Gestione sistemi Clausole campione

Gestione sistemi. Lavoratore che, sulla base di direttive e procedure, riscontra, imputa ed elabora dati e situazioni contabili, effettua controlli di regolarità sulla documentazione e sulle elaborazioni di contabilità generale ed analitica, collabora alla formazione del bilancio preventivo e consuntivo in applicazione di conoscenze specialistiche acquisibili mediante programmi di istruzione nonché un adeguato periodo di esperienza nel settore. Contabile UILTRASPORTI – Dipartimento Autostrade – xxxxx Xxx Xxxxxxxxxxx, 000 - Xxxx Addetto contabilità generale ed analitica Lavoratore che sulla base di informazioni, traduce nel linguaggio di programmazione su schemi preordinati operando per le proprie necessità sulle apparecchiature del centro elettronico e partecipando alle fasi di collaudo gestione e manutenzione dei programmi elaborati applicando conoscenze specialistiche acquisite mediante programmi di addestramento ed esperienza.
Gestione sistemi. Le attività e i prodotti che caratterizzano il servizio di gestione dei sistemi, sono descritti nel Dizionario delle forniture ICT – Gestione sistemi – paragrafo 5. La caratteristica principale che guida nella scelta e personalizzazione delle attività e dei prodot- ti, è che l’infrastruttura hardware e software che ospita il S.I. è di proprietà dell’Am- ministrazione: al Fornitore è richiesto di gestire detta infrastruttura nel rispetto dei livelli di qua- lità definiti dall’Amministrazione, impiegando i mezzi e le modalità più idonei per prestare il servizio nel rispetto dei requisiti contrattuali. Come prodotto della Progettazione tecnica, è utile richiedere anche le Specifiche di controllo qualità, con le quali l’Amministrazione ha la possi- bilità di verificare procedure e strumenti definiti dal Fornitore B per assicurare che il servizio sia erogato secondo le specifiche del servizio e nel rispetto dei livelli di qualità contrattuali. Le attività relative al collaudo (Progettazione collaudo e Realizzazione collaudo), riguardano per lo più il modello di funzionamento del servizio e sono volte ad accertare che quanto predispo- sto dal Fornitore, in termini di mezzi e procedure, consenta l’erogazione del servizio. Tali con- siderazioni valgono in linea generale anche per gli altri servizi di Manutenzione sistemi e di Manutenzione adeguativa e correttiva. Particolare rilevanza nel caso in esame ha l’attività di Presa in carico di nuovi sistemi/appli- cazioni, che il Fornitore B deve svolgere ad inizio fornitura per subentrare al fornitore uscente e nel corso della esecuzione del contratto, ogni volta che il Fornitore A rilasci in esercizio nuovi sottosistemi applicativi. Nello scenario in esame si possono definire tre istanze di fornitura, corrispondenti rispetti- vamente alla realizzazione dei servizi di gestione in ambito centralizzato, mainframe e ser- ver management, e in ambito periferico. In particolare, con riferimento alle attività trattate nel Dizionario, sono richieste le seguenti attività:
Gestione sistemi. L’Impresa, successivamente alla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del certificato di verifica funzionale finale favorevole, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.2, erogherà un servizio che dovrà prevedere le seguenti macro attività: Il servizio in argomento sarà erogato da figure professionali specializzate per l’intero arco contrattuale e prevede l’impiego di 300 GG/UU.
Gestione sistemi. La gestione sistemi include tutte quelle attività, necessarie per prendere in carico, condurre e mantenere sempre aggiornata e funzionante una infrastruttura hardware e software di base utilizzata per l’erogazione di uno o più servizi informatici. In tale contesto si definisce “sistema” l’insieme di più componenti hardware e software assimilabili ad una unità elaborativa autonoma a supporto dello sviluppo, test, collaudo, manutenzione ed esercizio di una o più applicazioni. In tale definizione, rientrano inoltre eventuali risorse elaborative acquisite da Cloud Service Provider esterni attraverso i modelli IaaS, Paas, Saas, ecc. La gestione dei sistemi comprende: - la configurazione e personalizzazione dei sistemi, comprensiva di installazione del software di base ed eventuale distribuzione presso sistemi periferici in relazione ad aggiornamenti di configurazioni esistenti; - l’accensione e spegnimento dei sistemi, la produzione di stampe, lo start-up dei collegamenti, ecc.; - la definizione, la realizzazione, la schedulazione e l’esecuzione delle procedure di gestione dei sistemi e dei collegamenti; - il monitoraggio dei sistemi per la rilevazione e la risoluzione di malfunzionamenti hardware e software; - la gestione delle utenze e dei relativi livelli di autorizzazione; - la configurazione e la definizione delle modalità di utilizzo dello storage in termini di regole di allocazione e movimentazione dei dati; - la gestione dei backup/restore dei dati di sistema; - il miglioramento delle prestazioni dei sistemi; - l’esecuzione di test di disponibilità per le configurazioni “high availability” dei sistemi; - il capacity management delle infrastrutture informatiche; - l’esecuzione delle procedure operative per il salvataggio dei dati e delle configurazioni verso sistemi di disaster recovery, nonché la verifica periodica dell’efficienza delle procedure di gestione delle emergenze. Gli obiettivi della gestione sistemi sono: - Garantire la disponibilità dei sistemi e l’esecuzione delle attività schedulate in coerenza con le specifiche indicate nel calendario di erogazione dei servizi all’utenza, sia interna che esterna. - Assicurare un continuo controllo sullo stato dei sistemi e dei collegamenti, individuare criticità o malfunzionamenti ed intraprendere le azioni necessarie. - Assicurare la corretta produzione e distribuzione degli output. - Prevenire, gestire e risolvere tutti i problemi che comportano interruzione o degrado del servizio all’utenza. - Ottimiz...
Gestione sistemi. Il servizio riguarda la gestione dei sistemi centrali e periferici che costituiscono l’infrastrut- tura hardware e software del S.I. dell’Amministrazione. L’architettura tecnica ed applicativa è descritta in allegato. Nella categoria “sistemi centrali” rientrano tutti i calcolatori, le periferiche che si trovano presso il CED dell’Amministrazione e sono utilizzati per l’erogazione di servizi al livello nazionale. In particolare: • i sistemi mainframe; • i sistemi server implementati su altre piattaforme eterogenee ed attualmente dislocati presso la sede del CED; • tutte le periferiche (ad es. di stampa, memorie di massa) collegate ai calcolatori citati ed esse stesse attualmente collocate presso il CED. Nella categoria “sistemi periferici” rientrano: • sistemi server applicativi (calcolatori e periferiche ad essi collegati) utilizzati per la fruizione di servizi applicativi e server di workgroup (quali file server, print server, ecc.) adibiti a gruppi di utenti afferenti ai sistemi informativi locali; • sistemi server infrastrutturali utilizzati per l’erogazione di servizi infrastrutturali (quali mail, DNS, ecc.) nell’ambito del S.I. dell’Amministrazione. Il Fornitore dovrà prendere in carico tutti i sistemi hardware e software presenti a livello cen- trale ed a livello periferico, dettagliatamente descritti in allegato e dovrà gestire i relativi con- tratti con i sub-fornitori. Tutti i sistemi centrali e periferici oggetto del servizio sono ubicati in locali dell’Amministrazione; il Fornitore dovrà provvedere ad installare per proprio conto even- tuali componenti hardware e software che riterrà di utilizzare per erogare i servizi. Tutto il software in esercizio è di proprietà dell’Amministrazione. Il Fornitore potrà acqui- stare per proprio conto e sarà proprietario di tutto il software d’ambiente necessario a migliorare l’erogazione dei servizi; ogni altro software di ambiente a supporto degli appli- cativi o qualsiasi ulteriore software il Fornitore intenda installare sui sistemi dovrà essere preventivamente concordato con l’Amministrazione che provvederà ad acquisirlo, ne man- terrà la proprietà e metterà a disposizione del Fornitore le licenze d’uso. Analogamente, l’Amministrazione intende mantenere la proprietà di tutto l’hardware in suo possesso già in esercizio o già acquistato nel periodo antecedente alla erogazione dei servizi di outsour- cing da parte del Fornitore; il Fornitore sarà tenuto all’ acquisto, noleggio e manutenzione di eventuali pro...
Gestione sistemi. Lavoratore che, sulla base di direttive e procedure, riscontra, imputa ed elabora Contabile Addetto contabilità generale ed dati e situazioni contabili, effettua controlli di regolarità sulla documentazione e sulle elaborazioni di contabilità generale ed analitica, collabora alla formazione del bilancio preventivo e consuntivo in applicazione di conoscenze specialistiche acquisibili mediante programmi di istruzione nonché un adeguato periodo di esperienza nel settore.
Gestione sistemi. Include tutte le attività necessarie per prendere in carico di nuovi sistemi e applicazioni e di eventuali innovazioni tecnologiche e/o architetturali progettate nell’ambito del Lotto 2, condurre, gestire e mantenere sempre aggiornata e funzionante l’infrastruttura hardware e software di base utilizzata dall’Ente per l’erogazione dei servizi informatici. Gli obiettivi della gestione sistemi sono: • garantire la disponibilità dei sistemi e l’esecuzione delle attività schedulate in coerenza con le specifiche indicate nel calendario di erogazione dei servizi all’utenza, sia interna che esterna; • assicurare un continuo controllo sullo stato dei sistemi e dei collegamenti, individuare criticità o malfunzionamenti ed intraprendere le azioni necessarie; • assicurare la corretta produzione e distribuzione degli output; • prevenire, gestire e risolvere tutti i problemi che comportano interruzione o degrado del servizio all’utenza; • ottimizzare l’utilizzo dello storage in termini di razionalizzazione degli accessi e garantire la disponibilità, la salvaguardia e l’integrità dei dati; • garantire l’efficienza dei sistemi rispetto all’utilizzo delle risorse hardware e software; • controllare l’impatto sulla tecnologia esistente e garantire l’adeguamento degli ambienti elaborativi a fronte dell’immissione in esercizio di modifiche correttive e/o evolutive di applicazioni esistenti. Si definisce “sistema” l’insieme di più componenti hardware e software assimilabili a un’unità elaborativa autonoma a supporto dello sviluppo, test, collaudo ed esercizio delle applicazioni. Il servizio include gli adempimenti relativi agli ambienti di sviluppo, test, collaudo ed esercizio esistenti presso il CED dell’ENAC. La gestione include i seguenti tutti i sistemi di ENAC indicati nell’Allegato A e comprende le seguenti attività continuative: ✓ Installazioni dell’hardware di tutti i CED dell’ENAC, comprensive di racking e cablatura, e del software di base inclusi i DBMS e gli strumenti software adottati dall’Ente, la loro configurazione, personalizzazione ed eventuale distribuzione presso sistemi periferici in relazione ad aggiornamenti di configurazioni esistenti; ✓ Configurazione del middleware nelle versioni indicate dall’Ente; ✓ Accensione e spegnimento dei sistemi, la produzione di stampe, lo start-up dei collegamenti, ecc.; ✓ Definizione, realizzazione, schedulazione esecuzione delle procedure di gestione dei sistemi e dei collegamenti; ✓ Esecuzione delle attività schedulate in ...

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: