Convocazione Clausole campione

Convocazione. Comune Nova Milanese Prot. n. 0008933 del 27-03-2019 arrivo Cat.1 Cl.15 F. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in diverso luogo, purché in Italia, il quale verrà indicato nell'avviso di convocazione da pubblicarsi, nelle forme di legge, sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima dell'adunanza. L’Assemblea può comunque essere convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che ne garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, quando sia intervenuta la maggioranza degli amministratori in carica, dei sindaci effettivi e sia rappresentato l'intero capitale Sociale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell’ipotesi di cui sopra dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
Convocazione. 1. L’assemblea si riunisce di diritto non meno di due volte all’anno. 2. Le riunioni dell’assemblea hanno luogo nella sede del Consorzio o in altro edificio idoneo allo scopo. 3. La convocazione dell’assemblea è disposta dal Presidente, con preavviso, mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o telefax, spedito almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione può avvenire anche mediante consegna dell’avviso a mano, entro lo stesso termine di cui al precedente periodo. 4. L’atto di convocazione deve contenere l’ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione. 5. In caso di urgenza, la convocazione deve essere disposta con preavviso di quarantotto ore, esclusi i giorni festivi, mediante comunicazione telegrafica. 6. Almeno quarantotto ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi e quelli non lavorativi, gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei membri dell’assemblea. 7. L’assemblea è altresì convocata, mediante lettera raccomandata e con indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione o di almeno un quinto dei membri dell’assemblea in carica o del revisore dei conti. 8. L’assemblea si riunisce in prima seduta entro 50 giorni dalla data delle operazioni elettorali su convocazione del Presidente uscente. Decorso tale termine, provvede alla convocazione il membro dell’assemblea che ha ottenuto il maggior numero di voti. 9. Assume la presidenza provvisoria il membro dell’assemblea eletto che ha ottenuto il maggiore numero di voti. 10. Nella prima riunione l’assemblea procede all’elezione dei componenti del consiglio di amministrazione, del Presidente e del Vicepresidente.
Convocazione. 1. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere fatte almeno quindici giorni prima dell’adunanza con lettera raccomandata recante l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione. Nei casi d’urgenza l’Assemblea può essere convocata quarantotto ore prima dell’adunanza mediante telegramma, fonogramma, telefax e simili recanti in sintesi gli argomenti da trattare. 2. L’Assemblea si riunisce ordinariamente due volte l’anno in occasione della deliberazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo. Può essere convocata in via straordinaria per determinazione del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da un numero di componenti dell’Assemblea stessa che rappresenti almeno un terzo delle quote di partecipazione o dei componenti. Nella domanda devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare. 3. Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno sono depositati nella Segreteria del Consorzio a disposizione dei Rappresentanti ad eccezione degli schemi del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo e dei loro allegati che devono essere resi disponibili nei quindici giorni che precedono la data dell’Assemblea per la loro deliberazione. 4. Le adunanze dell’Assemblea sono pubbliche, eccettuati i casi in cui si tratti di questioni concernenti persone. 5. I Legali Rappresentanti degli Enti consorziati o coloro che, ai sensi dell’art. 10 del presente Statuto, sono stati da essi delegati devono partecipare personalmente alle adunanze dell’Assemblea.
Convocazione. L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché, per il Consiglio dell’ Istituzione Scolastica (C. I.S.), dalla Giunta Esecutiva. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto di norma con anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data prevista per la seduta e di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ult i- mo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l ' o- ra, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l 'orario delle lezioni.
Convocazione. 1) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi luogo, anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell’ambito del territorio nazionale. 2) L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.
