Procedura ristretta semplificata. 1. Per l’affidamento di appalti di lavori pubblici la Provincia si avvale prioritariamente della procedura ristretta semplificata di cui all’articolo 123 del codice dei contratti pubblici, salva diversa motivata disposizione del responsabile del procedimento.
Procedura ristretta semplificata. 1. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 750.000 EURO l’amministrazione ha facoltà di utilizzare la procedura ristretta semplificata di cui all’articolo 123 del codice dei contratti.
Procedura ristretta semplificata. 1. In caso di affidamento di appalti aventi per oggetto la sola esecuzione di lavori di importo fino alla soglia individuata dalla normativa vigente, la Città metropolitana di Milano ha facoltà di procedere, senza pubblicazione di un bando, invitando almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti in possesso della qualificazione richiesta, da individuare tra gli operatori economici iscritti in un apposito elenco predisposto con le modalità indicate nei commi successivi.
Procedura ristretta semplificata. 20 Criteri di aggiudicazione 44 Capo III – Selezione delle offerte 45 46 Sezione I – Disposizioni generali 47 48 21 Svolgimento delle gare 49 22 Criterio di selezione delle offerte 50 Sezione II – Gare in applicazione del criterio del prezzo più basso
Procedura ristretta semplificata. 1. Per i lavori pubblici di importo inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), l’Amministrazione ha facoltà di utilizzare la procedura ristretta semplificata di cui all’articolo 123 del Codice dei contratti; i lavori che le Stazioni appaltanti intendono affidare con la procedura di cui al presente comma, sono resi noti mediante avviso pubblicato con le modalità della preinformazione entro il 30 novembre di ogni anno.
Procedura ristretta semplificata. 1. Presso il Settore Lavori Pubblici potrà essere istituito un unico elenco dei soggetti da invitare alle gare.
Procedura ristretta semplificata. Articolo 58 (Procedura negoziata)
Procedura ristretta semplificata. 1. La procedura ristretta semplificata riguarda i soli appalti di lavori di importo inferiore ad € 1.000.000,00=, ed è interamente regolata ai sensi dell’art. 123 del D.lgs 163/2006 smi.
Procedura ristretta semplificata. (Articolo 123) Questa procedura è applicabile soltanto nel settore dei lavori pubblici, per appalti aventi come oggetto la sola esecuzione di lavori d’importo inferiore a €750.000. La P.A. che intende ricorrere a tale procedura deve pubblicare apposito avviso entro il 30 novembre d’ogni anno, nel quale specifica i lavori che nel corso dell’anno saranno aggiudicati con questa modalità d’affidamento. Entro il 15 dicembre le imprese interessate presentano richiesta d’invito. I consorzi e i raggruppamenti temporanei possono presentare domanda d’iscrizione a non più di centoottanta elenchi annui; gli altri operatori economici a non più di trenta. Non è ammessa la richiesta d’iscrizione allo stesso elenco di un’impresa che partecipa in forma individuale e in forma di componente un raggruppamento o consorzio. Entro il 30 dicembre la P.A. forma, mediante sorteggio pubblico, un elenco delle imprese che sono state ritenute ammissibili a seguito d’esame (in seduta privata) della documentazione prodotta a corredo della domanda. Per ogni singolo appalto la P.A. invita, nell’ordine dell’elenco, almeno venti concorrenti (se sussistenti in tal numero) a presentare offerta economica. Un operatore può essere nuovamente invitato dopo che tutti i soggetti che lo seguono nell’elenco sono stati già invitati. Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 204, per contratti relativi ai beni culturali, la procedura ristretta semplificata è ammessa per lavori di importo inferiore a € 1.500.000.
Procedura ristretta semplificata. 1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 123 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 per appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori pubblici di importo inferiore a 750.000,00 Euro, IVA esclusa, il Comune si riserva di ricorrere alla procedura ristretta semplificata. Quest’ultima consiste nell’invito a presentare offerta rivolto ad almeno venti concorrenti scelti a rotazione tra quelli iscritti nell’apposito elenco che annualmente viene formato dall’Amministrazione tra tutti coloro che hanno fatto richiesta di iscrizione e sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.