Istituzioni. 1. Viene istituito un Comitato degli appalti pubblici composto di rappresentanti di ciascuna delle Parti. Il Comitato elegge il suo presidente e il suo vice-presidente; esso si riunisce quando è necessario, ma almeno una volta all’anno, per offrire alle Parti la possibilità di procedere a consultazioni su qualsiasi questione riguardante l’applicazione dell’Accordo o il perseguimento dei suoi obiettivi, come pure per esercitare altre attribuzioni conferitegli dalle Parti.
Istituzioni. Comitato degli appalti pubblici Osservatori
Istituzioni. Non Finanziarie ai sensi del FATCA:
Istituzioni. Non Finanziarie ai sensi de l CRS:
Istituzioni. Sarà istituito in virtù del presente Accordo:
Istituzioni. 2.2 Aziende speciali, anche consortili
Istituzioni. Art. 53 - soppresso
Istituzioni. 1) Le Istituzioni sono costituite dal Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, intesi nella più ampia accezione riferita alla natura strumentale delle Istituzioni medesime, per il perseguimento degli obiettivi previsti dall'art. 3 dello Statuto.
Istituzioni. Il comune, in collaborazione con i tutori dei minori, si impegna ad attivarsi con tutte le istituzioni per favorire la risoluzione di eventuali problematiche riguardanti le prestazioni dovute ai minori, ferme restando le rispettive competenze. In particolare: con le istituzioni sanitarie (ASS e istituto ospedaliero) per le previste prestazioni; con l’Autorità Giudiziaria Minorile per l’emissione dei documenti di affidamento; con l’Ufficio Stranieri della Questura territorialmente competente per l’emissione dei permessi di soggiorno
Istituzioni. 1.Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "Istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.