Assicurazione Agos CVT Auto
Assicurazione Agos CVT Auto
DIP - Documento Informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: “Agos CVT AUTO”
Ulteriori informazioni precontrattuali e contrattuali relative al prodotto sono fornite nelle Condizioni Generali di Assicurazione e nel documento di Polizza, e nell’eventuale DIP Aggiuntivo se previsto.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura i rischi delle Autovetture per i danni subiti non relativi alla garanzia RCA.
Ci sono limiti di copertura? (1/2)
! Furto e incendio:
! Minimo: 500 €;
! Scoperto 10/30% min 500 €
! Rifacimento Documenti:
! Passaporto elettronico: 100 €;
! Patente di guida: 30 €
! Carta di Identità; 10 €
! Altri documenti 200 €
! Kasko:
! Limite indennizzo 25.000,00 €;
! Vetustà max veicolo 5 anni
! Scoperto 20% min 500 €
! Eventi Naturali:
! Limite: 5.000 €;
! Scoperto 20% min 500 €
! Atti Vandalici:
! Limite: 3.000 €;
! Scoperto 20% min 500 €
! Eventi Socio Politici:
! Limite: 1.500 €;
! Scoperto 20% min 500 €
! Garanzie Complementari:
! Ripristino Air-Bag: max 1.500 €;
! Perdita chiavi max 500 €
! Collisione veicoli non assicurati: 1.500 €
! Bagagli Trasportati Max .500 €
! Ricorso terzi da incendio: 20.000 €
! Cristalli: max 1.000 € franchigia 200 €
Che cosa non è assicurato?
🗶 Assistenza: la garanzia è attivabile solo in caso di furto, non sono coperti i costi dei pezzi di ricambio.
Che cosa è assicurato?
✓ Eventi Speciali - solo per linee Travel & Executive –
✓ Xxxxx al veicolo in conseguenza di atti di vandalismo, ivi compresi i danni da taglio al tettuccio apribile in tela e ai pneumatici
Garanzie opzionali
✓ Kasko totale –
✓ Xxxxx materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada nonché i danni derivanti da collisione con veicolo identificato
Che cosa è assicurato?
✓ Furto –
✓ Danni al veicolo derivanti da furto, tentato furto o rapina
✓ Incendio –
✓ Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di: incendio; fulmine o scoppio dell’impianto di alimentazione (anche se a gas);
✓ Assistenza:
✓ Prestazioni di assistenza base (linea Family) - messa a
disposizione di un’auto sostitutiva (durata 3 gg) e servizio di accompagnamento.
✓ Prestazioni di assistenza full (linea Travel) - in aggiunta alle prestazioni dell’assistenza base, auto sostitutiva max 5 gg, il recupero del veicolo ritrovato dopo il furto (max 100 Km dal domicilio) e il rifacimento dei documenti personali (solo in Italia)
✓ Prestazioni di assistenza full plus (linea Executive) - assistenza full + veicolo sostitutivo per max 15 gg in caso di danno parziale, 30 gg in caso di danno totale/furto.
✓ Cristalli –
✓ Riparazione o sostituzione del parabrezza presso un centro specializzato, in caso di danni irreversibili per cause accidentali. La copertura è estesa ai vetri laterali, al vetro posteriore e al tetto panoramico fisso o mobile
✓ Sono incluse le spese di intervento del riparatore
✓ Garanzie Complementari –
✓ Rimborso tassa di possesso
✓ Ripristino Air-Bag
✓ Collisione con autoveicoli non assicurati
✓ Perdita delle chiavi, dei documenti di circolazione e della targa
✓ Ricorso terzi da incendio
✓ Bagagli trasportati
✓ La copertura assicurativa è prestata con premio dipendente dal valore commerciale del veicolo.
✓ Valore a Nuovo
✓ In caso di furto o rapina, con perdita totale del Veicolo, la liquidazione verrà effettuata sulla base del prezzo di listino del Veicolo al momento della stipulazione del contratto, fino a 12/24 mesi dalla data di prima immatricolazione o 24/36 se in presenza di satellitare
✓ Eventi Naturali - solo per linee Travel & Executive –
✓ Danni subiti dal veicolo in conseguenza di:
▪ grandine, tempeste, uragani, alluvioni, trombe d’aria, bufera, turbine di vento
▪ caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, eruzione vulcanica, terremoto, frana,
▪ neve, caduta di neve o di ghiaccio dai tetti, valanga, slavina
▪ allagamento, alluvione, inondazione
▪ collisione con animali selvatici.
Ci sono limiti di copertura? (2/2)
! Assistenza: Non sono erogate prestazioni nei seguenti casi:
! Tutte le prestazioni non possono essere fornite più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità della Polizza
! La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della Polizza è di 60 giorni
Dove vale la copertura?
L’assicurazione è valida per i Sinistri avvenuti nei seguenti paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia- Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Italia (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, F.Y.R.O.M. - Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato di belligeranza o guerra, anche se non dichiarata, sebbene compresi nell’elenco sopra riportato.
Che obblighi ho?
• Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere. In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta.
• Sei tenuto a comunicare alla Società l’eventuale trasferimento di proprietà del veicolo.
• Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato sei tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestato certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
•
Quando e come devo pagare?
Il pagamento viene effettuato come premio unico anticipato
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La polizza ha durata annuale/pluriennale
L’assicurazione ha effetto all’ora e nel giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la rata di premio siano stati pagati; La copertura assicurativa si conclude alle ore 24:00 del giorno scadenza indicato in polizza.
Come posso disdire la polizza?
Puoi annullare il contratto per trasferimento di proprietà, furto, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo.
Entro 60 giorni dalla conclusione del contratto (o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva) hai il diritto di recedere dal contratto inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata A.R. a UGP c/o Crédit Agricole Assicurazioni – Xxx Xxxxxxx 00, 00000 - Xxxxxx. La Società provvederà a rimborsarti il Premio pagato.
Polizza collettiva di assicurazione mediante adesione facoltativa
FASCICOLO INFORMATIVO
POLIZZA AGOS CVT
La stipula della presente polizza
non è obbligatoria per l'erogazione del finanziamento
Data di ultimo aggiornamento: 1 maggio 2018
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
L’Aderente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
L’adesione al contratto può avvenire anche mediante Firma Digitale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
Ai sensi dell’Art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’art. 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, il presente Fascicolo Informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del dell’Aderente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, rivalse nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal predetto Regolamento ISVAP n. 35.
In caso di variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet
dell’intermediario aggiornamenti.
xxx.xxxx.xx per
la consultazione dei relativi
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A. – Società per Azioni Unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.
b) Sede legale a Milano in Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 - Xxxxxx
c) Fax: 00 00 00 00 000 - Sito Internet: xxx.xx-xxxxxxxxxxxxx.xx – Indirizzo Mail: xxxx@xx-xxxxxxxxxxxxx.xx (per informazioni di carattere generale e per ogni richiesta di informazione presentata dall’Aderente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo)
d) Autorizzata all'esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento ISVAP n. 2599 del 28/03/2008 e iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’IVASS il 28/03/2008 con n.1.00166; autorizzata ad estendere l’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo 17 - Tutela Legale con provvedimento ISVAP n. 2958 del 27/01/2012.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Alla chiusura dell’esercizio 2017 la Società dispone di un importo pari a 25.864 migliaia di euro di fondi propri eleggibili, di cui 9.500 migliaia di euro di Capitale Sociale. La percentuale di copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) è pari al 154%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
AVVERTENZA
Il contratto non contiene una clausola di tacito rinnovo, pertanto la copertura assicurativa termina alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nel Modulo di Adesione.
Le coperture assicurative offerte variano in funzione dei pacchetti e delle garanzie opzionali prescelte dall’Aderente e sono attive solo se richiamate espressamente nel Modulo di Adesione:
3. Coperture assicurative offerte Assistenza
In forza di una specifica convenzione stipulata tra Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia a seconda dei pacchetti di servizi acquistati tra:
• Assistenza Base:
o Autovettura sostitutiva a seguito di furto
o Servizio di accompagnamento
• Assistenza Full:
o Autovettura sostitutiva a seguito di furto
o Servizio di accompagnamento
o Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto
o Rifacimento dei documenti personali
• Assistenza Top:
o Autovettura sostitutiva a seguito di furto
o Servizio di accompagnamento
o Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto
o Rifacimento dei documenti personali
o Autovettura sostitutiva a seguito di ritrovamento del veicolo dopo il furto
La copertura assicurativa è prestata con premio dipendente dal valore commerciale del veicolo.
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia agli articoli da 2.1 (“Estensione Territoriale”) a 2.6 (“Esclusioni”) delle Condizioni di Assicurazione.
Incendio
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all'Aderente i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo derivanti da incendio, fulmine o scoppio dell'impianto di alimentazione (anche se a gas) del Veicolo stesso.
La copertura assicurativa è prestata con premio dipendente dal valore commerciale del veicolo.
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all’articolo 3.1 (“Oggetto dell’assicurazione”) delle Condizioni di Assicurazione.
Furto
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all'Aderente i danni materiali e diretti derivanti dal furto totale o parziale (consumato o tentato), nonché dalla rapina del Veicolo (consumata o tentata).
La copertura assicurativa è prestata con premio dipendente dal valore commerciale del veicolo.
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia agli articoli da 4.1 (“Oggetto della garanzia”) a 4.7 (“Assicurazione parziale (Regola proporzionale ex art.1907 c.c.”) delle Condizioni di Assicurazione.
Cristalli
In caso di rottura per cause accidentali dei cristalli installati sul Veicolo saranno rimborsati i costi sostenuti per la riparazione o la sostituzione degli stessi, incluse le spese di intervento del riparatore.
La copertura assicurativa è prestata con premio dipendente dal valore commerciale del veicolo.
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all’articolo 5.1 (“Oggetto della garanzia”) delle Condizioni di Assicurazione.
Eventi Speciali (Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici)
• Atti Vandalici
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all’Aderente i danni al Veicolo causati da graffiatura della carrozzeria, taglio del tettuccio apribile di tela e degli pneumatici, causati da Atti Vandalici.
• Eventi Sociopolitici
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all’Aderente i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in occasione di manifestazioni di piazza, tumulti popolari, scioperi, sommosse e atti di terrorismo.
La copertura assicurativa è prestata con premio che dipende dal valore commerciale del veicolo.
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all’xxxxxxxx0.1 (“Oggetto della garanzia””) delle Condizioni di Assicurazione.
Eventi Naturali
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all’Aderente i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo causati da bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, collisione con animali selvatici, frana, pressione della neve, caduta di neve o di ghiaccio dai tetti, tromba d'aria, uragano, turbine di vento, valanga, slavina, allagamento, alluvione, inondazione, eruzione vulcanica, terremoto, tempesta e grandine.
La copertura assicurativa è prestata con premio dipendente dal valore commerciale del veicolo.
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all’articolo 7.1 (“Oggetto della garanzia”) delle Condizioni di Assicurazione.
Garanzie Complementari
• Rimborso tassa di possesso
• Ripristino Air-Bag
• Collisione con autoveicoli non assicurati
• Perdita delle chiavi, dei documenti di circolazione e della targa
• Ricorso terzi da incendio
• Bagagli trasportati
La copertura assicurativa è prestata con premio dipendente dal valore commerciale del veicolo.
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia agli articoli da 9.1 (“Rimborso tassa di possesso”) a 9.6 (“Bagagli trasportati”) delle Condizioni di Assicurazione.
Kasko Totale
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all’Aderente i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada nonché i danni derivanti da collisione con veicolo identificato verificatisi durante la circolazione.
La copertura assicurativa è prestata con premio dipendente dal valore commerciale del veicolo.
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all’articolo 8.1 (“Oggetto dell’assicurazione”) delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA
Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo; si rimanda al contenuto degli articoli 1.5 (“Determinazione del premio - Comunicazioni dell’Aderente”), 1.13 (“Cessione del credito nella gestione del Sinistro”), 2.1 (“Estensione Territoriale”), 2.2 (“Operatività della polizza”),
2.3 (“Linea Family”), 2.4 (“Linea Travel”), 2.5 (“Linea Executive”), 2.6 (“Esclusioni”), 4.1 (“Oggetto della garanzia”), 4.4 (“Valutazione a nuovo”),
4.5 (“Accessori del Veicolo”), 5.1 (“Oggetto della garanzia”), 6.1 (“Oggetto della garanzia”), 8.1 (“Oggetto dell’assicurazione”), 9.3 (“Collisione con autoveicoli non assicurati”), 9.4 (“Perdita delle chiavi, dei documenti di circolazione e della targa”), 9.6 (“Bagagli trasportati”), 10.1 (“Obblighi in caso di sinistro - Modalità per la denuncia dei sinistro”), 10.2 (“Valutazione dei danni e nomina dei periti”), 10.3 (“Pagamento dell’indennizzo”), 10.5 (“Recuperi”), 11.1 (“Esclusioni”) delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA
Il contratto prevede Franchigie, Massimali, Sottolimiti e limiti di indennizzo delle somme assicurate. A tal proposito, si richiama l’attenzione al contenuto degli articoli 2.2 (“Operatività della polizza”), 2.3 (“Linea Family”), 2.4 (“Linea Travel”), 2.5 (“Linea Executive”), 3.1 (“Oggetto della garanzia”), 4.1 (“Oggetto della garanzia”), 4.2 (“Danni da scasso”), 4.3 (“Xxxxx riportati dal Veicolo dopo il furto”), 4.4 (“Valutazione a nuovo”), 4.6 (“Scoperti o franchigie a carico dell’Aderente”), 5.1 (“Oggetto della garanzia”), 6.1 (“Oggetto della garanzia”), 7.1 (“Oggetto della garanzia”), 8.1 (“Oggetto della garanzia”), 9.2 (“Ripristino air-bag”), 9.3 (“ Collisione con autoveicoli non assicurati”), 9.4 (“Perdita delle chiavi, dei documenti di circolazione e della targa”), 9.5 (“Bagagli trasportati”), 9.6 (“Bagagli Trasportati”) delle Condizioni di Assicurazione.
Al fine di agevolare la comprensione sul meccanismo di funzionamento della franchigia e/o del capitale assicurato si richiama l’attenzione dell’Aderente sui seguenti esempi:
Esempio di franchigia e scoperto: se nella garanzia Furto è riportato nel Modulo di Adesione che opera uno scoperto del 10% con la franchigia (minimo) di 500 €, in caso di furto di un veicolo del valore commerciale, al momento del sinistro, di 4.000 €, l’Assicuratore risarcirà la somma di 4.000 € meno lo scoperto del 10% (400 €), ma essendo presente anche una franchigia (minimo) di 500 €, il risarcimento sarà pari a
3.500 €.
Esempio di massimale/capitale assicurato: se nella garanzia Kasko Totale è riportato nel Modulo di Adesione che la garanzia copre nel limite del capitale assicurato di 20.000 €, in caso di sinistro di un veicolo il cui valore commerciale al momento del sinistro è di 7.000 €, l’Assicuratore risarcirà il danno fino ad 7.000 € (nell’ipotesi di assenza di scoperto/franchigia).
4. Dichiarazioni dell’Aderente in ordine alle circostanze del rischio
AVVERTENZA
Si richiama l’attenzione dell’Aderente sulla circostanza che – ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile – le eventuali dichiarazioni false, inesatte o reticenti relative alla circostanza del rischio rese dall’Aderente al momento della stipulazione del Contratto potrebbero compromettere la prestazione assicurativa. Per gli aspetti di dettaglio circa le conseguenze di tali dichiarazioni si rinvia a quanto previsto dall’articolo 1.4 (“Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e aggravamento del rischio”), 1.5
(“Determinazione del Premio - comunicazioni dell’Aderente”) delle Condizioni di Assicurazione.
5. Aggravamento del rischio
AVVERTENZA
L’Aderente deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, nonché dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
Per gli aspetti di dettaglio circa le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia a quanto previsto dall’articolo 1.4 (“Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e aggravamento del rischio”) delle Condizioni di Assicurazione.
Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, la modifica del luogo in cui il Veicolo dell’Assicurato viene abitualmente parcheggiato.
6. Premi
Il premio è unico e anticipato, dipende dalla durata del finanziamento erogato per l’acquisto del Veicolo e deve essere versato all’emissione della Polizza.
Il premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall’Assicuratore all’intermediario, come indicato dal Modulo di Adesione.
AVVERTENZA
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento stipulato dall’Aderente con il Contraente, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. continuerà a fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale.
In alternativa, su esplicita richiesta dell’Aderente, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituirà all’Aderente, per il tramite del Contraente, la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per le sole annualità complete rispetto alla scadenza originaria.
Si rinvia al contenuto degli articoli 1.1 (“Pagamento del Premio”), 1.5 (“Determinazione del Premio - Comunicazione dell’Aderente”), 1.7 (“Trasferimento della proprietà del veicolo”), 1.8 (“Appostazione in conto vendita del veicolo”), 1.9 (“Risoluzione del contratto per cessazione del rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato”), 1.10 (“Risoluzione del contratto per cessazione del rischio a causa di demolizione del veicolo assicurato”), 1.11 (“Imposte e tasse”) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
7. Rivalse
AVVERTENZA
Le garanzie descritte nella presente Nota Informativa non prevedono l’applicazione di rivalse tuttavia, in caso di Sinistro e salvo quanto diversamente previsto per la copertura Kasko Totale, l’Assicuratore si sostituisce (surroga) ai sensi dell’articolo 1916 del Codice Civile nei diritti dell’Aderente verso i terzi responsabili fino a concorrenza dell’ammontare dell’indennizzo pagato.
8. Recesso/Ripensamento
AVVERTENZA
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento stipulato dall’Aderente con il Contraente, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. continuerà a fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale.
In alternativa, su esplicita richiesta dell’Aderente, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituirà all’Aderente, per il tramite del Contraente, la parte di premio pagato relativa al periodo residuo per le sole annualità complete rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte.
Inoltre, entro 60 giorni dalla conclusione del contratto o dalla ricezione dei documenti in caso di vendita a distanza, l’Aderente ha il diritto di recedere dal contratto inviando richiesta scritta mediante lettera raccomandata A.R. a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. tramite Agos Ducato S.p.A. - Ufficio Assicurazioni - Xxx Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà il premio all’Aderente, per il tramite del Contraente, al netto delle imposte.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'Art. 2952 del codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto al risarcimento dei danni.
10. Legge applicabile
Al contratto sarà applicabile la Legge Italiana con il presupposto che il rischio sia ubicato nel territorio della Repubblica Italiana.
È tuttavia facoltà delle parti di convenire di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, fatta salva in ogni caso la prevalenza delle norme imperative del Diritto Italiano.
11. Regime fiscale
11.1 Regime fiscale premi
• Il premio corrisposto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni ai sensi della Legge n.1216/1961;
• Sul premio delle garanzie Incendio, Furto, Cristalli, Eventi Speciali (Atti vandalici ed Eventi Sociopolitici), Eventi Naturali, Kasko Totale, Garanzie Complementari è calcolata l’addizionale antiracket in misura del 1% del premio netto di garanzia.
11.2 Regime fiscale delle somme corrisposte
• Le somme corrisposte dall’Impresa in caso di liquidazione dei sinistri o di rimborso dei premi a seguito cessazione del rischio, sono esenti imposta.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
Limitatamente alla copertura Assistenza, la gestione e la liquidazione dei sinistri è stata affidata a INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia.
Con riferimento alle coperture Incendio, Furto, Cristalli, Eventi Speciali, Eventi Naturali, Kasko Totale, Garanzie Complementari, l'Aderente in caso di Sinistro deve presentare denuncia a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. entro tre giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni, fatta eccezione per quelle di prima necessità, prima che i danni siano stati rilevati da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.. Per gli aspetti relativi alla gestione, stima e liquidazione del danno si rinvia a quanto previsto dagli articoli 10.1 (“Obblighi in caso di Sinistro – Modalità per la denuncia dei sinistri”), 10.2 (“Valutazione dei danni e nomina dei periti”), 10.3 (“Pagamento dell’indennizzo”), 10.5 (“Recuperi”), 10.6 (“Rilevatore satellitare”) delle Condizioni di Assicurazione.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere inoltrati per iscritto, anche tramite comunicazione telefax o di posta elettronica, a:
CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.P.A.
Ufficio Reclami
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Fax: 00 00 00 00 000
Indirizzo e-mail: xxxxxxx@xx-xxxxxxxxxxxxx.xx
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è l’Ufficio Reclami che, in osservanza al Regolamento Isvap n. 24/2008, sarà tenuto a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.
Eventuali reclami relativi al comportamento del Contraente dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente a:
AGOS DUCATO S.P.A.
Gestione Reclami
Xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Indirizzo e-mail: xxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di mancato o parziale accoglimento, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:
IVASS
Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 - Xxxx
Fax: 06 42 133.745 o 06 42 133 353
Indirizzo e-mail PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx
compilando l’apposito modello, reso disponibile sul sito dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx), completato con:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo;
d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro ricevuto;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per qualsiasi controversia inerente al rapporto assicurativo, alla quantificazione del danno subito a seguito di un sinistro e / o alla determinazione della responsabilità civile, rimane competente l'Autorità Giudiziaria, ferma restando la necessità di ricorrere ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, ove obbligatori per legge, qui di seguito descritti:
A. La Mediazione (D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010)
La Mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, per le controversie relative a tutte le tipologie di contratto di assicurazione, diverse da quelle relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti per le quali l’esperimento della mediazione rimane facoltativo, salvo l’obbligo di esperire la negoziazione assistita.
Il tentativo di mediazione può svolgersi, con l’assistenza di un avvocato, presso gli Organismi di Mediazione, enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.
14. Arbitrato
Non sono previste ipotesi di arbitrato.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
L’Amministratore Delegato Xxxxx Xx Xxxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)
Autovetture
INDICE
DEFINIZIONI 2
NORME GENERALI 5
GARANZIA ASSISTENZA 9
GARANZIA INCENDIO 14
GARANZIA FURTO 14
GARANZIA CRISTALLI 15
GARANZIE EVENTI SPECIALI (ATTI VANDALICI E EVENTI SOCIOPOLITICI) 15
GARANZIA EVENTI NATURALI 16
GARANZIE COMPLEMENTARI 16
GARANZIA KASKO TOTALE 17
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO 18
DEFINIZIONI
Fatto salvo quanto espressamente previsto in relazione a specifiche sezioni del presente contratto, nel testo che segue s’intende:
Alienazione del Veicolo: vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del Veicolo, cessazione della circolazione del Veicolo.
Accessori di serie: installazioni stabilmente fissate sul Veicolo che ne costituiscono la normale dotazione, senza comportarne un supplemento al prezzo base di listino.
Accessori Optional: installazioni non di serie stabilmente fissate sul Veicolo che non siano compresi nel prezzo di listino del Veicolo stesso ed il cui valore sia riscontrabile da fattura esibita alla compagnia al momento del sinistro. Per permettere la loro indennizzabilità devono essere assicurati per il loro intero valore in aggiunta a quello del Veicolo e fino ad un massimo del 30% del valore del Veicolo stesso.
Anno (annuo - annuale - annualità): vedi Unità di Misura.
Apparecchi fono audiovisivi: radio, radiotelefoni, lettori CD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al Veicolo.
Asset Freeze: è una misura amministrativa volta a privare le persone e/o le organizzazioni dei paesi sanzionati delle risorse finanziarie necessarie.
Aderente: per le garanzie, esclusa l'Assistenza: il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.
Aderente - per la garanzia Assistenza: il Conducente del Veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso. Per le garanzie previste alla persona sono compresi anche i trasportati.
Assicurazione: garanzia prestata ai sensi dell’Art. 1882 del Codice Civile.
Azione del fulmine: l’effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell’atmosfera.
Centro Convenzionato - per la garanzia Assistenza: la carrozzeria o l’officina meccanica che ha sottoscritto specifica convenzione con la Struttura Organizzativa.
Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, recante il riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private.
Codice Infocar: codice alfanumerico con il quale Quattroruote Professional identifica marca, modello, versione ed allestimento del Veicolo.
Contraente: Agos Ducato S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxxxx 0 - Xxxxxx, che stipula la presente Polizza per conto degli Aderenti.
Contributo Unificato: tassa L. 23/12/80n. 488 Art. 9 D.L. 11/03/2002 n. 28.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.: la Compagnia di assicurazioni che presta le garanzie stabilite dal contratto.
CVT: Corpo Veicoli Terrestri - garanzia a tutela del veicolo assicurato.
Degrado: deprezzamento del Veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.
Embargo: è una sanzione economica e commerciale destinata a vietare o limitare il commercio di beni, tecnologie e servizi con i paesi sanzionati.
Età assicurativa: vedi Unità di Misura.
Fatto Illecito: è il fatto colposo o doloso, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l’ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non rappresenta un inadempimento o una violazione di obbligo contrattuale, bensì una inosservanza di una
norma di legge o nella lesione dell’altrui diritto. Il danno che deriva da un fatto illecito si dice “Extracontrattuale” perché tra un danneggiato e responsabile del danno non esiste alcun rapporto di natura contrattuale.
Firma Digitale: indica un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
Franchigia: somma che rimane a carico dell'Aderente per ciascun Sinistro.
Furto: Il reato, previsto dall’Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Impresa - per la garanzia Assistenza: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A..
Incendio: la combustione dell’autovettura o di sue parti con sviluppo di fiamma, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.
