Composizione del Consiglio di Amministrazione. 34.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 a 9 amministratori eletti di norma dall’Assemblea fra i Soci (fermo quanto diversamente previsto agli articoli 24.5. (b) e (c) e 34.2. del presente Statuto), previa determinazione del loro numero. Le modalità di nomina sono di- sciplinate nel Regolamento Elettorale adottato dalla Società. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve presentare un numero di amministratori appartenente al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa vigente.
Composizione del Consiglio di Amministrazione. 18 Titolo VIII
Composizione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto di Amministratori esecutivi (per tali intendendosi gli Amministratori Delegati, ivi compreso il Presidente quando allo stesso vengono attribuite deleghe, nonché gli Amministratori che ricoprono funzioni direttive nella società). A comporre il Consiglio di Amministrazione sono chiamati soggetti che, per specifiche competenze, sono in grado di contribuire all’assunzione di deliberazioni valutate in ogni loro aspetto e pienamente motivate. In caso di nomina di direttori generali e di procuratori, agli stessi devono essere conferiti poteri specifici in ottemperanza al principio della segregazione dei poteri.
Composizione del Consiglio di Amministrazione. 1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazio- ne composto da un numero di membri non inferiore a cinque (5) e non superiore a nove (9), compresi quelli di nomina pubblica che non potranno essere di numero superiore a quello previsto tempo per tempo dalla legge, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno un terzo del totale, con arro- tondamento, in caso di numero frazionario, all’unità superio- re. Per il primo mandato - a decorrere dal primo rinnovo dopo l’entrata in vigore del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLI- CA 30 novembre 2012, n. 251 - la quota riservata al genere me- no rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo. I membri del Consiglio di Amministrazione dovranno essere scelti tra soggetti di cui sia comprovata la specifica compe- tenza nel campo delle pubbliche utilità gestite in forma im- prenditoriale.
Composizione del Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale, i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea degli Azionisti, durano in carica tre anni, scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti. L'Assemblea determina il numero dei consiglieri e ne identifica i componenti tra soggetti di comprovata onorabilità, professionalità e indipendenza come previsto dalla normativa italiana. Annualmente viene fatta la valutazione della dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati. Al 31 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione era composto da 7 membri. Cinque amministratori erano cittadini di paesi diversi dall'Italia, e tre di loro erano indipendenti ai sensi del Codice Civile: Presidente Xxxxxx Xxxxxxxx Amministratore Delegato Xxxxxxx Xxxxx Amministratore Xxxxxxxx Xxxxx Amministratore Xxxxx Xxxxxx Amministratore Xxxxxx Xxxxxxxxx Amministratore Xxxxx Xxxxxxx Amministratore Xxxx Xxxxxxxxxx Comitati Consiliari Il Consiglio di Amministrazione ha individuato al proprio interno i seguenti comitati di cui nomina i componenti: - dell’adeguatezza ed efficacia dei framework sui controlli interni e gestione del rischio; - del processo di rendicontazione finanziaria e integrità dei risultati diffusi pubblicamente e le informazioni fornite nei bilanci d’esercizio; - dell’efficacia, performance ed indipendenza dei revisori interni ed esterni; - dei Piani annuali di Audit e di Compliance. E’ composto da almeno 3 membri non esecutivi di cui due non indipendenti. - consiglia / propone la definizione delle Politiche di Remunerazione da sottoporre all’Assemblea; - verifica la congruità dello schema remunerativo complessivo; - identifica potenziali conflitti di interesse e le azioni da effettuare per gestirli; - è informato e fornisce un’opinione sui Piani di Successione per i membri del Management Committee e i risk takers; - è informato e fornisce una opinione sulle analisi, politiche e programmi relativi alla Diversity. E’ composto da almeno due membri non esecutivi del Consiglio, la maggioranza di essi deve essere indipendente. - è informato degli argomenti relativi alla gestione dei rischi quali: - monitora il Risk Appetite Framework (RAF); - fornisce opinione del Risk Management sulle principali analisi e i risultati dell’Investments & ALM Committee (LIAC); - valida il report del CRO; - valida il report del Responsabile della funzione a...
Composizione del Consiglio di Amministrazione. Nell’ipotesi di istituzione del Consiglio di Ammini- strazione, questo è composto da tre membri, ivi com- preso il Presidente. I consiglieri sono nominati
Composizione del Consiglio di Amministrazione. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da 6 a 8 consiglieri eletti dall'assemblea fra i soci, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 28 e 28-bis, previa determinazione del loro numero. Non possono essere nominati, e se eletti decadono: a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso; d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro; e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l’applicazione dell’articolo 36 della legge n. 214/2011; f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 10.000, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 3.000, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;
Composizione del Consiglio di Amministrazione. Le Parti si danno atto che per tutta la durata del Patto il Consiglio di Amministrazione sarà composto da n. 13 consiglieri di cui: n. 5 consiglieri designati da FSU, n. 3 consiglieri designati dalle Parti Emiliane, n. 3 consiglieri designati dal Comitato di Sindacato ai sensi dell’art. 4.1.8 che ricopriranno la carica di Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società e n. 2 consiglieri eletti dalle minoranze in conformità a quanto previsto dall’art. 19 del Nuovo Statuto 2016.
Composizione del Consiglio di Amministrazione. L’A.S.P. è retta da un Consiglio di Amministrazione di cinque membri così composto: - due membri nominati dalla Giunta Regionale su proposta dell’assessore competente per materia; - due membri nominati dalla Giunta Comunale del Comune di Somma Lombardo; - un membro nominato dalla Azienda Ospedaliera di Gallarate, in quanto soggetto rappresentativo degli originari interessi dell’ente. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e si insedia su convocazione del Presidente uscente.
Composizione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri, nel rispetto dei principi di rappresentanza delle diverse categorie di operatori della filiera, eletti dall’Assemblea dei Consorziati. Il riparto degli amministratori da eleggere nel Consiglio di Amministrazione viene effettuato assicurando il rispetto del requisito dell’equilibrio tra i sessi secondo i principi espressi dalla Legge 28 luglio 2016, n. 154 e dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251. A tal fine è garantita la presentazione di un numero di candidature volte ad ottemperare il disposto della norma. E' possibile svolgere le riunioni del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, di trasmettere e ricevere atti e documenti, di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.