MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI Clausole campione

MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI. Ora per allora si conviene che in ogni caso tutti i miglioramenti, le addizioni, i mutamenti di fissi e infissi, compresi gli impianti: elettrico, riscaldamento, idrico ecc. rimangano, per patto espresso, a beneficio dell'Amministrazione Comunale senza che il concessionario possa pretendere rimborso o indennizzo alcuno. Questa eventualità si applica altresì, dopo 15 giorni dal rilascio dell’immobile, all'eventuale mobilio o altro materiale lasciato nell'immobile dal concessionario, una volta formalizzata la riconsegna dello stesso al Comune tramite apposito verbale, in quanto tali beni sono ceduti in proprietà all’Amministrazione comunale a titolo di indennità di occupazione, fatti salvi i danni derivanti dalla mancata liberazione totale dell’immobile stesso al momento della riconsegna, comprensivi delle spese necessarie al loro eventuale smaltimento o loro trasferimento in altra sede. All’atto dell’esecuzione di eventuali lavori di manutenzione straordinaria e delle eventuali migliorie, e comunque prima dell’inizio dei lavori, il Concessionario si obbliga a trasmettere al Comune una relazione contenente informazioni generali sull’appaltatore (almeno ragione sociale, partita IVA, sede legale) e sull’appalto (almeno importo dei lavori ed eventuale ribasso praticato sul prezzo a base di gara, data presunta di consegna). E’ obbligo a carico del concessionario l’assunzione della responsabilità in merito agli oneri sulla sicurezza in fase di realizzazione dei lavori suddetti, incluso il coordinamento in fase di esecuzione.
MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI. Fermo quanto previsto all’ art. 4) che precede, le migliorie, addizioni o modifiche dovranno essere sempre preventivamente e specificatamente autorizzate per iscritto dal locatore, ad eccezione delle opere che dovessero essere eseguite in base a norme di legge o regolamenti sopravvenuti al fine di mantenere ai locali la destinazione convenuta, fatte salve eventuali opere alla struttura degli immobili locati che dovranno comunque essere preventivamente e specificatamente autorizzate dal locatore. Tutte le migliorie, addizioni o modifiche eseguite, anche se non autorizzate dal locatore, restano acquisite al locatore medesimo, rinunciando sin d’ ora espressamente il conduttore a richiedere ed agire per ottenere indennizzi, risarcimenti o rimborsi di qualsiasi natura per tali titoli. Viene in ogni caso fatto salvo il diritto del locatore di pretendere dal conduttore la riduzione in pristino dell’ immobile nello stato in cui lo ha ricevuto, con relative spese ed oneri di qualsivoglia natura integralmente a carico del conduttore che sin d’ora se le assume. L’ eventuale esecuzione di opere in contrasto con le norme urbanistico – edilizie produrranno la risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa del conduttore ai sensi dell’ art. 1456 c.c..
MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI. Il Conduttore è autorizzato ad apportare all’Immobile tutte le modifiche al fine di renderlo conforme alle proprie necessità commerciali; (le Parti allegano al presente contratto il progetto di massima realizzato dal Conduttore). Fermo quanto sopra , il Conduttore non è autorizzato ad apportare all’Immobile modifiche di carattere strutturale o tali da creare pregiudizio alla struttura o modifiche diverse da quelle di carattere interno, che il Conduttore avrà diritto di realizzare senza necessità di preventivo consenso del Locatore purché non comportanti modifiche di destinazione d’uso, delle sagome, dei volumi, delle facciate o la corresponsione di oneri o contributi alla Pubblica Amministrazione. I lavori saranno eseguiti a cura, spese e sotto la esclusiva responsabilità del Conduttore, che si impegna a rispettare tutte le norme di legge applicabili, ad ottenere le autorizzazioni necessarie ed a tenere il Locatore manlevato ed indenne in relazione ad ogni e qualsiasi pretesa di terzi (ivi inclusi fornitori ed appaltatori in relazione ai lavori in questione) o di autorità competenti. Il Locatore avrà sempre la piena facoltà di verificare i lavori effettivamente effettuati . In ogni caso il Conduttore non avrà diritto ad alcuna indennità per l’effettuazione di tali miglioramenti, addizioni o variazioni, ancorché autorizzate, con ciò espressamente derogando a quanto previsto agli artt. 1592, 1 comma e 1593, 1 comma. Alla scadenza del presente contratto le migliorie e le addizioni resteranno acquisite definitivamente a titolo gratuito dal Locatore. Il Conduttore avrà il diritto esclusivo, per tutta la durata del presente Contratto, ad apporre e mantenere insegne anche luminose sulla facciata e sulla copertura dell’Immobile ovvero di sostituirle con altre, anche di dimensioni maggiori, salve le dovute e prescritte autorizzazioni amministrative. Al termine della locazione il Conduttore avrà il diritto di asportare attrezzature e impianti da esso installati nel corso della locazione senza che ciò arrechi danno o pregiudizio al Locatore o, in alternativa, potrà lasciare gli impianti nello stato in cui si troveranno nella piena disponibilità e proprietà del Locatore, senza aver nulla a che pretendere da quest’ultimo. Il Conduttore è costituito custode dell’Immobile e delle Parti Accessorie, ed esonera il Locatore, anche in deroga al disposto degli artt. 1575 nn. 2 e 3 e 1576 c.c., da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare al Locator...
MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI. Per i miglioramenti sussistenti al momento della restituzione del fondo concesso in comodato non può essere riconosciuta a favore del Comodatario alcun diritto ad una indennità, alla quale lo stesso Comodatario fin da ora, rinuncia. Tutte le opere configurabili come addizioni (mantenendo una propria distinta entità rispetto al bene immobile), che, pur costituendo miglioramento del bene (determinandone un incremento di qualità e di valore economico), siano eseguite senza autorizzazione scritta del Comodante proprietario, dovranno essere rimosse al momento della scadenza del rapporto contrattuale, (qualora ciò possa avvenire senza nocumento del bene), rimanendo, altrimenti, di proprietà dello stesso Comodante, senza diritto ad alcuna indennità a favore del Comodatario, il quale, fin da ora, vi rinuncia.
MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI. Ogni innovazione, modifica, addizione o miglioria potrà essere effettuata dal conduttore solo con preventiva autorizzazione scritta del locatore. In tal caso, il conduttore ha diritto all’indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata, corrispondente alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna. Il conduttore che ha eseguito addizioni sull’immobile locato ha diritto di toglierle alla fine della locazione, qualora ciò possa avvenire senza nocumento dello stesso, salvo che il locatore preferisca ritenere le addizioni stesse. In tal caso, quest’ultimo deve pagare al conduttore un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.
MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI. Ogni eventuale miglioramento o addizione anche se consentiti dovranno essere a favore del bene, per cui al cessare del rapporto rimarranno di proprietà della Provincia, senza alcun diritto per il conduttore ad indennizzi o compensi di sorta fermo restando l’obbligo della restituzione del bene, come precisato nell’art. 1590 Codice Civile. (responsabilità del Locatore) Il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per danni diretti e/o indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo dei propri dipendenti o di terzi in genere, tranne che ricorra colpa grave dello stesso locatore; lo esonera altresì da ogni responsabilità in caso di interruzio- ne dei servizi per cause indipendenti dalla volontà del Locatore.
MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI. Il concessionario potrà eseguire, previa autorizzazione del Comune, opere che eccedono l’ordinaria manutenzione e la buona conservazione dell’impianto purché non comportino modifiche alla destinazione d’uso. Tutte le opere sopraindicate accederanno gratuitamente alla proprietà al termine della concessione.
MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI. Il Conduttore potrà apportare miglioramenti o addizioni ai locali locati dell’immobile solo con il consenso scritto del Locatore. Alla scadenza del presente rapporto locativo il Conduttore si impegna, inoltre, espressamente a rimuovere integralmente, a propria cura e spese, tutte le migliorie e/o addizioni per le quali il Locatore, all’atto della riconsegna, richieda la riduzione in pristino. Il Locatore non potrà richiedere la riduzione in pristino delle opere autorizzate che resteranno però acquisite definitivamente a titolo gratuito al Locatore senza diritto ad alcuna indennità per il Conduttore.
MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI. È fatto espresso divieto al SUBCONDUTTORE di apportare miglioramenti all’IMMOBILE ed agli impianti, senza previamente aver ottenuto autorizzazione scritta da parte del SUBLOCATORE, pena la risoluzione di diritto del contratto e la facoltà del SUBLOCATORE di richiedere la riduzione in pristino. In ogni caso, in deroga a quanto previsto dall’art. 1592, comma I, c.c. e dall’art. 1593, commi I e II, c.c., qualsiasi miglioramento e/o addizione apportati, anche se previamente autorizzati, non attribuiranno al SUBCONDUTTORE il diritto ad alcuna indennità né il valore degli stessi potrà essere imputato in conto canoni, prevedendosi altresì espressamente la facoltà del SUBLOCATORE di richiedere la rimessa in pristino.
MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI. Eventuali miglioramenti e addizioni apportati dal gestore all’immobile, alle sue strutture, attrezzature e dotazioni, comunque subordinatamente all’ottenimento dell’autorizzazione da parte del Comune, rimangono ad esclusivo beneficio del Comune, senza costituire per l’affidatario diritti a compensi o rimborsi. Il valore dei miglioramenti e delle addizioni non può compensare gli eventuali deterioramenti, anche se questi si siano verificati senza colpa dell’affidatario.