Convocazione. 1. I Partecipanti si riuniscono in Assemblea (“Assemblea dei Partecipanti”) per deliberare sulle materie alla stessa riservate ai sensi del Regolamento e delle disposizioni normative vigenti, secondo i termini e le condizioni ivi indicate. 2. L’Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, anche al di fuori della sede legale della Società di Gestione stessa. Ove il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione non provveda alla convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti, la stessa viene disposta dal Presidente dell’Assemblea dei Partecipanti o, in mancanza di questo, dal Presidente del Comitato Consultivo. 3. L’Assemblea dei Partecipanti si riunisce: a) la prima volta, tempestivamente entro 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura, anche parziale, del Primo Periodo di Sottoscrizione, per eleggere il Presidente dell’Assemblea dei Partecipanti di cui al successivo art. 5.4 e per procedere alla nomina dei membri del Comitato Consultivo ai sensi del precedente art. 5.2.1, previa determinazione del loro numero; b) senza ritardo, qualora venga a mancare, per qualunque motivo, il Presidente dell’Assemblea dei Partecipanti; c) per deliberare sulle materie di cui al successivo art. 5.3.4; d) ogni qualvolta ne sia fatta domanda da tanti Partecipanti che rappresentino almeno il 10% (venti per cento) delle Quote e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
Convocazione. L’Assemblea, ai sensi di legge, è ordinaria e straordinaria; la stessa è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l’elenco della materie da trattare, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza. Detto avviso potrà contenere anche l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora per la seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. A cura degli Amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, tale avviso deve essere pubblicato su un quotidiano del mattino a diffusione nazionale pubblicato a Milano. Detto avviso sarà inviato a tutti i soci aventi diritto al voto, al domicilio risultante dal libro Soci, almeno quindici giorni prima della data prevista dello svolgimento dell’adunanza in prima convocazione. In ogni caso l’avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l’adunanza. Per l’approvazione del Bilancio, l’Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società. L’Assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.
Convocazione art.1 Il Presidente (o in caso di impedimento il Vicepresidente) durante l'anno scolastico convoca il Consiglio in seduta ordinaria almeno una volta al mese, e in seduta straordinaria ogniqualvolta ne facciano richiesta scritta la Giunta esecutiva o un terzo dei componenti del Consiglio d'Istituto. art.2 Per la validità delle sedute è necessario che l'avviso scritto di convocazione pervenga di norma a tutti i membri del Consiglio con almeno tre giorni di anticipo. Nella comunicazione saranno indicati: il giorno e l'ora della seduta e l'ordine del giorno nel quale saranno proposti dettagliatamente gli argomenti da trattare. La presenza di tutti i membri alla sede convenuta rende tuttavia valida la seduta anche in caso di difettosa convocazione. art.3 I membri impossibilitati ad intervenire devono far pervenire al Presidente, prima della seduta, la giustificazione di assenza. Dopo tre assenze consecutive non giustificate si decade dall'incarico. art.4 Hanno diritto a partecipare alle sedute del Consiglio d'Istituto solo i suoi componenti e, per espressa deliberazione, gli specialisti previsti dall'articolo 5 D. Lgs. n. 297/94. Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge n.748 del 11. X . 1977, gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio e i membri dei Consigli di circoscrizione di cui alla legge n. 130 del 24 . IV . 1975. Spetta al Consiglio d'Istituto stabilire le modalità di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni. art.5 In caso di assenza del Dirigente scolastico per congedo, egli viene sostituito esclusivamente dal collaboratore delegato a svolgere le funzioni.
Convocazione. La convocazione della Commissione è disposta dal Dirigente scolastico di cui all’art. 3 con un preavviso, di regola, non inferiore a dieci giorni, esclusi i festivi e le domeniche rispetto alla data delle riunioni. In caso di urgenza i tempi possono essere ridotti, ma non inferiori a ventiquattro ore. Nella convocazione oltre all’odg deve essere indicata la sede, l’ora di inizio e l’ora entro cui saranno conclusi i lavori. L’avviso di convocazione è pubblicato all’Albo on line del CPIA Metropolitano e inviato tramite posta elettronica alle Istituzioni scolastiche delle scuole facenti parte della rete nonché ai singoli componenti. Le riunioni possono avvenire in seduta plenaria o per articolazioni. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo di servizio per il personale docente (art. 5, comma 2, D.P.R. 263/12)
Convocazione. 0.Xx convocazione dell’Assemblea Nazionale è atto rimesso al Presidente della Federazione o a chi, in sua vece e sostituzione, ne esercita temporaneamente o permanentemente le funzioni, il quale vi provvede con l’invio dell’avviso di convocazione, a mezzo raccomandata o altro mezzo equipollente, spedito agli aventi diritto a voto almeno 30 giorni prima della data fissata.