Incidente: sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al Veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
Indennizzo: somma che Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., ai sensi del contratto, deve pagare in caso di Sinistro.
Locatario: l’utilizzatore di un Veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.
Massimale di garanzia: limite di importo fino al quale Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. è obbligata per ogni Sinistro.
Mese: vedi Unità di Misura.
Premio: la somma dovuta dal Contraente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A..
Proprietario del Veicolo: l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Prestazione - per la garanzia assistenza: l’Assistenza da erogarsi in natura e cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Aderente, nel momento del bisogno, da parte dell’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro.
Polizza: Contratto di Assicurazione costituito dal Modulo di Adesione e dalle Condizioni di Assicurazione che provano e disciplinano l’Assicurazione.
Quattroruote Professional: è la Business Unit della Editoriale Domus specializzata nel fornire il servizio di quotazione e banche dati ad operatori del settore assicurativo.
Quinquennio: vedi Unità di Misura.
Rapina: il reato, previsto all’Art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Sanzioni Internazionali: normativa relativa alle misure restrittive adottate dall'Unione Europea (UE) e/o dai singoli Stati Membri, e/o da altri Paesi al di fuori dell'UE (incluso gli Stati Uniti d’America).
Scoperto: parte percentuale del danno che rimane a carico dell'Aderente. Settimana: vedi Unità di Misura.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Sinistro - per la garanzia Assistenza: il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della Polizza e che determina la richiesta di assistenza dell’Aderente.
Struttura organizzativa - per la garanzia Assistenza: la struttura costituita da medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, e che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la l’Impresa provvede, per incarico di quest’ultima al contatto telefonico con l’Aderente ed organizza ed eroga, con costi a carico dell’Impresa stessa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Tariffa: le condizioni di Premio e le norme di assunzione predisposte dalla Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e rese note al pubblico, in vigore al momento della stipulazione del contratto.
Transazione: accordo con il quale le parti, facendoci reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra di loro o la prevengono.
Ubriachezza: temporanea alterazione psicofisica causata dall'ingestione eccessiva di bevande alcoliche riscontrabile da un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 g/l. Unità di Misura: le unità di misura del Sistema Internazionale (DPR 802/1982) riportate nelle seguenti condizioni contrattuali si intendono definite come segue:
• Anno (annuo - annuale - annualità): periodo di tempo la cui durata è pari a 360
giorni (anno commerciale);
• Età assicurativa: età in anni interi, determinata trascurando le frazioni d’anno;
• Mese: periodo di tempo la cui durata è pari a 30 giorni (mese commerciale);
• Quinquennio: periodo di tempo la cui durata è pari a 5 anni;
• Settimana: periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.
Valore Commerciale: Il valore (Iva inclusa,) del Veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, come risultante dalla pubblicazione Infocar dell’editoriale Domus per le autovetture o da altre riviste specializzate per gli altri veicoli.
Valore a Nuovo per la garanzia “Furto”: il prezzo (Iva inclusa) di listino del Veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, al momento della stipulazione del contratto. Vandalismo: Atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l’altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri. Veicolo: Quello descritto ed identificato nel contratto. Per la garanzia assistenza è da intendersi il solo autoveicolo.
NORME GENERALI
ART. 1.1 - PAGAMENTO DEL PREMIO
Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza.
Salvo diversa pattuizione, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in Polizza, se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo quanto previsto dall’articolo 1901, comma 1, del Codice Civile che disciplina il caso di mancato pagamento del premio.
Il premio è unico e anticipato ed è indipendente dalla durata del finanziamento erogato per l’acquisto del veicolo.
Il premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall’impresa all’intermediario, come indicato nel Modulo di Adesione.
ART. 1.2 - DURATA - RINNOVO - RIPENSAMENTO - RISOLUZIONE
L’Assicurazione di cui alla Polizza ha durata pari a 12, 24, 36, 48, 60, 72, o 84 mesi e non prevede la clausola di tacito rinnovo e la copertura assicurativa si conclude quindi alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in polizza, salvo il caso in cui attraverso un altro contratto stipulato contestualmente alla presente Assicurazione sia garantita l’assicurazione obbligatorio della responsabilità civile derivante dalla circolazione del medesimo motoveicolo.
Entro 60 giorni dalla conclusione del contratto o dalla ricezione dei documenti in caso di vendita a distanza, l’Aderente ha il diritto di recedere dal contratto inviando richiesta scritta mediante lettera raccomandata A.R. a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. tramite Agos Ducato S.p.A. - Ufficio Assicurazioni - Xxx Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà il Premio all’Aderente, per il tramite del Contraente, al netto delle imposte.
Inoltre, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento stipulato dall’Aderente con il Contraente, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. continuerà a fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale.
In alternativa, su esplicita richiesta dell’Aderente, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituirà all’Aderente, per il tramite del Contraente, la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo per le sole annualità complete rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte.
ART. 1.3 - VALORE VEICOLO
Determinazione del valore assicurato
Il valore assicurato deve corrispondere:
a. al valore a nuovo, se non sono stati superati 12 o 24 mesi dalla data della prima immatricolazione;
b. al valore commerciale, determinato in base alla quotazione riportata dalla rivista “Quattroruote Professional” in tutti gli altri casi;
c. al valore commerciale per gli optional.
ART. 1.4 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C. C. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio rese dall’Aderente al momento della stipulazione del Contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
ART. 1.5 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DELL’ASSICURATO
Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al Veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso.
Ove dall’esame della documentazione si riscontrassero elementi inesatti o non veritieri tali da indurre alla determinazione del premio su basi differenti, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. provvederà alla riclassificazione del contratto ed avrà titolo di esigere l’eventuale conguaglio di premio, con emissione di appendice. Il mancato pagamento del premio richiesto comporta, in caso di sinistro, la riduzione dell’ammontare dell’indennizzo spettante all’Aderente.
L’Aderente è tenuto a comunicare immediatamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. In caso di mancata comunicazione, Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. provvederà a ridurre l’ammontare dell’indennizzo spettante all’Aderente a seguito del Sinistro in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
ART. 1.6 - ALTRE ASSICURAZIONI
L'Aderente deve comunicare per iscritto a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Xxxxxxxx, l'Aderente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.
ART. 1.7 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO
E’ obbligo dell’Aderente comunicare immediatamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. il trasferimento di proprietà del Veicolo o la sua consegna in conto vendita. A seguito di alienazione, l’Aderente può risolvere il contratto ed in tal caso Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborsa all’Aderente la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa alle annualità intere e residue corrisposte e non usufruite.
ART. 1.8 - APPOSTAZIONE IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO
Le disposizioni del precedente articolo 1.7 si applicano anche nel caso di documentata consegna in conto vendita del Veicolo purché seguita da trasferimento di proprietà del Veicolo stesso, documentata da attestazione del venditore di autoveicoli al quale è stato consegnato il Veicolo. Il rimborso del Premio decorrerà dalla data di consegna della documentazione probatoria dell’avvenuta consegna in conto vendita con le stesse regole indicate all’Art. precedente.
ART. 1.9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO A CAUSA DI DISTRUZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del Veicolo, come previsto dall'Art. 103 del Codice della Strada, l’Aderente è tenuto a darne comunicazione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della Carta di Circolazione e della targa di immatricolazione.
Si intende equiparata alla distruzione del Veicolo la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dal menzionato Art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d’ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi
180 giorni dalla rimozione del Veicolo ed il Xxxxxxx stesso non sia stato reclamato dall’intestatario) e comprovata da apposita documentazione.
Nei predetti casi il contratto si risolve e Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborsa all’Aderente la parte di Premio, al netto dell’imposta, relativa alle annualità intere e
residue corrisposte e non usufruite dal momento della restituzione della documentazione indicata al primo comma.
ART. 1.10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO A CAUSA DI DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO
Nel caso di cessazione del rischio per demolizione del Veicolo, previa presentazione:
i. della copia del certificato di consegna rilasciato dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice, ovvero dall’automercato ai sensi dell’Art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 209/2003,
oppure
ii. della copia del certificato di demolizione rilasciato dal centro di raccolta del Veicolo destinato alla demolizione ai sensi dell’Art. 5, comma 7, del Decreto Legislativo 209/2003,
il contratto si risolve e Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborsa all’Aderente la parte di Premio, al netto dell’imposta, relativa alle annualità intere e residue corrisposte e non usufruite dal momento della restituzione della documentazione indicata al primo comma.
ART. 1.11 - IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell’Aderente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A..
ART. 1.12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – FORO COMPETENTE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. Il foro competente è quello di residenza o di domicilio dell’Aderente.
