Principi e finalità Clausole campione

Principi e finalità. 1. Il Comune di Lecce, come da proprio Statuto, riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo e crescita civile, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità pubbliche di carattere sociale, civile e culturale individuate dall’Ente. 2. Il sostegno del terzo Settore e di tutte le forme associative che lo rappresentano costituisce un fondamentale compito dell'Amministrazione Comunale. L’Amministrazione Comunale riconosce che la concertazione dell’Ente pubblico con il c.d. Xxxxx Xxxxxxx non si presta ad essere ricondotta a semplici schemi, trattandosi di una realtà sociale, economica e culturale in continua evoluzione. 3. Con gli articoli che seguono l’Amministrazione intende: a) razionalizzare l'utilizzazione degli immobili comunali; b) contemperare le esigenze di rendimento delle concessioni immobiliari con quello di sostenere l’attività di Associazioni e altre forme organizzative che perseguono scopi di rilevante utilità sociale o caratterizzate da fini istituzionali rientranti fra quelli perseguiti dal Comune e ritenuti meritevoli di tutela e promozione. A tal fine, per ogni immobile concesso, verrà calcolato il valore locativo di mercato di cui all’art. 5 e, nel contempo, verrà valutato il beneficio costituito dal vantaggio sociale che l’attività istituzionale delle associazioni fornisce alla Città di Lecce; vantaggio che deve essere idoneo a compensare il minor introito economico connesso alla riduzione del canone concessorio; c) favorire e promuovere la ricerca di sedi comuni per più associazioni, con lo scopo di: - ottimizzare l’uso degli spazi disponibili sfruttando al meglio le caratteristiche degli immobili assegnati, condividendo altresì le spese gestionali; - favorire l’aggregazione di associazioni aventi finalità analoghe e condivise e la cui convivenza possa essere di ulteriore incentivo per la loro collaborazione. - facilitare forme e pratiche di cooperazione.
Principi e finalità. I. Il Comune di Bari, coerentemente con il principio costituzionale di sussidiarietà e con i propri principi statutari, riconosce e promuove il valore culturale, di solidarietà, economico e di promozione sociale di tutti gli enti senza scopo di lucro operanti sul proprio territorio. Promuove, inoltre, il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico. II. Il presente regolamento specifica, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei principi di cui al Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali e alle vigenti previsioni del Piano Sociale di Zona, le modalità esecutive per la concessione di contributi nonché l’attribuzione di vantaggi economici ai soggetti indicati nell'articolo 3, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi restando i principi di economicità, ragionevolezza ed imparzialità fissati dalla Costituzione. III. Le attività, le iniziative ed i progetti per i quali vengono concessi benefici economici di cui all’articolo 2 devono attenere ai seguenti settori: minori, famiglie, disabili, povertà, anziani ed immigrazione e devono essere rivolti alla comunità locale della città di Bari.
Principi e finalità. 1. Tutti i dipendenti del Gruppo FS Italiane hanno diritto ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e favorevole allo sviluppo delle relazioni interpersonali in cui donne e uomini rispettino reciprocamente la condizione sessuale, la dignità e i diritti della persona, ispirando i propri comportamenti a valori di uguaglianza e correttezza; 2. ciascun dipendente ha il dovere di collaborare all’interno del Gruppo FS Italiane al fine di assicurare il raggiungimento di tali finalità; 3. ogni comportamento discriminatorio od offensivo che integri molestia sessuale sul lavoro costituisce un’intollerabile violazione della dignità della persona, può compromettere l’integrità psicofisica, la fiducia, il morale e la motivazione al lavoro, incidendo negativamente sulla prestazione lavorativa, sul clima organizzativo e sull’immagine del Gruppo FS Italiane; 4. la vittima di molestie sessuali ha il diritto di ottenere l’interruzione del comportamento molesto e la rimozione delle sue conseguenze, anche mediante l’accesso a procedure diversificate idonee a tale scopo; 5. con il presente Codice il Gruppo FS Italiane intende dotarsi di un ulteriore strumento volto a prevenire e/o rimuovere comportamenti che configurino molestie sessuali. Tale Codice ha, infatti, la finalità di: a) informare e sensibilizzare i dipendenti del Gruppo FS Italiane sui loro diritti e sui loro obblighi in merito alla prevenzione e alla rimozione dei suddetti comportamenti; b) introdurre una procedura per la trattazione formale ed informale delle denunce di molestie sessuali.
Principi e finalità. 1. Il presente contratto reca la disciplina normativa degli istituti economici da applicare al personale dipendente, a valere sulle risorse decentrate annualmente disponibili, ai sensi di legge e del C.C.R.L, per le politiche di indennizzo e di incentivazione delle risorse umane, nell'ottica del miglioramento della produttività e della resa delle funzioni e dei servizi. 2. La disciplina di cui al comma 1, in attuazione delle norme di legge e del CCRL vigenti, persegue il fine di assicurare la rispondenza degli strumenti indennitari, incentivanti e premiali del personale all'effettività degli assetti organizzativi e gestionali degli uffici e dei servizi, in linea con la programmazione dell'Ente e con la relativa pianificazione esecutiva, nonché nell'ottica del mantenimento degli standard erogativi e della cura dei livelli di produttività attesa, nel rispetto del principio di valorizzazione delle professionalità e del merito. 3. E' costantemente favorito il concorso di tutti/e i/le dipendenti al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, mediante l'applicazione di adeguati e diffusi strumenti di valorizzazione dell'impegno e del merito, nonché di costante e permanente misurazione delle prestazioni.
Principi e finalità. Il Centro Comunale di Raccolta è così definito dall’art. 183, comma 1 lettera mm), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Il Centro Comunale di Raccolta inoltre rispetta i dettami del D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii. Al presente titolo del regolamento si applica, per la parte qui d’interesse, il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”. Il Centro di Raccolta è una struttura dedicata, presidiata ed allestita per l’attività di raccolta differenziata mediante raggruppamento dei rifiuti urbani per frazioni omogenee, conferiti direttamente dal soggetto produttore, dal detentore o depositati dal gestore del servizio pubblico per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento ovvero, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento conferiti rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative di settore al ritiro di specifiche tipologie di rifiutidalle utenze domestiche. Il Centro di Raccolta costituisce uno strumento a supporto della raccolta differenziata di tutti quei beni e materiali che, per tipologia o dimensione, non possono essere conferiti nei contenitori domiciliari o stradali. Pertanto, l’apertura del Centro di Raccolta permetterà: a. il conferimento diretto alle utenze impossibilitate a consegnare i rifiuti nei giorni prestabiliti per la raccolta; b. il conferimento diretto alle utenze che devono smaltire i rifiuti ingombranti; c. il conferimento diretto alle utenze non domestiche; d. il conferimento diretto alle utenze commerciali venditrici di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) che provvedono al ritiro dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche); e. il conferimento diretto di diverse tipologie di rifiuti per le quali non è attivo un circuito dedicato di raccolta, tipo gli oli di frittura, le cartucce di toner e stampanti esauste, le lampade al neon, i contenitori vuoti di sostanze pericolose, etc.; f. il conferimento dei rifiuti che si originano dalle feste, sagre e manifestazioni; g. Il conferimento dei rifiuti della manutenzione del verde pubblico come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi e quelli derivanti da pulizia del territorio comunale effettuati da associazioni e privati cittadini preventivamente autorizzati, personale...
Principi e finalità. 1. Il PREMOCI è predisposto nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale e del migliora- mento della qualità della vita delle persone. 2. Il PREMOCI è lo strumento attraverso il quale la Regione svolge le proprie funzioni di disciplina, programmazione e pianificazione in materia di mobilità ciclistica. 3. Il PREMOCI è redatto in conformità alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 2 e successive modificazioni, alla legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 e successive modificazioni e in coerenza agli strumenti di pianificazione paesaggistica e territoriale. 4. Il PREMOCI persegue le seguenti finalità: a) costituire atto di riferimento per la pianificazione di scala sovracomunale e comunale; b) individuare gli interventi e le azioni per promuovere l’uso della bicicletta sul territorio regio- nale per gli spostamenti pendolari e di raggio contenuto e per quelli turistico-ricreativi al fine di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare e valo- rizzare il patrimonio regionale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla qualità della vita, alla salute della collettività e al consumo di suolo e, in particolare: - in ambito extraurbano, attraverso la pianificazione dei Biciplan di scala sovracomunale, di cui all’articolo 8 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 e successive modificazioni; - in ambito urbano, attraverso la pianificazione dei Biciplan di scala comunale di cui all’arti- colo 9 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 e successive modificazioni; c) promuovere lo sviluppo turistico, economico e sociale regionale, in coerenza con altri piani regionali territoriali e di settore.
Principi e finalità. Promuove interventi integrati volti a perseguire in modo coordinato l'autonomia economica e la partecipazione sociale, la valorizzazione delle competenze di base e professionali dei singoli e ad accrescere l'occupabilità delle persone che si trovano temporaneamente escluse dal mercato del lavoro. La Regione in particolare sostiene azioni per:
Principi e finalità. La Regione Autonoma della Sardegna, in accordo con le Organizzazioni Sindacali rappresentative, intende avvalersi del lavoro agile al fine di: promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle proprie e dei propri dipendenti; promuovere una visione dell’organizzazione del lavoro ispirata ai principi della flessibilità, dell’autonomia e della responsabilità; favorire lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al risultato con un incremento di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa; diffondere all’interno dell’Amministrazione una cultura innovativa e flessibile rispetto alle esigenze dei cittadini e ottimizzare la diffusione di tecnologie e competenze digitali. Con il presente Accordo Quadro si intende disciplinare il suddetto istituto, come di seguito riportato.
Principi e finalità. 1. L’Amministrazione Comunale, considerata l'importanza che la vegetazione riveste nella valorizzazione del paesaggio urbano e rurale, di cui risulta elemento profondamente caratterizzante e componente fondamentale, visto l’art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”, riconosciuto il suo fondamentale ruolo igienico-ambientale, che si esplica nelle funzioni di depurazione delle acque e dell' aria, di costituzione, protezione e miglioramento del suolo, di rifugio per gli organismi animali, con conseguente miglioramento della varietà biologica del territorio, riconosciutone inoltre il rilievo sotto gli aspetti culturali e ricreativi, al fine di conseguire evidenti miglioramenti ambientali ed arricchire il patrimonio floristico in senso qualitativo e quantitativo e, conseguentemente, la biodiversità sul territorio comunale, attraverso il presente regolamento, salvaguarda le aree a verde pubblico e privato, definendo le modalità di intervento ed utilizzo delle aree a verde nonché le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, incrementando le connessioni tra le varie aree verdi , finalizzando gli interventi ad una più agevole accessibilità e ad una maggiore facilitazione di collegamenti naturali, allo scopo di realizzare un sistema complesso di reti ecologiche urbane.
Principi e finalità. 1. La responsabilità disciplinare è personale; 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all’interno dell’istituto. 3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 4. Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 5. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 6. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 7. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e proporzionate all’infrazione; esse tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, sono ispirate al principio della riparazione del danno. Inoltre esse tengono conto della situazione personale dello studente.