Aggiornamento del DUVRI Clausole campione

Aggiornamento del DUVRI. Il DUVRI è un documento “dinamico”: la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali quelle risultanti da modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell’esecuzione delle attività.
Aggiornamento del DUVRI. L’aggiornamento del DUVRI, redatto o esistente, per uno specifico appalto dovrà essere eseguito dal Fornitore dopo la formalizzazione del contratto, qualora se ne presenti la necessita, su specifica segnalazione da parte dell’Autorità e senza alcun onere aggiuntivo per la stessa. A titolo esemplificativo e non esaustivo vengono di seguito indicate alcune cause tipiche che possono determinare l’aggiornamento del DUVRI: - variazione del numero delle imprese appaltatrici; - variazione dei processi lavorativi nelle aree interessate dall’appalto; - modifiche allo stato dei luoghi nelle aree interessate dall’appalto. A seguito delle possibili variazioni intercorse, il Fornitore dovrà gestire il coordinamento tra i datori di lavoro delle imprese appaltatrici e con i referenti indicati dall’Autorità, al fine di agevolare il flusso di informazioni necessarie per riformulare, in funzione dello stato di avanzamento delle attività, la valutazione dei rischi da interferenze e verificare le procedure di sicurezza adottate. Informato il Datore di Lavoro o le figure da questi indicate sugli esiti delle riunioni e degli incontri svolti e sulle eventuali indicazioni di miglioramento ed adeguamento, il Fornitore provvederà ad apportare le necessarie modifiche al documento, precedentemente descritto, nelle sezioni di competenza.
Aggiornamento del DUVRI. Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza è un documento dinamico che necessita di aggiornamento in caso di appalti e/o subappalti di lavori, forniture e servizi intervenuti successivamente o in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dell'opera o del servizio che dovessero intervenire in corso d'opera, anche su proposta dell’Appaltatore.
Aggiornamento del DUVRI. Il DUVRI è un documento “dinamico”: la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali quelle risultanti da modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell’esecuzione delle attività. Il documento può essere aggiornato dal Comune anche su proposta della ditta appaltatrice. Il RUP Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx Il Responsabile della P.O. n. 2 Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx (Approvato con Determinazione Dirigenziale n. del – R.G. n. /2019) Il sottoscritto Codice fiscale nato il a (Prov ) alla Via/Piazza in qualità di1 dell’impresa2 CAP (Prov ) alla Via/Piazza n con codice fiscale n. con partita IVA n. Telefono FAX di partecipare alla procedura indicata in oggetto. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, avvalendosi delle facoltà di cui agli art. 46 e 47 del citato regolamento,
Aggiornamento del DUVRI. Il DUVRI è un documento “dinamico”: la valutazione dei rischi da interferenze sarà necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, come ad esempio nel caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si dovessero rendere necessarie nel corso dell’esecuzione delle attività previste sia da parte del Committente sia da parte dell’Aggiudicatario. Il datore di lavoro dell’Impresa Aggiudicataria dovrà integrare i contenuti esposti ovunque lo ritengano necessario ed utile ai fini del miglioramento della sicurezza per i lavoratori e per il contesto. NORMATIVA DI RIFERIMENTO‌ D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 - Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come modificato e integrato da: - D.Lgs. n. 106 del 2009; - Legge n. 101 del 2012; - Legge n. 177 del 2012; - Legge n. 98 del 2013; - legge n. 161 del 2014; - D.lgs. n. 81 del 2015; - D.lgs. n. 151 del 2015; D.Lgs. 8 luglio 2003, n.235 - Attuazione della Direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori; D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 - Regolamento di esecuzione del Codice contratti, per la in vigore; D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 - Codice dei contratti pubblici; D.Lgs 19 aprile 2017, n.56; D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 e ss.mm.ii. - Nuovo Codice della Strada; D.P.R. n.495/1992 e ss.mm.ii. - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione Nuovo Codice Strada; Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.
Aggiornamento del DUVRI. Il DUVRI non può considerarsi un documento “statico” ma necessariamente dinamico, per cui la valutazione effettuata dovrà essere necessariamente aggiornata in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio che dovessero intervenire in corso d’opera e causare anche l’insorgenza di nuovi e non prevedibili rischi interferenziali. Il DUVRI potrà essere integrato anche sulla base di varianti proposte dalla ditta aggiudicataria e accettate dall’Ente appaltante. Il Documento definitivo dovrà essere allegato al contratto al pari delle altre specifiche tecniche costituenti parte integrante e sostanziale del Capitolato speciale d’appalto.
Aggiornamento del DUVRI. Il DUVRI è un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l’intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell’esecuzione delle attività previste. Nel caso in cui l’impresa appaltatrice dovesse individuare eventuali rischi di interferenze non segnalati o misure aggiuntive di prevenzione e protezione contro i rischi di interferenza, la stessa dovrà sottoporre al Comune le modifiche e/o integrazioni al presente documento ritenute opportune. L’ente appaltante, a seguito della valutazione delle segnalazioni ricevute, procederà all’eventuale rielaborazione del documento, che dovrà essere controfirmato da entrambi le parti.
Aggiornamento del DUVRI. Il D.U.V.R.I. è un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, nello specifico secondo le seguenti modalità e tempi: - eventuali innovazioni e/o acquisto di nuove attrezzature e/o macchine, - eventuali mutamenti del processo produttivo e/o delle attività lavorative che comportassero modifiche rispetto ai rischi da interferenza - su richiesta del Datore di Lavoro del Committente o dell’Appaltatore - su eventuale motivata sollecitazione da parte del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - a seguito di modificazioni o aggiornamenti normativi - a seguito dell’avvio di attività o di affioramento di problematiche non previste in precedenza.
Aggiornamento del DUVRI. Il DUVRI può essere aggiornato dal committente anche su proposta dell’esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative.
Aggiornamento del DUVRI. Il DUVRI è un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l’intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell’esecuzione delle attività previste. Possono essere apportate modifiche al presente documento anche su segnalazioni delle ditte appaltatrice le quali sono tenute a segnale delle situazioni di pericolo non previste nel presente documento o che si venissero a verificare durante la durata del contratto a seguito di eventi e/o situazioni attualmente non prevedibili. Resta inteso che per le eventuali attività che non comportano rischi da interferenze con altre attività dell’ente, sarà la ditta appaltatrice ad effettuare tutti gli adempimenti previste dalle vigenti leggi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs n°81/2008 smi) ed adottare i necessari provvedimenti/accorgimenti.