Tar. 217) Contratto di assicurazione in forma mista a premio unico
CBA VITA S.p.A. - COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA
CBA CEDOLA TRIMESTRALE
(Tar. 217)
Contratto di assicurazione in forma mista a premio unico
con specifica provvista di attivi e liquidazione di somme periodiche
Il presente Fascicolo Informativo, contenente
• Scheda sintetica
• Nota informativa
• Condizioni contrattuali
• Glossario
• Modulo di proposta
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la scheda sintetica e la nota informativa
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.
1. Informazioni generali
1.a) Impresa di assicurazione
Compagnia di Banche e Assicurazioni per le assicurazioni sulla vita S.p.A. – in breve CBA Vita S.p.A. - società appartenente al Gruppo Banca Sella, in seguito denominata Società.
1.b) Denominazione del contratto CBA CEDOLA TRIMESTRALE
1.c) Tipologia del contratto
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano trimestralmente in base al rendimento di una specifica provvista di attivi.
1.d) Durata
La durata del presente contratto, intesa come periodo che intercorre tra la data di decorrenza (23/06/2008) e quella di scadenza (23/06/2010), è fissa e pari a 2 anni.
E’ possibile esercitare il diritto di riscatto trascorsi sei mesi dalla decorrenza del contratto.
1.e) Pagamento dei premi
Il presente contratto prevede il versamento di un premio unico, di importo non inferiore a 15.000 Euro.
2. Caratteristiche del contratto
CBA CEDOLA TRIMESTRALE è rivolto a chi ricerca un investimento di breve durata a rendimento garantito con liquidazione periodica di tale rendimento sotto forma di cedola.
Il prodotto garantisce, infatti, a fronte del versamento di un premio unico alla decorrenza del contratto, un reddito certo e predeterminato (cedola), pagabile trimestralmente fino alla scadenza e comunque non oltre il decesso dell’Assicurato.
Alla scadenza è garantito il rimborso del premio unico versato.
CBA CEDOLA TRIMESTRALE, pur fornendo una copertura in caso di morte nel corso della durata del contratto, non è finalizzato a soddisfare specifiche esigenze di protezione dal verificarsi di tale evento.
Al fine di una migliore comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili insito nel contratto, si rinvia allo sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto, contenuto nella sezione E della Nota Informativa “Progetto esemplificativo delle prestazioni”.
L’impresa è tenuta a consegnare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazioni in caso di vita
In caso di vita dell’Assicurato alle ricorrenze trimestrali del contratto, compresa la scadenza, il pagamento al Contraente, di somme periodiche (cedole).
In caso di vita dell’Assicurato a scadenza, il pagamento del capitale base assicurato ai beneficiari designati in polizza dal Contraente.
Il capitale base assicurato è pari al premio unico versato.
b) Prestazioni in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, il pagamento di un capitale pari al valore corrente della polizza (quale risulta definito al punto 3. della Nota Informativa), maggiorato di un capitale aggiuntivo variabile in funzione dell’età dell’Assicurato.
Il contratto prevede un tasso di interesse garantito del 3,40% annuo, riconosciuto trimestralmente al contratto sotto forma di cedola garantita calcolata sul capitale base assicurato in regime di capitalizzazione semplice. Di conseguenza ciascuna cedola trimestrale è pari allo 0,85% del capitale base assicurato.
Trascorsi sei mesi dalla stipulazione, è facoltà del Contraente di riscattare il contratto, totalmente o parzialmente, sopportando il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato se richiesto in date diverse dalle ricorrenze trimestrali della data di decorrenza.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 5 delle condizioni di polizza.
4. Costi
La Società, al fine di svolgere l’attività di collocamento, di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati sulle specifiche attività acquistate per far fronte alle garanzie offerte riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall’ISVAP, l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”.
Il “Costo percentuale medio annuo” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.
A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il “Costo percentuale medio annuo” del 10° anno è pari all’1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il “Costo percentuale medio annuo” del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio.
Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base del tasso di rendimento annuo delle specifiche attività acquistate per far fronte alle garanzie offerte pari al 4,91% ed al lordo dell’imposizione fiscale.
Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”
Premio unico: | € 15.000 | Premio unico: | € 45.000 | Premio unico: | € 90.000 |
Sesso ed età: | qualunque | Sesso ed età: | qualunque | Sesso ed età: | qualunque |
Durata: | 2 anni | Durata: | 2 anni | Durata: | 2 anni |
Anno | Costo percentuale medio annuo |
1 | 1,139% |
2 | 1,139% |
Anno | Costo percentuale medio annuo |
1 | 1,139% |
2 | 1,139% |
Anno | Costo percentuale medio annuo |
1 | 1,139% |
2 | 1,139% |
5. Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità, leggere la sezione D della Nota informativa.
