Comune di Vinovo
Comune di Vinovo
Provincia di Torino
REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
(Ai fini del presente atto, per «CODICE DEI CONTRATTI» si indente il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con X.Xxx. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni).
S O M M A R I O
Art. | DESCRIZIONE | Art. | DESCRIZIONE |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Oggetto del regolamento Scopo Osservanza dei contratti di lavoro Analisi e proposte Determinazione a contrattare Casi di esclusione della determinazione a contrattare TITOLO II – DISPOSIZIONI COMUNI AI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Capo I – Pubblicità dei bandi e dei risultati Pubblicità – Regime generale Pubblicità – Regime particolare Capo II – Selezione degli operatori economici Sezione I – Disposizioni generali Individuazione degli operatori economici Procedure aperte Procedure ristrette Procedure negoziate Dialogo competitivo Sezione II – Aggiudicazione del contratto con la procedura aperta Procedura aperta Metodo di gara Aggiudicazione provvisoria Sezione III – Aggiudicazione del contratto con la procedura ristretta Procedura ristretta Soggetti ammessi alla gara Procedura ristretta semplificata Criteri di aggiudicazione Capo III – Selezione delle offerte Sezione I – Disposizioni generali Svolgimento delle gare Criterio di selezione delle offerte Sezione II – Gare in applicazione del criterio del prezzo più basso Gare in applicazione del criterio del prezzo più basso | 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 | Sezione III – Gare in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Compiti del responsabile del procedimento unico Commissione aggiudicatrice Compiti della commissione Capo IV – Offerte anormalmente basse Offerte anormalmente basse Capo V – Aggiudicazione Aggiudicazione definitiva Capo VI – Stipulazione e gestione dei contratti Forma e contenuto dei contratti Competenza a stipulare i contratti Spese contrattuali Gestione del contratto Scadenza dei contratti Cauzioni Svincolo cauzione Subappalto Controllo e vigilanza TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI Contenzioso Norme abrogate Pubblicità del regolamento e degli atti Tutela dei dati personali Entrata in vigore del regolamento Casi non previsti dal presente regolamento Rinvio dinamico ALLEGATO A REGISTRO SCADENZIARIO DEI CONTRATTI |
Cod. 853905.a
Grafiche X. XXXXXXX – Morciano di R.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento è predisposto in osservanza del dettato legislativo di cui all’art. 7 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali».
2. Con il presente regolamento è disciplinata, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della legge e dello statuto, l’attività contrattuale del comune, per tutte le tipologie contrattuali consentite all’ente.
Art. 2 Scopo
1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate al perseguimento dell’interesse pubblico proprio dell’amministrazione operando secondo i principi dell’imparzialità e del buon andamento, e con i criteri di economicità, efficacia e pubblicità.
Art. 3
Osservanza dei contratti di lavoro
1. Chiunque, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con il comune, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili – alla data del contratto – alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.
2. L’obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, il comune si riserva il diritto di sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione della posizione attestata dalle autorità. Il contraente, in tal caso, non potrà vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.
4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d’opera a qualunque titolo associato all’impresa contraente.
5. Xxxxxxx, per gli appalti di opere pubbliche, le disposizioni speciali di legge nonché quelle impartite al riguardo dal ministero delle infrastrutture.
Art. 4 Analisi e proposte
1. Sulla base di piani e programmi predisposti dall’Amministrazione comunale, sia per opere pubbliche che per altre tipologie contrattuali, prima di proporre la determinazione a contrattare, il responsabile del servizio procede alle necessarie indagini e ricerche per acquisire elementi sulla fattibilità dell’opera o l’eseguibilità delle altre prestazioni o forniture e quant’altro può essere utile per stabilire i termini della gara e del contratto.
Art. 5 Determinazione a contrattare
1. La determinazione a contrattare, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. 18 agosto 2000,
n. 267 e dell’art. 11 del codice dei contratti, deve obbligatoriamente indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) la procedura per l’individuazione degli offerenti (art. 54 del codice dei contratti);
d) il criterio per la scelta dell’offerta migliore (art. 81 del codice dei contratti).
2. Competente ad assumere la determinazione a contrattare è il responsabile del procedimento unico, nominato dalla Giunta Comunale, in applicazione dell’art. 10 del codice dei contratti.
