CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
COMUNE DI ANZIO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
SEVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DISABILI
CIG: 7826411EA8
ART. 1 NATURA DEL SERVIZIO
Il servizio di “Assistenza Scolastica Specialistica” è un servizio che rientra tra i diversi interventi finalizzati alla piena attuazione del diritto allo studio e, pertanto, è da considerarsi per ogni effetto di legge servizio di pubblico interesse; esso non potrà essere, per nessun motivo, sospeso o interrotto, se non in caso di forza maggiore.
Il servizio consiste in tutti gli interventi funzionali volti ad aumentare il livello di autonomia, di comunicazione e di integrazione dei destinatari sopra identificati, con esclusione di quei compiti che rientrano nella competenza degli Istituti Scolastici ovvero: la didattica, l’assistenza materiale, la cura dell’igiene personale, l’ausilio in entrata ed all’uscita dalle aree esterne alle strutture scolastiche, l’accompagnamento per l’uso dei servizi igienici.
Qualora si individui la necessità di assicurare l’assistenza scolastica è compito della scuola attivare, attraverso il proprio personale A.T.A. “ l’assistenza di base” intesa come primo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13 della L. 104/92.
E’ compito invece del Comune di residenza dell’alunno provvedere ad attivare “l’assistenza scolastica specialistica” da svolgersi con personale qualificato, come secondo segmento dell’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili ad integrazione e non in sostituzione delle attività assistenziali di base e didattiche già in atto e di competenza dell’istituzione scolastica.
ART. 2
OGGETTO E FINALITA’ DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di assistenza scolastica specialistica, di competenza del Comune, per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili residenti nel Comuni di Anzio che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali e paritarie.
Il servizio è finalizzato a favorire l’inserimento e l’integrazione degli alunni disabili in ambito scolastico secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 3, della legge n. 104/1992, in conformità
alle indicazioni contenute nella circolare del M.I.U.R. n. 3390 del 30 novembre 2001, nelle Linee Guida del 4 agosto 2009 per l’integrazione scolastica, indicate dal M.I.U.R. con nota n. 274/2009 e nell’allegato IX del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
ART. 3
DESTINATARI E AMBITO TERRITORILE DI RIFERIMENTO
1. Il servizio è rivolto agli alunni disabili delle scuole dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado residenti nel comune di Anzio che siano in possesso di certificazione rilasciata dal servizio TSMREE della ASL di competenza.
2. L’Assistenza scolastica specialistica è attivata in via prioritaria, per i minori in situazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992) per un massimo di 15 ore settimanali, salvo eccezioni da valutare in sede di GLHO. Successivamente saranno prese in considerazione, valutati gli stanziamenti di bilancio disponibili in termini quantitativi, le situazioni presentate dai minori con disabilità medio o lieve (Legge 104/92 art. 3 comma 1 ) che necessitano di interventi per l’area relazionale e sociale per un massimo di 10 ore settimanali. In ultima analisi saranno prese in considerazione anche le altre certificazioni provenienti dal SSN per le quali potrà essere attivato il servizio per un massimo di 5 ore a settimana.
3. Il servizio è effettuato presso le scuole dell’infanzia, delle scuola primarie e secondarie di primo grado statali e paritarie presenti nel Comune di Anzio. Gli interventi di assistenza scolastica specialistica si svolgeranno all’interno dell’ambiente scolastico o durante le attività esterne, programmate dalla scuola, quali gite ed uscite scolastiche della durata di un giorno o attività sportive in orario scolastico o anche extra-scolastico.
4. L’assistenza viene altresì erogata – con personale della ditta affidataria del servizio - per quegli studenti che, residenti ad Anzio, frequentano scuole fuori dal territorio comunale ma situate in comuni limitrofi secondo le seguenti modalità:.
4.1 Nel caso di scuole situate in altri comuni ma comprese nel raggio di 15 km dal Centro città, il Comune non riconosce le spese di rimborso carburante per gli operatori che restano a carico della ditta aggiudicataria e comprese nel costo orario convenzionale offerto (come specificato all’art. 6);
4.2 Nel caso di scuole situate in altri comuni ma distanti oltre 15 km dal centro città, il Comune riconosce un rimborso chilometrico mensile - effettuato in base alla norma del quinto del costo del carburante, aggiornato trimestralmente secondo le variazioni medie del costo del carburante – esclusivamente per la parte eccedente i km percorsi dal confine comunale al raggiungimento della sede fuori Comune.
4.3 Per i minori disabili residenti ad Anzio ma frequentanti scuole non situate in Comuni limitrofi, L’Ente autorizza con proprio atto l’erogazione dell’assistenza in loco e rimborsa la spesa sostenuta alla ditta aggiudicataria di appalto pubblico per conto dell’Ente Comunale competente per territorio dove insiste la scuola.
5. Il servizio attualmente attivo conta nell’anno scolastico 2018/2019 n.121. alunni assistiti con l’impiego di n.50 assistenti scolastici distribuiti tra i diversi plessi scolastici del territorio che sono i seguenti:
Plesso | Indirizzo |
Istituto comprensivo Xxxxx X | |
Scuola dell’infanzia | Xxx Xxxxxxxxx, 0 |
Scuola primaria | Xxx Xxxxxxxxx, 0 |
Scuola secondaria di primo grado | Xxx Xxxxxxxxx, 0 |
Scuola primaria Saragat | Via Oratorio di S. Xxxx s.n.c. |
Scuola dell’infanzia Quartiere Europa | Via Lussemburgo s.n.c. |
Istituto comprensivo Xxxxx XX | |
Scuola dell’infanzia – Acqua del Turco | Xxxxx Xxxxxxx/Xxx Xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxx Xxxxx | Viale Marconi/Via Vespucci |
Scuola secondaria di primo grado | Viale Marconi/Via Vespucci |
Scuola dell’infanzia Xxxxxxxx | Via Cipriani |
Scuola primaria Xxxxxxxx | Via Cipriani |
Scuola dell’infanzia Xxxxx Xxxxxxxxxx | Via Xxxxx |
Scuola primaria Xxxxx Xxxxxxxxxx | Via Xxxxx |
Istituto comprensivo Xxxxx XXX | |
Scuola dell’infanzia “X. Xxxxxxx” | Via Machiavelli s.n.c |
Scuola primaria “X. Xxxxxxx” | Via Machiavelli s.n.c. |
Scuola secondaria di primo grado | Via Machiavelli s.n.c |
Scuola dell’Infanzia “Rodari” | Via dei Garofani |
Scuola primaria “Rodari” | Via dei Garofani |
Scuola primaria “Ex Anmil” | Via Lungomare Celeste |
Scuola Secondaria di Primo Grado | Via Goldoni |
Istituto comprensivo Anzio IV | |
Scuola secondaria di primo grado | Xxx Xxxxxxxxx, 00 |
Scuola dell’Infanzia “Xxxxx Xxxxxxxxx” | Xxx Xxxxxxxx |
Xxxxxx primaria “Viale Xxxxxxxxx” | Via Andreina |
Scuola dell’infanzia “Miglioramento” | Xxx Xxxxxxxxxxxx, 0 |
Scuola primaria “Miglioramento” | Xxx Xxxxxxxxxxxx, 0 |
Scuola dell’Infanzia “Villa Xxxxxxx” | Via Tirreno, 16 |
Scuola primaria “Villa Xxxxxxx” | Xxx Xxxxxxx, 00 |
Istituto comprensivo Xxxxx X | |
Scuola dell’infanzia “La Sirenetta” | P.zza Sant’Anastasio |
Scuola secondaria di primo grado “Virgilio” | Via Goldoni, 12 |
Scuola dell’infanzia “Xxxxxxxx Xx Xxxxx” | Via delle Tuberose |
Scuola primaria “Xxxxxxxx Xx Xxxxx” | Via delle Tuberose |
Scuole paritarie | |
Istituto Maestre Pie Filippini infanzia | Xxx Xxxxxxx, 0 |
Istituto Maestre Pie Filippini primaria | Xxx Xxxxxxx, 0 |
Xxxxxxxx Xxxxxx Maris infanzia | Xxx Xxxxxxxxx,00 |
Istituto Stella Maris primaria | Xxx Xxxxxxxxx,00 |
Istituto Stella Maris scuola secondaria 1° grado | Xxx Xxxxxxxxx,00 |
Assistenza erogata ad alunni residenti ad Anzio e frequentati scuole in territori limitrofi |
ART. 4
DURATA DELL’APPALTO
1. L’appalto del servizio avrà la durata cinque mesi scolastici decorrenti dalla stipula del contratto presumibilmente dalla data del 15 aprile al 31 dicembre 2019.
