COMUNE DI CORIGLIANO -ROSSANO
COMUNE DI XXXXXXXXXX -ROSSANO
Provincia di Cosenza
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000
Sede Corigliano 0983891511- sede Rossano 09835291 SETTORE 1 Politiche di Promozione Sociale
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
OGGETTO: RdO aperta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per l'affidamento, mediante accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, del SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE.
TERMINI E DEFINIZIONI
Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:
- Stazione appaltante: Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano;
- Operatore Economico Aggiudicatario (OEA): il soggetto giuridico risultato aggiudicatario del presente appalto;
- Orario di servizio: le ore dedicate esclusivamente all'attività con i bambini;
- Orario di lavoro: orario di servizio e ore dedicate alle attività accessorie (extra orario di servizio);
- Progetto educativo: la progettazione educativa finalizzata alla creazione di un ambiente atto a favorire l'instaurarsi di relazioni significative tra bambini e adulti, tra bambini e bambini e tra adulti e adulti. Esso inoltre prevede la messa in atto di azioni di stimolo differenziate per percorsi di crescita (sviluppo senso-percettivo, sviluppo motorio, sviluppo della comunicazione verbale e non, ecc.);
- Progetto gestionale: la progettazione finalizzata alla gestione della struttura, che descrive le pratiche, le procedure e le strategie, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi fissati nel Progetto Educativo e nella Carta dei Servizi;
- Nido d'Infanzia: la struttura è ubicata allo Scalo di Xxxxxxxxxx-Rossano ospita n. 43 bambini; è aperto dal 1° settembre al 31 luglio dell’anno successivo con orario di massima da lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 17,00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00-.
- Capitolato Tecnico: il presente atto e relativi allegati;
- Verbale di presa in consegna: l'atto con il quale il Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano affida all' OEA gli spazi, gli arredi, le attrezzature, le macchine e quant'altro ivi presente secondo l'inventario custodito presso il Settore Diritti Sociali-Cultura-Istruzione del Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano;
- Inventario: l'elenco dei beni mobili e immobili concessi in uso all' OEA, parte integrante e sostanziale del Verbale di presa in consegna;
- Impianti: il complesso degli impianti tecnologici necessari per lo svolgimento dell'attività (es. impianto elettrico, impianto di riscaldamento, impianto idrico sanitario ecc);
- Produzione dei pasti: l’insieme di attività, strutture e mezzi utilizzati dall’OEA per la preparazione dei pasti;
- Menù: Le tabelle dietetiche approvate dall’ASP;
- Preparazione gastronomica: la pietanza, il cd. piatto, composta da uno o più alimenti/ingredienti preparati secondo quanto previsto dalla ricetta e consumabile cruda o cotta;
- Pasti: la dizione generica pasti ricomprende le colazioni, i pranzi e le merende;
- Dieta speciale: pasto destinato a utenti affetti da patologie di tipo cronico, portatori di allergie o intolleranze alimentari;
- Menù alternativo a carattere etico o religioso: pasto destinato a utenti aderenti a specifiche religioni o culture;
- Attrezzature di cucina: strumenti necessari alla realizzazione dell’attività di produzione e distribuzione dei pasti e delle derrate, ivi comprese la tegameria (pentolame e quant’altro possa occorrere per la cottura) e l’utensileria (es. coltelli, mestoli, teglie);
- Macchine: strumenti utilizzabili mediante trasformazione di energia (lavastoviglie, lavatrice, frigorifero, macchine da cucina ecc.).
ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI E OGGETTO DEL CONTRATTO
Le prestazioni oggetto dell’accordo quadro, da affidarsi come sopra indicato, consistono nei servizi meglio
specificati negli articoli a seguire.
L’accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento dei singoli servizi detti anche “contratti attuativi” che il Comune di Xxxxxxxxxx - Rossano vorrà di volta in volta eseguire; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi.
Il valore economico, stabilito nell’accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell’accordo quadro. Il valore massimo dell’accordo quadro, pertanto, non subirà variazioni per effetto dell’offerta del concorrente aggiudicatario.
La stipula dell’accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra l’Amministrazione nei confronti dell’Appaltatore e non è impegnativa in ordine all’affidamento a quest’ultimo dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.
L’Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli servizi che l’Amministrazione, in attuazione dell’accordo quadro, deciderà di affidargli alle condizioni stabilite con l’offerta.
Il presente Capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità
dell’accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.
Il nido d'infanzia è un servizio di interesse pubblico che risponde ai bisogni educativi e sociali delle bambine e dei bambini piccoli e delle loro xxxxxxxx.Xx nido garantisce il diritto all'uguaglianza delle opportunità educative, nel rispetto della pluralità e della diversità delle culture familiari, e quindi, anche, l'accoglienza e l'integrazione di bambine e bambini che presentano difficoltà e/o disabilità, nella prospettiva della prevenzione dello svantaggio e della xxxxxxxxxxxxxxx.Xx servizio è destinato alle bambine e ai bambini in età da tre mesi a tre anni. Viene garantita la frequenza fino al termine dell'anno educativo anche a chi compie tre anni durante il periodo di frequenza al nido.
Il nido si propone di:
• offrire ai bambini e alle bambine un luogo di formazione, di crescita armonica e serena e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico;
• prevenire ed intervenire su condizioni di svantaggio psico-fisico e socioculturale;
• favorire la continuità educativa con la famiglia, con l'ambiente sociale;
• attuare azioni positive per la promozione culturale dei servizi educativi;
L'accordo quadro ha per oggetto la gestione del Nido Comunale sito in Via Xxxxxxx a Xxxxxxxxxx-Rossano e comprende altresì il servizio di refezione ed il servizio ausiliario con svolgimento del servizio in conformità alla normativa vigente e nei modi e nei tempi rappresentati nel presente capitolato e negli altri documenti di gara. La gestione prevede l'organizzazione e lo svolgimento delle attività educative, pedagogiche ed amministrative e comprende altresì i servizi connessi al mantenimento ed al decoro della struttura, all'igiene personale dei bambini e comunque al funzionamento del nido. Tali attività dovranno essere svolte dall' OEA per tuttala durata del contratto.
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente capitolato, si fa riferimento alla normativa
vigente della Regione Calabria (Legge Regionale 15/2013 e relativo Regolamento Attuativo n. 9/2013) e del Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano(Regolamento dei Servizi Educativi per la prima infanzia adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 4.8.2014 ), nonché alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, di prevenzione, sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro e, per quanto riguarda la gestione del personale, alla normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa dei C.C.N.L.
Si precisa che il numero del personale da utilizzare, le ore di servizio, la qualifica professionale, il tipo di contratto di lavoro da applicare, l’orario di funzionamento del servizio sono meglio specificati di seguito per fare parte integrante e sostanziale del presente Capitolato e che il concorrente dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva.
ART. 2 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
La durata dell’affidamento è fissata sino al mese di luglio 2023. Il Comune di Xxxxxxxxxx - Rossano potrà prorogare la durata dell’accordo quadro agli stessi patti e condizioni qualora nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per l’aggiudicazione del nuovo appalto. Al fine di garantire la continuità del servizio, tale proroga potrà avere la durata massima di sei mesi, previa comunicazione scritta all’appaltatore entro la scadenza del termine contrattuale.
Per “durata” dell’accordo quadro si intende il periodo entro il quale il Comune di Xxxxxxxxxx - Rossano potrà affidare i singoli servizi.
L’Appaltatore si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all’esaurimento del valore massimo dell’accordo quadro applicando i prezzi stabiliti nell’ “Elenco prezzi a base di gara” di cui al successivo art. art. 5 - valore dell’accordo quadro, al netto del ribasso d’asta offerto.
ART. 3 TIPOLOGIA DI UTENZA
Sono destinatari del servizio n. 43 bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi nel rispetto della ricettività della struttura. Le condizioni e le modalità di ammissione al servizio sono definite dal Regolamento dell’Asilo Nido Comunale e dal Bando di ammissione al nido d'infanzia emanato dal comune di Xxxxxxxxxx-Rossano per l'iscrizione. È previsto, secondo i termini di legge, l'inserimento di bambini diversamente abili in collaborazione con la famiglia e gli specialisti di settore che concorderanno congiuntamente le modalità e gli interventi necessari a garantire ai bambini le effettive possibilità di inclusione. Il nido d'infanzia prevede gruppi eterogenei di utenti organizzati in macro-aree. Le macro-aree sono suddivise in gruppi di bambini che rispettano un rapporto numerico medio di 1 a 7 tra personale educativo e bambini. Il comune di Xxxxxxxxxx-Rossano, esaminate le domande d'iscrizione al nido, comunicherà all' OEA la graduatoria di ammissione per consentire l'organizzazione degli inserimenti. L'OEA si impegnerà ad accogliere i bambini secondo l'ordine di graduatoria comunicato dal comune, anche per i posti che si rendessero eventualmente disponibili nel corso dell'anno educativo.