ART. 1.13 - CESSIONE DEL CREDITO NELLA GESTIONE DEL SINISTRO
Le parti pattuiscono che, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 comma 2 del Codice Civile, a cui integralmente si riportano, l’Aderente non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.
In caso di cessione del credito non autorizzato, l’impresa agirà nei confronti dell’Aderente e/o del cedente per il recupero dell’eventuale pregiudizio arrecato.
ART. 1.14 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ
Tutte le comunicazioni o notifiche a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. dipendenti dalla presente Polizza, ove non diversamente normato, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) alla sede legale della Compagnia.
ART. 1.15 - FIRMA DIGITALE
L’adesione dell’Aderente al contratto può avvenire anche mediante Firma Digitale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
Nel caso in cui, quindi, il contratto sia stipula4to utilizzando la Firma Digitale, la polizza e tutti i documenti ad essa connessi, che ne formano parte integrante e sostanziale, potranno essere rappresentati da documenti informatici salvabili su supporto elettronico e l’Aderente autorizza la loro ricezione tramite posta elettronica o altre forme di comunicazioni a distanza. Resta inteso che in caso di adesione avvenuta tramite Firma Digitale, i dati in forma elettronica, conservati dalla Società potranno essere opponibili all’Aderente e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all’adesione alle coperture assicurative.
ART. 1.16 - SANZIONI INTERNAZIONALI
La Compagnia, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (XX.XX), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad embargo o asset freeze) volte a contrastare l’attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall’Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d’America (incluso in particolare l’Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.
In osservanza alle direttive di XX.XX., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente contratto assicurativo se tale pagamento viola le suddette misure.
LE GARANZIE DI SEGUITO ELENCATE SONO VALIDE ESCLUSIVAMENTE SE RICHIAMATE NEL MODULO DI ADESIONE
GARANZIA - ASSISTENZA
PREMESSA
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. per l’erogazione delle prestazioni di Assistenza e per la relativa gestione e liquidazione dei Sinistri si avvale della Struttura Organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxx.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSISTENZA
Art. 2.1 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l’assicurazione è valida per i Sinistri avvenuti nei seguenti paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia- Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Italia (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, F.Y.R.O.M. - Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato di belligeranza o guerra, anche se non dichiarata, sebbene compresi nell’elenco sopra riportato.
Art. 2.2 - OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:
• mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno;
• in caso di Sinistro occorso al veicolo la cui targa sia stata comunicata alla Società;
• con costi a carico della Società entro il limite di 3 (tre) Sinistri per veicolo, durante ciascun anno di validità della copertura;
• senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo Sinistro;
• entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di Assistenza.
PRESTAZIONI GARANTITE
Art. 2.3 - PACCHETTO BASE
A01 - Auto in sostituzione a seguito di furto
Qualora l’Aderente subisca il furto totale del Veicolo, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un'autovettura a noleggio da utilizzare entro i 15 giorni successivi al Sinistro, alle condizioni e con le modalità di seguito specificate a chilometraggio illimitato:
• per un periodo massimo di 3 (tre) giorni;
• compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.;
• di cilindrata 1.200 c.c.;
• con esclusione delle spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade,
traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant’altro non espressamente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell’Aderente.
Si specifica che:
• il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
• al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
• l’Aderente dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
A02 - Servizio di accompagnamento
Qualora l’Aderente debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro del veicolo in sostituzione a seguito del Soccorso stradale, la Centrale Operativa potrà organizzare il servizio di accompagnamento.
La Società terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di euro 50,00 (IVA inclusa) per Sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).
Qualora non sia possibile effettuare la prestazione, la Società rimborserà i costi sostenuti dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale sopra indicato.
Art. 2.4 - PACCHETTO FULL
B01 - Auto in sostituzione a seguito di furto
Qualora l’Aderente subisca il furto totale del veicolo, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un'autovettura a noleggio da utilizzare entro i 15 giorni successivi al Sinistro, alle condizioni e con le modalità di seguito specificate a chilometraggio illimitato:
• per un periodo massimo di 5 (cinque) giorni;
• compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.;
• di cilindrata 1.200 c.c.;
• con esclusione delle spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant’altro non espressamente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell’Aderente.
Si specifica che:
• Il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
• al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito.
L’Aderente dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
B02 - Servizio di accompagnamento
Qualora l’Aderente debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro del veicolo in sostituzione a seguito del Soccorso stradale, la Centrale Operativa organizzerà il servizio di accompagnamento.
La Società terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di euro 50,00 (IVA inclusa) per Sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).
Qualora non sia possibile effettuare la prestazione, la Società rimborserà i costi sostenuti dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale sopra indicato.
B03 - Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Aderente)
Qualora il Veicolo venga ritrovato a seguito di furto, la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell’Aderente:
• un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 500,00 per Sinistro;
• un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 200,00 per Sinistro;
• un’auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 (ventiquattro) ore.
Si specifica che:
• le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell’Aderente;
• l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione “Auto in sostituzione”;
• la Società potrà richiedere all’Aderente copia del verbale di ritrovamento del veicolo rilasciato dalle Autorità competenti del luogo.
B04 - Rifacimento dei documenti personali (prestazione valida in Italia) Qualora l’Aderente abbia subito il furto/smarrimento dei documenti personali, potrà richiedere alla Centrale Operativa un supporto telefonico circa le modalità per il rifacimento dei documenti, orientamento sugli adempimenti da svolgere, presentazione denuncia, ecc. L’Aderente, a seguito presentazione di denuncia alle autorità competenti, avrà inoltre diritto al rimborso spese per rifacimento documenti personali registrati nei limiti seguenti per Sinistro e per anno assicurativo:
• passaporto elettronico euro 100,00;
• patente di guida euro 30,00;
• carta di identità euro 10,00;
• rimborso forfettario altri documenti euro 200.
Art. 2.5 - PACCHETTO TOP
C01 - Auto in sostituzione a seguito di furto
Qualora l’Aderente subisca il furto totale del veicolo, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un'autovettura a noleggio da utilizzare entro i 15 giorni successivi al Sinistro, alle condizioni e con le modalità di seguito specificate a chilometraggio illimitato:
• per un periodo massimo di 5 (cinque) giorni;
• compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.;
• di cilindrata 1.200 c.c.;
• con esclusione delle spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant’altro non espressamente
previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell’Aderente.
Si specifica che:
• Il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
• al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
L’Aderente dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
C02 - Servizio di accompagnamento
Qualora l’Aderente debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro del veicolo in sostituzione a seguito del Soccorso stradale, la Centrale Operativa organizzerà il servizio di accompagnamento.
La Società terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di euro 50,00 (IVA inclusa) per Sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).
Qualora non sia possibile effettuare la prestazione, la Società rimborserà i costi sostenuti dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale sopra indicato.
C03 - Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Aderente)
Qualora il Veicolo venga ritrovato a seguito di furto, la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell’Aderente:
• un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 500,00 per Sinistro;
• un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 200,00 per Sinistro;
• un’auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 (ventiquattro) ore.
Si specifica che:
• le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell’Aderente;
• l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione “Auto in sostituzione”;
• la Società potrà richiedere all’Aderente copia del verbale di ritrovamento del veicolo rilasciato dalle Autorità competenti del luogo.
C04 - Rifacimento dei documenti personali (prestazione valida in Italia) Qualora l’Aderente abbia subito il furto/smarrimento dei documenti personali, potrà richiedere alla Centrale Operativa un supporto telefonico circa le modalità per il rifacimento dei documenti, orientamento sugli adempimenti da svolgere, presentazione denuncia, ecc. L’Aderente, a seguito presentazione di denuncia alle autorità competenti, avrà inoltre diritto al rimborso spese per rifacimento documenti personali registrati nei limiti seguenti per Sinistro e per anno assicurativo:
• passaporto elettronico euro 100,00;
• patente di guida euro 30,00;
• carta di identità euro 10,00;
• rimborso forfettario altri documenti euro 200.
C05 - Auto in sostituzione a seguito di ritrovamento del veicolo dopo furto Qualora il Veicolo per cui l’Aderente ha precedentemente subito un furto, venga ritrovato e risulti inutilizzabile in caso di danno totale, oppure, in caso di danno parziale, se la riparazione richieda oltre tre ore di manodopera o il tempo di immobilizzo
del Veicolo superi le 24 ore, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Aderente un'autovettura a noleggio da utilizzare entro i 15 giorni successivi al ritrovamento, alle condizioni e con le modalità specificate nella prestazione “Auto in sostituzione a seguito di furto”, per un periodo massimo di:
• 15 gg a chilometraggio illimitato per danni parziali la cui riparazione viene eseguita presso il rivenditore ridotti a 5 gg se la riparazione non viene eseguita presso il rivenditore;
• 30 gg a chilometraggio illimitato in caso di danno totale dell’autoveicolo, ed in caso di riacquisto di un nuovo Autoveicolo presso il rivenditore che ha venduto l’autoveicolo assicurato ridotti a 15 gg in caso di non riacquisto di un Autoveicolo presso lo stesso rivenditore. In caso di furto totale dell’autoveicolo assicurato deve essere prodotta alla centrale operativa copia autentica della denuncia presentata all’autorità di polizia.