2. Per tutta la durata dell’appalto l’aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio nei mesi di frequenza scolastica secondo il calendario scolastico regionale e dei singoli Istituti Scolastici. Agli utenti assistiti che devono sostenere esami scolastici, compatibilmente con la disponibilità di risorse orarie, verrà erogata l’assistenza per tutta la durata degli stessi, su specifica richiesta della scuola interessata.
3. La stazione appaltante, stante la particolare natura del servizio e qualora ne ricorrano le condizioni, in presenza di specifiche motivazioni su disposizione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) previa autorizzazione del RUP - potrà richiedere alla ditta aggiudicataria l’esecuzione d’urgenza anticipata delle prestazioni ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, commi 8 e 13, del D.lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii. In tal caso il DEC indica espressamente sul verbale le prestazioni da iniziare immediatamente.
ART. 5 MONTE ORE
1. Il monte ore massimo complessivo dell’appalto- senza limiti di minimo - viene stabilito in
20.300 ore per l’intera durata dell’affidamento secondo il calendario scolastico regionale e dei singoli Istituti scolastici.
2. La quantificazione del servizio nella misura suindicata è indicativa, in quanto le prestazioni contrattuali sono subordinate all’effettiva frequenza e bisogni dei minori aventi diritto.
3. L’orario di servizio prestato da ciascun operatore deve essere quello effettivamente svolto senza tener conto dei tempi di percorrenza. La fatturazione delle ore dovrà quindi corrispondere con le ore di effettivo servizio attestate dagli appositi fogli per la firma delle presenze prestate mensilmente da ogni assistente educativo controfirmato dall’insegnante presente in classe.
4. Variazioni nel numero delle ore, nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., contenute nella misura del 20% in più o in meno, preventivamente concordate tra le parti, non comporteranno variazioni del prezzo orario offerto. Ogni variazione relativa alle modalità di erogazione del servizio e del numero delle ore per ogni alunno disabile studente dovrà essere preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante.
5. Il Servizio potrà essere sospeso in conseguenza di eventi particolari o imprevedibili (sciopero, consultazioni elettorali, lutti nazionali, chiusura coatta della scuola, ecc.) e nessun indennizzo potrà essere preteso dalla ditta aggiudicataria. Nei periodi di sospensione del servizio non sarà riconosciuto alcun emolumento come pure nei periodi di assenza per qualsiasi motivo di una o più unità non sostituite.
ART. 6 IMPORTO DELL’APPALTO
1. L’importo complessivo a base d’asta, per il periodi di durata dell’appalto ammonta ad € 412.090,00 ( oltre IVA al 5%) più oneri per la sicurezza DUVRI € 5.075,00 ( oltre IVA al 22%) calcolato sul totale di 20.300 ore per l’intera durata dell’affidamento al prezzo orario di € 20,30 (oltre IVA al 5%).
2. Il Servizio potrà essere sospeso in conseguenza di eventi particolari o imprevedibili (sciopero, consultazioni elettorali, lutti nazionali, chiusura coatta della scuola, ecc.) e nessun indennizzo potrà essere preteso dalla ditta aggiudicataria. Nei periodi di sospensione del servizio non sarà riconosciuto alcun emolumento come pure nei periodi di assenza per qualsiasi motivo di una o più unità non sostituite.
3. Il prezzo orario a base d’asta è fissato in euro 20,30 + I.V.A. al 5% e deve intendersi comprensivo anche dei costi di gestione, coordinamento e formazione. L’offerta non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal vigente C.C.N.L. delle Cooperative Sociali. Con il corrispettivo orario si intende compensato l’Appaltatore, da parte del Comune, di qualsiasi spesa, principale o accessoria, necessaria per la perfetta esecuzione del servizio del presente Capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
4. Il prezzo complessivo offerto deve pertanto intendersi comprensivo delle seguenti voci di costo:
• costo contrattuale, derivante dall’applicazione dei CCNL, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali; il costo orario della prestazione si ritiene comprensivo degli oneri previdenziali ed assicurativi.
• costi di coordinamento derivanti dall’autonomia organizzativa del soggetto;
• costi relativi alla sede da attivare sul territorio comunale;
• spese di trasferta e/o di raggiungimento delle sedi di servizio degli operatori e del responsabile del servizio della ditta;
• spese rimborso carburante per gli operatori sostenute per gli spostamenti tra i plessi scolastici nell’ambito del territorio comunale o in plessi situati in Comuni limitrofi compresi nel raggio di 15 km dal centro città.
• costi per riconoscimento buoni pasto o pagamento servizio refezione scolastica
• costi di ammortamento dei mezzi e delle attrezzature e dei prodotti necessari all’espletamento del servizio;
• costi relativi alla formazione e alla supervisione del personale;
• costi delle coperture assicurative;
• costi derivanti da specifici adempimenti inerenti la normativa sulla sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008).
• costi derivanti dall’implementazione di proposte migliorative del servizio.
5. L’ammontare effettivo del compenso dovuto dall’Ente corrisponderà al prezzo orario offerto dalla ditta aggiudicataria moltiplicato per le ore di effettivo servizio prestate.
6. Ogni istituto scolastico, in qualità di datore di lavoro ospitante, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs.
n. 81/2008, dovrà mettere a disposizione dell’aggiudicatario il proprio Piano per la Sicurezza.
ART. 7
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
a) Il soggetto affidatario assume l’impegno di prestare, tramite il proprio personale qualificato, un servizio di assistenza specialistica scolastica, di competenza del Comune, per alunni con disabilità residenti nel Comune di Anzio che abbiano una parziale o totale mancanza di autonomia, derivante da situazioni croniche o temporanee.
b) Il servizio si concretizza nell’affiancamento scolastico agli alunni destinatari dell’intervento, come indicato al precedente art. 3.
c) Il Comune acquisisce agli atti da parte del genitore o del Tutore, la richiesta di assistenza all’alunno disabile corredata della certificazione del servizio TSMREE della A.S.L. competente.
d) La programmazione delle necessità avrà luogo prima dell’inizio dell’anno scolastico quando si garantisce la presenza dell’assistente scolastico per un minimo di ore funzionale alla copertura del fabbisogno individuale dell’alunno disabile. Il monte ore settimanale definitivo viene stabilito successivamente con l’inizio delle attività della refezione scolastica e con il prolungamento del tempo scuola.
e) Nell’ambito della definizione del P.E.I., dovranno essere indicati e condivisi gli obiettivi che dovrà raggiungere l’alunno e gli interventi specifici per l’autonomia e l’integrazione di competenza dell’assistente scolastico.
