S T A T U T O
S T A T U T O
Della Societá cooperativa a responsabilitá limitata “Trinkwasser-Genossenschaft Völs am Schlern Gen.m.b.H. – Acquedotto Cooperativo di Fié allo Sciliar a r.l.”
I. Denominazione, sede, durata, oggetto
Art. 1
La Societá cooperative, costituita a Bolzano nel 1938, é denominate “Trinkwasser-
Genossenschaft Völs am Schlern Gen.m.b.H.”, in italiano “Acquedotto Cooperativo di Fié allo Sciliar soc. Coop. a r. l.” ed ha sede nel Comune di Fié allo Sciliar.
La Societá cooperative é costituita e regolata secondo i principi del mutualismo, con esclusione di finalitá di lucro.
Per la cooperativa valgono i regolamenti della societá con responsabilitá limintata, se il titolo VI del codice civile e le leggi speciali previste per le cooperative non prevedono altro.
La durata della cooperativa é prevista fino al 31.12.2100, a meno ché non vengano decise proroghe o lo scioglimento anticipato con delibera dell’ assemblea strordinaria.
La zona di attivitá della cooperativa si estende nel territorio del Comune di Fié, nel limite della sussistenza delle condizioni tecniche e della quantitá di acqua disponibile.
Art. 2
La Societá cooperativa é costituita e regolata secondo iI principi del mutualismo, con esclusione di finalitá di lucro e con lo scopo di rifornire i soci con sufficiente quantitá di acqua potabile alle migliori condizioni possibili e di assistere i su detti in tutte le competenze relative alla fornitura dell’ acqua.
In alcuni casi il Consiglio di amministrazione puó deliberare la fornitura di acqua potabile anche a clienti che non sono soci della cooperativa. I clienti non soci devono comunque attenersi agli stessi regolamenti che valgono per i soci, per quanto riguarda impianti e fornitura. Il Consiglio di amministrazione ha il diritto di stabilire prezzi differenziati per la fornitura dell’acqua a soci e non soci.
Art. 3
Quanto segue forma oggetto della Societá cooperativa, tenendo conto dell’ incarico di fornitura della cooperativa, come definito nell’ articolo precedente e gli interesse dei soci, come descritto in seguito:
a) La fornitura dell’ acqua potabile necessaria per edifici adibiti ad uso di abitazione, agricolo o aziendale, nel limite delle possibilitá tecniche e finanziarie della cooperativa. È esclusa la fornitura di acqua per terreni ad uso agricolo;
b) L’ acquisto, la costruzione e la manutenzione a regola d’arte di sorgenti , serbatoi e condutture per la fornitura dell’ acqua e l’ ampliamento degli impianti quando si presenta la necessitá;
c) L’ acquisto, la costruzione e l’ affitto di manufatti edili ed impianti in genere ed il compimento di tutte le operazioni necessarie e/o utili per il conseguimento dello scopo sociale;
d) La tutela degli interesse dei soci della cooperativa per quanto riguarda la fornitura di acqua potabile e l’ adozione di tutti i provvedimenti necessari direttamente o indirettamente per il conseguimento dello scopo sociale.
La cooperativa puó eseguire tutte le azioni legali, che risultano necessari o utili per raggiungere lo scopo societario. Ha inoltre il diritto di sottoscrivere partecipazioni ad altre aziende.
La cooperativa ha il diritto di chiedere finanzamenti ai soci, rispettando i criteri e limiti previsti dalla legge e dagli ordinamenti, unicamente per la realizzazione dello scopo societario. Questa attivitá viene regolamentata da un separato ordinamento interno.
II. Soci
Art. 4
Il numero dei soci é illimitato, non puó peró essere inferiore al numero stabilito dalla legge. Come soci possono essere ammessi coloro, che sono in grado di dare un contributo per la realizzazione dello scopo societario. Puó divenire socio, chi ha la residenza o la sede legale nel Comune della cooperativa e puó quindi usufruire regolarmente dei servizi offerti dalla cooperativa. Per un condominio non é possible diventare socio, se anche un solo inquilino non ha la residenza nel Comune.
I soci devono inoltre avere una buona reputazione, essere in possesso dei diritti di cittadino e rispettare i regolamenti .
Art. 5
Per diventare socio, una persona giuridica deve consegnare al Consiglio di amministrazione una domanda per iscritto, la quale contiene I seguenti punti:
a) Nome e cognomen, xxxxxxxxx, data e luogo di nascita;
b) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti richiesti;
c) l‘ ammontare del capitale da sottoscrivere;
d) la dichiarazione di conoscere questo statuto, di accettarlo per intero e di tenere conto delle delibere rilasciate dagli organi preposti;
e) la dichiarazione di registrare nel libro fondiario la servitú a carico di una proprietá e a favore della societá cooperative. Per quanto riguarda le servitú su dette, questo vale anche per i soci giá esistenti, che quindi devono anche loro sottostare a questo impegno.
Se il richiedente é un’ azienda o un‘ ente pubblico, oltre ai punti sudetti devono essere aggiunte le seguenti informazioni:
a) il nome dell’ azienda, la forma giuridica e la sede;
b) la delibera di chi ha autorizzato la domanda;
c) I dati del firmatario (rapprentante legale).
