Regole d’origine Clausole campione

Regole d’origine. Ai fini degli appalti disciplinati, nessuna Parte applica alle merci o ai servizi impor- tati o forniti da altre Parti regole d’origine diverse da quelle applicate contempora- neamente nel corso di normali scambi commerciali.
Regole d’origine. 5. Ai fini degli appalti disciplinati, la Parte non applica ai beni o alle prestazioni di servizio importati da un’altra Parte o provenienti da un’altra Parte regole d’origine diverse da quelle applicate nello stesso momento, in occasione di operazioni com- merciali normali, alle importazioni o alle forniture degli stessi beni o prestazioni di servizio provenienti dalla stessa Parte
Regole d’origine. 1. Una Parte non applica ai prodotti importati o ai servizi forniti nell’ambito di un appalto pubblico considerato nel presente Accordo e provenienti da altre Parti regole d’origine diverse da quelle che si applicano, in occasione di operazioni commerciali normali e al momento della transazione di cui si tratta, alle importazioni degli stessi prodotti o ai fornitori degli stessi servizi provenienti dalle stesse Parti.
Regole d’origine. L’eliminazione delle tariffe doganali viene applicata esclusivamen- te ai prodotti conformi alle regole d’origine fissate nel regolamento del NAFTA. Solo le merci totalmente pr odotte nel Nord America o che subiscono una sostanziale trasforma- zione in tale regione, usufruiscono della riduzione o dell’eliminazione delle tariffe do- ganali. Quando una merce è interamente prodotta in uno degli Stati del NAFTA e con materiali prodotti in quello Stato, è facile determinare il Paese d’origine. L’analisi di-
Regole d’origine. Nelle diverse categorie di prodotti, la lavorazione – che dev’essere effettuata nella parte contraente affinché un prodotto possa beneficiare di agevolazioni doganali in quanto originario – è definita nelle cosiddette regole di lista, come d’uso negli ALS. Le regole di lista concordate con la Cina tengono conto dei metodi di produzione attuali in modo da consentire l’effettivo sfruttamento della possibilità d’accesso preferenziale ai rispettivi mercati. Per i prodotti industriali, l’origine è conferita, di regola, dal cambiamento della voce di tariffa doganale a quattro cifre o in virtù di una creazione di valore nel Paese pari ad almeno il 40 per cento (relativamente al prezzo franco fabbrica). Come nei precedenti ALS della Svizzera, le regole di lista per i prodotti agricoli di base e per quelli trasformati tengono conto delle specifiche esigenze settoriali. Le merci di origine di entrambe le parti possono essere cumulate. La regola del trasporto diretto consente di suddividere gli invii, sotto sorveglianza doganale, in Stati terzi senza che l’origine vada persa. L’origine è comprovata dal consueto certificato di circolazione delle merci EUR.1 (con indicazione supplementare della voce di tariffa SA a sei cifre e del criterio d’origine) o dalla dichiarazione d’origine riportata direttamente sulla fattura o sul bollettino di consegna («self- declaration»). La dichiarazione d’origine, grazie alla quale la comprova dell’origine può essere fornita senza moduli supplementari, è riservata agli esportatori debitamente autorizzati. Le dichiarazioni d’origine devono essere contrassegnate da un numero di serie. Alle domande di riesame occorre rispondere entro un termine di sei mesi.
Regole d’origine