Art. 6
Casi di esclusione della determinazione a contrattare
1. Si prescinde dall’adozione della determinazione a contrattare, nei seguenti casi:
a) qualora si debba procedere a contratti ripetitivi nel tempo, se il rinnovo del contratto avviene alle stesse condizioni del precedente;
b) qualora sia approvato il P.E.G. (piano esecutivo di gestione) o P.R.O. (piano delle risorse e degli obiettivi), all’interno del quale siano state già indicate la procedura (aperta o ristretta) e la modalità di scelta del contraente (con il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa);
c) in presenza di eventi di straordinaria urgenza ed indifferibilità.
TITOLO II - DISPOSIZIONI COMUNI AI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
CAPO I
PUBBLICITÀ DEI BANDI E DEI RISULTATI
Art. 7
Pubblicità – Regime generale
1. Il regime della pubblicità degli atti concernenti tutte le procedure contrattuali è quello previsto dalla normativa nazionale e da quella comunitaria.
2. In particolare:
a) per i contratti di rilevanza comunitaria: gli artt. da 63 a 66 (del codice dei contratti);
b) per i contratti sotto soglia comunitaria: gli artt. 122 e 124 (del codice dei contratti);
c) alienazioni di beni mobili e locazioni: art. 66 X.X. 00 maggio 1924, n. 827;
d) alienazioni di beni immobili: normativa nazionale, codice civile nonché regolamento comunale per l’alienazione di beni immobili.
3. Ai fini del presente articolo e delle disposizioni soprarichiamate, per quotidiani nazionali si intendono quelli aventi una significativa diffusione in termine di vendita in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli più diffusi in termini di vendita nel relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l’impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.
4. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara deve essere indicato il nome del responsabile del procedimento.
Art. 8
Pubblicità - Regime particolare.
1. A prescindere dalle disposizioni di cui al precedente art. 7, l’amministrazione comunque procede alla pubblicità necessaria per portare a conoscenza del maggior numero di interessati l’indizione della gara, anche attraverso la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell’ente, ove possibile.
2. È sempre prescritta, in ogni caso, la pubblicazione di apposito avviso all’albo pretorio comunale, anche per i risultati della gara.
CAPO II
SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 9
Individuazione degli operatori economici
1. In applicazione del disposto dell’art. 54 del codice dei contratti, per l’individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l’affidamento di un contratto vengono utilizzate le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo, come disciplinato dagli articoli:
– 55 - Procedure aperte e ristrette
– 56 - Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
– 57 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
– 58 - Dialogo competitivo del codice dei contratti.
Art. 10 Procedure aperte
(Art. 3, comma 37, del codice dei contratti)
1. Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta.
Art. 11 Procedure ristrette
(Art. 3, comma 38, del codice dei contratti)
1. Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal codice dei contratti.
Art. 12 Procedure negoziate
(Art. 3, comma 40, del codice dei contratti)
1. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.
Art. 13 Dialogo competitivo
(Art. 3, comma 39, del codice dei contratti)
1. Il «dialogo competitivo» è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.
SEZIONE II
AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO CON LA PROCEDURA APERTA
Art. 14 Procedura aperta
1. La gara con la procedura aperta si svolge nel giorno, nell’ora e nel luogo stabiliti nel bando di gara.
2. L’esclusione dalla gara può avvenire soltanto per mancanza dei requisiti stabiliti dal bando ed è disposta dal Responsabile del procedimento unico.
Art. 15 Metodo di gara
1. La gara con la procedura aperta si svolge normalmente con il metodo delle offerte segrete, secondo le modalità indicate nel bando.
2. Il presidente della gara procede, in seduta pubblica, preliminarmente, all’apertura delle buste contenenti i documenti e, quindi, per i concorrenti ammessi, all’apertura delle buste contenenti le offerte.
3. Sono ammesse, nel rispetto della legge e delle procedure previste dal bando, le modalità della estinzione di candela vergine e del pubblico banditore.
Art. 16 Aggiudicazione provvisoria
1. Del procedimento di gara viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente, dai componenti della commissione, dal segretario e, a richiesta, dagli eventuali presenti, che potranno richiedere di verbalizzare ed eventuali dichiarazioni.
2. Con lo stesso verbale, osservate le modalità stabilite dal bando, viene fatta l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’offerta più conveniente.