f) E’ esclusiva competenza del Comune di Anzio stabilire il monte ore delle prestazioni da erogare agli alunni disabili che viene determinato secondo le esigenze del P.E.I, come pure di operare riduzioni di orario giornaliero e complessivo sulla base delle reali esigenze di assistenza. L’elenco dei minori disabili che usufruiscono dell’assistenza specialistica e il monte ore a loro assegnato vengono comunicati dal Comune di Anzio alla Ditta aggiudicataria all’inizio dell’anno scolastico come pure ogni variazione che dovesse sopravvenire nel corso dell’anno.
g) Il soggetto affidatario, in considerazione della specificità del servizio, dovrà garantire una organizzazione sufficientemente elastica per far fronte alle esigenze, anche sopravvenute, derivanti dalla progettazione degli interventi, al fine di un’ottimale realizzazione degli stessi. La ricognizione dei bisogni e la programmazione degli interventi dovrà necessariamente tener conto delle disponibilità di bilancio.
h) Il soggetto affidatario dovrà garantire la continuità degli operatori, evitandone l’avvicendamento sugli assistiti e il frazionamento dell’orario sullo stesso alunno. In caso di assenza dell’alunno e/o alunni (entro i 3 giorni consecutivi), assegnati al singolo operatore, si specifica che:
1) nel caso di operatore che segue più alunni, qualora uno di questi fosse assente, la prestazione verrà erogata in favore degli altri alunni. L’attività dell’operatore in servizio sarà gestita esclusivamente dall’aggiudicataria (raccogliere materiale didattico da consegnare all’alunno assente come supporto al diritto allo studio, integrare l’assistenza ad altri alunni, effettuare sostituzioni, ecc.).
2) nel caso di operatore che segue un solo alunno - qualora l’assenza risultasse non programmata e imprevista all’operatore che si è comunque recato a scuola - verrà riconosciuta, la retribuzione dell’operatore per la prima ora a carico del Comune di residenza. In tal caso qualora l’assenza dell’alunno si prolungasse oltre 3 giorni consecutivi, l’aggiudicataria
sospenderà l’intervento previsto per l’alunno assente fino al suo rientro, senza alcun costo per il Comune di Anzio.
3) è obbligo dell’operatore segnalare al Responsabile del Servizio individuato dal soggetto affidatario le assenze dell’alunno . Il Comune effettuerà controlli periodici con le scuole sulle effettive assenze degli alunni disabili in carico al servizio prestato. Gli operatori sollevati dal servizio, dovranno essere impiegati per eventuali sostituzioni di altri operatori assenti nell’ambito di tutto il Comune di Anzio.
4) Le ore di intervento di assistenza scolastica previste e non effettuate a causa dell’assenza dell’alunno, ritornano in piena disponibilità del Comune che utilizzerà concordando con l’impresa aggiudicataria progetti mirati sugli alunni disabili o utilizzerà per le ore di elaborazione e verifica del PEI riconosciute ad ogni operatore come specificato ai successivi artt. 9 e 12 punto C.
5) Le ore non effettuate per assenze degli alunni dovranno essere documentate mensilmente dall’impresa aggiudicataria insieme al numero di assenze degli alunni. Le ore non utilizzate saranno considerate prestazioni non rese e pertanto non fatturabili.
ART. 8
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SCOLASTICA
1. Le prestazioni di assistenza specialistica di competenza comunale sono erogate ai soggetti di cui all’art. 3 del presente capitolato in forma individualizzata o in piccolo gruppo.
2. L’assistenza scolastica specialistica è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva delle attività dell’insegnante curriculare e dell’insegnante di sostegno e delle prestazioni di natura sanitaria;
3. Le prestazioni di assistenza specialistica, saranno effettuate in compresenza con l’insegnante di sostegno o con altre figure specialistiche solo nei casi opportunamente certificati dalla A.S.L. competente.
4. Nell’ambito del monte ore specificatamente assegnato in sede di programmazione dovrà essere garantita agli alunni assistiti la partecipazione, a tutte le attività ricreative, laboratoriali e culturali ed uscite scolastiche della durata di giorni uno previste dalla scuola. Nel caso di uscite giornaliere il compenso sarà relativo alle ore effettivamente prestate. Tranne che nei casi di oggettiva impossibilità dell’alunno, l’accompagnamento alle uscite rientra nelle attività che ogni singolo operatore svolge nei confronti del proprio assistito.
5. Le prestazioni di assistenza scolastica, di competenza comunale, riguardano compiti specifici che possono essere individuati nelle seguenti aree:
a. AREA MOTORIA: supporto nelle prassi richieste dalle attività di apprendimento (manipolare, scrivere, ecc.); realizzazione di attività motorie e di manipolazione previste dal P.E.I.;
b. AREA DELLA COMUNICAZIONE: promuovere la comunicazione dell’alunno con idonei strumenti;
c. AREA DELLE AUTONOMIE PERSONALI: realizzazione di attività educative mirate allo sviluppo autonomico ;
d. AREA DELLE COMPETENZE SOCIALI (affettivo - relazionali): contenere l’aggressività e le pulsioni disturbanti; stimolare e supportare attenzione, motivazione e partecipazione dell’alunno alle attività proposte; mediare relazioni, stimolando e sostenendo l’alunno sul piano del rapporto umano e amicale; collaborare con il personale docente nel campo della prima socializzazione (rispetto regole di comportamento e convivenza), ecc.
6. L’assistenza scolastica specialistica agli alunni con disabilità di competenza dell’Ente Locale, si realizzerà pertanto attraverso l’espletamento delle seguenti attività:
• attività che favoriscono l’autonomia e la comunicazione degli alunni oggetto dell’interveto affiancamento del minore nel gruppo-classe;
• attività di promozione della salute e dell’attività motoria generale;
• attività di prevenzione delle situazioni critiche;
• gestione di brevi spazi di “alleggerimento”;
• accompagnamento e supporto in attività ricreative e culturali, non strettamente didattiche;
• attività volte a favorire la vita di relazione degli alunni affidati e la loro socializzazione per promuovere l’espressione delle potenzialità personali, in particolare per: ricercare forme di comunicazione con compagni di scuola e insegnanti; favorire la partecipazione degli alunni a tutte le attività ricreative, laboratoriali e culturali messe in campo dalla scuola;
• aiuto durante il momento della refezione per la corretta assunzione dei cibi;
• attività di supporto nell’assistenza e accompagnamento nelle gite e/o attività didattiche scolastiche ed eventualmente extrascolastiche programmate dalla scuola, comunicate preventivamente e concordate con l’8° S.C. Servizi Sociali del Comune di Anzio.
7. Le prestazioni relative all’assistenza scolastica, di competenza comunale, dovranno integrarsi con quelle relative all’assistenza di base previste nella circolare del M.I.U.R. n. 3390 del 30 novembre 2001 di competenza degli Istituti Scolastici, così come ulteriormente indicato nelle Linee Guida del 4 agosto 2009 per l’integrazione scolastica, indicate dal
M.I.U.R. con nota n. 4274/2009 e nell’allegato IX del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
ART. 9
REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO
A. Il soggetto affidatario, per lo svolgimento delle prestazioni sopra citate, dovrà avvalersi - sotto la propria esclusiva responsabilità e senza che si possa prefigurare rapporto di lavoro con l’Amministrazione appaltante – di personale in numero congruo (numero, qualifica e ruolo devono essere indicati nella proposta progettuale) rispetto al numero di alunni assistiti i cui nominativi saranno comunicati ufficialmente dal 10° S.C. Servizi Sociali del Comune di Anzio prima dell’inizio del servizio. Il numero minimo di operatori necessari all’espletamento del servizio dovrà essere di n. 50 unità.
