TURNO B1: 08:12 – 11:45 / 12:45 – 17:00.
Resta inteso che il TURNO B verrà utilizzato nell’ambito delle esigenze di servizio che lo rendessero necessario, mentre il TURNO B1 verrà utilizzato per le attività di supporto a ditte o Enti esterni.
Viene inoltre concordato che gli addetti si impegnano a garantire la massima disponibilità affinché suddetti turni vengano sempre effettuati.
Nei giorni di sabato e domenica potranno essere formate squadre di guardia miste composte da un manutentore e da un macchinista. La durata massima di questi turni sarà di 7 ore.
DIREZIONE MANUTENZIONE - RIMESSE EXTRAURBANE
Turno invernale
Rimessa PONTE SAVIGNONE
T.50: 08:30/11:45 – 12:30/17:03
T.51: | 05:15/13:00 | Festivo T.Fa: | 05:30/13:30 |
T.54: | 13:45/21:30 | Festivo T.Fb: | 13:30/21:30 |
T.75: | 05:30/13:18 | solo per cambi turni | |
T.76: | 13:00/20:48 | solo per cambi turni |
Rimessa PEDEMONTE
T.82: | 06:00/13:48 | |
X.XX:: | 04:15/12:33 | |
T.76: | 13:00/20:48 | |
T.75: | 05:30/13:18 | solo per cambi turni |
Rimessa ISOVERDE
X.XX: 05:30/12:00
T.CB: 13:30/20:00
Xxxxxxx XXXXXXXXX
T.51: | 05:15/13:00 | Festivo T.Fa: | 05:30/13:30 |
T.54: | 13:45/21:30 | Festivo T.Fb: | 13:30/21:30 |
Rimessa MASONE
T.51: 05:15/13:00 Festivo T.Fa: 05:30/13:30 T.54: 13:45/21:30 Festivo T.Fb: 13:30/21:30
X.XX: 04:15/12:00 solo per cambi turni
T.MF: 04:00/12:00 (Festivo) solo per cambi turni
Rimessa COLLE CAPRILE
T.CS: 13:00/19:30
X.XX: 05:00/11:30
Rimessa BOCCADASSE
T.50: 08:30/11:45 – 12:30/17:03
Turno estivo (Turni relativi alle ultime due settimane di luglio e alle prime due di agosto)
Rimessa SAVIGNONE
mattinale
A = 05:00 / 12:20
A1 = 05:30 / 12:58 solo per cambio orario
pomeriggio
C = 14:10 / 21:30
C1 = 13:00 /20:28 solo per cambio orario intermedio
B = 7.20-11.50 / 12.30- 15.25 (ultime due settimane di luglio e prime due di agosto) B = 7.20-11.50 / 12.30- 15.48 (restanti settimane di luglio e agosto)
Rimessa PEDEMONTE mattinale
A = 06:00 / 13:28
A1 = 05:30 / 12:58
pomeriggio
C = 13:00 / 20:28
Rimessa ISOVERDE mattinale
A = 05:30 / 11:40
pomeriggio
C = 14:00 / 20:10
Rimessa TORRIGLIA mattinale
A = 05:15 / 12:35
pomeriggio
C = 13:20 / 20:40
Rimessa MASONE mattinale
A = 05:15 / 12:35
A1 = 04:15 / 11:40
pomeriggio
C = 14:10 / 21:30
Rimessa COLLE CAPRILE
mattinale
A = 05:15 / 11:25
pomeriggio
C = 13:00 / 19:10
Rimessa BOCCADASSE
A = 7.20-11.50 / 12.30- 15.25 (ultime due settimane di luglio e prime due di agosto) A = 7.20-11.50 / 12.30- 15.48 (restanti settimane di luglio e agosto)
DIREZIONE OFFICINA E DIREZIONE MAGAZZINI
L’articolazione dell’orario di lavoro del personale operaio dell’Officina e del Magazzino è la seguente:
Invernale 7.20 – 11.50 / 12.50 – 16.08
Estivo:
Ultime 2 set. Luglio, prime 2 sett. Agosto: 6,00 – 13,25
Ultime 2 set. Luglio, prime 2 sett. Agosto 7,20 – 11,50 / 12,50 –15,45
Rimanenti settimane di Luglio e Agosto: 7,00 -12,00 / 12,30 -15,18 (A)
7,00 -12,30/ 13,00 – 15,18 (B)
Il personale potrà essere impiegato in tutti i suddetti orari in base alle esigenze produttive.
2.3) ROTAZIONI SPECIALI
REPERIBILITA’ OFFICINA XXXXXXXXXXXX
La Direzione Officina ha stipulato accordi per la fornitura di servizi di manutenzione ad Enti, Aziende e altri Clienti.
La stipula di altri accordi di collaborazione e l’acquisizione di nuovi Clienti è legata alla possibilità di garantire assistenza 24 ore su 24 e, quindi, prestazioni lavorative degli operatori addetti, anche al di fuori del normale orario di lavoro.
Il personale da impiegare in tali attività deve essere in possesso di specifiche conoscenze, esperienze e formazione coerenti con il tipo di intervento di riparazione oggetto del contratto di assistenza.
In base all’attuale fabbisogno sono stati individuati, su base volontaria, 5 operatori (meccanici-elettrauto) in grado di svolgere convenientemente questi servizi. A fronte di un auspicabile allargamento di queste attività nuovi operatori potranno essere coinvolti in base alle conoscenze professionali di base e agli esiti dei corsi di formazione e aggiornamento.
Il personale comandato in turno di reperibilità, verrà organizzato in una turnazione con rotazione settimanale, plurisettimanale o mensile, come di seguito indicato:
• da Lunedì a Giovedì, dal termine del turno di lavoro fino all’inizio di quello successivo
• da Venerdì a Domenica, dal termine del turno di lavoro del Venerdì sino alle ore 7 del Lunedì.
Gli addetti designati per questa attività, in turno di reperibilità (feriale e/o festiva) saranno provvisti di un telefono portatile aziendale che dovrà essere sempre mantenuto in funzione. In caso di chiamata, fuori dal normale orario di lavoro, il personale dovrà recarsi in Officina entro il tempo massimo di 1 ora, timbrare in entrata, munirsi del carro soccorso e dell’attrezzatura occorrente e portarsi sul luogo indicato per l’intervento di riparazione/manutenzione.
Al termine dell’intervento dovrà rientrare in Officina per riporre quanto precedentemente ritirato, compilare la modulistica richiesta e timbrare in uscita.
Se l’agente comandato in reperibilità, in caso di chiamata non si presenta o si presenta in ritardo rispetto ai tempi previsti, l’Azienda, dopo un avvertimento, può escluderlo dalla rotazione di reperibilità.
È ammessa la richiesta di cambio, su base settimanale, della reperibilità tra il personale autorizzato e inserito nel gruppo.
PERSONALE OPERAIO ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA
Per gli operai addetti alla sorveglianza degli impianti verrà applicata una articolazione dei turni su 49 giorni con turni mattinali, pomeridiani e notturni.
DIREZIONE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PARCO MEZZI
L’attività lavorativa per alcuni lavoratori da applicare nell’U.O. Tecnologie e Parco Mezzi della Direzione Innovazione Tecnologica e Parco Mezzi è organizzata su quattro settimane e basata sull’alternanza di turni mattinali, pomeridiani ed intermedi, come di seguito riportato:
settimana 1 | mattinale | 07.00-13.30 | rotazione 6+1 |
settimana 2 | intermedio * | 07.20-16.08 | rotazione 5+2 |
settimana 3 | pomeriggio | 13.00-19.30 | rotazione 6+1 |
settimana 4 | intermedio * | 07.20-16.08 | rotazione 5+2 |
con elasticità in entrata di 15’
(*) orario intermedio con pausa mensa elastica nella fascia 12.15-14.00, pari a 60 minuti.
L’orario estivo, (-23’) nelle ultime due settimane di luglio e nelle prime due settimane di agosto, sarà il seguente:
settimana 1 | mattinale | 07.00-13.07 | rotazione 6+1 |
settimana 2 | intermedio * | 07.20-15.45 | rotazione 5+2 |
settimana 3 | pomeriggio | 13.00-19.07 | rotazione 6+1 |
settimana 4 | intermedio * | 07.20-15.45 | rotazione 5+2 |
con elasticità in entrata di 15’
(*) orario intermedio con pausa mensa elastica nella fascia 12.15-14.00, pari a 60 minuti.
Nelle rimanenti settimane di luglio e agosto si effettuerà l’orario invernale.
Il personale che svolge attività al di fuori della rotazione suddetta osserverà il turno intermedio invernale ed estivo come sopra indicato.
3) PERSONALE GRADUATO
(AA 21/6/96, AA27/9/96; AA 8/7/97, AA 20/7/00)
L’organico, i turni di servizio e l’organizzazione del lavoro (assegnazione di compiti, presenza sul territorio, etc.) del personale graduato, compresi i Coordinatori Ferroviari, non sono rigidamente programmati ma vengono definiti aziendalmente, in funzione delle esigenze di servizio tenendo conto sia della struttura della rete, sia dello sviluppo del sistema di monitoraggio, sia della necessità di ulteriori mansioni, coerenti con la qualifica, così come stabilito dalle declaratorie e dai profili professionali del CCNL.
L’Azienda si impegna a verificare annualmente il fabbisogno di organico, sentendo sul punto le XX.XX. FILT- CGIL, FIT –CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL
La materia sarà oggetto di ulteriore discussione con le XX.XX. entro il 30/6/2002.
4) PERSONALE AMMINISTRATIVO
(AA 20/7/00, AA 04/04/2001)
L’orario di ingresso è fissato tra le ore 7,30 e le ore 9,00; la pausa pranzo sarà pari a 45 minuti e potrà aver luogo tra le ore 12,15 e le ore 14.
Durante le ultime 4 settimane di luglio e le prime quattro settimane di agosto , al fine di garantire un’adeguata presenza anche nelle ore pomeridiane da parte di almeno il 50% del personale, la durata della prestazione lavorativa viene articolata sui seguenti due turni:
turno A): 7,30 - 13.00 (estivo ridotto)
turno B): 7,30 12,30 / 13,15 - 16,03
Con elasticità in ingresso sino alle ore 9,00
Tali turni verranno organizzati dalle direzioni ed effettuati da parte di tutto il personale, a rotazione settimanale (settimana lunga /settimana corta), garantendo sempre una presenza di almeno il 50% del personale anche nel pomeriggio.
Ferma restando la durata dell’orario di lavoro, al fine di consentire la più efficace organizzazione delle attività delle diverse Direzioni e di assicurare , specie negli uffici a contatto con il pubblico , la più ampia copertura del servizio durante la giornata , potranno essere definite, in accordo con gli interessati, anche nelle ultime quattro settimane di luglio e nelle prime quattro settimane di agosto , specifiche turnazioni, a rotazione tra il personale, atte ad assicurare tale risultato
Il personale addetto alle biglietterie aziendali, per consentire l’apertura con orario continuato, usufruisce della pausa mensa di 45 minuti in due turni così articolati:
a) dalle ore 12,15 alle ore 13,00
b) dalle ore 13,10 alle ore 13,55
5) NORMATIVA RELATIVA A GIORNATE PARTICOLARI
(AA 8/3/72, AA 26/3/98, AA 20/7/00; 22/10/01)
PRIMO MAGGIO
a) Verrà effettuato il servizio di trasporto sull’intera rete con un livello di servizio da effettuarsi con un massimo di 400 turni da concordare con le XX.XX.
b) La programmazione del servizio, l’assegnazione dei turni al personale e la fruizione delle festività nella giornata del 1° maggio avverrà con le stesse modalità di tutte le altre festività.
Il personale che vorrà usufruire della festività dovrà farne richiesta, entro i termini previsti, sul quaderno di rimessa
c) In tale giornata verranno applicate le normative di lavoro previste per il servizio festivo così come concordato nell’art. 47.
d) Per tutto il personale che lavorerà, in funzione delle esigenze di servizio e delle professionalità necessarie, nella giornata del 1° maggio, verranno applicate le normative di lavoro vigenti previste nei sopra citati punti.
e) Tutti gli operai delle rimesse potranno essere chiamati in servizio in tale giornata indipendentemente dal turno nel quale sono di norma inseriti.
Le parti si incontreranno per definire una diversa programmazione ed assegnazione dei turni al personale per la giornata del 1° maggio
NATALE
La durata media dei turni di servizio del personale addetto alla guida del servizio urbano gomma è di 3 ore e 25 minuti; quella degli impianti speciali e dei macchinisti della metropolitana è di 3 ore e 30 minuti; quella invece del personale graduato (Coordinatori di esercizio, Addetti all’esercizio, capi stazione) è di 3 ore e 40 minuti. Non esistono altri vincoli.
ART. 3 – RIPOSI
(AA 18/12/74, AA 17/4/75, AA 27/2/81, AA 18/3/88, AA 16/6/89, AA. 20/5/1996 bis, AA 20/7/2000; AA 22/10/01; 27/11/01, AA 03/5/02)
1) PERSONALE VIAGGIANTE
PERSONALE VIAGGIANTE URBANO E MACCHINISTI METROPOLITANA
A decorrere dal 1° gennaio 2001, la spettanza annua di riposi del personale viaggiante urbano gomma e dei macchinisti della metropolitana è pari a ottantadue (82) giornate e la rotazione dei riposi/ferie del periodo invernale viene estesa anche al periodo estivo con tre gruppi su 12 in riposo/ferie il sabato e 6 gruppi su 12 in riposo/ferie la domenica (c.d. domenica sì / domenica no).
La spettanza annua dei riposi del personale assunto con contratto di formazione e lavoro tra il 21/6/96 e il 30/4/2000 è, per i primi ventiquattro mesi, pari a sessantacinque (65) riposi annui, a settanta (70) riposi per i successivi 12 mesi e in seguito al trattamento di cui ai paragrafi precedenti.
La spettanza annua dei riposi del personale assunto dopo il 30/4/2000 è pari a 65 riposi fino al 5° anno di anzianità. A partire dal 61° mese è pari a 82 riposi annui (71 riposi annui per gli addetti agli impianti speciali).
Cambio riposi
Il cambio riposo (cioè il cambio tra un turno di servizio ed un riposo) può essere richiesto, per tre sole volte nel mese, unicamente compilando apposito modulo di richiesta (mod. 675) da presentare all’addetto all’esercizio di rimessa nel giorno che precede il cambio.
Non è ammesso il cambio tra un riposo ed un riposo lavorato.
Gli agenti che usufruiscono di ferie di tabella possono richiedere non più di sei cambi di riposo nel mese, secondo le seguenti modalità:
- per uno, due o tre giorni che precedono immediatamente il periodo di ferie di tabella, presentando all’addetto all’esercizio di rimessa apposito modulo di richiesta (mod. 675) nel giorno precedente il cambio o i cambi;
- per uno, due o tre giorni che seguono immediatamente il periodo di ferie di tabella, presentando all’ufficio competente apposito modulo di richiesta (mod. 678) almeno un giorno prima che inizi il periodo di ferie di tabella.
PERSONALE VIAGGIANTE DEGLI IMPIANTI SPECIALI
Al personale degli impianti speciali sono attribuiti settantuno (71) riposi annui pro capite.
PERSONALE CON RIDOTTA CAPACITA’ DI GUIDA
Al personale inserito nella rotazione del “Personale con ridotta capacità di guida”, e nelle rotazioni dei cosiddetti servizi a chiamata e delle altre attività richiedenti un impegno di guida meno gravoso, vengono assegnate 104 giornate di riposi annui pro capite, di cui n. 46 giornate sono riposi compensativi (Tabella Allegato n 1 Bis).
Normativa sulla gestione dei riposi
I riposi settimanali sono soggetti a ricalcalo per l’assegnazione/assorbimento in funzione delle effettive giornate di presenza/assenza.
Riposo compensativo= a compensazione orario settimanale ridotto di guida indipendentemente dalle ore effettive settimanali lavorate . Non soggetto a ricalcali di assegnazione e/o assorbimento.
Riposo settimanale lavorato= retribuzione con maggiorazione del 20% (30% per le ore eccedenti la giornata lavorata)
Riposo compensativo lavorato= retribuzione con maggiorazione del 10% (anche per eventuali ore eccedenti la giornata lavorata)
2) PERSONALE OPERAIO
Il numero di riposi annui del personale operaio è pari a cinquantacinque (55) in conseguenza dell’articolazione dei turni di lavoro in cui detto personale è inserito.
Spostamento riposi
Per particolari esigenze di servizio , potrà aver luogo lo spostamento del riposo o del riposo compensativo dei Capi operai e degli operai con obbligo di fruizione in una giornata precedente o seguente a quella programmata e, comunque, non oltre la settimana successiva alla stessa, per un massimo di una volta al mese per ogni agente. Per le giornate festive, detti spostamenti verranno concordati con gli interessati.
Riposi compensativi
Al personale operaio ed ausiliario che effettua la settimana corta è riconosciuto il riposo compensativo anche nel caso in cui abbia lavorato soltanto per mezza giornata durante la settimana presa in considerazione.
ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA
I riposi compensativi maturati dal personale di sorveglianza per effetto della maggiorazione dell’orario giornaliero di lavoro pari a 12 minuti prevista dell’accordo 21/6/96, sono inseriti in rotazione a decorrere dal 1° gennaio 2001.
3) PERSONALE GRADUATO
La spettanza annua individuale di riposi per i Coordinatori di esercizio che svolgono effettivamente la mansione, è pari a settantuno (71) giornate.
A decorrere dal 1° gennaio 2001, la spettanza annua per gli Addetti all’esercizio che svolgono effettivamente le mansioni proprie della qualifica è pari a 73 riposi, anche al fine di consentire l’effettuazione di una rotazione con riposi al giovedì e alla domenica.
COORDINATORI SULLA RETE E COORDINATORI FERROVIARI PRESSO LA METROPOLITANA
Il ricorso a riposi lavorati per la copertura del servizio deve avere carattere del tutto eccezionale e deve essere espressamente autorizzato dal superiore diretto. Si dovrà preventivamente far ricorso alle soluzioni organizzative previste dalla normativa sui turni
4) INIDONEI IMPIEGATI SU MANSIONI DI VERIFICATORI TITOLI DI VIAGGIO E DI AUSILIARIO DEL TRAFFICO - STATISTICATORI
Il trattamento di tale personale in materia di riposi sarà il seguente:
1) assegnazione riposi annui pro capite: n° 65 giornate,
2) rotazione riposi (periodo: invernale ed estivo): uguale a quella già esistente con 65 riposi Per quanto riguarda il cambio riposo valgono le norme in atto per il P.V.U..
Capitolo 2)
- FERIE E PERMESSI -
ART. 4 –FERIE PERSONALE DI GUIDA
(A.A. 17/4/80, AA 11/11/80, AA 30/4/82, AA 7/3/1983 (e Avviso al Personale n. 17 del 14/2/97), O.d.S n. 67 del 17/6/88, AA 15/11/91, AA 13/12/93, AA 21/6/96, AA 26/3/98, AA 20/7/2000, AA 21/2/2001, AA 24/1/02, AA16/04/04)
Il numero di giornate di ferie del personale di guida (operatori di esercizio urbani ed extraurbani, macchinisti, addetti agli impianti speciali) è quello stabilito dai CCNL e dagli accordi aziendali.
In particolare:
Operatori di esercizio urbani: | 29 | (25 + 4) (con xxx.xx riposi da 75 in poi) |
Operatori di esercizio urbani: | 30 | (25 + 5) (con xxx.xx fino a 74 riposi) |
Operatori di esercizio extraurbani: | 32 | (25 + 4 + 3) |
Addetti agli Impianti Speciali: | 33 | (25 + 5 + 3) |
con anzianità oltre i 20 anni: | ||
Operatori di esercizio urbani: | 30 | (26 + 4) |
Operatori di esercizio extraurbani: | 33 | (26 + 4 + 3) |
Addetti agli Impianti Speciali: | 34 | (26 + 5 + 3) |
Personale con anzianità fino a 20 anni:
Personale
PROCEDURE GESTIONALI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE FERIE DI TABELLA
1) La Direzione Servizio Urbano espone, entro il mese di aprile, in ciascun impianto aziendale un elenco del personale in forza nella rimessa stessa indicando, per ciascun agente, il gruppo di appartenenza ed il periodo delle ferie spettanti. Questo elenco, che viene annualmente aggiornato, non comprende gli agenti distaccati temporaneamente ad altri servizi, quelli addetti ai servizi speciali e gli agenti assunti nell’anno.
2) Ogni agente, nell’ambito del periodo di spettanza, non può godere di un numero di ferie superiore a quello maturabile nel corso dell’anno, comprese le giornate di ferie già accantonate. L’ufficio competente non porrà in ferie, pur risultando sugli elenchi, coloro che non avessero un numero di giornate sufficienti a coprire l’intero periodo previsto dalle tabelle. Gli agenti che si trovassero in queste condizioni dovranno prendere tempestivi contatti con l’ufficio competente per concordare i giorni da usufruire.
3) E’ data facoltà al singolo agente di permutare,una sola volta, il periodo a lui assegnato con quello attribuito ad altro agente purché i due interessati facciano pervenire, con almeno dieci giorni di anticipo sul primo dei due periodi, richiesta scritta, sull’apposito modulo, all’ufficio competente.
4) Ogni agente che non abbia in precedenza permutato il suo periodo, può rinunciare a godere delle ferie assegnate facendo pervenire, con almeno dieci giorni di anticipo, richiesta scritta, sull’apposito modulo, all’ufficio competente. Ciò non comporta il diritto all’assegnazione ad un altro periodo nei mesi estivi.
5) E’ facoltà della direzione aziendale, sentite le XX.XX., sospendere in qualsiasi momento quanto sopra concordato qualora le condizioni del servizio lo rendano necessario. In particolare l’attuazione del presente accordo rimane subordinata all’entità delle possibili riduzioni del servizio estivo nell’intero periodo interessato e particolarmente da giugno a settembre in funzione dei gruppi di ferie. La nuova turnazione delle ferie di tabella avrà inoltre riflessi sulla concessione di quelle richieste attraverso il quaderno di rimessa.
6) Rimangono invece invariate tutte le norme che disciplinano i cambi di turno e i cambi di riposo fra il personale viaggiante.
GRUPPI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE FERIE DI TABELLA
Per l'anno 2004 il piano ferie del personale di guida dei servizi di superficie è articolato come indicato nella tabella allegata, concordata fra le parti.
I gruppi di ferie estive in cui il personale di guida urbano (esclusi i nuovi assunti per i primi quattro anni) è stato suddiviso sono 6:
di cui 2 gruppo di 21 giorni consecutivi di calendario, 3 gruppi di 20 giorni, 1 gruppo di 14 giorni.
Il personale di guida assunto dopo il 30 aprile 2000, fino a 4 anni di anzianità, verrà inserito nel gruppo delle ferie di tabella di giugno.
Entro il 31/12/2004 le parti ridefiniranno la disciplina delle ferie del personale di guida in relazione ai programmi di esercizio e all’organico necessario.
I gruppi di ferie estive del personale addetto agli impianti speciali rimangono nove e la sequenza di rotazione sui periodi è come da tabella allegata.
PROCEDURA GESTIONALI DELLE FERIE DI TABELLA
Le procedure gestionali delle ferie di Tabella previste per l’estate 2001, valgono anche per gli anni successivi. A tal fine la gestione potrà accettare per il personale a tempo indeterminato:
• la rinuncia parziale della 1.a o ultima settimana delle ferie di tabella (anche per il personale con cfl).
• il cambio dell’intero gruppo di ferie tra il personale indipendentemente dai gruppi di rotazione di appartenenza;
• il cambio di massimo n. 2 giornate di ferie programmati sulla rotazione settimanale (RO1), pro-capite all’anno.
A partire dall’estate 2002, per la realizzazione di quanto sopra, l’Azienda programmerà per i sabati del mese di agosto, un servizio “sabatale” con le norme in atto;
Il servizio della 3a fase estiva viene prorogato di una settimana, per adeguarlo alle reali esigenze di mobilità dell’utenza.
PROCEDURE GESTIONALI PER LA CONCESSIONE DI FERIE AGGIUNTIVE A QUELLE DI TABELLA
La richiesta massima di giorni in più (ferie, riposi e festività) in aggiunta alle ferie di tabella spettanti all’interessato (o a coloro che gli hanno dato un cambio) è di sei giorni consecutivi di calendario (pre o post). Le richieste di questo tipo dovranno essere presentate attraverso un apposito quaderno di rimessa. Sia le domande relative al pre, che quelle riguardanti il post, potranno essere inoltrate un mese prima dal giorno di calendario corrispondente a quello di inizio del periodo delle ferie di tabella (Esempio: data di inizio, riferita al 1° periodo – 15/6 2/7 -: 15 maggio).
Le richieste relative all’intero periodo di sei giorni, dovranno essere riferite al primo giorno, anche se l’interessato è in posizione di riposo di turno.
