Composizione del Consiglio di Amministrazione Clausole campione

Composizione del Consiglio di Amministrazione. 34.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 a 9 amministratori eletti di norma dall’Assemblea fra i Soci (fermo quanto diversamente previsto agli articoli 24.5. (b) e (c) e 34.2. del presente Statuto), previa determinazione del loro numero. Le modalità di nomina sono di- sciplinate nel Regolamento Elettorale adottato dalla Società. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve presentare un numero di amministratori appartenente al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa vigente.
Composizione del Consiglio di Amministrazione. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da 6 a 8 consiglieri eletti dall'assemblea fra i soci, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 28 e 28-bis, previa determinazione del loro numero. Non possono essere nominati, e se eletti decadono: a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso; d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro; e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l’applicazione dell’articolo 36 della legge n. 214/2011; f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 10.000, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 3.000, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;
Composizione del Consiglio di Amministrazione. 18 Titolo VIII
Composizione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto di Amministratori esecutivi (per tali intendendosi gli Amministratori Delegati, ivi compreso il Presidente quando allo stesso vengono attribuite deleghe, nonché gli Amministratori che ricoprono funzioni direttive nella società). A comporre il Consiglio di Amministrazione sono chiamati soggetti che, per specifiche competenze, sono in grado di contribuire all’assunzione di deliberazioni valutate in ogni loro aspetto e pienamente motivate. In caso di nomina di direttori generali e di procuratori, agli stessi devono essere conferiti poteri specifici in ottemperanza al principio della segregazione dei poteri.
Composizione del Consiglio di Amministrazione. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, a meno che un periodo più breve non sia fissato dall'Assemblea al momento della loro nomina. Gli Amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili. All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea Ordinaria sulla base di liste presentate dai soci, secondo le modalità di seguito indicate. Articolo 14 – Composizione del Consiglio di Amministrazione La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, a meno che un periodo più breve non sia fissato dall'Assemblea al momento della loro nomina. Gli Amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili. L’assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione Tanti soci che rappresentino almeno il 15% (quindici per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea Ordinaria avranno diritto di presentare una lista di candidati, depositandola presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, le azioni e/o apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario abilitato. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste. Le certificazioni a tal fine depositate non possono essere ritirate prima che l’Assemblea abbia avuto luogo ovvero che non sia andata deserta anche l’ultima convocazione indicata nell’avviso di convocazione. Ciascun socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ogni socio avente diritto al voto potrà votare una sola lista. I soci che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. potranno presentare o concorrere a presentare soltanto una lista. I soci che partecipano a un sindacato di voto potranno presentare o concorrere a presentare una sola lista. Non s...
Composizione del Consiglio di Amministrazione. La gestione dell’Emittente è affidata al Consiglio di Amministrazione che, ai sensi dell’art. 17.1 dello statuto, è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, anche non soci, che durano in carica tre esercizi. Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, attualmente in carica, è composto da sei membri, è stato nominato all’atto della costituzione della Società, in data 5 febbraio 2007 e resterà in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2009. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono indicati nella tabella seguente. Presidente del Consiglio di Amministrazione Xxxxxxx Xxxxxxx Amministratore Delegato Xxxxxxxx Xxxxxxx Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx Amministratore Xxxxx Xxxxxxxxx Amministratore Xxxxx Xxxxxxxx Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxxx Si riportano di seguito i curricula vitae dei vari membri del Consiglio di Amministrazione, dal quale emergono la competenze e l’esperienza maturate da ciascuno in materia di gestione aziendale di imprese di investimento.
Composizione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri, nel rispetto dei principi di rappresentanza delle diverse categorie di operatori della filiera, eletti dall’Assemblea dei Consorziati. Il riparto degli amministratori da eleggere nel Consiglio di Amministrazione viene effettuato assicurando il rispetto del requisito dell’equilibrio tra i sessi secondo i principi espressi dalla Legge 28 luglio 2016, n. 154 e dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251. A tal fine è garantita la presentazione di un numero di candidature volte ad ottemperare il disposto della norma. E' possibile svolgere le riunioni del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, di trasmettere e ricevere atti e documenti, di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
Composizione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre amministratori. A comporre il Consiglio di Amministrazione sono chiamati soggetti che per specifiche competenze sono in grado di contribuire all’assunzione di deliberazioni valutate in ogni loro aspetto e pienamente motivate. In caso di nomina di direttori generali e di procuratori, agli stessi debbono essere conferiti poteri specifici in ottemperanza al principio della segregazione dei poteri. Le deliberazione del Consiglio di Amministrazione vengono assunte a maggioranza di voti dei presenti; a parità di voto prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Composizione del Consiglio di Amministrazione. Nell’ipotesi di istituzione del Consiglio di Ammini- strazione, questo è composto da tre membri, ivi com- preso il Presidente. I consiglieri sono nominati
Composizione del Consiglio di Amministrazione. NOME COGNOME CARICA RICOPERTA IN BCC NOME COGNOME CARICA RICOPERTA IN BCC