Diritti e doveri Clausole campione

Diritti e doveri. I soggetti titolari di assegno sono tenuti a svolgere personalmente e integralmente l'attività di ricerca oggetto del contratto, che presenta caratteristiche di flessibilità, senza orario di lavoro predeterminato, in modo continuativo e non meramente occasionale, in condizioni di autonomia nei limiti del programma o fase di esso predisposti dal Responsabile Scientifico della ricerca e secondo le direttive generali del Responsabile stesso. Gli assegni, di cui al presente bando, non possono essere cumulati con altri assegni e con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca delle titolari e dei titolari di assegni. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, master e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per la dipendente/il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
Diritti e doveri. 1. I titolari degli assegni svolgono la loro attività nell’ambito dei programmi di ricerca delle strutture di afferenza eseguendo compiti caratterizzati da: a) carattere continuativo e definito nel tempo, non meramente occasionale ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività di ricerca della Struttura di afferenza; b) stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso; c) svolgimento del rapporto in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile dell’attività di ricerca, senza predeterminazione di orario di lavoro. 2. I titolari degli assegni hanno diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature delle sedi presso le quali svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti in esse. L’attività di ricerca sarà svolta all’interno di dette strutture, nonché all’esterno di esse, ove espressamente autorizzato dal responsabile della ricerca. 3. Il regime di impegno complessivo richiesto ai titolari di assegni non può essere inferiore a n. 35 ore settimanali e dovrà risultare da autocertificazione mensile da presentarsi a conclusione di ogni mese di attività. 4. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, alla struttura di afferenza, una particolareggiata relazione scritta sull’attività di ricerca svolta, munita del visto del responsabile della ricerca. L’organo collegiale di direzione della struttura, previa valutazione dell’assiduità e operosità, può deliberare il rinnovo dell’assegno entro i limiti di cui all’art. 8, comma 2. 5. Nel caso in cui l’assegno abbia durata pluriennale, l’attività di ricerca può essere svolta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, nell’arco di un biennio, presso una università o ente di ricerca all’estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidati ai titolari degli assegni. Il periodo di permanenza all’estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di biennio in biennio. 6. Possono essere rimborsate le spese di viaggio da parte della struttura cui aderiscono i titolari degli assegni.
Diritti e doveri. I soggetti titolari di assegno sono tenuti a svolgere personalmente e integralmente l'attività di ricerca oggetto del contratto, che presenta caratteristiche di flessibilità, senza orario di lavoro predeterminato, in modo continuativo e non meramente occasionale, in condizioni di autonomia nei limiti del programma o fase di esso predisposti dal Responsabile Scientifico della ricerca e secondo le direttive generali del Responsabile stesso. Gli assegni, di cui al presente bando, non possono essere cumulati con altri assegni e con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca delle titolari e dei titolari di assegni. enter into the agreement. Should the agreement not be entered into by this date, the winners shall forfeit the right to the research grant. In the event of this, the second-placed candidate in the merit list shall be declared the winner. Research activity may not be commenced before the winners have entered into the agreement, which shall normally come into force on the first day of the month after it was signed. Should the winners be employees of the Public Administration, then they must be placed on unpaid leave for the entire duration of this research grant. The awarding of the research grant does not constitute subordinate employment nor does it entitle the Grant Holder to a permanent position at the University. Grants shall be paid in deferred monthly instalments.
Diritti e doveri. Svolgimento del telelavoro: • non muta i diritti e i doveri posti in capo alle imprese e alle lavoratrici/lavoratori dalla normativa vigente; • al telelavoratore sono garantiti gli stessi diritti di carattere legale e contrattuale riservati ad un lavoratore che svolga analoga mansione nei locali dell’impresa, compresi tutti i diritti sindacali derivanti da Leggi e CCNL, così come va garantita la partecipazione alle assemblee, all’informazione e alle attività sindacali. • è onere del datore di lavoro l’adozione di misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il software, idonee a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali. È necessario che, per una piena attuazione delle disposizioni interconfederali, il datore di lavoro informi in modo completo ed adeguato il telelavoratore in merito alle norme di carattere legale ed alle eventuali norme istituite a livello aziendale, applicabili nella protezione dei dati, precisandone le responsabilità. • il passaggio da/a telelavoro non comporta alcuna variazione nell’inquadramento e nella retribuzione sia fissa che variabile; • la prestazione affidata al telelavoratore, deve essere equivalente in termini di quantità, tipologia e qualità a quella svolta da lavoratori aventi le stesse mansioni del telelavoratore, che svolgono la propria attività nei locali dell’azienda; • il rifiuto al passaggio al telelavoro non può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, né una conseguente modificazione delle condizioni contrattuali pattuite. Qualora il passaggio al telelavoro avvenga in costanza di un “ordinario” rapporto di lavoro, le parti possono pattuire una durata limitata con ripristino dell’originario rapporto allo scadere del termine apposto; • nelle giornate effettivamente prestate in Telelavoro presso una qualsiasi sede aziendale viene erogata l’indennità di mensa di cui all’art.43 del presente C.C.N.L. ovvero o il buono pasto se previsto; • non costituisce variazione della sede di lavoro ai conseguenti effetti, né dell’orario di lavoro individuale e della relativa collocazione temporale, ivi comprese le caratteristiche di flessibilità eventualmente in essere; • non modifica il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro; • i telelavoratori hanno gli stessi diritti dei lavoratori che operano all’interno dell’azienda e deve essere garantita la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori, la partecipazione alle assemblee e alle attività...
Diritti e doveri. I soggetti titolari di assegno sono tenuti a svolgere personalmente e integralmente l'attività di ricerca oggetto del contratto, che presenta caratteristiche di flessibilità, senza orario di lavoro predeterminato, in modo continuativo e non meramente occasionale, in condizioni di autonomia nei limiti del programma o fase di esso predisposti dal Responsabile Scientifico della ricerca e secondo le direttive generali del Responsabile stesso. Gli assegni, di cui al presente bando, non possono essere cumulati con altri assegni e con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca delle titolari e dei titolari di assegni. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, master e comporta il collocamento in aspettativa senza Should the winners be employees of the Public Administration, then they must be placed on unpaid leave for the entire duration of this research grant. The awarding of the research grant does not constitute subordinate employment nor does it entitle the Grant Holder to a permanent position at the University.
Diritti e doveri. Il personale dipende dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci, che regola, distribuisce ed assegna il lavoro. Il lavoratore deve osservare le disposizioni del datore di lavoro o di chi ne fa le veci e conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro. Deve osservare l'orario di lavoro ed avere la massima cura per la conservazione e la pulizia delle macchine, degli utensili e di quanto gli viene affidato per l'adempimento del suo lavoro. Dovrà attenersi alle disposizioni di legge o di regolamenti annonari, igienici e sanitari in quanto portati a sua conoscenza. E' vietato fumare sul luogo di lavoro. Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o dolo.
Diritti e doveri. Il soggetto cui è affidato l’incarico è tenuto all’osservanza dei doveri previsti dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento di Ateneo recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei professori e ricercatori di ruolo e dal Regolamento didattico della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, accettandone il calendario delle attività didattiche nonché l’architettura didattica del corso con particolare riferimento alle lezioni, esercitazioni e seminari, all’assistenza agli studenti, alla partecipazione all’esame finale dell’anno di corso, nonché alla presentazione della documentazione dell’attività svolta. Il collaboratore non può svolgere attività in concorrenza con il committente né diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi ed alle organizzazioni di esso, né compiere atti in pregiudizio dell’attività del committente medesimo. È fatto divieto di “prestare consulenza o collaborazione all’attività didattica e assistenza alla preparazione di esami universitari, alla redazione di tesi e progetti di tutorato a favore di società o enti che prestino servizi a pagamento agli studenti” ovvero agli studenti stessi del Politecnico di Bari. Il docente a contratto è tenuto ad eseguire personalmente la prestazione. La stipula dei contratti per attività di insegnamento non produce diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari. Il soggetto cui è affidato un incarico di docenza, assume la qualifica di “professore a contratto” per il solo periodo di svolgimento dell’attività, salvo quanto previsto per i ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai tecnici laureati ex art. 50, D.P.R. n. 382/89, nonché ai professori incaricati stabilizzati che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’art. 12, L. n. 341/90, e dall’art. 6, comma 4, L. n. 240/2010. Il docente a contratto è tenuto a prestare la propria opera per la durata del corso in accordo con le specificità dell’organizzazione temporale del corso di studi e a contribuire alla valutazione finale dell’anno di corso, per il quale è stipulato il contratto; a tali contratti si applicano gli artt. 2230 e ss. c.c.. Per tutti i soggetti titolari di un incarico, in riferimento al periodo della prestazione, il Politecnico di Bari provvede direttamente alla copertura assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile verso terzi.
Diritti e doveri. I soggetti titolari di assegno sono tenuti a svolgere personalmente e integralmente l'attività di ricerca oggetto del contratto, che presenta caratteristiche di flessibilità, senza orario di lavoro predeterminato, in modo continuativo e non meramente occasionale, in condizioni di autonomia nei limiti del programma o fase di esso predisposti dalla Responsabile Scientifica della ricerca e secondo le direttive generali della Responsabile stessa. Gli assegni, di cui al presente bando, non possono essere cumulati con altri assegni e con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca delle titolari e dei titolari di assegni. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, master e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per la dipendente/il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. Art. 6 – Rights and Duties Grant holders shall conduct their research individually, autonomously and fully. Due to its flexible nature, the research activity has no set working hours and shall be conducted on a continuous and not occasional basis within the limits of the programme or phase thereof as set out by the Research Supervisor and in accordance with Research Supervisor’s general instructions. Grants within the scope of this notice may not be combined with other grants or with scholarships of any other kind unless they have been awarded by national or international organizations for periods abroad as part of a grant holder's research. Grant holders are not allowed to enroll in Bachelor’s or Master’s degree courses, funded PhDs or specialist courses in Medicine, in Italy or abroad, or first or second-level postgraduate diploma courses. If Grant Holders are employees of the Public Administration they must be placed on unpaid leave.
Diritti e doveri. Le sedute delle CoPe sono considerate tempo di lavoro
Diritti e doveri. I soggetti titolari di contratto per l’incarico di insegnamento hanno gli stessi diritti e doveri di carattere didattico dei docenti universitari di ruolo e dovranno svolgere la loro attività secondo gli orari e i programmi indicati dalla Scuola. L’impegno didattico comprende anche lo svolgimento delle relative verifiche dell’apprendimento (prove in itinere, appelli d’esame, etc.), l’assistenza alla preparazione delle tesi e la partecipazione alle sedute di laurea anche in qualità di correlatore, il ricevimento degli studenti, nelle forme stabilite dalla Scuola. Il compenso lordo, comprensivo di tutti gli oneri a carico delle parti, è indicato, per ciascuna attività formativa, nell’allegato 1 e la sua erogazione avverrà subordinatamente alla dichiarazione dello stesso Direttore di avvenuto svolgimento della prestazione. La stipula dei contratti per l’attività di insegnamento non produce diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari, ai sensi di quanto deliberato. I titolari dei contratti di insegnamento di diritto privato possono fregiarsi del titolo di ‘professore’, limitatamente alla durata della prestazione presso l’Università di Camerino.