3. L’aggiudicazione definitiva è disciplinata dal successivo art. 28.
SEZIONE III
AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO CON LA PROCEDURA RISTRETTA
Art. 17 Procedura ristretta
1. La procedura ristretta è il metodo di scelta ordinario del contraente.
2. La gara si svolge nel giorno, nell’ora e nel luogo stabiliti nella lettera d’invito.
3. Alla gara possono partecipare soltanto i soggetti invitati dall’amministrazione.
Art. 18
Soggetti ammessi alla gara
1. Alla gara con la procedura ristretta sono ammessi tutti i soggetti che ne abbiano fatta richiesta e che siano in possesso di requisiti di qualificazione previsti dal bando.
2. Le istanze sono esaminate dal responsabile del servizio. Le esclusioni vanno disposte esclusivamente per mancanza dei requisiti con determinazione motivata del responsabile del servizio, notificata agli interessati.
Art. 19
Procedura ristretta semplificata
1. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 750.000 EURO l’amministrazione ha facoltà di utilizzare la procedura ristretta semplificata di cui all’articolo 123 del codice dei contratti.
2. L’elenco dei soggetti da invitare alla gara con la procedura ristretta è formato entro il 31 dicembre di ogni anno, a cura del responsabile del servizio mediante sorteggio pubblico. La data del sorteggio è resa pubblica con avviso sul bollettino della regione e all’albo pretorio comunale. Le domande presentate dopo il 15 dicembre sono inserite in elenco nell’ordine di presentazione.
3. L’invito a presentare offerte è inoltrato a dieci concorrenti, qualora ne esistano in tale numero, nel rispetto dell’ordine in cui sono state inserite nell’elenco, e qualora siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l’affidamento dei lavori.
4. Le imprese inserite nell’elenco possono ricevere ulteriori inviti dopo che la stazione appaltante ha invitato tutti i soggetti dell’elenco, in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l’affidamento dei lavori cui si riferisce l’invito.
Art. 20
Criteri di aggiudicazione
1. Per i criteri di aggiudicazione si applicano le disposizioni di cui al capo III – sezione V del codice dei contratti.
CAPO III SELEZIONE DELLE OFFERTE
SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 21 Svolgimento delle gare
1. Tutte le operazioni di gara, al fine di assicurare la massima trasparenza, come prescritto dall’art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni:
a) si svolgono, di norma, nel locale sito al primo piano del Palazzo Comunale, Piazza Marconi n. 1 (sala Giunta Comunale).
b) sono precedute dalla affissione all’albo pretorio comunale e all’ingresso del locale di cui alla precedente lett. a), non meno di 48 ore prima dell’inizio delle operazioni di gara, di apposito avviso del seguente tenore:
“alle ore .............., del giorno nel locale sito:
aperto al pubblico, avranno inizio le operazioni di gara relative:
.................................. data ..................................
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO”
Art. 22
Criterio di selezione delle offerte
1. La selezione della migliore offerta, in relazione al disposto dell’art. 81 del codice dei contratti viene fatta
con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come disciplinate rispettivamente dagli articoli 82 e 83 dello stesso codice dei contratti.
SEZIONE II
GARE IN APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO
Art. 23
Gare in applicazione del criterio del prezzo più basso
1. Tutti gli adempimenti relativi alle gare di appalto in applicazione del criterio del prezzo più basso (art. 82 del codice dei contratti) sono assicurati dal responsabile del procedimento unico.
2. Tutte le operazioni relative all’apertura delle buste, osservate le prescrizioni di cui al precedente articolo 22 sono verbalizzate dal responsabile del procedimento con l’assistenza di due testimoni che non abbiano preso parte alle operazioni preparatorie dell’affidamento del contratto e che non prenderanno parte alle operazioni relative alla sua esecuzione.
3. In relazione al disposto dell’art. 11, comma 7 del codice dei contratti, l’aggiudicazione definitiva è pronunciata con apposita determinazione del responsabile del servizio.
SEZIONE III
GARE IN APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
Art. 24
Compiti del responsabile del procedimento unico
1. Il responsabile del procedimento unico provvede all’apertura della busta “A” contenente la documentazione amministrativa e procede alla pronuncia di ammissibilità dei concorrenti sotto il profilo della documentazione prodotta.
