OST)
Ordinanza
sui servizi di telecomunicazione
(OST)
del 9 marzo 2007 (Stato 1° gennaio 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni (LTC),2
ordina:
Capitolo 1: Definizioni
Art. 1
Nella presente ordinanza, s’intende per:
a. utente: chi utilizza i servizi di un fornitore di servizi di telecomunicazione;
b. cliente: chi ha concluso con un fornitore di servizi di telecomunicazione un contratto sulla fruizione di tali servizi;
c.3 ...
d.4 prezzo di accesso: il prezzo per l’accesso a servizi e dispositivi di fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato secondo l’articolo 11 ca- poverso 1 LTC.
Capitolo 2: Disposizioni comuni sui servizi di telecomunicazione
Art. 2 Portata dei servizi di telecomunicazione
Non fornisce servizi di telecomunicazione chi trasmette informazioni:
a. all’interno di un edificio;
b. nei limiti di un immobile, di due immobili contigui oppure di due immobili dirimpettai separati da una strada, un vicolo, una linea ferroviaria o un corso d’acqua;
c. all’interno di una stessa azienda, tra società madre e filiali o all’interno di un gruppo;
d. all’interno delle corporazioni di diritto pubblico e tra di esse;
RU 2007 945
1 RS 784.10
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
3 Abrogata dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
4 Introdotta dal n. I dell’O del 14 mar. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 729).
e.5 nell’ambito della trasmissione gratuita di informazioni all’interno di gruppi senza organizzazione centralizzata.
Art. 36 Registrazione
1 I fornitori di servizi di telecomunicazione trasmettono all’Ufficio federale delle co- municazioni (UFCOM) i dati necessari alla registrazione e gli comunicano immedia- tamente qualsiasi modifica in merito.
2 I fornitori di servizi di telecomunicazione registrati che intendono consentire a for- nitori registrati o non ancora registrati di utilizzare risorse di cui all’articolo 4 capo- verso 1 LTC devono comunicarlo all’UFCOM.
Art. 47 Indirizzo postale in Svizzera
1 I fornitori di servizi di telecomunicazione registrati devono indicare, menzionando il numero unico d’identificazione delle imprese secondo la legge federale del 18 giu- gno 20108 sul numero d’identificazione delle imprese, un indirizzo postale in Svizzera al quale sia possibile recapitare in modo giuridicamente valido in particolare comuni- cazioni, citazioni e decisioni.
2 L’UFCOM pubblica l’indirizzo postale. Può renderlo accessibile mediante una pro- cedura di richiamo.
Art. 59 Invio di dati nell’ambito dell’assistenza amministrativa
Il Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunica- zioni mette gratuitamente a disposizione dell’UFCOM i dati in suo possesso concer- nenti i fornitori di servizi di telecomunicazione che possono essere importanti per l’esecuzione e la valutazione della legislazione sulle telecomunicazioni.
Art. 6 Diritto di collegamento di un impianto terminale di telecomunicazione
1 Il fornitore di servizi di telecomunicazione non può rifiutare per motivi tecnici il collegamento di impianti terminali di telecomunicazione alle relative interfacce, se tali impianti soddisfano le esigenze di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del 25 novem- bre 201510 sugli impianti di telecomunicazione 11 (OIT).
5 Introdotta dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
8 RS 431.03
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
10 RS 784.101.2
11 Nuova espr. giusta l’art. 43 cpv. 1 lett. a dell’O del 25 nov. 2015 sugli impianti di teleco- municazione, in vigore dal 13 giu. 2016 (RU 2016 179).
2 L’UFCOM può autorizzare un fornitore di servizi di telecomunicazione a rifiutare o sopprimere il collegamento di un impianto terminale di telecomunicazione che soddi- sfa le esigenze di cui all’articolo 7 OIT oppure a non fornire più alcun servizio a tale impianto, qualora vi sia il pericolo che quest’ultimo provochi interferenze radiotecni- che o danni alla rete o al suo funzionamento. L’UFCOM può inoltre adottare altre misure appropriate.
3 In caso di emergenza, un fornitore di servizi di telecomunicazione può escludere immediatamente dalla rete un impianto terminale di telecomunicazione, se necessario per proteggere la rete e se all’utente può essere fornita gratuitamente e rapidamente un’alternativa. Il fornitore informa senza indugio l’UFCOM.
Art. 712 Interfacce dei servizi e delle reti di telecomunicazione
1 I fornitori di servizi di telecomunicazione devono pubblicare le specifiche tecniche delle interfacce necessarie per l’accesso fisico alle reti di telecomunicazione.
2 Su richiesta, devono rendere noti all’UFCOM, ai clienti, ai produttori di impianti di telecomunicazione e di software per l’utilizzazione di servizi di telecomunicazione i tipi di interfaccia che mettono a disposizione per il servizio di accesso a Internet e per i servizi forniti mediante le risorse di cui all’articolo 4 capoverso 1 LTC. Xxxxxx comunicare queste informazioni gratuitamente ed entro un termine adeguato.
3 Le indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere così dettagliate da permettere la produzione e l’utilizzazione di impianti terminali di telecomunicazione per la frui- zione di tutti i servizi proposti tramite l’interfaccia di un determinato fornitore.
4 I fornitori devono comunicare gratuitamente ai loro clienti, su richiesta, le caratteri- stiche d’identificazione e i dati d’accesso necessari all’accesso alle reti di telecomu- nicazione e alla fruizione di servizi di cui ai capoversi 1 e 2.
5 L’UFCOM emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.
Art. 813 Utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze
L’ordinanza del 18 novembre 202014 sull’utilizzazione dello spettro delle radiofre- quenze è applicabile a tutti i fornitori che per proporre i propri servizi di telecomuni- cazione utilizzano lo spettro delle radiofrequenze.
Art. 9 Posti di formazione professionale di base15
1 I fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno una sede o una stabile organiz- zazione in Svizzera sono tenuti a offrire, al più tardi 18 mesi dopo l’ingresso sul mer- cato, almeno il tre per cento dei posti di lavoro nel settore delle telecomunicazioni in
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
14 RS 784.102.1
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
Svizzera sotto forma di posti di formazione professionale di base. I posti a tempo par- ziale sono calcolati secondo il grado di attività.16
2 I fornitori possono adempiere quest’obbligo anche in collaborazione con terzi attivi nel settore delle telecomunicazioni.
Art. 10 Trasparenza dei prezzi
1 Se per una chiamata tra clienti di fornitori di servizi di telecomunicazione mobile diversi vengono fatturate tasse più elevate rispetto alle chiamate a clienti dello stesso fornitore, chi chiama deve esserne informato al momento in cui viene stabilito il col- legamento, in modo gratuito, semplice e senza fare uso di pubblicità. Questo vale an- che per le chiamate tra gruppi di clienti diversi dello stesso fornitore. I fornitori de- vono permettere ai loro clienti di rinunciare gratuitamente a ricevere tale informazione.
1bis Se per le chiamate verso i numeri di reti di telecomunicazione aziendali vengono fatturate tasse più elevate rispetto alle chiamate verso i numeri con indicativi geogra- fici, chi chiama deve esserne informato al momento in cui viene stabilito il collega- mento, in modo gratuito, semplice e senza fare uso di pubblicità. I fornitori devono permettere ai loro clienti di rinunciare gratuitamente a ricevere tale informazione.17
2 Se offre una quota limitata di servizi di telecomunicazione gratuitamente o a prezzo ridotto, il fornitore deve permettere al cliente di informarsi gratuitamente sulle quote già utilizzate oppure ancora disponibili.
3 I capoversi 1–2 non si applicano alle chiamate ai servizi a valore aggiunto, alle chia- mate all’estero e all’utilizzo di reti di telefonia mobile estere (roaming internazio- nale).18
Art. 10a19 Tariffe del roaming internazionale
1 Al momento della conclusione del contratto, i fornitori di servizi di telecomunica- zione mobile indicano per scritto e in modo chiaro ai loro clienti come e dove infor- marsi sulle tariffe praticate per il roaming internazionale, comprese le opzioni tariffa- rie più vantaggiose.
2 Se un loro cliente entra in una rete di telefonia mobile estera, sono tenuti a informarlo senza indugio, gratuitamente e in forma chiara riguardo ai seguenti costi massimi dei servizi di roaming internazionale:
a. chiamate verso la Svizzera;
b. chiamate in entrata;
c. chiamate locali;
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
17 Introdotto dal n. I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2014 4161).
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
19 Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821). I cpv. 2 e 3 entrano in vigore il 1° lug. 2010.
d. invio di SMS;
e. trasmissione di dati, compreso l’invio di MMS.
3 Devono permettere ai loro clienti di disattivare e riattivare facilmente e gratuita- mente tale servizio di informazione. Sono tenuti a informarli in merito a questa pos- sibilità al momento della conclusione del contratto e, in seguito, almeno una volta all’anno.
Art. 10a20 Roaming internazionale: obbligo d’informare
1 Al momento della conclusione del contratto, dell’attivazione o della riattivazione dei servizi di roaming nonché almeno una volta all’anno i fornitori di servizi di telecomu- nicazione mobile devono informare per scritto e in modo chiaro i propri clienti sulle condizioni e sulle modalità del roaming internazionale, e in particolare su:
a. come e dove si possano reperire le tariffe praticate attualmente, comprese le opzioni tariffarie più vantaggiose;
b. la possibilità di fissare un limite di costo per i servizi di roaming e di bloccarne l’accesso;
c. la possibilità di poter disattivare e riattivare tale informazione in caso di pas- saggio a una rete di telefonia mobile estera;
d. l’eventuale assenza di informazione in caso di passaggio a una rete di telefonia mobile estera.
2 Se un loro cliente entra in una rete di telefonia mobile estera, lo informano imme- diatamente, gratuitamente e in forma chiara riguardo ai seguenti costi massimi dei servizi di roaming internazionale:
a. chiamate verso la Svizzera;
b. chiamate in entrata;
c. chiamate locali;
d. invio di SMS;
e. trasmissione di dati, compreso l’invio di MMS.
3 Se un loro cliente entra in una rete di telefonia mobile estera, gli garantiscono la possibilità di disattivare e riattivare facilmente e gratuitamente tale informazione.
4 In caso di vendita di un terminale che, per motivi tecnici, non consente di fornire tale informazione quando il cliente entra in una rete di telefonia mobile estera, i for- nitori di servizi di telecomunicazione mobile segnalano, oltre alle informazioni di cui al capoverso 1, abbonamenti e opzioni per ridurre i prezzi per il terminale in questione.
20 Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 2009 (RU 2009 5821) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 6183).
Art. 10b21 Roaming internazionale: utilizzazione
1 I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile permettono l’utilizzo dei servizi di roaming soltanto dopo che è stato fissato un limite di costi. I clienti devono avere la possibilità di modificare successivamente il limite di costi.
2 I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile permettono ai loro clienti di disat- tivare e di riattivare in qualsiasi momento e in modo semplice e gratuito l’accesso ai servizi di roaming.
3 Disattivano i servizi di roaming in aeromobili, su navi e via satellite per imposta- zione predefinita e a prescindere dall’autorizzazione di cui al capoverso 1. L’attiva- zione e la disattivazione di questi servizi di roaming deve essere possibile indipenden- temente dalla disattivazione e dalla riattivazione di cui al capoverso 2.
4 I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile non devono ostacolare o impedire attivamente ai loro clienti l’utilizzazione di servizi di roaming di fornitori terzi.
Art. 10c22 Roaming internazionale: fatturazione
1 Per il calcolo della tariffa o del credito consumato per le chiamate in entrata e in uscita in roaming internazionale, si applica quanto segue:
a. la fatturazione avviene al secondo, a eccezione dei primi 30 secondi per le chiamate in uscita;
b. l’importo finale può essere arrotondato ai 10 centesimi successivi.
2 Per il calcolo della tariffa o del credito consumato per i servizi di dati in roaming internazionale, si applica quanto segue:
a. la fatturazione avviene al kilobyte;
b. l’importo finale può essere arrotondato ai 10 centesimi successivi.
3 Una fatturazione diversa è ammessa soltanto:
a. se i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile esteri non mettono a di- sposizione i dati necessari e se il fornitore prova all’UFCOM la necessità di una modalità di calcolo diversa sulla base dei dati messi a disposizione; o
b. per i servizi di messaggistica testuale e multimediale quali SMS o MMS, che di regola sono addebitati ai clienti per unità.
Art. 10d23 Roaming internazionale: opzioni
1 I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile devono offrire ai loro clienti delle opzioni che consentono di fruire di servizi di roaming internazionale a tariffe ridotte. In tale ambito si applica quanto segue:
a. l’opzione contiene una tariffa ridotta o una determinata quantità di unità in- cluse a un prezzo forfettario;
21 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 6183).
22 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 6183).
23 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 6183).
b. il cliente deve poter determinare liberamente la data di attivazione dell’op- zione;
c. l’opzione vale almeno 12 mesi indipendentemente da un eventuale periodo di fatturazione.
2 Le opzioni devono poter essere attivate gratuitamente in Svizzera e all’estero. L’at- tivazione di opzioni deve essere possibile tramite Internet indipendentemente dall’ap- parecchio.
Art. 10e24 Misurazione della qualità dei servizi di accesso a Internet e informazione al pubblico
1 I fornitori di servizi di telecomunicazione devono:
a. misurare autonomamente la qualità dei servizi di accesso a Internet fissi e mo- bili da loro forniti, per quanto abbiano accesso agli apparecchi utilizzati per la misurazione;
b. consentire ai loro clienti di misurare la qualità del proprio accesso a Internet fisso o mobile, per quanto questi ultimi abbiano accesso agli apparecchi uti- lizzati per la misurazione;
c. consolidare i risultati e informare sia i loro clienti che il pubblico sulla qualità dei servizi di accesso a Internet.
2 Per ciascuno dei servizi offerti devono almeno:
a. misurare e pubblicare la velocità effettiva di trasmissione dei dati, la latenza, e per i collegamenti di radiocomunicazione mobile la potenza del segnale;
b. misurare e pubblicare la velocità di trasmissione dei dati stipulata per con- tratto, le variazioni nella latenza e la perdita di pacchetti di dati durante la trasmissione.25
3 Le informazioni sulla qualità devono consentire confronti tra le offerte dei vari for- nitori. Devono essere pubblicate sotto forma di carte geografiche.
