Comunicazioni della Società Clausole campione

Comunicazioni della Società. La Società, su espressa richiesta del Broker, è tenuta a fornire allo stesso con cadenza trimestrale la statistica aggiornata inerente l'andamento della polizze in applicazione alla Convenzione dalla quale risulti: - il numero dei sinistri denunciati; - la tipologia dei sinistri; - l'ammontare delle richieste di Indennizzo per ogni singolo Sinistro; - l'ammontare delle somme pagate per ogni singolo Sinistro e le Riserve accantonate; - il numero dei sinistri rifiutati; - tutti gli altri dati richiesti che non risultino in contrasto con la normativa vigente in materia di privacy.
Comunicazioni della Società. Entro 60 giorni da ciascun anniversario della data di decorrenza del contratto, la Società invia al Contraente l’estratto conto riferito al suddetto anniversario. L’estratto conto riepiloga tutte le operazioni effettuate nell’ultimo anno che hanno comportato la variazione delle prestazioni assicurate, nonché il premio versato, l’ammontare delle prestazioni stesse ed il corrispondente importo riscattabile riferiti all’anniversario considerato.
Comunicazioni della Società. La Società si impegna a trasmettere, entro sessanta giorni da ciascun anniversario della data di decorrenza del contratto, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali: a. premio versato e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto precedente; b. valore delle cedole liquidate nell’anno di riferimento; c. importo dei riscatti parziali liquidati nell’anno di riferimento; d. valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto; e. valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto.
Comunicazioni della Società. La Società è tenuta a fornire al Contraente per il tramite del Broker con cadenza trimestrale la statistica certificata inerente l’andamento della polizza dalla quale risulti: - Numero sinistro attribuito dalla Società - Danneggiato - Data accadimento - Data richiesta di risarcimento - Data denuncia - Descrizione evento (campo libero) - Codice sinistro (codice attività da elaborare, ad esempio “Consulenza”, “Progettazione” etc.) - Importo reclamato (se conosciuto) - Importo riservato dalla Compagnia - Importo spese dei fiduciari (legale, perito etc) riservate - Importo spese dei fiduciari (legale, perito etc.) pagate - Importo liquidato sinistro - Totale pagato - Totale riservato - Data di chiusura (senza seguito o data liquidazione) - Data di ultima riservazione - Tutti gli altri dati richiesti che non risultino in contrasto con la normativa vigente in materia di privacy inerenti al presente contratto ed eventuali polizze accessorie o collegate. La mancata comunicazione nei termini prescritti comporta inadempimento contrattuale.
Comunicazioni della Società. La Società è tenuta a fornire al Broker della Convenzione, in qualità di Broker del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri, con cadenza semestrale la statistica certificata inerente l’andamento della Convenzione ad adesione dalla quale risulti: - il numero dei Sinistri denunciati; - la tipologia dei Sinistri; - l’ammontare delle richieste di indennizzo per ogni singolo Sinistro; - l’ammontare delle somme pagate per ogni singolo Sinistro e la data della relativa liquidazione; - l’ammontare delle somme riservate per ogni singolo Sinistro; - il numero dei Sinistri rifiutati; - tutti gli altri dati richiesti che non risultino in contrasto con la normative vigente in materia di privacyinerenti il presente contratto ed eventuali polizze accessorie o collegate. La mancata comunicazione nei termini prescritti dei dati di cui al comma 1 sarà considerata ipotesi di grave negligenza nell’esecuzione delle prestazioni ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 38 comma 1 lettera f del codice dei contratti pubblici.
Comunicazioni della Società. La Società è tenuta a fornire al Contraente con cadenza trimestrale la statistica certificata inerente l’andamento della polizza dalla quale risulti: 1. codice professionale (dipendente o libero professionista) 2. Numero sinistro attribuito dalla Società
Comunicazioni della Società. La Società è tenuta a fornire al CNN tramite il broker ogni 3 mesi, o su richiesta entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta, la statistica certificata e aggiornata al mese precedente inerente l’andamento della polizza dalla quale risultino le seguenti informazioni minime relativamente a ogni sinistro denunciato: La mancata comunicazione nei termini prescritti dei dati di cui al comma 1 sarà considerata ipotesi di grave negligenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Salvo il maggior danno, quando la richiesta delle statistiche è motivata per iscritto con la preparazione di un bando di gara per l’affidamento del servizio assicurativo o di brokeraggio, la Compagnia di assicurazioni sarà tenuta al versamento di una penale di euro 50.000,00 per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del termine assegnato. Tale penale potrà essere detratta dalla cauzione definitiva.
Comunicazioni della Società. La Società si impegna a trasmettere entro sessanta giorni da ciascuna ricorrenza annuale del contratto, il documento unico di rendicontazione annuale della posizione assicurativa contenente almeno le seguenti informazioni: − premio versato e valore del capitale maturato alla data di riferimento del documento unico di rendicontazione precedente; - valore dei riscatti parziali rimborsati nell’anno di riferimento; - valore della prestazione maturata alla data di riferimento del documento unico di rendicontazione; - valore di riscatto maturato alla data di riferimento del documento unico di rendicontazione; - tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, tasso annuo di rendimento retrocesso, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni

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  • Pubblicazioni Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, qualora redatte in una lingua diversa da quelle precedentemente indicate. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate concernenti le pubblicazioni presentate.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Presentazione della domanda 1. La domanda di sovvenzione è redatta e presentata alla Direzione Centrale Cultura e Sport, Servizio Attività culturali - Posizione organizzativa “Coordinamento degli interventi regionali a sostegno delle attività culturali in materia di musica, folclore, teatro amatoriale, attività bandistica e coristica, delle arti figurative, della divulgazione della cultura, della valorizzazione della memoria storica e gestione attività FESR”, solo ed esclusivamente tramite il sistema informatico guidato di compilazione e di inoltro denominato FEG (Front End Generalizzato), accessibile dal sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx nelle sezioni dedicate al bando, dove sono pubblicate le modalità di accreditamento e le linee guida alla compilazione. Non sono ammissibili domande presentate con altre modalità. 2. La domanda di sovvenzione è sottoscritta e inoltrata: a) dal legale rappresentante dell’impresa o dal titolare dell’impresa individuale o dal procuratore individuato all’interno al Team di progetto; ovvero b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell’impresa o del titolare di impresa individuale. In tal caso le dichiarazioni di cui all’articolo 14, comma 3, lettere c) e d) devono essere sottoscritte digitalmente dal soggetto titolato a presentare la domanda di sovvenzione per l’impresa richiedente di cui alla lettera a) del presente xxxxx. 3. La domanda è presentata dalle ore 10.00 del giorno 15 gennaio 2019 alle ore 16.00.00 del giorno 15 maggio 2019. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l’ora di convalida finale effettuata tramite il sistema FEG. Qualora il medesimo candidato beneficiario presenti più domande, verrà sottoposto a selezione il progetto riferito all’ultima domanda validamente presentata, senza tener conto dei progetti presentati unitamente alle domande precedentemente pervenute. 4. La firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta sulla domanda generata dal sistema è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento eIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all’Allegato II del Regolamento eIDAS. 5. Le domande mancanti anche di uno solo dei documenti di cui all’articolo 14, comma 3, saranno considerate inammissibili, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 3. 6. La Regione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni della documentazione presentata ai sensi dell’articolo 14, comma 4, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 4. 7. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell’invio della documentazione attraverso il sistema FEG sono pubblicate sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx nelle sezioni dedicate al bando. 8. L’inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del candidato beneficiario, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione regionale ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche dettagliate nelle linee guida di cui al comma 7, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.

  • Pubblicazione In pubblicazione dal 31/12/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi) Atto immediatamente esecutivo La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 X.xx. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

  • Mediazione Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Variazioni del rischio Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione di quelle modificative della natura dell’Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell’intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell’eventuale premio annuo corrisposto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 CC, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Comunicazioni Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale all’indirizzo pec indicato in sede di registrazione. Pertanto tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC indicato in sede di registrazione a Sistema. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla pec del mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata alla pec del consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata alla pec dell’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata alla pec dell’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.