Art. 2.6 - ESCLUSIONI
1) Le prestazioni di assistenza non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Aderente risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
d) dolo o colpa grave dell’Aderente o dei passeggeri;
e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.
2) La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
3) La Società non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del Veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del Veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell’evento, così come i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
4) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
5) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’Autorità pubblica competente.
GARANZIA - INCENDIO
ART. 3.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all'Aderente i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo derivanti da incendio, fulmine o scoppio dell'impianto di alimentazione (anche se a gas) del Veicolo stesso. In caso di Sinistro Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza l’Aderente nel limite del capitale assicurato, indicato nel Modulo di Adesione, fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo riportati in allegato 1.
L’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista “Quattroruote Professional”, ovvero, se inferiore, dal costo della sua riparazione.
GARANZIA - FURTO
ART. 4.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all'Aderente i danni materiali e diretti derivanti dal furto totale o parziale (consumato e/o tentato), nonché dalla rapina del Veicolo. In caso di Sinistro Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza l’Aderente nel limite del capitale indicato nel Modulo di Adesione, fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo riportati in allegato 1.
L’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale che il Veicolo, o le parti di esso danneggiate o sottratte, hanno al momento del sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista “Quattroruote Professional”, ovvero, se inferiore, dal costo della loro riparazione.
Resta convenuto che lo scoperto, ed il relativo minimo, sono comunque a carico dell'Aderente senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, assicurarli presso altra compagnia.
A condizione che sul veicolo sia installato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, l’apparato telematico di Vodafone Automotive Italia S.p.A, gli scoperti e i minimi non indennizzabili per il solo Furto Totale, indicati in allegato 1, si intendono ridotti del 50%.
ART. 4.2 - DANNI DA SCASSO
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo, compresi i cristalli, al fine di tentare e/o consumare il furto di oggetti non assicurati riposti a bordo del Veicolo stesso, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie riportati in allegato 1.
ART. 4.3 - DANNI RIPORTATI DAL VEICOLO DOPO IL FURTO
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo durante la circolazione, avvenuta dopo il furto, contro la volontà del proprietario e prima del ritrovamento del Veicolo stesso, xxxxx restando gli eventuali scoperti o franchigie riportati in allegato 1.
ART. 4.4 - VALUTAZIONE A NUOVO
In caso di furto o rapina, avvenuti entro i primi ventiquattro mesi dalla data di prima immatricolazione (se veicolo di prima immatricolazione) o entro i primi dodici mesi dalla data acquisto (se veicolo volturato), che abbiano causato la perdita totale del Veicolo assicurato, la liquidazione verrà effettuata, nei limiti del capitale indicato nel Modulo di Adesione, sulla base del prezzo di listino del Veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, al momento della stipulazione del contratto, xxxxx restando gli eventuali scoperti o franchigie riportati in allegato 1.
A condizione che sul Veicolo sia installato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, l’apparato telematico di Vodafone Automotive Italia S.p.A., i mesi sopraindicati si intendono estesi a trentasei (in caso di veicolo di prima immatricolazione) e ventiquattro (in caso di veicolo volturato).
ART. 4.5 - ACCESSORI DEL VEICOLO
Le garanzie incendio e furto sono operanti per gli accessori/optional stabilmente fissati sul Veicolo, purché l'esistenza e il relativo valore siano comprovati da apposita fattura e costituiscano la normale dotazione di serie.
ART. 4.6 - SCOPERTI O FRANCHIGIE A CARICO DELL’ASSICURATO
In caso di Xxxxxxxx, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. corrisponde all'Aderente l'ammontare del danno indennizzabile, dedotto l'eventuale scoperto o franchigia riportati in allegato 1. Relativamente al solo furto totale, l'assenza, la disattivazione o il mancato funzionamento, al momento del Sinistro, della protezione Furto da parte del localizzatore satellitare comporta l’applicazione dei minimi e scoperti indicati in allegato 1 senza alcuna riduzione.
ART. 4.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE EX. ART. 1907 C.C)
Qualora nel Modulo di Adesione venga indicato che l’Assicurazione copre soltanto una quota parte del valore del Veicolo, Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. risponderà dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del Veicolo stesso al momento del Sinistro determinato in base alla quotazione riportata sulla rivista “Quattroruote Professional”.
GARANZIA - CRISTALLI
ART. 5.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
In caso di rottura per cause accidentali dei cristalli installati sul Veicolo (compresi gli eventuali tetti panoramici, fissi o mobili) - con esclusione dei gruppi ottici e degli specchietti retrovisori interni ed esterni - saranno rimborsati i costi sostenuti per la riparazione o la sostituzione degli stessi, incluse le spese di intervento del riparatore, sino ad un massimo di euro 1000,00 per evento e per anno assicurativo, con una franchigia di euro 200,00 per evento, indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati.
Sono esclusi i danni:
• avvenuti in occasione di urto, collisione tra veicoli, ribaltamento del Veicolo;
• dovuti a rigature, segnature e simili;
• conseguenti ad eventi naturali, atti vandalici, furto e rapina consumati o tentati.
GARANZIA - EVENTI SPECIALI
(ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI) ART. 6.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
Atti Vandalici
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all’Aderente, nel limite di euro 3.000,00, da intendersi per evento e per anno assicurativo, fatta salva la deduzione dello Scoperto e del relativo minimo riportati sempre in allegato 1, i danni al Veicolo causati da graffiatura della carrozzeria, taglio del tettuccio apribile di tela e degli pneumatici, causati da Atti Vandalici.
L’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista “Quattroruote Professional”, ovvero, se inferiore, dal costo della sua riparazione.
Non sono indennizzabili i danni subiti dal Veicolo durante il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina.
Eventi Sociopolitici
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all’Aderente i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in occasione di manifestazioni di piazza, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, nel limite di euro 1.500,00, da intendersi per evento e per anno assicurativo, fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo riportati sempre in allegato 1.
L’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista “Quattroruote Professional”, ovvero, se inferiore, dal costo della sua riparazione.
GARANZIA - EVENTI NATURALI
ART. 7.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all’Aderente i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo causati da bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, collisione con animali selvatici, frana, pressione della neve, caduta di neve o di ghiaccio dai tetti, tromba d'aria, uragano, turbine di vento, valanga, slavina, allagamento, alluvione, inondazione, eruzione vulcanica, terremoto, tempesta, grandine, nel limite di euro 5.000,00, da intendersi per evento e per anno assicurativo, fatta salva la deduzione dello Scoperto e del relativo minimo riportati sempre in allegato 1.
L’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista “Quattroruote Professional”, ovvero, se inferiore, dal costo della sua riparazione.
GARANZIE COMPLEMENTARI
ART. 8.1 - RIMBORSO TASSA DI POSSESSO
In caso di Sinistro che comporti la perdita totale e definitiva del Veicolo, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborsa la parte di tassa di possesso pagata e non utilizzata per il periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data di scadenza risultante dalla ricevuta di pagamento.
ART. 8.2 - RIPRISTINO AIR-BAG
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborserà al Proprietario del Veicolo le spese sostenute a seguito di attivazione accidentale degli Air-Bag in dotazione al veicolo assicurato con il limite di euro 1.500,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
ART. 8.3 - COLLISIONE CON AUTOVEICOLI NON ASSICURATI
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. in caso di collisione del Veicolo assicurato con altro Veicolo identificato con targa e non coperto da garanzia assicurativa per la R.C.A., indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo stesso, in proporzione della responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 2054 del Codice Civile, con il limite di euro 1.500,00 per Sinistro. In caso di Xxxxxxxx l'Aderente dovrà far constatare i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga redatto regolare processo verbale.
ART. 8.4 - PERDITA DELLE CHIAVI, DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E DELLA TARGA
In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi, dei congegni elettronici di apertura delle portiere del Veicolo, di attivazione del sistema antifurto, dei documenti intesi come Carta di Circolazione, Certificato di Proprietà e della targa, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborserà sino ad un massimo di euro 500,00 per evento e per anno assicurativo:
• le spese documentate sostenute dall'Aderente per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto e per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
• le spese sostenute per il rilascio dei nuovi documenti di circolazione e/o targa anche nel caso si renda necessaria la reimmatricolazione del Veicolo.