CBA Vita è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda sintetica.
Il rappresentante legale
Biagio Massi
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
La Nota informativa si articola in cinque sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATE E SULLE GARANZIE OFFERTE
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Compagnia di Banche e Assicurazioni per le assicurazioni sulla vita S.p.A. – in breve CBA Vita S.p.A. - società appartenente al Gruppo Banca Sella, con sede legale a Milano – Italia – Via Vittor Pisani, 13 - CAP 20124
Recapito telefonico: 02.67612.0 – fax 02. 676120.598 Sito internet: www.cbavita.com
Indirizzo di posta elettronica: cbadirezione@cbavita.com
CBA Vita S.p.A. è una Società di diritto italiano, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto Ministeriale n. 19336 del 22.05.1992 (G.U. n. 127 del 01.06.1992) e con Provvedimento ISVAP
n. 633 del 28.7.1997 (G.U. 181 del 5.8.1997) per Infortuni e Malattie.
La Società di revisione dell’impresa è Deloitte & Touche S,.p.A., con sede legale a Torino, Galleria San Federico, 54.
2. Conflitto di interessi
Con riferimento alla specifica tipologia contrattuale non si ravvisano situazioni di conflitto di interessi.
In ogni caso, qualora si dovessero generare tali situazioni, la Società opererà in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
CBA CEDOLA TRIMESTRALE ha una durata fissa di 2 anni (dal 23/06/2008 al 23/06/2010) e prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
In caso di vita dell’Assicurato alle ricorrenze trimestrali del contratto, compresa la scadenza, la Società corrisponde al Contraente, una somma periodica, di seguito definita cedola.
Ciascuna cedola trimestrale viene calcolata sul capitale base assicurato, con le modalità indicate al successivo punto 5., applicando una misura annua di rivalutazione prestabilita del 3,40%; tale misura è determinata, come indicato al successivo punto 5., in funzione del rendimento della specifica provvista di attivi appositamente acquistati dalla Società per far fronte agli impegni assunti, al netto dei costi indicati alla successiva Sezione C.
In caso di vita dell’Assicurato a scadenza, la Società corrisponde, ai beneficiari designati in polizza dal Contraente, una somma pari al capitale base assicurato.
Il capitale base assicurato è pari al premio unico versato (eventualmente ridotto a fronte dei riscatti parziali già liquidati).
PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO
In caso di decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, la Società corrisponde ai beneficiari designati in polizza dal Contraente, una somma pari al valore corrente della polizza, aumentato di un capitale aggiuntivo pari ad una percentuale del capitale base assicurato variabile in funzione dell’età dell’Assicurato alla decorrenza del contratto, come riportato nella seguente tabella; la maggiorazione massima non può, in ogni caso, superare 5.000 euro.
Età dell’Assicurato alla decorrenza | Percentuale di maggiorazione |
Inferiore a 50 | 5,0% |
Superiore o uguale a 50 e inferiore a 55 | 2,5% |
Superiore o uguale a 55 e inferiore a 60 | 1,5% |
Superiore o uguale a 60 e inferiore a 65 | 1,0% |
Superiore o uguale a 65 e inferiore a 75 | 0,5% |
Superiore o uguale a 75 | 0,1% |
Il valore corrente della polizza è pari alla somma degli importi di cui ai successivi punti 1. e 2., diminuito dell’importo di cui al punto 3.:
1. il valore attuale del capitale base assicurato liquidabile alla scadenza;
I suddetti valori attuali sono calcolati alla data di valorizzazione sulla base della curva dei tassi zero coupon di seguito definiti, ognuno aumentato dello 0,30%.
In ogni caso, il valore corrente della polizza non può superare quello che si otterrebbe utilizzando, ai fini del calcolo dei suddetti valori attuali, il tasso annuo di interesse fisso del 4,91%.
La data di valorizzazione è il 7° giorno lavorativo che segue la ricezione, da parte della Società, della denuncia di decesso, corredata della documentazione richiesta ai sensi del successivo punto 12.
I tassi zero coupon sono derivati dai tassi Euribor - come fissati dalla European Banking Federation alle ore 11 di Bruxelles - e dalla curva dei tassi euro swap - come fissati da IsdaFix alle ore 11 di Francoforte
- pubblicati dai principali "informations providers". I singoli tassi zero coupon della curva rappresentano, per le varie scadenze, il rendimento di un titolo avente quella stessa scadenza senza flussi cedolari intermedi.
