Limiti numerici Clausole campione

Limiti numerici. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può' superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate o qualificate in forza presso il medesimo datore di lavoro. Nelle aziende che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità il suddetto rapporto tra apprendisti e maestranze qualificate non può superare il 100 per cento. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia un numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Esclusivamente per i datori di lavoro che occupano più di cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dello stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Le Parti firmatarie del presente CCNL individuano in tale tipologia di apprendistato lo strumento idoneo alla corretta transizione dei giovani dalla scuola al mondo del lavoro. Fermo restando la specifica regolamentazione regionale in materia, le Parti si impegnano a mettere in atto tutte le azioni utili a promuovere l'utilizzo di tale tipologia di apprendistato, demandando alla contrattazione di secondo livello la sottoscrizione di accordi che regolamentino l'erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard fissati dalle singole Regioni. In assenza di apposita regolamentazione regionale, l'attivazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere superiore a 36 mesi o a 48 mesi nel caso di diploma professionale quadriennale. Sarà facoltà del datore di lavoro prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati per conse...
Limiti numerici. Al fine di garantire livelli minimi di efficacia del tirocinio curriculare come strumento di apprendimento, in analogia con quanto previsto dalla DGR 22 dicembre 2017 n° 85-6277 per i tirocini formativi e di orientamento post laurea, il numero dei tirocinanti curriculari attivabili contemporaneamente dal Soggetto Ospitante è regolato dalle seguenti linee guida:
Limiti numerici. I lavoratori assunti con il contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalla legge e dal presente c.c.n.l. per l'applicazione di particolari normative e istituti.
Limiti numerici. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può' superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate o qualificate in forza presso il medesimo datore di lavoro. Nelle aziende che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità il suddetto rapporto tra apprendisti e maestranze qualificate non può superare il 100 per cento. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia un numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Esclusivamente per i datori di lavoro che occupano più di cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dello stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa.
Limiti numerici. Il numero degli apprendisti nelle singole unità produttive non può superare la proporzione di 3 a 2 rispetto ai lavoratori qualificati; nelle aziende con meno di 10 dipendenti tale rapporto non può superare il 100% dei lavoratori qualificati. L'azienda che non ha lavoratori qualificati o specializzati, ovvero ne ha meno di 3, può assumere fino a 3 apprendisti.
Limiti numerici. (D.Lgs. n. 81/2015, c. 7) Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze
Limiti numerici. Il numero dei lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato sarà contenuto in ciascuna unità produttiva entro i limiti di seguito indicati, che possono essere ampliati dalla contrattazione integrativa, aziendale o territoriale: 0-5 5 6-9 7 10-15 9 16-49 24 Oltre 49 40% La base di computo è costituita dal numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al primo gennaio dell'anno di assunzione nell'unità produttiva all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Le frazioni di unità si computano per intero. Per i lavoratori che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte nell'arco dei complessivi 36 mesi indipendentemente dal numero dei rinnovi a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. - 10 giorni (contratti a termine fino a 6 mesi); - 20 giorni (contratti a termine oltre 6 mesi). E’ consentito il ricorso a personale con prefissione di termini nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 81/2015. In ciascuna unità produttiva, il numero dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato sarà contenuto entro i limiti di seguito indicati, che possono essere ampliati dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale: La base di computo è costituita dall’organico complessivo dell’unità produttiva dei lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti. Per le aziende di stagione, attesa la loro particolarità, sono compresi anche i lavoratori assunti a tempo determinato. Le frazioni di unità si computano per intero.
Limiti numerici. Il Soggetto ospitante si impegna a rispettare il vincolo del numero di dipendenti a tempo indeterminato di cui all’art. 1 del D. Lgs. 142/98 - a non attivare tirocini per sostituire lavoratori assenti a vario titolo (ferie, maternità, servizio civile, malattia, cassa integrazione, ecc. nonché in caso di licenziamenti di lavoratori con qualifica e mansioni corrispondenti a quelle previste dal progetto formativo, nonché in caso di lavoratori impegnati in LSU (Lavori Socialmente Utili) con profili equivalenti al profilo definito per il tirocinio. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera d) della L.196/97 non costituisce rapporto di lavoro né di collaborazione professionale ad alcun titolo. Il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. ART. 3 –
Limiti numerici. Per identificare il numero degli aventi titolo all'anticipazione entro limiti previsti dalla legge, si farà riferimento alla situazione del personale in forza alla data del 31 maggio 1982. Per l'anno 1982 detti limiti sono riproporzionati in base al rapporto 7/12.
Limiti numerici. 4.1 Possono essere assunti con contratto a termine dipendenti per un numero massimo pari al 20% dei dipendenti a tempo indeterminato. Il limite non opera per le assunzioni effettuate per attività stagionali di cui all’avviso comune riportato in appendice.