Il Consiglio di amministrazione delibera sulla domanda dopo aver’ controllato i presupposti (art. 3) in base a criteri che non devono risultare discriminanti e che devono essere in accordo con lo scopo societario e le attivitá della cooperative.
La delibera con l’ ammissione del nuovo socio deve essere comunicata a quest’ultimo e deve inoltre essere al piú presto registrato nel registro dei soci.
Se la domanda non viene accolta, il Consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera con relative motivazione entro 60 giorni.
Se la domanda non viene accettata dagli amministratori, il richiedente entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione puó richiedere che l’ assemblea straordinaria deliberi sulla questione. Se non viene programmata una apposita assemblea straordinaria, le domande rifiutate verranno messe sull’ ordine del giorno nella prossima assemblea straordinaria prevista.
Gli amministratori nella loro relazione annuale o nell’allegato inseriscono le motivazioni che hanno portato alle decisioni sulle domande.
L’ inclusione di nuovi terreni o immobile nel catasto della societá cooperaztiva avviene tramite deliberazione del consiglio di amministrazione. L’ ammissione puó essere deliberata solo se le dotazioni tecniche ed il quantitativo d’ acqua lo permettono.
Con l’ ammissione i soci acquistano il diritto di una fornitura regolare di acqua potabile nel limite delle possibilitá tecniche e la quantitá di acqua disponibile in osservanza di tutti i regolamenti contenuti nello statuto e nel regolamento interno.
Art. 6
Oltre ai doveri derivanti dalla Legge e dallo Statuto, I soci hanno i seguenti obblighi:
a) Versamento in base alle modalitá e ai termini fissati dal Consiglio di amminisztrazione:
- Del capitale sottoscritto;
- Il contributo di ammissione relativo alle spese d’ ufficio per la registrazione della domanda;
- Di un sovraprezzo, che verrá eventualmente stabilito su proposta dei gestori nell‘ ambito dell‘ approvazione del bilancio.
b) Il pagamento dei costi effettivi derivanti dall‘ allacciamento ai sensi dell’ art. 25 del presente Statuto;
c) Di osservare sia le disposizioni dello statuto che del regolamento interno, che quelle risultanti dalle deliberazioni dell’ assemblea e del Consiglio di amministrazione;
d) Di tutelare gli interessi della societá cooperativa e di partecipare alle iniziative ed attenersi alle direttive per quanto riguarda il raggiungimento dello scopo sociale;
e) Di pagare l’ indennizzo nell’ ammontare stabilito dal Consiglio di amministrazione in accord con il Coleggio dei Sindaci per una eventuale inosservanza dello statuto e del regolamento interno da parte di un socio;
f) Di regolare entro i termini posti il canone di fornitura dell’ acqua ed i contributi annuali.
Per nuovi edifici, da registrar nel catasto della cooperativa, questa ha il diritto di chiedere al socio il pagamento dell’ allacciamento, per un importo da stabilire dal Consiglio di amministrazione.
RECESSO / ESCLUSIONE
Art. 7
L’ esclusione del socio puó avvenire:
1. Tramite recesso o esclusione del socio, a causa di fallimento o di decesso, quando si tratta di persona fisica;
2. Tramite recesso, esclusione, lo scioglimento o la dichiarazione di fallimento nel caso non si tratta di persona fisica.
RECESSO
Art. 8
Ogni socio puó recedere in qualsiasi momento dalla societá cooperativa. Il recesso deve essere comunicato allo societá coop. tramite lettera raccomandata. Gli amministratori hanno l’ obbligo di valutare la dommanda di recesso entro 60 giorni dalla notifica.
Se non ci sono i presupposti per il recesso, gli amministratori devono immediatamente informare il socio, il quale ha il diritto di fare ricorso presso il Tribunale Provinciale entro 60 giorni dalla notifica.
Il recesso per quanto riguada la posizione di socio, é valido con la communicazione di accettazione della relativa domanda.
Per quanto riguarda il rapporto societario tra la societá coop. ed il socio ordinario, il recesso ha effetto con la chiusura dell’ esercizio in corso, se notificato almeno tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Il Consicglio di amministrazione, su richiesta del richiedente, ha la possibilitá di deliberare, che il recesso abbia validitá con la data della relative communicazione di accettazione da parte della societá cooperativa.
Gli impianti di proprietá della Societá coop., costruiti sul terreno del socio uscente, potranno essere mantenuti in essere a discrezione del Consiglio di amministrazione; il recesso
comunque non deve arrecare pregiudizio all’ esercizio di detti impianti.