A titolo esemplificativo, ipotizzando che la curva dei tassi alla data di valorizzazione sia quella in essere al 23/5/2008, il valore corrente della polizza, per ogni 100 euro di capitale base assicurato, trascorsi 10 mesi dalla decorrenza sarebbe così calcolato
Mesi mancanti
Tasso di attualizzazione
Capitale liquidabile
Cedole liquidabili
Valore attuale del capitale
(A)
Valore attuale delle cedole aumentate dello 0,35% del capitale
(B)
2 | 5,14% | 0,85 | 1,19 | |
5 | 5,34% | 0,85 | 1,17 | |
8 | 5,37% | 0,85 | 1,16 | |
11 | 5,39% | 0,85 | 1,14 | |
14 | 5,36% | 100 | 0,85 | 94,09 1,13 |
94,09 5,80
Valore corrente della polizza = A + B - 0,35 x 30/90 = 99,77
4. Premi
A fronte delle prestazioni sopra descritte, il presente contratto prevede il pagamento di un premio unico, la cui entità è determinata in relazione all’ammontare delle garanzie prestate.
Fermo restando che le parti possono stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente dovrà versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento, scegliendo una delle seguenti modalità:
• bonifico bancario (anche mediante addebito automatico sul proprio conto corrente, se stabilito contrattualmente dalle parti) con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Società o al competente soggetto abilitato, purché in qualità di intermediario della stessa. In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza;
• assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità emesso all’ordine del competente soggetto abilitato, purché in qualità di intermediario della Società, contro rilascio di apposita quietanza dallo stesso sottoscritta.
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
A copertura degli impegni assunti con questa tipologia di contratti, la Società ha acquistato un importo predeterminato di titoli obbligazionari a reddito fisso, di durata pari alla durata del contratto e si impegna a mantenere questi titoli nelle proprie disponibilità, per i contratti ancora in vigore, fino alla loro naturale scadenza.
Il rendimento cedolare lordo di tali titoli è predeterminato e pari al 4,82% annuo; il loro rendimento atteso lordo, calcolato ai sensi del Regolameno ISVAP n. 21 del 28/3/2008, è pari al 4,91% annuo.
La misura annua di rivalutazione riconosciuta al contratto è anch’essa predeterminata e pari al 3,40% annuo; tale misura di rivalutazione si ottiene sottraendo 1,42 punti percentuali dal suddetto rendimento cedolare lordo degli attivi a copertura.
La rivalutazione del contratto avviene trimestralmente, ad ogni ricorrenza trimestrale della data di decorrenza. Gli interessi maturati per rivalutazione si determinano, in regime di capitalizzazione semplice, sulla base della misura annua di rivalutazione sopra indicata e vengono liquidati al Contraente come cedola. Di conseguenza ciascuna cedola trimestrale è pari allo 0,85% del capitale base assicurato. Al fine di illustrare più dettagliatamente gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni si rinvia alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto.
La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
6. Costi
6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
6.1.1 Costi gravanti sul premio Nessuno.
6.1.2 Costi per riscatto Nessuno.
6.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento degli specifici attivi acquisiti a copertura
Dal rendimento cedolare lordo degli specifici attivi acquisiti a copertura, la Società trattiene l’1,42% su base annua; tale prelievo viene utilizzato dalla Società anche per far fronte al costo della garanzia sul valore di riscatto descritta al successivo punto 9. (circa 0,325% annuo) ed a quello della maggiorazione in caso di morte dell’Assicurato.
7. Regime fiscale
Regime fiscale dei premi
I premi corrisposti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita e, quindi, il premio pagato sul presente contratto sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni. Si segnala al Contraente che:
• soltanto se l’assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione del 19% dall’imposta sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini del calcolo dell’IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge;
• se solo una componente del premio è destinata alla copertura dei rischi di cui al precedente sottopunto, il diritto alla detrazione spetta con esclusivo riferimento e, quindi, limitatamente a tale componente.
L’importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare 1.291,14 Euro. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta.
Regime fiscale delle prestazioni assicurate
Le somme assicurate percepite nell’esercizio di attività d’impresa concorrono a formare il reddito d’impresa restando assoggettate all’ordinaria tassazione: in questi casi non si applica l’imposta sostitutiva di seguito indicata. Negli altri casi:
• le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall’IRPEF;
• le somme assicurate corrisposte in forma di capitale, limitatamente all’eccedenza (plusvalenza) rispetto all’ammontare dei premi pagati (al netto dell’eventuale componente indicata dalla Compagnia per le coperture di rischio), costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. La misura dell’imposta sostitutiva è del 12,5%;
• la stessa imposta sostitutiva si applica al capitale, diminuito dei premi pagati, al momento della sua eventuale conversione in una rendita vitalizia con funzione previdenziale, cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all’erogazione; le rate di rendita, limitatamente all’importo ottenuto come differenza fra la rata di rendita erogata e la corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari che maturano dopo la data in cui sorge il diritto alla corresponsione della rendita, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
8. Modalità di perfezionamento del contratto
Il contratto si considera concluso nel giorno in cui il Contraente riceve la comunicazione dell’accettazione della proposta da parte della Società oppure il documento di polizza.
