Straordinario. Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza, in attuazione di quanto previsto dall’art. 5 del D.lgs. 66/2003, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario per esigenze di servizio, per un numero di ore annuali che sommate all’orario normale di lavoro non superi il limite di cui al precedente art. 71 lettera b. Ai soli fini del presente articolo, per lavoro straordinario si intende quello prestato oltre il limite di cui agli art. 76 e 77 del presente CCNL a seconda dell’applicazione dei sistemi 5+1 e 6+1+1. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. Per il personale del Ruolo amministrativo il lavoro straordinario decorrerà dal termine della quarantesima ora.
Straordinario. 1. Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario deve essere progressivamente limitato. Si conviene la riduzione di tale voce per un importo pari al 15% dell’ammontare annuo con base 2000 sino alla data di scadenza del presente contratto.
2. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso solo in casi eccezionali.
3. Ciascun dipendente non può effettuare più di 110 ore annuali e 40 trimestrali.
4. I limiti di cui al comma 3 potranno essere superati con riferimento ad un’aliquota di personale non superiore al 4% con un tetto massimo individuale di 200 ore all’anno.
5. Il lavoro straordinario è autorizzato preventivamente dal dirigente responsabile, con la specifica indicazione delle ragioni che lo giustificano e la durata di esso.
6. In mancanza di autorizzazione preventiva o di successivo accertamento a seguito di situazioni di emergenza, le prestazioni eccedenti l’orario di lavoro non danno diritto alla relativa maggiorazione.
7. L’Amministrazione di norma distribuisce almeno il 60% del monte ore di straordinario in proporzione alla dotazione organica di ciascuna Direzione Generale.
8. In deroga ai commi 3 e 4, i dipendenti che prestino attività straordinaria per motivi di emergenza – di volta in volta adeguatamente documentati dal responsabile della struttura – hanno diritto alla corresponsione della relativa maggiorazione per il lavoro effettivamente prestato.
9. La destinazione dei risparmi sarà determinata in sede di rinnovo contrattuale concernente il biennio economico 2000-2001.
Straordinario. Il lavoro straordinario è quello eccedente l'orario normale di lavoro settimanale contrattualmente previsto in 40 ore di effettivo lavoro o 42 ore di effettivo lavoro nei casi previsti dal presente CCNL. In attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 66/2003, è facoltà dell'Azienda richiedere prestazioni di lavoro straordinario e a carattere individuale per esigenze di servizio nei limiti di 300 ore annue. Le maggiorazioni da calcolarsi sulla paga oraria contrattuale come prevista all'art. 62: sono:
a) 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro in superamento dell'orario ordinario settimanale dalla 40° fino alla 48° ora (lavoratori con orario settimanale su 40 ore)
b) 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro in superamento dell'orario ordinario settimanale dalla 43° fino alla 48° ora (lavoratori con orario settimanale su 42 ore);
c) 20% (venti percento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a (quarantottesima) 50a ( cinquantesima ) ;
d) 30% (trenta per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario notturno, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio;
e) 35% (trentacinque per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio;
f) 35% (trentacinque per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate nelle giornate normalmente lavorative cadenti in una delle festività di cui all'art. 43 del presente CCNL. Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione base al momento della liquidazione di esse. Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore. Si intende per lavoro notturno, ai fini di quanto sopra previsto, quello compreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino. Ai lavoratori comandati a prestare la propria attività in turno notturno sarà corrisposta una indennità di lavoro notturno pari a € 4,00. purchè siano svolte almeno 3 ore durante il periodo di cui al precedente comma. Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge. A richiesta delle strutture sindacali aziendali, l'Azienda fornirà alle stesse, assistite dalle Organizzazioni Sindacali e nel rispetto della legge n. 196/03, di norma semestralmente, informazioni globali sulla effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario.
Straordinario. Il lavoro straordinario è quello eccedente l'orario normale di lavoro settimanale contrattualmente previsto in 40 ore di effettivo lavoro o 42 ore di effettivo lavoro nei casi previsti dal presente CCNL. In attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 66/2003, è facoltà dell'Azienda richiedere prestazioni di lavoro straordinario e a carattere individuale per esigenze di servizio nei limiti di 300 ore annue. Le maggiorazioni da calcolarsi sulla paga oraria contrattuale come prevista all'art. 62: sono:
Straordinario. Il lavoro straordinario sarà riconosciuto a tutto il personale sino al sesto livello incluso;
Straordinario. L’effettuazione di lavoro straordinario, e quindi la maturazione delle relative ore di banca ore e straordinario, è consentita unicamente previa autorizzazione aziendale, nel pieno rispetto delle norme di legge e di contratto che disciplinano la materia. La prestazione sarà considerata straordinaria qualora superi i 30 minuti dopo la fine del normale orario di lavoro. Nella giornata del venerdì, i primi 30 minuti eccedenti il normale orario di lavoro gior- naliero non danno diritto né alla maturazione di banca ore e straordinario né ai per- messi di cui all’Art. 1 del presente CIA. La prestazione pertanto sarà considerata straordinaria a partire da 30 minuti dopo la fine del normale orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto al precedente capoverso. La partecipazione ai corsi, oltre l’orario di lavoro, non sarà considerata straordinario né banca ore.
