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Bandi Clausole campione

Bandi. 2. Il pubblico incanto, la licitazione privata, l’appalto concorso e, nei casi previsti dalla legge la trattativa privata, sono preceduti dal bando di gara, che deve contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente. 3. Qualora nel bando si faccia riferimento ad un capitolato generale o speciale devono essere previste adeguate forme di pubblicizzazione o accesso agli stessi. 4. Il bando o la lettera d’invito devono precisare gli elementi in base ai quali saranno valutate le offerte, indicati in ordine decrescente di importanza.
Bandi. 1. La procedura aperta, la procedura ristretta, il dialogo competitivo e, nei casi previsti dall'art. 56 del Codice dei contratti, la procedura negoziata, sono preceduti dal bando di gara, che viene approvato di norma in allegato alla determinazione a contrarre e che deve contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente. 2. Nel bando che precede la procedura aperta, qualora si faccia riferimento ad un progetto o capitolato devono essere previste adeguate forme di pubblicizzazione o accesso agli stessi. 3. Il bando deve indicare il tipo di procedura, i criteri di aggiudicazione nonchè gli elementi in base ai quali le offerte devono essere valutate.
Bandi. 1. Le selezioni di cui al presente Accordo sono indette con determinazione del Direttore Generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile; 2. I bandi relativi alle selezioni saranno trasmessi ai Centri per la Giustizia Minorile e agli Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna e pubblicati sul sito istituzionale xxx.xxxxxxxxx.xx. 3. I bandi di selezione dovranno indicare: a) l’area, il profilo professionale, la fascia retributiva e il numero dei posti disponibili; b) i requisiti soggettivi, generali e specifici, richiesti per l’ammissione; c) i termini, le modalità di presentazione e i contenuti delle domande di ammissione; d) le modalità di comunicazione con i candidati e le informazioni relative al calendario delle prove d’esame; e) la tipologia, le materie e il contenuto delle prove d’esame, nonché la votazione minima, richiesta per il superamento delle stesse; f) l’indicazione delle categorie dei titoli valutabili e il punteggio massimo agli stessi attribuibile; g) ogni altra informazione ritenuta utile, ovvero necessaria anche ai sensi delle disposizioni vigenti.
Bandi. Bandi di gara 1. Per ogni appalto disciplinato, fatte salve le circostanze contemplate all’articolo XIII, il committente pubblica un bando di gara sull’apposito mezzo d’informazione cartaceo o elettronico indicato nell’Appendice III. Il mezzo d’informazione deve essere di ampia diffusione e i bandi devono rimanere facilmente accessibili al pub- blico, almeno fino alla scadenza del termine indicato nel bando. I bandi: a) per i committenti di cui all’Allegato 1, devono essere accessibili gratuita- mente per via elettronica tramite un unico punto d’accesso, almeno per il pe- riodo di tempo minimo specificato nell’Appendice III; e b) per i committenti di cui agli Allegati 2 e 3, ove accessibili per via elettronica, devono essere comunicati quanto meno mediante rimando su un portale elet- tronico accessibile gratuitamente. Le Parti, compresi i loro committenti di cui agli Allegati 2 e 3, sono incoraggiate a rendere gratuitamente accessibili i loro bandi per via elettronica tramite un unico punto d’accesso. 2. Salvo diversamente disposto dal presente Accordo, ogni bando di gara include: a) il nome e l’indirizzo del committente e le altre informazioni necessarie per contattarlo e ottenere la pertinente documentazione sull’appalto, con indica- zione del costo e delle modalità di pagamento, se applicabili; b) una descrizione dell’appalto che indichi la natura e la quantità dei beni o del- le prestazioni di servizio oggetto dell’appalto, oppure, se la quantità non è nota, una stima della quantità; c) per le prestazioni periodiche, se possibile, una stima delle scadenze di pub- blicazione dei bandi di gara futuri; d) una descrizione di tutte le opzioni; e) le date di consegna dei beni o delle prestazioni di servizio o la durata della commessa; f) il metodo di gara prescelto, indicando se sono previste negoziazioni o un’asta elettronica; g) eventualmente, l’indirizzo e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara; h) l’indirizzo e il termine per la presentazione delle offerte; i) la o le lingue in cui possono essere presentate le offerte e le domande di par- tecipazione, se è possibile presentarle in lingue diverse dalla lingua ufficiale della Parte del committente; j) un elenco e una breve descrizione di tutte le condizioni di partecipazione per gli offerenti, comprese tutte le certificazioni o i documenti specifici che gli offerenti sono tenuti a presentare, a meno che tali prescrizioni non siano già indicate nella documentazione di gara...