L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato regolarmente corrisposto il premio previsto:
• dalle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso; oppure
• dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, qualora la stessa preveda una data di decorrenza successiva a quella in cui il contratto è concluso.
9. Riscatto
Il Contraente ha facoltà, trascorsi 6 mesi dalla decorrenza del contratto, di risolvere anticipatamente il contratto richiedendone il valore di riscatto.
Il valore di riscatto è pari al valore corrente della polizza, come definito al precedente punto 3., calcolato in corrispondenza della data di riscatto indicata nella richiesta dal Contraente.
Il riscatto determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta.
È facoltà del Contraente di richiedere anche dei riscatti parziali a condizione che il capitale base assicurato residuo risulti non inferiore a 15.000,00 euro.
Il valore del riscatto parziale si determina con le stesse modalità del valore di riscatto totale, ma con riferimento al capitale base riscattato.
Il riscatto parziale determina, con effetto dalle ore 24 della data della richiesta, la riduzione del capitale base assicurato di un importo pari al capitale base riscattato.
Qualora il riscatto, totale o parziale, venga richiesto in corrispondenza di una ricorrenza trimestrale della data di decorrenza del contratto (23/12/2008, 23/3/2009, 23/6/2009, 23/9/2009, 23/12/2009, 23/3/2010) e, a tale data, il valore corrente della polizza risulti inferiore al capitale base assicurato, la Società si impegna a integrare tale differenza sul 100% del capitale base riscattato.
La richiesta di riscatto, corredata della documentazione richiesta ai sensi del successivo punto 12., deve pervenire alla Società almeno 7 giorni lavorativi prima della data di riscatto indicata nella richiesta stessa.
A titolo di esempio, ipotizzando che il riscatto totale venga richiesto in corrispondenza della prima ricorrenza semestrale della data di decorrenza del contratto e che, in tale data, il valore corrente della polizza sia pari a 48.000 euro per 50.000 euro di capitale base assicurato, il valore di riscatto è pari a Valore di riscatto = valore corrente della polizza +
+ 100% (capitale base assicurato – valore corrente della polizza) =
= 48.000 + 100% x (50.000-48.000) = 50.000
E’ possibile richiedere, in qualsiasi momento, la quantificazione del valore di riscatto del contratto rivolgendosi direttamente allo sportello bancario che lo ha collocato oppure a CBA Vita – Gestione Portafoglio – Via Vittor Pisani, 13 – 20124 Milano, fax 02.676120.599 e-mail:cbagestioni@cbavita.com. Si precisa che il valore di riscatto, se richiesto in date diverse dalle ricorrenze trimestrali della data di decorrenza del contratto, può risultare inferiore al premio versato.
Una esemplificazione dell’evoluzione del valore di riscatto è riportata nel Progetto esemplificativo contenuto nella Sezione E, fermo restando che i valori puntuali saranno evidenziati nel Progetto personalizzato.
10. Revoca della proposta
Fino al momento in cui il contratto non è concluso, il Proponente ha facoltà di revocare la proposta di assicurazione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata indirizzata al seguente recapito: CBA VITA S.p.A. –Via Vittor Pisani, 13 – 20124 Milano.
Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, la Società rimborsa le somme eventualmente già pagate all’atto della sottoscrizione della proposta.
11. Diritto di recesso
Entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può recedere dal contratto, dandone comunicazione alla Società - per il tramite dello sportello bancario cui è appoggiato il contratto o con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, direttamente indirizzata a CBA VITA S.p.A., Via Vittor Pisani 13, 20124 Milano - allegando l’originale di polizza e le eventuali appendici.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della richiesta.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio versato.
12. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni
La documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni è indicata all’articolo 12 delle Condizioni Contrattuali.
La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.
Ai sensi dell’articolo 2952 C.C. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede della Società, ovvero attraverso accredito su conto corrente bancario.
13. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Vengono di seguito riportati alcuni aspetti normativi di particolare rilievo.
Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall’assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.
Diritto proprio del beneficiario
Ai sensi dell’art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
14. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto è redatto in lingua italiana.
15. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, scrivendo a CBA Vita – Servizio Reclami – Via Vittor Pisani, 13 – 20124 Milano, fax 02.676120.598 e-mail:cbadirezione@cbavita.com. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
16. Informativa in corso di contratto
La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente Nota informativa intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
La Società si impegna, inoltre, a trasmettere entro sessanta giorni da ciascuna ricorrenza annuale del contratto, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:
a) premio versato e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto precedente;
b) valore delle cedole liquidate nell’anno di riferimento;
c) importo dei riscatti parziali liquidati nell’anno di riferimento;
d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto;
e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto.
