TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO Clausole campione

TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO. Il Contraente deve comunicare immediatamente alla Compagnia il trasferimento di proprietà del Veicolo. Il Contraente può scegliere una delle soluzioni esposte nei prossimi paragrafi. Se la sostituzione con altro veicolo non avviene contestualmente alla cessione del Veicolo, la Compagnia conserverà a favore del Proprietario o soggetto equiparato la classe di merito maturata per 60 mesi a partire dalla data di registrazione del passaggio di proprietà all’ACI o al PRA.
TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, la quale adotterà una delle soluzioni previste dalle seguenti ipotesi: La Società si riserva la facoltà di richiedere copia della documentazione che ha portato alla sostituzione del contratto. Per i contratti con frazionamento del premio, l’alienante è tenuto al pagamento delle rate di premio fino al momento della predetta comunicazione.
TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO. Il trasferimento di proprietà del veicolo consente la cessione del contratto di assicurazione o il trasferimento della copertura su altro veicolo di proprietà. Quest’ultima opzione è con‐ sentita anche per il caso di conto vendita. Di seguito sono riportati i casi di trasferimento di proprietà, distinti per tipologia, e specificate le conseguenze sul contratto: Nel caso di veicolo consegnato in conto vendita documentato si applicano le medesime
TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO. Il Contraente deve dare immediata comunicazione alla Compagnia, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma, del trasferimento della proprietà del veicolo indicato in Polizza. In caso di sostituzione, l’Assicurazione diviene operante per il nuovo veicolo dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata o dall’ora di accettazione del telegramma. Negli altri casi, l’Assicurazione continua a favore del nuovo proprietario per 15 giorni, quindi cessa se entro tale termine questi non richiede la voltura del Contratto.
TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO. Il trasferimento di proprietà del veicolo consente il passaggio della copertura su altro veicolo di proprietà ed è consentita anche per il caso di conto vendita. II contraente è tenuto a darne comunicazione ad AXA, fornendo idonea documentazione e può richiedere alternativamente: della sostituzione, previo l’eventuale conguaglio del premio.
TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società. Il Contraente si assume l’impegno di non utilizzare e distruggere o restituire alla Società il certificato, l’eventuale contrassegno e la Carta Verde. La Società richiederà copia della documentazione che ha portato alla sostituzione del contratto: atto di vendita, conto vendita, demolizione, esportazione all’estero o distruzione con restituzione di libretto e targa riguardo al mezzo sostituito (l’obbligo di consegna dei predetti documenti decade nel momento in cui vendita, conto vendita, demolizione, esportazione all’estero o distruzione sono verificabili sulle banche dati).
TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO. Il trasferimento di proprietà del veicolo consente il passaggio della copertura su altro veicolo di proprietà ed è consentita anche per il caso di conto vendita. II contraente è tenuto a darne comunicazione ad AXA, fornendo idonea documentazione e può richiedere alternativamente: della sostituzione, previo l’eventuale conguaglio del premio. Il contratto si risolve e AXA restituisce la parte di premio R.C.A. pagata e non goduta, al netto dell’imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, dal giorno della consegna della documentazione sopra indicata. In tutti i casi che precedono il contraente deve distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde del veicolo assicurato (in ogni sua forma cartacea e/o digitale). Nel caso in cui non adempia all’obbligo di distruzione dei documenti sopra elencati il contraente deve, in caso di sinistro, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato a terzi da AXA. Nel caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il contraente deve comunicarlo ad AXA ed è tenuto a produrre il documento che certifica la cancellazione della targa al P.R.A.. In caso di demolizione il contraente deve fornire il certificato di presa in carico di rottamazione, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, da un concessionario o da una succursale della casa costruttrice, attestante il ritiro del veicolo per la demolizione. La cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall’Art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d’ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e documenti di circolazione) è equiparata alla demolizione. In tali casi il contratto cessa e AXA restituisce la parte di premio R.C.A. pagata e non goduta, al netto dell’imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, dal giorno della consegna della documentazione sopra indicata. AXA non restituisce la maggiorazione di premio prevista per i contratti temporanei richiesta al momento della stipula del contratto.
TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, la quale adotterà una delle soluzioni previste dalle seguenti ipotesi: • 8.1 Sostituzione con altro veicolo. Qualora l’alienante, previa restituzione della documentazione di polizza ed dell’eventuale Carta Verde relativa al veicolo alienato, chieda che il contratto stipulato per detto veicolo sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, o per altro veicolo non precedentemente assicurato di proprietà del coniuge in comunione dei beni o, in caso di società di persone, di una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa, si procederà al conguaglio del premio sulla base della Tariffa della Società applicata al contratto sostituito e al rilascio di nuovo certificato, contrassegno e Carta verde. La Società si riserva la facoltà di richiedere copia della documentazione che ha portato alla sostituzione del contratto. • 8.2 Cointestazione della proprietà del veicolo senza sostituzione dello stesso. Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, la Società, previa restituzione della documentazione di polizza e dell’eventuale Carta Verde, procederà alla sostituzione del contratto e al rilascio di nuova documentazione, mantenendo in capo al nuovo proprietario del veicolo il diritto alla conservazione della classe di merito vigente sul contratto sostituito. Diversamente, nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato da un singolo proprietario ad una pluralità di intestatari, la Società, previa restituzione della documentazione e dell’eventuale Carta Verde, procederà alla sostituzione del contratto e al rilascio della nuova documentazione di polizza come stabilito nella ipotesi indicata al punto 5.3 che segue. • 8.3 Cessione del contratto. Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, la Società, previa restituzione della documentazione di polizza e dell’eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante l’emissione di appendice o nuova polizza, rilasciando all’acquirente i predetti nuovi documenti. Per i contratti con frazionamento del premio, l’alienante è tenuto al pagamento delle rate di premio fino al momento della predetta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla prima scadenza di anno o frazione d’anno. Per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipul...
TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO distruzione, demolizione od esportazione del veicolo
TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO. Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato o di consegna dello stesso in conto vendita, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società. Come previsto dall’Art. 171 del Codice delle Assicurazioni Private, il trasferimento di proprietà del veicolo determina, a scelta irrevocabile della persona che perde la proprietà del veicolo, uno dei seguenti effetti: