Istituzioni. 1. Viene istituito un Comitato degli appalti pubblici composto di rappresentanti di ciascuna delle Parti. Il Comitato elegge il suo presidente e il suo vice-presidente; esso si riunisce quando è necessario, ma almeno una volta all’anno, per offrire alle Parti la possibilità di procedere a consultazioni su qualsiasi questione riguardante l’applicazione dell’Accordo o il perseguimento dei suoi obiettivi, come pure per esercitare altre attribuzioni conferitegli dalle Parti.
2. Il Comitato può formare gruppi di lavoro o altri organi sussidiari che esercite- ranno le attribuzioni conferite loro dal Comitato.
Istituzioni. Comitato degli appalti pubblici
1. Viene istituito un Comitato degli appalti pubblici composto da rappresentanti di ciascuna delle Parti. Il Comitato elegge il suo presidente e si riunisce ogniqualvolta sia necessario, ma almeno una volta all’anno, per fornire alle Parti l’occasione di consultarsi su qualsiasi questione relativa all’applicazione del presente Accordo o al perseguimento dei suoi obiettivi, come pure per esercitare altre funzioni che potran- no essergli conferite dalle Parti.
2. Il Comitato può formare gruppi di lavoro o altri organi sussidiari che eserciteran- no le funzioni conferite loro dal Comitato.
3. Ogni anno il Comitato:
a) esamina l’attuazione e il funzionamento del presente Accordo; e
b) tiene regolarmente informato il Consiglio generale delle proprie attività, con- formemente all’articolo IV paragrafo 8 dell’Accordo di Marrakech che isti- tuisce l’Organizzazione mondiale del commercio (di seguito denominato «Accordo OMC»), e degli avvenimenti relativi all’attuazione e al funzio- namento del presente Accordo.
4. I Membri dell’OMC che non sono Parte al presente Accordo hanno diritto di partecipare in qualità di osservatori alle riunioni del Comitato, presentando una richiesta scritta a quest’ultimo. Gli osservatori dell’OMC possono inviare al Comita- to una richiesta scritta per partecipare in qualità di osservatori e il Comitato può conferire loro lo status di osservatori.
Istituzioni. Il comune, in collaborazione con i tutori dei minori, si impegna ad attivarsi con tutte le istituzioni per favorire la risoluzione di eventuali problematiche riguardanti le prestazioni dovute ai minori, ferme restando le rispettive competenze. In particolare: con le istituzioni sanitarie (ASS e istituto ospedaliero) per le previste prestazioni; con l’Autorità Giudiziaria Minorile per l’emissione dei documenti di affidamento; con l’Ufficio Stranieri della Questura territorialmente competente per l’emissione dei permessi di soggiorno
Istituzioni. 1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco e sono costituiti da un consiglio di amministrazione e dal suo Presidente.
3. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.
4. Con apposito regolamento da approvarsi da parte del Consiglio Comunale verranno previste le modalità di funzionamento delle istituzioni e le forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla gestione e/o al controllo dell’istituzione.
Istituzioni. 1.Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "Istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
Istituzioni. Sarà istituito in virtù del presente Accordo:
1. Un Comitato di valutazione in dogana (denominato qui di seguito «il Comitato»), composto di rappresentanti di ogni Parte. Il Comitato eleggerà il suo presidente e si riunirà di norma una volta all’anno, oppure secondo le modalità previste dalle dispo- sizioni pertinenti del presente Accordo, allo scopo di fornire alle parti la possibilità di procedere a consultazioni su questioni concernenti la gestione del sistema di valutazione in dogana di una qualsiasi parte, qualora ciò dovesse influire sul funzio- namento dell’Accordo stesso o sul proseguimento dei suoi obiettivi nonché per espletare gli altri incarichi che gli potrebbero essere affidati dalle parti. Il segreta- riato del GATT espleterà le funzioni di segreteria presso il Comitato;
2. Un Comitato tecnico di valutazioni in dogana (qui di seguito chiamato «Comitato tecnico») posto sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale, che esple- terà gli incarichi di cui all’Allegato II del presente Accordo e opererà in conformità delle norme di procedura definita in detto allegato.
Istituzioni. Il comitato per gli appalti pubblici
Istituzioni. Non Finanziarie ai sensi del FATCA:
I. Ente non finanziario estero attivo (Active Non-Financial Foreign Entity)
II. Ente non finanziario estero passivo (Passive Non-Financial Foreign Entity) (Se si contrassegna questa casella, allegare un modulo di autocertificazione per ciascuna Controlling Person)
III. Ente non finanziario estero esonerato (Excepted Non-Financial Foreign Entity)
Istituzioni. Non Finanziarie ai sensi de l CRS:
I. Ente non finanziario attivo (Active Non-Financial Entity) – una società il cui titolo è regolarmente negoziato su un mercato dei titoli consolidato o un ente correlato a tale società
II. Ente non finanziario attivo (Active Non-Financial Entity) – un Ente governativo o una Banca Centrale
III. Ente non finanziario attivo (Active Non-Financial Entity) – un’Organizzazione internazionale
Istituzioni. Aziende speciali, anche consortili