B. Il personale deve rispondere ai requisiti previsti per gli operatori socio-sanitari dalla Delibera della Regione n. 223 del 3 maggio 2016 “Servizi e interventi di assistenza alla persona nella Regione Lazio”. Nel caso di modifiche all’attuale contesto normativo è fatto salvo l’impegno alla riqualificazione della figura dell’operatore socio-sanitario, anche in considerazione della Determinazione della Direzione della Regione Lazio “Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università” n. G09091 del 28 giugno 2017.
C. L’attività d’assistenza scolastica specialistica agli alunni disabili, dovrà essere svolta da operatori socio-educativi in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e requisiti:
⮚ Laurea triennale, specialistica o magistrale ad indirizzo pedagogico, psicologico, in Scienze della Formazione, in Scienze dell’Educazione e/o titoli equipollenti;
⮚ Diploma di scuola secondaria di secondo grado ed esperienza documentata di almeno tre anni nel settore dei servizi socio-assistenziali rivolti a minori disabili;
⮚ Attestato di qualifica OSS ed esperienza documentata di almeno tre anni nel settore dei servizi socio-assistenziali rivolti a minori disabili;
⮚ Attestato di qualifica Assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST) o Assistenti educativi Culturali (AEC) ed esperienza documentata di almeno tre anni nel settore dei servizi socio-assistenziali rivolti a minori disabili .
L’attività di Responsabile del Servizio con funzioni di coordinamento tecnico e organizzativo del Soggetto Gestore dovrà essere svolta da personale svolta da personale in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e requisiti:
⮚ Laurea triennale, specialistica o magistrale ad indirizzo pedagogico, psicologico, in Scienze della Formazione, in Scienze dell’Educazione e/o titoli equipollenti ed esperienza documentata di almeno tre anni in servizi analoghi nell’ambito dei servizi socio-assistenziali rivolti ai minori disabili;
D. Gli operatori dovranno:
a. essere idonei sulla base di valida certificazione sanitaria;
b. essere in età non inferiore a 18 anni;
c. parlare correttamente la lingua italiana;
d. essere disponibili a partecipare agli incontri per la programmazione didattica o di qualunque altro tipo su richiesta dell’Amministrazione Comunale o degli organi scolastici o dall’ASL.
e. partecipare ai corsi di formazione previsti nel Progetto presentato, che comunque non potrà prevedere meno di 10 ore per la durata dell’appalto.
E. All’atto dell’inizio delle prestazioni l’impresa aggiudicataria è tenuta a trasmettere all’Amministrazione comunale l’elenco ufficiale del personale del quale si avvarrà, ed i loro eventuali sostituti, comprendente nome, cognome, recapito, compreso quello telefonico e la qualifica. Inoltre l’Impresa dovrà trasmettere l’orario di impiego degli operatori sugli alunni assistiti e le eventuali variazioni che si dovessero verificare.
F. Al fine di garantire la continuità degli interventi, evitare il turn-over degli operatori e la salvaguardia delle specifiche esperienze e professionalità acquisite, è prevista dichiarazione di impegno ad assorbire ed utilizzare prioritariamente per il periodo di durata del servizio il personale già impiegato dal precedente affidatario.
G. L’affidataria dovrà impegnarsi a mantenere, per quanto possibile e nel rispetto dei principi dell’U.E., lo stesso personale assegnato al singolo alunno al fine di garantire la continuità del servizio ed evitare fratture nel processo educativo, nel rispetto di quanto disposto dalle leggi in materia e dai contratti collettivi di categoria vigenti sottoscritte dalle XX.XX maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
H. Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo e mantenere un contegno decoroso e corretto nei confronti dell’utenza, utilizzando un tesserino di riconoscimento fornito di fotografia e nominativo. In caso contrario, l’Ente appaltante ne potrà chiedere all’impresa affidataria la sostituzione.
I. Il personale è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti, circostanze e informazioni riferite ad utenti che usufruiscono delle prestazioni di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti. A tale personale non è consentito introdurre nel contesto del lavoro persone estranee al servizio e prendere iniziative riguardanti il rapporto con la famiglia e la gestione dell’alunno, senza preventivo accordo con il Responsabile del servizio e il DEC del Comune di Anzio o suo delegato. Per tali fattispecie è previsto il richiamo disciplinare del personale su richiesta motivata dall’Ente appaltante.
ART. 10 COORDINAMENTO E CONTROLLO
1. Il soggetto affidatario è tenuto a gestire il servizio nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, di quanto disposto dal presente Capitolato nonché dal Progetto tecnico ed organizzativo presentato in sede di gara.
2. Nel progetto/offerta presentato dalle ditte partecipanti dovrà infatti essere proposto un programma di gestione nel quale dovranno essere esplicitate le metodologie, l’organizzazione ed il tipo di personale previsto per lo svolgimento delle attività richieste dall’Ente appaltante.
3. Tutte le attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto saranno svolte dalla ditta aggiudicataria con mezzi propri e proprio personale.
4. Il servizio di assistenza scolastica specialistica viene coordinato e controllato dal Comune di Anzio attraverso le figure del Dirigente Area Servizi alla Persona, , dal RUP e dal Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) secondo la normativa vigente.
5. E’ esclusiva competenza dell’Ente stabilire il monte ore delle prestazioni da erogare agli alunni disabili che viene determinato secondo le esigenze del P.E.I, e che emergono nei G.L.H.O. operativi, come pure di operare riduzioni di orario giornaliero e complessivo sulla base delle reali esigenze di assistenza.
6. Il soggetto affidatario dovrà individuare al suo interno, senza ulteriori costi aggiuntivi per il Comune di Anzio una figura di apicale che assume il compito di Responsabile del Servizio con funzioni di coordinamento .
7. Il progetto tecnico dovrà contenere il nominativo del Responsabile del Servizio individuato dalla Ditta aggiudicataria e l’indicazione del titolo di studio, pena l’esclusione, da verificare in sede di apertura della relativa busta in fase di gara e mero riscontro estrinseco.
8. Il Responsabile del Servizio con funzioni di coordinamento dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 10, e sarà l’interlocutore unico con il 10° S.C. Servizi Sociali
del Comune di Anzio nella figura del DEC e del RUP. Sarà altresì il referente per la verifica e il monitoraggio dell’intero servizio.
9. L’attività di Coordinamento del Responsabile del Servizio dovrà:
a) assicurare il raccordo degli aspetti tecnico-organizzativi e operativi degli interventi con il DEC e il RUP come disciplinato dal presente capitolato nonché la funzione di integrazione con i servizi sociali, il competente servizio ASL e gli Istituti Scolastici ovvero:
• sostituzioni del personale assente inviando contestuali comunicazioni per iscritto sia al servizio sociale sia alla scuola; controllare la corretta compilazione dei fogli firma, l’orario di servizio di ciascun assistente ed il rispetto del programma orario di assistenza concordato;
• elaborare il quadro riepilogativo delle ore effettivamente erogate mensilmente da trasmettere unitamente alla fattura al DEC e al RUP;
• assicurare e predisporre tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo il personale e controllare che questo sia dotato dell'abbigliamento adeguato, e dei presidi sanitari prescritti dal servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro;
• effettuare incontri di verifica con il DEC e con il RUP per l’andamento generale del servizio;
• partecipare agli incontri di inizio e fine delle attività scolastiche che il DEC organizzerà con gli assistenti preposti al servizio;
• elaborare ed aggiornare trimestralmente una scheda riassuntiva degli interventi programmati e svolti per ogni minore disabile seguito nel servizio di assistenza scolastica ai fini di monitorare gli interventi individuali;
• elaborare entro il mese di giugno per la valutazione del servizio: una relazione tecnico- illustrativa, finalizzata alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi generali del servizio, contenente altresì, la raccolta ed elaborazione dei dati con riferimento al numero degli alunni seguiti, età, tipologia di disabilità prioritaria, indicazione dei minori inseriti in altri progetti/servizi socio-sanitari, partecipazione ad attività didattiche esterne (gite scolastiche, campi scuola);
b) garantire la propria presenza o di un suo delegato nei GLH operativi;
c) assicurare la gestione, il controllo e la supervisione professionale del personale coordinando l’assegnazione dei singoli casi;
d) effettuare il raccordo delle modalità operative dei singoli operatori;
e) assicurare il raccordo nella gestione degli aspetti amministrativi ed economici con il DEC e il RUP individuati dal Comune di Anzio.
