Common use of Altre assicurazioni Clause in Contracts

Altre assicurazioni. In caso di sinistro l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio Assicurato con il presente contratto. L’omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all’indennizzo. In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli artt.1910 e 1913 cod. civ..

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio, Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio, Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio

Altre assicurazioni. In caso di sinistro l’Assicurato Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio Assicurato con ed in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il presente contrattonome degli altri, cosi come previsto dall’art. L’omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all’indennizzo1910 Codice Civile. In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli artt.1910 e 1913 codla Società sarà tenuta al pagamento della sola quota di perdita in eccedenza rispetto ad altra polizza. civ..Art. 16 – Data di conclusione del contratto In nessun caso la presente polizza potrà essere rinnovata tacitamente. Art. 18 — Modifiche dell’Assicurazione

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Samples: Assicurazione Multigaranzia Per Il Viaggio, Assicurazione Multigaranzia Per Il Viaggio, www.holins.it

Altre assicurazioni. In caso di sinistro Il Contraente e/o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio Assicurato con il presente contratto. L’omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all’indennizzorischio. In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratoriassicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri altri, ai sensi degli artt.1910 dell’art. 1910 del Codice Civile. Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le assicurazioni stipulate per conto dell’Assicurato da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e 1913 cod. civ..quelle di cui l’Assicurato è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie di altri servizi.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni Alla Persona. Malattia, Contratto Di Assicurazione Contro I Danni Alla Persona. Malattia E Infortuni, Contratto Di Assicurazione Contro I Danni Alla Persona. Malattia E Infortuni

Altre assicurazioni. In caso di sinistro Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio Assicurato assicurato con il presente contratto. L’omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all’indennizzo. In caso di sinistro, l’Assicurato il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli artt.1910 Artt. 1910 e 1913 coddel Cod. civ..Civ. ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. Il Contraente, o l’Assicurato, è esonerato dall’obbligo di comunicare l’esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per la Sezione Assistenza.

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Samples: www.tuaassicurazioni.it, www.tuaassicurazioni.it

Altre assicurazioni. In caso di sinistro Il Contraente e/o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o e la successiva stipulazione stipula- zione di altre assicurazioni per lo stesso rischio Assicurato con il presente contratto. L’omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all’indennizzorischio. In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratoriassicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri altri, ai sensi degli artt.1910 dell’art. 1910 del Codice Civile. Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le assicurazioni stipulate per conto dell’Assicurato da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e 1913 cod. civ..quelle di cui l’Assicurato è in possesso in modo automa- tico quali garanzie accessorie di altri servizi.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni Alla Persona. Malattia, Contratto Di Assicurazione Contro I Danni Alla Persona. Malattia E Infortuni

Altre assicurazioni. In caso di sinistro l’Assicurato L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società all’Assicuratore l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio Assicurato con il presente contrattoSocietà del Gruppo AmTrust. L’omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all’indennizzo. In caso L’Assicurato, inoltre, deve comunicare per iscritto all’Assicuratore in sede di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri l’esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio ai sensi degli artt.1910 e 1913 coddell’Art. civ..1910 Codice Civile.

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Samples: www.entipubblici.aon.it, www.entipubblici.aon.it

Altre assicurazioni. In caso di sinistro Il Contraente e/o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio Assicurato con il presente contratto. L’omissione dolosa eccezion fatta per quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all’indennizzolegge o di contratto e per quelle di cui è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie di altri servizi. In caso di sinistroSinistro, il Contraente e/o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratoriassicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri altri, ai sensi degli artt.1910 e 1913 coddell’art. civ..1910 del Codice Civile. L’omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni Dell’azienda Agricola, Contratto Di Assicurazione Contro I Danni Dell’azienda Agricola

Altre assicurazioni. In caso di sinistro l’Assicurato L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per che coprono lo stesso rischio Assicurato con il presente contratto. L’omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all’indennizzo. In ed in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne dandone avviso a tutti gli Assicuratori, Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri, cosi come previsto dall’art. 1910 Codice Civile. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. L’assicuratore che ha pagato il danno ha il diritto di regresso contro gli altri ai sensi degli artt.1910 e 1913 cod. civ..assicuratori per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.