Le richieste in argomento saranno prioritarie rispetto alle domande di ferie non legate a quelle di tabella. Anche i periodi di ferie non legati a quelli di tabella sono limitati a sei giorni di calendario consecutivi. Tali domande sono regolate dalle norme in atto.
PROCEDURE GESTIONALI PER LA CONCESSIONE DELLE FERIE NEL PERIODO DI FINE ANNO
Ai fini di una più equa distribuzione delle ferie nel periodo delle feste natalizie, le richieste di ferie (escluse le giornate singole) con inizio prima di Natale dovranno essere limitate al 27 dicembre compreso, mentre le richieste per capodanno dovranno iniziare non prima del 28 dicembre.
Non e’ ammessa la rinuncia parziale, anche di una sola giornata; in caso di rinuncia l’intera richiesta verrà automaticamente annullata anche se era già stata accordata dal capo rimessa.
In tal caso l’agente interessato, per poter usufruire nello stesso periodo di una o più giornate di ferie, dovrà ripresentare richiesta sul quaderno di rimessa secondo le norme in atto. In via del tutto eccezionale, solo per gli agenti in riposo il 28 dicembre e’ possibile includere la giornata di riposo come inizio del periodo richiesto e quindi, inoltrare la richiesta dal 28 novembre in poi.
Nelle giornate del 24/12 e 31/12, il numero massimo di ferie che possono essere assegnate agli agenti in grafico speciale “seralisti”, sempre secondo la graduatoria di priorità delle richieste, sarà di due per ogni rimessa.
GIORNATE DI “NON PRESENZA” CONSIDERATE FERIE
Fermo restando che le mancate prestazioni di servizio devono sempre essere preannunciate come da norme in atto, a richiesta dell’interessato – nel corso di un anno solare – vengono concesse cinque giornate pro capite di non presenza considerate ferie.
A decorrere dal 1° gennaio 2001, per i macchinisti della metropolitana, le giornate di non presenza (N.P.) sono 4 nel periodo invernale ed a 1 nel periodo estivo, fermo restando l’utilizzo massimo di 1 (N.P.) al giorno nell’impianto.
L’interessato potrà presentare tale richiesta per non più di una giornata al mese. Tale richiesta non potrà essere accolta:
a) nelle giornate di domenica e nelle festività;
b) nelle giornate del 31 ottobre, 23 dicembre, 24 dicembre e 31 dicembre e Sabato Santo.
c) uno dei 5 NP pro-capite potrà essere usufruito durante il periodo estivo
La segnalazione delle singole cinque giornate di non presenza di cui sopra deve avvenire non prima delle 24 ore precedenti la giornata interessata, e non dopo le due ore precedenti l’inizio del turno.
Per i macchinisti le richieste per usufruire delle giornate di non presenza devono essere inoltrate solo al coordinatore (D.C.T.) in servizio al P.C.O.:
a) entro le ore 18.00 del giorno precedente per i turni mattinali
b) entro le ore 20.00 del giorno precedente per i turni pomeridiani
c) non prima delle ore 6.00 della giornata precedente.
Con decorrenza 1° gennaio 2001, il numero delle giornate di “non presenza” (N.P:) usufruibili giornalmente nelle rimesse urbane viene articolato come segue.
Xxxxxxx: cinque Staglieno : cinque Boccadasse : sei Gavette: sei Cornigliano : sette Sampierdarena : sette Impianti Speciali: due Macchinisti: uno
I richiedenti – la cui richiesta non ha trovato applicazione perché contrastante o fuori dei limiti sopraesposti – dovranno giustificare l’assenza secondo la normativa in atto.
PERSONALE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI SPECIALI E PERSONALE MACCHINISTA
A decorre dal 1° gennaio 2001, il personale ha diritto a tre giornate di ferie aggiuntivi alla spettanza annuale di ferie.
Le modalità di fruizione delle ferie estive dei macchinisti della Metropolitana, i periodi, le loro assegnazioni e la rotazione è indicata nella Tabella B dell’Allegato 2).
ACCREDITO DI UNA GIORNATA DI FERIE PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE IL 1° MAGGIO
Ferma restando la normativa in atto per le prestazioni effettuate nella giornata del 1° maggio (festività nazionale), a tutto il personale che lavorerà in tale giornata verrà accreditata una giornata compensativa che, ai fini del trattamento economico, sarà convenzionalmente assimilata ad una giornata di ferie e che potrà, a richiesta, essere pagata in qualunque mese dell’anno.
Detto trattamento verrà corrisposto solo ed esclusivamente nell’anno in cui il dipendente lavorerà nella giornata del 1° maggio.
PERSONALE CON RIDOTTA CAPACITA’ DI GUIDA
Giornata di congedo = indipendente dall’orario del turno previsto
Assegnazione congedi: 29 (25+4) personale con anzianità fino a 20 anni
30 (26+4) personale con anzianità oltre i 20 anni
Retribuzione per le festività Fest./Fest. Xxx.xx riposo settim. = retribuzione di giornata doppia su riposo Fest. Naz. su riposo compensativo = retribuzione di giornata doppia
Festività su riposo compensativo = retrib. normale del solo riposo compens.
ART. 5 - FERIE PERSONALE “A TERRA”
(AA 8/5/63, AA 7/7/72, art. 10 CCNL 12/3/80; AA 7/3/1983, AA 23/6/87, AA 18/3/88, AA 26/3/98 AA 20/7/2000; AA 22/10/01)
Il personale amministrativo, operaio e graduato usufruisce di una spettanza annua di giornate di ferie e di festività soppresse determinata dalla contrattazione nazionale e aziendale.
In particolare:
1) Personale con anzianità fino a 20 anni (escluso il personale con parametro uguale o superiore al 202):
Graduati della Dir. Movimento: | 30 | (25 + 5) |
Altro personale che: | ||
condensa orario settimanale: | 31 | (25 + 4 + 2) |
non condensa orario sett.le: | 32 | (25 + 5 + 2) |
2) Personale con anzianità oltre i 20 anni (o il personale con parametro uguale o superiore al 202):
Graduati della Dir. Movimento: | 31 | (26 + 5) |
Altro personale che: | ||
condensa orario settimanale: | 32 | (26 + 4 + 2) |
non condensa orario sett.le: | 33 | (26 + 5 + 2) |
A decorrere dal 1° gennaio 2001, per il personale amministrativo ed operaio, numero una giornata di ferie dell’attuale spettanza può essere fruita – in modo frazionato – con le stesse modalità di utilizzo della giornata di “PR 16”.
2) In relazione alle giornate di ferie residue maturate nel corso dell’anno si stabilisce quanto segue:
a) le ferie dovranno essere fruite entro il termine massimo del 31 marzo dell'anno successivo a quello di spettanza, così come previsto dall'art. 22 del R.D. n. 148;
b) è possibile l'accantonamento su richiesta del dipendente di tutte o parte delle ferie di spettanza dell'anno in corso senza che ciò determini pregiudizio all'attività del Servizio. Tale facoltà può essere esercitata una sola volta all'anno, e, comunque, le ferie accantonate dovranno essere usufruite nell'anno successivo.
Qualora l'interessato non abbia provveduto ad effettuare le ferie in tale periodo, si procederà all’applicazione di quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento all. A) al R.D. 8/1/1931, n.148.
3) Per il personale che effettua la settimana corta, la festività nazionale che cade nella giornata di riposo compensativo verrà recuperata accreditando una giornata di ferie.
4) Ferma restando la normativa in atto per le prestazioni effettuate nella giornata del 1° maggio (festività nazionale), a tutto il personale che lavorerà in tale giornata verrà accreditata una giornata compensativa che, ai fini del trattamento economico, sarà convenzionalmente assimilata ad una giornata di ferie e che potrà, a richiesta, essere pagata in qualunque mese dell’anno.
Detto trattamento verrà corrisposto solo ed esclusivamente nell’anno in cui il dipendente lavorerà nella giornata del 1° maggio.
PERSONALE GRADUATO
I periodi di ferie del personale graduato sono quattro, di ventuno giorni, ciascuno ed il primo periodo avrà inizio l’ultimo lunedì di giugno; in ogni periodo sarà in ferie circa ¼ del personale.
Gli Addetti all’esercizio potranno optare, per l’anno in corso, con richiesta effettuata entro il 15 gennaio, per la trasformazione in giornate di ferie dello straordinario eventualmente effettuato durante l’anno. Le suddette ore di ferie verranno maggiorate convenzionalmente del 10%.
PERSONALE AMMINISTRATIVO
Per il personale impiegatizio le ore settimanali di lavoro sono distribuite su cinque anziché su sei giorni, comunque ogni giorno di ferie fruito verrà computato per uno.
INIDONEI IMPIEGATI SU MANSIONI DI VERIFICATORI TITOLI DI VIAGGIO E DI AUSILIARIO DEL TRAFFICO
Fatte salve particolari esigenze di servizio il personale potrà usufruire, di norma, delle ferie estive in n° massimo di 20 giornate consecutive di calendario nel periodo fra la metà di giugno e settembre, previa presentazione di apposita richiesta da parte di ciascun agente.
ART. 6 – PERMESSI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI
(AA 20/7/2000)
In caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente del lavoratore è concesso un permesso retribuito di n. 3 giornate all’anno, secondo la disciplina prevista dalla legge 8 marzo 2000, n. 53.
Capitolo 3)
- CONTRATTI ATIPICI -
ART. 7 - CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
(AA 20/5/1996, AA 20/7/2000,AA 5/5/04 )
Il personale è inizialmente inquadrato secondo quanto previsto dal CCNL Autoferrotranvieri.
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA E MATERNITA’ E INFORTUNIO EXTRAPROFESSIONALE
Il trattamento di malattia, maternità o di infortunio extraprofessionale del personale assunto con Contratto di Formazione e Lavoro viene integrato dall’Azienda fino al valore della retribuzione contrattuale prevista per tale personale.
RIPOSI E FERIE DEGLI OPERATORI DI ESERCIZIO
La spettanza annua dei riposi del personale assunto con contratto di formazione e lavoro tra il 21/6/96 e il 30/4/200 è, per i primi ventiquattro mesi, pari a sessantacinque (65) riposi annui, a settanta (70) riposi per i successivi 12 mesi e in seguito al trattamento di cui ai paragrafi precedenti.
La spettanza annua dei riposi del personale assunto dopo il 30/4/2000 è pari a 65 riposi fino al 5° anno di anzianità. A partire dal 61° mese è pari a 82 riposi annui (71 riposi annui per gli addetti agli impianti speciali).
Il personale di guida, assunto dopo il 30/4/2000, viene inserito, per i primi quattro anni di anzianità, nel gruppo di ferie di tabella di giugno.
A tutte le assunzioni verranno applicati i trattamenti normativi previsti dal presente articolo per il personale di nuova assunzione e tutte le tipologie contrattuali previste dalle leggi e dagli accordi vigenti.
La determinazione dell’organico necessario per la produzione del servizio, che dovrà consentire un corretto equilibrio tra i turni di servizio programmati e la forza effettiva degli Operatori di Esercizio, sarà concordato tra l’Azienda e le XX.XX firmatarie del presente accordo, entro e non oltre il mese di dicembre di ogni anno.
ART. 8 - CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
(AA 5/5/04, AA 28/6/04)
Per le assunzioni di personale di età non superiore ai 29 anni, l’accordo 5/5/04 prevede l’applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante, tenuto conto dei ritardi nell’emanazione della normativa regionale di cui al comma 5 dell’art. 49 del D. Lgs. 276/2003, al fine di velocizzare l’inserimento di nuovo personale necessario per la produzione del servizio, le suddette assunzione avverranno come segue.
1. Per il personale di età inferiore ai 26 anni verrà utilizzato l’apprendistato di cui alla L. 19 gennaio 1955 n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per il personale di età compresa tra 26 anni (compiuti) e 29 anni (non compiuti) l’assunzione avverrà, in prima istanza, con contratto di inserimento della durata di 18 mesi ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 276/2003 che verrà trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 30 mesi, non appena sarà possibile per AMT partecipare al relativo progetto regionale di
sperimentazione o sarà emessa la normativa regionale di regolamentazione ex comma quinto dell’art. 49 del D. Lgs. 276/2003.
Nella fattispecie di cui al punto 2) il dipendente parteciperà all’attività di formazione prevista dal progetto individuale di inserimento i cui contenuti soddisfano, nel contempo, in modo pieno ed esaustivo i presupposti legittimanti sia del contratto di inserimento sia del contratto di apprendistato professionalizzante posto che: L’assunzione del personale di cui trattasi e la relativa formazione è diretta allo stesso tempo a facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro, ma anche a consentire il conseguimento di una qualificazione attraverso la formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico-professionali;
il progetto individuale di inserimento si identifica con il piano formativo individuale;
nel progetto formativo sono previste 120 ore medie annue di formazione formale interna all’Azienda per l’acquisizione di competenze di base e tecnico professionali, come indicato nell’allegato progetto di formazione.
La trasformazione di cui al punto 2) avverrà a condizione che il progetto regionale di sperimentazione o una qualsivoglia altra normativa di regolamentazione intervenga entro il mese di gennaio 2005. In caso contrario continuerà ad essere applicato il contratto di inserimento.
In caso di trasformazione del contratto di inserimento in contratto di apprendistato, il periodo lavorativo già effettuato a partire dall’assunzione verrà computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.
Per il personale di cui trattasi vale sempre quanto già previsto dall’Accordo Aziendale del 5 maggio 2004, in base al quale per tutte le nuove assunzioni, indipendentemente dalla formula contrattuale, si applicheranno i trattamenti economici e normativi previsti dagli art.7 e 58 del presente t.u.
Nel caso in cui nel C.C.N.L. venisse definita a livello nazionale una specifica disciplina sui contratti di cui sopra, le parti provvederanno ad armonizzare con la stessa i contenuti del presente accordo.
ART. 9 - CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
(AA 18/03/1988, AA 26/1/1989)
PART-TIME DI TIPO “ORIZZONTALE” NEL SETTORE DEL PERSONALE IMPIEGATIZIO
Ai contratti di lavoro a tempo parziale si applicano a tutti gli effetti (retribuzione, TFR, tredicesima, quattordicesima, etc.) le norme di legge in materia.
L’impiegato/a che abbia scelto il part-time, può chiedere il ritorno alla condizione lavorativa a tempo pieno (full-time), trascorso almeno un anno in condizione di part-time.
Chi fosse interessato a tornare in regime di full-time dovrà dare comunicazione scritta al Direzione del Personale almeno due mesi prima dell’inizio del nuovo regime. Per quanto possibile il dipendente resterà in servizio presso il reparto di appartenenza, salvo un diverso impiego (di pari qualifica), sentito il parere delle XX.XX.
Nel caso in cui il numero dei richiedenti eccedesse il numero dei posti concordati, verrà definita una lista di priorità secondo i criteri stabiliti nella contrattazione nazionale.
Per l’individuazione degli aventi diritto alla trasformazione del contratto nell’anno successivo, le graduatorie verranno formulate entro il 30/11 di ogni anno.
Qualora, rispetto alla quantità di part-time concordati, il numero di persone in possesso dei requisiti sia insufficiente, verrà considerato criterio preferenziale il possesso di requisiti più simili alle condizioni richieste.
Gli interessati dovranno fare domanda individuale scritta alla Direzione Aziendale.
Gli interessati presteranno il loro servizio la mattina con uscita alle 12.15 o al pomeriggio con inizio alle 13.15 in misura pari ad almeno il 50% della prestazione full-time; non sono ammessi frazionamenti di orario e l’orario prescelto sarà mantenuto per tutto il periodo di part-time. La prestazione oraria part-time dovrà
essere, per quanto possibile, uguale per tutti i lavoratori.
Nel periodo estivo sarà concesso il part-time soltanto la mattina. Comunque sia, gli orari concordati dovranno tener conto delle eventuali variazioni che intervenissero sulla distribuzione dell’orario lavorativo.
Il part-time può essere concesso a tutti gli impiegati/e, con esclusione delle posizioni di “Capo” a partire dal par. 205 ed eventuali altre posizioni da individuare, sentito il parere delle Organizzazioni Sindacali.
Trattamento economico - Al personale “part-time” spettano tutti gli elementi retributivi, compensi ed indennità, comunque denominati, previste dai vigenti accordi nazionali ed aziendali. Detti elementi retributivi saranno ridotti in stessa proporzionale alla riduzione della prestazione di lavoro settimanale del part-time rispetto all’orario di lavoro settimanale a tempo pieno.
Ferie - Il lavoratore in servizio a tempo parziale ha diritto alle ferie nella misura prevista dalle disposizioni che regolano tale istituto. Qualora all’epoca della trasformazione del rapporto da full-time a part-time e viceversa, l’interessato disponga di giornate di ferie residue, le stesse dovranno essere fruite prima della trasformazione del rapporto.
Alla fine della maturazione del diritto agli aumenti periodici di anzianità, i periodi a tempo parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno.
Gli importi degli scatti di anzianità nel corso del rapporto di lavoro a tempo parziale saranno determinati sulla base delle percentuali in uso ridotte proporzionalmente come indicato precedentemente.
Nel caso di trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale o viceversa, si liquideranno contabilmente i ratei di tredicesima, di quattordicesima e di gratifica annuale maturati fino a quel momento.
Il personale in servizio in regime di part-time è assoggettato alle norme in materia di avanzamenti e promozioni.
Il lavoratore a part-time non ha diritto alla concessione di mezze giornate.
La materia sarà oggetto di discussione per la necessaria armonizzazione con i CCNL e le leggi vigenti in materia.
CAPITOLO 4)
- INQUADRAMENTO-
ART. 10 - REGOLAMENTO AVANZAMENTI E PROMOZIONI
(AA 20/7/2000)
Il personale dell’A.M.T. S.p.A. è inquadrato secondo quanto stabilito dal CCNL di categoria e dagli Accordi Aziendali, così come sostituiti dalla sotto indicata disciplina con decorrenza 1/10/2000.
Criteri per il passaggio di qualifica e livello
I passaggi di qualifica avvengono in funzione delle mansioni effettivamente assegnate e svolte, comparate con le declaratorie di livello e con i profili professionali del Contratto Nazionale di Lavoro, in presenza di valutazione positiva.
Quanto sopra comporta , per tutti i passaggi di qualifica e livello, una valutazione delle competenze professionali e dei risultati di lavoro da parte dei candidati alle promozioni.
Tale valutazione, può comportare anche l’espletamento di prove attitudinali in funzione delle caratteristiche delle posizioni e delle esigenze organizzative aziendali.
Xxx ne ricorra la necessità, per individuare il personale da promuovere a mansioni e qualifiche superiori , si potrà ricorrere a selezioni interne.
Xxxxx restando le disposizioni del Contratto Nazionale in merito ai passaggi di qualifica per anzianità.
SISTEMI PER I PASSAGGI DI QUALIFICA
a) Valutazione dei superiori
Il superiore diretto e i responsabili delle Direzioni aziendali di appartenenza valutano il personale secondo i criteri indicati nel paragrafo precedente, mediante apposita scheda di valutazione e propongono alla Direzione del Personale i passaggi di qualifica, in funzione delle mansioni, che vengono effettuati subordinatamente all’approvazione della Direzione Generale o della Presidenza per le funzioni che riferiscono a quest’ultima.
b) Valutazione con prova attitudinale
La prova attitudinale potrà essere effettuata, anche collegialmente, dai responsabili dei livelli superiori delle Direzioni e dei Settori interessati, coadiuvati , qualora ne ricorra la necessità, da esperti interni e/o esterni nelle materie oggetto delle prove
Al termine delle prove i Dirigenti delle funzioni interessate, trasmettono alla Direzione che vengono effettuati subordinatamente all’approvazione della Direzione Generale o della Presidenza per le funzioni che riferiscono a quest’ultima.
c) Selezione interna
La selezione interna è finalizzata alla formazione di una graduatoria di idoneità rispetto alle posizioni da ricoprire .
Il numero delle posizioni da ricoprire, i termini di partecipazione, l’articolazione delle prove, i criteri di valutazione e le modalità di svolgimento, vengono determinati di volta in volta con appositi avvisi al personale.
Anche nelle selezioni interne la valutazione dei candidati, potrà avvenire anche collegialmente, da parte dei responsabili dei livelli superiori delle Direzioni e dei Settori interessati, coadiuvati, qualora ne ricorra la necessità, da esperti interni e/o esterni.
Al termine delle Selezioni Interne, gli incaricati della selezione formulano la graduatoria dei candidati con il relativo punteggio finale e trasmettono alla Direzione del Personale le proposte dei passaggi di qualifica, in funzione delle mansioni, che vengono effettuati subordinatamente all’approvazione della Direzione Generale o della Presidenza per le funzioni che riferiscono a quest’ultima.
Alla selezione per Addetti all’esercizio parteciperanno, di norma, gli Operatori di Esercizio (par. 175/183), gli Operatori di Esercizio (par. 158) con almeno 10 anni di anzianità al momento dell’avviso di selezione, e i Xxxxxxxxxxx.
La presente disciplina verrà armonizzata con quanto verrà eventualmente definito dal Contratto Nazionale di lavoro sulla riforma dell’inquadramento.
Sul fabbisogno relativo alle posizioni per le quali l’Azienda intende effettuare selezioni e prove attitudinali verranno sentite preventivamente le XX.XX. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FAISA-CISAL.
ART. 11 - PERSONALE INIDONEO
(AA 29/04/89, AA 13/7/01, AA 27/7/01; AA 22/10/01; AA 27/11/01, AA 3/05/02, AA 22/11/04) INQUADRAMENTO
In base a quanto stabilito nell’Accordo Aziendale 20/7/2000, che prevedeva l’armonizzazione con la disciplina sull’inquadramento del CCNL 27/11/2000, il personale dichiarato definitivamente inidoneo alla guida in data successiva al 20/7/2000, verrà inquadrato, con decorrenza a partire dal 1/1/2001, come segue:
Area operativa esercizio:
l’armonizzazione di quanto previsto nell’Accordo Aziendale 20/7/2000 per il personale inidoneo alla guida, avviene secondo i seguenti criteri:
• Operatore di Esercizio dopo 21 anni di anzianità nella mansione,
• se già inquadrato con parametro 183 attribuzione del parametro 175 e assegno “ad personam” non assorbibile, pari alla differenza retributiva tra il parametro 175 e il parametro 183
• se non ancora inquadrato con parametro 183 mantenimento del parametro 175;
• Operatore di Esercizio con anzianità nella mansione superiore ai 16 anni e inferiore ai 21 anni compiuti: attribuzione del parametro 158, con assegno “ad personam” non assorbibile, pari alla differenza retributiva tra il parametro 158 e il parametro 175;
• Operatore di Esercizio con anzianità nella mansione superiore ai 9 anni e inferiore a 16 anni compiuti: attribuzione del parametro 140 con assegno “ad personam” non assorbibile, pari alla differenza retributiva tra il parametro 140 e il parametro 158.
• Operatore di Esercizio con meno di 9 anni di anzianità nella mansione viene applicato quanto previsto dalla parte B, punto b, comma 4 dell’A.N. 27 giugno 1986.
Anche al personale temporaneamente inidoneo, dopo sei mesi consecutivi di inidoneità, verrà applicata la regolamentazione sopra indicata.
Resta inteso che il profilo professionale del personale di cui sopra è quello corrispondente alla mansione effettivamente svolta.
Si precisa inoltre che il personale inidoneo alla mansione, indipendentemente dal parametro attribuito dal presente accordo, potrà essere adibito con la flessibilità e interscambiabilità, a quelle attività con organico carente, ritenute più utili e produttive per l’Azienda, pur tenendo conto delle condizioni di salute e della professionalità specifica dell’inidoneo.
Tale materia sarà oggetto di confronto preventivo con le OO. SS., come previsto dall’articolo 3 CCNL 23/7/1976.
In particolare, visto il trattamento previsto ai punti precedenti, L’Azienda indirizzerà prioritariamente tale personale verso le attività di esercizio (Metro, Ascensori, Funicolari, ecc.), comprese le attività di verifica titoli di viaggio (fermo restando quanto disposto in materia dall’Accordo Aziendale 20/7/2000) e di ausiliario del traffico.
L’Azienda, entro il 31/12/2001, intende formare un gruppo di almeno 10 addetti da occupare, a tempo pieno, in mansioni di verificatore titoli di viaggio e di ausiliario del traffico, selezionando gli stessi tra il personale inidoneo alla guida.
Il trattamento economico di tale personale si uniformerà a quanto stabilito sopra. Il profilo professionale sarà quello di Collaboratore di Esercizio, previsto dal CCNL 27/11/2000.
Per acquisire nuove commesse che consentano la creazione di posti di lavoro aggiuntivi ai quali destinare personale a ridotta capacità di guida, viene definita una rotazione sperimentale speciale, denominata “Personale con ridotta capacità di guida”.
