Convocazione Clausole campione

Convocazione. Il Consiglio dei Delegati si riunisce di diritto non meno di due volte all'anno. Le riunioni del Consiglio dei Delegati hanno luogo nella sede del Consorzio o in altro edificio idoneo allo scopo. La convocazione del Consiglio dei Delegati è disposta dal Presidente, con preavviso, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione. In caso di urgenza, la convocazione deve essere disposta con preavviso di quarantotto ore, esclusi i giorni festivi, mediante comunicazione telegrafica. Almeno quarantotto ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi e quelli non lavorativi, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei Consiglieri. Il Consiglio dei Delegati è altresì convocato, mediante lettera raccomandata e con indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta della maggioranza dei componenti la Deputazione Amministrativa o di almeno un quinto dei consiglieri in carica o del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del successivo art. 34, ultimo comma. Il Consiglio dei Delegati si riunisce in prima seduta entro trenta giorni dalla data delle operazioni elettorali su convocazione del Presidente uscente. Assume la presidenza provvisoria il consigliere eletto con il più alto numero di voti preferenzialiSezione 3 – DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
Convocazione. 1.L’atleta convocato è tenuto ad aderire alla convocazione disposta dall’Organismo Federale preposto all’attività delle Squadre e Rappresentative Nazionali per gare ed allenamenti della Nazionale Italiana del settore di appartenenza e alla convocazione dell’Organo Periferico per Rappresentative Regionali ed interregionali. 0.Xx F.I.S.G. riconosce l’indisponibi lità soltanto in presenza di gravi e giustificati motivi. 3.I convocati sono tenuti personalmente a dare immediato riscontro all’avviso di convocazione. 4.L’atleta che senza un giustificato e documentato motivo: a) non dà la sua adesione e/o disponibilità alla convocazione in qualsiasi Squadra Nazionale; b) non si presenta al raduno della Nazionale dopo aver dato la sua disponibilità; c) si ritira o abbandona la Squadra Nazionale durante il raduno di preparazione o durante lo svolgimento di una manifestazione agonistica; sarà deferito agli Organi competenti per i provvedimenti disciplinari del caso. 5.Non saranno ritenute valide: a)le cause sanitarie non accertate dal medico federale della Squadra Nazionale sul luogo del raduno, tranne nei casi in cui il convocato dimostri di essere in condizioni di invalidità tali da non consentire il suo intervento al raduno; b)i motivi di opportunità soggettiva avanzati dal convocato o dall’affiliato di appartenenza. 6.E’ fatto divieto ai convocati di disputare, in co ncomitanza del raduno, qualsivoglia altra attività agonistica. 0.Xx Società che si renda direttamente o indirettamente responsabile dell’assenza dell’atleta convocato, con delibera del Consiglio Federale, sarà deferita alla procura federale. 8.Gli atleti, con l’accettazione della convocazione, autorizzano la F.I.S.G. all’utilizzo della loro immagine in connessione alla loro qualità di nazionali per scopi promo-pubblicitari.
Convocazione. L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché, per il Consiglio dell’ Istituzione Scolastica (C. I.S.), dalla Giunta Esecutiva. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto di norma con anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data prevista per la seduta e di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ult i- mo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l ' o- ra, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l 'orario delle lezioni.
Convocazione. 1. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere fatte almeno quindici giorni prima dell’adunanza con lettera raccomandata recante l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione. Nei casi d’urgenza l’Assemblea può essere convocata quarantotto ore prima dell’adunanza mediante telegramma, fonogramma, telefax e simili recanti in sintesi gli argomenti da trattare. 2. L’Assemblea si riunisce ordinariamente due volte l’anno in occasione della deliberazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo. Può essere convocata in via straordinaria per determinazione del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da un numero di componenti dell’Assemblea stessa che rappresenti almeno un terzo delle quote di partecipazione o dei componenti. Nella domanda devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare. 3. Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno sono depositati nella Segreteria del Consorzio a disposizione dei Rappresentanti ad eccezione degli schemi del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo e dei loro allegati che devono essere resi disponibili nei quindici giorni che precedono la data dell’Assemblea per la loro deliberazione. 4. Le adunanze dell’Assemblea sono pubbliche, eccettuati i casi in cui si tratti di questioni concernenti persone. 5. I Legali Rappresentanti degli Enti consorziati o coloro che, ai sensi dell’art. 10 del presente Statuto, sono stati da essi delegati devono partecipare personalmente alle adunanze dell’Assemblea.