E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto previsti dal contratto. L’elaborazione viene effettuata in base ad un predefinito importo di premio .
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e del valore di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base del tasso di rendimento garantito contrattualmente.
SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO IN BASE A:
Tasso di rendimento annuo garantito 3,40% Età: qualunque
Durata: 2
Premio unico: 15.000,00
Trimestri trascorsi | Capitale base assicurato | Cedola liquidata alla fine del trimestre | Cumulo cedole liquidate | Valore di riscatto garantito alla fine del trimestre |
1 | 15.000,00 | 127,500 | 127,50 | - |
2 | 15.000,00 | 127,500 | 255,00 | 15.000,00 |
3 | 15.000,00 | 127,500 | 382,50 | 15.000,00 |
4 | 15.000,00 | 127,500 | 510,00 | 15.000,00 |
5 | 15.000,00 | 127,500 | 637,50 | 15.000,00 |
6 | 15.000,00 | 127,500 | 765,00 | 15.000,00 |
7 | 15.000,00 | 127,500 | 892,50 | 15.000,00 |
8 | 15.000,00 | 127,500 | 1.020,00 |
L'operazione di riscatto può comportare una penalizzazione economica se richiesta in date diverse dalle ricorrenze trimestrali della data di decorrenza. In tali ricorrenze è invece garantito il recupero del premio versato.
Le prestazioni indicate nella tabella sopra riportata sono al lordo degli oneri fiscali.
***
CBA Vita è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il rappresentante legale Biagio Massi
PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO
Art. 1 - Prestazioni assicurate
Con la presente assicurazione, la Società garantisce:
• in caso di vita dell’Assicurato alle ricorrenze semestrali del contratto, compresa la scadenza, il pagamento al Contraente, di somme periodiche, di seguito definite cedole, determinate come descritto al successivo art.5;
• in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, del capitale base assicurato;
• in caso di decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente del valore corrente della polizza maggiorato di un capitale aggiuntivo; il capitale aggiuntivo, che non può in ogni caso superare 5.000 euro, è pari al capitale base assicurato moltiplicato per la percentuale di maggiorazione indicata nella seguente tabella in corrispondenza dell’età dell’Assicurato alla decorrenza del contratto.
Età dell’Assicurato alla decorrenza | Percentuale di maggiorazione |
Inferiore a 50 | 5,0% |
Superiore o uguale a 50 e inferiore a 55 | 2,5% |
Superiore o uguale a 55 e inferiore a 60 | 1,5% |
Superiore o uguale a 60 e inferiore a 65 | 1,0% |
Superiore o uguale a 65 e inferiore a 75 | 0,5% |
Superiore o uguale a 75 | 0,1% |
Il capitale base assicurato è pari al premio unico versato, eventualmente ridotto, come indicato all’art. 7, a seguito di riscatti parziali effettuati.
Il valore corrente della polizza è calcolato con le modalità indicate all’art. 6 in corrispondenza del 7° giorno lavorativo che segue la ricezione, da parte della Società, della denuncia di sinistro, corredata della documentazione richiesta ai sensi del successivo art. 12.
Art. 2 - Premio
Il premio, indicato in polizza, è dovuto in unica soluzione alla data di decorrenza del contratto.
Fermo restando che le parti possono stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente dovrà versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento, scegliendo una delle seguenti modalità:
• bonifico bancario (anche mediante addebito automatico sul proprio conto corrente, se stabilito contrattualmente dalle parti) con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Società o al competente soggetto abilitato, purché in qualità di intermediario della stessa. In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza;.
• assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità emesso all’ordine del competente soggetto abilitato, purché in qualità di intermediario della Società, contro rilascio di apposita quietanza dallo stesso sottoscritta.
PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
Art. 3 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore e scadenza dell’assicurazione
Il contratto si intende concluso nel giorno in cui:
• la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato, oppure
• il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l’assenso della Società stessa.
L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico pattuito, alle ore 24 della data di decorrenza (23/06/2008) e termina alle ore 24 della data di scadenza (23/06/2010).
Nel caso in cui il versamento del premio sia effettuato successivamente alla data di decorrenza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.
Art. 4 - Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con le modalità indicate all’art. 12.
Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, dietro consegna dell’originale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente il premio versato.
PARTE III - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE
Art. 5 – Misura di rivalutazione e modalità di calcolo della cedola
Al presente contratto, la Società riconosce una rivalutazione del capitale base assicurato nella misura e con le modalità di seguito indicate.