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Samples: www.viaggisicuri.com

Altre assicurazioni. In caso di sinistro Il Contraente e/o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o e la successiva stipulazione stipula- zione di altre assicurazioni per lo stesso rischio Assicurato con eccezion fatta per quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e per quelle di cui è in possesso in modo automatico quali scuno il presente contrattonome degli altri, ai sensi dell’art. L’omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita 1910 del diritto all’indennizzoCodice Civile. In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratoriassicuratori, indicando a ciascuno il nome degli cia- garanzie accessorie di altri servizi. L’omessa comunicazione, ai sensi degli artt.1910 e 1913 cod. civ..del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all’indennizzo.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni All’esercizio Commerciale

Altre assicurazioni. In caso di sinistro l’Assicurato L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per che coprono lo stesso rischio Assicurato con il presente contratto. L’omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all’indennizzo. In ed in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne dandone avviso a tutti gli Assicuratori, Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall’art. 1910 Codice Civile. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. L’assicuratore che ha pagato il danno ha il diritto di regresso contro gli altri ai sensi degli artt.1910 e 1913 cod. civ..assicuratori per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.

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Samples: Comunicazione Informativa Sugli Obblighi Di Comportamento Cui Gli Intermediari Sono Tenuti Nei Confronti Dei Contraenti

Altre assicurazioni. In caso di sinistro l’Assicurato Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio Assicurato con ed in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il presente contrattonome degli altri, cosi come previsto dall’art. L’omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all’indennizzo1910 Codice Civile. In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli artt.1910 la Società sarà tenuta al pagamento della sola quota di perdita in eccedenza rispetto ad altra polizza. Art. 18 – Data di conclusione del contratto e 1913 coddata di decorrenza dell’assicurazione Il presente contratto si intende concluso al momento del pagamento del premio da parte del Contraente. civ..Art. 19 – Durata dell’assicurazione

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Altre assicurazioni. In caso di sinistro l’Assicurato L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio Assicurato con il presente contrattorischio. L’omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all’indennizzo. In caso di sinistro vale quanto disposto dall’art. 6.2 Denuncia del sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli artt.1910 e 1913 cod. civ...

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Samples: www.amtrust.it

Altre assicurazioni. In caso di sinistro Il Contraente o l’Assicurato deve è esonerato dal comunicare per iscritto alla Società all’Impresa l’esistenza o e la successiva stipulazione di altre assicurazioni Assicurazioni per lo stesso rischio Assicurato con il presente contrattorischio. L’omissione dolosa L’esistenza di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all’indennizzo. In altre Assicurazioni deve invece essere comunicata dal Contraente o dall’Assicurato in caso di sinistroXxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso dandone avviso, ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile, a tutti gli Assicuratori, assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli artt.1910 e 1913 cod. civ..dell’art.1910 del Codice Civile.

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Samples: www.unicreditallianzassicurazioni.it

Altre assicurazioni. In caso di sinistro Il Contraente o l’Assicurato deve è tenuto a comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio Assicurato con il presente contratto. L’omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all’indennizzogli stessi rischi. In caso di sinistroXxxxxxxx, l’Assicurato deve comunque darne avviso a tutti gli Assicuratoriassicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli artt.1910 a norma dell’articolo 1910 del Codice Civile. La mancata comunicazione, anche se colposa, comporterà il diritto della Società a negare la liquidazione del danno e 1913 cod. civ..della relatività indennità.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per I Danni Connessi a Viaggio Turistico Dei Gruppi

Altre assicurazioni. In caso La Contraente o l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di sinistro l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società Compagnia l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio Assicurato con il presente contratto. L’omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all’indennizzorischio. In tale eventualità riamane comunque fermo l’obbligo per l’Assicurato, in caso di sinistro, l’Assicurato deve Sinistro di darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri altri, ai sensi degli artt.1910 e 1913 coddell’art. civ..1910 del Codice Civile. L’omissione dolosa può consentire alla Compagnia di non corrispondere l’Indennizzo.

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Samples: www.findomestic.it