ART. 4 ORARIO E CALENDARIO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio è garantito dal lunedì al sabato, con esclusione dei giorni festivi e saranno organizzati di norma con le seguenti fasce orarie: orario part-time dalle ore 08:00 alle ore 14:30; orario tempo pieno dalle ore 08:00 alle ore 17:00. Il nido resterà chiuso nel mese di agosto, nei giorni festivi e nel giorno di ricorrenza del Patrono di Xxxxxxxxxx-Rossano.
ART. 5 - VALORE DELL’ACCORDO QUADRO
L’importo massimo delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro, anche ai fini dell’applicazione delle
soglie di rilevanza di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 è stimato in complessivi euro € 682.568,41 oltre
IVA al 5%.
Il valore massimo dell’accordo quadro scaturisce dal seguente prospetto delle prestazioni previste e dei relativi costi:
Tipologia prestazione | Prezzo unitario | Quantità | Importo | ||
Coordinatore - CCNL Cooperative - D3/E1 (costo orario 22,62 €/ora) | € | 22,62 | 2 415,73 | € | 54 643,91 |
Educatore Professionale - CCNL Cooperative - D2 (costo orario 21,19 €/ora) | € | 21,19 | 20 053,12 | € | 424 925,70 |
Ausiliario - CCNL Cooperative - B1 (costo orario 17,53 €/ora) | € | 17,53 | 5 013,28 | € | 87 882,82 |
Cuoco - CCNL Cooperative - C1 (costo orario 18,88 €/ora) | € | 18,88 | 441,97 | € | 8 344,32 |
Pasti | € | 4,00 | 12 298,00 | € | 49 192,00 |
Spese generali | 7,37% | € | 46 063,74 | ||
Spese generali aggiuntive (ex COVID-19) | 1,84% | € | 11 515,93 | ||
Totale al netto di IVA | € | 682 568,41 | |||
IVA | 5% | € | 34 128,42 | ||
Totale con IVA | € | 716 696,83 |
Sui prezzi unitari sopra indicati sarà applicata la percentuale unica ed incondizionata di ribasso offerta dall’appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara per l’affidamento dell’accordo quadro ai fini della determinazione del corrispettivo di ciascun singolo affidamento che l’Amministrazione intenderà affidare nel corso della durata dell’accordo quadro.
La copertura finanziaria del presente appalto è quindi da identificarsi nei fondi del Piano di azione e coesione (P.A.C.) per come segue:
decreto n. 3694/2022PAC, il comune di Xxxxxxxxxx-Rossano- Piano di interventi servizi di cura per l’infanzia euro
249.523,95 per mesi 4 presumibilmente settembre 20222- dicembre 2022;
decreto 3884/2022 PAC INFANZIA, Azioni di rafforzamento territoriale - Piano di intervento servizi di cura per l’infanzia - euro € 467.172,88 per mesi 7 – (Gennaio 2023- Luglio 2023);
ART. 6 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E PROGETTO GESTIONALE
L'OEA è tenuto a gestire il servizio nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale, regionale e comunale vigente in materia, nonché nel rispetto del presente capitolato e del Progetto gestionale ed educativo presentato in sede di gara. Tutti gli oneri economici non esplicitamente inclusi nel presente capitolato ma necessari allo svolgimento del servizio sono interamente a carico dell' OEA. L'OEA si impegna ad osservare, per tutta la durata del contratto, gli obblighi di seguito definiti e gli ulteriori impegni assunti in sede di gara attraverso la predisposizione del Progetto gestionale, sì da assicurare la regolare attività nel nido d'infanzia.
L'OEA provvede al funzionamento del servizio del nido d'infanzia secondo quanto di seguito specificato:
a. L'OEA si impegna a garantire dal primo giorno di apertura l'erogazione completa del servizio, così come prevista nel presente capitolato tecnico ed integrata in sede di offerta.
b. L'OEA si impegna a dare attuazione al Progetto gestionale in modo da garantire l'organicità e la coerenza dello stesso in relazione all'organizzazione e impiego del personale, alla pulizia dei locali nonché a fornire i materiali necessari al funzionamento del nido.
c. L'OEA si impegna, facendosi carico dell'organizzazione, della direzione e del coordinamento del personale operante all'interno del Nido compreso quello comunale, a curare in modo ottimale lo svolgimento del servizio congestione diretta dei locali alle condizioni pattuite, adibendovi a tale scopo il personale ed i mezzi necessari, eventualmente integrati al fine di garantire la qualità del servizio richiesto e tenendo conto delle esigenze che il comune di Xxxxxxxxxx-Rossano di volta in volta evidenzierà.
d. L'OEA assume tutta la responsabilità e gli oneri inerenti la gestione e conduzione del Nido, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi esterni, delle attrezzature, delle macchine (es. frigorifero, lavastoviglie e attrezzature da cucina) e degli arredi, la pulizia giornaliera, periodica e straordinaria dei locali.
e. L'OEA si impegna a fornire il materiale igienico relativo alla cura e all'igiene del personale tutto e dei bambini (guanti a perdere, prodotti per l'igiene, ecc.), materiale sanitario per i piccoli interventi di pronto soccorso, nonché materiale per la pulizia dei locali, che sia a norma di legge e sufficiente per qualità e quantità in relazione all'ordinario funzionamento del servizio.
f. L‟OEA si impegna a mettere a disposizione materiale destinato alle attività educative (materiale didattico e cancelleria, materiale fotografico, audiografico, audiovisivo, ecc.) conforme alle norme vigenti e sufficiente per quantità e qualità in relazione alle varie aree di sviluppo del bambino.
g. L‟OEA si impegna a garantire la fornitura dei generi alimentari, la preparazione e distribuzione dei pasti e merende, in numero e quantità previsti per la fascia di età dei bambini e secondo le tabelle dietetiche, con tutte le garanzie di sicurezza e d‟igiene previste dalla normativa vigente e come meglio specificato al Titolo V. I pasti devono essere preparati in loco. Deve essere garantita, previa richiesta specifica, la somministrazione di diete speciali per rispondere alle esigenze nutrizionali di bambini che presentino problemi di alimentazione certificati dal medico o manifestino esigenze collegate al credo religioso delle famiglie.
h. L'OEA si impegna a adottare ed osservare tutte le misure sanitarie, di igiene e sicurezza riferibili a persone e cose nella conduzione del nido d'infanzia previste dalle vigenti disposizioni, nonché tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza.
i. L'OEA risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa nei confronti del comune di Xxxxxxxxxx-Xxxxxxx xxxxx gli interventi a favore dell'OEA da parte di imprese assicuratrici. L'OEA sarà, inoltre, il solo responsabile nei confronti dei propri fornitori e del personale impiegato o comunque con esso in rapporto ai fini dell'erogazione del servizio. In particolare, l'OEA risponderà direttamente ed integralmente dei danni che dovessero essere causati per dolo, negligenza e/o imperizia degli addetti al servizio.
j. Nei rapporti con i terzi, l 'OEA si impegna ad usare esclusivamente il proprio nome e, in nessun caso e per nessuna ragione, a presentarsi con la denominazione Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano.
k. L'OEA è tenuto a segnalare tempestivamente e per iscritto al comune di Xxxxxxxxxx-Rossano l'esigenza di eventuali interventi di sua competenza.
Fermo restando quanto sopra previsto l' OEA si obbliga altresì ad osservare gli ulteriori impegni assunti con il Progetto gestionale offerto in sede di gara ed oggetto di valutazione tecnica, che costituiranno parte integrante del contratto che verrà sottoscritto fra l' OEA e il Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano.
ART. 7 – PROGETTO EDUCATIVO
L'OEA si impegna ad osservare, per tutta la durata del contratto, gli obblighi di cui ai successivi numeri del presente articolo e gli impegni assunti in sede di gara per quanto concerne i contenuti del Progetto educativo, atto ad assicurare la regolare attività pedagogica del nido d'infanzia comunale.
Il Progetto educativo deve specificare le modalità organizzative e pedagogiche relative:
- all'accoglienza dei bambini e dei loro genitori, ponendo particolare attenzione al primo ingresso dei bambini al Nido;
- all'organizzazione educativa, definendo le attività (didattiche, di gioco, laboratori, ecc.), gli spazi, i tempi ed i materiali necessari per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire;
- alla gestione della giornata, con la definizione e l'organizzazione delle attività di routines;
- alle azioni di partecipazione sinergica con le famiglie;
- agli strumenti e azioni per la continuità Nido-scuola dell'infanzia.