A) Specifica provvista di attivi
A copertura degli impegni assunti con il presente contratto, la Società ha acquistato un predefinito importo di titoli di debito a reddito fisso, aventi la stessa durata residua del contratto e si impegna a mantenerli nelle proprie disponibilità, qualora il contratto sia ancora in vigore fino alla loro scadenza.
B) Tasso di rendimento annuo degli attivi
Il rendimento cedolare lordo dei titoli di cui al punto A) è pari al 4,82% annuo; il loro rendimento atteso lordo, calcolato ai sensi del Regolameno ISVAP n. 21 del 28/3/2008, è pari al 4,91% annuo.
C) Misura annua di rivalutazione
La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto si ottiene sottraendo 1,42 punti percentuali dal tasso di rendimento cedolare degli attivi di cui al precedente punto B) ed è quindi pari al 3,40%.
D) Calcolo della Cedola
Ad ogni ricorrenza trimestrale della data di decorrenza, vengono riconosciuti al contratto gli interessi maturati per rivalutazione sotto forma di cedola da liquidare al Contraente.
Gli interessi maturati per rivalutazione si determinano sul capitale base assicurato, in regime di capitalizzazione semplice, applicando la misura annua di rivalutazione definita al precedente punto C) su base trimestrale (3/12).
Art. 6 – Valore corrente della polizza
Il valore corrente della polizza è pari alla somma degli importi di cui ai successivi punti 1. e 2., diminuito dell’importo di cui al punto 3.:
1. il valore attuale del capitale base assicurato liquidabile alla scadenza;
2. il valore attuale delle singole cedole, liquidabili alle successive ricorrenze trimestrali del contratto, ognuna aumentata dello 0,35% del capitale base assicurato;
3. l’importo ottenuto moltiplicando lo 0,35% del capitale base assicurato per il rapporto tra il numero di giorni trascorsi dall’ultima ricorrenza trimestrale della data di decorrenza alla data di valorizzazione ed il numero di giorni del trimestre.
I suddetti valori attuali sono calcolati alla data di valorizzazione sulla base della curva dei tassi zero coupon di seguito definiti, ognuno aumentato dello 0,30%.
In ogni caso, il valore corrente della polizza non può superare quello che si otterrebbe utilizzando, ai fini del calcolo dei suddetti valori attuali, il tasso annuo di interesse fisso del 4,91%.
La data di valorizzazione è il 7° giorno lavorativo che segue la ricezione, da parte della Società, della denuncia di decesso, corredata della documentazione richiesta ai sensi del successivo punto 12.
I tassi zero coupon sono derivati dai tassi Euribor - come fissati dalla European Banking Federation alle ore 11 di Bruxelles - e dalla curva dei tassi euro swap - come fissati da IsdaFix alle ore 11 di Francoforte
- pubblicati dai principali "informations providers". I singoli tassi zero coupon della curva rappresentano, per le varie scadenze, il rendimento di un titolo avente quella stessa scadenza senza flussi cedolari intermedi.
Qualora cause di forza maggiore non consentano la rilevazione nella data prevista, della curva dei tassi zero coupon, il calcolo del valore corrente della polizza verrà rinviato fino a quando gli elementi necessari per il calcolo non si rendano nuovamente disponibili.
Art. 7 - Riscatto
A condizione che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere alla Società, con le modalità indicate all’art. 12, la corresponsione del valore di riscatto, indicando la data cui far riferimento per il calcolo (data di riscatto).
Il valore di riscatto è pari al valore corrente della polizza, come definito al precedente art. 6, calcolato in corrispondenza della data di riscatto.
Il riscatto determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta.
È facoltà del Contraente, trascorsi almeno sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, richiedere dei riscatti parziali a condizione che il capitale base assicurato residuo risulti non inferiore a 15.000,00 euro.
Il valore del riscatto parziale si determina con le stesse modalità del valore di riscatto totale, ma con riferimento al capitale base riscattato.
Il riscatto parziale determina, con effetto dalle ore 24 della data della richiesta, la riduzione del capitale base assicurato di un importo pari al capitale base riscattato.
Qualora il riscatto, totale o parziale, venga richiesto in corrispondenza di una ricorrenza trimestrale della data di decorrenza del contratto (23/12/2008, 23/3/2009, 23/6/2009, 23/9/2009, 23/12/2009, 23/3/2010) e, a tale data, il valore corrente della polizza risulti inferiore al capitale base assicurato, la Società si impegna a integrare tale differenza sul 100% del capitale base riscattato.
La richiesta di riscatto, corredata della documentazione richiesta ai sensi del successivo art. 12, deve pervenire alla Società almeno 7 giorni lavorativi prima della data di riscatto.
Art. 8 - Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla polizza o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate.
Nel caso di pegno o vincolo, il recesso e le operazioni di riscatto richiedono l’assenso scritto del creditore o vincolatario.