4 L’obbligo di misurazione e pubblicazione vale, per gli accessi fissi a Internet, per tutti i fornitori con almeno 300 000 clienti. Per gli accessi mobili a Internet, vale per tutti i fornitori con almeno 300 000 clienti e una concessione di radiocomunicazione mobile.
5 Nelle prescrizioni tecniche e amministrative l’UFCOM disciplina come i fornitori devono misurare i criteri di qualità e pubblicare i risultati.
6 Le informazioni ai sensi del presente articolo devono essere pubblicate su un sito Internet liberamente accessibile. L’UFCOM può prevedere che le pubblicazioni deb- bano essere effettuate sullo stesso sito Internet.
24 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
25 Nuovo testo giusta dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183). Il tenore del cpv. 2 lett. a deve essere pubblicate soltanto il 1° gen. 2022 (RU 2020 6183).
Art. 10f26 Internet aperto
1 Ai sensi dell’articolo 12e capoverso 2 lettera a LTC, ogni fornitore di accessi a In- ternet può trasmettere informazioni in modo differenziato se ciò è necessario per ri- spettare una prescrizione legale o la decisione di un’autorità giudiziaria che lo vincola.
2 La richiesta del cliente al fornitore ai sensi dell’articolo 12e capoverso 2 lettera c LTC non può essere oggetto di un’offerta che il cliente accetta sulla base delle condi- zioni generali di contratto o sulla base di un’offerta standard.
Art. 1127 Contenuto minimo di un’iscrizione in un elenco
1 L’iscrizione di un cliente in elenchi di servizi di telecomunicazione si compone al- meno di:
a. l’elemento d’indirizzo attraverso il quale il cliente del servizio di telecomuni- cazione in questione può essere contattato;
b. il cognome e il nome oppure la ragione sociale del cliente;
c. l’indirizzo completo del cliente;
d. eventualmente il simbolo indicante che il cliente non desidera ricevere mes- saggi pubblicitari da parte di persone con cui non intrattiene una relazione commerciale e che i propri dati non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta (art. 88 cpv. 1);
e. l’indicazione dei prezzi conformemente agli articoli 11abis e 13a dell’ordi- nanza dell’11 dicembre 197828 sull’indicazione dei prezzi (OIP) se si tratta di un elemento d’indirizzo di un servizio a valore aggiunto a pagamento.
2 Un cliente può richiedere più iscrizioni ai sensi del capoverso 1 con lo stesso ele- mento d’indirizzo, a condizione che tutte le persone interessate dalle iscrizioni ab- biano dato il proprio consenso.
3 Se l’iscrizione serve unicamente alla fornitura di un servizio di collegamento, basta indicare i dati di cui al capoverso 1 lettere a–c.
4 Se un cliente accetta di essere contattato nell’ambito di un servizio di collegamento, il suo fornitore di servizi di telecomunicazione deve informarlo espressamente che i dati di cui al capoverso 1 lettere a–c vengono trasmessi su richiesta a ogni fornitore di tale servizio.
5 L’UFCOM definisce le designazioni dei campi contenenti i dati e altri dati comple- mentari necessari per formattare e pubblicare gli elenchi.
26 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
28 RS 942.211
Capitolo 3: Servizio universale
Sezione 1: Concessione per il servizio universale
Art. 12 Rilascio della concessione
1 La concessione per il servizio universale è rilasciata sulla base di determinati criteri.
2 Il richiedente di una concessione per il servizio universale deve allegare al suo pro- getto la pianificazione aziendale per l’intera durata della concessione, le tariffe e gli investimenti previsti.
3 La concessione per il servizio universale è rilasciata al candidato che soddisfa le condizioni poste e non chiede un’indennità finanziaria. Se più candidati soddisfano le condizioni e non chiedono un’indennità finanziaria, la concessione è rilasciata a quello che meglio soddisfa i criteri applicati per la valutazione qualitativa.
4 Se tutti i candidati che soddisfano le condizioni poste chiedono un’indennità finan- ziaria, la concessione è rilasciata al candidato che propone il migliore rapporto tra i risultati della valutazione qualitativa e l’indennità richiesta.
5 La Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) ricorre a uno o più forni- tori di servizi di telecomunicazione per garantire il servizio universale se:
a. risulta subito chiaro che la pubblica gara non potrà svolgersi in condizioni concorrenziali;
b. non è stata inoltrata alcuna candidatura alla pubblica gara;
c. la pubblica gara si è svolta in condizioni non concorrenziali, in particolare se è pervenuta una sola candidatura;
d. alla conclusione della pubblica gara, nessun candidato soddisfa le condizioni poste.
6 Il concessionario designato in virtù del capoverso 5 può far valere il suo diritto a un’indennità finanziaria.
7 La nuova concessione per il servizio universale è rilasciata al più tardi sei mesi prima dello scadere della concessione in vigore.
Art. 13 Indennità finanziaria
1 L’indennità finanziaria serve esclusivamente a coprire i costi non coperti del servizio universale.
2 I costi non coperti corrispondono al costo totale netto del servizio universale. Il costo totale netto equivale alla differenza tra le spese sostenute dall’azienda che fornisce il servizio universale e quelle che dovrebbe sostenere se non lo fornisse.
Art. 14 Calcolo del costo totale netto
1 Il costo netto del servizio universale corrisponde alle spese sostenute da un fornitore efficace per garantire le prestazioni del servizio universale. Il calcolo del costo netto, effettuato separatamente per ogni singola prestazione, rispetta i seguenti principi:
a. il calcolo si fonda su basi attuali;
b. i costi della rete sono calcolati in base ai dati contabili;
c. il reddito del capitale utilizzato per gli investimenti è il reddito abituale nel settore, che deve essere calcolato in funzione del rischio intrinseco alla forni- tura del servizio universale;
d. il metodo d’ammortamento tiene conto della durata di vita degli investimenti, che deve corrispondere alla loro durata di vita economica;
e. i proventi diretti e indiretti sono dedotti dai costi.
2 Il costo totale netto del servizio universale corrisponde alla somma dei costi netti calcolati separatamente per ogni prestazione, dedotti i benefici immateriali.
3 I dati utilizzati per il calcolo devono avere un fondamento, ossia essere trasparenti e provenire da fonti sicure. A tale scopo, vanno applicate le Raccomandazioni per la prestazione dei conti (RPC), la Norma contabile internazionale (International Accounting Standards, IAS) o le prescrizioni analoghe riconosciute sul piano interna- zionale nel settore contabile.
Sezione 2: Obblighi del concessionario del servizio universale
Art. 15 Prestazioni del servizio universale
1 Il servizio universale comprende le seguenti prestazioni:
a. il servizio telefonico pubblico che permette di effettuare e ricevere, in tempo reale, chiamate telefoniche nazionali e internazionali utilizzando un solo nu- mero29;
b. il servizio telefonico pubblico che permette di effettuare e ricevere, in tempo reale, chiamate telefoniche nazionali e internazionali utilizzando tre numeri telefonici;
c. un’iscrizione nell’elenco del servizio telefonico pubblico in caso di utilizzo di uno dei servizi di cui alla lettera a o b; le economie domestiche hanno diritto a due iscrizioni;
d.30 il servizio di accesso a Internet che garantisca una velocità di trasmissione di 10/1 Mbit/s;
e. i seguenti servizi per audiolesi:
1. la messa a disposizione, 24 ore su 24, di un servizio di trascrizione, che tratta anche le chiamate d’emergenza, e di un servizio di intermediazione di messaggi brevi (SMS),
29 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3487).
2. la messa a disposizione di un servizio di intermediazione tramite video- telefonia, attivo da lunedì a venerdì dalle 8 alle 21 e dalle 10 alle 17 il sabato, la domenica e nei giorni riconosciuti come festivi dal diritto fe- derale;
f.31 il servizio di elenco e di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie: accesso, sotto forma di servizio informazioni nelle tre lingue uffi- ciali, ai dati elenco dei clienti di tutti i fornitori del servizio telefonico pubblico in Svizzera e messa a disposizione di un servizio di commutazione, 24 ore su 24; se il concessionario del servizio universale offre un servizio di collega- mento, il servizio di commutazione permette inoltre di stabilire la comunica- zione con i clienti non iscritti nell’elenco ma disponibili a essere raggiunti nell’ambito di un servizio di collegamento secondo l’articolo 11 capoverso 4.32
2 Il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire queste prestazioni durante tutta la durata della concessione.
3 L’UFCOM determina i dati tecnici applicabili alle prestazioni del servizio univer- sale. Essi si fondano sulle norme internazionali armonizzate.
Art. 1633 Collegamento
1 Le prestazioni di cui all’articolo 15 capoverso 1 devono essere fornite mediante un collegamento fino al punto terminale di rete all’interno dei locali abitativi o commer- ciali del cliente.
2 Se, per motivi tecnici o economici, il collegamento non permette di fornire il servizio di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettera d, il concessionario del servizio universale può eccezionalmente:
a ridurre la portata della prestazione; o
b. rinunciare a fornire il servizio se il mercato offre un’alternativa a condizioni paragonabili.
3 Il concessionario del servizio universale è tenuto a presentare ogni anno all’UFCOM un rapporto sui casi eccezionali di cui al capoverso 2 e in particolare sui seguenti dati:
a. il numero annuo di casi in cui sono state ridotte le prestazioni e si è rinunciato a fornire il servizio;
b. il motivo che ha condotto alla riduzione delle prestazioni o alla rinuncia a fornire il servizio;
c. il luogo toccato dalla riduzione delle prestazioni o dalla rinuncia a fornire il servizio;
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 13).
33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 13).
d. la portata della riduzione delle prestazioni.
4 L’UFCOM può pubblicare in forma anonima i dati di cui al capoverso 3.
5 L’UFCOM determina i dati tecnici applicabili al punto terminale di rete. Essi si fon- dano sulle norme internazionali armonizzate.
Art. 17 Punto d’entrata nell’edificio
1 Il concessionario del servizio universale deve mettere a disposizione gli impianti di telecomunicazione necessari a fornire le relative prestazioni fino al punto d’entrata nell’edificio. Non è tenuto a fornire gli impianti domestici.
2 Se il concessionario del servizio universale introduce una nuova tecnologia che ri- chiede l’adattamento degli impianti domestici, assume i costi di tale adattamento.
3 Se gli impianti sono messi a disposizione per la prima volta, il proprietario può sce- gliere dove situare il punto d’entrata nell’edificio.
4 Se gli impianti sono già a disposizione, il concessionario non può esigere il cambia- mento del punto d’entrata nell’edificio.
5 L’UFCOM può emanare prescrizioni tecniche relative al punto d’entrata nell’edifi- cio.
Art. 1834 Collegamenti al di fuori dei centri abitati
1 Se chiede che in un luogo servito da una tecnica di telecomunicazione situato al di fuori del centro abitato venga utilizzata una tecnica di collegamento diversa da quella offerta dal concessionario del servizio universale, il cliente deve assumersi la parte dei costi che eccede il costo per l’allestimento di un collegamento secondo l’arti- colo 16.
2 Se l’allestimento di un collegamento secondo l’articolo 16 in un luogo non servito da una tecnica di telecomunicazione situato al di fuori del centro abitato genera costi superiori a 20 000 franchi, il cliente può essere obbligato ad assumere la parte dei costi che eccede i 20 000 franchi.
3 Se l’allestimento di un collegamento al di fuori dei centri abitati genera costi supe- riori a 20 000 franchi, il concessionario del servizio universale può prescrivere una durata minima del contratto. Essa non può superare la durata della concessione per il servizio universale.
4 In caso di partecipazione finanziaria del cliente la portata della prestazione non può essere ridotta in virtù dell’articolo 16 capoverso 2 lettera a.
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 13).
Art. 19 e 2035
Art. 21 Criteri qualitativi
1 Il concessionario del servizio universale valuta la qualità delle prestazioni del servi- zio universale in base ai seguenti criteri e ne rende conto all’UFCOM in un rapporto annuale:
a. per i collegamenti:
1. il termine per la messa in servizio di un collegamento,
2. la frequenza annuale, per collegamento, dei tentativi infruttuosi,
3. la durata delle riparazioni;
b. per il servizio telefonico pubblico:
1. la disponibilità del servizio,
2. il tempo necessario a stabilire la comunicazione,
3. la qualità della trasmissione vocale,
4. la frequenza dei tentativi infruttuosi di stabilire la comunicazione causati dal sovraccarico o da errori della rete,
5. l’esattezza della fatturazione;
c. per l’accesso a Internet:
1. la disponibilità del servizio,
2. la qualità della trasmissione dei dati;
d. tempi di reazione dei servizi destinati ai disabili.36
2 L’UFCOM disciplina i dettagli tecnici e stabilisce i valori di riferimento per i criteri qualitativi. Esso tiene conto dell’evoluzione della qualità e dei progressi tecnologici.
3 Il concessionario del servizio universale è tenuto a garantire all’UFCOM l’accesso agli impianti affinché esso possa controllare che i valori di riferimento per i criteri qualitativi siano stati effettivamente raggiunti.37
4 Per controllare che i criteri qualitativi abbiano raggiunto i valori di riferimento, l’UFCOM può avvalersi della collaborazione di un perito indipendente. I risultati di questa perizia possono essere resi pubblici.38
35 Abrogati dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 13).
36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 13).
37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4161).
38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4161).
Art. 2239 Limiti massimi di prezzo
1 Vigono i seguenti limiti massimi di prezzo (IVA esclusa):
a. servizio telefonico pubblico con un solo numero (art. 15 cpv. 1 lett. a) e una o due iscrizioni nell’elenco (art. 15 cpv. 1 lett. c), inclusi il collegamento (art. 16): 23,45 franchi al mese;
b. servizio di accesso a Internet (art. 15 cpv. 1 lett. d), incluso il collegamento (art. 16): 45 franchi al mese;
c. servizio telefonico pubblico con un solo numero (art. 15 cpv. 1 lett. a), una o due iscrizioni nell’elenco (art. 15 cpv. 1 lett. c) e un servizio di accesso a In- ternet (art. 15 cpv. 1 lett. d), inclusi il collegamento (art. 16): 55 franchi al mese;
d. servizio telefonico pubblico con tre numeri telefonici (art. 15 cpv. 1 lett. b): 16,55 franchi al mese oltre all’importo previsto alla lettera a o c;
e. fornitura delle prestazioni di cui alle lettere a–d: una tassa unica di 40 franchi al momento della stipula del contratto o se il cliente chiede di passare a un’al- tra delle prestazioni summenzionate;
f. comunicazioni nazionali stabilite nel quadro del servizio telefonico pubblico (art. 15 cpv. 1 lett. a e b) verso collegamenti fissi, fatturate al secondo e arro- tondate ai successivi 10 centesimi: 7,5 centesimi al minuto;
g. utilizzazione del servizio di trascrizione (art. 15 cpv. 1 lett. e n.1), fatturato al secondo e arrotondato ai successivi 10 centesimi: 3,4 centesimi al minuto.