Fermo restando quanto proposto nel Progetto educativo presentato in sede di offerta, l 'OEA si impegna:
a. a predisporre, all'inizio dell'inserimento, schede personali per ciascun bambino, da aggiornare durante il percorso formativo del bambino stesso con le modalità previste all'articolo 11 a)"Monitoraggio del servizio";
b. a predisporre, sulla base del progetto educativo, la programmazione delle attività giornaliere e a trasmetterla al Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano prima dell'effettivo inizio dell'anno educativo;
c. a prevedere uno spazio di accoglienza dove i bambini possono sostare con i familiari e gli educatori di riferimento durante i momenti di accoglienza e ricongiungimento;
d. a riportare su apposito registro le presenze dei bambini;
e. a verificare che la persona alla quale il bambino viene riconsegnato sia uno dei genitori o persona da lui formalmente delegata;
f. nel caso di assenze, a riammettere i bambini al nido previa consegna dei documenti giustificativi. Nel caso di assenze ingiustificate protratte per più giorni dovrà essere data idonea comunicazione al Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano. Tale comunicazione dovrà essere inviata inderogabilmente al 20° giorno di assenza per permettere il subentro di nuovi utenti in caso di decadenza degli assenti. Ad assenze prolungate e/o ingiustificate può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante provvedimento del Comune; tale provvedimento, fatto salvo il caso di un nuovo procedimento di ammissione, si estende anche ai successivi anni educativi.
g. a verificare con i familiari l'eventuale presenza di particolari condizioni di salute del bambino che richiedano l'adozione di diete speciali, assicurandosi in tal caso l'attenta esecuzione delle disposizioni specifiche, in accordo con I'ASP.
h. a verificare con i familiari l'eventuale presenza di particolari condizioni di salute del bambino che richiedano l'utilizzo di materiali igienici specifici (es. anallergici), assicurandosi in tal caso l'attenta esecuzione delle disposizioni del caso, in accordo con I'ASP.
i. a garantire la presenza costante del personale addetto nel luogo e nelle ore dedicate al sonno. Fermo restando quanto sopra previsto, l' OEA si obbliga ad osservare gli ulteriori impegni relativi al Progetto educativo assunti in sede di gara ed oggetto di valutazione tecnica, che costituiranno parte integrante del contratto che verrà sottoscritto. Tali impegni, ove assunti in sede di gara, avranno ad oggetto le seguenti attività:
a. laboratori per obiettivi formativi (del colore, dell'ascolto, del suono, etc.)
b. interventi di integrazione dei bambini di etnie e culture diverse;
c. interventi di sostegno dei bambini disabili;
d. interventi di sostegno alla genitorialità ed azioni volte a coinvolgere i genitori nella realtà del nido.
ART. 8 - ULTERIORI OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO A CARICO DELL'OEA
Oltre a quanto stabilito in altri articoli, l' OEA si obbliga ad assicurare lo svolgimento delle seguenti ulteriori attività:
a. MONITORAGGIO DEL SERVIZIO
Al fine di definire possibili azioni di miglioramento del servizio, l' OEA è tenuto a monitorare la corretta esecuzione del Progetto gestionale ed educativo. A tal fine:
a.1 L'OEA è tenuto a svolgere almeno n. 1 incontro mensile al di fuori dell'orario di servizio, al quale devono partecipare gli educatori compresi quelli comunali e gli ausiliari per dare modo al gruppo educativo di discutere con il Coordinatore pedagogico di tutte le criticità inerenti il servizio (cd. spazio di confronto), redigendo apposito verbale.
a.2 Qualora richiesto dal comune di Xxxxxxxxxx-Rossano, l' OEA è tenuto a organizzare, al di fuori dell'orario di servizio, incontri ai quali devono partecipare gli educatori e agli ausiliari per dare modo al Comune, attraverso il Coordinatore pedagogico, di discutere di eventuali criticità inerenti il servizio.
a.3 L'OEA è tenuto a presentare al Comune, con cadenza mensile un breve resoconto sull'andamento del servizio e sulle presenze dei bambini.
a.4 Al termine dell'anno educativo l' OEA è tenuto a predisporre una relazione di verifica dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, da inviare al Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano.
a.5 L'OEA deve tenere apposito registro su cui indicare il nominativo dei bambini che frequentano il nido, le relative presenze giornaliere e le motivazioni delle assenze (con relativa documentazione giustificativa); tale registro deve essere collocato presso la segreteria del nido.
a.6 L'OEA deve tenere apposito registro nominativo degli operatori impiegati nel servizio su cui indicare giornalmente le relative presenze/assenze, nonché le variazioni intervenute nell'organico per sostituzioni di qualsiasi natura, con indicazione dei nominativi degli operatori sostituiti e di quelli assunti in sostituzione; tale registro deve essere collocato presso la segreteria del Nido.
a.7 L'OEA è tenuto ad aggiornare costantemente durante il percorso formativo le schede personali di ciascun bambino. Tali schede hanno lo scopo di descrivere lo sviluppo psico-evolutivo di ciascun
bambino nonché quanto di pertinente e funzionale ai fini di precostituire un supporto documentale nella fase di inserimento nella scuola dell'infanzia secondo la logica della continuità educativa. Pertanto, al fine di conservare una memoria storica del percorso di crescita di ogni bambino tale scheda deve considerare almeno i seguenti aspetti:
modalità ed esiti dell'inserimento; modalità di relazione con i genitori;
modalità di relazione con il personale educativo; modalità di relazione con il gruppo dei pari; tappe dello sviluppo evolutivo;
raggiungimento degli obiettivi formativi;
obiettivi non raggiunti e le motivazioni che ne hanno impedito la realizzazione.
b. CONTINUITÀ EDUCATIVA
b.1 L'OEA deve garantire la stabilità del personale educativo ed ausiliario (limitando al minimo gli avvicendamenti), la presenza dell'educatore di riferimento per ciascun gruppo eterogeneo di bambini nelle macroaree, il rispetto dei parametri relativi al numero di personale che sarà impiegato nel servizio, dell'elenco nominativo del personale medesimo e di quello che sarà impiegato per le sostituzioni, nonché il rispetto del programma di turnazione, nominativo, per sei ore al giorno, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dalla Scheda di intervento del Piano di Azione e Coesione per la cura dell'Infanzia presentata dal Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano
e approvata dall'Autorità di Gestione, Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia, del Ministero dell'Interno con Decreto n. 3694/2022PAC e Decreto 3884/2022 PAC INFANZIA, Azioni di rafforzamento territoriale;
b.2 Ove richiesto, l' OEA deve garantire il raccordo con la scuola dell'infanzia attraverso lo scambio di informazioni relative ai progetti educativi ed alla scuola nel suo complesso, nonché la trasmissione dei documenti sulla crescita di ciascun bambino.
ART. 9 – PERSONALE
È richiesto il seguente personale: n. 1 Coordinatore pedagogico; n. 8 educatori; n. 2 ausiliari; n. 1 cuoco. L'OEA è tenuto ad assicurare il servizio con personale capace e idoneo sotto il profilo fisico, deontologico, penale, professionale e sanitario. L'OEA assume a proprio carico tutti gli oneri relativi al personale, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale e assicurativa, nonché di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto in materia di tutela dei lavoratori. Il comune si riserva il diritto di richiedere all' OEA la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.
A seguito di eventi acclarati, il comune di Xxxxxxxxxx-Rossano si riserva la facoltà di richiedere di effettuare a cura dell' OEA, la ricerca di patogeni, stafilococchi ed enterotossici sul personale impiegato nel servizio. I soggetti che risultassero positivi devono essere allontanati per tutto il periodo della bonifica, con obbligo dell' OEA di provvedere alla loro sostituzione. Il personale che rifiutasse di sottoporsi a controllo medico, deve essere immediatamente allontanato dal servizio e sostituito. Potrà essere riammesso a seguito di produzione di certificato medico che ne attesti la buona salute e l'assenza di agenti patogeni.
RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro del personale impiegato, come Coordinatore pedagogico, Educatore, Ausiliario, dovrà essere retto da regolare contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con le previste definizioni dell'orario di lavoro settimanale in relazione al funzionamento del servizio, regolamentato dalla legge della Regione Calabria e relativo regolamento attuativo n. 9/2013 per quanto stabilito dall'Autorità di Gestione, Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia, del Ministero dell'Interno,
come previsto dalle "Linee Guida per la redazione del formulario per la definizione della proposta del piano di intervento PAC Infanzia". È altresì obbligo dell'O EA l'applicazione dei CCNL e dei Contratti integrativi di categoria di riferimento in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di cooperativa a prescindere da qualsiasi regolamento interno (delibere, statuti, etc.).È prevista la presenza di personale impiegato nello svolgimento di attività laboratoriali-formativi facoltativi, il cui rapporto di lavoro potrà essere regolamentato anche da contratti di lavoro flessibili, come previsti dalla normativa vigente. L'OEA predispone e trasmette al Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano l'elenco nominativo del personale impiegato nel servizio e di quello individuato quale supplente, allegando, per ciascuno, il contratto di lavoro per come sopra specificato. Il Piano per le sostituzioni del personale assente deve comprendere sia quelle dell’OEA che del Comune.
PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO
L'OEA deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola d'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti dal comune di Xxxxxxxxxx-Rossano, e in conformità alla normativa regionale vigente. Nella gestione del servizio l' O EA deve costantemente garantire un rapporto numerico medio pari a 1:7 per quanto riguarda il rapporto educatori-bambini/e 1:24 per quanto concerne il rapporto tra personale ausiliario, addetto ai servizi generali (escluso il personale di cucina), e bambini. Xxxxx restando i suddetti rapporti numerici, che devono sempre e comunque essere rispettati per l'intera durata del servizio, eventuali modifiche introdotte da successive disposizioni normative verranno congiuntamente esaminate d'intesa con il comune di Xxxxxxxxxx-Rossano, anche per la valutazione delle implicazioni finanziarie connesse. In presenza di bambini diversamente abili, l’organico del nido sarà integrato con personale competente, secondo la gravità dei casi, di concerto con il Coordinatore pedagogico, un responsabile comunale, in collaborazione con la famiglia e gli specialisti di settore (ASP).
STABILITÀ, VARIAZIONE E REINTEGRI DEL PERSONALE
L'OEA si impegna, salvo casi non imputabili alla sua volontà, a garantire la massima stabilità del personale educativo e ausiliario per tutta la durata contrattuale, al fine di assicurare la massima continuità educativa ai bambini. Reiterate e non motivate sostituzioni del personale educativo e ausiliario costituiscono, previ i ripetuti richiami, causa di inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione del contratto.
Prima dell'attivazione del servizio e prima dell'inizio dell'anno educativo, l' OEA predispone e trasmette al Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano l'elenco nominativo del personale impiegato nel servizio e di quello individuato quale supplente, allegando, per ciascuno, il relativo curriculum. Eventuali variazioni nei suddetti elenchi che dovessero intervenire nel corso dell'anno educativo saranno tempestivamente comunicate al Comune. Entro un mese dall'inizio dell'anno educativo l' OEA predispone e trasmette al Comune di Xxxxxxxxxx- Rossano, incoerenza con il progetto educativo, il programma di turnazione del proprio personale (nominativo) relativo all'anno educativo, distinto per macroaree, con descrizione delle relative attività ed evidenziando le compresenze previste. Eventuali variazioni, sempre nel rispetto della continuità educativa, del suddetto programma di turnazione saranno comunicate tempestivamente al comune di Xxxxxxxxxx-Rossano. In caso di assenza del personale- compreso quello comunale – l' OEA è tenuto comunque a garantire le condizioni standard del servizio, provvedendo alla tempestiva sostituzione del personale assente con altro personale, in possesso degli stessi requisiti, in modo da rispettare il rapporto contrattualmente previsto. Tale sostituzione viene tempestivamente comunicata dall' OEA al comune di Xxxxxxxxxx-Rossano.
È fatto comunque salvo il diritto del comune di Xxxxxxxxxx-Rossano di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale che, previo accertamento, non risultino capaci o idonei o abbiano tenuto un comportamento gravemente lesivo dell'ambiente di lavoro e della particolare tipologia di utenza. In caso di positivo accertamento, l' OEA deve provvedere alla sostituzione dell'operatore entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del comune di Xxxxxxxxxx-Rossano. La mancata sostituzione comporta la risoluzione del contratto.
TIPOLOGIA DEL PERSONALE
In conformità al Regolamento di attuazione, n. 9 del 23 settembre, della Legge Regionale n. 15
del 29marzo 2013, nonché alle Schede di Intervento del Piano di Azione e Coesione per la cura dell'Infanzia presentata dal Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano in qualità di capofila dell’ambito territoriale sociale del distretto di Xxxxxxxxxx-Rossano e approvate dall'Autorità di Gestione, Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia, del Ministero dell'Interno con Decreti n. 3694/2022PAC, e n.3884/2022 PAC INFANZIA.
, per lo svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento sono impiegate le seguenti tipologie di personale:
Il coordinatore pedagogico:
- ha la funzione di predisporre il progetto pedagogico mediante la esplicitazione, la negoziazione il confronto e la condivisione con il gruppo educativo.
- ha la gestione e conduzione del gruppo educativo nella pianificazione e nella realizzazione del progetto in tutte le sue fasi: a) progettazione; b) identificazione delle strategie e delle procedure d'intervento; c) verifica e valutazione; d) osservazione e documentazione.
- ha la funzione di organizzare gli strumenti e i materiali per l'osservazione, per la documentazione e per la conduzione delle comunicazioni con le famiglie.
- ha la responsabilità della gestione e del funzionamento del nido, del lavoro collegiale degli educatori/operatori e della metodologia pedagogica e educativa.
- ha la funzione di referente interno/esterno per quel che concerne l'esplicitazione dei valori, dei modelli educativi, degli obiettivi del servizio nido.
- ha il ruolo di referente per il monitoraggio della qualità percepita dai diversi protagonisti attivi all'interno del servizio.
- ha la responsabilità della gestione dei rapporti con il Comune, i servizi territoriali e soggetti istituzionali; genitori utenti e potenziali utenti.
- svolgerà il suo compito a livello distrettuale per come stabilito dal PAC Infanzia.
Gli educatori:
- progettano e attuano il progetto educativo in tutte le sue fasi; verifica e valutazione, osservazione e documentazione delle attività svolte e del complesso degli interventi educativi realizzati;
- realizzano il progetto educativo attraverso interventi educativo-didattici al fine di promuovere l'apprendimento e lo sviluppo di ciascun bambino e bambina;
- sono responsabili della cura, della tutela e dell'educazione dei bambini e delle relazioni con le famiglie, offrono loro un riferimento stabile, attraverso l'ascolto e la relazione;
- gestiscono il complesso delle relazioni con il bambino, con il gruppo dei bambini, con i genitori e con il personale del nido;
- accolgono le esigenze cognitive, affettive, socio relazionali manifestate da ciascun bambino e dal gruppo di bambini nel corso delle fasi di sviluppo che accompagnano la vita nel nido;
- svolgono funzioni educative speciali in presenza di bambini con disabilità.
- svolgono le attività dei laboratori formativi obbligatori.
Gli ausiliari:
- contribuiscono alla realizzazione del progetto del nido attraverso la cura dell‟ambiente e degli oggetti, con attenzione alla relazione con adulti e bambini oltre ad affiancare gli educatori in particolari momenti della giornata.
REQUISITI DEL PERSONALE
L' OEA si obbliga e garantisce che tutto il personale impiegato nel servizio sia in possesso dei titoli e dei requisiti previsti nella normativa di seguito riportata:
Legge Regionale n. 15 del 29 marzo 2013. Norme sui servizi educativi per la prima infanzia; Regolamento di attuazione, n. 9 del 23 settembre, della Legge Regionale n. 15 del 29 marzo
2013.(Regolamento di attuazione finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento) nonché alle Schede di Intervento del Piano di Azione e
Coesione per la cura dell'Infanzia presentata dal Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano in qualità di capofila dell’ambito territoriale sociale del distretto di Xxxxxxxxxx-Rossano e approvate dall'Autorità di Gestione, Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia, del Ministero dell'Interno con Decreti n. 3694/2022PAC, e n.3884/2022 PAC INFANZIA.
CLAUSOLA SOCIALE
Nel rispetto dei principi dell’Unione Europea e dell‟art.50 del D.Lgs n.50 del 2016 la Ditta appaltante dovrà, nei limiti stabiliti dalla legge, prioritariamente assumere – ove disponibili – i lavoratori adibiti alla precedente gestione del servizio in essere, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario. Ai lavoratori dovrà essere garantito un trattamento in linea con la contrattazione collettiva di settore.
ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE PER ATTIVITA' ACCESSORIE
Per quanto attiene all'orario di lavoro da dedicare alle attività accessorie al funzionamento dei Nidi si rimanda alla normativa specifica emanata a livello nazionale, regionale e comunale, nonché al presente capitolato.
NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE
Il personale in servizio presso il nido è tenuto:
o al rispetto e cura della propria persona;
o ad attuare comportamenti ed atteggiamenti flessibili qualora si presenti un'emergenza;
o al rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. sulla riservatezza dei dati e sul segreto d'ufficio;
o al rispetto della legislazione di riferimento vigente, compresa quella antinfortunistica;
o ad avere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori ed in particolare nei riguardi dei bambini e delle loro famiglie.
FORMAZIONE DEL PERSONALE
L'OEA è tenuto ad assicurare la formazione/aggiornamento previsto dalla normativa vigente di tutto il personale impiegato nel servizio estendibile anche al personale comunale. L'OEA, ai sensi dalla normativa regionale e comunale in materia, deve garantire la formazione permanente, tenuto conto dei diversi bisogni formativi, garantendo attraverso di essa la qualificazione di tutto il servizio e promuovendo la qualità dell'intervento educativo/pedagogico/organizzativo.
L'OEA deve inoltre garantire la formazione del personale in materia di:
• sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs.81/2008 con particolare riferimento ai rischi relativi all'attività lavorativa, primo soccorso e primo intervento emergenze antincendio.
• sicurezza igienica servizio refezione - HACCP con particolare riferimento a: Igiene alimentare legata alla manipolazione degli alimenti; Applicazione principi HACCP e misure di controllo; Xxxxxx identificati e punti critici.