Art. 9 - Comunicazioni alla Società
Il Contraente, ad ogni effetto del presente contratto, deve comunicare per iscritto alla Società ogni cambiamento di residenza o domicilio assumendosi, in difetto, tutte le conseguenze di legge o di contratto.
Art. 10 - Comunicazioni della Società
La Società si impegna a trasmettere, entro sessanta giorni da ciascun anniversario della data di decorrenza del contratto, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:
a. premio versato e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto precedente;
b. valore delle cedole liquidate nell’anno di riferimento;
c. importo dei riscatti parziali liquidati nell’anno di riferimento;
d. valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto;
e. valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto.
PARTE IV - BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ
Art. 11 - Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
• dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.
Art. 12 - Pagamenti della Società
Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio della stessa o attraverso accredito sul conto corrente indicato dall’avente diritto, contro rilascio di regolare quietanza.
La richiesta di liquidazione può essere inviata direttamente alla Società – a mezzo di raccomandata
a.r. indirizzata alla sede della stessa - oppure presentata alla Società per il tramite dello sportello bancario cui è appoggiato il contratto, allegando la documentazione di seguito indicata.
1. Recesso dal contratto:
• originale di polizza ed eventuali appendici o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento degli stessi;
2. Riscatto del contratto:
• originale di polizza ed eventuali appendici o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento degli stessi;
3. Scadenza contrattuale:
• originale di polizza ed eventuali appendici o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento degli stessi;
4. Decesso dell’assicurato:
• originale di polizza ed eventuali appendici o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento degli stessi;
• certificato di morte in carta semplice;
• certificato medico attestante le cause del decesso e, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio), copia del referto dell'Autorità di P.S. o Giudiziaria, da cui si possano rilevare le circostanze del decesso;
• nel caso in cui il Contraente coincida con l’Assicurato: Atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario o un Segretario Comunale) o, solo per importi liquidabili inferiori a 50.000 euro, dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere allegata copia autentica, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. In mancanza di testamento, se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l'atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari;
• originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.
In ogni caso, è necessario
• lo svincolo da parte del vincolatario o la revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio, in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno,
• la consegna, da parte di ciascun avente diritto a qualsiasi pagamento da parte della Società in esecuzione del Contratto, di una copia di un proprio documento d’identità valido e del codice fiscale.
La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere l’ulteriore documentazione necessaria a verificare l’esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso, purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.
Il pagamento di quanto dovuto dalla Società mediante accredito sul conto corrente indicato dall’avente diritto, anche in assenza di apposita quietanza, libera la Società da qualsiasi obbligazione nei confronti dell’avente diritto.
PARTE V - LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ
Art. 13 - Legge applicabile
Il contratto è regolato dalla legge italiana.
Art. 14 - Giurisdizione e foro competente
Per qualsiasi controversia relativa o connessa al presente contratto hanno giurisdizione esclusivamente le Corti italiane ed è esclusivamente competente il Foro della residenza o del diverso domicilio elettivo degli aventi diritto (Contraente, Assicurato o Beneficiari).
Art. 15 - Tasse e imposte
Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Glossario
Appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il Contraente.
assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l’assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Caricamenti
Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
condizioni contrattuali (o di assicurazione o di polizza)
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.
Decorrenza della garanzia
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
detraibilità fiscale (del premio versato)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
dichiarazioni precontrattuali
Informazioni fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
diritto proprio (del beneficiario)
Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente.
durata contrattuale
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Impignorabilità e insequestrabilità
Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
imposta sostitutiva
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
impresa di assicurazione
Vedi “società”.
ISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Liquidazione
Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Pegno
perfezionamento del contratto
Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
periodo di copertura (o di efficacia)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
polizza
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
premio
Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto
prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.
proposta
Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Quietanza
Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio.
Recesso (o ripensamento)
Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
revoca
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
ricorrenza annuale
L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
rivalutazione
Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento delle specifiche attività acquisite dalla Società a copertura degli impegni assunti con il contratto secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.
Scadenza
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’assicurato.
società (di assicurazione)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.
soggetto abilitato dalla Società al collocamento
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
Tassazione ordinaria
Determinazione dell’imposta che si attua applicando le aliquote stabilite dalla normativa fiscale sul reddito complessivo del contribuente.
Vincolo
CBA VITA S.p.A. - COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA
Capitale Sociale Euro 39.000.000 i.v. - Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani 13 - Tel. 02/676120 –
Fax 02/ 676120598 - Internet: www.cbavita.com - C.F./P. IVA n. 10288130155 - Reg. Imprese di Milano n. 315047 - R.E.A. n. 1363580 - Autorizzata con D.M. n. 19336del 22.5.1992 (G.U. 127 dell’1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U. 181 del 5.8.1997) per Infortuni e Malattie. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A.