2 I limiti massimi di prezzo vigono anche per le prestazioni che sono fornite mediante i collegamenti di cui all’articolo 18.
3 Il concessionario del servizio universale notifica all’UFCOM tutti i cambiamenti delle sue tariffe almeno 30 giorni prima della loro introduzione.
Art. 23 Fatture non pagate e cauzione
1 Se il cliente non paga entro il termine stabilito la fattura emessa per prestazioni del servizio universale, il concessionario è tenuto a inviargli un richiamo indicando le misure cui il cliente si espone.
2 In caso di contestazione fondata della fattura o se la fattura non riguarda prestazioni del servizio universale, il concessionario non è autorizzato a bloccare il collegamento o a rescindere il contratto prima che la controversia sia stata composta.
3 Se la solvibilità del cliente è dubbia, il concessionario del servizio universale può esigere una cauzione, remunerata al tasso d’interesse applicato ai conti di risparmio. L’importo della cauzione non può tuttavia eccedere la copertura del rischio verosimil- mente corso dal concessionario.
39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 13).
Sezione 3: Finanziamento del servizio universale
Art. 24 Calcolo dell’indennità finanziaria
1 Il costo totale netto è calcolato annualmente in base ai principi di cui all’articolo 14.
2 Il costo previsionale deve essere presentato all’UFCOM entro il 31 luglio dell’anno che precede quello per il quale viene compilato il bilancio preventivo. Se per il rilascio della concessione del servizio universale è bandita una pubblica gara, il costo previ- sionale per i primi due anni della concessione è precisato direttamente nella candida- tura del concessionario del servizio universale.40
3 Il costo effettivo deve essere presentato all’UFCOM al più tardi due mesi dopo la fine dell’anno. Il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire all’UFCOM tutti i dati necessari al relativo controllo.41
4 La ComCom determina l’indennità finanziaria sulla base del costo effettivo. Per po- ter essere indennizzate, le differenze tra il costo previsionale e il costo effettivo de- vono essere giustificate con argomentazioni valide.
5 Il concessionario anticipa l’importo dell’indennità finanziaria annua. L’anticipo è remunerato al tasso d’interesse applicato, al momento dell’indennizzo, alle obbliga- zioni federali concernenti un periodo identico o equivalente.
6 L’UFCOM può chiedere un audit sui dati contabili e sul calcolo del costo.42
7 Se il concessionario non ha fornito le informazioni richieste entro dodici mesi dalla fine dell’anno, cessa il diritto a un’indennità finanziaria.
Art. 25 Tassa destinata a finanziare il servizio universale
1 La cifra d’affari determinante per il calcolo della tassa di un fornitore di servizi di telecomunicazione registrato risulta dai servizi di telecomunicazione offerti sul terri- torio nazionale, dedotti i costi dei servizi di telecomunicazione acquistati sul mercato all’ingrosso a fornitori terzi e i costi dei servizi di telecomunicazione fatturati per conto di terzi.43
2 I fornitori di servizi di telecomunicazione presentano all’UFCOM le indicazioni re- lative alla cifra d’affari dell’anno precedente al più tardi entro il 30 aprile, la prima volta nel 2009.
3 Se un fornitore di servizi di telecomunicazione non presenta i dati necessari al cal- colo della tassa, l’UFCOM stabilisce l’importo basandosi sulla cifra d’affari totale determinante per l’imposizione della tassa sul valore aggiunto.
40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4161).
41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821).
42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010
(RU 2009 5821).
43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
4 L’UFCOM può prevedere un sistema di controllo esterno allo scopo di verificare l’esattezza dei dati presentati dai fornitori di servizi di telecomunicazione.
5 Se le somme dovute da un fornitore di servizi di telecomunicazione moroso non sono versate entro un anno a partire dal termine fissato nella messa in mora, sono stornate sul costo totale netto dell’esercizio seguente. L’obbligo di pagamento non si estingue al momento in cui le somme in questione sono stornate. Le somme infine pagate ven- gono versate all’organo che gestisce il meccanismo di finanziamento e sono dedotte dal costo totale netto dell’esercizio che segue il pagamento.
6 I fornitori di servizi di telecomunicazione la cui cifra d’affari determinante (cpv. 1) è inferiore a 5 milioni di franchi all’anno sono esonerati dal pagamento della tassa.
7 L’UFCOM emana prescrizioni amministrative relative al calcolo della cifra d’affari e alla presentazione delle informazioni necessarie alla ripartizione del costo.
Art. 26 Gestione del meccanismo di finanziamento
1 L’UFCOM gestisce il meccanismo di finanziamento. A tal fine può emanare pre- scrizioni tecniche e amministrative.
2 L’UFCOM pubblica periodicamente un rapporto sul finanziamento del servizio uni- versale.
3 I costi imputabili alla gestione del meccanismo di finanziamento sono coperti dalle tasse destinate al finanziamento del servizio universale.
Capitolo 4:44 Obblighi derivanti dalla fornitura di servizi specifici
Art. 26a45 Indicazione del numero chiamante
1 I fornitori del servizio telefonico pubblico che stabiliscono collegamenti devono as- sicurarsi che almeno un numero chiamante del piano svizzero di numerazione E.164 sia trasmesso come numero di chiamata del collegamento chiamante.
2 Devono indicare il numero assegnato al cliente per il servizio abbinato al collega- mento attivato. Gli altri fornitori di servizi di telecomunicazione che contribuiscono al collegamento non sono autorizzati a modificare i numeri telefonici indicati.
3 I fornitori del servizio telefonico pubblico possono permettere ai loro clienti di indi- care altri numeri telefonici al momento di stabilire il collegamento a condizione che detti clienti possano dimostrare di avere un diritto d’utilizzazione. Se sono a cono- scenza del fatto che i loro clienti trasmettono numeri di chiamata senza possedere un diritto d’utilizzazione, i fornitori devono prendere le misure necessarie per impedire la trasmissione di tali numeri.
3bis Se un cliente rende verosimile il fatto che terzi utilizzano il suo numero di telefono senza autorizzazione, i fornitori del servizio telefonico pubblico possono, in accordo con il cliente, bloccare tutte le chiamate per le quali è stato indicato il suo numero.
44 Originario avanti art. 27.
45 Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821).
Fanno eccezione le chiamate che provengono realmente dal numero del cliente in que- stione.46
4 I numeri telefonici indicati devono essere provvisti di una segnalazione che riveli se si basano sui dati indicati dal cliente chiamante o sulle informazioni del fornitore del collegamento e se quest’ultimo ha verificato i dati forniti dal cliente.
5 I numeri telefonici dei gruppi 0900, 0901 e 0906 non possono essere trasmessi quali numeri chiamanti.
6 Se i fornitori sono a conoscenza del fatto che un numero trasmesso non è valido o viene impiegato senza possedere un diritto d’utilizzazione o che si tratta di un numero di cui al capoverso 5, devono prendere le misure necessarie e coordinarle per impedire la trasmissione di tali numeri o per bloccare la chiamata.47
Art. 2748 Accesso ai servizi di chiamata d’emergenza
1 L’accesso ai servizi di chiamata d’emergenza di cui all’articolo 28 dell’ordinanza del 6 ottobre 199749 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomu- nicazioni (ORAT) va garantito gratuitamente da ogni collegamento telefonico. Sol- tanto per l’assistenza telefonica per adulti è possibile riscuotere una tassa forfettaria di 20 centesimi per chiamata.
2 I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile via satellite del servizio universale ai quali l’Unione internazionale delle telecomunicazioni ha attribuito elementi d’indi- xxxxx devono unicamente garantire l’accesso gratuito al numero d’emergenza europeo.
Art. 2850 Istradamento delle chiamate d’emergenza
I fornitori del servizio telefonico pubblico devono garantire l’istradamento delle chia- mate d’emergenza ai servizi di chiamata d’emergenza di cui all’articolo 28 ORAT51.
Art. 2952 Localizzazione delle chiamate d’emergenza: in generale
1 Purché la tecnica scelta lo consenta, deve essere garantita online la possibilità di localizzare le chiamate ai servizi di chiamata d’emergenza di cui all’articolo 28 ORAT53. Questo vale anche per i clienti che hanno rinunciato all’iscrizione negli elen- chi pubblici.
2 In caso di una chiamata d’emergenza le funzioni di localizzazione integrate nei di- spositivi possono essere attivate anche senza l’esplicito consenso dei clienti. Purché
46 Introdotto dal n. I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4161).
47 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 6183).
48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
49 RS 784.104
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
51 RS 784.104
52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
53 RS 784.104
la tecnica scelta lo consenta, esse vanno disattivate di nuovo dopo la chiamata d’emer- genza.
3 Su richiesta, l’UFCOM può designare altri numeri destinati esclusivamente a servizi di chiamata d’emergenza della polizia, dei pompieri, dei servizi medici e dei servizi di salvataggio, per i quali va garantita la localizzazione della chiamata. Pubblica una lista di questi numeri.
Art. 29a54 Localizzazione delle chiamate d’emergenza: obblighi per i concessionari di telecomunicazione mobile
1 Per le chiamate d’emergenza verso il numero d’emergenza europeo provenienti da veicoli specificamente equipaggiati (eCall112), i concessionari di telecomunicazione mobile devono estrarre dal canale vocale la serie minima di dati (Minimum Set of Data, MSD) e metterla a disposizione del servizio di localizzazione delle chiamate.
2 In caso di chiamate d’emergenza in cui vengono utilizzate le funzioni di localizza- zione del dispositivo o del sistema operativo nonché la trasmissione indipendente dal canale vocale delle informazioni relative all’ubicazione (Advanced Mobile Location, AML), devono trasmettere queste informazioni al servizio di localizzazione.
Art. 29b55 Localizzazione delle chiamate d’emergenza: esercizio di un servizio di localizzazione
1 Il concessionario del servizio universale gestisce un servizio di localizzazione in collaborazione con gli altri fornitori del servizio telefonico pubblico e a favore delle centrali d’allarme. Questo servizio deve essere accessibile anche alle centrali d’al- larme che non sono collegate alla rete del concessionario del servizio universale.
2 La collaborazione tra il concessionario del servizio universale e gli altri fornitori del servizio telefonico pubblico e l’utilizzazione del servizio di localizzazione da parte delle centrali d’allarme si fonda sui principi della formazione dei prezzi in funzione dei costi di cui all’articolo 54.
3 I fornitori del servizio telefonico pubblico assumono i costi di investimento e d’eser- cizio del servizio di localizzazione.
4 I costi ricorrenti per la messa a disposizione del servizio vanno compensati tra i for- nitori del servizio telefonico pubblico a livello di mercato all’ingrosso in funzione del numero di chiamate d’emergenza previste annualmente.
5 Le centrali d’allarme assumono unicamente i costi per l’utilizzazione del servizio di localizzazione.
54 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2020 6183;
2021 724).
55 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021, il cpv. 4 dal 1° gen. 2022 (RU 2020 6183; 2021 724).
Art. 3056 Disposizioni particolari per le chiamate d’emergenza
1 Finché non sarà tecnicamente possibile istradare e localizzare correttamente per tutte le ubicazioni la trasmissione vocale mediante il protocollo Internet, questo servizio va garantito solo per le chiamate d’emergenza provenienti dall’ubicazione principale in- dicata nel contratto d’abbonamento.
2 I fornitori del servizio telefonico pubblico si assicurano che i clienti siano a cono- scenza di queste restrizioni e che abbiano espressamente confermato di averne preso atto. Li informano che per le chiamate d’emergenza devono impiegare, per quanto possibile, un mezzo di comunicazione che consenta tecnicamente di istradare e loca- lizzare correttamente le chiamate.
3 Le chiamate d’emergenza non possono essere interrotte da servizi di telecomunica- zione aventi priorità nell’ambito della comunicazione di sicurezza (art. 90 cpv. 2).
Art. 3157 Modalità per la messa a disposizione dei dati elenco
1 I fornitori del servizio telefonico pubblico sono tenuti a mettere a disposizione degli aventi diritto secondo l’articolo 21 capoverso 2 LTC tanto l’accesso online ai dati elenco dei loro clienti, quanto la trasmissione dei dati in blocco, con l’opzione di ag- giornamenti almeno quotidiani.
2 I fornitori che hanno accesso ai dati elenco di cui all’articolo 11 capoversi 1 e 2 possono modificare questi dati su richiesta del cliente e se comunicano tali modifiche al fornitore del servizio telefonico pubblico in questione.
3 I fornitori che hanno accesso ai dati elenco di cui all’articolo 11 capoverso 3 possono trattare questi dati unicamente per fornire un servizio di collegamento. Segnatamente, non possono pubblicare questi dati, né utilizzarli a fini pubblicitari né comunicarli a terzi.
Art. 32 Interoperabilità
1 I fornitori del servizio telefonico pubblico devono garantire la capacità di comuni- cazione di questo servizio (art. 21a cpv. 1 LTC). A tale scopo devono garantire, diret- tamente o indirettamente, l’interconnessione. Devono in particolare applicare le di- sposizioni in materia di:58
a. trasparenza dell’offerta di base (art. 53 cpv. 1, 2 e 4);
b. indicazione delle condizioni tecniche e commerciali ai fornitori che chiedono un’interconnessione (art. 61);
c.59 interfacce (art. 55).
56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021
(RU 2020 6183).
59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
2 La procedura per la composizione di controversie in materia di interoperabilità è disciplinata per analogia dagli articoli 70–74.
3 La ComCom stabilisce le condizioni d’interconnessione secondo i principi usuali del mercato e del settore in questione.
Art. 33 Servizi per audiolesi, ipovedenti e persone con difficoltà motorie
1 I servizi per audiolesi, ipovedenti e persone con difficoltà motorie devono essere gratuiti, sia che il fornitore di prestazioni del servizio universale li offra direttamente, sia che dia l’accesso a servizi di terzi.
2 Le tariffe di collegamento fatturate ad audiolesi, ipovedenti e persone con difficoltà motorie per questi servizi non devono essere discriminatorie rispetto alle altre tariffe.
Capitolo 4a: Portabilità dei numeri60
Art. 3461 Applicazione
Gli articoli 34a‒34e si applicano alla portabilità dei numeri del piano di numerazione
E. 16462, escluso il servizio di radiochiamata.
Art. 34a63 Portabilità dei numeri tra fornitori di servizi di telecomunicazione
1 I fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire ai loro clienti la possibilità di mantenere i loro numeri, se essi cambiano fornitore all’interno della stessa categoria di servizi di telecomunicazione.
2 Sono considerate categorie:
a. il servizio telefonico pubblico della rete fissa;
b. il servizio telefonico pubblico della rete mobile;
c. i servizi non geografici dello stesso tipo, come i servizi offerti attraverso i numeri gratuiti del tipo 0800.
3 I gruppi di numeri di selezione diretta dei clienti possono essere trasferiti solo nella loro totalità. Adeguamenti come la riduzione o la ripartizione dei gruppi di numeri di selezione diretta trasferiti devono essere concordati tra il fornitore di servizi di teleco- municazione attuale e il fornitore precedente.
4 L’UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie.
60 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
62 Raccomandazione dell’UIT-T. Tale raccomandazione può essere ottenuta presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, Xxxxx xxx Xxxxxxx, 0000 Xxxxxxx.
63 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
Art. 34b64 Costi
1 I fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno l’obbligo di assicurare la por- tabilità dei numeri si assumono i relativi costi.
2 Essi possono esigere dal nuovo fornitore contributi finanziari a copertura dei costi amministrativi direttamente legati al trasferimento dei numeri. Le regole sulla forma- zione dei prezzi in funzione dei costi di cui agli articoli 54–54c si applicano per ana- logia.
3 I fornitori disciplinano nei loro contratti di interconnessione la copertura dei costi legati all’istradamento delle comunicazioni a destinazione dei numeri trasferiti.
Art. 34c65 Cambiamento dell’ubicazione del collegamento
I fornitori di servizi di telecomunicazione possono offrire ai loro clienti la possibilità di mantenere il loro numero in caso di cambiamento dell’ubicazione del collegamento.
Art. 34d66 Garanzia della trasmissione
I fornitori di servizi di telecomunicazione che offrono la portabilità dei numeri devono garantire la trasmissione del numero conformemente all’articolo 26a capoverso 2.
Art. 34e67 Accesso alle informazioni
I fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno l’obbligo di assicurare la porta- bilità dei numeri devono consentire agli altri fornitori l’accesso alle informazioni ne- cessarie a garantire un istradamento corretto delle comunicazioni a destinazione dei numeri trasferiti.
Capitolo 4b:68
Libera scelta dei fornitori per i collegamenti nazionali e internazionali
Art. 34f
1 I fornitori del servizio telefonico pubblico possono offrire ai loro clienti la possibilità di utilizzare il servizio di un altro fornitore per i collegamenti nazionali e internazio- nali. Ciò può avvenire sia in modo prestabilito, sia per ogni chiamata, componendo il numero breve attribuito a questo fine.
2 Chi compone un numero breve non valido deve essere immediatamente avvertito.
3 L’UFCOM emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.
64 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
65 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
66 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
67 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
68 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
Capitolo 5: Servizi a valore aggiunto
Art. 3569 Applicazione
1 Nell’ambito del presente capitolo, ai servizi a valore aggiunto forniti mediante ele- menti d’indirizzo del piano di numerazione E.164 del tipo 0800 (numeri gratuiti), 00800 (numeri gratuiti internazionali), 084x (numeri a costi suddivisi) si applicano soltanto gli articoli 39a e 39b capoverso 2.
2 Nell’ambito del presente capitolo, ai servizi a valore aggiunto che non sono forniti né mediante elementi d’indirizzo del piano di numerazione E.164, né mediante SMS o MMS, si applicano soltanto gli articoli 36 capoversi 4 e 5, 37, 38 capoversi 3 e 4,
40 capoversi 3–5 e 41 capoversi 1, 3, 4 lettera c e 5.
Art. 36 Identificazione dei servizi a valore aggiunto
1 Agli utenti va data la possibilità di riconoscere in modo chiaro i servizi a valore aggiunto.
2 I servizi a valore aggiunto offerti mediante elementi d’indirizzo del piano di nume- razione E.164 possono essere forniti solo con i numeri di chiamata attribuiti indivi- dualmente ai sensi degli articoli 24b–24i ORAT70 e con i numeri brevi ai sensi degli articoli 29–32 e 54 ORAT.71
3 I servizi a valore aggiunto offerti mediante SMS o MMS possono essere forniti solo con i numeri brevi di cui agli articoli 15a – 15f ORAT.
3bis I titolari dei numeri di cui ai capoversi 2 e 3 sono considerati fornitori di servizi a valore aggiunto anche quando non sono essi stessi ad offrirli.72
4 I servizi a valore aggiunto che non sono forniti né mediante elementi d’indirizzo del piano di numerazione E.164, né mediante SMS o MMS, vanno designati chiaramente ed esplicitamente come tali.
5 I servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico devono essere compresi in una categoria separata, chiaramente identificabile dal cliente.
Art. 3773 Obbligo di sede o di stabile organizzazione
I fornitori di servizi a valore aggiunto devono avere una sede o una stabile organizza- zione in Svizzera.
69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021, il cpv. 2 dal 1° lug 2021 (RU 2020 6183).
70 RS 784.104
71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
72 Introdotto dal n. I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4161).
73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
Art. 38 Fatturazione dei servizi a valore aggiunto
1 Finché sussiste la possibilità di contestare la fattura, i clienti possono chiedere al loro fornitore di servizi di telecomunicazione che comunichi loro gratuitamente, su singola richiesta o regolarmente a ogni fattura, i seguenti dati, a condizione che siano utilizzati per l’allestimento della fattura:
a. se disponibile, l’elemento d’indirizzo mediante il quale il servizio a valore aggiunto è stato fornito;
b. la data e l’ora della fornitura del servizio a valore aggiunto;
c. se del caso, la durata della comunicazione;
d. la tariffa del servizio a valore aggiunto.
2 Per le comunicazioni prepagate, il fornitore di servizi di telecomunicazione presenta, su richiesta, le indicazioni di cui al capoverso 1. La comunicazione orale deve essere gratuita. Per una comunicazione scritta può essere fatturato solo un importo esiguo.
3 Nella fattura, il fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto a indicare in modo chiaro come risalire all’identità e all’indirizzo del fornitore del servizio a valore ag- giunto.
4 Se un cliente contesta una fattura che concerne i servizi a valore aggiunto, il fornitore di servizi di telecomunicazione non può bloccare il collegamento o rescindere il con- tratto per tale motivo, prima che la controversia sia stata composta. Questo vale anche se il servizio a valore aggiunto non è fornito, ma solo offerto attraverso un servizio di telecomunicazione. Il fornitore di servizi di telecomunicazione può però bloccare l’ac- cesso ai servizi a valore aggiunto.
Art. 39 Limiti massimi dei prezzi di servizi a valore aggiunto in generale74
1 Le tariffe di base e le tariffe fisse per servizi a valore aggiunto non possono superare i 100 franchi.
2 La tariffa al minuto di servizi a valore aggiunto non può mai superare i 10 franchi.
3 Nel caso di servizi a valore aggiunto che richiedono la preventiva iscrizione del cliente e possono implicare la trasmissione di diverse singole informazioni, la tariffa per informazione singola e la somma delle tariffe delle informazioni singole fornite nel lasso di un minuto non possono superare i 5 franchi.75
4 Per i servizi a valore aggiunto, la somma di tutte le tariffe (tariffa di base, tariffa fissa e tariffa determinata dal tempo) non può superare i 400 franchi per collegamento o abbonamento.
74 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4161).
75 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821).
Art. 39a76 Limiti massimi dei prezzi di servizi a valore aggiunto del tipo 084x, 0800 e 0080077
1 Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 084x, i fornitori di servizi di telecomu- nicazione possono fatturare ai loro clienti soltanto una tassa determinata dal tempo, non superiore a 7,5 centesimi al minuto (IVA esclusa). La comunicazione è fatturata al secondo. L’importo finale può essere arrotondato ai successivi 10 centesimi.78
2 Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 0800 e 00800, i fornitori di servizi di telecomunicazione non possono fatturare ai loro clienti alcun genere di tassa.
Art. 39b79 Trasparenza dei prezzi dei servizi a valore aggiunto
1 Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 084x e 090x e verso i numeri brevi di cui agli articoli 29–32 e 54 ORAT80, i fornitori di servizi di telecomunicazione pos- sono fatturare ai loro clienti soltanto il prezzo che è convenuto tra il titolare del nu- mero e il fornitore presso cui il numero è attivo, e che è indicato in conformità agli articoli 11a e 13a OIP81. L’importo finale può essere arrotondato ai successivi 10 centesimi. Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 090x le tasse determinate dal tempo devono essere fatturate al secondo.
2 Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 0800, 00800, 084x, 090x e verso i nu- meri brevi di cui agli articoli 29–32 e 54 ORAT non può essere riscosso alcun supple- mento oltre ai prezzi regolamentati nel capoverso 1 e nell’articolo 39a.
Art. 40 Blocco dell’accesso ai servizi a valore aggiunto
1 I fornitori di servizi di telecomunicazione garantiscono ai loro clienti la possibilità di bloccare l’accesso a tutti i numeri del tipo 0900, 0901 o 0906, singolarmente per ogni tipo.82
2 I fornitori di servizi di telecomunicazione che offrono l’accesso ai numeri brevi per servizi SMS e MMS (art. 15a–15f ORAT83) consentono ai loro clienti di bloccare l’accesso a tutti i servizi SMS e MMS o soltanto a quelli a carattere erotico o porno- grafico. Questa possibilità deve comprendere il blocco della ricezione di questi servizi SMS e MMS.84
76 Introdotto dal n. I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2014 4161).
77 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
79 Introdotto dal n. I dell’O del 5 nov. 2014 (RU 2014 4161). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
80 RS 784.104
81 RS 942.211
82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 6183).
83 RS 784.104
84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4161).
3 I fornitori di servizi di telecomunicazione riservano ai loro clienti la possibilità di bloccare l’accesso a tutti i servizi a valore aggiunto di cui all’articolo 35 capoverso 2 o solo a quelli a carattere erotico o pornografico.
4 Ai clienti va data la possibilità di attivare e disattivare i servizi bloccati, in qualsiasi momento in modo semplice e gratuito. Questo non vale per i clienti di cui all’articolo 38 capoverso 4 terzo periodo e all’articolo 41.
5 I fornitori di servizi di telecomunicazione di cui ai capoversi 1, 2 e 3 segnalano ai loro clienti la possibilità di bloccare i servizi a valore aggiunto al momento in cui concludono il contratto e, in seguito, almeno una volta all’anno.
Art. 4185 Tutela dei minorenni
1 I fornitori di servizi di telecomunicazione bloccano l’accesso ai servizi a valore ag- giunto ai clienti o agli utenti principali che non hanno ancora compiuto 16 anni, a condizione che siano a conoscenza della loro età.
2 L’accesso ai servizi di cui agli articoli 25–34 ORAT86 deve continuare a essere ga- rantito.
3 I fornitori sbloccano l’accesso soltanto previo consenso di una persona autorizzata a esercitare la rappresentanza legale.
4 Non sbloccano l’accesso ai seguenti servizi:
a. numeri di servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico (n. 0906);
b. numeri brevi per servizi SMS e MMS a carattere erotico o pornografico;
c. servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico che non sono for- niti né mediante elementi d’indirizzo del piano di numerazione E.164 né me- diante SMS o MMS.
5 Per determinare la necessità di un blocco dell’accesso, i fornitori di servizi di tele- comunicazione mobile:
a. registrano l’età dell’utente principale, qualora questi non abbia ancora com- piuto i 16 anni, al momento della conclusione del contratto;
b. esigono, in caso di dubbio, che venga prodotto un passaporto o una carta d’identità validi o un altro documento di viaggio riconosciuto per entrare in Svizzera.
85 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 6183).
86 RS 784.104
Capitolo 6: Organo di conciliazione
Art. 42 Istituzione
1 L’UFCOM istituisce un organo di conciliazione o incarica un terzo (delegato) di farlo entro 15 mesi dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni.
2 Può incaricare un delegato di esercitare il compito che spetta all’organo di concilia- zione, a condizione che il delegato:
a. garantisca di rispettare il diritto applicabile;
b. dimostri di poter finanziare a lungo termine l’attività di conciliazione;
c. si impegni a esercitare il suo compito in modo indipendente, imparziale, tra- sparente ed efficace; in particolare garantisce che le persone a cui affida la composizione delle controversie dispongano delle necessarie competenze pro- fessionali;
x. xxxxxxxxxx la trasparenza della sua attività di fronte all’UFCOM e a tutta la collettività; in particolare si impegna a pubblicare annualmente un rapporto sul suo operato.
3 L’UFCOM designa il delegato per una durata determinata. A tale scopo può indire una pubblica gara che non soggiace agli articoli 32 e seguenti dell’ordinanza dell’11 dicembre 199587 sugli acquisti pubblici.
4 La delega deve essere fatta sotto forma di contratto di diritto amministrativo.
5 L’UFCOM approva la nomina della persona fisica designata quale responsabile dell’organo di conciliazione.
Art. 43 Compito
1 L’organo di conciliazione si occupa di ogni controversia di diritto civile che sorga tra un cliente e il suo fornitore di servizi di telecomunicazione o il suo fornitore di servizi a valore aggiunto.
2 Esercita il suo compito in modo indipendente, imparziale, trasparente ed efficace. Non può essere vincolato ad alcuna direttiva generale o particolare concernente la composizione di una controversia.
Art. 44 Regolamento di procedura
1 L’organo di conciliazione emana un regolamento di procedura.
2 Il delegato sottopone all’UFCOM, per approvazione, il suo regolamento di proce- dura e il suo regolamento sulle tasse, come pure ogni loro ulteriore modifica.
87 RS 172.056.11
Art. 45 Principi procedurali
1 La procedura di conciliazione deve essere equa, rapida e comportare costi contenuti per i clienti.
2 Una richiesta di conciliazione può essere accolta solo se:
a. la parte richiedente ha dapprima cercato di risolvere la controversia prendendo direttamente contatto con l’altra parte;
b. è presentata nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di proce- dura dell’organo di conciliazione;
c. non è palesemente abusiva;
d. non è stato adito alcun tribunale o tribunale arbitrale.