Il rimborso è subordinato alla presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto presentata alle Autorità.
ART. 8.5 - RICORSO TERZI DA INCENDIO
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di incendio o scoppio del Veicolo che sia indennizzabile ai sensi dell'art. 3.1. La garanzia è operante:
• in tutti i casi di responsabilità civile dell'Aderente che non debbano essere coperti dall'Assicurazione obbligatoria;
• nei confronti dei terzi che non siano compresi tra le persone enumerate dall'art. 129 del Codice delle Assicurazioni;
• entro il limite di euro 20.000,00.
ART. 8.6 - BAGAGLI TRASPORTATI
In caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la perdita totale del Veicolo o la anti-economicità della sua riparazione, saranno rimborsati i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di euro 500,00 per evento. La garanzia è valida esclusivamente per i seguenti oggetti, purché di proprietà dell’Aderente o dei trasportati: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, computer portatile, telefono cellulare, attrezzature sportive e materiale da campeggio. Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato. In caso di sinistro l'Aderente dovrà far constatare i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga redatto regolare verbale d’intervento.
GARANZIA - KASKO TOTALE
ART. 9.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all’Aderente, nel caso in cui il danno sia superiore al 65% del valore del Veicolo, i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada nonché i danni derivanti da collisione con veicolo identificato, verificatisi durante la circolazione, nel limite del capitale assicurato riportato sul Modulo di Adesione e comunque non oltre il massimale di euro 25.000, fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo riportati in allegato 1.
L’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista “Quattroruote Professional”.
La garanzia non opera per i danni:
• avvenuti durante la circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
• derivanti dal traino di soccorso attivo o passivo;
• agli apparecchi/accessori, anche se assicurati, se il Sinistro non colpisca anche altre parti del Veicolo;
• subiti dal Veicolo quando il Conducente si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, oppure sia stato sanzionato dall'Autorità per rifiuto all'accertamento;
• avvenuti mentre il Conducente svolge attività illecite;
• subiti dal Veicolo se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
La concessione della presente garanzia è riservata ai Veicoli di età inferiore ai cinque anni dalla data di prima immatricolazione e rimane operante per tutta la durata del contratto.
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO
Condizioni valide per le seguenti garanzie se richiamate nel Modulo di Adesione: INCENDIO - FURTO - CRISTALLI - GARANZIE COMPLEMENTARI - KASKO TOTALE - ATTI VANDALICI - EVENTI SOCIOPOLITICI - EVENTI NATURALI.
ART. 10.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
L'Aderente in caso di Xxxxxxxx deve presentare denuncia a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. entro tre giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni, fatta eccezione per quelle di prima necessità, prima che i danni siano stati rilevati da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A..
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo. Nel caso di furto, rapina, incendio, scoppio o atto doloso di terzi, l'Aderente deve inoltre presentare denuncia all'Autorità competente, trasmettendone copia a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.. Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero la denuncia, resa all’Autorità del luogo di accadimento del sinistro, dovrà essere reiterata all'Autorità Italiana.
ART. 10.2 - VALUTAZIONE DEI DANNI E NOMINA DEI PERITI
In caso di Sinistro che causi la perdita totale del Veicolo, l'ammontare dell'Indennizzo è determinato in base al valore commerciale del Veicolo e delle sue parti accessorie al momento del Sinistro, determinato in base alla quotazione riportata dalla rivista “Quattroruote Professional”. Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità dell'Indennizzo, valutato in base al criterio di seguito indicato, sia uguale o superiore al valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro; in tal caso è facoltà di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. di subentrare nella proprietà dei residui del Veicolo, corrispondendone all'Aderente il controvalore.
Per i danni parziali si applica il degrado sulle parti di ricambio stabilito secondo la seguente tabella, basata sull’età del Veicolo assicurato, salvo differenti indicazioni riportate all’interno delle singole garanzie:
Età del Veicolo | Percentuale di deprezzamento |
oltre 1 anno* | 10% |
oltre 2 anni | 20% |
oltre 3 anni | 30% |
oltre 4 anni | 40% |
oltre 5 anni | 50% |
oltre 6 anni | 60% |
* ad eccezione della valutazione a nuovo fino a 24 mesi (Vedi Art. 4.4)
A parziale deroga di quanto sopra riportato, si precisa che, in caso di sostituzione delle parti meccaniche, elettriche, elettroniche, pneumatici, airbag e cinture di sicurezza, il degrado viene determinato in funzione del rapporto percentuale fra il valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista “Quattroruote Professional”, ed il prezzo di listino a nuovo dello stesso.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato nonché di sostituire il Veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'Indennizzo. In ogni caso, se il valore del Veicolo dichiarato in Polizza è inferiore al suo valore commerciale al momento del Sinistro, la liquidazione avverrà secondo il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile. Qualora la garanzia sia estesa all'estero, gli indennizzi per i danni ivi sopravvenuti verranno liquidati in Italia in Euro. La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e dall'Aderente. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto. I Periti devono:
• verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Aderente abbia adempiuto agli obblighi di cui all' Art. 11.1 - Obblighi in caso di sinistro - Modalità per la denuncia dei sinistri;
• indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
• verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
• procedere alla stima del danno.
I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e dell'Aderente in parti uguali.
ART. 10.3 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia e definito il danno, previa eventuale ispezione del veicolo, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. provvede al pagamento dell'Indennizzo e, in caso di furto totale senza ritrovamento, sempre che l'Aderente, a richiesta di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., abbia prodotto:
• certificato di proprietà e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) con l’annotazione della perdita di possesso rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di Xxxxxxx non iscritto al P.R.A.;
• libretto di circolazione se disponibile;
• la serie completa delle chiavi in dotazione del Veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto).
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., sia in caso di furto parziale o totale che di rapina, ha facoltà, prima di pagare l'Indennizzo, di richiedere inoltre:
• la procura notarile a vendere a favore della società solvente per agevolare nel caso di ritrovamento del Veicolo l’eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell’Aderente dal successivo Art. 11.5 “Recuperi”;
• in caso di esistenza di ipoteca e/o fermo amministrativo sul Veicolo, l’attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l’autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l’indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria);
• il certificato di chiusura istruttoria nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro.
L’Aderente che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilità il pregresso di questo o, se nel caso di furto o rapina altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all’indennizzo.
ART. 10.4 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA
Per la sole garanzia Kasko Totale, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rinuncia, nei confronti del Conducente, dei trasportati dei famigliari dell'Aderente e delle persone con quest'ultimo coabitanti, all'esercizio dell'azione di surroga che le compete ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile.
ART. 10.5 - RECUPERI
L'Aderente è tenuto ad informare Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non appena ha notizia del recupero del Veicolo rubato o parti di esso. Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell'Indennizzo sarà detratto dall'Indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Aderente autorizza Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. a trattenere il ricavato della vendita di quanto sia stato recuperato; se l'Indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi. L’Aderente ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato, in questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell'ammontare del danno secondo i criteri previsti dalle condizioni di Xxxxxxx e si effettuerà il conguaglio con l'Indennizzo precedentemente pagato.
ART. 10.6 - LOCALIZZATORE SATELLITARE
La Società ha stipulato un accordo con il Provider telematico Vodafone Automotive Italia S.p.A, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi.
Presupposti per la validità delle presenti clausole sono:
• l’installazione/attivazione a bordo del Veicolo assicurato dell’apparato telematico;
• la stipula da parte dell’Aderente del Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico.
La Società ha facoltà di cambiare il Provider telematico dandone tempestivo avviso all’Aderente.
NORME VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE, AD ECCEZIONE DELL’ASSISTENZA ART. 11.1 - ESCLUSIONI
Se non diversamente stabilito nell'ambito delle singole garanzie, è escluso
l'Indennizzo dei danni:
• avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
• alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale;
• da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
• indiretto, quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili;
• radio, mangianastri, giradischi ed altre analoghe apparecchiature fonoaudiovisive.
L'Assicurazione, altresì, non è operante per i Sinistri:
• verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
• verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;
determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Aderente, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, o da lui incaricate della sorveglianza del Veicolo, o con lui conviventi o dei suoi dipendenti.
COME CONTATTARE CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.P.A.