ESCLUSIONE
Art. 9
L’ eslusione puó avere luogo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio
a) Xxx non é piú in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi della Societá cooperativa o che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ ammissione alla stessa;
b) Che non rispetta o reca grave danno rispetto alle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto e dalle disposizioni deliberate dagli organi competenti;
c) Che non abbia osservato le disposizioni dello statuto, del regolamento interno e
delle deliberazioni dell’ assemblea generale o del Consiglio di amministrazione con la possibilitá del Consiglio di amministrazione di concedere un termine di 60 giorni;
d) Che dopo la richiesta da parte dell’ amministrazione e trascorso il termine di 30 giorni, non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto alla Societá cooperativa dopo l’ intimidazione ad adempiere;
e) Xxx abbia compiuto atti incompatibili con gli interessi della Societá cooperativa, in particolare atti che arrecano danno materiale o morale alla societá cooperative o che portano a contrasti tra i soci;
f) Che non adempie ai suoi doveri nei confronti della Societá cooperativa, sopratutto nel caso in cui non paga somme di indennizzo o altri importi dovuti alla Societá cooperative ed é giá stato sollecitato a dovere al compimento dei suoi doveri;
g) Xxx sia stato dichiarato insolvente o fallito o abbia compiuto atti illeciti.
L’ esclusione deliberata dal Consiglio di amministrazione dovrá venire tempestivamente notoficata per iscritto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, con indicazione dei motivi.
La deliberazione di esclusione puó essere impugnata dal socio entro 60 giorni dalla notifica presso il Tribunale Provinciale. L’ escluusione del socio comporta anche il termine di tutti i rapporti d’affari esistenti.
L’esclusione diviene definitiva con la registrazione nel libro dei soci da parte dell‘ amministrazione.
DECESSO
Art . 10
Nel caso di morte di un socio solo gli eredi hanno il diritto alla restituzione della quota societaria (vedi art. 12).
Se esiste piú di un erede devono decidere entro 6 mesi dal decesso, chi gli rappresenterá nei confronti della Societá cooperativa.
Se ció non avviene, entrano in vigore le disposizioni dell’ art. 2347, comma 2 e 3 del codice civile.
Gli eredi, che sono in possesso delle premesse per presentare domanda di ammissione, subentrano come soci al posto del defunto con deliberazione del Consiglio di amministrazione. Se gli eredi non hanno le premesse per l’ ammissione in base all’ art. 5 del presente statuto, la quota verrá restituita come da art. 12.
Nel caso di piú eredi verrá determinato un rappresentante, ammenoché la posizione societaria non possa essere divisa tra diverse persone con il benestare della Societá cooperativa. Si delibera con la procedura prevista all’art. 6.
PASSAGGIO DI PROPRIETÁ DI IMMOBILI
Art. 11
Nell’ ipotesi di vendita o passaggio di proprietá di altro tipo di un’ immobile iscritto nel catasto della Societá cooperative, i successori legali subentrano nella relativa posizione societaria con delibera del Consiglio di amministrazione, se ci sono le premesse come da art. 5. Altrimenti si procederá alla restituzione della quota societaria come da art. 12.
Il nuovo proprietario é sollevato dall’ obbligo di pagare un sovraprezzo, se il precedente proprietario ha trasferito a suo nome le quote e non intervengano modifiche nella quantitá e modalitá di prelievo dell’ acqua.
Art. 12
I soci uscenti ed i soci esclusi, come anche, nel caso di decesso di un socio, gli eredi nell’ ipotesi della mancata continuazione del rapporto, hanno diritto solo alla restituzione della quota versata ed eventualmente rivalutata (art. 22). La restituzione si effettua su base del bilancio dell’ anno contabile nel quale si verifica l’ uscita del socio e l’ importo in nessun caso puó essere superiore a quello versato ed eventualmente rivalutato.
Nel caso di soci uscenti o esclusi o il decesso di un socio, il sovraprezzo pagato al
momento dell’ ammissione in deviamento al regolamento dell’ art. 9 della Legge n. 59/1992 e art. 2535, comma 2 del Codice Civile, non viene restituito.
La restituzione avviene entro 180 giorni dall’ approvazione del bilancio.
CANONE PER LA FORNITURA DELL’ ACQUA
Art. 13
L’ammontare del canone annuale viene determinato dalla lettura dei contatori. In casi eccezzionali, il canone puó anche essere stabilito in modo forfettario dal Consiglio di amministrazione. I soci sono tenuti ad installare i contatori a loro spese. I contatori vengono forniti dalla Scietá cooperativa, rimangono in suo possesso e, in caso di
malfunzionamento o guasto, possono essere sostituiti solo dalla stessa. Per l’ eliminazione o la manipolazione del piombino sono previste sanzioni.
Quando viene ritenuto necessario dall’ amministrazione, a monte del contatore deve essere installato un regolatore di pressione, altrimenti la Societá cooperativa non si assume la responsabilitá per diffetti al contatore. Se il contatore é posizionato in un pozzetto, questo deve essere asciutto e riparato dal gelo. In caso di guasto ad un contatore, la Societá cooperativa non risponde per eventuali danni.
Se in un’ immobile ci sono piú utenti, il cui consumo viene determinato dalla lettura di un solo contatore, questo viene trattato come una singola posizione societaria. In questi casi gli utenti devono nominare un responsabile che gli rappresenta con tutti i diritti e doveri nei confronti della Societá cooperativa.