Art. 25 Commissione aggiudicatrice
1. Nelle gare di appalto, in applicazione del criterio delle offerte economicamente più vantaggiose, la valutazione delle offerte nonché l’aggiudicazione provvisoria è demandata alla speciale commissione aggiudicatrice di cui all’art. 84 del codice dei contratti.
2. La commissione di cui la precedente comma 1, è composta da numero tre esperti ed è presieduta dal responsabile del procedimento unico, in relazione al disposto dell’art. 84, comma 2, del codice dei contratti.
Art. 26
Compiti della commissione
1. Alla commissione aggiudicatrice sono demandati i seguenti compiti:
a) in seduta segreta: l’apertura della busta “C” contenente l’offerta tecnica, e relativa sua valutazione;
b) in seduta pubblica: l’apertura della busta “B” contenente l’offerta economica e, previa valutazione della congruità delle offerte in relazione al combinato disposto degli articoli 86, 87 e 88 del codice dei contratti:
– individua le offerte anormalmente basse e le esclude dalla gara;
– provvede all’aggiudicazione provvisoria alla ditta che risulta avere fatto la migliore offerta.
CAPO IV
OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Art. 27
Offerte anormalmente basse
1. In relazione al disposto dell’art. 122, comma 9 e dell’art. 124, comma 8 del codice dei contratti, in tutti i bandi di gara per appalto sotto soglia comunitaria, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, nel bando di gara è prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del codice dei contratti; in tal caso non si applica l’articolo 86, comma 5 del codice dei contratti. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3.
CAPO V AGGIUDICAZIONE
Art. 28 Aggiudicazione definitiva
1. L’aggiudicazione definitiva è fatta entro dieci giorni da quella provvisoria,salvo casi di forza maggiore, dal responsabile del servizio il quale, entro lo stesso termine:
a) cura la pubblicazione all’albo pretorio della determinazione di aggiudicazione definitiva;
b) dispone la richiesta, all’aggiudicatario, della documentazione necessaria per la stipula del contratto.
2. Nel provvedimento di aggiudicazione, devono essere contenuti i seguenti elementi:
a) gli estremi della determinazione a contrattare;
b) le modalità seguite per la scelta del contraente;
c) il soggetto aggiudicatario.
CAPO VI
STIPULAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI
Art. 29
Forma e contenuto dei contratti
1. I contratti, siano essi relativi a forniture, servizi o lavori, sono stipulati nelle seguenti forme:
a) per atto pubblico con intervento del Notaio;
b) per atto pubblico con intervento del Segretario Comunale;
c) a mezzo di scrittura privata;
d) a mezzo di scrittura privata autenticata;
e) a mezzo delle procedure di stipula dei contratti normalmente utilizzate nell’attività commerciale.
2. I contratti sono stipulati, di norma, in forma pubblica amministrativa, avanti al segretario comunale in qualità di ufficiale rogante.
3. In caso di assenza del segretario comunale la qualità di ufficiale rogante viene assunta da chi legittima- mente lo sostituisce.
4. È ammessa la stipulazione con scrittura privata nei seguenti casi:
a) nei contratti di locazione;
b) per i contratti di concessione di loculi o aree cimiteriali o di altri beni demaniali;
c) nei contratti di prestazione d’opera, anche intellettuale.
5. Salvo quanto prescritto da specifiche norme di legge che dispongano espressamente in modo diverso, i contratti il cui valore sia superiore a 50.000,00 euro vengono sempre stipulati in forma pubblica con intervento del Segretario Comunale. I contratti il cui valore sia compreso tra i 15.000,00 e i 50.000,00 euro vengono stipulati a mezzo di scrittura privata autenticata. I contratti il cui valore sia compreso tra i 7.500,00 e i 15.000,00 euro possono assumere le seguenti forme:
a) scrittura privata autenticata o non autenticata;
b) per il mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio;
c) per mezzo di obbligazione sottoscritta in calce al Capitolato, Disciplinare o Determinazione;
d) con atto separato di obbligazione costituito da lettera offerta sottoscritta dall’aggiudicatario.
Per importi inferiori a 7.500,00 euro i contratti possono essere stipulati nella forma della corrispondenza secondo l’uso commerciale.