Dovunque Lei si trovi, in qualsiasi momento:
❖ per richiedere una prestazione di Assistenza telefoni alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 – 365 giorni all’anno:
🢭 dall’Italia al numero verde: 800.088.292 (opzione assistenza)
🢭 oppure dall’Italia o dall’estero al numero: x00.00.00.00.00.00 (opzione assistenza)
🢭 fax: x00.00.00.00.00.000
🢭 email: xxxxxxxxxxxxx@xx-xxxxxxxxxxxxx.xx
❖ per denunciare o chiedere informazioni sui sinistri telefoni all’Ufficio Gestione Sinistri in funzione dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 19,00:
🢭 dall’Italia: 800.088.292 (opzione denuncia sinistro)
🢭 dall’estero: x00.00.00.00.00.00 (opzione denuncia sinistro)
🢭 fax: x00.00.00.00.00.000
🢭 email: xxx@xx-xxxxxxxxxxxxx.xx
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Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Aderente e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), del Suo consenso. Pertanto l'Aderente contattando o facendo contattare Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati sopra riportata.
RECLAMI
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CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.P.A.
Ufficio Reclami
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Fax: 00 00 00 00 000
Indirizzo e-mail: xxxxxxx@xx-xxxxxxxxxxxxx.xx
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è l’Ufficio Reclami che, in osservanza al Regolamento Isvap n. 24/2008, sarà tenuto a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.
Eventuali reclami relativi al comportamento del Contraente dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente a:
AGOS DUCATO S.P.A.
Gestione Reclami
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IVASS
Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 - Xxxx
Fax: 00 00 000 000 o 00 00 000 000
Indirizzo e-mail PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx
compilando l’apposito modello, reso disponibile sul sito dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx), completato con:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo;
d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro ricevuto;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per qualsiasi controversia inerente al rapporto assicurativo, alla quantificazione del danno subito a seguito di un sinistro e / o alla determinazione della responsabilità civile, rimane competente l'Autorità Giudiziaria, ferma restando la necessità di ricorrere ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, ove obbligatori per legge, qui di seguito descritti:
A. La Mediazione (D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010)
La Mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, per le controversie relative a tutte le tipologie di contratto di assicurazione, diverse da quelle relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti per le quali l’esperimento della mediazione rimane facoltativo, salvo l’obbligo di esperire la negoziazione assistita.
Il tentativo di mediazione può svolgersi, con l’assistenza di un avvocato, presso gli Organismi di Mediazione, enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.
B. Arbitrato
Non sono previste ipotesi di arbitrato.
Allegato 1
SCOPERTI e MINIMI
XXXX 0
Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx
ZONA 2
Avellino, Brindisi, Cosenza, Catania, Catanzaro, Crotone, Lecce, Matera, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa, Vibo Valentia
ZONA 3
Agrigento, Benevento, Caltanissetta, Enna, Isernia, Latina, Medio Campidano, Messina, Milano, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Potenza, Ragusa, Roma, Rimini, Torino, Trapani, Varese
ZONA 4
L'Aquila, Asti, Cagliari, Chieti, Ferrara, Imperia, Monza Brianza, Olbia Tempio, Pescara, Pavia, La Spezia, Sassari
ZONA 5
Alessandria, Ancona, Aosta, Ascoli Xxxxxx, Arezzo, Bergamo, Biella, Belluno, Bologna, Brescia, Bolzano, Campobasso, Carbonia Iglesias, Cuneo, Como, Cremona, Forlì Cesena, Firenze, Fermo, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Modena, Massa Carrara, Novara, Piacenza, Padova, Perugia, Pisa, Pordenone, Prato, Parma, Pistoia, Pesaro Urbino, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rovigo, Siena, Sondrio, Savona, Teramo, Trento, Terni, Trieste, Treviso, Udine, Verbania, Vercelli, Venezia, Vicenza, Verona, Viterbo
ZONE TERRITORIALI
GARANZIA KASKO
ZONA | SCOPERTO | MINIMO | LIMITE INDENNIZZO |
1 | 20% | € 1.000 | € 25.000 |
2 | € 500 | ||
3 | |||
4 | |||
5 |
GARANZIA EVENTI NATURALI
ZONA | SCOPERTO | MINIMO | LIMITE INDENNIZZO |
1 | 20% | € 1.000 | € 5.000 |
2 | € 500 | ||
3 | |||
4 | |||
5 |
ZONA | SCOPERTO | MINIMO | LIMITE INDENNIZZO |
1 | 20% | € 1.000 | € 3.000 |
2 | € 500 | ||
3 | |||
4 | |||
5 |
GARANZIA ATTI VANDALICI
GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI
ZONA | SCOPERTO | MINIMO | LIMITE INDENNIZZO |
1 | 20% | € 1.000 | € 1.500 |
2 | € 500 | ||
3 | |||
4 | |||
5 |
GARANZIA FURTO e INCENDIO
ZONA | SCOPERTO | MINIMO |
1 | 30% | € 500 * |
2 | ||
3 | 10% | |
4 | ||
5 |
* In caso di presenza del dispositivo di rilevazione satellitare (linea/pacchetto “Executive”) per il solo caso di Furto Totale lo scoperto e il minimo applicato si riduce del 50
INFORMATIVA
AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679
In conformità all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “GDPR”), la Società Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. di seguito, anche la “Società” o il “Titolare”) - in qualità di Titolare del trattamento - La informa sull’uso dei Suoi dati personali:
1 Finalità del trattamento
1.1 Trattamento dei dati personali per finalità assicurative: la Società tratta i dati personali da Lei forniti per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell’ambito della presente finalità, il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, nonché per le relative azioni legali. Il conferimento dei suoi dati personali risulta pertanto necessario ed il relativo trattamento da parte della Società potrà avere come base giuridica: a) l’adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa europea; b) la conclusione e l’esecuzione di un contratto di cui è parte anche per quanto concerne la gestione e liquidazione dei sinistri; c) il Suo consenso nel caso di dati sensibili, ai sensi dell’art 9.2 lett.
a) del GDPR. Nel caso in cui Lei rifiutasse di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri. In caso di trattamento basato sul Suo consenso, lo stesso potrà essere revocato in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca. Resta inteso che, in siffatta ipotesi, la Società non potrà dar seguito alle obbligazioni contrattuali. I dati personali dei beneficiari/aderenti necessari alla definizione del rapporto assicurativo sono stati conferiti dal contraente al momento della sottoscrizione del contratto/prodotto.
1.2 Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali: i Suoi dati potranno essere altresì utilizzati per finalità di profilazione della Clientela, di informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato. In tali casi, il trattamento dei Suoi dati personali sarà basato esclusivamente sul suo consenso libero e specifico. Il Suo consenso potrà essere revocato in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca.
2 Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati. La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative.
Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:
a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli Agenti della Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell’ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L’elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di incaricati è liberamente conoscibile ai riferimenti indicati nel seguente punto 7;
b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.
3 Comunicazione dei dati personali
a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto
1.1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensioni; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS,
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1.2 a società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
L’elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti indicati nel seguente punto 7.
4 Trasferimento di dati all’estero
I Suoi dati personali potranno essere trasferiti verso paesi terzi rispetto a quelli facenti parte dello Spazio Economico Europeo.
5 Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per almeno dieci anni ((in osservanza alla normativa pro-tempore vigente) a far data dalla cessazione di qualsivoglia rapporto di natura contrattuale tra Lei e la Società. Sono fatti salvi i dati la cui conservazione è finalizzata ad esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
6 Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai Suoi dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. Lei avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei suoi dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che La riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
6.1 Diritto alla Portabilità dei dati
Ai sensi dell’art. 20 del GDPR Lei ha diritto ad ottenere, su richiesta, i Suoi dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivi automatici e ha diritto di trasmetterli direttamente ad un altro Titolare di sua scelta, nei limiti della materiale fattibilità dell’operazione e dei costi da sostenere.
7 Titolare e responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Il Titolare del trattamento è Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, con Sede Legale in Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), Responsabile per la protezione dei dati personali (di seguito, anche “DPO”) è Xxxxx Xx Xxxxxx. Per esercitare i Suoi diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa potrà contattare il DPO all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xx-xxxxxxxxxxxxx.xx o tramite il form pubblicato sul sito della Compagnia, xxx.xx-xxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione Privacy, oppure all’indirizzo di xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx). Allo stesso dovrà essere effettuata ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento agenti per conto del Titolare.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.
Sede legale Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 - Xxxxxx
Società Unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.
Capitale sociale Euro 9.500.000,00 i.v.
X.Xxx, Cod. Fisc. e Numero di iscrizione al R.I. di Milano 01604810935
Impresa autorizzata con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28/03/2008 e iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’IVASS il 28/03/2008 con n. 1.00166; autorizzata ad estendere l’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo 17 - Tutela Legale con provvedimento ISVAP n. 2958 del 27/01/2012.