I soggetti diversi dai soci, ai quail sia stato concesso l’ allacciamento all’ impianto di fornitura dell’ acqua, devono attenersi alle stesse disposizioni impartite ai soci per quanto riguarda il prelievo dell’acqua e l’ utilizzo degli impianti, in particolare alle disposizioni degli articoli 15 e 25 del presente statuto. Inoltre alla Societá coop. é vietato praticare ai soggetti non soci condizioni di fornitura piú favorevoli rispetto a
quelle fornite ai soci. Agli utenti non soci puó essere permesso di usufruire del servizio di fornitura solo se il quantitativo di acqua disponibile risulta sufficiente.
Art. 14
Rimane nella facoltá del Consiglio di amministrazione emanare disposizioni vincolanti in ordine all’ utilizzo degli impianti ed al prelievo dell’acqua.
I soci che non si attengono a tali disposizioni possono venire esclusi dal servizio di
fornitura e sono tenuti al pagamento dell’indennizzo e delle pene pecuniarie che non possono superare il doppio dell’importo relativo al danno causato.
Nel caso non vengano pagati il canone o la quota fissa annuale, la Societá coop. ha il diritto di interrompere la fornitura dell’acqua. Per riprender la fornitura l’ organo amministrativo ha il diritto di chiedere il pagamento di una sanzione. I costi per
interruzione e riallacciamento sono a carico dell’ utente.
Art. 15
Tutti i soci nella loro qualitá di proprietari o usufruttuari dei terreni e degli immobili iscritti nel catasto della Societá cooperativa riconoscono, a proprio nome e degli eredi, alla Societá stessa il diritto di costruire gli impianti e le condutture necessarie alla
fornitura dell’ acqua, di provvedere ai relativi lavori di manutenzione, di modificare le condutture e di eseguire sul terreno interessato tutti i lavori necessari alla costruzione, all’ esercizio, alla manutenzione ed al potenziamento dell’impianto. Questo diritto
rimane invariato anche nell’ eventualitá in cui il proprietario del terreno non fosse piú socio.
Art. 16
Ai fini dell’ identificazione di tutti i terreni ed edifici ricadenti nella sua zona di attivitá, oltre che dei loro proprietari, la Societá cooperativa tiene un catasto, da tenere in evidenza e da aggiornarsi mediante iscrizione di tutte le modifiche di rilievo.
Ogni socio é tenuto a comunicare tempestivamente al Consiglio di amministrazione le modifiche intervenute relativamente ai suoi terreni / immobili situati nella zona di attivitá della Societá cooperativa stessa.
Art. 17
Il catasto é formato dall’ elenco di tutti I terreni ricadenti nella zona di attivitá della Societá cooperativa e dei proprietari o usufruttuari degli stessi. L’ elenco costituisce la base di computo per la determinazione dei contribute annuali.
III. CAPITALE PROPRIO, ESERCIZIO SOCIALE e BILANCIO
Art. 18
Il capitale proprio della Societá cooperativa é composto da:
a) Il capitale societario, che é variabile ed é formato dalle quote societarie dei soci ordinari, che vengono rappresentati tramite compartecipazioni. La compartecipazione tenuta da un socio non deve essere ne inferiore ne superiore al limite previsto dalla Legge vigente.
b) Il fondo di riserva obbligatorio, che deriva dagli utili in base all’ art. 22;
c) Il fondo di riserva volontario ed ogni altro accantonamento;
d) Il sovraprezzo, se incassato.
I fondi di riserva sono individibili e non possono essere ceduti ai soci ne durante l’ esistenza della Societá cooperativa, ne dopo la sua cessione.
Art. 19
Le quote non possono essere ne cedute, ne date in pegno, ne vincolate. Il loro trasferimento senza autorizzazione del Consiglio di amministrazione non é lecito.
Il socio intenzionato a cedere la sua quota o parte di essa deve inviare una comunicazione per iscritto con raccomandata e comunicare i dati dell’ acquirente, come previsto dall’art. 6. La decisione con la quale la cessione viene autorizzata o vietata deve essere comunicata al socio entro 60 giorni dalla data della domanda.
Se questo termine non viene rispettato, il socio é libero di cedere la sua quota e la Societá cooperativa ha l’ obbligo di iscrivere l’acquirente nel libro dei soci, se ne possiede i requisiti. Se la domando di cessione non viene accolta, i motivi devono essere comunicati. In questo caso il socio ha il diritto di fare ricorso entro 60 giorni presso il Tribunale Provinciale.
ESERCIZIO SOCIALE
Art. 20
L’ esercizio sociale ha inizio al 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione presenta il bilancio.
Il bilancio deve essere sottoposto all’ assemblea generale per l’approvazione entro 120 giorni dal termine dell’ esercizio sociale. Il periodo passa a 180 giorni nel caso venga
presentato un bilancio consolidato o se eventi particolari riguardanti la struttura o la forma
della Societá lo richiedono. In questo caso la motivazione deve essere contenuta nel resoconto amministrativo.
BILANCIO
Art. 21
Il Consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio nel rispetto dei principi commerciali.
Entro un mese dall’ assemblea generale, il Consiglio di amministrazione deve sottoporre il bilancio, corredato di allegato, conto profitti e perdite e relazione accompagnatoria al Coleggio dei Sindaci, se questo é stato richiesto.
Per I 15 giorni antecedenti la data fissata per l’assemblea gererale, una copia del bilancio completa di allegato, conto profitti e perdite, relazione del Consiglio di amministrazione e del Coleggio dei Sindaci, deve essere tenuta a disposizione dei soci presso la sede della Societá cooperativa.
