STATUTO. Sezione I COSTITUZIONE DI ARTIFOND
STATUTO. Fatti salvi gli obblighi di Legge, le Parti si danno reciprocamente atto che nello Statuto della Società non verrà riflessa alcuna previsione di cui al presente Patto. Ciononostante le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, ad agire in piena conformità alle disposizioni del presente Patto.
STATUTO. Articolo 1
STATUTO. 1. Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni della Comunità europee ai fini dell'applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dall'impresa comune XXXXXXX e al suo direttore generale.
STATUTO. La qualificazione delle SOA quali società per azioni porta a ritenere che i requisiti di ordine generale di cui all’art. 64 del Regolamento (denominazione, capitale sociale, attività, composizione e struttura organizzativa) debbano sussistere ed essere attestati nell’atto costitutivo e nello statuto della SOA. In tal senso, la forma societaria della s.p.a., la denominazione sociale quale “organismo di attestazione”, la sede legale nel territorio della Repubblica, il capitale sociale di un milione di euro interamente versato, l’attività di qualificazione come oggetto esclusivo della società sono tutti elementi che vanno espressamente indicati negli atti costitutivi sopra menzionati. Si rende in tal modo possibile l’accertamento della loro sussistenza, accertamento propedeutico all’ulteriore prosecuzione dell’istruttoria sulla domanda di autorizzazione2 che, in mancanza, risulterebbe inammissibile. Anche i requisiti tecnici di cui all’art. 67 del Regolamento di cui si dirà nella Parte III del presente Manuale devono essere previsti sin dal momento costitutivo della SOA, sicché occorre sempre includere negli atti sopraindicati (atto costitutivo e statuto), espressamente o per esplicito richiamo alla norma, i seguenti elementi: - l’indicazione della composizione dell’organico, nei limiti stabiliti dal medesimo articolo al comma 1 per l’organico minimo; - la previsione della decadenza dalla carica, da dichiararsi a cura degli organi sociali della SOA entro i termini prescritti dal comma 3 del medesimo articolo, dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella SOA qualora perdano il possesso dei requisiti
STATUTO. DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA
STATUTO. Redazione, modifiche, interpretazioni dello statuto: fasc. per affare
STATUTO. 1. Lo Statuto è adottato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei voti dei componenti presenti; in caso di parità la maggioranza è determinata dal voto del Presidente. Con la stessa maggioranza possono essere apportate successive modifiche o integrazioni.
STATUTO. 1. Lo statuto fissa i dettagli dell'organizzazione e del funzio- namento del tribunale.
STATUTO. 1. Lo statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale, ed è approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto dell'autorità vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.