Regole d’origine Clausole campione

Regole d’origine. Ai fini degli appalti disciplinati, nessuna Parte applica alle merci o ai servizi impor- tati o forniti da altre Parti regole d’origine diverse da quelle applicate contempora- neamente nel corso di normali scambi commerciali, alle importazioni o alle forniture degli stessi servizi o merci provenienti dalla stessa Parte.
Regole d’origine. 5. Ai fini degli appalti disciplinati, la Parte non applica ai beni o alle prestazioni di servizio importati da un’altra Parte o provenienti da un’altra Parte regole d’origine diverse da quelle applicate nello stesso momento, in occasione di operazioni com- merciali normali, alle importazioni o alle forniture degli stessi beni o prestazioni di servizio provenienti dalla stessa Parte
Regole d’origine. 1. Una Parte non applica ai prodotti importati o ai servizi forniti nell’ambito di un appalto pubblico considerato nel presente Accordo e provenienti da altre Parti regole d’origine diverse da quelle che si applicano, in occasione di operazioni commerciali normali e al momento della transazione di cui si tratta, alle importazioni degli stessi prodotti o ai fornitori degli stessi servizi provenienti dalle stesse Parti.
Regole d’origine. L’eliminazione delle tariffe doganali viene applicata esclusivamen- te ai prodotti conformi alle regole d’origine fissate nel regolamento del NAFTA. Solo le merci totalmente pr odotte nel Nord America o che subiscono una sostanziale trasforma- zione in tale regione, usufruiscono della riduzione o dell’eliminazione delle tariffe do- ganali. Quando una merce è interamente prodotta in uno degli Stati del NAFTA e con materiali prodotti in quello Stato, è facile determinare il Paese d’origine. L’analisi di-
Regole d’origine. Nelle diverse categorie di prodotti, la lavorazione – che dev’essere effettuata nella parte contraente affinché un prodotto possa beneficiare di agevolazioni doganali in quanto originario – è definita nelle cosiddette regole di lista, come d’uso negli ALS. Le regole di lista concordate con la Cina tengono conto dei metodi di produzione attuali in modo da consentire l’effettivo sfruttamento della possibilità d’accesso preferenziale ai rispettivi mercati. Per i prodotti industriali, l’origine è conferita, di regola, dal cambiamento della voce di tariffa doganale a quattro cifre o in virtù di una creazione di valore nel Paese pari ad almeno il 40 per cento (relativamente al prezzo franco fabbrica). Come nei precedenti ALS della Svizzera, le regole di lista per i prodotti agricoli di base e per quelli trasformati tengono conto delle specifiche esigenze settoriali. Le merci di origine di entrambe le parti possono essere cumulate. La regola del trasporto diretto consente di suddividere gli invii, sotto sorveglianza doganale, in Stati terzi senza che l’origine vada persa. L’origine è comprovata dal consueto certificato di circolazione delle merci EUR.1 (con indicazione supplementare della voce di tariffa SA a sei cifre e del criterio d’origine) o dalla dichiarazione d’origine riportata direttamente sulla fattura o sul bollettino di consegna («self- declaration»). La dichiarazione d’origine, grazie alla quale la comprova dell’origine può essere fornita senza moduli supplementari, è riservata agli esportatori debitamente autorizzati. Le dichiarazioni d’origine devono essere contrassegnate da un numero di serie. Alle domande di riesame occorre rispondere entro un termine di sei mesi.
Regole d’origine 

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.