Nella sua relazione all’assemblea chiamata ad approvare il bilancio, il Consiglio di amministrazione deve illustrare i criteri di questione adottati ai fini del raggiungimento dello scopo sociale prefissato nel presente statuto. Il Collegio dei Sindaci, se interpellato, deve puntualizzare nel suo rapporto all’assemblea generale, che il Consiglio di amministrazione ha agito secondo i suoi doveri.
Ai sensi dell’art. 2513 del Codice civile il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci, se interpellato, precisano nel testo accompagnatorio del bilancio le motivazioni, per cui risulta necessario un prevalente incremento societario.
DESTINAZIONE DEGLI UTILI
Art. 22
L’assemblea generale, che approva il bilancio, delibera anche sull’utilizzo degli utili, destinandoli come segue:
a) Non meno del 30% viene destinato ai fondi di riserva individibili descritti dalla legge;
b) Al fondo mutuabile per l’assistenza e lo sviluppo delle societá cooperative, in base all’art. 11 della Legge n. 59 del 31.01.1992 e nella misura prevista da questa Legge;
c) Per un’eventuale rivalutazione del capitale societario nella misura e nelle condizioni previste dall’art. 7 della Legge n. 59 del 31.01.1992;
d) Per eventuali dividendi nella misura che non supera il limite prescritto dal Codice civile per le Societá cooperative con prevalente incremento societario.
L’assemblea generale puó creare altre riserve individibili dagli utili, oltre alle riserve giá previste per legge.
RIMBORSI
Art. 23
L’organo amministrativo che prepara la presentazione del bilancio, puó inserire un’importo alla voce rimborsi nel conto profitti e perdite, se il risultato dell’esercizio societario lo permette.
L’assemblea gererale al momento dell’approvazione di bilancio decide anche sulle ripartizioni dei rimborsi, tenedo conto delle Leggi vigenti.
Art. 24
Durante l’esistenza della Societá cooperativa e anche durante lo scioglimento della stessa, i fondi di riserva volontari non possono essere ripartiti tra i soci.
APPROVAZIONE E DIVISIONE DEI COSTI
Art. 25
Le spese sostenute per la costruzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere della Societá cooperativa per la raccolta dell’acqua e delle condutture principali, detratte le eventuali sovvenzioni, sono a carico dei soci in proporzione al loro consumo d’acqua.
I costi complessivi degli impianti, determinati dal Consiglio di amministrazione sulla base del costo effettivo delle opere di esercizio dell’impianto e degli interventi di manutenzione,
vengono sottoposti per l’approvazione all’assemblea generale. Il costo dell’allacciamento alla conduttura principale e delle condutture di aduzione agli edifici, nonché le spese per interventi di riparazione e manutenzione di tali condutture, stanno ad esclusivo carico dei soci utenti. Eventuali danni insorti nel tratto a partire dalla conduttura principale fino all’edificio ed imputabili all’allacciamento, sono a carico del socio utente.
L’impianto di fornitura dell’acqua, condutture comprese, é di proprietá esclusiva della Societá cooperativa.
CONTRIBUTO ALLE SPESE
Art: 26
I contributi dei soci portano alla Societá cooperativa i mezzi neccessari per:
a) Eseguire programmi di costruzione e ampliamento e acquisti;
b) Tenere attivo l’esercizio di fornitura dell’acqua;
c) Adempiere alle spese amministrative.
I contributi vengono calcolati sulla base dei costi sostenuti e ripartiti tra i soci a norma del precedente art. 25.
Le spese sostenute annualmente per la gestione, l’esercizio e la manutenzione delle condutture, l’ammortamento del patrimonio mobiliare ed immobiliare e le altre spese di competenza dell’esercizio, vengono coperte, in linea di massima, con il canone per la
fornitura dell’acqua, il cui ammontare pertanto verrá determinate di anno in anno dal Consiglio di amministrazione secondo il principio della copertura dei costi.
Per il finanziamento di determinate opere di ampliamento e in generale, se per il raggiungimento dello scopo societario sono necessari mezzi finanziari, la Societá cooperativa tramite delibera dell’ assemblea, potrá chiedere ai soci un prestito finanziario, da
determinare in base alle quote societarie detenute. Spetta all’ assemblea generale stabilire i tempi di restituzione ed il tasso di remunerazione dei finanziamenti richiesti a titolo di anticipo.
UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
Art. 27
Ai soci é vietato apportare modifiche non preventivamente autorizzate dal Consiglio di amministrazione all’impianto di fornitura dell’acqua ed alle condutture di adduzione private fino al contatore.
Ciascun socio risponde delle azioni che arrecano danno o pregiudizio all’impianto di fornitura o che ne mutano la destinazione per la quale é previsto ed é tenuto al risarcimento dei danni conseguenti, anche se causati dai suoi familiari, dipendenti o affittuari. Sono a carico del socio gli interventi eventualmente necessari per lo spostamento delle tubature e dei pozzetti facenti parte delle sue condutture di adduzione private fino al contatore.
