Scissione. Si ha la scissione quando un’utenza a servizio di più unità immobiliari viene divisa in due o più parti rispetto all’utenza originaria. La scissione comporta la disattivazione della precedente fornitura idrica e prevede l'istallazione di nuovi misuratori a cui vengono rispettivamente associati nuovi numeri di utenza. La richiesta deve essere presentata al Gestore secondo le modalità previste e messe a disposizione dell’utente finale dal Gestore.
Scissione. La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione. La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione. Relativamente agli aiuti concessi in “de minimis” si applica l’art. 3, comma 9 Reg. 1407/2013.18
Scissione. La domanda di modifica del beneficiario dell’agevolazione deve essere presentata tramite Portale al massimo entro i 30 giorni successivi alla data dell’atto di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione dell’iniziale beneficiario dell’agevolazione. Il Gestore SF, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti, inclusa la difficoltà di accesso al credito ordinario, e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento. A tale fine, nell’atto che autorizza la modifica del beneficiario dell’agevolazione, deve essere esplicitamente previsto che l’agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato. Il Gestore SF cura la rettifica sul Registro Nazionale degli Aiuti. Qualora la modifica del beneficiario dell’agevolazione non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dall’avviso da parte del nuovo soggetto, il Gestore SF comunica il mancato accoglimento della domanda di modifica oppure dispone la revoca dell’agevolazione qualora la modifica sia già intervenuta. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo beneficiario dell’agevolazione risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari dell’agevolazione. Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche all’affitto temporaneo d’azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d’affitto sia esplicitamente prevista l’acquisizione dell’azienda a conclusione della stessa. • Modifica del debitore Decorso il periodo di obbligo di mantenimento (tre anni dall’erogazione del finanziamento agevolato), si può verificare una modifica soggettiva del lato passivo del rapporto obbligatorio (debitore). In questo caso si tratta di modifica del soggetto obbligato alla restituzione del finanziamento agevolato. Pertanto, in aggiunta alle modifiche conseguenti alle fattispecie sopra indicate (cessione, trasformazione, fusione, scissione), tutte le fattispecie previste per la modifica del lato passivo del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione e accollo) sono ammissibili e autorizzate a condizione che il nuovo soggetto sia in possesso di merito di credito adeguato a restituire il Prestito, a giudizio del Gestore SF. In tal caso il vecchio soggetto...
Scissione. (AA 15/10/04)
Scissione. Ciascun socio di Xxxxx mantiene la possibilità di vedersi attribuire le azioni di Telecom Italia, uscendo così dal patto parasociale, attraverso la scissione di Telco, che potrà essere richiesta durante una prima finestra tra il 15 ed il 30 giugno 2014 ed una seconda finestra tra il 1° ed 15 febbraio 2015.
Scissione. La domanda di modifica del beneficiario dell’agevolazione deve essere presentata tramite Portale al massimo entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione dell’iniziale beneficiario dell’agevolazione.
Scissione. 0.Xx società affiliata che effettui attività in due o più specialità può scindersi in due o più affiliati di nuova costituzione. Gli affiliati nati dalla scissione mantengono l’anzianità federale conseguita dalla rispettiva disciplina ed i diritti ed i doveri ad essa connessi. 0.Xx scissione deve essere deliberata dall’Assemblea straordinaria dell’affiliato. 0.Xx domanda di scissione deve essere presentata al Consiglio Federale dal legale rappresentante, unitamente alla ricevuta di versamento della tassa annualmente fissata, da effettuarsi sul c/c postale predisposto dalla F.I.S.G., entro il 15 settembre di ciascun anno. Alla domanda dovranno essere allegati, in copia i seguenti documenti: a)verbale dell' assemblea straordinaria che ha dleiberato la scissione; b)atto costitutivo e statuto delle due Società nate dalla scissione, con l' elenco dei soci e l' elezione alle cariche sociali, che dovranno provvedere a presentare separatamente la domanda di riaffiliazione; c)autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione e dei suoi organi, sottoscritta dal legale rappresentante della Società che ha richiesto la scissione. 4.Le Società nascenti dalla scissione potranno svolgere attività solo nella specialità di competenza rinunciando espressamente a svolgere attività in altro settore per almeno quattro anni. L’atto di scissione deve rispettare, in quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 2506 e seguenti del codice civile. 5.Le Società nate dalla scissione manterranno la stessa sede originaria e potranno procedere a fusioni, nel rispetto della normativa vigente. 6.Le Società scisse subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore.
Scissione. La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione. La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione.
Scissione. (art. 2506 e seguenti c.c.) [cod. 162 e 163], fusione [cod. 177] e trasformazione [cod. 178]; assegnazione a associato, a consorziato o a socio [cod. 172, 173 e 174]
Scissione. In base a quanto previsto dal Contratto di Compravendita, RFI è tenuta a perfezionare la Scissione del Ramo d'Azienda a favore di SELF entro e non oltre il 31 dicembre 2015 (“Data di Efficacia della Scissione”). Alla Data di Efficacia della Scissione:
(i) FS farà in modo che SELF sia unica, legittima ed esclusiva titolare ed abbia libera disponibilità del Ramo d’Azienda e dei relativi beni, diritti, rapporti, attività e passività;
(ii) RFI e FS ed RFI per SELF faranno in modo che siano sottoscritti i seguenti contratti (cd. ancillari): (i) il nuovo contratto di manutenzione della rete effettuata da RFI in favore di SELF; (ii) il contratto di teleconduzione degli impianti; (iii) altri contratti relativi alla gestione operativa e manutenzione delle Attività Non Regolate; (iv) il regolamento di esercizio e (v) il contratto di completamento dei cd. Lavori In Corso (“L.I.C.”).