We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Definizione di MAR

MAR indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation) come successivamente modificato ed integrato.
MAR il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation). Modello di Notifica il modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni effettuate dalle Persone Rilevanti. Per i Soggetti Rilevanti MAR il modello è riprodotto in formato cartaceo sub Allegato “E.1” alla presente Procedura. Per gli Azionisti Rilevanti il modello è riprodotto in formato cartaceo sub Allegato “E.2” alla presente Procedura. Operazioni le operazioni oggetto di comunicazione, indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’Allegato “A” della presente Procedura. Operazioni Rilevanti le operazioni di cui all’articolo 7 della Procedura.
MAR indica il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 596/2014 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.

Examples of MAR in a sentence

  • Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione della Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR nell’archivio di cui all’articolo 4.2(b).

  • I Soggetti Rilevanti MAR conservano copia della predetta comunicazione.

  • I Soggetti Rilevanti MAR e i Soggetti Rilevanti TUF informano per iscritto le Persone Strettamente Collegate a loro degli obblighi agli stessi spettanti ai sensi della presente Procedura, eventualmente avvalendosi del modello di notifica sub Allegato F.

  • Sono oggetto di comunicazione le Operazioni Rilevanti TUF e le Operazioni Rilevanti MAR, eseguite dai Soggetti Internal Dealing.

  • IVA CARICA RICOPERTA (E INDICAZIONE DELLA PERSONA STRETTAMENTE COLLEGATA AL SOGGETTO RILEVANTE MAR) PERSONE GIURIDICHE, TRUST E PARTNERSHIP CONTROLLATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DAL SOGGETTO RILEVANTE MAR O DA UNA DELLE PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE SOPRA ELENCATE DENOMINAZIONE SOCIALE SEDE LEGALE CODICE FISCALE E P.


More Definitions of MAR

MAR indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato, come successivamente modificato e integrato.
MAR means the Regulation n. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of April 16, 2014.
MAR nonché dei relativi Regolamenti delegati e di esecuzione, il Consiglio di Amministrazione di Culti Milano S.p.A. (di seguito la “Società” o "Emittente"), nella riunione del 31 maggio 2017 ha approvato la presente procedura per la gestione delle informazioni privilegiate e delle operazioni sul capitale (la “Procedura”). La presente Xxxxxxxxx entra in vigore a far tempo dalla data di inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.. L'Amministratore Delegato della Società è stato autorizzato con la delibera del 31 maggio 2017 ad apportare alla presente Procedura le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero ancora le modifiche e integrazioni richieste da Borsa Italiana S.p.A., anche a seguito dell’integrazione o modificazione del Regolamento Emittenti AIM Italia. La presente Procedura sarà oggetto di una valutazione periodica al fine di verificarne la effettiva attuazione ed efficacia e sarà conseguentemente oggetto di revisione e aggiornamento qualora, all’esito della suddetta valutazione periodica, se ne ravvisi l’opportunità e/o la necessità. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione delle informazioni privilegiate, price sensitive e di altre informazioni societarie previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. È opportuno rilevare che le disposizioni di cui al Regolamento MAR sono direttamente applicabili nell’ordinamento italiano e non necessitano di misure di attuazione, fatta eccezione per quanto concerne le disposizioni relative all’impianto sanzionatorio.
MAR. Il Regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation).
MAR il Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014.
MAR precisa che se l’Informazione Privilegiata concerne un processo che si svolge in più fasi, ciascuna di queste fasi, come pure l’insieme del processo, può costituire un’Informazione Privilegiata. Una fase intermedia in un processo prolungato può essere costituita da una serie di circostanze o un evento esistenti o che, in una prospettiva realistica fondata su una valutazione complessiva dei fattori esistenti al momento pertinente, esisteranno o si verificheranno. Una fase intermedia è considerata un’Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente paragrafo riguardo alle Informazioni Privilegiate (le “Informazioni Privilegiate a Formazione Progressiva”). Per “informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di Strumenti Finanziari o sui prezzi di Strumenti Finanziari Derivati collegati” si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento, ossia quando è probabile che un investitore ne tenga conto.
MAR. 8 ----+ coppia 4 coppia 1 attacchi 3- 4 " 2 " 2- 5