Art. 28
L’acqua fornita puó essere impiegata esclusivamente per gli usi stabiliti dal Consiglio di amministrazione. In caso di carenza di acqua o durante i lavori necessari, é facoltá del Consiglio di amministrazione limitare o sospendere la fornitura dell’acqua per determinati usi, anche senza obbligo di preavviso.
Premesso che il diritto al prelievo dell’acqua viene concesso per un solo edificio, é fatto
divieto ai soci di prolungare la conduttura dell’acqua ad un altro edificio o di cedere acqua a terzi.
Le fontane pubbliche e le pubbliche condutture di raccordo, se esistenti, possono venire utilizzate da chiunque nel rispetto delle relative disposizioni.
In caso di incendio l’intera scorta di acqua é riservata alle operazioni di spegnimento. Per la durata di queste é prescritta l’astensione, per quanto possible, dall’impiego dell’acqua per altri usi.
È escluso il diritto al risarcimento come pure del danno conseguente alla sospensione della fornitura dell’acqua per interventi di riparazione o per altre cause. I titolari del diritto al
prelievo dell’acqua possono venire chiamati ad eseguire a proprie spese gli interventi sulle condutture di derivazione, ritenute necessarie dal Consiglio di amministrazione.
IV. ORGANI DELLA SOCIETÁ COOPERATIVA
Art. 29
Gli organi della Societá cooperative sono:
a) L’assemblea generale
b) Il Consiglio di amministrazione
c) Il Collegio arbitrale, se previsto.
ASSEMBLEA GENERALE
Art. 30
L’assemblea generale puó riunirsi in seduta ordinaria o straordinaria. All’assemblea straordinaria sono riservate le deliberazioni aventi per oggetto la modifica dello statuto, lo scioglimento della Societá cooperativa e la fusione con altri enti. In tutti gli altri casi
l’assemblea si riunisce in seduta ordinaria.
DIRITTO AL VOTO
Art: 31
Nell’assemblea generale ha diritto al voto ciascun socio iscritto nel libro dei soci da piú di 90 giorni e che non é in ritardo con i versamenti dovuti.
Ciascun socio ha diritto ad un voto, indipendentemente dal valore della sua quota.
RAPPRESENTANZA
Art. 32
I soci che per qualunque motivo non possono partecipare personalmente all’assemblea generale, hanno il diritto di farsi rappresentare da un altro socio, che dovrá essere munito di delega scritta e che non deve essere ne amministratore ne collaboratore della Societá cooperativa. Un socio puó comunque rappresentare solo un altro socio.
I soci che sono proprietari di aziende individuali possono farsi rappresentare all’assemblea generale dal coniuge o da parenti fino al terzo grado (secondo grado per parenti acquisiti), se questi risultano collaborare nell’azienda.
La delega deve obbligatoriamente contenere i dati del socio incaricato.
L’ASSEMBLEA GENERALE
Art. 33
L’assemblea generale:
1) Approva il bilancio e delibera sull’utilizzo dell’utile,
2) Vota l’organo amministrativo;
3) Vota, se necessario, il Consiglio di amministrazione, il presidente del Consiglio e l’adetto alla contabilitá;
4) Determina l’importo per il pagamento di amministratori, Consiglieri e revisori dei conti:
5) Approva l’ordinamento interno;
6) Delibera su acquisto, vendita e ipoteche su proprietá e sulla costruzione di immobili;
7) Determina l’importo delle quote societarie e il relativo sistema di calcolo;
8) Determina l’importo massimo per la richiesta di prestiti; in questo caso il Consiglio di amministrazione ha anche il diritto di chiedere ipoteche fino all’importo massimo stabilito;
9) Pubblica lo statuto, l’ordinamento interno e le delibere dell’assemblea generale;
10) Delibera su argomenti che gli vengono sottoposti dal Consiglio di amministrazione;
11) Delibera su tutti gli altri punti che gli competono per Xxxxx o in base allo Statuto.
L’assemblea generale si tiene almeno una volta all’anno nei tempi previsti all’art. 20.
L’assemblea generale puó inoltre essere convocata qualora l’organo amministrativo lo ritenga necessario, o quando almeno un terzo dei soci con diritto di voto consegnano all’amministrazione una domanda scritta con gli argomenti da trattare.
In quest’ultimo caso l’assemblea dev’ essere convocata immediatamente e non oltre 20 giorni dalla data della richiesta.
CONVOCAZIONE
Art. 34
La convocazione dell’assemblea generale deve avvenire tramite lettera raccomandata o un altro mezzo di comunicazione (Fax, E-Mail, ecc.) da inviare ai soci almeno 8 giorni prima della data prevista per l’assemblea. In alternativa la comunicazione puó essere fatta almeno 8
giorni prima della data dell’assemblea in uno dei seguenti quotidiani: Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx 00x, Xxxxxxxxxx Tageszeitung.
La convocazione contiene l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o in un altro luogo nella Provincia di Bolzano), il giorno e l’ora.
Se le formalitá non vengono rispettate, l’assemblea risulta comunque valida, se sono presenti tutti i soci o i loro rappresentanti e la maggioranza degli amministratori e dei Consiglieri effettivi, se richiesti. Ogniuno dei presenti si puó comunque opporre alla deliberazione di un argomento, se ritiene di non essere stato sufficientemente informato.