INDUMENTI DI LAVORO
L'OEA deve garantire che tutto il personale impiegato nelle attività richieste dal presente capitolato, dovrà indossare indumenti e calzature personali, idonei e consoni, per lo svolgimento delle singole attività. Dovrà fornire, altresì, il materiale (guanti, mascherine, copricapo ecc), come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, da indossare e utilizzare durante le ore di servizio per gli addetti alla cucina. Non sono ammessi camici per il coordinatore pedagogico, gli educatori ed il personale ausiliario.
ART. 10 - PULIZIA E IGIENE AMBIENTI
L'OEA esegue, a mezzo di personale ausiliario e di personale specializzato appositamente dedicato, pulizie giornaliere e periodiche, nonché quelle straordinarie da effettuarsi in occasione di eventi imprevedibili (es. lavori di imbiancatura o muratura, raccolta acque per allagamenti), secondo le seguenti modalità:
a. Pulizia - sanificazione giornaliera, da effettuarsi una o più volte al giorno in relazione al tipo di
operazioni, all'impiego di manodopera e attrezzature/macchinari e alle frequenze, tenuto conto della diversa tipologia delle aree a medio/alto calpestio, a medio/alto rischio;
b. Pulizia - sanificazione periodica che s1 aggiunge a quella giornaliera, da effettuare a cadenza settimanale, o mensile.
Le pulizie, di cui ai commi a) b) devono comprendere: pareti, soffitti, finestre, porte, vetrate, divisori, atri, terrazza esterna, pavimenti in opera di qualsiasi tipo di materiale siano costituiti, maniglie e infissi interni ed esterni. Devono inoltre essere compresi nella pulizia tutti i mobili ed arredi vari, giochi, insegne, targhe, ecc. e ogni arredo presente nell'ambiente. Quanto indicato è a carattere esemplificativo e non esaustivo. L' OEA deve inoltre rendersi disponibile ad effettuare pronti interventi aggiuntivi di pulizia nelle zone oggetto dell'affidamento del servizio, a seguito di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Tutto il personale impiegato deve essere specializzato nel campo delle pulizie e sanificazione ambientali e deve risultare ben addestrato in relazione alle particolari caratteristiche dell'ambiente da pulire. L'OEA è responsabile degli eventuali danni a persone e cose arrecati nello, svolgimento delle operazioni di pulizia-sanificazione, nonché per eventuali danni causati da carente o assente manutenzione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati.
Entro un mese dall'avvio del servizio oggetto del presente capitolato, l' OEA deve predisporre e consegnare al comune di Xxxxxxxxxx-Rossano un piano dettagliato su tempi e modalità di pulizia degli ambienti.
Relativamente agli interventi di cui ai punti a) e b), si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni da svolgere:
a) Pulizia e sanificazione giornaliera:
AMBIENTI ED ARREDI:
Detersione e sanificazione tavoli e ripiani di lavoro; - Scopatura e sanificazione pavimenti delle sale, degli spazi comuni, del locale cucina e accessori, da eseguire in momenti fissi della giornata e ogniqualvolta ve ne sia la necessità; - Detersione e rinnovo sacchi cestini e pattumiere; - Riordino lettini dopo il riposo giornaliero.
BAGNI:
Scopatura e sanificazione pavimenti; - Detersione e rinnovo sacchi cestini e pattumiere;
- Detersione e igienizzazione completa di lavabi e servizi igienici. ACCESSORI E GIOCHI:
Disinfezione biberon e ciucci.
b) Pulizia sanificazione periodica:
AMBIENTI ED ARREDI:
Settimanale:
Detersione specchi; Pulizia a umido degli arredi; Spolveratura caloriferi; Deragnazione.
Mensile:
Lavaggio finestre; Xxxxxxxx porte; In caso di tende, lavaggio delle stesse almeno tre volte nell'arco di un anno educativo; Xxxxxxxx vetri.
BAGNI:
Settimanale:
Detersione e sanificazione arredi.
Mensile:
Disincrostazione lavandini e servizi igienici; Lavaggio piastrelle; Lavaggio vetri. ACCESSORI E GIOCHI:
Mensile:
Disinfezione giochi.
L'OEA si obbliga ad eseguire le pulizie con personale, materiali, attrezzature e prodotti di consumo, con la diligenza necessaria ad assicurare il decoro dovuto al tipo di servizio specifico e comunque a regola d'arte per il raggiungimento dei seguenti fini:
a) salvaguardare lo stato igienico sanitario dell'ambiente;
b) mantenere integro l'aspetto estetico ambientale dei locali;
c) salvaguardare le superfici sottoposte alle pulizie.
Per tale servizio si richiedono operatori addetti alle pulizie in numero sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per i servizi all'infanzia. Gli interventi di cui al paragrafo 1, lettera c) dovranno perseguire gli obiettivi e seguire le modalità di seguito illustrate:
a) Garantire con tempestività ed efficacia l'eliminazione di piccoli organismi animali e vegetali, molesti, infettivi o parassiti. Tali operazioni devono essere obbligatoriamente eseguite entro 10 giorni dalla consegna delle strutture ed attuate con cadenza almeno trimestrale. Ulteriori, tempestivi interventi vanno posti in essere ove se ne presenti la necessità. Nei casi di infestazioni acute di specie infestanti, l‟ OEA deve provvedere alla disinfestazione entro un giorno. Di tali operazioni, ordinarie o urgenti, deve essere redatto apposito verbale con l'indicazione del prodotto utilizzato che l' OEA inoltrerà al comune di Xxxxxxxxxx-Rossano.
b) Garantire tutte le operazioni, anche non esplicitate nei punti precedenti del presente Titolo, finalizzate a rendere salubri gli ambienti.
c) Ogni prodotto utilizzato non deve essere classificato come tossico o altamente tossico neppure per la vita acquatica. Contro mosche ed insetti vanno preferite forme di disinfestazione che non prevedano il ricorso all'uso di prodotti chimici (es. lotta biologica, utilizzo di lampade UV ecc.).
d)l’OEA provvede alla disinfestazione sia delle aree interne che esterne, da effettuarsi con cadenza almeno trimestrale a cura di società specializzate del settore regolarmente iscritte, a norma della legge 82 del 25/01/94 e ss.mm.ii. e del D.M. n. 274 del 7/07/97 e ss.mm.ii., nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane per la disinfestazione contro topi, mosche, vespe, formiche, blatte ed altri insetti, d'intesa con l' ASP.
CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DETERGENTI E SANIFICANTI
L'OEA deve garantire l'impiego di prodotti detergenti e sanificanti conformi alle normative vigenti per quanto riguarda la composizione, l'etichettatura e le confezioni. Xxxxx preferiti prodotti che rispettino tutti i criteri previsti da EU Ecolabel Decisioni della Commissione n.506 del 21 giugno 2007, 264 del 28 aprile 2011, e n. 383 del 28 giugno 2011.
I detergenti e/o disinfettanti devono essere impiegati nelle concentrazioni indicate sulle confezioni e nelle schede di sicurezza degli stessi, disponibili sul luogo anche per eventuali controlli. Va preferito l'uso di sistemi automatici di diluizione e dosaggio dei detergenti, finalizzati ad ottenere soluzioni pronte all'uso con il minor consumo di prodotto possibile.
I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in locale apposito o in armadi chiusi a chiave. Durante il loroimpiego dovranno essere collocati su apposito carrello.
Tutte le macchine e le attrezzature impiegate per la pulizia devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti.
ART. 11 - SERVIZIO DI REFEZIONE
In conformità con alle schede di Intervento approvate con decreti n. 3694/2022PAC, e n.3884/2022 PAC INFANZIA. dall’autorità di Gestione del Ministero dell’Interno, tutte le indicazioni relative ai pasti dei bambini, differenziate per fasce d’età (menù giornaliero, tabelle dietetiche e grammature, specifiche tecniche delle derrate, ecc) sono quelle stabilite dall’ASP in concerto con il comune di Xxxxxxxxxx-Rossano e l‟ OEA.
L’OEA si impegna inoltre a preparare diete speciali, in aderenza con il menù giornaliero, per comprovate situazioni patologiche certificate dal pediatra, nonché menù alternativi per esigenze religiose previa richiesta scritta dei genitori.
L’OEA è tenuto a preparare giornalmente i pasti destinati agli utenti dei nidi utilizzando esclusivamente la cucina presente nella struttura che deve essere funzionante dal primo giorno di avvio del servizio oggetto del contratto. È fatto pertanto divieto all’ OEA di produrre pasti al di fuori della cucina presente nella struttura, salvi casi eccezionali che dovranno essere adeguatamente motivati e preventivamente comunicati al Comune. Le ulteriori attrezzature necessarie rispetto a quelle già fornite, gli impianti di cucina, la tegameria (es. pentolame e quant’altro possa servire per la cottura dei cibi) e l’utensileria per la preparazione dei pasti (es. mestoli, ecc,), nonché la stoviglieria per il loro consumo (es. piatti, bicchieri e
posate), le tovagliette ed eventuali ulteriori contenitori (es. brocche per l’acqua) sono a carico dell’OEA. Oltre che la preparazione, il confezionamento, la somministrazione dei pasti ai bambini, è a carico Dell’OEA l’approvvigionamento delle derrate, il porzionamento e la spezzettatura delle preparazioni gastronomiche.
L‟OEA si impegna all’erogazione del servizio di refezione nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed in conformità al sistema di analisi di controllo HACCP avvalendosi di fornitori in grado di possedere le idonee garanzie, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Le procedure di acquisto degli alimenti dovranno garantire il rispetto del D.P.R. n.128/1999 “Regolamento recante norme per l’attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini”. Esse dovranno prevedere l’utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati dando priorità all’utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici, Dop e Igp.
OBBLIGHI NORMATIVI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
L’OEA, entro un mese dall’ inizio delle attività, deve redigere e applicare, presso la cucina del nido e presso il luogo di consumo dei pasti, un manuale di buona prassi igienica redatto a norma di legge e sottoposto a verifica da parte del Comune, nonché il piano di autocontrollo, conformemente a quanto previsto dal Regolamento CEE/UE n.852/2004, concernente la sicurezza igienica dei prodotti alimentari. L‟OEA, a richiesta del Comune, deve dimostrare di avere ottemperato a tutte le normative vigenti specifiche del settore tra cui la tracciabilità dei prodotti alimentari ai sensi del Regolamento CE n.178/2002.
IGIENE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA MANIPOLAZIONE, PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI
Il personale addetto alla manipolazione, preparazione e somministrazione dei pasti, deve scrupolosamente osservare le Norme di Buona Preparazione o Good Manufacturing Practices (GMP)scaturenti dal manuale di Autocontrollo. Il personale in particolare non deve avere smalti e/o trattamenti estetici e ricostruttivi sulle unghie, né indossare anelli, braccialetti e orologi durante il servizio, al fine di non favorire una contaminazione delle pietanze in lavorazione o in somministrazione.
CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI DELLE PREPARAZIONI GASTRONOMICHE
L‟OEA, al fine di individuare più celermente le cause di eventuali tossinfezioni o infezioni alimentari, deve prelevare almeno gr. 150 di ciascuna preparazione gastronomica e riporla singolarmente in sacchetti sterili sui quali deve essere indicato il contenuto o un codice identificativo, il luogo, la data e l’ora del prelievo. I campioni così confezionati, devono essere conservati in frigorifero a temperatura di 0° per le 72 ore successive. Detti campioni sono da ritenersi a gratuita disposizione del Comune ed aggiuntivi ad eventuali altri “pasto test” richiesti dalle norme sanitarie vigenti.
DIVIETO DI RICICLO
L’OEA deve garantire che non sarà effettuata nessuna forma di riciclo. Per riciclo si intende l’utilizzo, tal quale o trasformato in differenti preparazioni gastronomiche, di eccedenze di produzione o di avanzi.
ART. 12 - NORME DI PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO
L'OEA deve garantire, in autonomia e con propri mezzi il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. L'OEA deve, inoltre, garantire l'osservanza delle norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
Al momento della stipula del contratto per l'affidamento del servizio in oggetto, l' OEA si impegna a sottoscrivere il Documento di Valutazione dei Rischi per le Interferenze (DUVRI) che formerà parte integrante del contratto. Entro 30 giorni dall'avvio del servizio, l' OEA, coordinandosi con il Responsabile
Comunale, deve redigere il proprio piano di sicurezza ed il documento di valutazione dei rischi (DVR) per l’asilo nido. L'OEA - sempre coordinandosi con il Servizio di Prevenzione e Protezione Civile del Comune - deve altresì adeguarsi al piano di emergenza e di evacuazione del Comune provvedendo all'informazione ed alla formazione del proprio personale. I suddetti documenti devono essere conservati presso i locali del Nido.
L'OEA si impegna a nominare le figure previste dal D.Lgs. 81/2008 ed a farsi carico della loro formazione ai sensi della normativa vigente. L'elenco delle suddette figure e le eventuali sostituzioni devono essere tempestivamente comunicati alla stazione appaltante.
ART. 13 - BENI IMMOBILIEMOBILI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano, a seguito della sottoscrizione del contratto e previa redazione del Verbale di Consegna, redatto in duplice copia, mette a disposizione dell'OEA in comodato gratuito, per l’intera durata del contratto, i locali costituenti la struttura del nido.
I locali sono dotati degli impianti fissi, delle attrezzature (incluse quelle da cucina), delle macchine e degli arredi necessari per l'effettuazione del servizio, nello stato e quantità in cui si trovano, che saranno presi in consegna dall' OEA, unitamente ai locali, previa redazione del Verbale di consegna. L'OEA potrà, previa autorizzazione del Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano, utilizzare anche altre attrezzature, arredi, macchine e quant'altro a suo giudizio appaia funzionale al corretto svolgimento del servizio, assumendo la piena responsabilità dell'adeguatezza e sicurezza degli stessi rispetto al contesto di riferimento. Xxxxx inteso che quanto ulteriormente messo a disposizione dall'OEA ed eventualmente da questi installato, resterà di sua proprietà e potrà essere ripreso a fine contratto.
Il Verbale di Consegna, sottoscritto dal Dirigente del Settore Diritti Sociali-Cultura-Istruzione del Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano e dal legale rappresentante dell' OEA, farà parte integrante dei documenti contrattuali. Al Verbale sarà allegato analitico inventario descrittivo - custodito presso gli uffici comunali
- dello stato dei locali, degli impianti fissi, delle attrezzature, delle macchine, degli arredi e di quant'altro presente e dato in uso all' OEA per l'espletamento del servizio.
L' OEA si impegna a mantenere in buono stato le attrezzature, gli arredi, le macchine e quant'altro ad essa affidato con Xxxxxxx di consegna, assicurandone in ogni momento un utilizzo corretto. L'OEA si impegna altresì ad effettuare a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature, macchine e arredi, nonché la tinteggiatura delle pareti.
È a carico dell' OEA l'onere di segnalare immediatamente agli uffici comunali ogni guasto, anomalia o difetto di funzionamento degli impianti, delle attrezzature, delle macchine, dei locali o delle cose, nonché l'onere di evitarne in via cautelativa l'uso, ove sussistano o possano ragionevolmente temersi rischi apprezzabili per persone o cose.
A partire dalla data di sottoscrizione del Verbale di consegna, l'OEA assume tutti i rischi per danni, perdite e/o sottrazioni dei beni consegnati. A riguardo si precisa che il Comune è sollevato da qualsiasi spesa inerente danneggiamenti o furti che saranno a carico totalmente dell'OEA. In tal caso l'OEA dovrà provvedere alla pronta riparazione degli stessi; in difetto vi provvederà il Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano addebitando all'OEA il relativo importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali. Si precisa che eventuali danni derivanti a personale, utenti e terzi causati dalla struttura, resteranno a carico dell'OEA qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente il comune di Corigliano di imperfezioni, rotture e simili, agevolmente rilevabili dal personale di servizio.
Alla scadenza del contratto l'OEA è tenuto a riconsegnare al Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano i locali, gli impianti fissi, le attrezzature, le macchine, gli arredi e quant'altro ricevuto in dotazione, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna deve risultare da apposito Verbale di riconsegna, redatto con le stesse modalità del Verbale di consegna. Sarà a carico dell'OEA il reintegro del materiale mancante consegnatogli dal Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano entro un termine che sarà fissato dal verbale di riconsegna. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al valore di mercato dei beni mancanti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Si precisa che l'immobile e tutto quanto elencato nell'inventario analitico, allegato al verbale di consegna, rimangono di esclusiva proprietà del Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano e non sono pertanto assoggettabili a
sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico dell'OEA.
ART. 14 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI XXXXXXXXXX-ROSSANO
Il Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano provvede a:
a. mettere a disposizione dell'OEA, a titolo gratuito e per tutta la durata del contratto, i propri locali idonei nello stato in cui si trovano al momento della consegna e verificabile in sede di sopralluogo;
b. mettere a disposizione gli impianti, le attrezzature, le macchine, gli arredi e altro materiale idonei all'erogazione del servizio nello stato e quantità in cui si trovano all'atto della consegna;
c. sostenere le spese per acqua, energia elettrica, gas e telefono;
d. effettuare, a proprie spese, la manutenzione straordinaria dei locali, la manutenzione straordinaria degli impianti (es. impianto elettrico, impianto di riscaldamento, impianto idrico sanitario ecc) fermo restando l'onere per l'OEA di segnalare immediatamente all'ufficio competente ogni guasto, anomalia o difetto di funzionamento; saranno tuttavia in ogni caso a carico dell'OEA le spese per riparazioni in caso di malfunzionamento dei beni causato da incuria o maldestro utilizzo.
e. determinare le rette a carico delle famiglie degli utenti;
f. elaborare la graduatoria di ammissione al nido.
ART. 15 - MONITORAGGIO DEL CONTRATTO
L'OEA è tenuto al monitoraggio del contratto così come riportato nel presente capitolato e con riferimento a quanto descritto all'art. 8.a).