Per quanto concerne l’inquadramento del personale inserito nella rotazione di cui sopra, lo stesso, adeguatamente informato sulle modalità di svolgimento del servizio, farà parte del personale di esercizio con le seguenti qualifiche:
1) Personale di guida divenuto inidoneo dopo il 20/07/2000:
a) agli Operatori di Esercizio con anzianità nella mansione di guida superiore a 9 anni si applicherà quanto disposto dall’Accordo Aziendale per il personale inidoneo del 13/07/2001;
b) agli Operatori di Esercizio con meno di 9 anni di anzianità nella mansione di guida verrà attribuito il parametro 140. A tale personale dopo ulteriori 9 anni di guida nella suddetta mansione verrà attribuito il parametro 158.
Anche al personale temporaneamente inidoneo, dopo sei mesi consecutivi di inidoneità, impiegato sulla suddetta rotazione, verrà applicata la regolamentazione sopra indicata.
2) Personale di guida divenuto inidoneo prima del 20/07/2000, A tale personale verrà attribuito il parametro 158.
In caso di riacquisizione dell’idoneità totale alla mansione di guida e di utilizzo su rotazione ordinaria del servizio urbano gli anni effettuati nella rotazione “Personale con ridotta capacità di guida” saranno ritenuti utili ai fini dell’acquisizione dei parametri 175 e 183.
Resta inteso che il personale che verrà inserito nella suddetta rotazione dovrà essere dichiarato idoneo per la stessa da parte delle strutture sanitarie competenti.
Eventuali ulteriori mansioni potranno essere individuate a seguito di procedure di riqualificazione del personale inidoneo.
Al fine di realizzare nuovi servizi e, conseguentemente, posti di lavoro aggiuntivi ai quali destinare il personale a ridotta capacità di guida, al personale inserito nelle attività inerenti anche i cosiddetti “servizi a chiamata” e altre eventuali attività richiedenti un impegno di guida meno gravoso verrà applicata la normativa prevista ai punti precedenti 1) e 2).
Nei servizi di cui sopra potrà essere impiegato il personale inidoneo alle attività di guida ordinarie, attuale e futuro, che gli organi sanitari competenti, a seguito di specifica visita medica, valutassero invece abili per le attività di cui trattasi.
In mancanza del personale di cui sopra verrà impiegato in modo saltuario giornalmente il personale di guida con anzianità più elevata.
Il personale potrà essere inserito nelle attività di cui trattasi, a condizione che risulti avere le attitudini per svolgere le stesse.
In prospettiva si verificherà la possibilità di far rientrare in AMT i servizi integrativi attualmente appaltati a terzi, mediante l’impiego di personale con ridotta capacità di guida, o personale che svolge la mansione di Operatore di Esercizio con anzianità più elevata.
Per dare applicazione a quanto previsto dal Protocollo d’Intesa del 5 maggio 2004, stipulato tra il Comune di Genova e le XX.XX. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal e dall’Accordo Aziendale del 15 ottobre 2004, sottoscritto da A.M.T. S.p.A., dalle XX.XX. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal e dal Comune di Genova (Art. 88), in data 22/11/04 le XX.XX. Filt-Cgil, Fit-Cisl Autoferrotranvieri Genova, Uiltrasporti e Faisa Cisal hanno sottoscritto un accordo in materia di personale inidoneo:
Fermo restando quanto previsto dall’Accordo del 5/5/2004 in materia di mobilità del personale tra le due Aziende, il personale inidoneo che, per motivi di salute, non potrà trovare collocazione nelle attività di A.M.T. S.p.A., verrà ricollocato presso le varie funzioni di A.M.I. S.p.A., previa verifica del medico competente incaricato da A.M.I. stessa.
Quanto sopra farà parte integrante degli accordi tra la Società A.M.T. e la costituenda Società A.M.I. S.p.A..
TURNI SPECIALI PER INIDONEI PARZIALI
Per quanto riguarda le turnazioni speciali per inidonei parziali si veda all’Art. 2 la voce “Rotazioni speciali”.
ART. 12 – INTEGRAZIONI DEL CCNL 27.11.2000
(AA 13/7/01, AA 27/7/01; AA 22/10/01)
L’Articolo 2, lettera D), punto 3) del CCNL 27/11/2000 prevede che: “qualora fossero state attribuite qualifiche il cui contenuto professionale manifestasse una evidente differenziazione con le mansioni svolte, verrà attivato un confronto a livello aziendale”.
In applicazione di quanto sopra, le parti hanno concordato quanto segue.
Personale di sorveglianza (centralinisti, uscieri e guardiani) e addetti alle biglietterie aziendali (chioschisti)
Al personale con mansione di centralinisti, uscieri e guardiani, chioschisti che in fase di prima applicazione del CCNL 27/11/2000 era stato inquadrato nel parametro retributivo di riferimento in base alla effettiva mansione svolta con A.P. verrà, invece, attribuito, con decorrenza 1/1/2001, il parametro retributivo posseduto al 20/7/2000, “ad personam”. Tale personale potrà fare domanda per un eventuale inserimento in mansioni relative all’esercizio o di carattere operaio alle quali potranno accedere previa verifica di idoneità e di attitudine. In caso di effettivo svolgimento di tali mansioni seguiranno gli sviluppi di carriera delle relative aree operative e professionali.
Inquadramento “ex primi funzionari” e “ex assistenti di 1^”
Il personale che alla data di applicazione del CCNL 27/11/2000 rivestiva la qualifica di Primo Funzionario ed Assistente di 1a conserverà tale qualifica “ad personam” rispettivamente con parametro 206 e 193/Area Professionale 2.
❖
Sono state esaminate le mansioni che caratterizzano le diverse attività svolte in AMT, con particolare riferimento alle aree operative manutenzione, impianti e officine; amministrazione e servizi; mansioni generiche.
Si è fatto riferimento ad alcuni esempi di mansioni che integrano le declaratorie contrattuali nazionali e che, pur non esaurendo tutte le possibili situazioni presenti in azienda, rappresentano esemplificazioni utili a facilitare la verifica del corretto inquadramento dei lavoratori (cfr. Allegato 3)
Si è altresì convenuto l’azienda procederà al termine di ogni anno ad effettuare una verifica delle mansioni svolte da ogni dipendente per valutare la possibilità di passaggio ai parametri superiori.
Si dispone anche quanto segue:
Analista Programmatore:
Alla figura professionale di Analista Programmatore viene attribuito il parametro retributivo 205 e la seguente declaratoria: “Lavoratori che in possesso di adeguate competenze tecniche svolgono con autonomia operativa, in via continuativa, attività di analisi e programmazione di procedure informatiche complesse nell’ambito di direttive di massima”.
Operatore Qualificato A. O. Manutenzione, Impianti ed Officine.
Per la figura professionale di operatore qualificato, il passaggio dal parametro 140 al parametro 160 in base a quanto previsto dall’accordo nazionale del 27/11/2000 avviene dopo 6 anni di anzianità.
In deroga a quanto sopra l’azienda potrà procedere anche prima del suddetto termine per coloro che svolgono specificamente attività di manutenzione e riparazione sui mezzi, impianti e strutture che abbiano dimostrato una professionalità particolarmente elevata.
Operatore Qualificato d’Ufficio A. O. Amministrazione e Servizi.
Per la figura professionale di operatore qualificato d’ufficio, il passaggio dal parametro 140 al parametro 155 in base a quanto previsto dall’accordo nazionale del 27/11/2000 avviene dopo 6 anni di anzianità.
In deroga a quanto sopra l’azienda potrà procedere anche prima del suddetto termine per coloro che abbiano dimostrato una particolare capacità professionale.
ART. 00 - XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX
(XX 16/4/1996, AA 19/2/97, AA 3/05/02, AA 19/05/04)
In relazione alla selezione interna per accedere alla qualifica di macchinista della Metropolitana, bandita con gli Avvisi al Personale n.9 del 25 gennaio 1995 e n.43 dell’11 aprile 1995, tutti i candidati idonei all’esame ministeriale, pur continuando a svolgere le mansioni di Operatore di esercizio, verranno utilizzati saltuariamente, a rotazione, nelle mansioni di macchinista in base alle necessità organizzative del servizio.
In caso di carenza di organico l’inserimento definitivo e obbligatorio nella rotazione macchinisti avverrà in base all’anzianità nella nuova qualifica di Macchinista. I restanti aspiranti macchinisti permarranno nella rotazione saltuaria.
1) Xx Xxxxxxxxxxx, operanti a tempo pieno e in via continuativa in Metropolitana alla data di stipula dell’accordo aziendale del 3/05/02 verrà attribuito, convenzionalmente, il parametro 190 a condizione che abbiano maturato almeno 5 anni di condotta effettiva della Metropolitana e, complessivamente, almeno 21 anni di condotta ottenuti sommando “convenzionalmente” gli anni di guida effettiva maturati nella precedente qualifica di Conducente di Linea/Agente di Movimento, nell’attuale profilo professionale di Operatore di Esercizio, nel profilo professionale di Macchinista della metropolitana. A tale somma verranno aggiunti gli eventuali periodi di condotta effettiva effettuati nel corso per macchinisti e come macchinista saltuario.
Quanto sopra, in deroga a quanto previsto dall’Accordo Nazionale del 27/11/2000, che prevede 21 anni di condotta effettiva come Macchinista.
2) Per coloro che hanno già maturato i requisiti di cui sopra alla data di stipula dell’accordo aziendale del 3/05/02 la decorrenza del parametro 190 è fissata al 1/01/2002.
3) In via transitoria e esclusivamente per il personale di cui al punto 1), che maturerà i requisiti anzidetti entro il 2003 e il 2004, le decorrenze del parametro 190, saranno rispettivamente il 1/01/2003 e il 1/01/2004.
4) Ai restanti macchinisti, che attualmente lavorano saltuariamente in turni di Macchinista della metropolitana, se verranno assegnati a tempo pieno e in via continuativa alle mansioni di conduzione della Metropolitana, verrà applicato quanto previsto al precedente punto 1).
5) Al personale con profilo professionale di Operatore di esercizio, che verrà inserito in Metropolitana, successivamente alla data di stipula dell’accordo aziendale del 3/05/02, si applicherà la seguente disciplina: 5.1) tale personale avrà diritto all’acquisizione del profilo professionale di Xxxxxxxxxxx, una volta ottenute tutte le abilitazioni necessarie e dopo la conduzione da parte di ciascun agente di vetture metropolitane per una percorrenza di 5000 KM, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia,
5.2) l’attribuzione del parametro corrispondente al profilo professionale di Xxxxxxxxxxx, per il suddetto personale avverrà secondo i seguenti criteri:
• all’agente che, al momento dell’acquisizione del profilo professionale di Xxxxxxxxxxx, era inquadrato come Operatore di Esercizio al parametro 158, verrà attribuito il parametro 165. A. partire dal 1/05/2004 verrà attribuito convenzionalmente il parametro 183 ai macchinisti parametro 165 che avranno maturato 16 anni di condotta effettiva ottenuta sommando i periodi maturati come Conducente di linea/Operatori di esercizio a quelli maturati come macchinisti, fermo restando le tempistiche necessarie per raggiungere il par 190 (“a condizione che abbiano maturato almeno 5 anni di condotta effettiva della Metropolitana e, complessivamente, almeno 21 anni di condotta ottenuti sommando “convenzionalmente” gli anni di guida effettiva maturati nella precedente qualifica di Conducente di Linea/Agente di Movimento, nell’attuale profilo professionale di Operatore di Esercizio, nel profilo professionale di Macchinista della metropolitana. A tale somma verranno aggiunti gli eventuali periodi di condotta effettiva effettuati nel corso per macchinisti e come macchinista saltuario”
• all’agente che, al momento dell’ acquisizione profilo professionale di Xxxxxxxxxxx, era inquadrato come Operatore di Esercizio al parametro 175, verrà attribuito il parametro 183.
• all’agente che, al momento dell’ acquisizione profilo professionale di Xxxxxxxxxxx, era inquadrato come operatore di esercizio al parametro 183, verrà mantenuto il medesimo parametro. Questo personale, a condizione che svolga a tempo pieno e in via continuativa la mansione di Xxxxxxxxxxx, potrà conseguire il parametro 190 alle stesse condizione previste al precedente punto 1).
5.3) L’inserimento a tempo pieno nella conduzione della Metropolitana avverrà secondo la graduatoria stabilita al termine del corso di abilitazione.
6) Il personale, che ha acquisito il profilo professionale di Xxxxxxxxxxx, in caso di rinuncia ad essere utilizzato a tempo pieno e in via continuativa nella conduzione della Metropolitana nell’apposita”rotazione dei macchinisti”, verrà inquadrato nuovamente nel profilo professionale di Operatore di Esercizio, allo stesso parametro posseduto prima dell’acquisizione del profilo professionale di Macchinista.
ART. 14 - ANZIANITÀ CONVENZIONALE DEL PERSONALE PROVENIENTE DALL’AZIENDA SERVIZI AUTOMOBILISTICI (ASA) DEL COMUNE DI GENOVA E DELL’EX CENTRALE DEL LATTE
(AA 20/7/2000)
Al personale viaggiante proveniente dalla ex ASA e ex Centrale del latte, ai soli fini dell’anzianità utile al conseguimento della qualifica di Operatore di esercizio (par. 175) e del mantenimento della stessa in caso di inidoneità, viene convenzionalmente considerato il periodo di guida effettuato presso le suddette aziende comunali, purché comprovato da adeguata certificazione. Resta inteso che, comunque, ad ogni effetto, non potranno essere riconosciuti, alla data di stipula del presente accordo, più di 16 anni di guida, sommando i periodi di guida effettuati presso le ex aziende comunali e in AMT.
Capitolo 5)
- ALTRE DISPOSIZIONI -
ART. 15 - DIRITTO ALLO STUDIO
(AA 8/2/80, AA 20/7/2000)
1) Viene stabilito un monte complessivo di ore 14.100, pari a 4.700 ore per ciascun anno. Il numero massimo di lavoratori che nel triennio potranno assentarsi per frequentare i corsi speciali di studio è di 94 dipendenti.
2) Il personale che intende frequentare:
• corsi monografici, potrà usufruire di permessi retribuiti fino ad un massimo di 50 ore all’anno pro- capite;
• gli altri tipi di corsi, potrà usufruire di permessi retribuiti fino ad un massimo di 150 ore triennali pro- capite, che potranno essere utilizzate in un solo anno sempre che il corso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza in ore anche parzialmente non coincidenti con l’orario di lavoro per un numero di ore doppio di quello richiesto come permesso retribuito.
3) le ore di permesso retribuito devono coincidere con ore normalmente lavorative (cioè senza procedere ad assegnazione o spostamenti di turni o di orari diversi da quelli già attribuiti ai singoli interessati) e verranno riconosciute ai dipendenti - entro il numero massimo di cui ai punti 1) e 2) che, iscrittisi ai corsi speciali già nominati, entro il novembre di ogni anno abbiano fatto pervenire alla Direzione Personale dell’AMT apposita domanda e il relativo certificato di iscrizione al corso; la Direzione Personale esaminerà tutte le domande degli interessati per accertare il possesso dei requisiti e comunicherà alle Direzioni aziendali interessate i nominativi degli aventi diritto.
4) Per il personale viaggiante stante la impossibilità di godere di permessi orari in ragione della particolare disciplina in materia di prestazioni lavorative e riposi periodici, usufruisce delle agevolazioni per la frequenza dei corsi delle “150 ore”, con le seguenti modalità
- assegnazione in forma fissa di turni che terminano in ore pomeridiane;
- concessione di permessi giornalieri retribuiti (verranno convenzionalmente considerati della durata di sei ore e dovranno essere programmati e concordati individualmente nella misura di due permessi durante i mesi di novembre, dicembre e gennaio, e di tre permessi nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio.
Tali permessi dovranno essere usufruiti in coincidenza con giornate nelle quali si effettuano i corsi.
Un massimo di sette permessi giornalieri viene concordato ed assegnato, compatibilmente con le esigenze aziendali, in occasione degli esami.
ART. 16 – DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
(AA 29/8/1973, AA 19/12/80)
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE PER DANNI A PERSONE OCCORSI IN SERVIZO
Nel caso di sinistri occorsi in servizio con danni alle persone che comportano nei confronti del personale addetto alla guida del mezzo pubblico l’applicazione di un procedimento penale da parte dell’Autorità Giudiziaria, l’Azienda, prima di adottare un provvedimento disciplinare nei confronti dell’agente, attenderà le decisioni irrevocabili dell’Autorità Giudiziaria. Ne consegue che nel caso di:
• assoluzione con formula piena o per insufficienza di prove: nessun provvedimento verrà adottato dall’Azienda;
• condanna: l’Azienda non procederà a destituzione e si impegna ad applicare, con la migliore disponibilità possibile, tenuto conto anche delle particolari difficoltà di traffico, le facoltà concesse dall’art. 55 del vigente Regolamento.
ART. 17 – DISTACCO PRESSO ALTRI ENTI
(AA 24/3/1980, AA 20/5/1986)
Ogni distacco presso altri Enti di dipendenti aziendali dovrà essere regolato con un apposito accordo e con l’acquisizione dell’esplicito benestare delle organizzazioni sindacali dell’Ente ricevente.
L’autorizzazione al distacco è subordinata all’esplicita dichiarazione di volontarietà dell’interessato. Il distaccato deve prestare effettivamente servizio presso l’Ente richiedente.
Il personale distaccato mantiene lo stato giuridico ed economico di provenienza, il diritto di progressione economica ed ai miglioramenti derivanti dai rinnovi contrattuali della categoria di appartenenza. Dipende, funzionalmente, nell’esercizio della propria attività, dall’Ente a cui è destinato.
TITOLO II
- TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE -
CAPITOLO 1
- ELEMENTI RETRIBUTIVI -
ART. 18 – PREMIO DI RISULTATO 2000/2003
(AA 20/7/2000, AA 12/02/02, AA 17/02/03, AA 13/02/04)
In applicazione dell’ art. 6 del CCNL 25 luglio 1997, viene introdotto l’istituto del Premio di Risultato (di seguito PDR), mediante il quale vengono riconosciuti a tutto il personale miglioramenti economici in funzione dei risultati di produttività ed efficienza effettivamente conseguiti in base a progetti ed interventi riguardanti le diverse aree produttive aziendali.
Il PDR viene così articolato:
a) Personale Viaggiante Urbano (Area Produttiva Esercizio)
Il PDR sarà finanziato come segue:
a1) da miglioramenti di produttività ottenuti mediante l’aumento della prestazione lavorativa e di guida conseguente alle nuove norme in materia di orario e turni di lavoro;
a2) da riduzioni di costo conseguenti ad interventi sull’organizzazione del lavoro con particolare riferimento all’istituzione di linee circolari, alla riduzione di turni di lavoro a parità di servizio, al rientro di attività appaltate e dallo svolgimento delle stesse da parte di personale inidoneo alla guida (quali quello delle pulizie), etc..
Il risultato si considererà raggiunto se, rispetto al 1999, l’aumento di produttività, risulterà pari a 140.000 ore/anno. Tale risultato non verrà influenzato da variazioni della quantità di chilometri prodotti rispetto al 1999.
Al raggiungimento dei miglioramenti di cui sopra viene collegato un PDR annuo il cui valore sarà calcolato moltiplicando euro 6,4557 per ogni giornata di effettiva prestazione nella mansione (cfr. Allegato 4).
Tenuto conto della natura e della valenza degli interventi di cui al punto a1, verrà erogato, previa verifica del grado di raggiungimento dei risultati attesi, su base bimestrale, un’anticipazione del premio di risultato, calcolato moltiplicando euro 5,1646 per ogni giornata di effettiva prestazione nella mansione.
Il valore del PDR avrà carattere variabile e in funzione delle ore di produttività effettivamente ottenute, con margine di oscillazione minimo e massimo del 20% rispetto ai valori precedentemente indicati.
Con il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, si verificherà il raggiungimento dell’obiettivo, al fine di calcolare il valore finale del premio di risultato, e si effettuerà il relativo saldo.
Per il personale, compreso quello in CFL, impiegato in turni di guida di autosnodati 18 metri (compresi i filobus 18 metri), e per quello operante, anche saltuariamente, nei 165 turni del servizio feriale invernale (con riproporzionamento per il servizio del sabato dei giorni festivi e del servizio estivo), inseriti nella rotazione speciale degli “Agenti di Movimento”, in funzione dello specifico contributo fornito alla produttività, il PDR verrà maggiorato come segue:
18 metri: importo ottenuto moltiplicando euro 7,7469 per ogni turno di servizio (intero o parziale anche dei turni di “disposizione” inseriti in detta rotazione) effettuato su autosnodati 18 metri. Questa quota del PDR assorbe e sostituisce l’attuale indennità pari a euro 0,5165 e non può essere, comunque, superiore a euro 7,7469 per ogni giornata di effettiva prestazione (cfr. Allegato 4).
Agenti di movimento: importo ottenuto moltiplicando euro 6,1975 per ogni turno di servizio (intero o parziale sia di turno promiscuo, sia di turno intero di guida) inserito nella rotazione speciale Agenti di Movimento; tale importo non può superare euro 6,1975 per ogni giornata di effettiva prestazione (cfr. Allegato 6).
In caso di impiego del personale sui suddetti turni (18 metri, agenti di movimento), la maggiorazione del PDR non verrà corrisposta in caso di prestazioni in straordinario o nel caso di utilizzo di personale su turni di “disposizione” appartenente ad altre rotazioni, per un periodo non inferiore alle tre ore.
Anche per queste maggiorazioni opererà il meccanismo di anticipo e saldo indicato nei punti precedenti. Il valore dell’anticipo bimestrale sarà pari all’ 80% degli importi sopraindicati.
b) Personale Operaio e Ausiliari (Area Produttiva Manutenzione e Impianti)
Il PDR sarà finanziato come segue:
b1) da miglioramenti di produttività ottenibili mediante l’aumento della prestazione lavorativa conseguente alle nuove norme in materia di orario e turni di lavoro;
b2) da miglioramenti di efficienza conseguenti alla standardizzazione dei tempi e dei metodi di lavoro ed agli altri interventi sull’organizzazione del lavoro che riguarderanno progressivamente tutte le unità produttive aziendali.
Il risultato si considererà raggiunto se, rispetto al 1999, si verificherà un aumento di produttività pari a 28.000 ore/anno, ovvero se il totale delle ore retribuite risulterà ridotto di tale valore, a parità di produzione aziendale.
Al raggiungimento dei miglioramenti di cui sopra , viene collegato un PDR annuo il cui valore viene calcolato moltiplicando euro 4,3899 per ogni giornata di effettiva prestazione nella mansione (cfr. Allegato 4).
Tenuto conto della natura e della valenza degli interventi di cui al punto b1, verrà erogato, con verifica del grado di raggiungimento dei risultati attesi, su base bimestrale , un’anticipazione del premio di risultato, calcolato moltiplicando euro 3,5119 per ogni giornata di effettiva prestazione nella mansione.
Il valore del PDR avrà carattere variabile, in funzione delle ore di produttività effettivamente ottenute, con margine di oscillazione minimo e massimo del 20% rispetto ai valori precedentemente indicati.
Con il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, si verificherà il raggiungimento dell’obiettivo, al fine di calcolare il valore finale del premio di risultato, e si effettuerà il relativo saldo.
c) Personale Impiegatizio (Area Produttiva Amministrazione e Servizi)
Il PDR sarà finanziato come segue:
c1) da miglioramenti di produttività derivanti dall’aumento della prestazione lavorativa conseguente alle nuove norme in materia di orari e turni di lavoro;
c2) da miglioramenti di efficienza derivanti dall’aumento di flessibilità dell’orario e dalla conseguente riduzione attesa delle ore lavorate a parità di volumi di attività.
Il risultato si considererà raggiunto se, rispetto al 1999, si verificherà un aumento di produttività pari a 18.000 ore /anno, ovvero se il totale delle ore retribuite risulterà ridotto di tale valore a parità di volumi di attività.
Al raggiungimento dei miglioramenti di cui sopra , viene collegato un PDR annuo il cui valore viene calcolato moltiplicando euro 4,3899 per ogni giornata di effettiva prestazione nella mansione (cfr. Allegato 4).
Tenuto conto della natura e della valenza degli interventi di cui al punto c1, verrà erogato, con verifica del grado di raggiungimento dei risultati attesi, su base bimestrale, un’anticipazione del premio di risultato, calcolato moltiplicando euro 3,5119 per ogni giornata di effettiva prestazione nella mansione.
Il valore del PDR avrà carattere variabile, in funzione delle ore di produttività effettivamente ottenute, con margine di oscillazione minimo e massimo del 20% rispetto ai valori precedentemente indicati.