10. Il nominativo, la qualifica, il c.v. professionale del personale impiegato dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto e ogni qual volta siano sostituiti.
11. L’aggiudicataria dovrà garantire l’immediata sostituzione del personale eventualmente assente dal servizio, con altro personale sempre in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10.
12. La sostituzione con personale di qualifica superiore non può comportare aumenti di spesa per il Comune di Anzio.
13. L’aggiudicataria si impegna a garantire il coordinamento ed il controllo del servizio dei propri operatori nel rispetto di quanto disciplinato dal presente capitolato.
14. La ditta aggiudicatrice dovrà garantire che l’assistente sia dotato di foglio firma per ogni minore nel quale sottoscriverà l’orario di entrata ed uscita. Tale foglio sarà conservato presso l’aula nella quale l’assistente presta servizio e sarà vistato giornalmente dall’insegnante presente in classe in quel momento.
15. Qualora intervengano nuovi casi, nel corso dell’anno scolastico il Comune di Anzio trasmetterà alla ditta aggiudicataria il prospetto indicante i nominativi degli alunni ai fini dell’attivazione del servizio secondo le modalità già indicate all’art. 8.
16. Tutte le spese inerenti all’organizzazione, all’amministrazione, alle retribuzioni, agli oneri assicurativi, sociali e fiscali del personale impiegato, nonché tutto ciò che è previsto dal presente capitolato si intendono a carico della ditta aggiudicataria e comprese nel costo orario offerto.
ART. 11
OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
A. L’Impresa aggiudicataria si impegna ad assicurare attraverso il proprio Responsabile del Servizio individuato con funzioni di coordinamento e di raccordo con il Comune di Anzio ( RUP E DEC) le prestazioni nelle modalità indicate nel presente capitolato per presumibili ore 10 settimanali, senza ulteriori costi aggiuntivi per il Comune di Anzio. Variazioni nel numero delle ore di servizio effettivamente richieste in relazione alle esigenze delle istituzioni scolastiche, contenute nella misura del 20% in più o in meno rispetto al limite sopra indicato, non danno titolo all’impresa di richiedere aumenti del prezzo unitario di aggiudicazione.
B. Il monte ore delle prestazioni da erogare agli alunni disabili viene ripartito secondo le esigenze del P.E.I, ed è esclusiva facoltà della Amministrazione Comunale assegnare il monte ore settimanale come pure di operare riduzioni di orario giornaliero e complessivo sulla base delle reali esigenze di assistenza. L’aggiudicataria si impegna a garantire che l’assistente impiegato abbia competenze e conoscenze specifiche in relazione alle diverse tipologie di disabilità (fisica, psichica), in modo da poter garantire interventi socio-educativi idonei ed adeguati ad ogni singolo caso. A tal fine il Comune di Anzio ritiene opportuno, in fase di progettazione degli interventi individualizzati, cooperare di concerto con la ditta aggiudicataria nell’individuazione dell’assistente che risponde, per formazione ed esperienza, al caso specifico.
C. L’assistente educativo parteciperà all’elaborazione ed alla verifica del PEI con il corpo docente; saranno riconosciute, per tale documentata esigenza un numero massimo di 5 ore di servizio per ogni singolo alunno disabile da ricavare dalle assenze degli alunni in assistenza durante l’anno. Tali ore dovranno essere documentate sul foglio firma.
D. L’aggiudicataria si impegna a rispettare i C.C.N.L. di settore vigenti, garantendo, a parità di prestazioni, il mantenimento della retribuzione contrattuale (ivi compresi gli scatti di anzianità) e uniformando le tipologie di contratto, connotate da stabilità almeno triennale.
E. Al fine di garantire l’indispensabile continuità nel rapporto con l’utenza, l’Aggiudicatario organizza gli interventi del proprio personale in modo da assicurare di norma la minor rotazione possibile. A tal fine in linea con il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in ottemperanza alle Linee Guida ANAC n. 13 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13/2/2019 recanti la “Disciplina delle Clausole Sociali” l’appaltatore accetta espressamente la clausola sociale e l’obbligo che ne deriva al fine di promuovere la
stabilità del personale già impiegato. Pertanto si obbliga ad assumere, prioritariamente, gli stessi addetti che operano alle dipendenze del gestore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’appaltatore stesso e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del servizio (Clausola sociale).
F. La ditta aggiudicatrice dovrà garantire che l’assistente sia dotato di foglio firma per ogni minore nel quale sottoscriverà l’orario di entrata ed uscita. Tale foglio sarà conservato presso l’aula nella quale l’assistente presta servizio e sarà vistato giornalmente dall’insegnante presente in classe in quel momento.
G. Nel caso di inadempienza degli impegni di cui sopra, la Stazione appaltante, previa comunicazione all’Impresa, avrà il diritto di subordinare il pagamento in tutto o in parte delle fatture ed avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto in caso di gravi e reiterate inadempienze.
H. Ai sensi del G.D.P.R. e del relativo decreto attuativo interno, l’Impresa deve nominare un responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare la Stazione Appaltante. In ogni caso, l’Impresa: dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio; non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l’incolumità e la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del genitore, o in caso di urgenza, con successiva informativa al genitore); non potrà comunicare a terzi (salvo i casi eccezionali sopra citati) e diffondere dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto.
I. L’aggiudicatario è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al d.lgs. n. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’aggiudicatario ha l’obbligo di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare.
J. Ogni istituto scolastico, in qualità di datore di lavoro ospitante, dovrà mettere a disposizione della Impresa aggiudicataria, il Piano Operativo per la Sicurezza.
ART. 12 TRATTAMENTI DEI DATI
Il Comune di Anzio in qualità di titolare del trattamento (con sede in , Xxxxxx X. Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxx (XX); e-mail: xxx.xxxxxx.xxxxx.xxxx.xx – xxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xx - Centralino: x00 00.00.0000), tratterà i dati personali, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune è Logos P.A. Avvocato Xxxxxxx Xxxxxxxxxx - Responsabile della Protezione dei dati personali, e-mail x.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx).
Il Comune di Anzio, in qualità di titolare del trattamento dei dati si avvarrà delle vostre prestazioni sulla base di uno specifico rapporto contrattuale e pertanto, a tale titolo, la vostra azienda svolgerà il ruolo di "Responsabile del trattamento" come previsti dall’art. 28 del GDPR.
In questa prospettiva siamo a chiedervi di volerci trasmettere, entro 30 giorni dalla stipula del contratto l’allegato come “Responsabile del trattamento dei dati” debitamente compilato e contenente tutte le informazioni necessarie per la corretta gestione dei rapporti in base alla citata normativa.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e non necessita di consenso. I dati saranno trattati per l'esecuzione dei compiti e delle prerogative previste dalla citata normativa e potranno essere comunicati e trasmessi alle autorità di controllo. Si prevede la pubblicazione dei dati essenziali ai fini della trasparenza e per garantire la corretta informazione agli interessati.