Bandi. 1. Le procedure aperte, ristrette e, nei casi previsti dalla legge o dal presente regolamento, le procedure negoziate, sono preceduti dal bando di gara. 2. Tutti i bandi sono pubblicati sul sito internet comunale. 3. Il bando è l’atto fondamentale che, in conformità ed in attuazione della decisione di contrattare, pone le regole di svolgimento della procedura. Il bando specifica gli elementi utili per l’individuazione del contenuto del contratto, stabilisce requisiti, modalità e tempi per la partecipazione alla procedura ed indica il responsabile del procedimento contrattuale. 4. Per le procedure negoziate con bando sono adottati bandi semplificati, anche nella forma di avvisi ed inserzioni secondo gli usi del commercio. 5. Nel bando di gara deve essere prevista la possibilità, da parte dell’Amministrazione, di procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il lavoro, servizio o fornitura al concorrente che segue l’aggiudicatario nella predetta graduatoria, qualora quest’ultimo sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l’esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell’aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile. Analoga possibilità di scorrimento della graduatoria dovrà essere prevista dal bando nel caso di risoluzione del contratto per cause riconducibili al secondo classificato o agli ulteriori concorrenti presenti nella graduatoria finale delle offerte.
Bandi. L’indizione della gara ha luogo con la pubblicazione del bando che, unitamente alla lettera di invito, costituisce la lex specialis della procedura concorsuale rispetto alla quale l’eventuale ius superveniens non ha effetti innovatori. Oltre agli elementi essenziali per l’individuazione della fattispecie contrattuale e le speciali prescrizioni stabilite dalla normativa, il bando deve contenere: - base d’asta - modalità e termine di presentazione delle offerte o della richiesta di xxxxxx - criterio di aggiudicazione - requisiti di partecipazione - cause di esclusione - criteri di valutazione delle offerte tecniche, i relativi punteggi e le formule per l’assegnazione - importo, termine e modalità di costituzione della cauzione provvisoria - impegno del fideiussore al rilascio della cauzione definitiva - cig e quantificazione del contributo da versare all’AVCP - modalità di finanziamento e condizioni di pagamento - durata della validità dell’offerta - obbligo visita dei luoghi, se ritenuta indispensabile per una corretta formulazione dell’offerta - termine per la richiesta di chiarimenti - la data, l'ora e il luogo della prima seduta pubblica o le modalità della successiva comunicazione - sito internet comunale per accedere alla documentazione di gara e ai chiarimenti forniti ai partecipantii - nominativo del RUP. Il bando di gara deve, inoltre, prevedere, oltre alla quantificazione degli oneri finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze, l’obbligo a carico dei concorrenti di indicare nell’offerta economica i costi per la sicurezza interni e specifici connessi alla propria attività di impresa, allo scopo di assicurare la consapevole formulazione dell’offerta e di consentire la valutazione della congruità dell’importo destinato alla tutela dei lavoratori. Nel caso di procedura ristretta i suddetti contenuti debbono essere precisati od opportunamente ribaditi nella lettera di invito. Nel bando deve essere indicato a quale atto della disciplina di gara debba essere attribuita la prevalenza nell’ipotesi di clausole contrastanti. E’ rimessa alla valutazione del Dirigente la predisposizione di apposito disciplinare da allegare al bando, per precisare le modalità di presentazione delle offerte e ogni altro aspetto inerente la partecipazione e lo svolgimento delle operazioni di gara. Al fine di consentire un’esatta cognizione delle prescrizioni di gara, è facoltà dell’ente redigere una nota esplicativa del bando da pubblicizzare nelle medesime forme.
Bandi pag. 4 Art. 7 (Capitolato speciale d'appalto) pag. 4 Art. 8 (Pubblicità) pag. 4 Art. 9 (Requisiti di partecipazione) pag. 4 Art. 10 (Compartecipazione alle gare) pag. 5 Art. 11 (Documentazione dei requisiti) pag. 5 Art. 12 (Criteri di aggiudicazione) pag. 5 Art. 13 (Offerta economicamente più vantaggiosa - Commissione giudicatrice) pag. 6 Art. 14 (Le offerte) pag. 6 Art. 15 (Modalità di presentazione delle offerte) pag. 7 Art. 16 (Chiarimenti ed integrazioni) pag. 7 Art. 17 (Offerte anormalmente basse) pag. 7 Art. 18 (Unica offerta) pag. 7 Art. 19 (Cause di esclusione) pag. 7 Art. 20 (Forma e contenuto dei verbali di gara) pag. 8
Bandi. Capo III Norme comuni alla procedure di gara

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