Art. 35
L’assemblea é presieduta dalla persona che l’ha convocata, salvo la designazione di un’altra persona da parte dell’assemblea generale stessa.
ORDINE DEL GIORNO
Art. 36
I soci hanno facoltá di chiedere l’inserimento nell’ordine del giorno degli argomenti da loro proposti. L’esercizio di tale diritto presuppone che la domanda sia fatta per iscritto, fermata
da almeno 1/10 dei soci e presentato al Consiglio di amministrazione in tempo utile per la convocazione dell’assemblea di tutti i soci e del loro unanime consenso. Il disposto non si applica alle deliberazioni aventi per oggetto la presidenza dell’assemblea generale e la convocazione della stessa.
VALIDITÁ DELLE DELIBERAZIONI
Art. 37
L’assemblea straordinaria e ordinaria é validamente costituita indipendentemente dal numero di soci presenti.
L’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti o rappresentati, se lo statuto non richiede una maggioranza piú elevata. I voti nulli e le astensioni non si computano ai fini della determinazione della maggioranza. Le deliberazioni validamente assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci, anche quelli non intervenuti.
Art. 38
Le deliberazioni aventi per oggetto la modifica dello statuto o la fusione con altri enti si intendono validamente assunte con il voto favorevole di ¾ dei soci intervenuti di persona o rappresentati nell’assemblea. La modifica del presente articolo puó venire validamente deliberato solo nel rispetto delle condizioni poste con lo stesso.
Art. 40
Alla votazione si procede per alzata di mano, salvo nel caso in cui almeno 1/10 dei soci intervenuti richieda espressamente la votazione segreta mediante scheda.
NOMINA ALLE CARICHE SOCIALI
Art. 41
Alla nomina alle cariche sociali si procede, di norma, mediante scrutinio segreto e quindi con scheda. Ogni altra modalitá di nomina é ammessa solo con il consenso unanime dei soci intervenuti. La carica é conferita alla persona che raccoglie il maggior numero di voti. In caso di paritá di voti, il procedimento é ripetuto limitatamente alle persone che hanno raccolto lo stesso numero di voti. Se il numero di voti resta uguale, la nomina é decisa per sorteggio a cura del Presidente.
Art. 42
L’assemblea generale designa il proprio segretario e due assistenti che fungeranno anche da scrutatori. Le deliberazioni dell’assemblea sono constate dal processo verbale trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e sottoscritte dal Presidente, dal Segretario e dai due assistenti di quest’ultimo. Nei casi previsti dalla Xxxxx il verbale verrá redatto da un notaio.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 43
La Societá cooperativa é gestita in base alla delibera dell’assemblea generale da un singolo amministratore o da un Consiglio di amministrazione.
Se la Societá cooperativa é gestita da un Consiglio di amministrazione, questo é composto dal presidente, il vice-presidente e da 5 membri del Consiglio. Il numero dei Consiglieri puó essere aumentato dall’assemblea generale fino a un totale di 9.
Il rappresentante unico o i membri del Consiglio di amministrazione vengono eletti tra i soci con i requisiti richiesti.
L’organo amministrativo rimane in carica per tre anni e decade il giorno in cui l’assemblea generale delibera sull’approvazione del bilancio relativo all’ultimo degli anni previsti. In seguito puó essere rieletto.
L’assemblea generale elegge il President ed il vice-Presidente in due votazioni separate, dopodiché vengono eletti gli altri Consiglieri.
Art. 44
L’assemblea generale fissa il compenso degli amministratori e dei membri dell’assemblea esecutiva, se nominata. Il Consiglio amministrativo, dopo essere stato ascoltato dall’assemblea esecutiva, determina il compenso di amministratori, ai quail vengono affidati compiti particolari.
DELIBERAZIONI
Art. 45
Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono convocate dal Presidente quando questo lo ritiene necessario o su richiesta di almeno due dei Consiglieri.
Per la validitá della riunione é necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei membri intervenuti.
A richiesta di anche un solo membro del Consiglio si dovrá procedere alla votazione segreta. A paritá di voti raggiunta in sede di votazione non segreta, decide il voto del Presidente; a paritá di voti raggiunta in sede di votazione segreta, la proposta si ritiene respinta.
Durante le sedute del Consiglio di amministrazione deve essere redatto un verbale, il quale viene trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni del del Consiglio di amministrazione e sottoscritto da tutti i partecipanti.
Deliberazioni concernenti persone o operazioni, alle quali un membro del Consiglio di amministrazione o i suoi familiari siano direttamente interessati, vanno assunte con
l’astensione del membro interessato.
COMPITI
Art. 46
Al Consiglio di amministrazione é affidata la gestione della Societá cooperativa e gli spettano inoltre le deliberazioni concernenti l’ordinaria e straordinaria amministrazione, con
esclusione di quelle riservate dal presente statuto o dalla legge all’assemblea generale o ad un altro organo sociale.
IL PRESIDENTE
Art. 47
All’amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione é attribuita la rappresentanza della Societá cooperativa nei confronti di terzi e del Tribunale.
