Definizione di Reale

Reale. Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari. Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato tramite la competente agenzia, nel rispetto della normativa vigente. Si precisa che, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l’avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui “Rapporti dormienti” n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo previsto dalla stessa.
Reale. Mutua non indennizza i danni:
Reale. Mutua rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato sino alla concorrenza dell’importo indicato in polizza e senza applicazione del disposto di cui all’art. 1907 del Codice Civile ovvero nella forma a “primo rischio assoluto”.

Examples of Reale in a sentence

  • Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato, danneggiamento o distruzione del veicolo durante la circolazione determinati da urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi, da urto di oggetti contro il veicolo nonché da uscita di strada o ribaltamento.

  • Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato, entro il limite massimo di € 260.000 per sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati dall’incendio o dall’esplosione o dallo scoppio o dal fumo conseguente all’incendio del veicolo: – a cose di terzi quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi di legge; – al locale condotto in locazione dall’Assicurato ed utilizzato come autorimessa.

  • Qualora il veicolo sia da considerarsi relitto, Reale Mutua ha facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro.

  • La Società Reale Mutua di Assicurazioni, di seguito definita Reale Mutua.

  • A richiesta di Reale Mutua, il Contraente o l’Assicurato dovrà produrre attestazione del Pubblico Registro Automobilistico certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.


More Definitions of Reale

Reale. Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Reale. Mutua non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo, per danni da mancato uso o da deprezzamento e per spese di ricovero. Reale Mutua ha la facoltà di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha la facoltà di sosti- tuire il veicolo o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il controvalore. In caso di sinistro verifica- tosi all’estero il danno verrà indennizzato previa presentazione di regolare fat- tura o documento equivalente.
Reale. Mutua è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell’eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
Reale. Mutua di Assicurazioni società mutua assicuratrice, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Xxx Xxxxx x’Xxxxxxx, x. xxxxxx 00; XXX 00000; xxxxx Xxxxxx; tel. +00 0000 000 000 - fax +00 0000 000 000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx; pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx. Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione. Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 1.977 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 1.917 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxx-xxxxx/xxxxxxxxx-x-xxxxxxx. Si specificano i seguenti dati: • requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.024,4 milioni; • requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 436,8 milioni; • fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 3.043,0 milioni di euro; • solvency ratio: 297, 0%. Al contratto si applica la legge italiana.
Reale. Mutua ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell’evento che ha determinato la prestazio- ne fornita e non perde il diritto a far valere in qualunque momento ed in ogni caso eventuali eccezioni.
Reale. Mutua non applicherà entro i primi 6 mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
Reale. Mutua trasmette al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, l’attestazione dello stato del rischio. Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, Reale Mutua rilascia l’attestazione almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all’atto della riattivazione. Nei casi di anticipata risoluzione del contratto a seguito di vendita del veicolo, furto senza ritrovamento, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, e sempreché il “periodo di osservazione” risulti concluso, Reale Mutua invia al Contraente la relativa attestazione. Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intenda assicurare il medesimo veicolo presso altra impresa, dovrà consegnare al nuovo assicuratore l’attestazione dello stato del rischio relativa all’annualità trascorsa. Nei casi di cessazione del rischio, sospensione del contratto e mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, il periodo di validità dell’attestazione dello stato del rischio è pari a cinque anni, a decorrere dalla data di scadenza del contratto a cui si riferisce ed il proprietario (o il locatario in caso di leasing) ha diritto a mantenere la classe di merito conseguita per il medesimo veicolo o per altro veicolo di sua proprietà (o locato in leasing). Trascorsi tre mesi dalla scadenza del contratto, l’attestazione dello stato del rischio, ai fini dell’assegnazione della classe di merito, è valida a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto. Per maggiori dettagli in relazione ai meccanismi di assegnazione della classe di merito di conversione universale (c.d. CU), compresi i casi di acquisto di un ulteriore veicolo nell’ambito del medesimo nucleo familiare (art 134 c. 4-bis del Codice delle Assicurazioni), si rinvia a quanto previsto dall’art. 2.11) “Formula Bonus/Malus 38 classi Settori I e II Autovetture ed Autotassametri” delle Condizioni di Assicurazione e dall’allegato n. 1 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006. AVVERTENZA: la classe di merito di conversione universale (c.d. CU) riportata sull’attestazione dello stato del rischio consente di confrontare le varie proposte di contratti di Responsabilità Civile Auto delle diverse Compagnie.