Con il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, si verificherà il raggiungimento dell’obiettivo, al fine di calcolare il valore finale del premio di risultato, e si effettuerà il relativo saldo.
d) Capi e Quadri
Il personale con il profilo professionale di Responsabile Unità Amm/Tecnica Complessa, Capo Unità Organizzativa Amm/Tecnica, Coordinatore di Esercizio, Coordinatore, Coordinatore Ferroviario, Coordinatore di Ufficio, Capo Unità Tecnica, Addetto all’Esercizio, Capo Stazione, Capo Operatori parteciperà agli obiettivi dell’area produttiva di appartenenza. Per tale personale il valore del Premio di Risultato verrà determinato riparametrando, euro 6,4557 dell’ex livello 5 (par. 159) a quelli corrispondenti all’ex livello di appartenenza (cfr. Allegato 6).
Disciplina del PDR
Gli importi del PDR, erogati sia in anticipazione sia in saldo - comprese le maggiorazioni per i turni 18 metri e Agenti di Movimento (vedi art. 42) - verranno riparametrati con riferimento all’ex livello 5° (par. 159).
Per quanto riguarda i riflessi del premio di risultato sui restanti istituti economici e la decontribuzione dello stesso, vale quanto previsto dall’art. 6 dell’ A.N. 25 luglio 1997.
In caso di impiego del personale su più turni soggetti a maggiorazione del PDR (18 metri, agenti di movimento) o alla indennità filobus, verrà corrisposta una sola indennità che sarà quella di importo più elevato.
Il PDR viene erogato anche al personale assunto con Contratto di Formazione e Xxxxxx.
In caso di cessazione dal servizio, successiva alla data di applicazione del presente accordo, il PDR (comprensivo della quota a saldo) verrà liquidato in proporzione al numero di giornate di effettiva prestazione; a condizione che il periodo di permanenza in Azienda, nel corso dell’anno di riferimento, non risulti inferiore a sei mesi di servizio. Resta inteso che la quota a saldo potrà essere erogata solo dopo la verifica del raggiungimento dei risultati attesi.
Nel caso in cui il periodo di servizio prestato risulti inferiore a sei mesi, verrà erogata solo la quota relativa all’anticipazione.
In caso di cambio di mansione o di figura professionale il PDR sarà quello della nuova figura professionale dell’area produttiva di appartenenza.
In caso di inidoneità temporanea alla guida, e, quindi di distacco ad altre mansioni, il PDR, sarà quello legato alle mansioni effettivamente svolte.
Le anticipazioni relative al PDR di cui trattasi verranno corrisposte con la retribuzione del mese successivo a quello del bimestre considerato, mentre il saldo verrà erogato alla fine del mese di febbraio successivo all’anno di riferimento.
VERIFICA DELL’ANDAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ ALLA BASE DEL PREMIO DI RISULTATO (PDR) DEL 2001.
Per il confronto tra l’anno 2001 e l’anno di riferimento 1999 le parti hanno preso in esame: per l’Area Operativa Esercizio le ore di produttività derivanti dal minor numero di turni, a parità di produzione; per le rimanenti Aree Operative le ore di minor straordinario.
In conseguenza di quanto sopra le parti concordano che, con le competenze del mese di febbraio 2002, verrà pagata la quota residua, variabile, del 20% del PDR a tutto il personale, secondo le regole stabilite dall’Accordo Aziendale del 20/07/2000, essendo stato conseguito il100% del risultato in tutte le Aree Operative Aziendali.
Per l’anno 2002 si concorda che l’obiettivo è rappresentato del mantenimento dei risultati raggiunti nel 2001, rispetto al 1999, i quali verranno espressi sempre in ore/turni per l’Area Operativa Esercizio e in ore totali per le rimanenti Aree Operative.
La Commissione Paritetica, prevista dall’Accordo Aziendale del 20/07/2000, si riunirà per verifiche sui dati di produttività 2001 e 2002, con cadenza quadrimestrale.
VERIFICA DELL’ANDAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ ALLA BASE DEL PREMIO DI RISULTATO (PDR) DEL 2002.
Dopo le verifiche periodiche effettuate durante lo scorso anno, Le parti, come previsto dall’Accordo Aziendale del 20/07/2000, si sono riunite per verificare l’andamento complessivo annuale della produttività alla base del Premio di Risultato (PDR) del 2002.
Per il confronto tra l’anno 2002 e l’anno di riferimento 1999 hanno preso in esame: per l’Area Operativa Esercizio le ore di produttività derivanti dal minor numero di turni, a parità di produzione; in ore totali per le rimanenti Aree Operative.
In conseguenza di quanto sopra le parti concordano che, con le competenze del mese di febbraio 2003, verrà pagata la quota residua, variabile, del 20% del PDR a tutto il personale, secondo le regole stabilite dall’Accordo Aziendale del 20/07/2000, essendo stato conseguito il 100% del risultato in tutte le Aree Operative Aziendali.
Per l’anno 2003 si concorda che l’obiettivo è rappresentato del mantenimento dei risultati raggiunti nel 2002, rispetto al 1999, i quali verranno espressi sempre in ore/turni per l’Area Operativa Esercizio e in ore totali per le rimanenti Aree Operative.
Anche per le verifiche sui dati di produttività 2002 e 2003, la Commissione Paritetica, prevista dall’Accordo Aziendale del 20/07/2000, si riunirà con cadenza quadrimestrale.
VERIFICA DELL’ANDAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ ALLA BASE DEL PREMIO DI RISULTATO (PDR) DEL 2003.
Le parti, come previsto dall’Accordo Aziendale del 20/07/2000, si sono riunite per verificare l’andamento della produttività alla base del Premio di Risultato (PDR) del 2003.
Per il confronto tra l’anno 2003 e l’anno di riferimento 1999 hanno preso in esame: per l’Area Operativa Esercizio le ore di produttività derivanti dal minor numero di turni, a parità di produzione; per le rimanenti Aree Operative le ore di minor straordinario.
In conseguenza di quanto sopra le parti concordano che, con le competenze del mese di febbraio 2004, verrà pagata la quota residua, variabile, del 20% del PDR a tutto il personale, secondo le regole stabilite dall’Accordo Aziendale del 20/07/2000, essendo stato conseguito il 100% del risultato in tutte le Aree Operative Aziendali.
Per l’anno 2004 si concorda che l’obiettivo è rappresentato del mantenimento dei risultati raggiunti nel 2003, rispetto al 1999, i quali verranno espressi sempre in ore/turni per l’Area Operativa Esercizio e in ore totali per le rimanenti Aree Operative.
La Commissione Paritetica, prevista dall’Accordo Aziendale del 20/07/2000, si riunirà per verifiche sui dati di produttività dell’anno in corso nel mese di aprile 2004.
Fermo restando i riconoscimenti economici derivanti dagli accordi vigenti, Le parti si impegnano a verificare, alla luce del confronto avviato il 4 febbraio per l’esito del contratto integrativo aziendale, eventuali nuove condizioni.
Paragrafo 1 -VOCI FISSE DELLA RETRIBUZIONE
(rientrano nella retribuzione normale ex Art. 6 CCNL 23/7/76)
ART. 19 - COMPETENZA ACCESSORIA UNIFICATA
(AA 24/7/1996, AA 20/7/2000)
Tale indennità congloba i seguenti elementi retributivi:
• INDENNITA’ PEREQUATIVA, pari a euro 17,09 mensili, uguale per tutti i dipendenti;
• ELEMENTO COMPENSATIVO, differenziato per livello e per qualifica;
• INCENTIVO, differenziato per livello e per biennio;
• RATEO MENSILE GRATIFICA ANNUALE, diversificato per livello e per biennio.
Dal conglobamento delle suddette voci è stata approntata un’unica tabella riepilogativa sottoscritta dalle parti con AA 24/7/96 (cfr. Allegato 5).
I valori previsti nella suddetta tabella fanno parte della “retribuzione normale” (Art. 6 del CCNL 23/7/76) e pertanto rientrano nella base di calcolo di tutti gli istituti aziendali (TFR, 13 a – 14 a, straordinario, notturna, trasferte).
A tutto il personale assunto dopo il 30 aprile 2000 le c.d. CAU di cui all’AA.. 24/07/96 vengono assorbite dal Premio di Risultato previsto dall’Accordo 20/7/2000 e non verranno corrisposte al personale di cui trattasi.
ART. 20 – INDENNITA’ AGENTE UNICO
(AA 15/3/1956, AA 1/10/1964, AA 29/8/1973, AA 18/12/1979; AA 03/05/02)
Tale indennità viene corrisposta al personale viaggiante che effettua servizio su autobus di piccola dimensioni su linee periferiche (c.d. “agenti unici”). Nella scelta degli “agenti unici”, si tiene conto della domanda di coloro che spontaneamente richiedano di essere adibiti a tale servizio, dando la precedenza agli agenti anziani.
Il suo importo è pari a euro 0,8728 giornaliere rapportate a mese intero.
Tale indennità include l’indennità rischio borsa e versamento, d’importo pari a euro 0.3202, in quanto l’autista provvede anche alla vendita dei biglietti.
Il valore di cui sopra fa parte della “retribuzione normale”.
Anche al personale comandato sui turni dei “servizi a chiamata” verrà corrisposta l’indennità di “agente unico” per la vendita a bordo dei titoli di viaggio, con le stesse modalità previste per il personale di guida urbano.
ART. 21 – INDENNITA’ BIGLIETTAZIONE AUTOMATICA
(AA 27/1/1969, AA 29/8/1973, AA 9/6/1978)
Tale indennità viene corrisposta a ciascun dipendente addetto alla guida di mezzi urbani ed extraurbani in servizio di linea.
Il suo importo è pari a euro 0,5526 giornaliere rapportate a mese intero.
Tale indennità è comprensiva dell’ex indennità bigliettazione automatica (pari a euro 0,2582) e dell’indennità evitati sinistri (pari a euro 0,2944).
Il valore di cui sopra fa parte della “retribuzione normale”.
ART. 22 – INDENNITA’ DI CARICA
(AA 17/2/1962, AA 27/9/1996, AA 20/7/2000)
Per il personale con il profilo professionale di Responsabile Unità Amm/Tecnica Complessa, Capo Unità Organizzativa Amm/Tecnica, Coordinatore di Esercizio, Coordinatore, Coordinatore Ferroviario, Coordinatore di Ufficio, Capo Unità Tecnica, l’Indennità di Carica è comprensiva delle eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro. Detta indennità è anche comprensiva delle prestazioni fornite nelle giornate di sabato, di riposo e festive, salvo che non siano espressamente e preventivamente comandate dal Dirigente della funzione di appartenenza.
Per il personale con il profilo professionale di Capo Operatori l’indennità di carica copre ogni prestazione effettuata in giornate lavorative, anche oltre il normale orario di lavoro.
Verranno invece retribuite le prestazioni effettuate nelle giornate destinate al riposo periodico e/o compensativo e nelle festività, fermo restando che tali prestazioni dovranno avere carattere di eccezionalità legate alle esigenze di servizio.
Le parti si impegnano a costruire una Organizzazione del Lavoro che limiti il ricorso a tali prestazioni.
Si precisa che, l’indennità di carica compenserà le prestazioni extra orario anche quando queste avvengano a seguito di rientri eccezionali e successivi al normale orario di lavoro.
Per il personale con il profilo professionale di Addetto all’Esercizio (PAR 193) e capo Stazione (PAR 193) per quanto concerne le prestazioni effettuate oltre il normale orario di lavoro giornaliero, nonché nei giorni destinati al riposo periodico e/o compensativo e nelle festività nazionali infrasettimanali, continuano ad applicarsi le normative vigenti in materia di straordinario e di lavoro prestato nelle festività infrasettimanali.
Gli importi relativi alle indennità di carica, così come sopra definite, sono indicati nell’apposita tabella (cfr.
Allegato 6).
Tali valori fanno parte della “retribuzione normale”.
***
Le parti si incontreranno per riesaminare la materia concernente i Capi, con particolare riferimento a specifiche prestazioni effettuate oltre il normale orario di lavoro, in caso di chiamata fuori servizio.
ART. 23– INDENNITA’ DI CASSA
(AA 26/7/1962, AA 23/7/1976, AA 19/12/1980, AA 20/7/2000)
A partire dal 1° gennaio 2001, tale indennità viene corrisposta al personale in funzione del maneggio denaro, compreso il personale addetto alla vendita dei titoli di viaggio nei chioschi, e compensa la responsabilità per ammanco denaro connessa alla mansione svolta.
Il suo importo è pari a euro 0.7747 giornaliere rapportate a mese intero.
Tale indennità assorbe ogni altra spettanza precedentemente erogata (indennità di cassa, indennità rischio borsa e versamento).
Il valore di cui sopra fa parte della “retribuzione normale”.
ART. 24 – INDENNITA’ EVITATI SINISTRI
(AA 30/7/1971, AA 22/2/1972, AA 18/12/1979, AA 20/7/2000)
Tale indennità viene corrisposta al personale addetto alla guida della ferrovia a dentiera di Granarolo, agli Operatori di Esercizio durante il periodo di “scuola guida” e agli Operatori di Esercizio addetti ai servizi di noleggio di rimessa.
Il suo importo è pari a euro 0,2944 giornaliere rapportate a mese intero. Il valore di cui sopra fa parte della “retribuzione normale”.
ART. 25 – INDENNITA’ INTEGRATIVA
(AA 18/12/1979)
Tale indennità spetta al personale impiegatizio, al personale operaio, al personale graduato e al personale ausiliario.
Il suo importo è pari a euro 0,2531 giornaliere rapportate a mese intero. Il valore di cui sopra fa parte della “retribuzione normale”.
ART. 26 – INDENNITA’ OPERATORI
(AA 26/7/1962)
Tale indennità viene corrisposta a tutto il personale in grado di operare con apparecchiature e applicazioni informatiche o che sia altresì in grado di utilizzare un linguaggio di programmazione o di interagire con gli archivi aziendali mediante strumenti hardware e software, strutturati e non strutturati.
Il suo importo è pari a euro 0,1549 giornaliere rapportate a mese intero. Il valore di cui sopra fa parte della “retribuzione normale”.
ART. 27 – INDENNITA’ PRODUTTIVITA’ 90-93
(AA 15/11/91)
Tale indennità viene corrisposta in valore fisso mensile, differenziata per figure professionali e per parametri sulla base degli ex livelli di riferimento, come risulta dall’apposita tabella (cfr. Allegato 7)
I valori di cui trattasi fanno parte della “retribuzione normale”.
ART. 28– INDENNITA’ PRONTO SOCCORSO
(AA 16/2/1966)
Tale indennità viene corrisposta agli addetti alla sorveglianza che, dopo aver frequentato un corso per “soccorritori”, vengano dichiarati idonei a prestare le prime cure ai lavoratori colpiti da malore o vittime di infortuni sul lavoro.
Il suo importo è pari a euro 0,0775 giornaliere rapportate a mese intero. Il valore di cui sopra fa parte della “retribuzione normale”.
ART. 29 - INDENNITA’ RISCHIO BORSA E VERSAMENTO
(AA 18/12/1979, AA 20/7/2000)
Tale indennità viene corrisposta agli addetti agli impianti speciali (ex conduttori-frenatori). Il suo importo è pari a euro 0,3202 giornaliere rapportate a mese intero.
Il valore di cui sopra fa parte della “retribuzione normale”.
ART. 30 - INDENNITA’ RISCHIO GUIDA
(AA 18/12/1979)
Tale indennità viene corrisposta agli addetti alla guida degli autocarri del parco veicoli ausiliari (intendendosi per tali gli automezzi adibiti al trasporto di materiale aziendale), in sostituzione dell’Indennità Integrativa.
Il suo importo è pari a euro 0,2789 giornaliere rapportate a mese intero. Il valore di cui sopra fa parte della “retribuzione normale”.
ART. 31 – INDENNITA’ SPECIALE DI NOTTURNA
(AA 28/4/1965)
Tale indennità viene corrisposta al personale operaio che abbia lavorato almeno venti notti in un mese, ivi compresi i riposi ed le ferie.
Il suo importo è pari a euro 0,0516 giornaliere rapportate a mese intero, se il lavoratore ha prestato almeno 6 ore di lavoro, tra le ore 22 e le ore 5.
Il valore di cui sopra fa parte della “retribuzione normale”.
ART. 32 – INDENNITA’ TERMINALISTI
(AA 12/6/1980)
Tale indennità viene corrisposta a tutto il personale in grado di utilizzare i terminali aziendali per un semplice inserimento o raccolta di dati e che non preveda specifiche capacità di interazione o di decisione.
Il suo importo è pari a euro 0,0775 giornaliere rapportate a mese intero. Il valore di cui sopra fa parte della “retribuzione normale”.
ART. 33 – PREMIO DI MAGGIOR PRODUZIONE
(AA 21/6/96, AA 20/7/2000)
Tale premio di produzione spetta al personale in organico alla data del 21/6/96. Il suo importo è pari a euro 516,46 annuo.
Al personale assunto in data successiva all’accordo del 21/6/1996, fatta eccezione per quello assunto a partire dal mese di maggio 2000 - per il quale vale la disciplina prevista all’art. 58 – l’istituto viene riconosciuto con decorrenza 1°/01/2001.
Pur non essendo prevista tra le voci facenti parte della retribuzione normale ai sensi dell’art. 6 del CCNL 23/7/76, il premio di maggior produzione rientra nel computo degli elementi utili al calcolo dello straordinario, della maggiorazione per lavoro notturno e del TFR.
Paragrafo 2 - VOCI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE
2.1) - LEGATE ALLA PRESENZA
(non rientrano nella “retribuzione normale”)
ART. 34 – INDENNITA’ BANCHI ACEI
(AA 5/11/1996)
Tale indennità viene corrisposta al personale operaio di metropolitana per le seguenti attività:
• manovra ai Banchi ACEI durante la normale manutenzione e durante l’esercizio in dirigenza centrale coordinativa sotto la responsabilità del DCT;
• trasferimenti dal Deposito di Di Negro alle sottostazioni e alle cabine elettriche;
L’indennità è corrisposta a tutti gli agenti inseriti nell’Ordine di Servizio n. 14 del 23/6/93, avente per oggetto “Operatività per gli impianti di segnalamento”.
I dipendenti non inseriti in detto elenco che volessero svolgere tale attività potranno inoltrare domanda alla Direzione di Esercizio. Per tali dipendenti verrà attivato un corso di istruzione, con verifica tecnica finale di ammissione da parte del Direttore di Xxxxxxxxx stesso.
Tale voce retributiva assorbe le indennità:
• CAPO MACCHINA, corrisposta agli operai addetti alla Metropolitana per la manovra sui Banchi ACEI durante il servizio, pari a euro 0,1291 giornaliere;
• PERCORRENZA, corrisposta agli operai che operano nel sistema di alimentazione elettrica, pari a euro 0,0955 giornaliere per la sottostazione di Di Negro e euro 0,1343 per le altre sottostazioni.
Il suo importo è pari a euro 0,5165, per ogni giornata di effettiva presenza. Il valore di cui sopra non fa parte della “retribuzione normale”.
ART. 35 – INDENNITA’ CENTRALINO
Disposizione Aziendale 12/8/1980 (susseguente alla decisione del CdA nella riunione del 29/5/1980).
Tale indennità viene corrisposta agli addetti ai centralini telefonici aziendali. Il suo importo è pari a euro 0,3615 per ogni giornata di effettiva presenza
Il valore di cui sopra non fa parte della “retribuzione normale”.
ART. 36 – INDENNITA’ DI MAGGIOR PRESTAZIONE
(AA 21/6/1996, AA 20/7/2000)
PERSONALE VIAGGIANTE
Tale indennità viene corrisposta al personale viaggiante in organico alla data del 21/6/96. Il suo importo è pari a euro 2,9438, per ogni giorno di effettiva presenza;
PERSONALE A TERRA
Tale indennità viene corrisposta al personale “a terra” in organico alla data del 21/6/96. Il suo importo è pari a euro 2,0658, per ogni giorno di effettiva presenza;
Al personale assunto in data successiva all’accordo del 21/6/1996, fatta eccezione per quello assunto a partire dal mese di maggio 2000 - per il quale vale la disciplina prevista dall’art. 56 – l’istituto viene riconosciuto a partire dal periodo di paga immediatamente successivo al 31/12/2002.
I valori di cui sopra non fanno parte della “retribuzione normale”, ma rientrano nel computo degli elementi utili ai fini del calcolo del TFR.
ART. 37 – NUOVA INDENNITA’ DI PRODUTTIVITA’
(AA 24/7/1996)
Tale indennità congloba i seguenti elementi retributivi:
• Produttività Giornaliera AA. 90/93
• Indennità di Produttività
• Indennità di Premio Guida
Dal conglobamento delle suddette voci è stata approntata un’unica tabella riepilogativa sottoscritta dalle parti con AA 24/7/96 (cfr. Allegato 7).
La Nuova Indennità di Produttività, di cui allo schema allegato, viene erogata con le medesime modalità con cui si gestivano le precedenti tre indennità.
I valori previsti nella suddetta tabella, espressi in valori giornalieri, sono legati alla effettiva presenza e non fanno parte della “retribuzione normale”.
2.2) LEGATE ALLA EFFETTIVA PRESTAZIONE
(non rientrano nella “retribuzione normale”)
ART. 38 – INDENNITA’ COMPILAZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO V.T.V.
(AA 21/6/1996, AA 22/10/2001)
Tale indennità viene corrisposta al personale che svolge la mansione di Verificatore Titoli di Viaggio. Il suo importo è pari a euro 1,5494 per la compilazione di ogni singola sanzione comminata.
Il valore di cui sopra non fa parte della “retribuzione normale”.
Tale indennità spetta anche al personale inidoneo occupato in mansioni di verifica titoli di viaggio.
ART. 39 – INDENNITA’ DI MANCATO CAMBIO
(AA 20/7/2000)
A partire dal 1° gennaio 2001, tale indennità viene corrisposta al personale dei servizi di linea urbani su gomma, in aggiunta al pagamento dello straordinario, per ogni mancato cambio, fermo restando la prosecuzione del servizio secondo la regolamentazione già in atto.
Il suo importo è pari a euro 3,6152.
L’importo di cui sopra non fa parte della “retribuzione normale”.
ART. 40 – INDENNITA’ DI SOTTOSUOLO
(AA 24/5/1990, AA 20/7/2000)
A partire dal 1° gennaio 2001, tale indennità viene corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione in metropolitana.
Il suo importo è pari a euro 3,6152 ed assorbe la precedente indennità di euro 0,7747.
L’importo di cui sopra non fa parte della “retribuzione normale”, ma rientra nel computo degli elementi utili ai fini del calcolo del TFR.
ART. 41 – INDENNITA’ FILOBUS
(AA 20/7/2000)
A partire dal 1° gennaio 2001, tale indennità viene corrisposta al personale per ciascun turno di servizio (intero o parziale anche dei turni di “disposizione” inseriti in detta rotazione) effettuato alla guida del filobus.
Il suo importo è pari a euro 2,5823. Tale importo non può superare euro 2,5823 per ogni giornata di effettiva prestazione.
In caso di impiego del personale sui suddetti turni, non verrà corrisposta in caso di prestazioni in straordinario o nel caso di utilizzo su turni di “disposizione” appartenente ad altre rotazioni per un periodo inferiore alle tre ore.
L’importo di cui sopra non fa parte della “retribuzione normale”.
ART. 42 – INDENNITA’ INSERIMENTO TRENO PROVA NELLE ORE DI ESERCIZIO
(AA 5/11/1996)
Tale indennità viene corrisposta agli addetti alla metropolitana.
Il suo importo è pari a euro 0,3615 per ogni giorno di effettiva prestazione.
Tale indennità assorbe l’“Indennità premio manovra” e l’“Indennità premio addetti carro soccorso”. Il valore di cui sopra non fa parte della “retribuzione normale”.
ART. 43 – INDENNITA’ LAVAGGIO MACCHINE A VAPORE
(AA 26/7/1962)
Tale indennità viene corrisposta agli operai delle rimesse addetti alla pulizia di vetture autofiloviarie che, in caso di necessità, durante il normale turno di lavoro, eseguono il lavaggio esterno di cassa e dei cristalli a 7 autobus o a 7 filobus. Detta indennità verrà corrisposta anche agli operai delle rimesse e officina che, durante il normale turno di lavoro, eseguono, secondo le prescrizioni, il lavaggio con macchina a vapore Clayton dei telai e delle parti meccaniche anche staccate degli autobus e dei filobus.
Il suo importo è pari di euro 0,3021 giornaliere.
Il valore di cui sopra non fa parte della “retribuzione normale”.
ART. 44 – INDENNITA’ DI PULIZIA MECCANICA
(AA 10/10/1972)
Tale indennità viene corrisposta ai pulitori. Il suo importo è pari a:
- euro 0,3626 (indennità di pulizia meccanica), per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa; Il valore di cui sopra non fa parte della “retribuzione normale”.
ART. 45 – INDENNITA’ TRASPORTO PACCHI E POSTA
(AA 5/10/1977)
Tale indennità viene corrisposta al personale che durante il servizio trasporta pacchi e posta. Il suo importo è pari a euro 0,2582 giornaliere per ogni effettiva prestazione.