6. Il contratto contiene, per quanto non disciplinato dalla legge e dai regolamenti, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche dell’intervento, con particolare riferimento a:
a) termini di esecuzione e penali;
b) programma di esecuzione;
c) contabilizzazione;
d) termine per la liquidazione dei corrispettivi;
e) controlli;
f) specifiche modalità e termini di collaudo;
g) modalità di soluzione delle controversie.
7. Allo schema di contratto per lavori, prestazioni e forniture, è allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all’oggetto del singolo contratto.
8. Per i lavori pubblici il contratto è disciplinato dall’art. 45 del d.P.R. n. 554/1999 e dal D.M. 19 aprile 2000, n. 145, concernente il capitolato generale d’appalto.
9. Per i contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di
servizi, il termine per il pagamento dei corrispettivi è stabilito nel rispetto della norma di cui all’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
Art. 30
Competenza a stipulare i contratti
1. La competenza a stipulare i contratti, conformemente a quanto previsto dall’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita ai dirigenti ovvero, ai responsabili degli uffici e dei servizi cui sono state attribuite, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del medesimo T.U., le funzioni dirigenziali.
2. Il dipendente stipulante si attiene strettamente alla volontà dell’Ente manifestata attraverso atti formali.
Art. 31 Spese contrattuali
1. Le spese contrattuali e quelle dal contratto dipendenti e conseguenti, sono a carico del privato contraente, salvo quelle per le quali la legge non disponga diversamente.
Art. 32 Gestione del contratto
1. L’originale del contratto è depositato presso l’ufficio contratti; viene trasmesso, in copia, all’ufficio proponente perchè ne curi la gestione, nonché agli altri uffici e servizi comunque interessati.
2. Il segretario comunale provvede, ove occorre, alla iscrizione dello stesso nel repertorio dei contratti, alla registrazione, trascrizione e voltura.
Art. 33 Scadenza dei contratti
1. Tutti i responsabili dei servizi hanno l’obbligo della tenuta di un «registro scadenziario dei contratti» contenente tutte le notizie di cui all’allegato A).
Art. 34 Cauzioni
1. Tutti i depositi cauzionali in numerario dovranno essere costituiti mediante versamento nella tesoreria comunale.
2. Per le cauzioni costituite mediante polizze fidejussorie, nella tesoreria comunale dovrà essere custodito il titolo originale.
Art. 35 Svincolo cauzione
1. Trova applicazione l’art. 113 del codice dei contratti.
Art. 36 Subappalto
1. Trova applicazione l’art. 118 del codice dei contratti.
Art. 37 Controllo e vigilanza
1. La regolarità delle prestazioni contrattuali è controllata e verificata dall’amministrazione comunale, tramite il competente servizio.
2. Il privato contraente ha l’obbligo di mettere a disposizione dell’amministrazione ogni elemento necessario ad effettuare il controllo.
3. In caso di vizi occulti o differenze quantitative, va fatta immediata contestazione al privato contraente.
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38 Contenzioso
1. Il contenzioso relativo alla esecuzione dei contratti stipulati in applicazione del codice dei contratti è disciplinato dagli articoli da 239 a 246 del codice dei contratti:
– 239 - Transazione
– 240 - Accordo bonario
– 241 - Arbitrato
– 242 - Camera arbitrale e albo degli arbitri
– 243 - Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale
– 244 - Giurisdizione
– 245 - Strumenti di tutela
– 246 - Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi.
Art. 39 Norme abrogate
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
Art. 40
Pubblicità del regolamento e degli atti
1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 15, c. 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
Art. 41
Tutela dei dati personali
1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali», e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 42
Entrata in vigore del regolamento
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.
Art. 43
Casi non previsti dal presente regolamento
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
a) Il Codice dei contratti;
b) le leggi nazionali e regionali;
c) lo statuto comunale;
d) i regolamenti speciali;
e) il regolamento comunale di contabilità;
f) Il regolamento comunale sulla organizzazione generale degli uffici e dei servizi.
Art. 44 Rinvio dinamico
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
Il presente regolamento: |
– è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del ................................................................................................. con atto n. ; |
– è stato pubblicato all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi |
dal .............................................................. al .............................................................. |
con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto |
annunciante la detta pubblicazione; |
– è entrato in vigore il ............................................................... |
Data ............................................................... |
Il Segretario comunale Timbro .............................................................. |
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 1 marzo 2010