TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO. Il Contraente deve comunicare immediatamente alla Compagnia il trasferimento di proprietà del Veicolo. Il Contraente può scegliere una delle soluzioni esposte nei prossimi paragrafi. Se la sostituzione con altro veicolo non avviene contestualmente alla cessione del Veicolo, la Compagnia conserverà a favore del Proprietario o soggetto equiparato la classe di merito maturata per 60 mesi a partire dalla data di registrazione del passaggio di proprietà all’ACI o al PRA.
TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO. Il trasferimento di proprietà del veicolo consente il passaggio della copertura su altro veicolo di proprietà ed è consentita anche per il caso di conto vendita. II contraente è tenuto a darne comunicazione ad AXA, fornendo idonea documentazione e può richiedere alternativamente:
a) la sostituzione del contratto ‐ La copertura può essere trasferita a partire dalla data e dall’ora
b) la cessione del contratto di assicurazione ‐ Il contraente deve comunicare ad AXA se, oltre al trasferimento della proprietà del veicolo, viene ceduto anche il contratto di assicurazione. Il nuovo proprietario deve fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del nuovo rischio. AXA emette un nuovo contratto, sulla base delle condizioni di polizza e di tariffa in vigore al momento della sostituzione con eventuale conguaglio del premio, secondo le regole della forma tariffaria scelta. Il nuovo contratto non può essere sostituito o sospeso e termina alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui l’acquirente del veicolo non accetti il nuovo premio, AXA annulla la polizza e rinuncia ad esigere le eventuali rate successive.
c) con annullamento del contratto. Nel caso di vendita del veicolo senza cessione del contratto, il contraente deve dare comunicazione ad AXA e fornire la documentazione che attesti la vendita o il conto vendita. Il contratto si risolve e AXA restituisce la parte di premio R.C.A. pagata e non goduta, al netto dell’imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, dal giorno della consegna della documentazione sopra indicata. In tutti i casi che precedono il contraente deve distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde del veicolo assicurato (in ogni sua forma cartacea e/o digitale). Nel caso in cui non adempia all’obbligo di distruzione dei documenti sopra elencati il contraente deve, in caso di sinistro, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato a terzi da AXA.
TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, la quale adotterà una delle soluzioni previste dalle seguenti ipotesi: La Società si riserva la facoltà di richiedere copia della documentazione che ha portato alla sostituzione del contratto. Per i contratti con frazionamento del premio, l’alienante è tenuto al pagamento delle rate di premio fino al momento della predetta comunicazione.
TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO. Il Contraente deve dare immediata comunicazione alla Compagnia, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma, del trasferimento della proprietà del veicolo indicato in Polizza. In caso di sostituzione, l’Assicurazione diviene operante per il nuovo veicolo dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata o dall’ora di accettazione del telegramma. Negli altri casi, l’Assicurazione continua a favore del nuovo proprietario per 15 giorni, quindi cessa se entro tale termine questi non richiede la voltura del Contratto.
TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società. Il Contraente si assume l’impegno di non utilizzare e distruggere o restituire alla Società il certificato, l’eventuale contrassegno e la Carta Verde. La Società richiederà copia della documentazione che ha portato alla sostituzione del contratto: atto di vendita, conto vendita, demolizione, esportazione all’estero o distruzione con restituzione di libretto e targa riguardo al mezzo sostituito (l’obbligo di consegna dei predetti documenti decade nel momento in cui vendita, conto vendita, demolizione, esportazione all’estero o distruzione sono verificabili sulle banche dati).
TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, la quale adotterà una delle soluzioni previste dalle seguenti ipotesi: • 8.1 Sostituzione con altro veicolo. Qualora l’alienante, previa restituzione della documentazione di polizza ed dell’eventuale Carta Verde relativa al veicolo alienato, chieda che il contratto stipulato per detto veicolo sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, o per altro veicolo non precedentemente assicurato di proprietà del coniuge in comunione dei beni o, in caso di società di persone, di una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa, si procederà al conguaglio del premio sulla base della Tariffa della Società applicata al contratto sostituito e al rilascio di nuovo certificato, contrassegno e Carta verde. La Società si riserva la facoltà di richiedere copia della documentazione che ha portato alla sostituzione del contratto. • 8.2 Cointestazione della proprietà del veicolo senza sostituzione dello stesso. Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, la Società, previa restituzione della documentazione di polizza e dell’eventuale Carta Verde, procederà alla sostituzione del contratto e al rilascio di nuova documentazione, mantenendo in capo al nuovo proprietario del veicolo il diritto alla conservazione della classe di merito vigente sul contratto sostituito. Diversamente, nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato da un singolo proprietario ad una pluralità di intestatari, la Società, previa restituzione della documentazione e dell’eventuale Carta Verde, procederà alla sostituzione del contratto e al rilascio della nuova documentazione di polizza come stabilito nella ipotesi indicata al punto 5.3 che segue. • 8.3 Cessione del contratto. Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, la Società, previa restituzione della documentazione di polizza e dell’eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante l’emissione di appendice o nuova polizza, rilasciando all’acquirente i predetti nuovi documenti. Per i contratti con frazionamento del premio, l’alienante è tenuto al pagamento delle rate di premio fino al momento della predetta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla prima scadenza di anno o frazione d’anno. Per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipul...
TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo il contraente può: - Lasciare il Sistema Satellitare FILO DIRETTO SAT a bordo del veicolo. In tal caso l’Impresa emetterà apposita documentazione per recepire il cambio di contraenza. La Centrale Operativa prenderà contatto immediato con il nuovo proprietario per le necessarie operazioni di codifica e riconoscimento. - chiedere all’Impresa di trasferire il Sistema Satellitare FILO DIRETTO SAT su altro veicolo di sua proprietà. In questo caso l’Impresa potrà proporre al contraente di: - trasferire il Sistema Satellitare. - Consegnare al contraente un nuovo Sistema Satellitare. Il contraente deve consentire all’Impresa di poter recuperare il Sistema Satellitare presente sul vecchio veicolo. Nel caso in cui il contraente non consenta o non agevoli il recupero del Sistema Satellitare, l’Impresa provvederà all’addebito di un importo di Euro 200,00 a titolo di penale.
TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO. Il trasferimento di proprietà del veicolo consente la cessione del contratto di assicurazione o il trasferimento della copertura su altro veicolo di proprietà. Quest’ultima opzione è con‐ sentita anche per il caso di conto vendita. Di seguito sono riportati i casi di trasferimento di proprietà, distinti per tipologia, e specificate le conseguenze sul contratto:
a) Con sostituzione del veicolo. La copertura può essere trasferita su un altro veicolo con la medesima proprietà, a partire dalla data e dall’ora della sostituzione, a patto che il nuovo veicolo sia assicurabile con lo stesso prodotto; il premio viene conguagliato.
TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO. 1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti:
a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all’articolo 334;
b) la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente;
c) la sostituzione del contratto per l’assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l’eventuale conguaglio del premio.
2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l’alienante informa contestualmente l’impresa di assicurazione e l’acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.
3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle attività produttive. Edizione 11/2011 Pagina 5 di 5 Fronte: Retro: Edizione 11/2011 Pagina 2 di 2 Fronte: Retro: Edizione 11/2011 Pagina 2 di 2
1. Chiamare la Centrale Operativa Sinistri di Linear
2. Compilare il “modulo blu” sul luogo dell’incidente
3. Il veicolo necessita del carro-attrezzi? 4. Il veicolo incidentato necessita di riparazioni?
TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO distruzione, demolizione od esportazione del veicolo