Il Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano si riserva il diritto e la facoltà di controllo, indirizzo e verifica del servizio oggetto del presente capitolato. Esso effettua i necessari controlli al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi caratterizzanti il servizio, nonché la conformità del servizio reso alle norme e prescrizioni di legge, alle prescrizioni del presente Capitolato e a quelle ulteriori offerte in sede di gara. Detti controlli potranno essere espletati mediante verifiche ispettive dirette, controlli documentali.
In ordine al puntuale adempimento di tutte le prestazioni di cui al presente capitolato ed in generale per l'effettuazione del servizio, entro la data di avvio del servizio, l'OEA si impegna a nominare un referente nei rapporti con il Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano.
I controlli da parte del Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano possono essere effettuati in qualsiasi momento senza alcun preavviso all'OEA, il quale deve garantire l'accesso a tutti i soggetti autorizzati all'espletamento dei controlli in questione. Le attività ispettive sono svolte in contraddittorio con l'OEA o con persona da questi delegata anche attraverso la firma del Verbale di ispezione. Nel caso in cui al momento dell'ispezione non sia presente l'OEA o un suo delegato, ovvero non sia reperibile entro un tempo massimo di 30 minuti, l'attività ispettiva è comunque espletata e l'OEA non può in alcun modo inficiarne la validità. L'OEA, nel caso in cui vengano riscontrate delle carenze, dovrà realizzare le opportune azioni volte alla risoluzione sia delle carenze che delle cause che le hanno generate.
I controlli e le ispezioni effettuate dal comune di Xxxxxxxxxx-Rossano non sono sostitutivi dell'attività di controllo e valutazione che gli Organi di Controllo preposti riterranno di compiere in attuazione della normativa vigente.
L‟OEA si impegna, altresì, a collaborare con i Servizi sociali comunali per consentire la presentazione al
Ministero della corretta rendicontazione delle risorse finanziarie. Pertanto, si impegna a presentare:
Elenco degli operatori impiegati con indicazione del livello contrattuale di inquadramento, titoli di studio, contratti, Unilav, registro giornaliero delle presenze firmato (rimescete), libro unico del lavoro, buste paga e relativi pagamenti;
Modelli di pagamento F24, debitamente quietanzati e attestazione sugli oneri del personale versati; Prospetto riepilogativo dei costi del personale distinto per mesi;
Asseverazione dei costi del personale;
Registro su cui siano riportati, per ogni servizio, gli utenti frequentanti e ogni singolo operatore utilizzato;
Rendiconto dei pasti somministrati;
Relazione finale sulle attività svolte.
DOCUMENTAZIONE PER I CONTROLLI DI CONFORMITÀ
L'OEA è tenuto a predisporre e/o a conservare presso la struttura tutta la documentazione richiesta dal presente capitolato e dalla normativa in materia, nonché a metterla a disposizione degli incaricati ai controlli da parte del Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano e di eventuali ulteriori soggetti ai sensi della normativa vigente.
In particolare, l'OEA è tenuto a mantenere presso il locale del Nido, tra gli altri, copia dei seguenti documenti:
▪ Progetto gestionale e educativo (Capitolato Tecnico ed Offerta tecnica);
▪ Verbale di consegna;
▪ Elenco del personale, relativo curriculum e monte ore previsto, nonché relative mansioni anche con riferimento alle figure previste dalla legge regionale vigente (ctr. Legge Regionale n. 15 del 29 marzo2013. Norme sui servizi educativi per la prima infanzia; Regolamento di attuazione, n. 9 del 23settembre 2013, della Legge Regionale n. 15 del 29 marzo 2013; Scheda di intervento del Piano di Azione e Coesione per la cura dell'Infanzia presentata dal Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano approvata dall'Autorità di Gestione, Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia, del Ministero dell'Interno con Decreto n.3137/PAC del 30/08/2019);
▪ Programma di turnazione del personale tranne per il periodo dell'inserimento dei bambini al nido;
▪ Registro presenze del personale in servizio;
▪ Piano della formazione per il personale;
▪ Registro presenze bambini e relative schede personali;
▪ Documentazione e Piani previsti dal D.lgs. 81/2008 (DVR, Piano di emergenza, etc.);
▪ Schede Tecniche e di sicurezza dei prodotti detergenti e disinfettanti;
▪ Registro delle manutenzioni;
▪ Verbali degli incontri/riunioni svolti presso i Nidi per le finalità descritte nel presente capitolato.
CUSTOMER SATISFACTION
L'OEA predispone ed attua un sistema di monitoraggio e di misurazione, secondo quanto previsto al punto
8.2.1 della norma ISO 9001 sulla soddisfazione degli utenti del servizio. Tale sistema verrà impiegato per individuare opportuni processi di miglioramento continuo (azioni correttive e preventive) finalizzati a migliorare la qualità del servizio. A tal fine l'OEA, in accordo con il comune di Xxxxxxxxxx-Rossano deve predisporre un apposito modulo che costituirà lo strumento di misurazione della soddisfazione degli utenti nei confronti dei servizi prestati. Dette rilevazioni devono essere effettuate almeno due volte all'anno educativo e la prima deve essere effettuata non prima di sei mesi dall'attivazione del servizio.
Tali rilevazioni devono essere strutturate per la misurazione della qualità percepita del servizio reso almeno in ordine ai seguenti livelli:
a. Qualità della sicurezza (struttura interna ed esterna)
b. Qualità professionale (risorse umane dedicate al servizio)
c. Qualità del servizio di refezione (alimenti, etc ..)
d. Qualità dell'ambiente interno (attrezzature ed attività progetto educativo)
e. Qualità della partecipazione delle famiglie.
ART. 16 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI
Il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario è costituito, in ragione dei singoli contratti applicativi e delle prestazioni effettivamente svolte, dai prezzi unitari di cui al precedente art. 5 al netto del ribasso offerto in sede di gara.
Le rette a carico delle famiglie sono determinate dal Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano e verranno rese note in tempo utile per l'iscrizione. I genitori verseranno al comune di Xxxxxxxxxx-Rossano la rata dovuta. È fatto divieto all' OEA e ad ogni suo dipendente di richiedere agli utenti qualsiasi altra partecipazione finanziaria. Il comune di Xxxxxxxxxx-Rossano provvederà al pagamento del corrispettivo spettante per anno educativo in rate mensili posticipate, su presentazione da parte dell'OEA di regolare fattura mensile completa degli
allegati e del rendiconto sull'andamento del servizio.
Nel caso di applicazione di penali, a valere sui corrispettivi e non sulla cauzione definitiva, le fatture dovranno recare l'indicazione dei relativi importi che andranno detratti dal corrispettivo dovuto per il servizio.
Compatibilmente con la disponibilità di fondi sul relativo capitolo di Bilancio (e/o di cassa), il pagamento avverrà entro 30 gg. dalla data di ricezione da parte della stazione appaltante della fattura con i relativi allegati. I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, saranno condizionati alla preventiva verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché alla preventiva verifica di cui al combinato disposto dell'art. 48 bis D.P.R. 602/73 e del Decreto del MEF n.40del 18.1.08. L'OEA riceverà i pagamenti sul conto dedicato conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della legge136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA
Prima della stipula del contratto, l'OEA deve costituire una garanzia fideiussoria che, essendo il possesso di certificazione di qualità condizione necessaria per la partecipazione alla gara, sarà pari al 5% dell'importo contrattuale. La cauzione garantisce l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore della fideiussione.
L'Istituto garante deve esplicitamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile.
Il Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'OEA in dipendenza del Contratto, salvo restando l'esperimento di ogni altra azione. Il Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano si rivale della cauzione in base a semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. In tal caso, l'OEA sarà avvertito tramite posta elettronica certificata o altra modalità equipollente con avviso di ricevimento.
Su richiesta dell'Amministrazione, l'OEA è tenuto a reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. Ove l'Aggiudicatario non provveda a tale adeguamento, l'Amministrazione è autorizzata a trattenere il relativo importo sulle rate di pagamento.
La garanzia fideiussoria sarà svincolata progressivamente e l'Amministrazione darà l'adesione allo svincolo definitivo e alla restituzione della cauzione all'avente diritto solo ed esclusivamente quando tra l'Amministrazione stessa e l'OEA saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risulteranno danni imputabili all'OEA, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il fatto dei quali l'OEA debba rispondere.
ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI E ONERI
Sono a carico dell'OEA tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione dell'appalto, nonché le imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione dei servizi oggetto dell'affidamento (imposte di bollo e di registro, eventuali diritti di segreteria e copia, tasse ed imposte presenti e future, etc.).
ART. 19 – RESPONSABILITA'- ASSICURAZIONI
L'OEA è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, arrecati a persone o cose in dipendenza dall’esecuzione della presente gestione, esonerando pertanto l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità connessa. La responsabilità su indicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dalla gestione del servizio saranno coperte da polizza assicurativa, che l'OEA dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto del presente contratto, comprese tutte le operazioni accessorie, complementari, e connesse all'affidamento del servizio,
nessuna esclusa né eccettuata. La suddetta polizza deve prevedere:
1) copertura dei rischi per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per un massimale unico minimo non inferiore a € 5.000.000.00 per sinistro e per persona;
Tale copertura deve espressamente prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione a:
- conduzione dei locali, strutture e beni consegnati all'OEA;
- somministrazione di cibi e bevande;
- danni a cose in consegna e/o custodia, anche per fatto dei beneficiari del servizio;
- danni a terzi da incendio;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da collaboratori e/o da altre persone, anche non in rapporto di dipendenza con l'OEA, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità civile personale;
- al cosiddetto danno biologico;
- organizzazione di manifestazioni;
2) copertura Infortuni a favore dei bambini ospiti del nido sia per la durata della loro permanenza nella struttura sia in occasione di eventuali gite e passeggiate con somme assicurate non inferiori ad € 300.000,00 per il caso morte ed € 300.000,00 per il caso di invalidità permanente.
Resta tuttavia inteso che:
▪ le polizze, debitamente quietanzate, devono essere trasmesse al Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano entro 30 gg. dall'aggiudicazione.
▪ i massimali di polizza, sopra riportati, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'OEA, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'OEA medesimo;
▪ l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'OEA dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti;
Inoltre, per gli adempimenti prescritti dal presente articolo, ogni responsabilità civile e penale sarà comunque, a carico dell'OEA, restando per patto espresso totalmente sollevati il comune di Xxxxxxxxxx- Rossano e tutto il personale dipendente e non.
Le spese ed i danni che il Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti dell'impresa ed in ogni caso da questa rimborsate.
L'OEA potrà dimostrare di possedere una polizza RCT/RCO già attivata, avente le medesime caratteristiche, e produrre un'appendice alla polizza da cui risulti la copertura per il servizio oggetto del presente affidamento. La polizza già attivata dovrà prevedere massimali almeno pari a quelli fissati sopra e non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri.
I documenti di polizza comunque presentati dovranno riportare il preciso impegno della Compagnia Assicuratrice a:
▪ comunicare al comune di Xxxxxxxxxx-Rossano ogni variazione che intervenga sulla polizza medesima in merito alle coperture richieste, ivi incluso il mancato pagamento del premio da parte del fornitore; si precisa che tale obbligo di comunicazione vale anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza;
▪ a comunicare ogni inadempienza del Contraente che possa comportare l'inoperatività della garanzia.
ART. 20 - SUBAPPALTO
È tassativamente vietato il subappalto del servizio, pena la risoluzione immediata del contratto e fatta salva ogni iniziativa per il risarcimento del danno. In caso di infrazione alle norme del presente capitolato commessa dall’eventuale sub aggiudicatario occulto, unico responsabile verso l’Ente appaltante si intenderà il soggetto aggiudicatario.
ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietata la cessione anche parziale del contratto.
ART. 22 - INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO
In ogni caso di interruzione e/o sospensione del servizio, l'OEA deve darne avviso al comune di Xxxxxxxxxx-Rossano con anticipo di almeno due giorni lavorativi, salvo motivate ed oggettive ragioni.Le interruzioni parziali del servizio per guasti o per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente al comune di Xxxxxxxxxx-Rossano. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo dell'OEA, che lo stesso non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza. A titolo meramente indicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, sommosse, disordini civili. In ogni caso l'OEA non potrà sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazioni.
ART. 23 - INADEMPIMENTI E PENALI
Salva la risoluzione del contratto di cui all'art. 42, per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto, il Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti dell'OEA le seguenti penali:
a. Per ogni mancato rispetto degli impegni relativi al personale impiegato, così come definito al
Titolo III: € 2.000,00.
b. In caso di mancata nomina del referente del servizio o di mancato assolvimento da parte del referente dei compiti afferenti alla funzione di raccordo con l'Amministrazione: € 2.000,00 per ogni mese di ritardo o episodio di mancato raccordo.
c. Per ogni mancata applicazione delle condizioni previste nel progetto educativo e gestionale: €
1.500,00 per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
d. Per ogni comportamento scorretto o sconveniente o caratterizzato da imperizia o negligenza degli operatori nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: € 300,00, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, del citato comportamento, o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte, comporterà la richiesta di sostituzione del personale interessato.
e. Per ogni mancato rispetto degli obblighi di cui al D.lgs.81/2008: € 3.000,00.
f. In caso di inosservanza degli orari di apertura e chiusura del servizio: € 300,00 per ogni ora o
frazione di ora, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.
g. Per ogni ora o frazione di ora caratterizzata da sospensione o abbandono del servizio imputabile
all'OEA: € 500,00.
h. Per ogni ulteriore inadempimento rispetto a quanto previsto nel contratto: € 500,00.
Il pagamento della penale non esonera l'OEA dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al comune di Xxxxxxxxxx-Rossano e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Per l'applicazione delle penali verrà adottato il seguente procedimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente capitolato saranno contestati all'OEA per iscritto. L'OEA, nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da chiara ed esauriente documentazione.
Qualora le predette deduzioni non pervengano al comune di Xxxxxxxxxx-Rossano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, il comune di Xxxxxxxxxx-Xxxxxxx potrà applicare le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
Il comune di Xxxxxxxxxx-Rossano compenserà i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'OEA a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, si avvarrà della cauzione senza necessità di preventiva diffida, ulteriori accertamenti o procedimento giudiziario. Il comune di Xxxxxxxxxx-Rossano potrà applicare penali nei confronti dell„OEA sino a concorrenza della
misura massima pari al 10% del valore del contratto. Ulteriori inadempimenti daranno luogo alla risoluzione del contratto.
ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre a quanto stabilito dall'art.1453 CC, il comune di Xxxxxxxxxx-Rossano si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 CC, ad esclusivo rischio e danno dell'OEA, oltre all'eventuale applicazione della clausola penale di cui all'art. 45, e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di ulteriori danni, nei seguenti casi:
a. mancato avvio del servizio alla data stabilita;
b. reiterata e grave violazione da parte dell'OEA della normativa vigente applicabile al servizio, delle prescrizioni del presente capitolato, nonché delle condizioni, termini, modalità e costi di cui all'offerta tecnica ed economica;
c. interruzione del servizio per causa imputabile all'OEA, senza giustificati motivi, per tre giorni anchenon consecutivi nel corso della durata del contratto;
d. subappalto del servizio;
e. cessione del contratto;
f. concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall'art. 186 bis della legge fallimentare, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267), fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'OEA;
g. raggiungimento del limite massimo previsto per le penali (10% dell'importo complessivo);
x. xxxxx e/o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
i. manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
j. provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla normativa antimafia, e al Codice penale, ovvero condanne che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
k. utilizzo di personale non adeguato al servizio;
l. omissione o ritardo nel fornire o sostituire il personale per più di due volte nel corso dell'affidamento;
m. reiterata e non adeguatamente motivata sostituzione del personale educativo, oltre il limite del 20% delle presenze su base mensile, riferite al singolo operatore;
n. gravi deficienze, irregolarità e comportamenti scorretti ed inadeguati nell'espletamento degli interventi e dei servizi, con particolare riguardo alla tutela dei bambini, all'attività educativa e ai rapporti tra il personale e i bambini;
o. grave e reiterata violazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro;
p. grave e reiterata violazione delle norme di igiene;
q. inosservanza degli obblighi previsti dal Titolo III del presente Capitolato, nonché grave e reiterata violazione delle norme vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa;
r. mancato pagamento dei premi della polizza assicurativa di cui all'art. 38;
s. non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dall'OEA;
t. inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136.
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il comune di Xxxxxxxxxx-Rossano potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'OEA, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per i casi sopra riportati, l’OEA, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il comune di Xxxxxxxxxx-Rossano dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale e/o per indire una nuova gara per l'affidamento del servizio.
ART. 25 - RECESSO
In caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'OEA possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, il Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal Contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all’OEA tramite posta elettronica certificata o altra modalità equipollente con avviso di ricevimento.
In caso di recesso, l'OEA ha diritto al pagamento da parte del comune di Xxxxxxxxxx-Rossano dei soli servizi prestati, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal presente capitolato, con esclusione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
ART. 26 - TUTELA DELLA PRIVACY
L'OEA è tenuto a garantire in ogni momento il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
Il trattamento di tali dati deve essere finalizzato esclusivamente alle attività previste dal presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. È pertanto fatto divieto all'OEA ed al personale impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti all’attività stessa. Di qualsiasi abuso sarà responsabile l'OEA.
ART. 27 - COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni fra l'OEA e il comune di Xxxxxxxxxx-Rossano riferite al presente affidamento sono effettuate per iscritto con posta elettronica certificata o, nel caso di impossibilità di funzionamento, con altra modalità equipollente con avviso di ricevimento.
ART. 28 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente all’esecuzione del contratto, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Castrovillari. È esclusa la competenza arbitrale.