3 La procedura di conciliazione si svolge, su scelta del cliente, in una delle lingue ufficiali della Confederazione.
4 L’organo di conciliazione può adottare tutte le misure necessarie a comporre la con- troversia per la quale è stato adito. Se le parti non giungono a un accordo su una solu- zione negoziata, formula una proposta di conciliazione equa. Redige un rapporto in cui espone lo svolgimento della procedura di conciliazione che è consegnato, su do- manda, alle parti.
5 La procedura di conciliazione si conclude con il ritiro della richiesta, l’ottenimento di un accordo tra le parti, la proposta dell’organo di conciliazione o il rigetto della richiesta poiché palesemente abusiva.
Art. 46 Rapporti con altre procedure
1 La presentazione di una richiesta di composizione o di qualsiasi altro atto legato alla procedura di conciliazione non preclude la possibilità di adire un tribunale civile.
2 L’organo di conciliazione pone termine alla procedura non appena un tribunale o un tribunale arbitrale è adito per decidere della controversia.
Art. 47 Obblighi dei fornitori
1 I fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto coinvolti in una richiesta di conciliazione sono tenuti a partecipare alla procedura di conciliazione. Ottemperano alle richieste di informazione dell’organo di conciliazione.
2 Su richiesta, i fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto trasmettono all’organo di conciliazione i dati relativi al traffico delle telecomunica- zioni e gli altri dati personali dei loro clienti necessari per comporre la controversia, purché ne siano in possesso.
3 I fornitori di servizi di telecomunicazione informano i loro clienti dell’esistenza dell’organo di conciliazione su ogni fattura. Nel caso delle comunicazioni prepagate, sono tenuti a farlo ad ogni ricarica effettuata dal cliente titolare del collegamento.
Devono sempre segnalare che l’organo di conciliazione è competente anche per con- troversie in materia di servizi a valore aggiunto.88
Art. 48 Protezione dei dati
1 L’organo di conciliazione può trattare i dati personali concernenti le parti della con- troversia purché sia necessario all’adempimento dei compiti affidatigli e all’otteni- mento del pagamento dovuto dalle parti. Può conservare i dati in questione al massimo per cinque anni dopo la conclusione della procedura di conciliazione.89
2 Le persone incaricate dall’organo di conciliazione di svolgere un compito sono te- nute a rispettare il segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 320 del Codice penale90.91
3 L’organo di conciliazione può chiedere all’UFCOM di trasmettergli le informazioni personali necessarie per comporre la controversia. Può in particolare chiedergli infor- mazioni riguardanti l’apertura di una procedura amministrativa e le sanzioni o misure amministrative decise nei confronti di un fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto.
4 L’organo di conciliazione può pubblicare le sue proposte di conciliazione su Inter- net, integralmente o in parte, ad eccezione del nome e di altre indicazioni sull’identità delle parti. Pubblica un compendio delle sue principali proposte.
4bis Può pubblicare statistiche sul numero di casi suddivisi per fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto.92
5 Xxxx è tenuto a comunicare gratuitamente a un nuovo delegato o all’UFCOM i dati personali in suo possesso al momento in cui cessa le sue attività di conciliazione.93
Art. 49 Finanziamento
1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni (DATEC) o il delegato determina le tasse di procedura e le altre fonti di reddito volte a garantire il finanziamento dell’organo di conciliazione.94
2 Le tasse di procedura chieste al cliente devono essere modiche, salvo che egli abbia aperto la procedura di conciliazione in modo palesemente abusivo.
3 I fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto versano una tassa per ogni procedura alla quale prendono o dovrebbero prendere parte. L’organo di conciliazione può rinunciare a esigere una tassa per le procedure di conciliazione aperte da un cliente in modo palesemente abusivo.
88 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821).
89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821).
90 RS 311.0
91 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4161).
92 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
93 Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821).
94 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
4 L’organo di conciliazione può, mediante una decisione, riscuotere tasse procedurali dalle parti.
Art. 50 Vigilanza in caso di delega
1 L’UFCOM vigila affinché il delegato rispetti il diritto applicabile in materia, in par- ticolare il presente capitolo e il contratto di diritto amministrativo.
2 Se vi è il sospetto che il delegato non rispetta i suoi obblighi, l’UFCOM procede a una verifica. Il delegato deve fornire tutte le informazioni utili. Se la verifica consente di stabilire che gli obblighi non sono rispettati, o non lo sono più, il delegato ne assume le spese.
3 Se accerta che il delegato non rispetta i suoi obblighi, l’UFCOM può:
a. esigere che il delegato ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione; in tal caso il delegato comunica all’UFCOM le disposizioni prese;
b. obbligarlo a versare alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente;
c. stipulare, nel contratto di diritto amministrativo, degli oneri;
d. limitare o sospendere il contratto di diritto amministrativo, oppure rescinderlo senza versare un’indennità.
4 Se il delegato cessa qualsiasi attività o fa fallimento, l’UFCOM rescinde il contratto senza versare un’indennità.
5 Se necessario per tutelare interessi pubblici preponderanti oppure se sono cambiate le condizioni di diritto o di fatto, può rescindere il contratto senza versare un’inden- nità.
Capitolo 7:
Accesso alle risorse e ai servizi dei fornitori che detengono buna posizione dominante sul mercato
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 5195 Aventi diritto
Hanno diritto di accedere alle risorse e ai servizi del fornitore che detiene una posi- zione dominante sul mercato tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione.
Art. 52 Non discriminazione
1 Il fornitore di servizi di telecomunicazione che detiene una posizione dominante sul mercato garantisce ad altri fornitori, senza discriminazioni, un accesso ai suoi impianti e servizi e alle relative informazioni.
95 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
2 Ogni fornitore deve beneficiare delle medesime condizioni riservate alle unità azien- dali, alle filiali e agli altri partner del fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato.96
2bis La differenza tra i prezzi di accesso proposti dal fornitore che detiene una posi- zione dominante sul mercato e i prezzi che questi applica al dettaglio deve permettere a un analogo fornitore efficace di realizzare ricavi a copertura dei costi.97
3 Il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato può costituire solo le riserve tecniche necessarie alla gestione, alla manutenzione corrente e alla sostitu- zione dei suoi impianti. Se gli altri fornitori lo richiedono, deve consentire loro di visitare i suoi impianti e, se del caso, deve giustificare per iscritto l’insufficienza di capacità.
4 Esso tratta sollecitamente le ordinazioni degli altri fornitori nell’ordine di arrivo. Può rifiutare un’ordinazione se vi sono dubbi fondati che corrisponda all’effettivo bisogno del fornitore richiedente.98
Art. 53 Trasparenza
1 Il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato pubblica almeno una volta all’anno un’offerta di base aggiornata concernente l’accesso alle sue risorse e servizi. Presenta in modo comprensibile e distinto nelle loro componenti le basi di calcolo dei singoli prezzi.
2 È tenuto ad annunciare i cambiamenti dell’offerta di base almeno con tre mesi d’an- ticipo.
3 Fornisce online agli altri fornitori le informazioni aggiornate necessarie alle diverse forme di accesso e alla loro collocazione e consente di ordinare, gestire, esercitare e rescindere le prestazioni di accesso e di collocazione online e in un formato standard.
4 Il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato è tenuto ad annunciare con un termine adeguato se, una volta ricevuta l’ordinazione, effettua modifiche tec- niche o d’esercizio alle prestazioni d’accesso e di collocazione che comportano svan- taggi per l’altro fornitore. I cambiamenti che comportano oneri considerevoli per l’al- tro fornitore sono annunciati almeno 24 mesi prima. Con l’accordo dell’altro fornitore le modifiche possono essere effettuate in qualunque momento.
5 Il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato pubblica periodica- mente una statistica sulle prestazioni di accesso e di collocazione che comprende in- formazioni rilevanti in merito alla domanda, alle effettive disponibilità e ai termini di messa a disposizione. Per le prestazioni simili, paragona le informazioni sui propri clienti con quelle valide per altri fornitori.
96 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mar. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 729).
97 Introdotto dal n. I dell’O del 14 mar. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 729).
98 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mar. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 729).
Art. 5499 Formazione dei prezzi in funzione dei costi: principio
1 I prezzi di accesso devono corrispondere al massimo ai costi causati dalla conces- sione dell’accesso a servizi e dispositivi secondo l’articolo 11 capoverso 1 LTC (re- levant costs).
2 Se non è specificato altrimenti, il computo si fonda sui costi che un fornitore efficace deve sostenere su basi attuali (forward looking) ed è conforme alle regole seguenti:
a. i costi corrispondono ai costi di riacquisto di impianti moderni funzionalmente equivalenti (modern equivalent assets, MEA);
b. si considerano i costi supplementari a lungo termine delle componenti di rete utilizzate e quelli che derivano esclusivamente dalla fornitura di una presta- zione di accesso (long run incremental costs, LRIC);
c.100 occorre aggiungere i costi congiunti proporzionali rilevanti e un supplemento costante per i costi comuni;
d. vi si aggiunge un reddito del capitale, usuale nel settore, per gli investimenti effettuati.
3 Le prestazioni di accesso devono essere calcolate e fatturate separatamente dagli altri servizi.
Art. 54a101 Formazione dei prezzi in funzione dei costi: valutazione delle canalizzazioni di cavi
1 I costi delle canalizzazioni di cavi sono determinati sulla base dei costi sostenuti dal fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato per la manutenzione e l’ampliamento delle canalizzazioni di cavi.
2 I costi di ammortamento corrispondono alla media degli investimenti effettuati e pianificati nell’infrastruttura di canalizzazione di cavi, calcolata su un numero ade- guato di anni (tasso per la manutenzione e l’ampliamento dell’infrastruttura). Essi sono indicati per un anno civile.
3 Per determinare l’interesse calcolatorio del capitale impiegato è usata l’aliquota di costo del capitale del fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato.
4 Per capitale impiegato si intende il capitale vincolato medio; esso è calcolato se- condo le regole seguenti:
a. nel primo anno contabile il capitale vincolato medio si calcola sottraendo il tasso per la manutenzione e l’ampliamento dell’infrastruttura dalla metà dell’investimento di riacquisto che un fornitore efficace ha effettuato nell’in- frastruttura di canalizzazione di cavi e aggiungendo al risultato ottenuto gli investimenti effettuati l’anno precedente dal fornitore che detiene una posi- zione dominante sul mercato;
99 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mar. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 729).
100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
101 Introdotto dal n. I dell’O del 14 mar. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 729).
b. negli anni successivi il capitale vincolato medio è calcolato indicizzando il valore ottenuto l’anno precedente con l’indice medio dei costi di produzione nelle categorie di lavoro delle condotte industriali e pavimentazioni in un rap- porto pari a 7:3; in seguito si sottrae dal valore ottenuto il tasso per la manu- tenzione e l’ampliamento dell’infrastruttura e si aggiungono gli investimenti effettuati l’anno precedente dal fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato.
Art. 54b102 Formazione dei prezzi in funzione dei costi: prezzo soglia
1 Per i prezzi di accesso calcolati secondo gli articoli 54 e 54a si applica un prezzo soglia.
2 Il prezzo soglia corrisponde ai costi di un fornitore efficace, che si compongono dei costi supplementari a breve termine delle componenti di rete utilizzate, dei costi sup- plementari a breve termine generati esclusivamente dalle prestazioni di accesso, non- ché dai costi congiunti e dai costi comuni (short run incremental costs plus, SRIC+).
Art. 54c103 Formazione dei prezzi in funzione dei costi: prezzi discriminanti
Se con l’applicazione degli articoli 54-54b non è possibile realizzare ricavi a copertura dei costi ai sensi dell’articolo 52 capoverso 2bis, i relativi prezzi di accesso sono cal- colati sottraendo, dalla cifra d’affari che il fornitore che detiene una posizione domi- nante sul mercato consegue fornendo ai clienti finali servizi basati su una determinata forma d’accesso, i costi a valle per la fornitura di tali servizi e in seguito riportando il risultato ottenuto a un’unità (retail minus).
Art. 55104 Interfacce
1 L’UFCOM pubblica un catalogo delle interfacce raccomandate per l’accesso e i re- lativi dati tecnici. In questo caso deve dare la precedenza alle interfacce armonizzate a livello internazionale.
2 Altri fornitori possono domandare al fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato le interfacce raccomandate dall’UFCOM e quelle che il suddetto fornitore utilizza per i propri servizi. Possono inoltre domandare al fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato altre interfacce, a condizione che esse:
a. rispettino le norme armonizzate a livello internazionale;
b. siano tecnicamente realizzabili; e
c. presentino considerevoli vantaggi economici per la fornitura di servizi.
102 Introdotto dal n. I dell’O del 14 mar. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 729).
103 Introdotto dal n. I dell’O del 14 mar. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 729).
104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mar. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 729).
Art. 56 Principi relativi alla collocazione
1 Il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato offre senza discrimi- nazione agli altri fornitori la possibilità di utilizzare tutti i suoi spazi necessari all’ac- cesso e di installarvi ed esercitarvi degli impianti.
2 È in particolare tenuto a consentire agli altri fornitori di:
a. accedere agli spazi alle sue stesse condizioni, in particolare per quanto riguarda le vie d’accesso, gli orari e l’accompagnamento;
b. riunire varie forme d’accesso negli spazi di collocazione;
c. collegare, negli spazi, i loro impianti alle loro reti mediante gli stessi tipi di istradamento di cui dispone, ma in ogni caso in ponte radio;
d. collegare, negli spazi, i loro impianti con quelli di fornitori terzi;
e. ricevere prestazioni di accesso per fornitori terzi.
3 L’offerta di base contiene almeno l’utilizzo di uno spazio senza separazioni di tipo edile.
4 In caso di mancanza di spazio, le superfici di collocazione non utilizzate per almeno tre mesi devono essere immediatamente liberate.
Art. 57 Collocazione in caso di spazio limitato
1 Se la superficie di collocazione non è sufficiente nonostante un utilizzo ottimale dello spazio esistente, il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato mette a disposizione uno spazio supplementare nello stesso luogo.
2 Se non può garantire la collocazione in questo modo a condizioni accettabili, il for- nitore che detiene una posizione dominante sul mercato esercita gli impianti di altri fornitori alle stesse condizioni tecniche e d’esercizio con le quali esercita i suoi im- pianti, oppure permette agli altri fornitori di installare ed esercitare impianti in locali o edifici adiacenti o vicini ai suoi spazi e di collegare tali impianti alla sua rete.
3 Gli altri fornitori decidono, nell’ambito delle possibilità tecniche, quale variante ap- plicare in base al capoverso 2.
Sezione 2: Disposizioni particolari
Art. 58 Accesso completamente disaggregato alla rete locale
1 Il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato pubblica nella sua of- ferta di base le condizioni tecniche e commerciali concernenti l’accesso completa- mente disaggregato alla rete locale, in particolare:
a. le modalità per l’utilizzazione dell’accesso completamente disaggregato alla rete locale o a una sottorete locale (senza impianti di trasmissione o commu- tazione);
b. i dati tecnici delle interfacce importanti;
c. i dati tecnici dell’accesso fisico ai ripartitori;
d. i dati tecnici concernenti la compatibilità della rete.
2 Verifica costantemente la compatibilità della rete alle tecnologie standardizzate a livello internazionale, che corrispondono all’attuale stato della tecnica. Mette a dispo- sizione in modo neutro dal punto di vista tecnologico e senza discriminazioni lo spet- tro disponibile nel doppino in rame, in modo tale da garantire un esercizio privo di interferenze.
3 Se, per determinare i costi di riacquisto di un impianto moderno funzionalmente equivalente secondo l’articolo 54 capoverso 2 lettera a, è necessario basarsi su una tecnologia diversa dalla coppia elicoidale metallica, nel calcolo del prezzo si deve considerare il differente valore che distingue un impianto moderno funzionalmente equivalente da uno basato sulla coppia elicoidale metallica. Si applicano le regole se- guenti:
a. il differente valore degli impianti risulta dai differenti ricavi che possono essere realizzati sul mercato dei clienti finali, considerando i differenti costi variabili a valle (variable downstream costs);
b. le differenti possibilità di realizzare ricavi e i costi variabili a valle si riferi- scono ai servizi e ai pacchetti di servizi proposti con i differenti impianti;
c. con i differenti valori si forma un quoziente composto, al numeratore, dal va- lore di un impianto basato sulla coppia elicoidale metallica e, al denominatore, dal valore di un impianto moderno funzionalmente equivalente (metodo del quoziente);
d. i costi di riacquisto si ottengono moltiplicando il quoziente con i costi di riacquisto di un impianto moderno funzionalmente equivalente. 105
4 In caso di accesso a una parte della rete locale, il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato può riservare nei suoi ripartitori il posto di cui ha bisogno per soddisfare la domanda dei propri clienti, prevista in un prossimo futuro, in materia di servizi forniti mediante tali ripartitori. Su richiesta fornisce le informazioni sulla do- manda e sulle riserve previste e le relative giustificazioni.106
Art. 59 e 60107
Art. 61 Interconnessione
1 Il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato pubblica nella sua of- ferta di base le condizioni tecniche e commerciali concernenti i servizi d’interconnes- sione, in particolare:
105 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mar. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 729).
106 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
107 Abrogati dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
a. la descrizione di tutti i punti standard d’interconnessione e delle condizioni d’accesso, sia che l’altro fornitore intenda assicurare direttamente la connes- sione d’interconnessione, sia che egli voglia incaricarne il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato;
b. i dati tecnici delle interfacce d’interconnessione e dei protocolli di segnala- zione utilizzati.
2 Il fornitore del servizio telefonico pubblico che detiene una posizione dominante sul mercato offre almeno i servizi d’interconnessione seguenti:
a. lo stabilimento, la terminazione e il transito di comunicazioni;
b. l’indicazione del numero chiamante e del numero chiamato ovvero la soppres- sione di questa indicazione;
c. accesso ai servizi a valore aggiunto 08xx e 09xx;
d. connessione fisica tra gli impianti di telecomunicazione di diversi fornitori indispensabile alla connessione dei servizi.
3 Oltre ai prezzi di accesso basati sui minuti e sulle chiamate, il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato propone prezzi di accesso basati sulla capacità (capacity based charges), in funzione delle larghezze di banda massime richieste dal partner d’interconnessione.108
4 Se, per determinare i costi di riacquisto di un impianto moderno funzionalmente equivalente secondo l’articolo 54 capoverso 2 lettera a, è necessario basarsi su una nuova tecnologia che differisce sostanzialmente da quella finora in uso, si applicano le regole seguenti:
a. il primo anno, i costi secondo l’articolo 54 capoverso 2 sono stabiliti per due terzi sulla base dell’impianto precedente usato per l’ultima volta e per un terzo sulla base del nuovo impianto;
b. l’anno successivo, i costi secondo l’articolo 54 capoverso 2 sono stabiliti per un terzo sulla base dell’impianto precedente usato per l’ultima volta e per due terzi sulla base del nuovo impianto;
c. negli anni successivi, i costi secondo l’articolo 54 capoverso 2 sono stabiliti interamente sulla base del nuovo impianto. 109
Art. 62 Linee affittate
1 Il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato pubblica nella sua of- ferta di base le condizioni tecniche e commerciali concernenti le linee affittate, in particolare:
a. i dati tecnici delle linee affittate;
b. i dati tecnici concernenti i punti d’accesso e i punti terminali;
108 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mar. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 729).
109 Introdotto dal n. I dell’O del 14 mar. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 729).
c. i dati tecnici delle interfacce.
2 Se, per determinare i costi di riacquisto di un impianto moderno funzionalmente equivalente secondo l’articolo 54 capoverso 2 lettera a, è necessario basarsi su una nuova tecnologia che differisce sostanzialmente da quella finora in uso, si applicano le regole seguenti:
a. il primo anno, i costi secondo l’articolo 54 capoverso 2 sono stabiliti per due terzi sulla base dell’impianto precedente usato per l’ultima volta e per un terzo sulla base del nuovo impianto;
b. l’anno successivo, i costi secondo l’articolo 54 capoverso 2 sono stabiliti per un terzo sulla base dell’impianto precedente usato per l’ultima volta e per due terzi sulla base del nuovo impianto;
c. negli anni successivi, i costi secondo l’articolo 54 capoverso 2 sono stabiliti interamente sulla base del nuovo impianto.110
Art. 63 Accesso alle canalizzazioni di cavi
1 Il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato pubblica nella sua of- ferta di base le condizioni tecniche e commerciali concernenti l’accesso alle canaliz- zazioni di cavi, in particolare:
a. le modalità di accesso alle canalizzazioni di cavi, come pure la posa, la manutenzione e l’eliminazione dei cavi;
b. i dati tecnici concernenti i sistemi di trasmissione utilizzati.
2 Il sistema online del fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato mette a disposizione dell’altro fornitore le informazioni seguenti:
a. i tracciati delle canalizzazioni di cavi che collegano determinati punti geogra- fici;
b. nella misura in cui sono conosciute, le capacità utilizzate e quelle ancora a disposizione;
c. le ubicazioni delle camere di accesso.
Sezione 3: Accordi in materia d’accesso e procedure
Art. 63a111 Applicazione
Gli articoli 64–68 si applicano soltanto agli accordi in materia d’accesso stipulati con un fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato.
110 Introdotto dal n. I dell’O del 14 mar. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 729).
111 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
Art. 64 Accordi in materia d’accesso
Gli accordi concernenti l’accesso devono essere conclusi per scritto e comprendere almeno i punti seguenti:
a. le condizioni generali di commercio;
b. la descrizione dei servizi d’accesso;
c. i dati tecnici sui servizi d’accesso;
d. le modalità della messa in servizio, dell’esercizio e della messa fuori servizio dell’accesso.
Art. 65 Confidenzialità delle informazioni
1 Le informazioni relative alle trattative concernenti l’accesso sono confidenziali. Non possono essere trasmesse ad altre unità aziendali, a filiali, a partner commerciali o a terzi.
2 Le informazioni sui clienti ricevute dai fornitori nel quadro della realizzazione di un rapporto concernente l’accesso possono essere utilizzate solo nell’ambito dell’accesso e per allestire la fattura.
3 L’indicazione che un cliente ha scelto liberamente un fornitore per le sue comunica- zioni nazionali e internazionali, che ha soppresso questa scelta o che ha portato il nu- mero presso un altro fornitore può essere utilizzata a condizione che:
a. questa informazione sia a disposizione in ugual misura di tutti i fornitori in questione;
b. questa informazione venga utilizzata soltanto dal fornitore che cede o riprende il numero;
c. il cliente abbia approvato l’utilizzazione di questa informazione.
4 L’obbligo di confidenzialità di cui ai capoversi 1 e 2 non si applica né alla ComCom né all’UFCOM.
Art. 66 Notifica dell’apertura delle trattative
1 Il fornitore che desidera stipulare un accordo concernente l’accesso può notificare per scritto all’UFCOM, quale prova, l’apertura o la ripresa di trattative in merito.
2 In caso di modifiche contrattuali, si presume che le trattative siano iniziate mediante la presentazione della relativa offerta.
Art. 67 Obbligo di notifica
1 Gli accordi concernenti l’accesso devono essere inoltrati all’UFCOM al più tardi due settimane dopo la loro conclusione. Lo stesso vale per la loro modifica o la loro rescissione.
2 I segreti commerciali possono essere omessi in caso di lettura da parte di terzi, a condizione di offrirne un compendio altrove. Se esso è incompleto, l’UFCOM può esigere informazioni più dettagliate.
Art. 68 Diritto di consultazione
Su richiesta, l’UFCOM consente la consultazione di accordi e decisioni in materia di accesso.
Art. 69112
Art. 70 Richiesta di decisione in materia di accesso
1 Le domande di decisione in materia di accesso devono comprendere i dati seguenti:
a. le conclusioni;
b. i fatti essenziali;
c.113 il formulario dell’UFCOM, se la domanda è motivata dalla posizione domi- nante della controparte e se quest’ultima contesta il fatto di occupare una posizione dominante;
d.114 ...
2 ... 115
3 L’UFCOM è incaricato dell’istruzione. Se ritiene che la richiesta presentata sia in- completa o poco chiara, concede al richiedente un breve termine supplementare per regolarizzarla, avvisandolo che se le lacune non saranno debitamente colmate entro tale termine, proporrà alla ComCom di dichiarare la richiesta irricevibile.
Art. 71 Misure cautelari
Dopo il ricevimento della richiesta, la ComCom può prendere misure cautelari, d’uf- ficio o su richiesta di una delle parti, allo scopo di garantire l’accesso durante la pro- cedura.
Art. 72 Commissione della concorrenza
Se consultata, la Commissione della concorrenza prende posizione entro quattro set- timane.
Art. 73 Procedura di conciliazione
Nel quadro dell’istruzione, l’UFCOM può aprire un’udienza di conciliazione.
Art. 74 Decisione in materia di accesso
1 Una volta conclusa l’istruzione, l’UFCOM sottopone alla ComCom una proposta di decisione.
112 Abrogato dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
113 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821).
114 Abrogata dal n. I dell’O del 4 nov. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821).
115 Abrogato dal n. I dell’O del 4 nov. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821).
2 La ComCom decide sulle condizioni dell’accesso in base a principi usuali nel mer- cato o nel settore in questione.
3 Se il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato non è in grado di provare che rispetta il principio di formazione dei prezzi in funzione dei costi, la Com- Com decide sulla base dei valori paragonabili usuali nel mercato o nel settore in que- stione. Può anche fissare i prezzi ricorrendo a modelizzazioni di prezzi e costi, o sulla base di altri metodi appropriati, in particolare se non sono disponibili valori parago- nabili.
Capitolo 8:
Utilizzazione di fondi di uso comune, altri collegamenti e coutenza116
Art. 75 Coordinamento con altri progetti di costruzione
1 Concedendo a un fornitore di servizi di telecomunicazione il permesso di utilizzare un fondo di uso comune, il proprietario di tale fondo può porre la condizione che il fornitore coordini il proprio con un altro progetto, purché il primo possa venir realiz- zato entro tre mesi e che tale coordinamento non ostacoli oltre misura la destinazione e l’utilizzazione previste per il fondo in questione.
2 Il proprietario di un fondo di uso comune può esigere dal fornitore di informarsi presso altre aziende sui progetti che esse intendono realizzare su tale fondo. Gli indica le aziende alle quali può rivolgersi a tale scopo. Il fornitore può chiedere questo tipo di informazioni anche ad altre aziende. Esse sono tenute a rispondere entro quattro settimane.
Art. 76 Spostamento di linee e telefoni pubblici
1 Il proprietario di un fondo di uso comune notifica per scritto al fornitore di servizi di telecomunicazione lo spostamento di linee o di telefoni pubblici, indicandone i mo- tivi. Il fornitore è tenuto a pronunciarsi sulle modalità dello spostamento, sui costi e sulla loro copertura. Se non viene raggiunto alcun accordo in merito allo spostamento e alle sue modalità, il proprietario ordina lo spostamento tenendo conto delle indica- zioni del fornitore.
2 Di norma, i costi dello spostamento sono assunti dal fornitore. Tuttavia, il proprie- tario di un fondo di uso comune vi partecipa in misura adeguata, purché:
a. l’ubicazione attuale della linea o del telefono pubblico corrisponda a un suo esplicito desiderio;
b. utilizzi in comune la linea per bisogni propri;
c. lo spostamento della linea o del telefono pubblico sia richiesto entro un anno dalla sua installazione;
116 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
d. i costi di altri interventi accettabili siano inferiori rispetto a quelli dello spo- stamento.
3 Se lo spostamento è effettuato a favore di terzi, questi devono essere inclusi nella procedura e partecipare in misura adeguata ai costi dello spostamento.
Art. 77 Fondi appartenenti alle ferrovie
1 L’articolo 35 LTC è applicato per analogia nei casi in cui le linee di telecomunica- zione attraversano, seppur brevemente, fondi appartenenti alle ferrovie.
2 Il fornitore di servizi di telecomunicazione sostiene i costi cagionati alle ferrovie dalla costruzione o dalla manutenzione delle linee.
Art. 78 Utilizzazione di strade
1 I proprietari di strade, ad eccezione delle strade di accesso, decidono il luogo in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione posano le loro linee all’interno del perimetro stradale.
2 Purché sia accettabile per i fornitori, i proprietari di cui al capoverso 1 possono esi- xxxx che questi utilizzino le loro infrastrutture, se disponibili, contro adeguato inden- nizzo. L’indennizzo non deve superare i costi che il fornitore avrebbe assunto per posare altrimenti le sue linee.
3 Sono fatti salvi accordi contrari conclusi tra le parti sull’utilizzazione dei fondi.
4 L’articolo 76 capoverso 2 lettera a non si applica alle strade, ad eccezione delle strade di accesso.
Art. 78a117 Coutenza di impianti di raccordo all’immobile preesistenti
L’obbligo dei proprietari dell’immobile di tollerare altri collegamenti via cavo se- condo l’articolo 35a capoverso 1 LTC nonché di concedere l’accesso al punto d’en- trata nell’edificio e di tollerare la coutenza di impianti domestici preesistenti secondo l’articolo 35b capoverso 1 LTC comprende anche:
a. se le capacità sono sufficienti: l’obbligo di tollerare la coutenza delle canaliz- zazioni di cavi preesistenti che servono per il raccordo all’immobile;
b. se le capacità sono insufficienti: l’obbligo di tollerare la realizzazione di ulte- riori impianti che servono per il raccordo all’immobile.
Art. 78b118 Coutenza di impianti dell’edificio preesistenti
L’obbligo dei proprietari dell’immobile e dei fornitori di servizi di telecomunicazione di tollerare la coutenza di impianti domestici preesistenti secondo l’articolo 35b capo- verso 1 LTC comprende anche l’obbligo di tollerare:
a. la coutenza degli allacciamenti elettrici;
117 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
118 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
b. l’installazione di impianti che consentono a un fornitore che li coutilizza di fornire i propri servizi di telecomunicazione.
Art. 78c119 Regole comuni per la coutenza di impianti di raccordo all’immobile e di impianti dell’edificio preesistenti
1 Se, per fornire i propri servizi di telecomunicazione, un fornitore di servizi di tele- comunicazione vuole utilizzare in comune impianti di raccordo all’immobile o im- pianti dell’edificio preesistenti, è tenuto a informare il proprietario dell’immobile e i fornitori preesistenti.
2 Se un proprietario dell’immobile non dispone delle informazioni necessarie relative a impianti di raccordo all’immobile o a impianti dell’edificio preesistenti, il fornitore che ha realizzato il raccordo all’immobile o l’impianto dell’edificio deve fornire que- ste informazioni su richiesta.
3 I fornitori che hanno finanziato una canalizzazione di cavi o un impianto domestico possono chiedere al fornitore che li coutilizza un’indennità proporzionale unica per unità aziendale o per unità abitativa utilizzata, in funzione dei loro costi di acquisto medi, per la messa a disposizione a lungo termine.
4 I fornitori che ottengono l’accesso a canalizzazioni di cavi o a impianti domestici sopportano le spese per i lavori di ripristino dovuti alla costruzione delle nuove instal- lazioni.
5 Se un proprietario d’immobile o un fornitore di servizi di telecomunicazione deve assumere costi supplementari comprovati a causa dell’accesso o della coutenza, può chiedere un indennizzo commisurato al fornitore che coutilizza la canalizzazione o l’impianto.
6 La procedura per la composizione di controversie sull’accesso al punto d’entrata nell’edificio e la coutenza di impianti domestici è disciplinata per analogia dagli arti- coli 70–74.
Art. 79120 Coutenza di impianti secondo l’articolo 36 capoverso 2 LTC
È considerato un rimborso adeguato per la coutenza di impianti di altri fornitori se- condo l’articolo 36 capoverso 2 LTC la parte corrispondente dei costi totali.
119 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
Capitolo 9:
Segreto delle telecomunicazioni, protezione dei dati e protezione dei bambini e dei giovani121
Art. 80122 Trattamento dei dati relativi al traffico
1 I fornitori di servizi di telecomunicazione possono trattare i dati relativi al traffico dei clienti senza il loro consenso, se e fino a quando sia necessario per:
a. fornire servizi di telecomunicazione;
b. ottenere il rimborso dovuto per le loro prestazioni;
c. adempiere obblighi legali;
d. scopi propri, non in relazione a persone.
2 Per altri scopi possono trattare i dati relativi al traffico soltanto in forma anonima e previo consenso dei clienti in questione.
Art. 81 Comunicazione dei dati impiegati per l’allestimento della fattura123
1 Finché sussiste la possibilità di contestare la fattura, i clienti possono chiedere al loro fornitore di servizi di telecomunicazione che comunichi loro, su singola richiesta o regolarmente a ogni fattura, tutti i dati utilizzati per la fatturazione. Se sono impiegati per la fatturazione, i numeri di chiamata dei collegamenti entranti devono essere indi- cati senza le ultime quattro cifre.124
2 I dati non possono essere comunicati in caso di chiamate all’assistenza telefonica per bambini e giovani ai sensi dell’articolo 28 lettera f ORAT125.126
3 Per le comunicazioni prepagate, i dati devono essere forniti, su richiesta, durante un mese dopo l’addebito del rimborso.
4 Se un cliente contesta la fattura di un servizio a valore aggiunto oppure non la paga entro i termini stabiliti, il fornitore di servizi di telecomunicazione può comunicare al fornitore del servizio in questione i dati personali del cliente che ha a disposizione e che sono necessari a far valere il credito.
121 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
122 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
123 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021
(RU 2020 6183).
124 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4161).
125 RS 784.104
126 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
Art. 82127 Comunicazione dei dati in caso di chiamate abusive e di pubblicità sleale
1 Se un cliente rende verosimile, per scritto, che è stato chiamato abusivamente oppure che ha ricevuto pubblicità sleale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettere o, u o v della legge federale del 19 dicembre 1986128 contro la concorrenza sleale (LCSl), il fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto a comunicargli i dati seguenti, pur- ché siano in suo possesso:
a. data, ora e durata delle comunicazioni, oppure data e ora dei messaggi;
b. gli elementi d’indirizzo nonché i nomi e gli indirizzi dei titolari dei collega- menti dai quali sono pervenute le chiamate abusive oppure la pubblicità sleale.
2 Se i dati non possono essere forniti retroattivamente e con ogni probabilità le chia- mate abusive o la pubblicità sleale proseguiranno, il fornitore di servizi di telecomu- nicazione è tenuto a raccogliere i dati necessari e a trasmetterli ai clienti.
3 Se le chiamate abusive o la pubblicità sleale provengono da collegamenti di clienti di un altro fornitore, tutti i fornitori che partecipano alla comunicazione devono for- nire le informazioni necessarie al fornitore tenuto a comunicare i dati secondo il ca- poverso 1.
Art. 83129 Lotta contro la pubblicità sleale
1 Purché la tecnica lo consenta, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono pro- teggere i loro clienti dalla pubblicità sleale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera o, u o v LCSl130.
2 A questo scopo, gestiscono e mettono a disposizione dei clienti un mezzo appro- priato. Al momento della conclusione del contratto e una volta l’anno informano i clienti in merito ai vantaggi e agli svantaggi di tale mezzo. I clienti devono poter di- sattivare e riattivare gratuitamente e in qualsiasi momento tale mezzo.
3 I fornitori possono sopprimere la pubblicità sleale.
4 Se un fornitore è a conoscenza del fatto che un suo cliente invia o inoltra pubblicità sleale mediante la sua rete di telecomunicazione, deve bloccare immediatamente l’in- vio di questi messaggi e impedire l’allestimento dei relativi collegamenti. Può discon- nettere dalla rete di telecomunicazione i clienti che inviano o inoltrano pubblicità sleale.
5 Ogni fornitore di servizi di telecomunicazione deve gestire un servizio al quale sia possibile segnalare pubblicità sleale che proviene dalla sua rete di telecomunicazione, o che vi circola.
127 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 6183).
128 RS 241
129 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 6183).
130 RS 241
6 Ogni fornitore di servizi di telecomunicazione deve gestire un servizio al quale pos- sono rivolgersi i clienti bloccati o sottoposti al mezzo di cui al capoverso 2. Su xxxxxx- sta deve informare sui motivi del blocco o dell’attuazione di questo mezzo. Per poter adempiere il suo obbligo d’informazione, tutti i fornitori che partecipano alla comu- nicazione devono fornirgli le informazioni necessarie.
7 L’UFCOM può emanare prescrizioni tecniche e amministrative per tutelare i clienti dalla pubblicità sleale.
8 In caso di pubblicità sleale ai sensi dell’articolo 3 lettere o e v LCSl o di disposizioni estere simili, l’autorità federale competente può chiedere al fornitore di servizi di te- lecomunicazione le informazioni e la documentazione necessarie per esercitare il suo diritto d’intervento e garantire la collaborazione amministrativa ai sensi della LCSl.
Art. 84 Indicazione del numero chiamante
1 Se è tecnicamente possibile a costi ragionevoli, i fornitori di servizi di telecomuni- cazione devono offrire ai loro clienti, in modo semplice e gratuito, la possibilità di sopprimere, per singola chiamata o in permanenza, l’indicazione del loro numero sull’apparecchio chiamato.
2 Al momento di concludere il contratto di abbonamento, i fornitori di servizi di tele- comunicazione devono indicare esplicitamente ai loro clienti tale possibilità.
3 In ogni caso, essi devono garantire l’indicazione del numero chiamante per le chia- mate di cui va garantita la localizzazione ai sensi degli articoli 29 capoverso 1 e 90 capoverso 5, e per le chiamate al servizio di trascrizione per audiolesi conformemente all’articolo 15 capoverso 1 lettera e. Eccezion fatta per il proprio servizio guasti, i fornitori non devono consentire a nessun altro cliente di conoscere il numero chia- mante dei clienti che hanno scelto il servizio di soppressione dell’indicazione.131
Art. 85 Indicazione del numero chiamato
1 Se tecnicamente possibile a costi ragionevoli, i fornitori di servizi di telecomunica- zione devono offrire ai loro clienti, in modo semplice e gratuito, la possibilità di sop- primere l’indicazione del numero sull’apparecchio chiamante.
2 Al momento di concludere il contratto di abbonamento, i fornitori di servizi di tele- comunicazione devono indicare esplicitamente ai loro clienti tale possibilità.
Art. 86 Deviazione automatica delle chiamate
Se tecnicamente possibile a costi ragionevoli, i fornitori di servizi di telecomunica- zione devono offrire ai loro clienti, in modo semplice e gratuito, la possibilità di sop- primere la deviazione automatica delle chiamate da parte di terzi verso il loro appa- recchio.
131 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
Art. 87 Sicurezza dei servizi di telecomunicazione
1 I fornitori di servizi di telecomunicazione devono avvertire i loro clienti del rischio di ascolto abusivo e di ingerenze legato all’utilizzazione dei loro servizi.
2 Devono offrire o indicare loro strumenti in grado di eliminare tali rischi.
Art. 88 Elenchi telefonici
1 I clienti che figurano in un elenco hanno il diritto di far indicare chiaramente che non desiderano ricevere messaggi pubblicitari da parte di persone con cui non intrat- tengono una relazione commerciale, e che i loro dati non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta.132
2 e 3 ...133
4 Il fornitore di un elenco online deve adottare i provvedimenti tecnici e organizzativi adeguati per impedire che il contenuto di un’iscrizione o di una parte dell’elenco sia modificato o soppresso da una persona non autorizzata.
Art. 89 Legislazione sulla protezione dei dati
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, è applicabile la legge fede- rale del 19 giugno 1992134 sulla protezione dei dati.
Art. 89a135 Informazioni sulla protezione dei bambini e dei giovani
I fornitori di servizi d’accesso a Internet informano i loro clienti sulle possibili misure di protezione dei bambini e dei giovani in Internet. Offrono ai propri clienti un soste- gno individuale nell’applicazione di misure concrete di protezione.
Art. 89b136 Pornografia vietata
1 I fornitori di servizi d’accesso a Internet fanno in modo di poter ottenere le segnala- zioni dell’Ufficio federale di polizia di cui all’articolo 46a capoverso 3 primo periodo LTC. Applicano immediatamente nei propri sistemi le misure necessarie a seguito delle segnalazioni.
2 Provvedono affinché terzi possano segnalare loro per scritto dei casi conformemente all’articolo 46a capoverso 3 secondo periodo LTC. Segnalano immediatamente all’Ufficio federale di polizia tutti i casi sospetti.
132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
133 Abrogati dal n. I dell’O del 5 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4161).
134 RS 235.1
135 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
136 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
Capitolo 10: Interessi nazionali importanti137
Sezione 1: Comunicazione a garanzia della sicurezza138
Art. 90139 Prestazioni
1 I fornitori di servizi di telecomunicazione possono essere chiamati a mettere a di- sposizione i seguenti servizi di telecomunicazione a sostegno degli organi di cui all’ar- ticolo 47 capoverso 1 LTC:
a. servizio di trasmissione voce e dati via reti fisse e mobili;
b. servizio di allarme della popolazione e possibilità di comunicare sull’evento.
2 Devono poter fornire questi servizi in tutta la Svizzera e se necessario in via priori- taria rispetto al restante traffico civile delle telecomunicazioni. L’integrità dei dati, la larghezza di banda e la disponibilità dei servizi devono essere garantite nella misura necessaria.
3 Gli organi autorizzati possono richiedere solo servizi e funzionalità conformi alle norme standardizzate a livello internazionale e per i quali esiste una regolamentazione armonizzata dell’utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione.
4 I fornitori sono tenuti a mettere a disposizione locali e impianti e a tollerare lo svol- gimento di esercizi in vista di e in caso di situazioni particolari e straordinarie.
5 Su richiesta degli organi autorizzati, l’UFCOM designa i numeri per i quali deve essere garantito il servizio di localizzazione delle chiamate. Per tali numeri gli organi hanno accesso al servizio di cui all’articolo 29b.
Art. 91140
Art. 92 Designazione dei fornitori
1 In linea di principio, gli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC ordinano le prestazioni necessarie presso un fornitore di servizi di telecomunicazione di loro scelta, sulla base di un contratto.141
2 Se la pubblica gara è stata infruttuosa, dietro presentazione dei documenti della pub- blica gara possono chiedere all’UFCOM di obbligare un fornitore a mettere a dispo- sizione i servizi necessari.142
137 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
138 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
139 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021
(RU 2020 6183).
140 Abrogato dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
141 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
142 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
3 Il Consiglio federale può obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione i cui impianti o servizi sono importanti in situazioni straordinarie ad organizzarsi in previ- sione di simili situazioni.
