STATUTO. COSTITUZIONE DI ARTIFOND
STATUTO. Fatti salvi gli obblighi di Legge, le Parti si danno reciprocamente atto che nello Statuto della Società non verrà riflessa alcuna previsione di cui al presente Patto. Ciononostante le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, ad agire in piena conformità alle disposizioni del presente Patto.
STATUTO. 1. Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni della Comunità europee ai fini dell'applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dall'impresa comune XXXXXXX e al suo direttore generale.
2. Nei confronti del suo personale l'impresa comune XXXXXXX esercita i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità che può stipulare contratti in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
3. Il comitato direttivo adotta, previo accordo con la Commissione, le misure di attuazione necessarie, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
4. Il comitato direttivo può adottare disposizioni per permettere agli esperti dei membri di essere distaccati presso l'impresa comune ARTEMIS.
STATUTO. La qualificazione delle SOA quali società per azioni porta a ritenere che i requisiti di ordine generale di cui all’art. 64 del Regolamento (denominazione, capitale sociale, attività, composizione e struttura organizzativa) debbano sussistere ed essere attestati nell’atto costitutivo e nello statuto della SOA. In tal senso, la forma societaria della s.p.a., la denominazione sociale quale “organismo di attestazione”, la sede legale nel territorio della Repubblica, il capitale sociale di un milione di euro interamente versato, l’attività di qualificazione come oggetto esclusivo della società sono tutti elementi che vanno espressamente indicati negli atti costitutivi sopra menzionati. Si rende in tal modo possibile l’accertamento della loro sussistenza, accertamento propedeutico all’ulteriore prosecuzione dell’istruttoria sulla domanda di autorizzazione2 che, in mancanza, risulterebbe inammissibile. Anche i requisiti tecnici di cui all’art. 67 del Regolamento di cui si dirà nella Parte III del presente Manuale devono essere previsti sin dal momento costitutivo della SOA, sicché occorre sempre includere negli atti sopraindicati (atto costitutivo e statuto), espressamente o per esplicito richiamo alla norma, i seguenti elementi: - l’indicazione della composizione dell’organico, nei limiti stabiliti dal medesimo articolo al comma 1 per l’organico minimo; - la previsione della decadenza dalla carica, da dichiararsi a cura degli organi sociali della SOA entro i termini prescritti dal comma 3 del medesimo articolo, dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella SOA qualora perdano il possesso dei requisiti
2 Per il procedimento di autorizzazione si veda il successivo Capitolo II della presente Parte I. morali di cui all’art. 64, comma 6 del Regolamento, richiesti dal comma 2 dell’art. 67 del Regolamento; - la previsione, anche realizzata attraverso un esplicito richiamo all’art. 67, comma 5 del Regolamento, del possesso di «attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all’Osservatorio conforme al tipo definito dall’Autorità». È inoltre necessario indicare il nominativo della persona o la tipologia dell’organo sociale designato per la comunicazione da effettuarsi preventivamente all’Autorità, ai fini del controllo sul trasferimento della partecipazione azionaria e del controllo nel caso in cui il singolo socio o la società, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una parte...
STATUTO. Redazione, modifiche, interpretazioni dello statuto: fasc. per affare
STATUTO. DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA
STATUTO. Lo statuto sociale della Scuola Edile Lucchese, opportunamente modificato quanto alla denominazione nonché all’oggetto sociale in conformità all’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente progetto – sarà adottato quale nuovo statuto dell’Ente incorporante.
STATUTO. Approvato e successivamente modificato con deliberazioni dell’Assemblea Consortile n. 8 del 28 novembre 2003 n. 1 del 5 marzo 2004 n. 5 del 29 aprile 2004 n. 7 del 8 aprile 2005 n. 3 del 27 marzo 2007 n. 17 del 22 dicembre 2009
STATUTO della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, società costituita, a seguito del conferimento dell’azienda bancaria del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di Credito di Diritto Pubblico (decreto di approvazione del Ministro del Tesoro dell’8.8.1995 n. 721602), con atto a rogito Notaio Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx di Siena del 14.8.1995 e atto integrativo Notaio Ginanneschi di Siena del 17.8.1995, atti depositati e iscritti presso il Tribunale di Siena in data 23.8.1995 al n. 6679 d’ordine. Statuto modificato con: delibera dell’Assemblea dell’8.11.1995 (artt. 6, 7 e 29); delibera dell’Assemblea del 29 aprile 1998 (artt. 17, 24, 27 e 30; eliminazione “Norma transitoria”); delibera dell’Assemblea del 31 marzo 1999 (artt. 3, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 28, 29, 30 e 31; “Norma transitoria”); delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 1999 (art. 6); delibera dell’Assemblea del 7 giugno 2000 (artt. 6, 7 e 9); delibera dell’Assemblea del 13 luglio 2000 (artt. 10, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31; eliminazione “Norma transitoria”); delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2000 (art. 6); delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2000 (art. 6); delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2000 (art. 6); delibere dell’Assemblea del 30 aprile 2001 (artt. 6 e 14); delibere dell’Assemblea del 20 dicembre 2001 (artt. 6, 8 e 26); delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2001(art. 6); delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 febbraio 2002 (art. 6); delibere dell'Assemblea del 30 novembre 2002 (art. 6); delibere dell’Assemblea del 28 febbraio 2003 (artt. 6, 12, 13, 15, 19, 22, 23 e 32); delibera dell’Assemblea del 26 aprile 2003 (art. 27); delibera dell’Assemblea del 14 giugno 2003 (artt. 6, 31 e 33 - nuovo, nonché 9, 14, 15, 16, 19 e 26); delibera dell’Assemblea del 3 dicembre 2003 (artt. 7, 16, 18, 19 e 32); delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2003 (art. 6); delibera dell’Assemblea del 15 gennaio 2004 (art. 6); delibera dell’Assemblea del 28 aprile 2004 (art. 1); delibera dell’Assemblea del 24 giugno 2004 (artt. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 26); delibera dell'Assemblea del 15 dicembre 2005 (art. 6) delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 settembre 2006 (art. 6); delibera dell’Assemblea del 20 giugno 2007 (artt. 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26 e 27; introduzione del nuovo Titolo XIV e dei nuovi artt. 30 e ...
STATUTO. DELLA COMUNITÀ PROTESTANTE DI LINGUA FRANCESE