LIMITI DI ESPOSIZIONE Clausole campione

LIMITI DI ESPOSIZIONE. I massimali per le garanzie assicurative previste dal Contratto, si intendono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. Le eventuali spese sostenute direttamente dall’Assicurato per una prestazio- ne, purché prevista dalla Polizza e preventivamente autorizzata da WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group, sono rimborsate previa presentazione di validi giustificativi (fatture, ricevute fiscali), fatte salve le eventuali esclusioni e/o scoperti previsti. I limiti di esposizione sono riportati nelle presenti Condizioni di Assicurazione oppure nell’Allegato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Polizza.
LIMITI DI ESPOSIZIONE. L’assicurazione è prestata entro il massimale stabilito per la responsabilità civile indicato nella Scheda di polizza, restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento interessante contemporanea- mente più estensioni o limitazioni di garanzia. Qualora l’assicurazione sia prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza ed i limiti di risarcimento previsti per le singole garanzie sono, per ogni effetto, unici anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - CHIAVE PLATINO Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Multirischi dell’Abitazione
LIMITI DI ESPOSIZIONE. Le eventuali spese Xxxxxxxxx per le garanzie assicurative previste dal Contratto, si intendono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. e/o scoperti previsti. I limiti di esposizione sono riportati nelle presenti Condizioni di Assicurazione oppure in allegato alla Polizza “Allegato 1 - Sinottico delle prestazioni di Polizza.
LIMITI DI ESPOSIZIONE. Le prestazioni erogate da AXA Assistance non sostituiscono quelle che l’assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere, quali biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che sono a suo carico. Inoltre, su richiesta di AXA Assistance, l’assicurato consegna i titoli di trasporto non utilizzati (ad esempio, in caso di rientro anticipato dell’assicurato, organizzato dalla centrale operativa, che abbia reso inutili i titoli di viaggio in suo possesso) con delega ad AXA Assistance che si incarica delle pratiche di rimborso e trattiene le somme ricavate. In mancanza, AXA Assistance può richiedere all’assicurato, entro 3 mesi dal rientro, di intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versare le relative somme ad AXA Assistance. Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).
LIMITI DI ESPOSIZIONE. I massimali previsti per le prestazioni di assistenza qui di seguito riportate, si intendono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. Le eventuali spese sostenute direttamente dall’Assistito per una prestazione di assistenza, sempre che contemplata e preventivamente autorizzata dalla Società, saranno rimborsate, se dovute, previa presentazione di validi giustificativi (fatture, ricevute fiscali).
LIMITI DI ESPOSIZIONE. I massimali e i limiti previsti da ciascuna prestazione di assistenza devono intendersi per ogni evento ed al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. AXA ASSISTANCE non effettuerà in nessun caso rimborsi per spese sostenute dall’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. L’autonoma organizzazione di una delle assistenze indicate su iniziativa dell’Assicurato, o di chi per esso, è ammessa solo nel caso in cui AXA ASSISTANCE abbia precedentemente dato il suo accordo sui mezzi da utilizzare. Limitatamente alle prestazioni “Rientro imprevisto”, l’esposizione di AXA ASSISTANCE deve intendersi complementare alle spese che l’Assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere per il suo ritorno, quali quelle relative a biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo del carburante, ecc., che devono pertanto considerarsi a suo carico. In conseguenza di ciò l’Assicurato dovrà consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con la firma di una delega appropriata. XXX ASSISTANCE si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In difetto, l’Assicurato sarà tenuto, entro 3 mesi dal rientro, ad intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versarne le relative somme ad AXA ASSISTANCE. Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, saranno eccezionalmente rimborsate previa presentazione di validi giustificativi in originale (fatture, certificati, notule).
LIMITI DI ESPOSIZIONE. I massimali indicati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge. (Tali limiti variano per il prodotto “Assistenza Plus” per i quali si rimanda alle condizioni specifiche di prodotto) Le prestazioni erogate da AXA Assistance non sostituiscono quelle che l’assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere, quali biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che sono a suo carico. Inoltre, su richiesta di AXA Assistance, l’assicurato consegna i titoli di trasporto non utilizzati (ad esempio, in caso di rientro anticipato dell’assicurato, organizzato dalla centrale operativa, che abbia reso inutili i titoli di viaggio in suo possesso) con delega ad AXA Assistance che si incarica delle pratiche di rimborso e trattiene le somme ricavate. In mancanza, AXA Assistance può richiedere all’assicurato, entro 3 mesi dal rientro, di intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versare le relative somme ad AXA Assistance. Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi (fatture, certificati, notule). Il massimale è pari a € 1.000,00 per sinistro per un massimo di 3 sinistri per anno. Il massimale indicato è al lordo di imposta o altro onere stabilito per legge. Il massimale unico non si applica alle prestazioni di soccorso stradale in caso di urgenza, rimpatrio della salma e rimpatrio del veicolo per le quali il massimale è illimitato sia per sinistro sia per numero di sinistri per anno. In tutti gli altri casi, per le prestazioni che eccedono il massimale, il costo è a carico dell’assicurato. Tale eventuale eccedenza viene comunicata dalla centrale operativa al momento del sinistro con l’indicazione del relativo importo. L’importo comunicato è puramente indicativo perché soggetto a possibili variazioni dovute all’effettivo servizio erogato; è esclusa pertanto ogni responsabilità della centrale operativa per importi diversi rispetto a quanto comunicato e che non rientrino in copertura. In caso di erogazione della prestazioneAuto sostitutiva” la centrale operativa prende a carico l’intero costo del noleggio e si riserva di chiedere all’assicurato il rimborso della quota eventualmente eccedente il massimale. L’assicurato deve contattare personalmente la centrale operativa, a meno che non sia oggettivamente impossibilitato, fornendo i propri i dati anagrafici, il numero di polizza ed il tipo di intervento richi...
LIMITI DI ESPOSIZIONE. I massimali indicati per ogni prestazione debbono in- tendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizza- te, saranno rimborsate previa presentazione di validi documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).
LIMITI DI ESPOSIZIONE. I massimali indicati per ogni singola prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.
LIMITI DI ESPOSIZIONE. I massimali indicati per ogni prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. Nei limiti dei massimali previsti, le prestazioni devono intendersi complementari a quelle che l'Assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere, quali quelle relative ai biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc. che devono pertanto considerarsi a suo carico. In conseguenza di ciò, l'Assicurato si impegna a consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con appropriata delega ad AXA Assistance che si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In difetto l'Assicurato sarà tenuto, entro 3 mesi dal rientro, ad intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versare le relative somme ad AXA Assistance. Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, saranno rimborsate previa presentazione di validi documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).