Definizione di Costi di Difesa

Costi di Difesa xxxxxxx e/o spese necessarie sostenute con il consenso scritto degli Assicuratori per le indagini, la mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010, la difesa, accordo o appello nei confronti di qualsiasi richiesta di risarcimento presentata nei confronti dell’Assicurato. Con riferimento procedimenti civili i Costi di Difesa sono prestati sulla base del disposto dell’art. 1917, comma 3 c.c.
Costi di Difesa si intendono le spese giudiziali, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per resistere all'azione promossa contro di lui connessa a qualsiasi Richiesta di Risarcimento (spese di resistenza). Non sono comprese le spese del giudizio liquidate dal giudice a favore del danneggiato vittorioso e poste a carico dell'Assicurato soccombente con la sentenza (spese di soccombenza). I Costi di Difesa sono limitati al 25% dei Limiti di Indennizzo indicati in Polizza e sono corrisposti in aggiunta agli stessi. Detti Costi di Difesa non sono soggetti all'applicazione di alcuna Franchigia / Scoperto.
Costi di Difesa. Le parcelle, i costi, gli onorari, inclusi i costi sostenuti per la co- stituzione di fidejussioni, le spese legali, tecniche o giudiziarie, sostenute dall’ Assicurato per la difesa, la resistenza o valuta- zione di una Richiesta di risarcimento, nonché per presenziare ad indagini o esami connessi alla Richiesta di risarcimento stessa.

Examples of Costi di Difesa in a sentence

  • Se in Polizza sono previste Franchigie a carico dell'Assicurato, queste non si applicano ai Costi di Difesa.

  • Se in Polizza sono previste Franchigie a carico dell’Assicurato, queste non si applicano ai Costi di Difesa.

  • La Franchigia / Scoperto non si applica alle spese legali e peritali, così come previsto dall'Articolo 26 (Vertenze e Costi di Difesa).

  • Subordinatamente ai termini ed alle condizioni della presente polizza, l'Assicuratore anticiperà i Costi di Difesa derivanti da tali Richieste di Risarcimento prima della loro definizione conclusiva.

  • Indagini per violazione della normativa in materia di protezione dei dati Tutti i Costi di Difesa sostenuti dalla società in relazione a un'Indagine da Parte di un'Autorità di Vigilanza che la Società è tenuta a versare in relazione a un'Indagine da Parte di un'Autorità di Vigilanza.


More Definitions of Costi di Difesa

Costi di Difesa. Le parcelle, i costi, gli onorari, inclusi i costi sostenuti per la costituzione di cauzioni o fidejussioni, le spese legali (in qualsiasi grado di giudizio), tecniche o giudiziarie, ragionevolmente sostenute dall’ Assicurato per la difesa, la resistenza, la valutazione o la transazione di un sinistro. Le spese legali sostenute per resistere alla azione del danneggiato sono pari al 25% del massimale, in eccesso allo stesso, ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile.
Costi di Difesa si intendono le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato o per conto dell’Assicurato in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni o appelli connessi a qualsiasi Richiesta di risarcimento.
Costi di Difesa onorari legali e/o spese ragionevolmente sostenute dall’Assicurato, con il consenso scritto della Compagnia, o dalla Compagnia per conto dell’Assicurato per le indagini, la mediazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010, la difesa, le perizie, le transazioni e gli appelli connessi a qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di un Assicurato. Restano escluse le retribuzioni o i compensi corrisposti in relazione a dette attività dal Contraente o dall’Assicurato ai propri Prestatori di lavoro, amministratori, dirigenti e sindaci a qualsiasi titolo impegnati in relazione ad una Richiesta di risarcimento.
Costi di Difesa onorari, costi e spese legali o comunque di natura professionale, necessari e di importo ragionevole, sostenuti da o per conto dell’Assicurato con il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore, per difendersi da o opporsi a una richiesta di risarcimento coperta dalla Polizza. Il termine non comprende costi interni e remunerazioni per il personale dell’Assicurato.
Costi di Difesa tutti i costi e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell’Assicurato derivanti dall’investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione relativi ad una Richiesta di Risarcimento, ivi compresi anche i relativi giudizi di impugnazione, previo il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore. Restano esclusi dalla presente definizione emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi ed indennità dell’Assicurato e/o dei suoi Collaboratori.
Costi di Difesa si intendono le spese giudiziali sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato (spese di resistenza). Non sono comprese le spese del giudizio liquidate dal giudice a favore del danneggiato vittorioso e poste a carico dell’Assicurato soccombente con la sentenza (spese di soccombenza). l Costi di Difesa, come previsto al terzo comma dell’Articolo 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% dei Limiti di Indennizzo indicati in Polizza e sono corrisposti in aggiunta agli stessi. Detti Costi di Difesa non sono soggetti all’applicazione di alcuna Franchigia o Scoperto.
Costi di Difesa. Qualsiasi onorario e/o spesa necessaria sostenuta con il consenso scritto dell’Assicuratore per le indagini, la difesa, accordo o appello nei confronti di qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di un Assicurato. I costi di difesa sono prestati sulla base del disposto dell’articolo 1917, comma 3, del codice civile italiano e sono pari ad una somma non superiore al 25% del massimale di polizza. COSTI DI INDAGINE Qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta con il consenso scritto dell’Assicuratore per ottemperare alla richiesta ufficiale di partecipazione ad un’Indagine. DIPENDENTE Qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente a tempo pieno, part-time, stagionale o interinale della Società in quanto tale. La definizione comprende altresì qualsiasi altra persona fisica considerata dipendente della Società ai sensi dell’ordinamento giuridico italiano. La definizione di dipendente non comprende amministratori non esecutivi, consulenti, appaltatori, commercialisti o legali esterni, personale distaccato od agenti.