CONTESTAZIONI E PENALITA’ Clausole campione

CONTESTAZIONI E PENALITA’. 1. Nel corso della vigenza contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. 2. L’Impresa aggiudicataria sarà tenuta, nei confronti della ASL, al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute, nei seguenti casi: A. violazione degli obblighi contrattuali; B. sospensione o abbandono o mancata effettuazione, anche in parte, di uno o più servizi; 3. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste: A. In caso di servizio non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente agli impegni assunti nell’offerta, inclusi quelli risultanti dalle lettere precedenti, la ditta, a proprie spese, dovrà attivarsi affinché, entro il termine perentorio assegnatole, sia eliminata la carenza riscontrata. Qualora ciò non accada, vi potrà provvedere la ASL, anche rivolgendosi al libero mercato ed addebitando all’Impresa l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri, anche di natura organizzativa. In caso di mancata immediata eliminazione della carenza contestata, per ogni giorno di ritardo rispetto al dovuto intervento, la ASL si riserva la facoltà di applicare una penalità che, calibrata sulla gravità dell’infrazione, sulle conseguenze che essa ha prodotto e sulle giustificazioni addotte, potrà raggiungere l’1 per mille (giornalmente) dell’importo netto contrattuale. In caso di ritardo oltre il 3° giorno solare rispetto al termine assegnato per eliminare la carenza riscontrata, la ASL ha diritto di risolvere il contratto (Xxxxxxxx risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). B. Qualora le carenze di cui al precedente punto A abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza, la ASL potrà risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene così stabilità:  3 contestazioni nel corso del 1° anno;  4 contestazioni nell’arco di un biennio;  5 contestazioni nel corso di un triennio;  6 contestazioni nell’arco di un quadriennio, 4. Allorché la ASL, a proprio insindacabile giudizio, decida di non risolvere il contratto, ogni contestazione eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata con una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non ...
CONTESTAZIONI E PENALITA’. Nel corso della vigenza contrattuale, con cadenza periodica, verrà riscontrato, a seguito di apposita relazione sottoscritta dai responsabili dei servizi interessati, il rispetto degli impegni tecnici e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara, anche per quanto riguarda l’assistenza tecnica e manutentiva. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento relativi alle attrezzature sono così previsti:  per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna, l’installazione, la messa in opera ed il collaudo delle apparecchiature, la ASL potrà applicare una penalità giornaliera di € 500,00. Oltre il 15° giorno lavorativo di ritardo l’ASL potrà recedere dal contratto;  per ogni giorno di calendario di fermo macchina, l’ASL potrà su segnalazione del Responsabile del Laboratorio, applicare una penale giornaliera di € 2.000,00. I giorni di fermo macchina inizieranno a conteggiarsi a partire dalla 48 ore solari successive alla richiesta di intervento effettuata dal reparto telefonicamente e confermata via fax. Qualora i giorni di fermo macchina superino la normale tolleranza, fermo restando l’applicazione delle penalità di cui sopra, l’ASL ha il diritto di risolvere il contratto.  La normale tolleranza viene stabilita in 8 giorni nel corso del 1° anno; 15 giorni nell’arco del biennio; 20 giorni nell’arco del triennio con aumento di 4 giorni per ognuno dei restanti anni contrattuali. Per ogni giorno di calendario di ritardo nelle consegne dei prodotti, con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, l’ASL potrà applicare una penale pari al 10% del valore della merce non consegnata. L’ASL potrà recedere dal contratto nel caso in cui i ritardi abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza stabilita in 5 consegne ritardate nel corso di ogni anno di vigenza contrattuale. Qualora l’ASL, a suo insindacabile giudizio, decida di non recedere dal contratto la penale sarà calcolata da un minimo del 30% ad un massimo del 60% della merce consegnata in ritardo. In caso di mancata sostituzione della merce contestata per ogni giorno di calendario di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione l’ASL potrà applicare una penale pari al 10% della merce non sostituita. Per i ritardi superiori alla normale tolleranza si applicano le disposizioni di cui sopra. Agli importi delle penali suindicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:  Maggiori spese per acquisti sul libero mercato;  Maggior costo derivante da...
CONTESTAZIONI E PENALITA’. Nel caso in cui l’Appaltatore risulti inadempiente alle dichiarazioni di consegna, Sistema Ambiente S.p.A. si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti una penale, senza necessità di messa in mora, pari al 1 per mille dell’importo netto contrattuale rapportato al solo canone di noleggio per l’intera durata contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini dichiarati per la fornitura. Qualora il ritardo della consegna della fornitura sia superiore a 15 giorni naturali e consecutivi dal termine contrattualmente stabilito senza che l’Appaltatore abbia provveduto a consegnare quanto ordinato, Sistema Ambiente S.p.A. si riserva, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere il contratto e senza necessità di una diffida né di altre formalità ai sensi dell’articolo 1454 c.c. e di procedere a far effettuare la fornitura da terzi o di esercitare la facoltà ex art. 110 D.Lgs 50/2016, salvo in ogni caso il risarcimento per maggiori danni. L’importo della penalità sarà fatturato con pagamento mediante bonifico bancario a sessanta giorni dalla data della fattura, scadenza fine mese dall’emissione della fattura (60 gg d.f.f.m.). Sono escluse dalle sanzioni le inadempienze dovute a comprovate cause di forza maggiore.