Art. 93143 Indennità
1 L’indennità spettante ai fornitori di servizi di telecomunicazione per le loro presta- zioni è stipulata in un contratto con gli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC. Per l’indennità vanno considerati in linea di principio i prezzi di mercato correnti delle prestazioni richieste.
2 Se le prestazioni richieste devono essere fornite appositamente per i bisogni degli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC, l’indennità si calcola in funzione dei prezzi di costo. I costi congiunti, legati alla fornitura di servizi commerciali vanno ripartiti in modo non discriminatorio ai sensi dell’articolo 52 e aggiunti solo propor- zionalmente ai prezzi di costo.
3 I contributi accordati provenienti da fondi pubblici vanno dedotti, in funzione della loro destinazione, dai costi per le prestazioni erogate dai fornitori.
4 Se, conformemente all’articolo 92 capoverso 2 un fornitore è obbligato a mettere a disposizione i servizi necessari, l’UFCOM stabilisce la relativa indennità sulla base dei capoversi 1–3.
Sezione 2: Limitazione del traffico delle telecomunicazioni
Art. 94144 Provvedimenti
1 Purché la tecnica impiegata lo consenta, il DATEC può ordinare che, in situazioni straordinarie, si effettuino restrizioni al traffico civile delle telecomunicazioni a favore degli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC.
2 L’ordine di effettuare restrizioni al traffico civile delle telecomunicazioni a favore degli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC può essere disposto dalla Centrale nazionale d’allarme per 36 ore al massimo. Ne informa senza indugio l’UFCOM.
3 I fornitori di servizi di telecomunicazione possono effettuare restrizioni al traffico civile delle telecomunicazioni a favore degli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC per 36 ore al massimo, se constatano un sovraccarico della propria rete. Ne in- formano senza indugio l’UFCOM.
143 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
144 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
Art. 95145 Provvedimenti preparatori
1 In collaborazione con i fornitori di servizi di telecomunicazione, la Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza prende i provvedimenti di cui all’articolo 94 capoversi 1 e 2.
2 Nella misura in cui le restrizioni di cui all’articolo 94 non comportino vantaggi com- merciali per i fornitori, la Confederazione assume i costi dei provvedimenti prepara- tori.
Sezione 3:146 Segnalazione di interferenze
Art. 96
1 I fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a segnalare senza indugio alla Centrale nazionale d’allarme le interferenze nell’esercizio della loro rete che possono toccare almeno 10 000 clienti e a pubblicare le informazioni in merito su un sito In- ternet liberamente accessibile.
2 La Centrale nazionale d’xxxxxxx informa l’UFCOM in merito alle interferenze se- gnalate.
Sezione 4:147 Manipolazione illecita di impianti di telecomunicazione
Art. 96a Misure di sicurezza
1 I fornitori di servizi di accesso a Internet sono autorizzati a bloccare gli accessi a Internet o gli elementi di indirizzo che minacciano di compromettere il buon funzio- namento degli impianti di telecomunicazione o a limitarne l’uso. Ove tecnicamente possibile, escludono da queste misure l’accesso ai servizi di emergenza. Informano immediatamente di tali blocchi o limitazioni i loro clienti che sono o potrebbero di- ventare vittime di manipolazioni illecite. Possono mantenere queste misure finché tale minaccia perdura.
2 Essi impediscono tramite mezzi tecnici appropriati che si verifichino comunicazioni in uscita con elementi di indirizzo falsificati al fine di lottare contro gli attacchi alla disponibilità dei servizi causati da numerose richieste mirate provenienti da un gran numero di fonti (distributed denial of service attack).
3 Se mettono a disposizione dei loro clienti impianti di telecomunicazione, essi de- vono configurare i loro parametri di sicurezza secondo le regole riconosciute della tecnica. Fintanto che esercitano il controllo tecnico su questi impianti, hanno inoltre i seguenti obblighi:
145 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
146 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 726).
147 Introdotta dal n. I dell’O del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 726).
a. aggiornano senza indugio i parametri di sicurezza degli impianti di telecomu- nicazione;
b. sostituiscono gli impianti di telecomunicazione, se gli aggiornamenti non sono più possibili e ciò comporta un rischio per la sicurezza.
Art. 96b Servizio di segnalazione
I fornitori di servizi di accesso a Internet gestiscono un servizio che riceve le segna- lazioni di manipolazioni illecite di impianti di telecomunicazione commesse con tra- smissioni di telecomunicazione. Essi avviano le misure difensive appropriate entro un periodo di tempo adeguato.
Art. 96c Esecuzione
L’UFCOM esegue le disposizioni della presente sezione in collaborazione con il Cen- tro nazionale per la cibersicurezza.
Sezione 5:148
Sicurezza delle reti e dei servizi dei concessionari di radiocomunicazione mobile
Art. 96d Applicazione
Gli articoli 96e‒96g si applicano alle reti mobili conformi alle specifiche tecniche definite a livello internazionale per reti a partire dalla quinta generazione.
Art. 96e Sistema di gestione della sicurezza
1 I concessionari di radiocomunicazione mobile sviluppano, attuano e verificano co- stantemente un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni basandosi su un’analisi dei rischi e sugli obiettivi di sicurezza che ne conseguono.
2 Nel quadro di questo sistema di gestione della sicurezza, attuano un piano di gestione della continuità operativa e un piano di gestione degli incidenti legati alla sicurezza.
Art. 96f Esercizio degli impianti di telecomunicazione critici dal profilo della sicurezza
1 I concessionari di radiocomunicazione mobile devono assicurare che gli impianti di telecomunicazione critici dal profilo della sicurezza da loro esercitati corrispondano all’attuale stato della tecnica. L’UFCOM può definire gli impianti interessati.
2 I concessionari di radiocomunicazione mobile esercitano i loro centri operativi di rete e centri operativi di sicurezza esclusivamente in Svizzera o in Stati la cui legisla- zione assicura una protezione adeguata dei dati.
148 Introdotta dal n. I dell’O del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 726).
Art. 96g Prescrizioni applicabili, norme e vigilanza
1 Al fine di concretizzare le disposizioni della presente sezione, l’UFCOM può ema- nare prescrizioni tecniche e amministrative e dichiarare vincolanti le norme tecniche generalmente riconosciute.
2 In caso di sospetto fondato di violazione del diritto e se necessario per accertare i fatti, l’UFCOM può esigere che i concessionari di radiocomunicazione mobile si sot- topongano a proprie spese a un audit da parte di un organismo qualificato o facciano verificare i loro impianti di telecomunicazione.
Capitolo 11: Statistica ufficiale sulle telecomunicazioni
Art. 97 Competenze dell’UFCOM
1 L’UFCOM allestisce la statistica ufficiale sulle telecomunicazioni, in particolare allo scopo di valutare la legislazione in vigore nel settore, prendere le necessarie de- cisioni regolatrici e garantire la continuità del servizio universale.
2 Garantisce la raccolta e il trattamento dei dati, nonché tutti i lavori statistici nell’am- bito del capoverso 1.
3 Collabora e coordina questi lavori con l’Ufficio federale di statistica conformemente all’ordinanza del 30 giugno 1993149 sull’organizzazione della statistica federale.
Art. 98 Dati raccolti dall’UFCOM
1 L’UFCOM raccoglie presso i fornitori di servizi di telecomunicazione i dati neces- sari all’elaborazione della statistica ufficiale sulle telecomunicazioni. Può inoltre ri- correre ai dati raccolti in applicazione della legislazione sulle telecomunicazioni e a quelli raccolti da altre autorità in applicazione del diritto federale.
2 Raccoglie, con l’ausilio di questionari annuali sulle reti e sui servizi dei fornitori, dati riguardanti in particolare:
a. le aziende stesse (segnatamente nome o ragione sociale, indirizzo e altre coordinate, campo d’attività);
b. le caratteristiche delle reti (segnatamente tipo, caratteristiche tecniche, numero e tipo di collegamenti, tasso di copertura della popolazione e del ter- ritorio, numero di ordini di preselezione eseguiti);
c. i diversi tipi di servizi offerti sulle reti, le loro caratteristiche e l’utilizzazione che ne viene fatta (segnatamente prezzo, numero di clienti, cifra d’affari per servizio, durata e numero di comunicazioni, volume di comunicazioni per ser- vizio, numero di rivenditori, servizi offerti a terzi mediante numeri di servizio a carattere non geografico, tipo e volume dell’infrastruttura affittata a terzi).
3 Raccoglie, con l’ausilio di un questionario annuale sulla situazione finanziaria dei fornitori di servizi di telecomunicazione, dati riguardanti in particolare:
149 RS 431.011
a. le aziende stesse (segnatamente nome o ragione sociale, indirizzo e altre coordinate, campo d’attività);
b. i ricavi d’esercizio suddivisi per tipo di servizi;
c. i costi d’esercizio, segnatamente gli acquisti di beni, gli acquisti di servizi (servizi acquistati presso altri operatori per tipo di rete e altri servizi), i costi del personale e gli ammortamenti;
d. i risultati, segnatamente il risultato d’esercizio, il risultato fuori esercizio, il risultato prima dell’imposta, il risultato netto;
e. gli investimenti, tanto materiali, quali quelli per gli impianti d’esercizio necessari ai servizi di telecomunicazione per tipo di rete, quanto immateriali e finanziari;
f. gli effettivi di personale.
4 Può raccogliere dati avvalendosi di altri mezzi, segnatamente mediante questionari unici.
Art. 99 Obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione
1 I fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a trasmettere gratuitamente all’UFCOM le informazioni necessarie all’elaborazione della statistica ufficiale sulle telecomunicazioni.
2 In particolare, sono tenuti a compilare i questionari elaborati dall’UFCOM in modo esaustivo, veritiero ed entro il termine fissato.
Art. 100 Utilizzazione dei dati
I dati personali raccolti a scopi statistici possono essere messi a disposizione di servizi pubblici o privati oppure di servizi statistici di organizzazioni internazionali che ne hanno bisogno per effettuare lavori nel settore della statistica, a condizione che:
a. siano resi anonimi non appena lo scopo del trattamento lo permette;
b. il loro destinatario s’impegni a non comunicarli a terzi e a restituirli all’UFCOM oppure a distruggerli una volta conclusi i lavori;
c. la forma scelta dal destinatario per pubblicare i risultati non permetta di identificare le persone in questione;
d. tutto lasci pensare che il destinatario rispetterà il segreto statistico e la norma- tiva federale in materia di protezione dei dati; e
e. non vi si opponga alcun interesse pubblico o privato preponderante.
Art. 101 Provvedimenti per la protezione dei dati all’interno dell’UFCOM
L’UFCOM adotta i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari a proteggere i dati raccolti da qualsiasi trattamento abusivo. In particolare, esso affida i lavori di statistica a un’unità organizzativa indipendente che non abbia funzioni di gestione o di con- trollo.
Art. 102 Segreto d’ufficio
Le persone incaricate dei lavori statistici sono tenute a mantenere il segreto sui dati relativi a persone fisiche o giuridiche di cui sono venute a conoscenza nell’esercizio della loro funzione.
Art. 103 Diffusione dei risultati statistici
1 L’UFCOM pubblica o rende accessibili mediante una procedura di richiamo i risul- tati statistici d’interesse pubblico. Esso può fornire, su richiesta e a pagamento, i ri- sultati non pubblicati o non accessibili mediante una procedura di richiamo, se nessun interesse pubblico o privato vi si oppone.
2 I risultati devono essere presentati in forma tale da impedire di risalire alla situazione di una persona fisica o giuridica, a meno che i dati siano stati resi pubblici dalla per- sona in questione oppure che essa vi abbia consentito.
3 L’utilizzazione o la riproduzione dei risultati è libera a condizione di indicarne la fonte. L’UFCOM può prevedere eccezioni.
Capitolo 12:
Partecipazione alle attività dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni
Art. 104
1 I fornitori di servizi internazionali di telecomunicazione o i fornitori i cui servizi potrebbero provocare interferenze dannose sono considerati «gestioni riconosciute» secondo l’articolo 19 della Convenzione del 22 dicembre 1992150 dell’Unione inter- nazionale delle telecomunicazioni (Convenzione dell’UIT).
2 Il segretario dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) può ricono- scere la qualità di «membro dei Settori» ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione dell’UIT agli altri fornitori di servizi di telecomunicazione nonché a organizzazioni o enti che hanno la loro sede o la loro attività commerciale in Svizzera, se questi garan- tiscono di rispettare le esigenze dell’UIT.151
150 RS 0.784.02
151 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
Capitolo 13: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione
Art. 105
1 L’UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative.
2 Può concludere accordi internazionali dal contenuto tecnico o amministrativo che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza.
Sezione 2: Abrogazione e modifica del diritto vigente
Art. 106 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 31 ottobre 2001152 sui servizi di telecomunicazione è abrogata.
Art. 106a153 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DATEC del 15 dicembre 1997154 sui collegamenti di telecomunica- zione al di fuori dei centri abitati è abrogata.
Art. 107 Modifica del diritto vigente
...155
Sezione 3: Disposizioni transitorie
Art. 108156
Art. 108a157 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 2 dicembre 2016
Sino al 31 dicembre 2021 il concessionario del servizio universale deve fornire ai clienti che lo richiedono un’interfaccia analogica o un’interfaccia ISDN (Integrated Services Digital Network) al punto terminale di rete. In tale caso non può addebitare alcun costo.
152 [RU 2001 2759, 3170; 2002 158, 271; 2003 544, 4767; 2005 669, 3555; 2006 3939]
153 Introdotto dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 13).
154 [RU 1998 483, 2006 4393, 2009 477, 2013 4077]
155 Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 945.
156 Abrogato dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
157 Introdotto dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 13).
Art. 108b158 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 18 novembre 2020
I fornitori di servizi a valore aggiunto che, all’entrata in vigore della presente ordi- nanza, non hanno né sede né stabile organizzazione in Svizzera devono indicare entro sei mesi una sede o una stabile organizzazione in Svizzera.
Art. 108c159 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 16 novembre 2022 L’articolo 96a capoversi 2 e 3 va attuato al più tardi entro il 1° gennaio 2024.
Sezione 4: Entrata in vigore
Art. 109
1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2007.
2 Gli articoli 15, 16, 17 capoverso 2, 21 capoverso 1 e 22 capoversi 1 e 2 entrano in
vigore il 1° gennaio 2008.
3 L’articolo 9 entra in vigore il 1° ottobre 2008.
158 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
159 Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 726).