Straordinario. Quando richiesto per esigenze produttive eccezionali, il lavoratore può essere pre- ventivamente autorizzato all’effettuazione di lavoro straordinario. In ogni caso la prestazione complessiva giornaliera non può/deve superare le 10 ore. Altri limiti imposti dalla legge sono i massimali trimestrali (80 ore) e annua- li (250 ore), superati i quali l’azienda viene sanzionata. Il lavoratore preventivamente autorizzato deve produrre mensilmente lo statino degli straordinari firmato dal proprio dirigente responsabile. Le maggiori prestazioni effettuate nell’arco di un mese possono essere recupera- te solo entro il mese successivo assentandosi per una giornata intera o, quando previsto dall’organizzazione di appartenenza, per frazioni di giornata lavorativa.
Straordinario. Totale spesa anno 2019 -32.465 0 -5.400 -37.865
Straordinario. 25.1 Su motivata richiesta aziendale, validata previo accordo con le RSA sottoscrittrici del presente accordo (un rappresentante per sigla), ai lavoratori degli uffici e delle officine e manutenzione impianti fissi potrà essere richiesto, con un preavviso che di norma sarà almeno di 48 ore, lo svolgimento di lavoro straordinario fino a un massimo di 250 ore annuali
25.2 Nei casi imprevisti ed eccezionali, per i quali è indispensabile l’utilizzo di prestazioni straordinarie, possono essere derogati il termine di preavviso ed il ricorso alle procedure di validazione.
25.3 Le parti convengono che le attività di servizi agli organi societari costituiscono servizi indispensabili e che il personale addetto può, con il proprio consenso, superare la durata giornaliera di lavoro effettivo, con remunerazione dell'orario eccedente quello normale di lavoro in base alle maggiorazioni contrattuali del lavoro straordinario.
26.1. Le assunzioni che necessitano, nel periodo di validità del presente accordo, saranno effettuate da FER ricorrendo anche a contratti di formazione e lavoro o contratti di lavoro interinale secondo le disposizioni normative e contrattuali stabilite in sede nazionale, fatta salva in ogni caso una quota massima del 40% dei posti disponibili da riservare a selezioni interne per favorire la mobilità interna, con approssimazione all'unità intera superiore. Con le modalità di cui al primo periodo si procederà per coprire le posizioni non attribuite e per quelle resesi disponibili a seguito delle selezioni interne. Rimane salva ed impregiudicata la possibilità di procedere ad assunzioni di personale esperto.
26.2. Altre forme di contratti di lavoro flessibile possono essere operativamente adottate successivamente, tenendo presenti le effettive esigenze organizzative per quanto concerne il contratto a tempo determinato o il contratto di apprendistato nonché la compatibilità con le possibilità organizzative e concrete di inserimento nella vigente esigenza organica per il part-time orizzontale e/o verticale.
26.3. La FER si farà carico dei corsi di formazione e di aggiornamento del personale assunto, sia ai fini del conseguimento delle abilitazioni necessarie che ai fini dell'antinfortunistica. La partecipazione ai corsi è obbligatoria. Non si procederà al consolidamento dell'assunzione in caso di non partecipazione o di partecipazione con esito negativo.
Straordinario a) L'Azienda si impegna al rispetto dei limiti previsti dal vigente CCNL ed inoltre fornirà informazioni preventive delle esigenze straordinarie. Fornirà inoltre trimestralmente su richiesta dell’ RSU il consuntivo del lavoro straordinario articolato per nominativo e con totale individuale. Le RSU si impegna all'uso strettamente riservato di queste informazioni.
b) In aggiunta a quanto previsto dal CCNL e dagli accordi integrativi aziendali, la Direzione darà alle RSU un consuntivo mensile con totali per reparto delle ore effettuate. Comunicherà inoltre le nuove assunzioni nel frattempo effettuate.