CONTESTAZIONI E PENALITA’. 1. Nel caso in cui l’Appaltatore risulti inadempiente alle dichiarazioni di consegna presentate in offerta, Ascit si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti una penale, senza necessità di messa in mora, pari al 0,5 per mille dell’importo totale dell’appalto per ogni giorno lavorativo consecutivo di ritardo rispetto ai termini promessi per la fornitura di ogni consegna. Qualora il ritardo sia superiore a 15 giorni lavorativi consecutivi senza che l’Appaltatore abbia provveduto a consegnare quanto ordinato, Ascit si riserva, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere il contratto e senza necessità di una diffida né di altre formalità ai sensi dell’articolo 1454 c.c. e di procedere a far effettuare la fornitura da terzi o di esercitare la facoltà ex art. 110 D.Lgs 50/2016, salvo in ogni caso il risarcimento per maggiori danni. 2. L’importo della penalità può, a discrezione di Ascit, essere detratto dal compenso della fattura in pagamento o da altri titoli di credito o dalla cauzione definitiva. 3. Sono escluse dalle sanzioni le inadempienze dovute a comprovate cause di forza maggiore. 4. Ascit non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite.
CONTESTAZIONI E PENALITA’. A discrezione della ASL, nel corso della vigenza contrattuale, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto sarà riscontrato il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
CONTESTAZIONI E PENALITA’. In caso di mancato rispetto delle condizioni contrattualmente pattuite, rilevate su segnalazione del DEC e comunicate formalmente alla ditta da parte del RUP sotto forma di NON conformità, saranno applicate le seguenti penalità: A) Fase di avvio del progetto e messa in esercizio B) Fase di gestione in esercizio:
CONTESTAZIONI E PENALITA’. 1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile alla ditta aggiudicataria e da questa non giustificato, il servizio in oggetto non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato speciale d’appalto e dal progetto presentato in sede di offerta, l’Ente applicherà all’aggiudicataria una penale, pari ad un minimo di € 100,00 e fino ad un massimo di € 3.000,00. La penale viene graduata in base alla rilevanza della violazione; a titolo esemplificativo vengono riportate alcune inadempienze ritenute gravi, sempre fatta salva la valutazione dell’Ente sull’impatto che il disservizio può provocare sull’utenza e sull’organizzazione complessiva:
CONTESTAZIONI E PENALITA’. L’Amtab Servizio S.p.a. applicherà nei confronti della ditta appaltatrice penalità per ciascuna infrazione degli accordi stipulati ovvero per deficiente, incompleta o tardiva esecuzione dei servizi affidati secondo gli importi qui di seguito riportati: Tipo di inadempienza Penale unitaria Per ogni rapportino giornaliero (o frazione giornaliera di rapportino) mancante, incompleto o erroneamente compilato Euro 50,00 Per ogni autobus per cui la pulizia giornaliera risulti carente o non effettuata Euro 50,00 Per ogni autobus per cui la pulizia giornaliera risulti carente, qualora ciò sia rilevato durante il controllo mattutino nella fascia oraria tra le 5.30 e le 7.30 e tale controllo abbia avuto ad oggetto almeno il 10% (diecipercento) del totale degli autobus in uscita nel giorno stesso Euro 200,00 Per ogni autobus non correttamente rifornito di carburante Euro 300,00 Per ogni autobus non correttamente rabboccato di liquido refrigerante o olio motore Euro 200,00 Per ogni autobus non correttamente parcheggiato Euro 200,00 Mancato completamento, alla fine del mese, dei lavaggi completi previsti per autobus, minibus disabili e veicoli ausiliari, per ogni singola tipologia senza compensazione tra tipologie diverse Euro 70,00 per ogni operazione mancante. Qualora il servizio sia espletato in modo difforme da quanto previsto dal presente Capitolato, in modo da causare danno ai beni o agli interessi di Amtab Servizio Spa Euro 100,00 per ogni difformità accertata, oltre all’integrale risarcimento dei danni eventualmente patiti Mancato reperimento del Responsabile di Servizio al recapito telefonico fornito, contestato a mezzo Euro 300,00 per ogni reperimento mancato Per mancata copertura nella fascia indicata 13,30 - 15,30 e 16,30 – 17,30 dei capilinea indicati Euro 100,00 per ogni ora di assenza Qualora un addetto al servizio non tenga buona condotta con gli operatori di Amtab Servizio Spa Euro 200,00 Per mancato utilizzo delle attrezzature indicate nella relazione progettuale, per l’esecuzione dei servizi di appalto Euro 200.00 Per mancata esposizione in vettura delle operazioni giornaliere e periodiche di pulizia Euro 300.00 Qualora i relativi rapportini riportassero la regolare effettuazione delle operazioni, risultando queste invece gravemente carenti o non effettuate, la penale sarà raddoppiata. Qualora la sommatoria delle penali comminate superi l’importo di Euro 15.000,00 (quindicimila) in un anno, Amtab Servizio spa potrà risolvere il contratto di diritto ai...
CONTESTAZIONI E PENALITA’. Alla concessione oggetto del presente contratto si applicano le condizioni stabilite all’art. 22 “Penalità” del capitolato speciale della concessione.

Related to CONTESTAZIONI E PENALITA’

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Inadempienze e penali Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristino.

  • MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 4. 5.

  • Inadempienze e penalità L’Amministrazione contraente potrà controllare tutte le operazioni relative all’effettuazione del servizio. Il controllo della qualità ed accettabilità del servizio verrà eseguito dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto individuato da ciascuna ATS o suo delegato, il cui giudizio sarà inappellabile. L’aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire il servizio con precisione, cura e diligenza, utilizzando le pratiche, le cognizioni e gli strumenti più idonei. In caso di inadempimento sono previste le seguenti penalità: - in caso di ritardo fino a 30 minuti rispetto ai termini di ritiro e/o di consegna fissati, l’aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale unitaria pari a € 50,00; - in caso di ritardo oltre i 30 minuti ne rispetto ai termini di ritiro e/o di consegna fissati, l’aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale unitaria da € 100,00 a € 150,00 a seconda del ritardo maturato e in base a valutazioni discrezionali dell’Amministrazione; - in caso di rilevazione di anomalie nelle temperature di trasporto, così come prescritte a norma di Capitolato, l’aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale unitaria da € 50,00 a € 100,00 a seconda del ritardo maturato e in base a valutazioni discrezionali dell’Amministrazione; - in caso di non corretta conservazione del prodotto o campione, risultato deteriorato, scongelato, o comunque mal conservato, l’aggiudicatario sarà assoggettato ad una penale di € 100,00 per ogni prodotto o campione deteriorato, fatto salvo il maggior danno cagionato; - in caso di rilevazione di inadempienze sulle modalità di tenuta del mezzo di trasporto o del deposito, quali: mancanza di igiene e pulizia, non corretta collocazione dei campioni presi in carico, vano non refrigerato alla partenza, mancanza o malfunzionamento dell’apparecchiatura di refrigerazione prescritta (frigorifero aggiuntivo, freezer), o di altre inadempienze alle prescrizioni di Capitolato od ai contenuti dell’offerta tecnica, l’aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale unitaria variabile da € 30,00 a € 200,00, a seconda della gravità della non regolarità riscontrata; - in caso di mancato intervento, l’aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale pari ad € 250,00 per ogni sede non servita nel giorno previsto; - per ogni altro inadempimento l’aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale unitaria compresa tra € 50,00 ed € 250,00, secondo la gravità dell’inadempienza. In ogni caso, il valore delle penali applicate dalle Amministrazioni non potrà superare la soglia di cui all’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i. Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali sopra riportate, sono contestati formalmente all’aggiudicatario che potrà comunicare all’ATS coinvolta le proprie controdeduzioni in merito, nel termine di giorni 15 (quindici) consecutivi dalla stessa contestazione, o diversa tempistica, anche inferiore (anche 1 giorno solare), a seconda della tipologia e della gravità dell’inadempienza. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione interessata, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’aggiudicatario le penali come sopra stabilito. In caso di recidiva, la penale potrà essere triplicata, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno causato. Le Amministrazioni, dopo l’applicazione di 4 (quattro) penalità calcolate sull’anno contrattuale, anche di natura diversa, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi alle Amministrazioni un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal DEC, si riservano il diritto di dichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Per le penalità applicate sarà richiesta all’aggiudicatario l’emissione di idonea nota di credito con contestuale sospensione, da parte dell’Amministrazione coinvolta, dei pagamenti. Le Amministrazioni, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, avranno il diritto di approvvigionarsi presso altri operatori economici, di escutere la garanzia definitiva di cui all’articolo 16 del presente CSA, ponendo a carico dell’aggiudicatario tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti. La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto dei maggiori costi derivanti dall’assegnazione del servizio ad altro operatore economico, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da un ritardo nell’esecuzione medesima (art. 1223 codice civile).

  • LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI 1. La Società ha l’obbligo di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire che ogni attività, oggetto del presente contratto, venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste nei capitolati e nelle offerta tecniche di riferimento. 2. Qualora la Società non rispetti i tempi stabiliti nel presente contratto relativi all’invio della documentazione inerente alla gestione dei sinistri, attivi e passivi, al pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei report periodici inerenti i sinistri di cui al precedente art. 9 ovvero ai tempi che, di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento del servizio oltre quelli già fissati, applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del premio annuo lordo complessivo, per ogni giorno di ritardo. 3. Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine di 30 giorni, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave. 4. Qualora l’applicazione di penali, da parte dell’ ACI, superi per ammontare il 10% dell’importo contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave; 5. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penale. 6. L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui al successivo art 13. 7. L’applicazione delle penali non esonera la società dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immagine. 8. L’ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese della Società.

  • Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012; 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

  • PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D. Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. In considerazione del fatto che la Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura delle “buste telematiche” contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate. In seduta riservata, previa comunicazione della data di svolgimento tramite la sezione “Comunicazioni Procedura”, il Seggio di Gara costituito dal RUP o da un suo delegato e da due testimoni procederà: 1. alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 2. all’apertura della “busta telematica” contenente la Documentazione amministrativa; 3. ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e regolare documentazione prevista dal presente Disciplinare di gara, fermi restando i casi di ammissione con riserva dei concorrenti rispetto ai quali si renda necessaria un’ulteriore attività di verifica della documentazione amministrativa presentata, anche mediante richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, per il tramite del c.d. soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, formalizzando l’esito di tale verifica attraverso apposita comunicazione che verrà inviata via PEC a tutte le Ditte concorrenti.

  • INADEMPIMENTI E PENALI Le non conformità alle prescrizioni indicate ai punti precedenti e o a quanto offerto costituiscono inadempimenti soggetti al pagamento di penali, il cui importo – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno – è il seguente: 1. nel caso di ritardi di consegna, di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: per ogni giorno di ritardo, penale fino al 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale ed in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento (la penale non potrà essere complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine); 2. in caso di non conformità inerenti il mancato rispetto dei tempi di intervento previsti per le manutenzioni, ordinarie e straordinarie e fatta salva la causa non imputabile a negligenza dell’affidatario: penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quelle previste per il primo intervento ritardo o inadempienza; penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo oltre quelli previsti per la consegna dell’apparecchiatura sostitutiva; 3. nel caso inadempimenti dell’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi: penale pari al 2% calcolato sull’importo della fornitura non ritirata. Al verificarsi di una delle condizioni suindicate l’Azienda assegnerà un termine congruo per la formulazione di controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per la loro formulazione, si applicheranno le penali o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante semplice comunicazione racc. A/R indirizzata alla sede legale dell’aggiudicatario. L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Affidatario, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzione.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

  • Norme regolatrici e disciplina applicabile 1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest’ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata: a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti “Condizioni Generali” che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione; e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; g) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip; h) dal patto di integrità. 2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.