ART. 13 SEDE OPERATIVA
1. L’aggiudicataria dovrà indicare sul territorio di Anzio una sede operativa con funzioni di segreteria cui faccia capo al Responsabile del servizio territoriali e sia riferimento unico per la stazione appaltante (DEC e RUP).
2. Il servizio si svolgerà prevalentemente presso gli Istituti Comprensivi e le scuole dell’infanzia e dell’obbligo del Comune di Anzio, a favore degli alunni ivi residenti e frequentanti le scuole in questione.
3. Nel caso di alunni residenti nel Comune di Anzio, frequentanti scuole site in altri Comuni si rimanda a quanto già disciplinato all’art. 3 del presente capitolato
ART.14
DISPOSIZIONI A TUTELA DEL LAVORO
1. Il soggetto affidatario ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. L’aggiudicatario è tenuto inoltre all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative
2. Costituiscono gravi violazioni contrattuali eventuali regolamenti interni e/o accordi contrattuali che prevedano trattamenti economici di fatto inferiori ai minimi tabellari previsti
dal CCNL applicabile. In tal caso il Comune di Anzio provvederà all’applicazione delle penali pecuniarie previste ed all’incameramento della garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva riservandosi, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto.
3. L’affidatario è tenuto a trasmettere al Comune contestualmente al verbale di consegna e avvio del servizio, copia dei contratti individuali di lavoro stipulati con tutti i propri dipendenti a qualunque titolo assunti, ed a comunicare il CCNL loro applicato.
4. Su richiesta della stazione appaltante, l’affidatario è tenuta, inoltre, a fornire copia di tutti i documenti (Libro Unico del Lavoro, DURC, buste paga) atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto.
5. In caso di inadempienza contributiva e/o retributiva dell’impresa, il Comune procederà agli interventi sostitutivi nei termini stabiliti dall’articolo 30 del D.lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii. , fatta salva l’applicazione delle ulteriori norme e disposizioni a tutela del lavoro qualora siano accertate inottemperanze e/o inadempienze agli obblighi precisati nel presente articolo che prevedono la detrazione su pagamenti in acconto se il contratto è in corso di esecuzione, oppure, la sospensione del pagamento del saldo, se il contratto è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti e degli obblighi di che trattasi.
6. Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà formalmente accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
7. Ai sensi dell’art.103,c o. 2, del D.lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Comune ha il diritto di avvalersi della cauzione e delle eventuali ulteriori ritenute operate sull’importo netto progressivo dei servizi, qualora l’impresa stessa risulti inadempiente nella osservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
8. Sull’importo netto progressivo contrattuale riferito alle prestazioni liquidate sarà operata una ritenuta dello 0,5% ai sensi dell’art. 30, co. 5-bis, del D.lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii., 4.
9. Le imprese concorrenti nella redazione dell’offerta economica dovranno tenere conto del costo del lavoro del personale che deve essere valutato in conformità alle vigenti norme in materia.
10. Tutti gli obblighi rinvenienti dalla vigente legislazione sociale, contributiva, assistenziale, previdenziale, antinfortunistica, contabile e fiscale, nonché dalle successive modificazioni ed integrazioni, sono ad intero ed esclusivo carico dell’impresa la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento e l’onere della spesa a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo.
ART. 15
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
1. L’impresa deve garantire i necessari spostamenti per l’effettuazione del servizio con automezzi di sua proprietà, facendosi carico in ogni caso dei relativi costi e dei rischi connessi.
2. Dovrà inoltre, dotare a sua cura e spese il personale impiegato degli strumenti di lavoro e del materiale necessario per la realizzazione degli interventi di cui all’art.9.
ART. 16 CONTROLLI
Sul servizio svolto dalla aggiudicataria e sul mantenimento dei livelli qualitativi necessari dello stesso sono previsti i controlli secondo le modalità di cui all’artt. 21 e 27 del presente capitolato d’ appalto.
ART. 17
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO
1. Il Comune di Anzio effettuerà monitoraggi mensili del progetto con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi, allo svolgimento delle attività e alla persistenza dei requisiti che hanno determinato l’affidamento attraverso la figura del DEC cosi come dettagliato nel successivo art.
2. Ai predetti fini, l’affidatario è tenuto a:
a) compilare regolarmente i fogli firma previsti per la liquidazione del servizio erogato;
b) elaborare ed aggiornare trimestralmente una scheda riassuntiva degli interventi programmati e svolti per ogni minore disabile seguito nel servizio di assistenza scolastica ai fini di monitorare gli interventi individuali;
c) elaborare entro la fine del contratto una relazione tecnico-illustrativa, finalizzata alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi generali del servizio, contenente altresì, la raccolta ed elaborazione dei dati con riferimento al numero degli alunni seguiti, età, tipologia di disabilità prioritaria, indicazione dei minori inseriti in altri progetti/servizi socio-sanitari, partecipazione ad attività didattiche esterne (gite scolastiche, campi scuola);
ART. 18 RESPONSABILITÀ
1. Il Comune di Anzio è esonerato da qualsiasi responsabilità in merito a danni causati alle persone o alle cose dal personale dell’Impresa aggiudicataria o dal personale volontario utilizzato all’espletamento del proprio lavoro.
2. In caso di accertati, a seguito di segnalazioni di insegnanti, familiari o controlli sul servizio, casi di frode o gravi inadempienze ai doveri derivanti dall’accettazione del presente capitolato, oppure gravi irregolarità nell’espletamento dell’attività di assistenza che pregiudichino la regolare effettuazione del servizio ed il fine di integrazione sociale, troveranno applicazione le penali per come disciplinate dal contratto di appalto, nonché le ulteriori conseguenze in termini di risoluzione contrattuale di cui ai successivi artt. 30 e seguenti.
ART. 19
Obblighi in materia di salute e sicurezza
1. Il soggetto affidatario è obbligato:
⮚ al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
⮚ assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro in relazione alle vigenti leggi e in riferimento alla particolare e specifica tipologia del servizio. Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito safety con specifico riferimento ai rischi concernenti l’attività lavorativa in oggetto. Dovrà altresì essere indicato a questa Stazione Appaltante, il nominativo del Responsabile della Sicurezza, il nome del Datore di Lavoro, del Medico competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei lavoratori.
⮚ Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata a questa stazione appaltante. Prima dell’inizio delle prestazioni, l’aggiudicatario dovrà presentare alla stazione appaltante il proprio piano di lavoro e sicurezza oltre che il proprio documento di analisi e valutazione dei rischi.
2. Il personale incaricato, durante il servizio dovrà essere dotato dalla ditta:
⮚ del cartellino di riconoscimento corredato da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, come previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
⮚ di mezzi e strumenti igienico sanitari funzionali allo svolgimento delle mansioni (guanti, mascherine, ecc.) ed ogni ulteriore ed eventuale ausilio a norma di legge.
3. Gli assistenti educativi a contatto con gli alunni dovranno rispondere ai requisiti di idoneità sanitaria e psico-fisica richiesta dalla legge.
4. Le violazioni delle succitate disposizioni comportano l’applicazione, in capo al responsabile delle stesse, delle sanzioni previste dagli artt. 55, 56, 57, 58, 59 del D.Lgs 81/08
5. Ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dall’ Ente Appaltante o ad essa segnalata dagli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro, l’amministrazione medesima comunicherà all’impresa e, se del caso, anche agli organi di vigilanza suddetti, l’inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti fino alla definizione degli obblighi previsti dall’attuale normativa in materia contributiva e di sicurezza.
6. E’ comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative.
ART. 20 D.U.V.R.I.
Il Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) è stato elaborato, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii dalla Stazione appaltante e costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.