Convocazione. 1) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi luogo, anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell’ambito del territorio nazionale. 2) L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.
Convocazione. 1. I Partecipanti ai Comparti del Fondo si riuniscono in un’unica assemblea (l’“Assemblea del Fondo”) per deliberare sulle materie alla stessa riservate ai sensi del successivo art. 5.3.4 del Regolamento e delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, secondo i termini e le condizioni ivi indicate. 2. Salvo quanto disposto al successivo comma 3, l’Assemblea del Fondo è convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori della sede legale della Società di Gestione. Ove il Consiglio di Amministrazione della SGR non provveda alla convocazione dell’Assemblea del Fondo entro 15 (quindici) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla relativa richiesta come effettuata ai sensi del successivo comma 3, punto (ii), o della normativa pro tempore vigente, la stessa viene richiesta al e disposta dall’Amministratore Delegato o, in subordine, dal Presidente della Società di Gestione. 3. L’Assemblea del Fondo si riunisce: (i) per deliberare sulle materie di cui al successivo art. 5.3.4; e (ii) ogni qualvolta ne sia fatta domanda da tanti Partecipanti che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) delle Quote in circolazione di ciascun Comparto e, quindi, almeno il 20% delle Quote del Fondo in circolazione, di cui almeno il 10% (dieci per cento) delle Quote in circolazione del Comparto A e almeno il 10% (dieci per cento) delle Quote in circolazione del Comparto B. Nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare, purché ricompresi nelle materie che il Regolamento e/o la normativa vigente riserva alla competenza dell’Assemblea del Fondo.
Convocazione. L’Assemblea, ai sensi di legge, è ordinaria e straordinaria; la stessa è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l’elenco della materie da trattare, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza. Detto avviso potrà contenere anche l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora per la seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. A cura degli Amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, tale avviso deve essere pubblicato su un quotidiano del mattino a diffusione nazionale pubblicato a Milano. Detto avviso sarà inviato a tutti i soci aventi diritto al voto, al domicilio risultante dal libro Soci, almeno quindici giorni prima della data prevista dello svolgimento dell’adunanza in prima convocazione. In ogni caso l’avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l’adunanza. Per l’approvazione del Bilancio, l’Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società. L’Assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.
Convocazione. La convocazione della riunione potrà essere effettuata, in funzione dell’oggetto della riunione stessa, da un Project Manager (PM), da un Service Manager (SA) o da un altro dei referenti identificati nei Gruppi di Lavoro del Fornitore o dell’Ente.
Convocazione. La convocazione della Commissione plenaria e di quella ristretta è disposta dal Dirigente scolastico, di cui all’art. 3, con un preavviso, di regola, non inferiore a cinque giorni, rispetto alla data delle riunioni. In casi eccezionali, nel periodo della stesura dei patti, ad inizio d’anno, si possono calendarizzare le riunioni in più giorni senza soluzione di continuità. In caso di urgenza i tempi possono essere ridotti. Nella convocazione oltre all’o.d.g. deve essere indicata la sede, l’ora di inizio e l’ora entro cui saranno conclusi i lavori. L’avviso di convocazione è inviato tramite posta elettronica alle Istituzioni scolastiche delle scuole facenti parte della rete nonché ai singoli componenti. Le riunioni possono avvenire in seduta plenaria o per articolazioni. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo di servizio per il personale docente (art. 5, comma 2, D.P.R. 263/12).
Convocazione. 12.1. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. 12.2. L'assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito. 12.3. L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e, ove previsto nella normativa primaria e secondaria vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Italia Oggi e Milano Finanza, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.