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE
N.
PRODOTTO
Questo è il numero attribuito alla presente proposta, cui entrambe le parti faranno riferimento - qualora non sia di seguito indicato il numero di polizza definitivo – fino a comunicazione da parte
della Società della numerazione definitiva della polizza.
DISTRIBUTORE
CODICE
CODICE FILIALE E PRODUTTORE
CONTRAENTE
RILASCIATO DA (ente e luogo)
DATA RILASCIO
ESTREMI DOCUMENTO
STATO
C.A.P., LOCALITA’ E PROVINCIA
RESIDENZA (via e numero civico)
STATO
PROVINCIA
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
SESSO
CODICE FISCALE
COGNOME E NOME (del Contraente o del legale rappresentante)
TIPO
STATO
C.A.P., LOCALITA’ E PROVINCIA
RESIDENZA (via e numero civico)
STATO
PROVINCIA
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
STATO
C.A.P., LOCALITA’ E PROVINCIA
RESIDENZA (via e numero civico)
PARTITA IVA
RAGIONE SOCIALE
Nel caso in cui il Contraente sia un’impresa
PT = Patente
AA = Altri documenti
TP = Tessera postale PS = Passaporto
CI = Carta di identità PA = Porto d’armi
CODIFICA TIPO DOCUMENTO DI IDENTITA’:
CI PT PS TP PA AA
ASSICURATO
COGNOME E NOME
CODICE FISCALE
SESSO
PROFESSIONE
ETA’
BENEFICIARI
IN CASO DI VITA IN CASO DI MORTE
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
NOTE E CONDIZIONI PARTICOLARI – Spazio riservato per eventuali indicazioni o richieste del Contraente (appendici, vincoli,caricamenti, carenza, ecc)
TOTALE
IMPOSTE
DIRITTI
NETTO
PREMIO DA CORRISPONDERE
PREMIO UNICO O RATA DI PERFEZIONAMENTO PREMIO AGGIUNTIVO
RATE SUCCESSIVE DA
PREMIO TOTALE
PREMIO GARANZIE COMPLEMENTARI
PREMIO GARANZIA BASE
PRESTAZIONE INIZIALE ASSICURATA
DATA SCADENZA ULTIMO PREMIO
frequenza
Durata (anni)
PAGAMENTO PREMI
DATA SCADENZA
mesi
anni
DURATA
DATA DECORRENZA
FIRMA DEL COLLOCATORE FIRMA DELL’ASSICURATO
(se diverso dal contraente)
FIRMA DEL CONTRAENTE
CBA VITA S.p.A. - COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA
Capitale Sociale Euro 39.000.000 i.v. - Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani 13 - Tel. 02/676120
Fax 02/676120598- Internet: www.cbavita.com - C.F./P. IVA n. 10288130155 - Reg. Imprese di Milano n. 315047 - R.E.A. n. 1363580 - Autorizzata con D.M. n. 19336del 22.5.1992 (G.U. 127 dell’1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U. 181 del 5.8.1997) per Infortuni e Malattie. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A.
REVOCABILITA’ DELLLA PROPOSTA E DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO |
La presente proposta può essere revocata entro la data di conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata indirizzata al seguente recapito: CBA VITA S.p.A – Via Vittor Pisani, 13 – 20124 Milano. Il Contraente può recedere dal contratto, nei 30 giorni successivi alla conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Società, per il tramite dello sportello bancario cui è appoggiato il contratto oppure direttamente con lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: CBA VITA S.p.A – Via Vittor Pisani 13, - 20124 Milano, allegando l’originale di polizza e le eventuali appendici. |
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL PREMIO |
Il Contraente dovrà versare il premio alla Società scegliendo una delle seguenti modalità: Bonifico bancario (anche mediante addebito automatico sul proprio conto corrente) con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Società; Bonifico bancario con accredito sull’apposito conto corrente intestato al competente soggetto abilitato al collocamento, purché in qualità di intermediario della Società. Assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità emesso all’ordine competente soggetto abilitato al collocamento, purché in qualità di intermediario della Società, contro rilascio di apposita quietanza dallo stesso sottoscritta. |
Data
FIRMA DEL CONTRAENTE
FIRMA DEL CONTRAENTE
Data
• dichiara di aver ricevuto il progetto esemplificativo personalizzato relativo al prodotto (solo per forme rivalutabili)
• dichiara di aver ricevuto e preso visione del FASCICOLO INFORMATIVO relativo al prodotto (modello )
IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE
(spazio riservato a dichiarazioni ai fini di approvazioni specifiche)
DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE
COORDINATE BANCARIE DEL CONTRAENTE | |
CODICE IBAN | Intestato a: |