Prima della sottoscrizione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere al Comune i documenti attestanti l’idoneità tecnico-professionale, il Documento di valutazione dei rischi afferente al servizio oggetto dell’appalto e il DUVRI sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzio, tale obbligo incombe sull’impresa mandataria e sul consorzio.
Costi della sicurezza
Sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI.
I costi della sicurezza DUVRI non sono soggetti a ribasso d’asta. L’ammontare complessivo è di €
5.075,00 (oltre iva al 22%).
Aggiornamento del DUVRI
Il DUVRI non può considerarsi un documento “statico” ma necessariamente dinamico, per cui la valutazione effettuata dovrà essere necessariamente aggiornata in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio che dovessero intervenire in corso d’opera e causare anche l’insorgenza di nuovi e non prevedibili rischi interferenziali.
Il DUVRI potrà essere integrato anche sulla base di varianti proposte dalla ditta aggiudicataria e accettate dall’Ente appaltante.
Il Documento definitivo dovrà essere allegato al contratto al pari delle altre specifiche tecniche costituenti parte integrante e sostanziale del Capitolato speciale d’appalto.
Attività di controllo
1. Durante l’esecuzione dei lavori, la stazione appaltante, avvalendosi anche di esperti esterni , ha diritto di verificare se le disposizione impartite dal D.U.V.R.I. vengono adottate da parte dalla ditta aggiudicataria.
2. Qualora le verifiche di cui al punto precedente, evidenzino carenze che, a giudizio dell’Ente, siano rimediabili senza pregiudizio alcuno per l’intero servizio, la ditta verrà informata per iscritto delle modifiche e degli interventi da eseguire, che andranno immediatamente effettuati senza onere aggiuntivo per l’appaltante.
3. Se al contrario le carenze fossero gravi e irrimediabili, in quanto incidenti sul servizio in modo pregiudizievole, l’Ente si riserverà la facoltà di risolvere il contratto.
4. La stazione appaltante tramite il RUP, anche avvalendosi di esperti esterni, promuove il coordinamento e la cooperazione con la ditta incaricata e con le Istituzioni Scolastiche indicendo apposite riunioni.
ART. 21
Garanzie e coperture assicurative
1. Ai sensi e con le modalità previste dall’art. 93 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’offerta deve essere corredata da una cauzione o fidejussione dell’importo indicato nel bando/disciplinare di gara, a titolo di cauzione provvisoria.
2. La ditta aggiudicataria, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia fideiussoria come previsto dall’art. 103 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
3. L’ aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento e/o indennizzo, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Anzio.
4. A garanzia della buona esecuzione del servizio e a copertura dei danni eventualmente occorsi a persone o cose, la ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) e per gli infortuni del proprio personale (RCO) nel corso dell’esecuzione del contratto per un massimale di garanzia unico onnicomprensivo non inferiore ad € 3.000.000,00.
5. La polizza dovrà indicare espressamente che la stessa è vincolata a favore del Comune di Anzio per l’esecuzione del servizio di assistenza educativa scolastica ai minori disabili per il periodo di vigenza del contratto e che la società assicuratrice si obbliga a notificare tempestivamente al Comune di Anzio, a mezzo lettera raccomandata, l’eventuale mancato pagamento del premio.
6. L’ aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva di cui il Comune abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la durata del contratto.
7. La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva verrà svincolata con l’osservanza e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia con atto del Dirigente Area Servizi alla Persona del Comune di Anzio, previa verifica dell’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
ART. 22
Proposte migliorative del servizio
1. Ogni ditta concorrente avrà la facoltà di proporre delle attività a miglioramento del servizio offerto che verranno valutate in termini di miglior punteggio nell’ambito dell’offerta tecnica (Cfr Disciplinare di gara). In caso di aggiudicazione tali proposte verranno ritenute vincolanti per la ditta aggiudicataria, costituiranno parte integrante del servizio e saranno riportate nel contratto.
2. Per tutte le eventuali attività migliorative proposte e ritenute ammissibili e compatibili con il servizio la ditta aggiudicataria non dovrà richiedere alcun compenso aggiuntivo né a
carico dell’Ente né a carico degli utenti.
3. Qualora le proposte prevedano comunque un costo lo stesso deve essere esplicitato.
ART. 23
Documenti che disciplinano il servizio
1. Il servizio di assistenza educativa scolastica dovrà essere espletato dal soggetto affidatario in conformità a quanto stabilito:
• nel presente capitolato speciale d’appalto
• negli atti di gara
• nel DUVRI
• nel Progetto Tecnico redatto dalla ditta e presentato in sede di gara
• nel contratto d’appalto che sarà sottoscritto con l’aggiudicataria della presente procedura di gara.
2. La ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre a svolgere il servizio nel rispetto delle ulteriori specifiche disposizioni che verranno impartite dal Comune di Anzio.
ART. 24
PRESA IN CARICO DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA
1. La ditta aggiudicataria dovrà prima della stipula del contratto o, qualora si proceda ad una esecuzione anticipata dello stesso ai sensi di quanto disposto all'art. 4, p. 3 del presente capitolato, prima della firma del verbale di consegna e avvio del servizio:
• comunicare il nominativo del Responsabile amministrativo con l'indicazione della qualifica, del livello contrattuale e dei requisiti professionali posseduti e del curriculum vitae;
• attivare una sede operativa (se non già presente) sul territorio comunale;
• in linea con le modifiche del D.Lgs. n. 50/2016 varate dal Governo in data 13/04/2017, l’appaltatore si obbliga ad assumere, prioritariamente, gli stessi addetti che operano alle dipendenze del gestore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’appaltatore stesso e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del servizio (Clausola sociale).
ART. 25
ruolo dell’ente appaltante e Direttore dell’esecuzione del contratto
1. Ai sensi dell’art. 111 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione appaltante verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore attraverso il
Direttore dell’Esecuzione del Contratto che sarà nominato dal Comune di Anzio e scelto tra le figure professionali del servizio sociale.
2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede (Decreto 7 marzo 2018 n. 49 – Min. Infrastrutture e Trasporti) al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile, in supporto al RUP, dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
3. Il servizio di assistenza specialistica di tipo educativo nelle scuole sarà pertanto coordinato e supervisionato dal DEC che attraverso verifiche periodiche accerterà:
- la corretta attuazione dei Progetti di intervento individualizzati;
- l’effettivo svolgersi del servizio negli orari e con le modalità previste;
- la corretta compilazione dei fogli firma di ogni operatore e il rispetto dell’orario di lavoro assegnato.
ART. 26
Corrispettivi contrattuali - verifica di conformità del contratto
Pagamenti in acconto e ritenute a garanzia
1. L’Ente appaltante si obbliga a pagare il corrispettivo del servizio reso alla ditta aggiudicataria mediante pagamento in rate mensili posticipate conseguenti a presentazione di fatture relative alle ore di effettivo servizio prestate dagli assistenti educativi nel mese da remunerare in base al costo orario convenzionale offerto.
2. Con tale corrispettivo l’aggiudicataria si intende soddisfatta per ogni sua spettanza nei confronti dell’Ente appaltante per il servizio di che trattasi e non ha quindi alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
3. I pagamenti avverranno previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
4. Al termine di ciascun mese a tal fine, prima dell’invio della fattura, la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere al Comune di Anzio:
a) il rendiconto mensile delle prestazioni effettuate consistenti in tabelle riepilogative delle ore effettivamente erogate per il servizio di assistenza educativa alle quali dovranno essere allegati i fogli firma degli operatori - controfirmati dall'insegnante di classe. Costituisce motivo di formale contestazione la mancanza dei fogli firma o la loro inesatta compilazione.
b) l’autocertificazione attestante i regolari versamenti INAIL e dei contributi INPS per il personale impiegato nel presente appalto.