Nelle assemble generali di associazioni ed enti, dei quail la Societá cooperativa é socio, il Presidente del Consiglio di amministrazione puó esprimere il suo voto a nome della Societá cooperativa stessa, nell’ambito delle sue competenze e limitatamente agli argomenti
all’ordine del giorno.
Ha inoltre il diritto di incaricare avvocati e procuratori nel caso di contenziosi passive o attivi della Societá cooperativa, davanti ad ogni Tribunale civile e amministrativo e in ogni istanza.
Se il Presidente é assente, i suoi compiti passano al vice-presidente.
L’amministratore unico o Presidente, in base ad una delibera dell’organo amministrativo, ha il diritto di incaricare terzi o altri amministratori, sempre rispettando le leggi vigenti, per occuparsi di questioni legali.
Se uno o piú membri del Consiglio di amministrazione si sono dimessi, la loro sostituzione avviene tramite Art. 2386 del Codice civile da parte dei Consiglieri rimanenti.
Se la maggioranza dei Consiglieri si é dimessa, i rimanenti devono convocare l’assemblea generale per la sostituzione.
Se tutti i membri del Consiglio di amministrazione si dimettono, é compito del Coleggio dei Sindaci, se esiste, convocare immediatamente un’assemblea generale. Nel frattempo puó occuparsi provvisoriamente delle questioni di amministrazione ordinaria. Se il Coleggio dei Sindaci non esiste, é compito del Consiglio di amministrazione convocare l’assemblea generale e rimane in carica fino alla rielezione.
IL COLEGGIO DEI SINDACI
Art. 48
Il Coleggio dei Sindaci, se eletto in base alla legge o incaricato dall’assemblea generale, é composto da tre membri effettivi, che vengono eletti dall’assemblea generale. Inoltre devono essere eletti allo stesso modo due membri sostituti.
Il Presidente del Coleggio dei Sindaci viene eletto dall’assemblea generale.
Il Coleggio dei Sindaci rimane in carica per tre anni e decade il giorno in cui l’assemblea
generale delibera sull’approvazione del bilancio relativo all’ultimo degli anni previsti. I suoi membri possono essere rieletti.
Il rimborso per i membri del Consiglio di amministrazione viene fissato dall’assemblea generale al momento della votazione e per l’intero periodo. Se il Coleggio dei Sindaci é composto unicamente da revisori dei conti, iscritti nei registri del Ministero di Giustizia, questo si occupa anche della revisione dei conti.
RIUNIONI
Art. 49
Il Coleggio dei Sindaci vigila sull’osservanza delle Leggi e l’efficienza dell’amministrazione. In particolare vigila sulla struttura organizzativa, sui sistemi di controllo interni ed i sistemi amministrativi e contabili e il corretto svolgimento dei relativi compiti.
I membri del Coleggio dei Sindaci devono partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione e alle assemblee generali.
Il Coleggio dei Sindaci deve riunirsi almeno una volta ogni 90 giorni.
Inoltre ogni qualvolta un suo membro o un membro del Consiglio di amministrazione lo richiede deve seguire una convocazione. Le riunioni del Coleggio dei sindaci sono convocate dal suo Presidente. Le riunioni sono validamente costituite con l’intervento di almeno due sindaci effettivi; le deliberazioni devono venire assunte con il voto di maggioranza degli intervenuti.
Art. 50
Delle riunioni del Coleggio dei sindaci e di ogni atto di ispezione e di controllo, anche compiuto individualmente da un membro del Coleggio, deve redigersi processo verbale che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Colleggio dei Sindaci e sottoscritto dagli intervenuti alla riunione, o all’ispezione o controllo.
VII. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 51
La societá cooperativa si scioglie per deliberazione dell’assemblea generale, da assumersi a norma dell’art. 39 del presente statuto.
Art. 52
All’assemblea generale che delibera lo scioglimento della Societá cooperative, compete anche la nomina di uno o piú liquidatori, da scegliersi preferibilmente tra i soci. I liquidatori possono venire revocati e sostituiti per deliberazione dell’assemblea generale.
DESTINAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Art. 53
Quando si arriva per una qualsiasi causa allo scioglimento della Societá cooperativa, il capitale sociale restante dopo il pagamento dei debiti sociali e la restituzione delle quote versate e rivalutate, eventualmente maggiorate degli interessi alle stesse attribuiti e maturati, dovrá venire destinato al fondo per la promozione delle imprese cooperative a norma dell’art. 11, comma 5 della legge 59/1992.
VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 54
I principi nell’ambito degli interessi sul capitale sociale e degli strumenti finanziari sottoscritti dai soci, delle riserve individibili e la destinazione del capitale rimanente come descritto all’art. 53, devono essere rispettati. In ogni caso é da rispettare l’art. 2514 del Codice civile.
Art. 55
Per quanto non espressamente previsto e contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni della Legge prevista per Societá cooperative a mutualitá prevalente.
Se l’art. 2511 del Codice civile non prevede niente di diverso, valgono le disposizioni della Societá a responsabilitá limitata, se compatibili.
Il presente statuto é stato approvato dall’assemblea generale del 30.11.2004 e contiene il testo integrale delle modifiche apportate.