Il valore di cui sopra non fa parte della “retribuzione normale”.
ART. 46 – INDENNITA’ DI REPERIBILITA’ OFFICINA XXXXXXXXXXXX
(AA 1/4/04)
In caso di chiamata, nelle fasce orarie di reperibilità, la retribuzione delle ore lavorate, si baserà sulle timbrature effettuate in Officina, incrementate dai tempi forfetari di trasferimento dal domicilio del lavoratore convenzionalmente stabilito in 2 ore (1 ora per recarsi in Officina e 1 ora per il rientro a casa). Le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, saranno regolarmente retribuite secondo le norme sul lavoro straordinario (10%, 20%, 30%) del CCNL.
Tra la fine dell’intervento (seconda timbratura) effettuato nella fascia di reperibilità e l’inizio del turno successivo deve intercorrere una pausa di 8 ore, per raggiungere le quali, se necessario, l’operatore posticiperà del tempo occorrente l’inizio del successivo turno di lavoro che verrà comunque completato.
Il tempo intercorrente tra il termine della pausa e il termine del turno di lavoro seguente verrà lavorato o recuperato nei giorni successivi.
Al lavoratore che presta servizio settimanale (Lunedì-Domenica) in turno di reperibilità dovrà essere corrisposta un’indennità pari a 28 Euro/settimana.
Non verrà corrisposta alcuna indennità di reperibilità all’agente che durante la settimana di reperibilità risulta assente per qualsiasi motivo dal lavoro per più di 4 giorni.
Al lavoratore, comandato giornalmente in turno di reperibilità, in sostituzione di assenti e/o per altri motivi, dovrà essere corrisposta un’indennità pari a 5 Euro/giorno.
In caso di chiamata verrà inoltre corrisposta per la prestazione effettuata dal reperibile un’ulteriore un’indennità pari a 35 Euro/chiamata, che verrà portata a 50 Euro/chiamata nelle giornate di festività e del 24 e 31 dicembre.
I compensi percepiti a titolo di indennità di reperibilità e di chiamata, in base a quanto previsto dall’Art 6 del CCNL 23/7/76, non fanno parte della retribuzione normale.
Il personale che presta servizio presso il cliente è coperto da specifica assicurazione INAIL.
Nel caso in cui il personale risponda ad una chiamata per riparazione/manutenzione sulle attività conto terzi, al di fuori del territorio comunale, si applicano le normative nazionali ed aziendali previste in materia di “trasferta”.
Le parti si incontreranno entro il 31/12/2004 per verificare l’applicazione dei contenuti normativi ed economici dell’accordo e il funzionamento del sistema adottato.
L’Azienda verificherà l’opportunità di applicare anche in altri settori di attività forme di reperibilità.
ART. 47 – TRATTAMENTO ECONOMICO PER LA VIGILIA DI NATALE, CAPODANNO E 1° MAGGIO LAVORATI
(AA 19/12/80, AA 22/12/1981, AA 26/3/98)
Il personale impiegatizio, il personale operaio dell’Officina Xxxxxxxxxxxx, dell’Officina Risso, delle rimesse addetto al turno b), il personale addetto a mansioni di esattore e di usciere che presta effettivo servizio nei giorni del 24 e del 31 dicembre continuerà ad anticipare di un’ora la fine dell’orario di lavoro pomeridiano.
Al rimanente personale che per esigenze di servizio presta la sua opera il 24 e il 31 dicembre verrà liquidato, per ciascuna delle due giornate indicate, un importo pari ad un’ora di retribuzione normale, purché il lavoro effettivamente svolto da ciascun interessato sia superiore al 50% del suo orario giornaliero.
Il Premio per il Xxxxxx Xxxxxxxx è pari a 2 ore di retribuzione normale dell’Operatore di Esercizio pos. 2 – agente unico con bigliettazione automatica – par. 158 con 6 APA; ferma restando la rimanente normativa in atto per le prestazioni effettuate in tale giorno.
Questa indennità corrisposta nella giornata di Natale, verrà erogata anche per le giornate del Primo Maggio. Detto trattamento verrà corrisposto solo ed esclusivamente nell’anno in cui il dipendente lavorerà nella giornata del 1° maggio.
Gli importi di cui sopra non fanno parte della “Retribuzione normale”
ART. 48 – MAGGIORAZIONE PER LAVORO NOTTURNO
(AA 26/11/2001, AA 13/5/2002),
A decorrere dal 1°/01/2002, al solo personale di guida e graduato urbano in servizio, facente parte, in modo non occasionale, della rotazione dei turni “c.d. seralisti,” per le sole ore lavorate tra le 22.00 e le 5.00, quale nuova disciplina contrattuale, verrà corrisposta la maggiorazione per lavoro notturno” nella misura del 30%, in sostituzione dell’indennità “turni avvicendati”.
Detta maggiorazione (30%) sarà considerata utile ai fini della 13° e della 14° mensilità e per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto. Ai fini dell’erogazione dei relativi importi spettanti a ciascun avente diritto e dell’accantonamento sul TFR individuale valgono gli stessi criteri attualmente in vigore per la maggiorazione prevista a titolo di indennità per lavoro notturno.
La sottoscrizione della transazione relativa al periodo pregresso (regolamentata dall’A.A. 26/11/2001) è condizione indispensabile per la permanenza nella rotazione speciale dei cd. “seralisti”.
Quest’ultima rotazione verrà completata con l’inserimento degli agenti nelle posizioni mancanti con i criteri attualmente in vigore.
Al personale di Xxxxxxxxx, inserito, in via continuativa, nella rotazione speciale “seralisti”, ogni qualvolta opererà su turni diurni, verrà corrisposta, in alternativa all’indennità per lavoro notturno del 30%, l’indennità turni avvicendati.
Al personale operaio, che verrà inserito, in via continuativa, in turni di lavoro, notturno, l’indennità per lavoro notturno con maggiorazione del 30% verrà corrisposta in alternativa all’indennità turni avvicendati.
Al personale già inserito, alla data del 13/05/2002, in via continuativa in turni di notte, l’indennità turni avvicendati, se già percepita, viene sostituita, “ad personam”e ad esaurimento, da un trattamento forfetario pari a 0,5165 Euro giornaliere per ogni giorno di effettiva presenza.
ART. 49 – CONGLOBAMENTO DI ALCUNE INDENNITA’ NEL PDR
Al fine di razionalizzare il coacervo delle voci retributive derivanti dalla contrattazione aziendale vengono superate, assorbendole e conglobandole nel PDR le seguenti indennità non più in uso e/o di valore minimale.
• Indennità per Riposo Spostato ( AA 26/7/62)
• Premio Sequestro Tessere (A A 26/7/62; A A 5/5/75 ; AA 21/7/87; AA 8/9/89)
• Indennità Rischio e Sfrido (AA 26/7/62; AA 28/4/65
• Indennità Mansioni Interscambiabili (AA 18/12/79)
• Indennità Autorimessa Direzione (AA 21/6/82 ; AA 28/4/65)
• Premio rifornimento cartoline (AA 23/2/65)
• Premio Istruttori (AA 26/7/62)
• Indennità Capo Macchina (AA 26/7/62)
• Indennità Xxxxxx Xxxxxxxx, Rimessa o Impianto (AA 26/7/62)
• Indennità Rischio Trasporto Valori (AA 26/7/62)
• Indennità di Percorrenza (AA 26/7/62)
• Premio Manovra (AA 26/7/62)
• Premio Grandi Pulizie (AA 10/10/72)
• Indennità di Rifinitura (AA 10/10 /72)
• Indennità di Manovalanza e Pulizia (AA 26/7/62)
• Premio Addetti Carri Soccorso (AA 26/7/62)
• Indennità Speciale Corresponsione Paghe (disposizione del 12/2/75)
L’assorbimento delle predette indennità nel PDR non pregiudica le eventuali rivendicazioni che potrebbero scaturire da modifiche dell’organizzazione del lavoro.
ART 50– SISTEMA RICONOSCIMENTI
(AA 27/9/1996)
Il contributo dei capi risulta estremamente importante nel raggiungimento degli obiettivi di miglioramento economico e qualitativo delle prestazioni aziendali.
Agli stessi, normalmente,vengono assegnati obiettivi di lavoro e sono richiesti comportamenti organizzativi particolarmente significativi per l’impatto sui risultati aziendali.
Gli accordi del 22/4/1984, del 12/11/1987, del 15/11/1991 e del 9/7/19992, prevedono l’introduzione di strumenti per il riconoscimento dei risultati conseguiti dai Capi.
In linea con quanto sopra, verrà definito entro la fine del 1996, ed applicato nel corso del 1997, un sistema di riconoscimenti individuali differenziati e variabili in funzione delle posizioni ricoperte e delle prestazioni fornite dai Capi sia in termini di risultati raggiunti sulla base di specifici obiettivi assegnati, sia in termini di comportamenti organizzativi espressi.
Tale sistema dovra’ altresi’ tenere conto dell’andamento aziendale complessivo.
Gli importi di cui sopra non verranno considerati utili per il conteggio del trattamento di fine rapporto, mentre verranno calcolati agli effetti contributivi.
Capitolo 2
- ALTRE DISPOSIZIONI -
ART. 51 – ANTICIPAZIONI SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(AA 16/12/1982 - AA 26/4/1983 (Nota interpretativa del verbale di accordo del 16/12/1982 relativo al Regolamento aziendale in materia di anticipazioni) – Appendice al regolamento del 6/1/83)
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE ANTICIPAZIONI SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 297
Art. 1
Viene istituita una Commissione per l’attuazione il presente regolamento. Tale commissione è costituita di 6 componenti di cui 3 designati dall’Azienda e 3 designati da CGIL, CISL, UIL..
XXXXX entra nella Commissione dal 24/7/1991.
I componenti della Commissione durano in carica 3 anni.
Per gli eventuali dimissionari verranno effettuate surrogazioni; il membro surrogante terminerà il suo mandato con la naturale scadenza della Commissione.
Le parti designatarie si riservano il diritto di revoca dei propri rappresentanti.
Detta Commissione si avvale dell’opera tecnico-amministrativa della Direzione Personale e Relazioni Sindacali.
Art. 2
Possono richiedere l’anticipazione i lavoratori dipendenti con almeno 8 anni di servizio utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Tale servizio deve essere maturato alla data di presentazione della domanda in azienda.
Per identificare il numero degli aventi titolo all’anticipazione, si fa riferimento al personale in forza alla fine del mese precedente la riunione della Commissione preposta.
Sul numero degli aventi titolo a tale data, come sul numero totale dei dipendenti a tale data, si applicano, rispettivamente, i limiti del 10% e comunque del 4%.
La misura massima dell’anticipazione è stabilita in ragione del 70% del trattamento di fine rapporto maturato alla stessa data di identificazione del numero degli aventi diritto.
Art. 3
La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalle seguenti necessità:
a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari per il dipendente, per il coniuge e per i figli, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per il dipendente o per i figli;
a) ristrutturazione della casa di proprietà, abitata dal dipendente o dai figli;
b) estinzione di mutui ipotecari gravanti sulla casa di proprietà, abitata dal dipendente o dai figli;
c) estinzione dei prestiti contratti con la cassa depositi e Prestiti a titolo di acquisto o ristrutturazione della casa di proprietà, abitata dal dipendente o dai figli.
Art. 4
Casi di spese sanitarie per interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche di particolare necessità ed urgenza, saranno presi in considerazione dalla Commissione anche se in eccedenza al numero totale degli aventi diritto in quell’anno.
In caso di accoglimento di un numero di richieste eccedenti il numero stabilito dalla Legge, l’anticipazione non potrà essere superiore all’effettiva spesa sostenuta o sostenenda.
Art. 5
Ogni lavoratore già beneficiario di anticipazione, ma che ne abbia usufruito in misura inferiore alla sua spettanza (massimo 70%) ha diritto ad ulteriori anticipazioni fino al conguaglio del 70%, maturato alla data della nuova domanda sia per i casi di cui al punto a) del precedente art. 3 sia per ogni altro caso, sempre che la precedente anticipazione sia stata ottenuta per i casi di cui al punto a) del citato art. 3.
Art. 6
Per i punti b), c),d),e) del precedente art. 3 si istituiscono le seguenti priorità:
• acquisto, costruzione prima casa per il dipendente;
• acquisto, costruzione prima casa per i figli;
• ristrutturazione della casa di proprietà, abitata dal dipendente;
• ristrutturazione della casa di proprietà, abitata dai figli;
• estinzione mutui o prestiti contratti con la CDP per l’acquisto o per la ristrutturazione della prima casa per il dipendente;
• estinzione mutui o prestiti contratti con la CDP per l’acquisto o per la ristrutturazione della prima casa per i figli.
Ogni punto è prioritario rispetto a ciascun successivo; all’interno di ogni singolo punto, se è necessario, verrà privilegiata l’anzianità aziendale utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto: a pari anzianità aziendale, come sopra detto, verrà privilegiata l’anzianità anagrafica.
Le anzianità pregresse maturate presso Aziende assorbite dall’AMT sono riconosciute interamente utili ai fini oltre che del calcolo del trattamento di fine rapporto anche delle priorità.
Art 7
Competenze della Commissione
La Commissione si riunisce entro i primi 5 giorni di tutti i mesi dispari per la disamina di tutte le domande presentate entro l’ultimo giorno del mese precedente; entro la settimana successiva la Commissione renderà pubbliche le graduatorie e provvederà ad invitare gli interessati a produrre, entro il termine di 25 giorni, la documentazione richiesta. Il mancato rispetto di tale termine pregiudicherà l’assegnazione dell’anticipazione e consentirà il subentro del primo della graduatoria degli esclusi.
Il pagamento dell’anticipazione avverrà entro i primi 25 gg del mese successivo a quello della data della delibera.
Nelle riunioni dei seguenti mesi: gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, la Commissione valuterà ed assegnerà le anticipazioni facenti riferimento alle lettere “a” e “b” dell’art. 3; nella riunione del mese di novembre, in coda alle richieste riferite ai punti “a” e “b”, la Commissione delibera sulle richieste riferite ai successivi punti “c” “d” “e” dello stesso art. 3.
La Commissione termina il suo mandato al completamento del numero di domande soddisfatte come dalle indicazioni della legge, fermo restando che per le richieste riferite al punto “a”, dell’art. 3 la Commissione dovrà essere immediatamente convocata.
Art. 8 Documentazione
La necessità di terapie ed interventi straordinari deve essere confortata da apposita documentazione che certifichi la relativa terapia. Questa deve essere autorizzata da medici dipendenti dalla USL, individuati tra gli specialisti della patologia in questione che certifichino la necessità dell’intervento straordinario richiesto.
Per i casi di particolare necessità ed urgenza per cui la anticipazione sia stata concessa in eccedenza al numero totale degli aventi diritto, è richiesta, oltre che la documentazione di cui al precedente capoverso, anche idonea documentazione comprovante l’effettiva spesa sostenuta o sostenenda.
Art. 9
Documentazione necessaria per ottenere l’anticipazione di cui alle lettere b), c), d), e) del precedente art. 3.
La documentazione idonea, che gli interessati dovranno trasmettere entro i 15 gg dal termine previsto nella prima parte dell’art. 7, consiste:
punto b) acquisto:
• esibizione di atto notarile di compravendita, ovvero, di atto di compromesso autenticato;
• dichiarazione della conservatoria del registro immobiliare competente per territorio nell’ambito del quale si trova l’appartamento per il cui acquisto è richiesta l’anticipazione, da cui risulti che il richiedente, o figlio per il quale l’anticipazione è richiesta, non possiede appartamenti di esclusiva proprietà;
• dichiarazione della conservatoria del registro immobiliare competente per territorio nell’ambito del quale il richiedente ha la residenza anagrafica, da cui risulti che il richiedente, o il figlio per il quale l’anticipazione è richiesta, non possiede appartamenti di esclusiva proprietà
La Commissione, ricevuti tali documenti, provvederà, a sua volta, a far emettere dall’Azienda una lettera di impegno per l’importo pari all’anticipazione da corrispondere, fatti salvi gli obblighi di legge, oppure, se tale lettera di impegno non dovesse – a parere degli interessati (lavoratore o venditore) – fornire sufficienti garanzie, un assegno depositato in banca o presso un notaio con disposizioni alla banca o al notaio di rendere disponibile la somma dell’assegno (in banco o presso il notaio) ad esibizione (presso gli stessi depositanti o presso l’AMT) del documento perfezionativo dell’acquisto (Atto Notarile).
Finché la somma non sarà effettivamente pagata, continuerà a far parte dell’indennità di fine rapporto del lavoratore e come tale soggetta alle rivalutazioni di legge.
B/1) costruzione in proprio dell’appartamento: per dar luogo al pagamento dell’anticipazione sarà necessario produrre:
• copia autentica della concessione della Commissione edilizia;
• dichiarazione della conservatoria del registro immobiliare competente per territorio nell’ambito del quale si trova l’appartamento per il cui acquisto è richiesta l’anticipazione, da cui risulti che il richiedente, o il figlio per il quale l’anticipazione è richiesta, non possiede immobili di esclusiva proprietà;
• dichiarazione della conservatoria del registro immobiliare competente per territorio nell’ambito del quale il richiedente ha la residenza anagrafica, da cui risulti che il richiedente, o il figlio per il quale l’anticipazione è richiesta, non possiede immobili di esclusiva proprietà.
L’erogazione dell’anticipazione avverrà con i criteri di cui al precedente art. 7.
B/2) costruzione dell’appartamento in cooperativa: sarà richiesta copia autentica dell’atto di assegnazione, ovvero del legale rappresentante della Cooperativa attestante che il richiedente o il figlio per il quale viene richiesta l’anticipazione, è socio assegnatario o prenotatario dell’alloggio in proprietà divisa o indivisa con gli estremi topografici di identificazione (ove già le Autorità Comunali abbiano provveduto) dell’alloggio facente parte dell’intero immobile.
Nel caso di socio prenotatario la disponibilità a favore del lavoratore dell’anticipazione avverrà ad esibizione della dichiarazione del legale rappresentante della Cooperativa attestante le varie scadenze di pagamento.
L’erogazione dell’anticipazione avverrà secondo i criteri di cui al precedente art. 7.
Punto c) dell’art. 3: ristrutturazione della casa di proprietà, abitata dal dipendente o dai figli:
• copia autentica dell’atto di proprietà;
• certificato di residenza;
• preventivo rilasciato dall’impresa incaricata della ristrutturazione; Il pagamento avverrà con i criteri di cui al precedente art. 7.
Punto d) dell’art. 3: estinzione di mutui ipotecari gravanti sulla casa di proprietà, abitata dal dipendente o dai figli:
• certificazione della conservatoria dei registri immobiliari da cui risulta l’iscrizione ipotecaria sull’alloggio di proprietà.
• certificato di residenza
Il pagamento avverrà con i criteri di cui al precedente art. 7.
Punto e) dell’art. 3: estinzione dei prestiti contratti con la Xxxxx Xxxxxxxx e Prestiti a titolo di acquisto o ristrutturazione della casa di proprietà, abitata dal dipendente o dai figli:
• dichiarazione della CDP da cui risulta l’esistenza del debito.
Il pagamento avverrà con i criteri di cui al precedente art. 7. Norme finali
Qualora si accerti che l’anticipazione sia stata concessa sulla base di dichiarazioni risultate false o infedeli, salvo ogni ulteriore responsabilità del dipendente, l’Azienda procederà all’immediata revoca dell’anticipazione.
L’interessato dovrà restituire in unica soluzione ed entro trenta giorni dalla richiesta di restituzione le somme percepite, gravate degli interessi calcolati in base al tasso di interesse attivo previsto dagli accordi interbancari in vigore alla data della restituzione.
Le parti designanti possono procedere a sostituzioni in caso di impedimenti temporanei di membri della Commissione.
Le domande di anticipazione dovranno essere redatte su appositi modelli da richiedersi all’Ufficio Trattamento Economico della Direzione Personale.
Tale modello è parte integrante del presente Regolamento. Nota interpretativa
Art. 3) per il punto a) spese sanitarie, la concessione della anticipazione avverrà sulla base di quanto presentato come preventivo, l’interessato – a intervento eseguito – dovrà consegnare entro 6 mesi (eventualmente prorogabili) le fatture delle quietanze o documentazioni equivalenti, ivi compresa la dichiarazione personale di spese necessarie sostenute e non documentabili. Qualora tale consegna non abbia avuto luogo oppure la terapia o l’intervento non siano stati eseguiti, l’Azienda recupererà l’importo erogato. Nel caso in cui la spesa sia risultata inferiore alla somma erogata l’Azienda recupererà la parte non utilizzata. Per il punto c) relativo alla ristrutturazione, vale quanto detto prima e cioè la concessione avviene sulla base del preventivo, mentre il beneficiario dovrà presentare entro 6 mesi (prorogabili) le fatture delle quietanze per i lavori eseguiti. In caso di mancata presentazione o di documentazione inferiore al preventivo, tale differenza verrà dall’Azienda recuperata.
Per il punto d), relativo all’estinzione di mutui ipotecari gravanti sulla casa di proprietà, la concessione
dell’anticipazione avverrà sulla base dell’importo documentato nelle certificazioni di cui al paragrafo specifico dell’art. 9 punto d) dell’accordo aziendale vigente.
L’interessato dovrà presentare entro 6 mesi (prorogabili) dalla scadenza della concessione dell’anticipazione la documentazione che attesti l’estinzione dell’ipoteca e l’importo versato a tal fine. In caso di mancata presentazione o documentazione inferiore al previsto l’Azienda provvederà a recuperare gli importi non documentati.
Per il punto e), relativo all’estinzione di prestiti contratti con la CDP, la concessione avverrà per il solo ammontare dell’importo documentato. A tal fine l’interessato dovrà produrre come documentazione:
• copia autenticata dell’atto di proprietà della casa;
• certificato di residenza;
• attestato della CDP dal quale risulti l’esistenza e la consistenza del debito residuo ancora in atto.
Per quanto riguarda la concessione di anticipazione per l’acquisto di prima casa di abitazione, si precisa che deve intendersi come casa di abitazione l’immobile posto o entro il Bacino G o entro un raggio ulteriore di 50 km. Dai confini del Bacino G stesso.
Nel caso di domande di anticipazione per l’acquisto di una abitazione fuori dai limiti sopraccitati, le richieste saranno prese in considerazione solo nell’ultima riunione dell’anno della commissione ed esaudite qualora sussistano, a tale data, ancora disponibilità entro il limite annuale dei beneficiari. Nello stabieuro l’ordine di graduatoria di tali domande residue, sarà considerata la priorità di presentazione delle domande e fra le domande sarà data priorità a quelle dei dipendenti e successivamente a quelle dei figli dei dipendenti.
ART. 52 – CALCOLO DELLE COMPETENZE PER IL PERSONALE IMPIEGATO IN ATTIVITA’ DI NOLEGGIO
(AA 21/6/1996)
Le competenze del personale viaggiante che effettua servizi di noleggio da rimessa o servizi riservati fuori turno verranno corrisposte in base ai seguenti parametri:
1) Periodo di tempo (fascia oraria) di assenza dalla residenza.
Per residenza si intende la rimessa a cui l'agente appartiene, oppure il luogo dove è previsto lo stazionamento dei mezzi aziendali, oppure i posti di cambio concordati.
2) Lunghezza (chilometri) del servizio effettuato.
Le competenze per il personale viaggiante, oltre alla retribuzione giornaliera normale, comprensiva del tempo di pre e post-servizio, sono costituite da:
a) indennità di diaria
b) indennità di trasferta.
CALCOLO DELLE COMPETENZE
A) Per assenze di durata compresa tra 6 h e 20' e 8 h e 40'
Compete il 10% di una trasferta, indipendentemente dal chilometraggio; se il servizio inizia prima delle ore 11:00 e termina dopo le ore 14:00 oppure inizia prima delle 18:00 e termina dopo le 21:00 compete inoltre mezza diaria.
B) Per assenze di durata compresa tra le 8 h e 40' e le 12 h
a) se il percorso non supera i Km. 350 compete oltre alla mezza diaria il 10% di una trasferta;
b) se il percorso supera i Km. 350 e fino a Km. 450 compete oltre alla mezza diaria il 20% di una trasferta;
c) se il percorso supera i Km. 450 compete oltre alla mezza diaria il 40% di una trasferta.
C) Per assenze di durata compresa tra le 12 h e le 16 h
a) se il percorso non supera i Xx. 000. compete oltre alla mezza diaria il 25% di una trasferta;
b) se il percorso supera i Km. 350 e fino a Km. 450 compete oltre alla mezza diaria il 40% di una trasferta;
c) se il percorso supera i Km. 450 compete oltre alla mezza diaria il 60% di una trasferta.
D) Per assenze di durata comprese tra le 16 h e le 20 h
a) se il percorso non supera i Km. 350 compete oltre alla diaria intera il 15% di una trasferta;
b) se il percorso supera i Km. 350 e fino a Km. 450 compete oltre alla diaria intera il 35% di una trasferta;
c) se il percorso supera i Km. 450 compete oltre alla diaria intera il 55% di una trasferta.
E) Per assenze di durata compresa tra le 20 h e le 24 h
a) se il percorso non supera i Km. 350 compete oltre alla diaria intera il 40% di una trasferta;
b) se il percorso supera i Km. 350 e fino a Km. 450 compete oltre alla diaria intera il 60% di una trasferta;
c) se il percorso supera i Km. 450 compete oltre alla diaria intera l’80% di una trasferta.
F) Per Servizi di più giorni “a carico gruppo” per ciascun periodo di 24 ore e frazioni superiori alle 20 ore:
a) se il percorso medio giornaliero non supera i Km. 350 compete il 50% di una trasferta;
b) se il percorso medio giornaliero supera i Km. 350 e fino a Km. 450 compete il 60% di una trasferta;
c) se il percorso medio giornaliero supera i Km. 450 compete 1'80% di una trasferta.
G) Per servizi di più giorni “non a carico gruppo” per ciascun periodo di 24 ore e frazioni superiori alle 20 ore:
a) se il percorso medio giornaliero supera i Km. 350 e fino a Km 450 compete una trasferta intera più una al 60%;
c) se il percorso medio giornaliero supera i Km. 450 compete una trasferta intera più una all'80%.
Nei casi dei punti F) e G) quando l'ultimo periodo di assenza dalla residenza sia inferiore a 20 ore si corrisponderà:
una quota di trasferta al 25% fino alle 8 ore; due quote di trasferta al 25% dalle 8 alle 16 ore; tre quote di trasferta al 25% dalle 16 alle 20 ore.
Per i servizi che vengono effettuati all'estero verrà corrisposta inoltre un'indennità pari al 20% di una trasferta in aggiunta ai casi sopra citati.
Nei casi in cui i servizi vengono effettuati con doppio autista i limiti fissati per gli scaglioni di percorso sono elevati da Km. 350 a Xx. 000 x xx Xx. 000 x Xx. 000.
Il calcolo dell'indennità di trasferta viene effettuato sulla base di 1/26 della retribuzione mensile dell’Operatore di Esercizio - Par. 158 con 6 APA - di anzianità, determinata al 1° gennaio di ciascun anno e valida fino al 31 dicembre dello stesso anno.
ART. 53 - ISTITUTI RETRIBUTIVI UTILI AL CALCOLO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(AA 13/3/97, AA 11/12/98)
Il trattamento di fine rapporto del personale in servizio viene ricalcolato, fino alla data del 31/12/1996, con i seguenti criteri:
1) RIPERCUSSIONI SU INDENNITA' DI BUONUSCITA
Ai fini della ripercussione sull'indennità di buonuscita, vengono prese in considerazione le seguenti voci retributive.
1A) Indennità e E.D.R ex Acc. Naz. 12/6/1981
Vengono considerati utili i seguenti istituti al 100%
- ind. di presenza;
- ind. turno domenicale;
- ind. turni avvicendati;
e l'Elemento Distinto della Retribuzione (E.D.R.) pari a euro 15,49 mensili.
Criterio di calcolo
Tali ripercussioni vengono calcolate considerando il valore mensile di tutte le indennità di cui al punto 1A moltiplicato per l'anzianità di servizio (espressa in mesi) maturata da ciascun dipendente avente diritto, alla data del 31/5/1982.
1B) Straordinario e relative indennità
Vengono considerati utili i seguenti istituti al 50%
- straordinario feriale
- riposi lavorati
- straordinario festivo e relative indennità
- complemento festivo
- festività infrasettimanali lavorate
- festività nazionali lavorate
- festività su riposo
- ore su riposo lavorato
- ore su festività infrasettimanale lavorata
- ore su festività nazionale lavorata
- ore oltre festività nazionale lavorata
- ore oltre festività infrasettimanale lavorata
- ore notturna festiva al 20%
- ore notturna festiva al 30%
- straordinari eventi speciali
- regolarizzazione colonna 14
- premio xxxxxxx xxxxxxxx festivo
- indennità integrativa festiva
- indennità speciale notturna festiva
- indennità guida 18 metri festiva
- indennità presenza festiva
- indennità turni avvicendati festiva
- indennità sottometrò festiva
Criterio di calcolo
Vengono prese in considerazione le ripercussioni sull'indennità di buonuscita calcolate alla data del 31/5/1982.
Tali ripercussioni vengono calcolate considerando il valore mensile medio delle indennità di cui sopra, relativo ai trentasei mesi antecedenti la data di cessazione dal servizio , moltiplicato per l'anzianità di servizio di ciascun dipendente avente diritto, espressa in mesi, sempre alla data del 31/5/1982.
Ricalcolo del TFR e della rivalutazione del TFR
I valori di cui ai punti 1A e 1B determinano una indennità di buonuscita che, a decorre dal 1° giugno 1982, confluisce nella base di calcolo del TFR , e che, di anno in anno viene incrementata in base ai coefficienti di rivalutazione, come previsto dalla legge 297/82.
2) RIPERCUSSIONI SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Ai fini della ripercussione sul trattamento di fine rapporto, vengono prese in considerazione le seguenti voci retributive.
2A) Indennità e E.D.R ex Acc. Naz. 12/6/1981
Vengono considerati utili i seguenti istituti al 100%
- ind. di presenza
- ind. turno domenicale;
- ind. turni avvicendati;
- ind. sottosuolo
e l'Elemento Distinto della Retribuzione (E.D.R.) pari a euro 15,49 mensili.
Criterio di calcolo
Vengono considerati i valori retributivi delle indennità e dell'E.D.R. di cui sopra, effettivamente percepiti da ciascun dipendente dal 1/6/1982 alla data del 31/12/1996.
2B) Straordinario e relative indennità
Vengono considerati utili i seguenti istituti al 50%
- straordinario feriale
- riposi lavorati
- straordinario festivo e relative indennità
- complemento festivo
- festività infrasettimanali lavorate
- festività nazionali lavorate
- festività su riposo
- ore su riposo lavorato
- ore su festività infrasettimanale lavorata
- ore su festività nazionale lavorata
- ore oltre festività nazionale lavorata
- ore oltre festività infrasettimanale lavorata
- ore notturna festiva al 20%
- ore notturna festiva al 30%
- straordinari eventi speciali
- regolarizzazione colonna 14
- premio xxxxxxx xxxxxxxx festivo
- indennità integrativa festiva
- indennità speciale notturna festiva
- indennità speciale notturna festiva
- indennità presenza festiva
- indennità turni avvicendati festiva
- indennità sottosuolo festiva
Criterio di calcolo
Vengono considerati i valori retributivi delle voci di cui sopra, effettivamente percepiti da ciascun dipendente dal 1/6/1982 alla data del 31/12/1996.
Ricalcolo del TFR e della rivalutazione del TFR
I valori calcolati ai punti 2A e 2B , per ciascun anno di servizio e fino al 31/12/1996 , danno luogo al ricalcolo del T.F.R e della rivalutazione del T.F.R secondo i criteri previsti dalla legge 297/82.
3) RICALCOLO DEL TFR
Con riferimento ai criteri di cui ai punti 1 e 2 viene effettuato il ricalcolo del TFR di ciascun dipendente e, viene, pertanto, rideterminato il relativo accantonamento.
4) LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI
In conseguenza di quanto concordato nei punti precedente a ciascun dipendente in servizio, in occasione della futura cessazione del rapporto di lavoro, verrà liquidato il trattamento di fine rapporto ricalcolato secondo quanto previsto dal presente accordo.
5) RIPERCUSSIONE SUL TFR SUCCESSIVE AL 31/12/1996
Per quanto concerne le ripercussioni sul Trattamento di Fine Rapporto delle voci di cui ai punti 2A e 2B, aventi luogo successivamente al 31/12/1996, si farà riferimento a quanto stabilito in materia dalle disposizioni di legge e dagli accordi nazionali e aziendali.
6) INDENNITA’ DI MAGGIOR PRESTAZIONE EX ACCORDO AZIENDALE 21/6/1996
Con l’occasione le parti stipulanti l’accordo del 21/6/1996 stabiliscono che l’indennità di maggiore prestazione, così come prevista dal citato accordo, per il personale in servizio avente diritto, viene considerata utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
ART. 54 – RIMBORSO SPESE CONTO CORRENTE BANCARIO
(AA 20/7/2000)
A partire dal 1° gennaio 2001, il rimborso spese concesso al personale al quale viene accreditato lo stipendio sul conto corrente bancario, viene portato a euro 18,08 annue.
L’importo di cui sopra non fa parte della “retribuzione normale”.
ART. 55 – RIMBORSO SPESE PATENTE E C.A.P.
(AA 20/7/2000)
A partire dal 1° gennaio 2001, verranno rimborsate le spese sostenute per il rinnovo della patente e del CAP esclusivamente agli autisti dei servizi urbano e a coloro che conducono abitualmente, in base alla mansione svolta, mezzi aziendali, su richiesta scritta del Dirigente della funzione interessata.
L’importo di cui sopra non fa parte della “retribuzione normale”.
ART. 56 – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCERTAMENTI SANITARI FUORI ORARIO DI LAVORO
(AA 23/3/01)
A partire dal 1° gennaio 2001, in occasione dell’ effettuazione delle visite mediche obbligatorie di legge, effettuate fuori dall’orario di lavoro da parte del personale di guida, compresi i macchinisti della Metropolitana e il personale addetto all’impianto di Granarolo, verrà riconosciuto agli stessi un importo forfettario equivalente a 3 ore di retribuzione straordinaria al 10% del parametro e del biennio di appartenenza di ciascuno
Quanto sopra è previsto anche nel caso in cui nella giornata lavorativa si dia luogo al cambio del turno. Resta inteso che dovrà comunque essere effettuato interamente il turno di servizio assegnato.
ART. 57 – TRATTAMENTO ECONOMICO MISURAZIONE E RITIRO CAPI DI VESTIARIO FUORI ORARIO DI LAVORO
(AA 20/7/2000)
A partire dal 1° gennaio 2001, in occasione della misurazione o del ritiro dei capi di vestiario da parte del personale al di fuori dell’orario di lavoro, viene riconosciuto, non più di una volta all’anno, un importo forfettario equivalente a due ore di retribuzione straordinaria, al 10% del parametro e biennio di appartenenza di ciascuno.
L’importo di cui sopra non fa parte della “retribuzione normale”.
ART. 58– TRATTAMENTO ECONOMICO NUOVI ASSUNTI
(AA 4/9/95, AA 20/5/1996 bis, AA 20/7/2000,AA)
PERSONALE ASSUNTO CON CFL E CON LE ALTRE FORME PREVISTE DALLE LEGGI E DAGLI ACCORDI VIGENTI
Al personale assunto con Contratto di Formazione e Lavoro, o con altre forme di inserimento agevolato, dopo il 30 aprile 2000, vengono applicati i trattamenti sottoindicati.
Per i primi 24 mesi verrà applicata la normativa prevista dagli artt. 2 e 7 del CCNL 27/11/2000 e dalla tabella 4 ad esso allegata, mentre per il personale già in forza alla data del 27/11/2000 è corrisposta la retribuzione tabellare prevista dalla tabella 3 allegata al predetto Accordo.
Dopo i primi 24 mesi a tale personale vengono concesse ulteriori voci retributive secondo la seguente progressione:
Personale Viaggiante:
d) a partire dal primo periodo di paga successivo al 24° mese dall’assunzione: indennità turni avvicendati (A.N. 21/05/81);
b) a partire dal periodo di paga successivo al 36° mese dall’assunzione: il 50% dell’indennità di produttività giornaliera 1990/93;
c) a partire dal periodo di paga successivo al 48° mese dall’assunzione: rimanente 50% dell’indennità di produttività giornaliera 1990/93;
d) a partire dal periodo di paga successivo al 60° mese dall’assunzione: indennità di bigliettazione automatica e l’indennità di produttività mensile 1990/93 (AA 15/11/91).
Il premio annuo di produzione (AA 21/6/96) verrà corrisposto al completamento del 4° anno di servizio. L’indennità di maggior prestazione giornaliera (AA 21/6/96) verrà corrisposta al completamento del 6° anno di servizio.
Operai:
a) a partire dal periodo di paga successivo al 36° mese dall’assunzione: il 50% dell’indennità di produttività giornaliera 1990/93;
b) a partire dal periodo di paga successivo al 48° mese dall’assunzione: rimanente 50% dell’indennità di produttività giornaliera 1990/93;
c) a partire dal periodo di paga successivo al 60° mese dall’assunzione: indennità integrativa e l’indennità di produttività mensile 1990/93 (AA 15/11/91).
Il premio annuo di produzione (AA 21/6/96) verrà corrisposto al completamento del 4° anno di servizio. L’indennità di maggior prestazione giornaliera (AA 21/6/96) verrà corrisposta al completamento del 6° anno di servizio.
Impiegati:
a) a partire dal periodo di paga successivo al 36° mese dall’assunzione: il 50% dell’indennità di produttività giornaliera 1990/93;
b) a partire dal periodo di paga successivo al 48° mese dall’assunzione: rimanente 50% dell’indennità di produttività giornaliera 1990/93;
c) a partire dal periodo di paga successivo al 60° mese dall’assunzione: indennità integrativa e l’indennità di produttività mensile 1990/93 (AA 15/11/91).
Il premio annuo di produzione (AA 21/6/96) verrà corrisposto al completamento del 4° anno di servizio. L’indennità di maggior prestazione giornaliera (AA 21/6/96) verrà corrisposta al completamento del 6° anno di servizio.
A tutto il personale viene erogato il Premio di Risultato previsto dal presente Accordo il quale per tutti i nuovi assunti assorbe le c.d. CAU di cui all’Acc. 24/07/96 che non verranno corrisposte al personale di cui trattasi. Le parti verificheranno l’andamento della contrattazione nazionale su tale punto al fine di armonizzare lo stesso con questa disposizione.
A tutte le assunzioni verranno applicati i trattamenti economici previsti dal presente articolo per il personale di nuova assunzione e tutte le tipologie contrattuali previste dalle leggi e dagli accordi vigenti.
ART. 59 - TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE IN PERMESSO SINDACALE
(AA 13/6/1978, AA 20/7/2000, AA 1/9/2000)
Il trattamento economico – a suo tempo confermato da parte della Commissione Amministratrice di AMT in data 12/3/1968 ed oggi corrispondente alla “retribuzione normale” prevista dal punto c) dell’art. 6 del CCNL 23/7/1976 – già spettante ai quattro componenti della Segreteria del Consiglio dei Delegati, viene esteso ai Dirigenti Sindacali che, entro i limiti numerici previsti dagli accordi aziendali, usufruiscono della aspettativa
retribuita
Al personale non distaccato continuativamente, per i giorni nei quali usufruisce di permesso sindacale retribuito, vengono corrisposte anche le indennità legate alle effettive prestazioni relative ai turni inseriti nelle rotazioni di appartenenza.A seguito dell’introduzione di nuovi istituti economici per effetto dell’AA 20/7/2000, al fine di assicurare al personale in permesso sindacale continuativo una retribuzione assimilabile a quella percepita dal personale in servizio effettivo, vengono riconosciuti al personale anzidetto i trattamenti relativi al Premio di Risultato calcolato convenzionalmente come valore medio del parametro e della figura professionale di appartenenza, nonché le relative maggiorazioni anch’esse calcolate, convenzionalmente, come media di quanto percepito dal personale in servizio allo specifico titolo ed erogare in misura uguale a tutto il personale in situazione di permesso sindacale ex art. 27 CCNL 23/7/76 e A.N. 16/9/87.
ART. 60 – TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE GIORNATE DI PERMESSO RETRIBUITO DERIVANTI DALLA “BANCA ORE”
(AA 20/7/2000)
Le indennità legate alla presenza continueranno ad essere erogate con le modalità in atto, considerando come effettiva presenza anche le giornate di permesso retribuito usufruite a compensazione delle prestazioni eccedenti l’orario di lavoro settimanale accantonate individualmente in “banca ore”.
ART. 61– CONCESSIONE TITOLI DI VIAGGIO
(AA 13/7/2001)
L’attuale regolamentazione sulla corresponsione dei titoli di viaggio (solo biglietti) ai familiari dei dipendenti viene estesa anche ai familiari non a carico (coniuge e figli, anche di genitori separati, compresi nello stesso stato di famiglia) e ai figli di genitori separati.
Pertanto, il valore complessivo massimo di euro 258,23 a dipendente potrà essere usufruito sia per i familiari a carico sia per quelli non a carico.
ART.62– TRATTAMENTO ECONOMICO PER LA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO IN VETTURA
(AA 13/7/2001)
Per la vendita di titoli di viaggio di cui all’art. 77, al personale di guida verrà corrisposta un importo pari al 35% del prezzo totale di ogni biglietto venduto. Tale importo non rientra nella retribuzione normale, non ha riflessi su alcun altro istituto economico ed è inoltre comprensivo di qualsiasi altra indennità legata alla specifica prestazione, quale il rischio borsa.
L’addebito dell’importo dei biglietti ricevuti oltre la dotazione iniziale e l’accredito della relativa percentuale, verranno effettuati mensilmente, tramite il bollettino paga del mese successivo a quello del ritiro.
ART. 63 – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE CON RIDOTTA CAPACITA’ DI GUIDA
(AA 27/11/01; AA 03/05/02)
Al personale inserito in questa rotazione e a quello comandato sui turni dei “servizi a chiamata” verranno corrisposte le stesse indennità previste per il personale di guida urbano.
TITOLO III
- PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI -
ART. 64 – ASSEMBLEE
(AA 27/9/72)
• Le assemblee del personale di movimento e addetto a mansioni di esattore o di guardiano, si effettueranno fuori dell’orario di lavoro;
• Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e/o le rappresentanze sindacali aziendali – singolarmente o congiuntamente – possono indire nei luoghi di lavoro le assemblee, riguardanti la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, ma debbono darne comunicazione alla Direzione dell’AMT trasmettendone l’ordine del giorno;
• Il lavoratore libero dal servizio che intende partecipare all’assemblea segnalerà la propria presenza firmando (nome, cognome e numero di matricola) un apposito registro o foglio, posto nel locale della riunione a cura delle rappresentanze sindacali aziendali, che provvederanno a trasmetterlo all’azienda;
• La durata dell’assemblea viene di volta in volta fissata da chi la indice;
• Le dieci ore annuali retribuite verranno calcolate secondo il seguente criterio:
• al lavoratore che partecipa alle assemblee per oltre sei ore e mezzo complessive verrà accreditato una giornata di xxxxx, a scomputo delle prime sei ore e trenta. Le restanti ore verranno liquidate con un importo pari al loro valore calcolate come lavoro ordinario;
• al lavoratore che partecipa alle assemblee per un numero di ore inferiore alle sei e trenta, verrà liquidato un importo pari al loro valore delle ore, calcolate come lavoro ordinario;
• il numero delle ore annuali verrà calcolato con i criteri di cui sopra al 31 marzo di ogni anno;
• la giornata di xxxxx accreditata verrà goduta entro il 31 marzo dell’anno successivo; le ore da retribuirsi verranno liquidate in occasione del saldo del mese di aprile di ogni anno;
Il personale di movimento potrà utilizzare per le assemblee, nel primo anno solare di assunzione, un numero di ore pari a due e mezzo per ogni trimestre di anzianità maturata.
ART. 65 – COMMISSIONI PARITETICHE
(AA 11/6/70, AA 11/5/90, AA 21/11/96, AA 5/3/99, AA 20/7/2000)
COMMISSIONE ORARI E TURNI
La Commissione Orari e Turni è composta da un solo rappresentante per ogni Organizzazione Sindacale ed ha il compito precipuo di verificare se i turni del personale viaggiante, elaborati dai competenti uffici aziendali, rispettino le norme fissate negli accordi aziendali vigenti. A tale scopo l’AMT fornirà tempestivamente a detta Commissione tutti gli elementi necessari.
La Commissione Turni viene convocata:
• per esaminare la formazione e la distribuzione dei turni in occasione dei cambi stagionali e proporre eventuali modifiche;
• per l’esame di modifiche che abbiano riflessi sull’insieme del servizio relativo anche ad una singola rimessa;
• per esaminare:
o tempi di percorrenza (durante le ore di punta, di calma e notturne) sulla base dei rilevamenti effettuati dall’azienda e, in caso di contestazione, dalle due parti;
o tempi di sosta;
• per conoscere la progettazione di nuove linee, la trasformazione o la riforma di quelle già esistenti;
• per altri motivi di carattere generale afferenti i turni del personale viaggiante.
La Commissione Xxxxx svolgerà i suoi compiti in collaborazione con il Consiglio dei Delegati.
L’attività della COT per la preparazione delle “tre fasi di servizio annuale programmato” si svolge nei seguenti limiti temporali a partire dalla consegna del materiale aziendale:
• fase estiva 1^ - 2 settimane massimo di calendario
• fase estiva 2^ - 2 settimane massimo di calendario
• fase invernale – 3 settimane massimo di calendario
Potranno essere prese in considerazione proposte di modifica, fatte a maggioranza dalla COT in rappresentanza dei Sindacati firmatari degli accordi 11/6/70 e 11/5/90..
L’AA 20/7/01 istituisce le seguenti Commissioni paritetiche, composte da rappresentanti della XX.XX. CGIL – CISL – UIL e FAISA CISAL e dell’A.M.T. SpA,:
COMMISSIONE CONSULTIVA SU AUTOVEICOLI
Fornisce suggerimenti e formula valutazioni e proposte in merito ai mezzi (compresi i pneumatici) da acquistare, prendendo visione dei vari modelli.
COMMISSIONE CONSULTIVA SU CAPI DI VESTIARIO
Fornisce suggerimenti e proposte in merito alla qualità merceologica ed alle tipologie di vestiario per il personale.
COMMISSIONE SULLA FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO
In considerazione del carattere fortemente innovativo della nuova normativa in materia di oario di lavoro del personale amministrativo, viene istituita una commissione composta da rappresentanti delle XX.XX e funzionari aziendali.
COMMISSIONE SULL’ANDAMENTO DELLA PRODUTTIVITA’ E SUL PREMIO DI RISULTATO
Allo scopo di verificare l’andamento della produttività alla base del P.D.R. e per verificare il raggiungimento dei risultati finali utili alla quantificazione del PDR, in funzione della variabilità del 20%, viene costituita un’apposita Commissione paritetica composta da componenti aziendali e dalle XX.XX..
Detta commissione potrà anche proporre ulteriori progetti ed interventi per il miglioramento della produttività e per la creazione di condizioni di competitività utili allo sviluppo di nuove attività industriali e di mercato e per la proposta di conseguenti, eventuali, riconoscimenti da concordarsi.
COMMISSIONE PER L’ARMONIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO CIRCOLAZIONE TRENI
Viene costituita una commissione composta da rappresentanti delle XX.XX e dall’azienda per armonizzare il Regolamento Circolazione Treni (c.d. RCT) con le normative contrattuali, con particolare attenzione alle norme di legge in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
ART. 66- PERMESSI PER LE ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI SINDACALI
(AA 5/6/86)
Il numero di ore di permesso sindacale retribuito per gli adempimenti relativi alle elezioni dei rappresentanti sindacali non potrà superare le 1700;
Le spese per stampati (manifesti, liste dei candidati e schede elettorali) sono a carico dell’AMT;
Sono pure a carico dell’AMT il trasporto e la messa in opera delle attrezzature necessarie per le operazioni di voto (cabine e urne);
Le ore eventualmente utilizzate oltre a quelle sopra stabilite saranno dedotte dal monte ore spettante ad ogni Confederazione Sindacale.
ART. 67 - PERMESSI SINDACALI
(AA 22/11/04)
Per dare applicazione a quanto previsto dal Protocollo d’Intesa del 5 maggio 2004, stipulato tra il Comune di Genova e le XX.XX. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal e dall’Accordo Aziendale del 15 ottobre 2004, sottoscritto da A.M.T. S.p.A., dalle XX.XX. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal e dal Comune di Genova (Art. 88), in data 22/11/04 le XX.XX. Filt-Cgil, Fit-Cisl Autoferrotranvieri Genova, Uiltrasporti e Faisa Cisal hanno sottoscritto un accordo in materia di Permessi Sindacali:
a) Art. 27 CCNL 23/7/1976
In A.M.T. S.p.A., per ciascuna O.S. firmataria dell’accordo del 22/11/04, i permessi sindacali, a decorrere dal
1 gennaio 2005, verranno riproporzionati, in base al nuovo organico risultante dalla scissione, secondo quanto previsto dai vigenti accordi nazionali e aziendali.
Fermo restando quanto previsto al capoverso precedente, in considerazione del maggior carico di attività sindacali derivanti dalla scissione di A.M.T. e dalla costituzione della nuova Società A.M.I., alle XX.XX. firmatarie dell’accordo del 22/11/04 viene concesso per l’attività sindacale da svolgere in A.M.I. un monte ore annuo di permessi sindacali pari a 1300 ore/anno per ciascuna O.S., che saranno utilizzate per le agibilità sindacali delle Segreterie Regionali, Provinciali o Territoriali, ex Art. 27 del CCNL 23 luglio 1976.
Pertanto, ciascuna O.S. firmataria del presente accordo usufruirà, a partire dal 1/1/2005, di un monte ore complessivo, ex art 27, pari a 4800 ore/anno. Le ore di permesso come sopra risultanti, negli anni successivi al 2005, verranno adeguate in proporzione all’organico aziendale delle due Società. A tal fine verrà preso come base di calcolo l’organico al 1/1/2005.
Ciascuna O.S. provvederà ad individuare ed a comunicare ad A.M.I. i nominativi dei rappresentanti sindacali incaricati di gestire le relazioni sindacali con A.M.I. stessa e quindi autorizzati di usufruire dei suddetti permessi.
b) Art. 30 CCNL 23/7/1976
Per ciò che riguarda i permessi sindacali delle RSA, derivanti dall’applicazione dell’art.30 del CCNL 23/7/1976, dall’1/1/2005, ciascuna O.S. firmataria dell’accordo del 22/11/04 usufruirà in A.M.T. di 2840 ore/anno, fruibili continuativamente a tempo pieno, al valore convenzionale di 1500 ore/anno per un distacco e/o frazionabili ad ore.
Con riferimento ai permessi delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) di A.M.I. in applicazione di quanto previsto dall’art. 30 del CCNL 23 luglio 1976., ogni singola O.S. usufruirà di un monte ore di 500 ore/anno, frazionabili in ore, che potranno essere usufruiti dal personale della RSA in forza ad A.M.I..
Il contenuto del presente accordo trova applicazione per le sole organizzazioni sindacali Fitl-Cgil, Fit-Cisl Autoferrotranvieri Genova, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, firmatarie dell’accordo del 22/11/04.
Quanto sopra farà parte integrante degli accordi tra la Società A.M.T. e la costituenda Società A.M.I. S.p.A..
COMMISSIONE ORARI E TURNI (CGIL-CISL-UIL-FAISA)
(AA 11/6/1970, AA 11/5/1990)
Ciascuna delle 4 organizzazioni Sindacali potrà usufruire di 90 giornate annue, che verranno contabilizzate previa richiesta scritta da ciascuna delle XX.XX.
Qualora si determinassero situazioni legate a variazioni di servizio non prevedibili, verranno concordate nuove forme di distacco per far fronte alle necessità.
ART. 68 - REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO
(AA 18/03/91 AA 5/1/96, AA 19/10/98; AA 20/7/2000, AA 2/08/2002)
Al fine di recepire le parti innovative introdotte dalla Provvisoria Regolamentazione, con particolare riguardo all’articolo 16 della stessa, Le parti hanno concordato di integrare gli Accordi Aziendali vigenti in materia di sciopero (A.A. 18 marzo 1991, A.A. 5 gennaio 1996, A.A. 19 ottobre 1998, A.A. 20 luglio 2000).
A seguito di tale integrazione la disciplina dello sciopero in A.M.T. S.p.A GENOVA è la seguente:
a) Dopo aver analizzato i flussi di richiesta dell’utenza con particolare riferimento a lavoratori e studenti, si conviene che le due fasce nelle quali dovrà essere garantito il servizio completo sono:
mattino: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 pomeriggio: dalle ore 17.30 alle ore 20.30
b) In occasione delle giornate di sciopero deve essere effettuato il servizio completo, nella fascia mattinale e nella fascia pomeridiana sopra indicate, in modo che il servizio garantito all’utenza sia svolto secondo l’ordinario programma di esercizio tutti i giorni compresi quelli festivi.
Al fine di rendere effettiva la durata delle fasce di garanzia e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero, in base ai tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi, l’inizio e la fine dello sciopero devono distare 30 minuti (orario medio di percorrenza della maggioranza delle linee esercite) dalle fasce di garanzia sopra indicate, su quasi tutte le linee del servizio urbano.
Resta inteso che, entro i termini di cui sopra, le vetture dovranno essere in rimessa.
c) La garanzia dei presidi aziendali, finalizzata alla sicurezza e alla protezione degli utenti e dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi, verrà assicurata dalla presenza in servizio del personale di seguito indicato, che verrà comandato in servizio con un congruo preavviso.
Personale posto a protezione degli utenti e dei lavoratori
- n. 2 graduati per ogni rimessa/impianto urbano
- n. 2 Addetti all’esercizio adibiti alle attività di autoradio (1 per zona, per quanto possibile a rotazione), per meglio garantire la protezione del materiale di esercizio, la sicurezza degli utenti e dei dipendenti.
Personale posto a sicurezza e protezione degli impianti (reparti, rimesse, etc.)
• n. 1 guardiano per ogni rimessa/impianto, compresa la Direzione
• n. 1 centralinista
• n. 2 graduati al Centro Operativo.
Personale posto a protezione dei mezzi
- n. 1 squadra di operai in ogni rimessa costituita da 4 persone (1 capo operatori + 3 operai). Tale squadra di operai non deve essere composta da più di 4 persone per ciascuna rimessa/impianto.
- n. 2 addetti alla manutenzione(per quanto possibile a rotazione) per assicurare la manutenzione e la sicurezza della linea aerea di alimentazione dei filobus.
- n. 1 operaio per ogni rimessa/impianto extraurbano.
Tutti i servizi di trasporto relativi alle chiamate di persone portatrici di handicap, essendo considerati “servizi essenziali”, devono essere garantiti, trattandosi di una categoria particolarmente protetta, durante tutto l’orario dello sciopero.
Sono, altresì, considerati “essenziali” e quindi esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero, previsti dall’articolo 16 della Provvisoria Regolamentazione, e garantiti in caso di sciopero, i servizi di noleggio, prenotati al di fuori del periodo di preavviso.
Per quanto non indicato specificatamente nel presente regolamento di esercizio, valgono le norme della regolamentazione provvisoria approvata con delibera n° 02/13 del 31/01/02, ai sensi dell’articolo 13, lett. a) della Legge 146/1990, come modificata dalla Legge 83/2000.
ART. 00 - XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX
(XX 31/05/02)
Al fine di armonizzare la precedente normativa aziendale, regolante le modalità di ricostruzione di carriera del personale in distacco sindacale retribuito e continuativo, con quanto disposto dalla nuova Contrattazione Nazionale del 27/11/2000, che ha modificato il precedente sistema di classificazione del personale, introducendo nuove declaratorie, nuove figure professionali ed i relativi profili, nonché corrispondenti nuovi parametri retributivi, si è concordato quanto segue:
Il personale in aspettativa sindacale retribuita, a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 28 del CCNL 23/07/1976:
1. Potrà richiedere la prima ricostruzione di carriera, se proseguirà nell’aspettativa sindacale retribuita, a tempo indeterminato, e conseguire il parametro di accesso all’Area Professionale superiore dell’Area Operativa di appartenenza, alle seguenti condizioni concomitanti:
• che provenga da un profilo professionale con parametro non inferiore al 155;
• che abbia 14 anni di anzianità aziendale;
• che abbia effettuato un’aspettativa sindacale retribuita, continuativa, negli ultimi 6 (sei) anni antecedenti alla ricostruzione di carriera;
• che dichiari la sua intenzione di non riprendere il servizio in azienda;
2. potrà richiedere una seconda ricostruzione di carriera, sempre se proseguirà nell’aspettativa sindacale retribuita, a tempo indeterminato, e conseguire il parametro superiore a quello di provenienza nell’Area Professionale e Operativa di appartenenza, alle seguenti condizioni concomitanti:
• che abbia 23 anni di anzianità aziendale;
• che abbia effettuato un’aspettativa sindacale retribuita, continuativa, di almeno 12 (dodici) anni;
• che dichiari la sua intenzione di non riprendere il servizio in azienda;
• che non abbia interrotto l’aspettativa sindacale retribuita, continuativa, dopo la prima ricostruzione di carriera;
3. potrà essere concessa una ulteriore ricostruzione di carriera, sempre se proseguirà nell’aspettativa sindacale retribuita, continuativa, a tempo indeterminato, per il conseguimento del parametro di accesso dell’Area Professionale superiore, alle seguenti condizioni concomitanti:
• che sia richiesta 3 anni prima del raggiungimento dei limiti di età e di servizio richiesti per la pensione di anzianità o di vecchiaia (secondo la legislazione vigente);
• che abbia completato 18 (diciotto) anni di aspettativa sindacale retribuita, continuativa;
• che dichiari la sua intenzione di non riprendere il servizio in azienda;
• che non abbia interrotto l’aspettativa sindacale retribuita, continuativa, dopo la seconda ricostruzione di carriera;
4. ai componenti delle Segreterie Nazionali, Regionali, Provinciali e ai Segretari delle RSA FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FAISA-CISAL in aspettativa sindacale retribuita, continuativa a tempo indeterminato, ai fini del calcolo dei 12 anni, o dei 18 anni, di aspettativa sindacale retribuita necessari per richiedere le ricostruzioni di carriera di cui ai punti 2) e 3) e con esclusione di quella di cui al punto 1), verranno considerati anche i permessi sindacali retribuiti effettuati a giornate, compresi quelli effettuati per le attività della Commissione Orari e Turni gli stessi verranno calcolato 1 mese ogni 20 giorni di aspettativa sindacale retribuita.
5. (esclusi i permessi effettuati ad ore). A tal fine si conteggerà convenzionalmente, 1 anno di aspettativa sindacale retribuita ogni 240 giornate di permessi retribuiti. Per valori inferiori o superiori a 240 giorni, Xxxxx inteso che le ricostruzioni di carriera non potranno avvenire per parametri superiori al 230.
6. Resta inteso che la richiesta di ricostruzione di carriera di cui ai punti precedenti dovrà pervenire da ciascuna O.S. Nazionale, Regionale, Provinciale.
7. La disciplina sopra indicata ha decorrenza dal 31/05/02.
TITOLO IV
- DISPOSIZIONI VARIE -
Capitolo 1)
- MANSIONI E PRESTAZIONI VARIE -
ART. 00 - XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX
(XX 3/9/97)
Il personale graduato sarà abilitato allo svolgimento delle mansioni di ausiliario del traffico a seguito dello svolgimento di appositi corsi. Al termine della prima fase verrà valutato, anche a seguito di una completa definizione dei contenuti del nuovo CCNL di categoria, il coinvolgimento di altre figure professionali.
Il personale abilitato è autorizzato ad intervenire sulle seguenti infrazioni commesse da parte dei ·veicoli privati:
• transiti e soste sulle corsie protette del mezzo pubblico
• transiti e soste presso fermate e/o capolinea bus,
• transiti e soste nelle zone interessate al transito dei mezzi pubblici.
Tale personale è inoltre autorizzato ad adottare provvedimenti sanzionatori mediante:
• preavvisi,
• verbali di infrazione
• rimozioni.
In caso di particolare complessità degli interventi questi verranno effettuati in concorso con la Polizia Municipale.
Viene precisato che le funzioni di cui sopra costituiscono unicamente uno strumento per un miglior svolgimento dei compiti già affidati al personale abilitato.
Le XX.XX. hanno espresso una valutazione positiva sulla sperimentazione da parte dell'AMT delle opportunità previste dalla legge 127/97.
Hanno richiesto di sviluppare ulteriormente la discussione e di tener conto dei seguenti aspetti.
• La materia, per quanto concerne le ricadute sulle normative di lavoro, dovrà essere soggetta a regolamentazione mediante appositi accordi.
• In particolare, non devono esservi preclusioni circa l'attribuzione, in prospettiva, dei compiti di cui trattasi anche ad altre figure professionali.
• Per rendere più efficace e agevole lo svolgimento di queste attività si rende opportuna una preventiva informativa alla cittadinanza, mediante i mezzi di comunicazione.
Occorre inoltre, in prospettiva, verificare l'eventuale disponibilità dell'Ente Proprietario al riconoscimento di contributi a favore dell'Azienda quale corrispettivo per lo svolgimento delle attività previste dalla legge 127/97.
Le parti a seguito della discussione di cui sopra hanno concordato quanto segue.
1) Al termine della prima fase di sperimentazione si incontreranno per valutare i risultati conseguiti e concordare in quale direzione procedere anche per quanto concerie le figure professionali da coinvolgere e le normative di lavoro da applicare, tenendo conto degli esiti della sperimentazione, delle norme contrattuali che scaturiranno dal CCNL di categoria e delle specifiche esigenze del servizio.
2) Vista la particolare delicatezza dei compiti affidati al personale abilitato, dovrà essere assicurata una adeguata selezione e preparazione dello stesso .
ART. 71- CHIAMATE IN CASO DI EVENTI ECCEZIONALI
(AA 22/12/92; AA 21/6/96;AA 21/12/01 )
Per fare fronte ad eventi eccezionali, in caso di previsioni meteorologiche che indichino probabilità di nevicate e/o gelate al fine di minimizzare il fermo veicoli sulla rete e di garantire il livello di servizio possibile all’utenza, verranno chiamati in servizio dalla Direzione di appartenenza, fuori dall’orario di lavoro dei turni assegnati, i dipendenti (autisti esperti, addetti all’esercizio, manutentori ed altri) che avranno preventivamente fornito la loro disponibilità su base volontaria.
Al personale, che, su base volontaria, verrà chiamato in servizio e che potrà anche far parte di squadre di unità lavorative, oltre alla corresponsione della prestazione verrà riconosciuto, a titolo straordinario, il tempo impiegato in intinere.
Tale tempo dovrà essere corrisposto in misura media forfetaria pro capite (indipendentemente dalla distanza dal posto di lavoro) pari a 60 minuti, se la prestazione richiesta avrà inizio successivamente alle ore 7.00 con termine non superiore alle 21.00, e a 90 minuti se la prestazione avverrà tra le ore 21.00 e le ore 7.00 successive.
Sarà fornito il vestiario adeguato qualora non assegnato.
ART. 72 - LINEE CIRCOLARI
(AA 8/9/99, AA 17/9/99, AA 22/9/99)
1.- Cambio turno
Nel caso in cui venga a mancare il cambio a fine turno in direzione centro, si applica la regolamentazione vigente sul “cambio in linea del personale urbano”, con la precisazione che il punto da raggiungere, proseguendo la corsa, sarà la fermata di p.zza De Ferrari.
In tale circostanza, l’autista, appena costatata la mancanza del cambio, dovrà esporre la targatura “De Ferrari”.
Nel caso di istituzione di nuove linee circolari, il punto da raggiungere in caso di mancanza di cambio a fine turno verrà di volta in volta ridefinito in base al percorso delle linee stesse, previa consultazione con le XX.XX. firmatarie del presente accordo.
2.- Servizi igienici
Con l’avvio delle nuove linee circolari 41, 46 e 47, a far data dal 20 settembre 1999, il personale operante su tali linee potrà usufruire dei servizi igienici di locali pubblici con i quali sono stati predisposti appositi accordi, come di seguito indicato:
• Linea 41: Bar Xxx - Xxx Xxxxxx 00 r
• Linea 47: Bar Xxxxxxx - Xxx Xxxxxxxxxx 00 r
• Linea 46: Caffetteria al capolinea - Via Donghi 224 r
Nelle giornate festive e non festive nelle quali gli esercizi convenzionati risultino chiusi e manchino i servizi igienici, il personale, consultandosi preventivamente con il Centro Operativo o con il personale graduato di zona, potrà utilizzare i servizi igienici delle strutture AMT di Piazza Verdi, mediante sostituzione da parte dell’agente a”a disposizione” o con breve sosta.
In seguito verrà condotta su tutta la rete una mappatura dei punti carenti di servizi igienici e verranno stipulate ulteriori apposite convenzioni con i locali pubblici.
L’Azienda si farà parte attiva per sollecitare da parte degli enti comunali competenti la concessione delle autorizzazioni necessarie alla costruzione di nuovi servizi igienici.
3.- Miglioramenti di efficienza
L’incidenza sui costi dell’istituzione delle linee circolari deve costituire elemento da valorizzare e da sommare agli altri progetti di riorganizzazione Aziendale (Xxxxxxxxxxxx, riassetto magazzino, impianti speciali, ubicazione spazi nuove rimesse, monitoraggio, etc.) e di produttività, da valutare all’interno della contrattazione di secondo livello attualmente in corso, criteri che saranno concordati per la determinazione del premio di risultato, in aggiunta a tutti gli altri elementi di produttività)
ART. 73 – PLURIMANSIONI DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA
(AA 21/6/96)
Al personale addetto alla sorveglianza sono richieste le seguenti mansioni polivalenti:
- informazioni al pubblico
- servizio di centralino
- sostituzione per la rete urbana degli autisti di direzione
- apertura e chiusura degli impianti speciali nelle ore notturne
- servizio di posta.
ART. 74 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E PLURIMANSIONI DEL PERSONALE DEGLI IMPIANTI SPECIALI
(AA 21/6/96, AA 20/7/00)
1) Nell'ottica di una maggiore produttività e flessibilità dell'organizzazione del lavoro, il personale addetto agli impianti speciali dovrà operare, secondo quanto sotto specificato, con una integrazione fra mansioni di guida e manutentive; ciò darà luogo ad una effettiva polivalenza.
2) Le mansioni di polivalenza richieste per detto personale sono:
- messa in servizio degli impianti;
- verifica degli organi di sicurezza;
- ripristino delle anomalie dell'impianto riscontate durante la corsa di prova;
- operazioni di ripristino della funzionalità dell'impianto che implicano momentanee parzializzazioni di protezioni;
- operazioni di manutenzione di primo livello;
Dettaglio delle operazioni di manutenzione di 1° livello
- controllo ed eventuale sostituzione di parti (lampade, etc.)
- controllo batterie e rabbocchi; eventuale sostituzione
- controllo carica-batterie
- lubrifica guide scorrimento e binari
- verifica attacchi funi e relativi dispositivi di controllo
- controllo funi
- controllo segnalazioni luminose e pulsanteria; eventuale ripristino
- controllo comunicazioni foniche
- ripristino funzionalità impianti per semplici inconvenienti (tempo-limite, fotocellule, etc.)
- controllo olio centraline
- controllo eventuali perdite olio
- pulizia locali ed apparecchiature
- controllo impianti di drenaggio acqua
- controllo usura freni
- controllo funzionamento cancelli e tornelli
- verifica interni veicoli ed arredi
- verifiche funzionamento impianti pneumatici
- controllo funzionalità rulli di linea
- verifica linea aerea
- controllo ed eventualmente sostituzione dispositivi anti-scarrucolanti
· verifica dispositivi antincendio
- pulizia filtri aria
- affiancamento al personale operaio per operazioni di manutenzione.
L'Azienda si impegna a rendere agevole l'accesso alle fosse della funicolare Zecca-Righi per consentire l'esecuzione delle verifiche.
L'Azienda potrà impiegare il personale addetto all'esercizio in caso di necessità nelle operazioni sopra elencate, anche per l'intero arco del turno lavorativo giornaliero.
3) Al personale verranno effettuati corsi di formazione e/o affiancamenti al personale operaio atti allo svolgimento delle sopra citate operazioni.
4) L'Azienda potrà richiedere al personale attualmente operante nel "telecontrollo ascensori" l'acquisizione delle abilitazioni per la conduzione dei diversi impianti e veicoli a seconda delle necessità aziendali.
A decorrere dall’1° ottobre 2000, per la conduzione dell’ impianto di Granarolo viene introdotto l’ Agente Unico, fatte salve le necessarie verifiche sulla sicurezza dell’impianto.
In funzione del diverso livello di professionalità e qualificazione necessaria per la conduzione degli impianti, viene realizzata una rotazione speciale per la funicolare Zecca - Righi.
A decorre dall’1° ottobre 2000, la sorveglianza a distanza degli ascensori viene assegnata al personale graduato già attualmente operante negli impianti stessi.
Il personale operaio di manutenzione può essere impiegato in attività, in casi particolari in cui esistano rischi per la sicurezza o la continuità di servizio, in attività di conduzione e sorveglianza degli impianti . A tal fine conseguirà le necessarie abilitazioni.
ART. 75 – PLURIMANSIONI DEL PERSONALE DELLA METROPOLITANA
(AA 21/6/96)
Le mansioni in polivalenza richieste al personale della metropolitana sono:
- spostamenti dei treni in linea e in deposito;
- verifica giornaliera della funzionalità degli ascensori, scale mobili e montascale;
- ripristino della funzionalità degli impianti di cui al punto precedente;
- conduzione del montascale della stazione Principe;
- al mattino e a mezzogiorno trasporto da e per il PCO dei documenti riguardanti il servizio.
ART. 76 - MANSIONI DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI NOLEGGIO
(AA 21/6/96)
Le competenze assegnate al personale viaggiante addetto al noleggio sono comprensive dell'ordinario controllo dei materiali di consumo (olio, liquido refrigerante, etc.) e della pulizia dell'autobus durante l'effettuazione dei servizi.
ART. 77 – VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO IN VETTURA
NORMATIVA APPLICABILE AGLI “AGENTI UNICI” URBANI
(AA 15/3/1956, AA 1/10/1964, AA 29/871973, AA 18/12/1979)
E’ prevista la vendita in vettura da parte degli “agenti unici” urbani ed extraurbani di titoli di viaggio nei giorni feriali e festivi secondo la prassi in atto (in relazione della disciplina degli agenti unici e con la corresponsione della indennità prevista per “agente unico”)
Verrà data al personale una “consegna fiduciaria” di blocchetti da vendere ai passeggeri che ne fanno richiesta, comunque esclusivamente per titoli di viaggio ordinari.
“BIGLIETTO A TARIFFA ORDINARIA MAGGIORATA” - NORMATIVA APPLICABILE AGLI “AGENTI UNICI” URBANI
(AA 13/7/2001)
Per dare attuazione, in via sperimentale, alle disposizioni dell’Accordo Aziendale 20/7/2000 nel quale è stato stabilito che “per venire incontro a particolari esigenze dell’utenza, il personale operante sulle linee urbane sarà tenuto alla vendita di biglietti ordinari secondo modalità e criteri che saranno oggetto di specifica disciplina da concordarsi con le XX.XX., entro l’anno in corso”, si è concordato, in data 13/7/2001, che il personale di guida è tenuto, su richiesta della clientela, alla vendita in vettura del “BIGLIETTO A TARIFFA ORDINARIA MAGGIORATA” su tutte le linee urbane secondo le seguenti modalità:
1) la vendita dei biglietti deve essere effettuata nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 7.00, e in tutti i giorni festivi (compreso le domeniche) durante tutto l’arco della giornata. Questa attività verrà svolta anche dagli “agenti unici urbani” che continueranno anche a vendere i titoli di viaggio nei giorni feriali, sino alle ore 20 , secondo la prassi in atto (in relazione alla disciplina degli agenti unici si fa rinvio alle indennità di agente unico, di bigliettazione automatica, di rischio borsa e versamento, previste dagli articoli 20, 21 e 29);
2) tale vendita, deve comunque essere effettuata in vettura durante le FERMATE o al CAPOLINEA e comunque in condizione di sicurezza;
3) il conducente non ha l’obbligo di dare il resto;
4) al personale preposto alla vendita dei biglietti in vettura viene assegnata una dotazione di 2 blocchetti da 25 biglietti; la consegna della dotazione iniziale e i rifornimenti successivi dovranno essere effettuati presso le sotto indicate biglietterie aziendali, oltre che in quella di Piazza della Vittoria, come di seguito indicato:
• XXXXXXXXXXXXX x XXXXXXXXXXX xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xx Xxx Xxxx;
• XXXXXXXXX e GAVETTE presso la Biglietteria di Via Xxxxxxxx;
• BOCCADASSE e XXXXXXX presso la Biglietteria di Via D’Annunzio;
5) per avere sempre di scorta almeno un blocchetto da 25 biglietti il personale di guida è tenuto ad reintegrare la dotazione non appena venduto il primo blocchetto di biglietti;
6) in caso di cambio di mansioni, di dimissioni o di pensionamento si procederà alla restituzione e/o la regolarizzazione dei biglietti dati in dotazione;
7) la predetta normativa sarà oggetto di specifica regolamentazione applicativa per gli utenti;
Il presente accordo entrerà in vigore a partire dal prossimo servizio invernale 2001/2002 (30 settembre 2001) e sarà preceduto da un’adeguata informazione sia al personale che alla cittadinanza.
L’accordo stesso sarà oggetto di verifica tra le parti sottoscriventi entro 3 mesi dall’entrata in vigore.
ART. 78 - MANSIONI DEI VERIFICATORI TITOLI DI VIAGGIO ED AUSILIARI DEL TRAFFICO
(AA 5/10/83, A.A. 20/7/2000)
Viene istituita la figura del “Verificatore titoli di viaggio”, come contemplato nella legge n. 30/78, nota 17, con mansioni di: verifica in vettura dell’osservanza dell’art. 58 del Regolamento di Polizia Comunale relativo al pagamento titolo di viaggio e alle norme di comportamento, con attività conseguenti (contestazione infrazioni, applicazione sanzioni, compilazione verbali, versamento incassi).
La figura del VTV, previa verifica di fattibilità sotto il profilo amministrativo da effettuarsi con l’amministrazione comunale, verrà impiegata anche per lo svolgimento delle mansioni previste dalle leggi vigenti per l’attività di ausiliario del traffico.Questo intervento avrà carattere sperimentale per la durata di un anno, al termine del quale le parti si incontreranno per verificare l’andamento ed i risultati della sperimentazione e per apportare eventuali correttivi.
ART. 79 - MANSIONI RELATIVE AI TURNI AL CAPOLINEA DEGLI OPERATORI DI ESERCIZIO (Par. 175 - 183)
(AA 20/7/00)
A decorrere dal 1° gennaio 2001, tutti i pezzi di turno con mansioni di “capolinea” saranno soppressi e trasformati in turni con mansioni di guida.
ART. 80 – SERVIZIO TRASPORTO DISABILI
(AA 25/10/01)
Al fine di mantenere in AMT la gestione del servizio per portatori di handicap si rende necessaria una diversa modalità di gestione del servizio stesso, tendente alla riduzione dei costi di gestione e al miglioramento del servizio offerto.
Per facilitare questo processo, il personale addetto alla conduzione del mezzo s’impegna a svolgere anche il compito di accompagnatore (dismettendo di conseguenza l’attività di accompagnamento oggi svolta dalla XX.XXX.XX) e lasciando, tuttavia, invariate le modalità in atto di prenotazione e di organizzazione del viaggio, che rimangono di competenza della XX.XXX.XX.
Si precisa che, in caso di trasporto di disabili gravi che richiedano una particolare assistenza durante il viaggio, è necessario che la XX.XXX.XX comandi comunque un suo dipendente con mansioni di accompagnatore.
Capitolo 2)
- ALTRE DISCIPLINE -
ART 81 - CRAL
(AA 16/1/97, AA 1/9/00, AA 30/07/02)
Le strutture direttive del CRAL AMT, si impegnano ad una sempre più ampia collaborazione tra il CRAL e l’AMT S.p.A. per migliorare il servizio offerto per il tempo libero e tutte le attività culturali e ricreative fornite agli associati con azioni che favoriscano lo sviluppo del CRAL stesso ed una valorizzazione dell’immagine aziendale, anche attraverso una fattiva collaborazione con il Settore Comunicazioni Esterne e con gli Uffici che gestiscono i servizi di noleggio dell’AMT S.p.A..
In questo quadro si dovrà realizzare un sempre più ampio e diretto coinvolgimento degli associati alle attività del CRAL, anche mediante una partecipazione economica al finanziamento del Circolo attuata mediante il pagamento di una quota associativa, finalizzata al miglioramento di tutte le attività del CRAL AMT.
a) Contributi aziendali
A partire dall’anno 2001, il contributo aziendale al finanziamento del CRAL, concordato il 1/9/2000 tra AMT e le XX.XX.,viene progressivamente portato ad un valore pari ai contributi versati volontariamente dagli iscritti a tale associazione. Pertanto a partire dal 1° gennaio 2001, viene applicato il seguente meccanismo di finanziamento:
1) Contributo associati:
Tale contributo deriva dal pagamento volontario di una quota associativa da parte di ogni iscritto al CRAL, che , per l’anno 2001 , viene fissata in lire 10.000 (diecimila).
2) Contributo aziendale:
A partire dal 1° Gennaio 1997 il contributo aziendale per le attività del Circolo Ricreativo passava allo 0,185% calcolato sull’imponibile previdenziale dell’anno precedente.
L’ammontare del nuovo contributo comprendeva, ogni anno, l’importo che sino alla data dell’AA16/7/97 l’azienda aveva corrisposto al CRAL quale contributo per il”Dono di Natale”
Il contributo così determinato, a partire dal 2001, viene diminuito del 10% annuo, fino al raggiungimento dell’ equivalenza tra i contributi versati dall’azienda e quelli raccolti da CRAL tra i suoi iscritti.
3) Ulteriore contributo aziendale:
Tale contributo è pari al valore dei contributi raccolti dal CRAL tra i suoi iscritti.
I dipendenti trasferiti ad AMT EXTRA, se regolarmente iscritti al CRAL, verranno computati ai fini del calcolo della quota aziendale CRAL, fino al pensionamento degli stessi.
b) Statuto ed elezioni
In conseguenza dei diversi criteri associativi previsti dall’accordo Aziendale del 20 luglio 2000, lo statuto del Cral è stato rielaborato con particolare riferimento alle modalità di elezione degli organi statutari. Il nuovo testo è stato approvato il 21/06/2001 e entro il 30 giugno del 2001 sono state raccolte le adesioni dei dipendenti AMT che hanno consentito di procedere all’incasso delle quote associative entro il 31/07/2001.
Verranno effettuate come previsto dall’accordo del 1/9/00 le elezioni dei nuovi organi statutari nel rispetto del principio secondo il quale “Tutti i soci saranno elettori ed eleggibili”.
c) Cariche sociali
Per lo svolgimento della funzione di Presidente del CRAL – carica che sarà ricoperta da un dipendente aziendale - al fine di favorire una corretta ed efficace gestione operativa delle attività associative l’ Azienda, su libera richiesta dell’interessato e subordinatamente ad una verifica di compatibilità con gli aspetti organizzativi e di servizio, concederà permessi retribuiti part time per lo svolgimento della funzione.
In applicazione di quanto sopra indicato, per l’agibilità del Presidente CRAL, vengono concessi permessi retribuiti nella misura massima di 1000 ore per anno, non cumulabili negli anni successivi.
Resta inteso che tutte le giornate di ferie, festività, riposi dovranno essere fruiti entro l’anno, senza possibilità di pagamento degli eventuali residui che si considereranno, comunque, fruiti nell’ambito delle 1000 ore di cui sopra.
Le ore di cui sopra verranno calcolate pro-rata in relazione al periodo di effettivo esercizio della carica di Presidente del CRAL.
Le modalità di gestione delle attività di servizio verranno concordate con i Responsabili delle Direzioni di appartenenza.
Le cariche di Vicepresidente, Segretario ed Economo vengono svolte fuori orario di lavoro.
d) Regime transitorio del contributo aziendale
Per l’anno 2000 l’ Azienda ha erogato i finanziamenti previsti dall’accordo del 16 gennaio 1997.
ART. 00 - XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
(XX 28/10/1996)
Viene assicurato ai lavoratori del Settore Magazzino Centrale il riscaldamento e la possibilità di lavarsi con l’acqua calda nel giorno di sabato.
ART. 00 - XXXXX XXXXXXXXX (XX 29/5/97, AA 18/6/2001, AA 13/10/03) NORME GENERALI DI ASSEGNAZIONE
Si è introdotto un nuovo criterio per l’assegnazione dei capi di vestiario che compongono le dotazioni. Vengono azzerate tutte le date di scadenza intermedie che vengono unificate in scadenza invernale ed estiva.
I periodi di validità delle assegnazioni possono essere rilevati dalle tabelle in allegato
I periodi di distribuzione (invernale/estivo) verranno comunicati al personale da parte della Direzione APP. Tutti i capi di vestiario dovranno riportare il logo aziendale, dimensionato a seconda del capo.
Il personale, in particolare quello a diretto contatto con il pubblico, dovrà indossare durante il servizio il vestiario uniforme, averne la massima cura e non modificarne la foggia.
Nel periodo invernale è tollerato un berretto, non fornito dall’Azienda, purchè di foggia e colore in sintonia con la divisa.
Il dipendente si asterrà dal richiedere un’ulteriore assegnazione di massa vestiario nei sei mesi precedenti il suo pensionamento.
PERSONALE OPERAIO
Come già avvenuto per le dotazioni estive 2001, l’X.X.XXX/Xxxxxxxxx confezionerà nominativamente le dotazioni e provvederà all’inoltro ai responsabili dei vari centri di costo che ne cureranno la distribuzione agli interessati.
Il giaccone impermeabile imbottito fa parte della dotazione e a decorrere dalla distribuzione invernale del Novembre 2003 verrà assegnato a tutto il personale operaio. Si conviene che la consegna di tali capi in scadenza Novembre 2001 (n° 123) e Novembre 2002 (n°32) verrà spostata al Novembre 2003. La durata di tale capo di vestiario è fissata in 72 mesi.
SOSTITUZIONI
Le sostituzioni potranno avvenire nei seguenti casi:
- deterioramento per cause di servizio: il fatto dovrà essere accertato dal superiore diretto e, con conseguente comunicazione scritta dello stesso, il capo verrà sostituito a cura dell’X.X.Xxxxxxxxx.
- per intervenuta modifica di taglia: in occasione della distribuzione le eventuali sostituzioni potranno avvenire a seguito di accordi preventivi con il responsabile dell’U.O.Magazzino.
PERSONALE VIAGGIANTE (come da tabella allegata)
La ditta prescelta provvederà alla rilevazione delle taglie, secondo un calendario concordato con le XX.XX. su tempi e località, per poter predisporre la distribuzione nei periodi invernale ed estivo.
La dotazione del personale di sorveglianza è equiparata a quella dei conducenti di linea. PERSONALE FEMMINILE
Il personale femminile, formalizzando preventivamente la propria scelta, potrà optare fra i seguenti capi: pantalone – gonna – gonna pantalone. Tale scelta dovrà essere fatta prima della definizione degli appalti relativi al vestiario.
SOSTITUZIONI
Le sostituzioni potranno avvenire nei seguenti casi:
- deterioramento per cause di servizio: il fatto dovrà essere accertato dal superiore diretto e, con conseguente richiesta scritta dello stesso, il capo potrà essere sostituito a cura dell’X.X.XXX/Xxxxxxx Generali.
- in caso di xxxxx dovrà essere consegnata al superiore diretto la denuncia alle autorità di pubblica sicurezza. La richiesta di sostituzione, con allegata la denuncia, dovrà essere inviata all’X.X.XXX/Xxxxxxx Generali.
Le parti si sono incontrate il 13/10/03 per definire le modalità di consegna del giaccone impermiabile imbottito (tipo come da accordo aziendale 18/06/01) per tutto il personale viaggiante e per il personale di sorveglianza. La distribuzione del nuovo tipo di giaccone avverrà a cura di APP per ciascuna rimessa, compresa la metropolitana. e si concluderà entro l’anno. Mentre per quanto riguarda gli addetti agli impianti speciali, gli addetti all’esercizio e il personale di sorveglianza la consegna avverrà a seguito di diretto contatto con U.O. MAG.
La successiva scadenza dei giacconi oggetto della presente trattativa avverrà allo scadere del quarto anno dalla consegna.
CAPI DI VESTIARIO A CONSUMO
Saranno considerati a consumo i seguenti capi:
scarpe basse per operaio; scarpe alte per operaio;
stivali in PVC per operaio, VTV e Agenti di Movimento inseriti in rotazione, Addetti all’esercizio.
Lo stato di consumo dovrà essere certificato dal superiore diretto con la relativa comunicazione di nuova assegnazione che dovrà essere inviata all’X.X.XXX/Xxxxxxxxx.
CAPI DI VESTIARIO SPECIFICI (conducenti filobus)
Le parti firmatarie del presente accordo valuteranno l’opportunità, prima della riattivazione del servizio, di assegnare ai conducenti filobus alcuni capi specifici.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Tali dispositivi saranno forniti su richiesta dei responsabili diretti degli aventi diritto secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza.
Dovrà essere emessa specifica Richiesta di Acquisto, dopo censimento delle necessità, a cura di ogni responsabile dei centri di costo interessati.
NUOVI ASSUNTI
Nel caso di nuove assunzioni verrà assegnata la dotazione completa. Per la successiva consegna completa verrà osservato lo scadenziario generale.
MANCATO RITIRO DOTAZIONE
Il personale è tenuto a farsi rilevare le taglie ed a ritirare la dotazione di vestiario nei tempi stabiliti; qualora non ottemperasse anche dopo un sollecito, l’Azienda attuerà i provvedimenti disciplinari del caso.
TABELLE DEI CAPI DI VESTIARIO ASSEGNATI E LORO DURATA
PERSONALE OPERAIO | |||||||
dotazione invernale dotazione estiva | |||||||
tipo indumento | quantità | durata | tipo indumento | quantità | durata | ||
Pantaloni | 2 | 24 | Pantaloni | 2 | 24 | ||
Camicie | 2 | 24 | Magliette | 2 | 24 | ||
Giubbino | 1 | 24 | Giubbino | 1 | 24 | ||
Maglioncino lupetto | 1 | 24 | |||||
Berretto di lana | 1 | 24 | |||||
Giaccone imp. Imb. | 1 | 72 | |||||
PERSONALE VIAGGIANTE | |||||||
CONDUCENTI DI LINEA – AGENTI DI MOVIMENTO NON IN ROTAZIONE – ADDETTI IMPIANTI SPECIALI ADDETTI METROPOLITANA - PERSONALE DI SORVEGLIANZA | |||||||
dotazione invernale dotazione estiva | |||||||
tipo indumento | quantità | durata | tipo indumento | quantità | durata | ||
Pantaloni | 2 | 24 | Pantaloni | 2 | 24 | ||
Camicie | 3 | 24 | Camicie | 3 | 24 | ||
Maglioncino collo V | 1 | 24 | |||||
Maglioncino lupetto | 1 | 24 | Giubbino | 1 | 48 | ||
Cravatte | 2 | 24 | |||||
Guanti | 1 p. | 48 | |||||
Giaccone imp. Imb. | 1 | 48 |
VERIFICATORI TITOLI DI VIAGGIO (VTV) – OPERATORI DI ESERCIZIO IN ROTAZIONE | |||||||
dotazione invernale dotazione estiva | |||||||
tipo indumento | quantità | durata | tipo indumento | quantità | durata | ||
Pantaloni | 2 | 24 | Pantaloni | 2 | 24 | ||
Camicie | 3 | 24 | Camicie | 3 | 24 | ||
Maglioncino collo V | 1 | 24 | |||||
Maglioncino lupetto | 1 | 24 | Giubbino | 1 | 48 | ||
Cravatte | 2 | 24 | |||||
Guanti | 1 p. | 48 | |||||
Impermeabile | 1 | 48 | |||||
Giaccone imp. Imb. | 1 | 48 | |||||
ADDETTI ALL’ESERCIZIO | |||||||
dotazione invernale dotazione estiva | |||||||
tipo indumento | quantità | durata | tipo indumento | quantità | durata | ||
Pantaloni | 2 | 24 | Pantaloni | 2 | 24 | ||
Camicie | 3 | 24 | Camicie | 3 | 24 | ||
Maglioncino collo V | 1 | 24 | |||||
Maglioncino lupetto | 1 | 24 | Giacca | 1 | 48 | ||
Cravatte | 2 | 24 | |||||
Guanti | 1 p. | 48 | |||||
Impermeabile | 1 | 48 | |||||
Giacca | 1 | 48 | |||||
Giaccone imp. Imb. | 1 | 48 |
ART. 84 – GESTIONE MENSE AZIENDALI
(AA 19/2/02)
AGIBILITA’ SINDACALI
La Segreteria dei Delegati e la RSA FAISA-CISAL hanno accesso ai locali mensa per svolgere un’attività di verifica sulla qualità e sulla quantità del cibo confezionato per il personale AMT, e sullo stato dei locali adibiti a mensa.
A tal fine ciascuna O. S. comunicherà i nominativi del personale che, in modo compatibile con le attività lavorative, verrà autorizzato a svolgere la sopraindicata attività. Il personale sarà quello operante nella struttura dove è situata la mensa.
L’attività di verifica deve essere effettuata nel rispetto della Regolamentazione Sanitaria vigente.
COSTO DEL PASTO
Attualmente il costo del pasto è ripartito tra l’A.M.T. e i propri dipendenti nella seguente misura:
• 70% a carico azienda
• 30% a carico dipendente.
Le eventuali variazioni della quota di contribuzione al costo del pasto da parte dei dipendenti dovrà essere concordata con le stesse OO. SS, le quali forniranno le loro osservazioni anche in merito alla qualità e quantità, del pasto nella fase di rinnovo delle forniture, preliminarmente alla stesura dei capitolati.
ART. 85 - MEDICINA PREVENTIVA
(AA 5/10/83, AA 29/4/89)
Il Centro di Medicina Preventiva segue, nello svolgimento delle sue attività, principalmente queste quattro direttrici:
- esame e individuazione delle mappe di rischio nelle lavorazioni aziendali;
- coordinamento delle visite mediche che a qualsiasi titolo interessino il lavoratore con la tenuta di un libretto sanitario che raccolga tutte le informazioni sugli stati di salute del singolo;
- individuazione dei problemi di sicurezza della salute dei lavoratori e conseguenti azioni in merito;
- contenimento del fenomeno di inidoneità alla mansione originaria (soprattutto del personale di linea) attuando una concreta conoscenza preventiva del fenomeno nelle sue fasi di sviluppo con ricerca di adeguate soluzioni nel conseguente riutilizzo in altre attività lavorative.
In particolare, nell’ambito delle iniziative “mirate” alla prevenzione e cura del personale viaggiante viene messo a punto un programma di check up periodici per il personale viaggiante sulla base concordata con i medici del CMP.
ART. 86 – TOSSICODIPENDENZA
(AA 23/10/1984)
In caso di tossicodipendenza accertata, o dalla struttura sanitaria pubblica o dal C.M.P., l’agente verrà invitato a sottoscrivere un impegno a sottoporsi ad un progetto terapeutico predisposto dalle strutture sanitarie pubbliche competenti e/o dalle strutture associative e volontarie convenzionate di cui alla Legge Regionale n. 14 del 12 marzo 1984, le cui conseguenze, sul piano del rapporto di lavoro, saranno concordate fra l’Azienda ed il Consiglio dei Delegati. Il progetto potrà stabilire anche un adeguato periodo di ricovero presso un centro specializzato oppure un periodo di part-time giornaliero di distacco dal lavoro per le cure necessarie.
L’Azienda provvederà al mantenimento del posto per la durata del progetto terapeutico e ad impiegare l’agente, in caso di periodo giornaliero di cura, in mansioni protette e più consone al suo stato di salute, mantenendo la qualifica rivestita. Le modalità del reinserimento nel lavoro verranno concordate a livello aziendale fra le parti, col contributo del Servizio di Salute mentale della U.S.L. competente per territorio e del
C.M.P. ed il preventivo assenso dell’interessato, intervenendo eventualmente sulla durata della prestazione giornaliera, sulla mobilità interna, sulla formazione e l’aggiornamento professionale.
Sino al termine del progetto terapeutico, l’agente dovrà provvedere a trasmettere all’Azienda la certificazione comprovante il mantenimento dell’impegno assunto al momento dell’accertata tossicodipendenza. La cadenza dei rapporti medici sarà stabilita, caso per caso, dalle strutture di cui all’art. 1, dall’Azienda e dal Consiglio dei Delegati.
L’Azienda provvederà alla corresponsione dell’assegno alimentare di cui all’art. 46 del Regolamento Allegato A al regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148, per tutto il periodo di ricovero presso il Centro specializzato. In caso di prestazione lavorativa part-time, verrà invece corrisposta la paga anche nelle ultime ore utilizzate per la cura presso i centri specializzati.
Al termine del progetto terapeutico, su parere della struttura sanitaria pubblica e di quella dell’Azienda, l’agente verrà reintegrato nelle mansioni della qualifica rivestita.
Qualora il dipendente, affetto da tossicodipendenza, non accetti di sottoporsi volontariamente alle cure degli Enti Sanitari di cui al punto 1) entro un termine massimo di sei mesi, si applicheranno i disposti dell’art. 27 del regolamento Allegato A al Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148.
Qualora il dipendente in cura non ottemperi all’invio dei certificati di cui al punto 3) nelle scadenze prescritte e comunque entro il 12 giorno delle stesse, decade dal diritto all’applicazione del presente Accordo e si applicheranno i disposti dell’art. 27 precitato.
Le parti si impegnano a verificare, caso per caso, eventuali necessità dei dipendenti impegnati nell’opera di assistenza e di intervento sui propri congiunti con problemi di accertata tossicodipendenza.
ART 87 - ORARIO DI APERTURA DELLE BIGLIETTERIE AZIENDALI
(AA 4/4/00)
Al fine di ottimizzare le vendite di titoli di viaggio e di migliorare il servizio alla clientela, a far data dal giorno 11 Aprile 2001, l’orario di apertura al pubblico delle biglietterie aziendali è continuato dalle ore 8.10 alle ore 15.45.
Pertanto, nel rispetto dell’Accordo Aziendale del 20/7/2000 la pausa mensa, di 45 minuti, del personale di biglietteria è goduto in due turni:
• dalle ore 12.15 alle ore 13.00;
• dalle ore 13.10 alle ore 13.55.
ART 88 - SCISSIONE
(AA 15/10/04)
Premesso che come indicato nella comunicazione del progetto di scissione alle Organizzazioni Sindacali del 1° settembre 2004, la ripartizione delle funzioni tra le due società è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal progetto di scissione deliberato dal Consiglio Comunale il 28/11/2002 e il 25/5/2004, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di A.M.T. il 6/7/2004 e dall’Assemblea dei Soci il 30/7/2004.
Tale progetto, rispetto a quanto previsto nell’Accordo sindacale del 5/5/2004, intervenuto tra Comune ed Organizzazioni Sindacali, prevede che la società di infrastrutture (AMI) sia dotata di tutte le funzioni di staff necessarie al funzionamento della stessa.
Si è reso necessario riprodurre nella società di infrastrutture (AMI), in misura proporzionale al carico di lavoro previsto, tutte le funzioni di staff attualmente presenti nella società AMT, con l’eccezione, in questo schema, per le attività relative al sistema informativo aziendale e l’elaborazione delle paghe, nonché delle altre voci del trattamento economico che saranno gestite dalla società di gestione nell’ambito dei contratti di service tra le due società.
Si rileva che in alcuni casi non è stato possibile individuare in AMT tutte le competenze necessarie per fare fronte al fabbisogno di figure professionali in AMI a cui si potrà far fronte con eventuali successivi inserimenti.
Le parti nel darsi atto di aver esperito il percorso previsto nell’ambito della procedura di cui all’art. 47, della legge 29/12/90 n. 428, programmano una prima verifica entro tre (3) mesi dalla data della scissione, per verificare la possibilità di far fronte alle residue esigenze di personale, attraverso processi di mobilità e formazione interfunzionali ed interaziendali e, in subordine, mediante ricorso ad eventuali assunzioni dall’esterno qualora non fosse possibile individuare internamente alle due Società le relative candidature.
Più in generale, nella fase di assestamento dell’organizzazione delle due società potrebbero essere attivati ulteriori passaggi di personale tra le stesse in funzione delle esigenze operative “testate sul campo” e dei carichi di lavoro, tenendo inoltre anche conto delle capacità professionali e, per quanto possibile, delle aspettative del personale.
Le parti si danno atto della necessità di far fronte alle attuali carenze di organico del settore della manutenzione veicoli con un insieme di iniziative ed interventi che saranno esplicitati, entro due mesi, nell’ambito di un piano industriale di AMI in fase di elaborazione.
Nel frattempo viene immediatamente avviata la ricerca e la selezione di candidature specializzate nel settore meccanico-motoristico, al fine di inserire al più presto, in Azienda un primo nucleo di manutentori.
La AMT S.p.A. di Genova, per quanto concerne il trattamento contrattuale economico e normativo del personale, fa propri, con il presente verbale, i contenuti dell’Accordo sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FAISA CISAL con il Comune di Genova in data 5/5/2004.
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SEGUONO ALLEGATI
- ALL. 1 Tabella posti di cambio (Art. 2)
- ALL. 1 Bis Rotazione riposi personale con ridotta capacità di guida (Art. 3)
- ALL. 2 Prospetto ferie di tabella del personale viaggiante (Art. 4)
- Tabella A – Allegato 2 prospetto dei congedi per il personale di guida urbano (Art. 4)
- Tabella B – Allegato 2 prospetto dei congedi per il personale di guida della metropolitana (Art. 4)
- ALL. 3 Schema di massima per analisi mansioni e figure professionali (Art. 11)
- ALL. 4 Premio di risultato 2000/2003 (Art. 18)
- ALL. 5 Tabella “C.A.U.” (Art. 19)
- ALL. 6 Indennità di carica (Art. 22)
- ALL. 7 Tabella “Nuova indennità di produttività” (Art. 37)
- ALL. 8 Protocollo di Accordo tra Comune di Genova e XX.XX. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa- Cisal (Art. 88)
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