5. Sulla base di tale modulistica il direttore dell’esecuzione emette lo stato avanzamento del servizio (S.A.S). Ai sensi dell’art. 143 del DPR 207/2010 entro i 45 giorni successivi all’emissione dello stato di avanzamento del servizio è emesso da parte del responsabile del procedimento il conseguente certificato di pagamento.
6. Dopo l’emissione del certificato di pagamento la ditta appaltatrice potrà presentare regolare fattura.
7. La somma dovuta alla ditta aggiudicataria verrà corrisposta entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento e dietro presentazione di regolare fattura mensile (la data di ricevimento da parte della stazione appaltante è attestata dalla data di presentazione al protocollo dell’Ente).
8. Ritenute a garanzia
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni nel certificato di pagamento è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Il Committente procede al pagamento degli stati d’avanzamento esecuzione solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC (documento unico di regolarità contributiva).
In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui alla normativa vigente.
Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:
− omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- omessa trasmissione dei documenti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo;
− DURC irregolare.
L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
Dal pagamento del corrispettivo è detratto l’importo delle eventuali pene pecuniarie applicate alla ditta e quant’altro dalla stessa dovuto.
9. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora, nel periodo di riferimento, siano state formalmente contestate all’affidataria inadempienze nell’erogazione del servizio o inesattezze nella fatturazione delle ore erogate. In tal caso la liquidazione sarà effettuata dopo la notifica della comunicazione delle decisioni adottate dall’Ente appaltante.
10. I pagamenti saranno effettuati con mandati da estinguersi mediante bonifico bancario sul conto corrente della ditta osservando le modalità e le norme contenute nel vigente regolamento di contabilità, nel rispetto dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. recante norme in materia di “tracciabilità dei flussi finanziari”
11. Il Servizio di assistenza scolastica specialistica non potrà essere sospeso o abbandonato anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo contrattuale.
12. L'eventuale violazione della suddetta disposizione autorizza la stazione appaltante ad applicare le penali contrattuali, nonché ad addebitare all'impresa appaltatrice inadempiente le eventuali spese sostenute per l'esecuzione in proprio, ovvero con altro operatore economico ritenuto idoneo, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata del contratto e di introito della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno.
13. Pagamento a saldo
Il saldo delle prestazioni è pagato entro 60 giorni dall’emissione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato dall’art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.
In tale occasione la stazione appaltante provvede alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell’art. 30, co. 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
ART. 27
Oneri e spese contrattuali
1. Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese consequenziali alla stipulazione del contratto.
ART. 28 Documentazione del’aggiudicataria
1. A seguito di aggiudicazione del servizio, l’Ente farà richiesta all’Aggiudicataria della documentazione di rito.
2. La presentazione di tutta la documentazione, che l’Ente si riserva di elencare al momento della richiesta, dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione da parte dell’Amministrazione.
3. Analoga disposizione si sancisce anche con riguardo al deposito della idonea garanzia fidejussoria come dal precedente art.21.
4. La mancata o irregolare presentazione della certificazione richiesta comporterà la revoca dell’aggiudicazione disposta dall’Ente appaltante.
ART.29
CONTESTAZIONI E PENALITA’
1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile alla ditta aggiudicataria e da questa non giustificato, il servizio in oggetto non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato speciale d’appalto e dal progetto presentato in sede di offerta, l’Ente applicherà all’aggiudicataria una penale, pari ad un minimo di € 100,00 e fino ad un massimo di € 3.000,00. La penale viene graduata in base alla rilevanza della violazione; a titolo esemplificativo vengono riportate alcune inadempienze ritenute gravi, sempre fatta salva la valutazione dell’Ente sull’impatto che il disservizio può provocare sull’utenza e sull’organizzazione complessiva:
€ 100,00: mancata comunicazione dell’assenza dell’operatore e sua sostituzione così come previsto nel presente capitolato.
€ 1.000,00: impiego di personale in sostituzione con qualifica non corrispondente a quella richiesta nel presente capitolato;
€ 1.500,00 mancato richiamo/sostituzione di operatori per i quali siano stati segnalati dalla scuola, dalle famiglie o dal Comune comportamenti non idonei e non rispondenti alle norme contenute nel presente capitolato;
€ 1.500,00:. Violazione dei piani orari concordati con il Comune di Anzio;
€ 2.000,00: mancata sostituzione dell’operatore assente;
€ 3.000,00 espletamento del servizio non conforme ai PEI;
€ 3.000,00 mancata attuazione o attuazione parziale di una o più proposte migliorative presentate nel progetto tecnico.
2. L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. L’aggiudicataria, nei 7 giorni dalla data di notifica dell’inadempienza potrà presentare le proprie controdeduzioni scritte e documentate.
3. Si procede al recupero delle penalità da parte dell’Ente appaltante mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento ovvero mediante escussioni di quota parte della cauzione definitiva.
4. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti all’Ente appaltante per le eventuali violazioni contrattuali verificatisi.
5. Se l’aggiudicataria dovesse essere sottoposta al pagamento di tre penali, la convenzione si intende rescissa e aggiudicata alla seconda in graduatoria. L’Ente riscuote la fidejussione a titolo di risarcimento del danno e addebita, alla parte inadempiente, le maggiori spese sostenute.
ART. 30
DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ fatto divieto assoluto di cedere o subappaltare anche parzialmente il servizio assunto, sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni, salvo maggiori danni accertati. Non è ammesso il subappalto previsto dall’art. 105 del codice, ed è altresì vietata, salve le ipotesi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d), numero 2) del codice, la cessione del contratto, che in ogni caso è nulla.
ART. 31
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune può, nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa di danni, tenuto conto di quanto riportato all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., risolvere il contratto nei seguenti casi:
- Perdita dei requisiti di idoneità allo svolgimento del servizio richiesti per l’ammissione alla gara;
- Mancato avvio del servizio;
- Abbandono del servizio;
- Gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell’Ente;
- Ripetute contravvenzioni alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio;
- Sospensione dei servizi non dipendente da cause di forza maggiore;
- Reiterata irregolarità contributiva e retributiva;
- Cessione parziale o totale del contratto a terzi nonché cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, di diritti obblighi inerenti al presente contratto;
- Dichiarazione di fallimento dell’aggiudicatario;
- Applicazione penali per un ammontare che supera il 10% dell’importo contrattuale ovvero applicazione di n. tre penali nel corso di un anno contrattuale;
- Ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 62 del 16/4/2013, è anche causa di risoluzione del contratto, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.
Nelle ipotesi di cui alla lettera a), la risoluzione decorre dalla data in cui il fatto viene accertato dall’Amministrazione comunale; nelle altre ipotesi l’accertamento della causa risolutiva è preceduto da diffida intimata all’aggiudicatario ed è esecutiva alla scadenza del termine stabilito per ottemperare alle prescrizioni imposte.
La Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell’aggiudicatario o di risoluzione del contratto si riserva la facoltà (art. 110 d.lgs n. 50/2016) di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei servizi. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara.
ART. 32
RECESSO DEL CONTRATTO
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile e nelle modalità previste dall’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, in qualunque momento e fino al termine del servizio.
ART. 33
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle leggi, ai decreti e ai regolamenti vigenti, richiamati peraltro all’art. 1 del contratto di appalto.
Art. 34
Definizione delle controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nell'esecuzione del contratto è attribuita alla giurisdizione del foro di Velletri.
È espressamente escluso per ogni controversia nascente dall’esecuzione del contratto il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile