Limiti numerici. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può' superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate o qualificate in forza presso il medesimo datore di lavoro. Nelle aziende che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità il suddetto rapporto tra apprendisti e maestranze qualificate non può superare il 100 per cento. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia un numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Esclusivamente per i datori di lavoro che occupano più di cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dello stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa.
Limiti numerici. Al fine di garantire livelli minimi di efficacia del tirocinio curriculare come strumento di apprendimento, in analogia con quanto previsto dalla DGR 22 dicembre 2017 n° 85-6277 per i tirocini formativi e di orientamento post laurea, il numero dei tirocinanti curriculari attivabili contemporaneamente dal Soggetto Ospitante è regolato dalle seguenti linee guida:
1. Per ospitare tirocinanti sono previste le seguenti quote di contingentamento: • unità operative senza dipendenti, ossia imprese individuali: un tirocinante; • unità operative fino a cinque dipendenti: un tirocinante; • unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente; • unità operative con un numero di dipendenti superiore a venti: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all’unità superiore.
2. Nel caso in cui il tirocinio venga attivato presso un’impresa individuale e/o senza dipendenti, il datore di lavoro/titolare deve seguire il tirocinante in modo costante durante l’orario di svolgimento del tirocinio.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui al comma 1, non c’è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.
4. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei soggetti disabili e svantaggiati
Limiti numerici. I lavoratori assunti con il contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalla legge e dal presente c.c.n.l. per l'applicazione di particolari normative e istituti.
Limiti numerici. Art. 42, comma 7, X.Xxx. n. 81/2015 Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Per le imprese artigiane restano in vigore specifici limiti dimensionali.
Limiti numerici. Il numero dei lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato sarà contenuto in ciascuna unità produttiva entro i limiti di seguito indicati, che possono essere ampliati dalla contrattazione integrativa, aziendale o territoriale: 0-5 5 6-9 7 10-15 9 16-49 24 Oltre 49 40% La base di computo è costituita dal numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al primo gennaio dell'anno di assunzione nell'unità produttiva all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Le frazioni di unità si computano per intero. Per i lavoratori che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte nell'arco dei complessivi 36 mesi indipendentemente dal numero dei rinnovi a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. - 10 giorni (contratti a termine fino a 6 mesi); - 20 giorni (contratti a termine oltre 6 mesi). E’ consentito il ricorso a personale con prefissione di termini nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 81/2015. In ciascuna unità produttiva, il numero dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato sarà contenuto entro i limiti di seguito indicati, che possono essere ampliati dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale: La base di computo è costituita dall’organico complessivo dell’unità produttiva dei lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti. Per le aziende di stagione, attesa la loro particolarità, sono compresi anche i lavoratori assunti a tempo determinato. Le frazioni di unità si computano per intero.
Limiti numerici. 4.1 Il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, fermo restando il limite del 20% relativo ai tempi determinati. Il limite non opera per le assunzioni effettuate per attività stagionali di cui all’avviso comune riportato in Appendice.
4.2 Nel computo non si tiene conto dei rapporti di lavoro a termine stipulati per ragioni sostitutive.
4.3 Sono comunque esclusi dal limite percentuale gli Enti con meno di 10 dipendenti.
4.4 I contratti stipulati per: Avvio di una nuova attività; Introduzione di nuove tecnologie; Implementazione di un rilevante cambiamento organizzativo e gestionale, devono essere contenuti nel limite del 6% dei dipendenti a tempo indeterminato.
Limiti numerici. 1. Ogni soggetto ospitante può realizzare, contemporaneamente, tirocini entro i limiti quantitativi indicati al co. 2. I limiti sono definiti in ragione dei lavoratori del soggetto ospitante in forza al momento dell’attivazione. Al computo concorrono:
a) i lavoratori subordinati;
b) i soci dipendenti delle società cooperative.
2. Sulla base del numero dei lavoratori computati ai sensi del co. 1, i soggetti di cui all’art. 4 possono ospitare tirocinanti nei seguenti limiti:
a) un tirocinante, fino a cinque lavoratori in organico;
b) due tirocinanti contemporaneamente, se il numero di lavoratori in organico è compreso fra sei e venti unità;
c) fino ad un numero di tirocinanti pari al dieci per cento dei lavoratori in organico, se il numero di lavoratori è superiore a venti unità; tale percentuale è arrotondata all'unità superiore, qualora non corrisponda ad un numero intero.
3. Sono esclusi dai limiti del co. 2 i tirocini realizzati in favore dei soggetti di cui all’art. 1, co. 3, lett. c).
Limiti numerici. 1. Ai sensi dell'art. 2 della legge 19.1.55 n. 25, come modificato dalla legge 2.4.68 n. 424, il numero degli apprendisti nelle singole aziende non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori non apprendisti, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l'apprendistato non è ammesso.
2. Ai sensi del comma 1 dell'art. 21 della legge 28.2.87 n. 56 è tuttavia consentita l'assunzione fino a tre apprendisti, anche nelle cooperative che abbiano fino a otto lavoratori alle proprie dipendenze.
3. Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 15 anni e non superiori a 20, salvo i divieti e le limitazioni previste dalla legge 17.10.67 n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e adolescenti.
Limiti numerici. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 23 quanto al numero di lavoratori a termine che è possibile occupare (derogabili dal contratto collettivo).
Limiti numerici. Coerenza attività lavorativa con il percorso formativo