OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI. 1. L’Impresa si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ad amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. L’Impresa si obbliga altresì ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, ciò anche nel caso che l’Impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata.
3. L’Impresa si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
4. L’Impresa garantisce all’ACI - esibendo, a richiesta, le relativa documentazione probatoria - tutti i controlli necessari ad accertare l’osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti; nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti su indicati o qualora siano riscontrate irregolarità, l’ACI provvederà a segnalare tale situazione ai competenti Enti di previdenza nonché alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI. 1. La Società si obbliga, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ot- temperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro, circolari ed atti amministrativi nonché dalla normativa in materia di igiene e sicurezza.
2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti del personale dipenden- te, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente contratto e, in genere, da ogni altro contratto col- lettivo, successivamente stipulato per la categoria comunque applicabile; ciò an- che nel caso in cui la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o co- munque non sia più ad esse associata.
3. La Società si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi an- che dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
4. AGEA, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione al- la Società delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% dell'importo delle fatture concernenti il periodo in cui l’inadempienza è stata accertata.
5. La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che l'Ispettorato predetto abbia dichiara- to che le inadempienze sono state sanate; in tale ipotesi la Società non potrà avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento.
6. La Società si impegna espressamente a trasmettere alla AGEA copia della de- nuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
7. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà la risolu- zione di diritto del contratto, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI. 1 La Società si impegna assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali e ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ad amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2 La Società si obbliga altresì ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, ciò anche nel caso che la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata.
3 La Società garantisce all’ACI - esibendo, a richiesta, la relativa documentazione probatoria - tutti i controlli necessari ad accertare l’osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti.
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI. 1. La Società si impegna assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali e ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ad amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. La Società si obbliga altresì ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, ciò anche nel caso che la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata.
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI. L’appaltatore dichiara e garantisce di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previsti dalla normativa vigente, impegnandosi ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi . Si impegna, fin d’ora, al rispetto dei predetti obblighi per l’intero periodo di efficacia del presente Capitolato ed all’esibizione, su richiesta dell'Amministrazione regionale, della documentazione comprovante l’adempimento dei predetti obblighi. L’appaltatore si obbliga inoltre ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impiegati nelle prestazioni oggetto del presente atto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi applicati alla Categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la Categoria. L’appaltatore si obbliga, altresì, a protrarre l'applicazione dei suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle Associazioni stipulanti o receda da esse. Su richiesta da parte dell'Amministrazione regionale, l’appaltatore è tenuto a dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di cui al presente articolo. Resta inteso che è esplicitamente esclusa l’esistenza di un rapporto di impiego tra l'Amministrazione regionale ed il personale dell’Appaltatore, così che non potrà essere invocato il relativo trattamento con riferimento all’espletamento di dette attività. L'Amministrazione regionale, in qualsiasi momento, potrà richiedere all’Appaltatore documenti e informazioni relativi a: • iscrizione al Registro delle Imprese aggiornato; • iscrizione e tassi INAIL; • posizione INPS e attestazione dei versamenti contributivi; • estremi del CCNL applicato ai dipendenti; • informazioni sulla propria organizzazione per la sicurezza e l’igiene del lavoro; • DVR dell’appaltatore.
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI. Recesso;
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI. 1. Si applicano le disposizioni in tema di “obbligazioni generali del Fornitore contraente”, di cui all’art. 3, commi da 9 a 11, delle “Condizioni generali di Contratto relative alla prestazione di servizi” (richiamate in Premessa), con particolare riferimento agli impegni dello stesso Fornitore contraente relativi al trattamento dei propri dipendenti.
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI rientra negli obblighi dell’Aggiudicatario ottemperare a tutte le incombenze di natura previdenziale assicurativa e contrattuale, nei confronti del proprio personale dipendente. Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro: • L’Aggiudicatario, nell’esecuzione delle installazioni, del Servizio di garanzia e del servizio di manutenzione, dovrà garantire l’integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; • è altresì obbligo dell’Aggiudicatario redigere il Piano di sicurezza in base alla normativa vigente.
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI. La Società si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro di categoria, nonché ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e sociali, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito. La Società si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI. L’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, vigente e gli eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché di agire nei confronti dei dipendenti o soci lavoratori nel rispetto degli obblighi contributivi, previdenziali, assistenziali e sanitari previsti per legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza del contratto collettivo applicato e fino alla sua sostituzione. L’appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dell’eventuale subappalto. I subappaltatori trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, per tramite dell’appaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi e antinfortunistici. E’ posto a carico dell’appaltatore anche ogni obbligo discendente dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di igiene e di medicina del lavoro. Tutto il personale dovrà essere munito di dispositivi di protezioni individuali previsti per la specifica attività lavorativa (guanti, mascherine, copricapo, calzari…) dal Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81. Il personale incaricato dovrà indossare una divisa consona all’ambiente, che abbia in evidenza il marchio della ditta stessa, e dovrà essere – come stabilito dall’articolo 6 della Legge 03.08.2007 n. 123 - obbligatoriamente munito di tessera di riconoscimento contenente: fotografia, nome, cognome e data di nascita del lavoratore, nonché nome o ragione sociale del datore di lavoro. Le spese per la divisa, dispositivi di protezione individuale, tessera di riconoscimento ed ogni altra affine o conseguente all’organizzazione, sono a completo carico dell’appaltatore.