Anticipazioni. 11.1 Fatta salva diversa previsione contrattuale legata alle dimensioni, caratteristiche e complessità delle forniture, e salva ogni eventuale diversa previsione normativa cogente, è esclusa la facoltà del Committente di erogare anticipazioni sul prezzo contrattuale. Ove contrattualmente previsto, l’anticipazione è erogata previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali e non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo delle prestazioni. 11.2 Nel caso in cui il Contratto riguardi forniture oggetto di cofinanziamento da parte della Unione Europea, è facoltà del Committente prevedere in Contratto l’erogazione di un’anticipazione sul prezzo contrattuale, nella misura del 5% (cinque per cento) dell’importo del finanziamento della Unione Europea. In tale ipotesi, l’erogazione dell’anticipazione ha luogo entro il termine stabilito in Contratto ed in ogni caso mai oltre quindici giorni dalla data di inizio delle attività di esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto nei documenti di pianificazione della qualità, ovvero secondo le indicazioni contrattuali e previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali. Nell’ipotesi di ritardata erogazione dell’anticipazione rispetto ai termini di cui al presente comma, sul relativo importo, spettano al Fornitore gli interessi nella misura legale, per tutto il periodo di ritardo. 11.3 L’anticipazione è revocata qualora l’esecuzione della fornitura non proceda secondo i tempi contrattuali per fatti imputabili al Fornitore; sulle somme restituite, spettano al Committente gli interessi nella misura legale, applicati al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il programma cronologico di esecuzione della fornitura. 11.4 Nell’ipotesi in cui la durata del Contratto sia superiore ad una annualità, l’anticipazione sul prezzo contrattuale, fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, è corrisposta, di anno in anno, per un importo rapportato alla quota del prezzo contrattuale riferibile a ciascun anno.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto Per Gli Appalti Di Forniture
Anticipazioni. 11.1 Fatta salva diversa previsione contrattuale legata alle dimensioni, caratteristiche 1. L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e complessità delle forniture, e salva ogni eventuale diversa previsione normativa cogente, è esclusa la facoltà del Committente di erogare anticipazioni sul prezzo contrattuale. Ove contrattualmente previsto, l’anticipazione è erogata previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali e non può superare il 5% (cinque per centomisure:
a) dell’importo delle prestazioni.
11.2 Nel caso in cui il Contratto riguardi forniture oggetto di cofinanziamento da parte della Unione Europea, è facoltà del Committente prevedere in Contratto l’erogazione di un’anticipazione sul prezzo contrattuale, nella misura del 5% (cinque per cento) dell’importo del finanziamento della Unione Europea. In tale ipotesi, l’erogazione dell’anticipazione ha luogo entro il termine stabilito in Contratto ed in ogni caso mai oltre quindici giorni dalla data di inizio delle attività di esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto nei documenti di pianificazione della qualità, ovvero secondo le indicazioni contrattuali e previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali. Nell’ipotesi di ritardata erogazione dell’anticipazione rispetto ai termini di cui al presente comma, sul relativo importo, spettano al Fornitore gli interessi nella misura legale, per tutto il periodo di ritardo.
11.3 L’anticipazione è revocata qualora l’esecuzione della fornitura non proceda secondo i tempi contrattuali per fatti imputabili al Fornitore; sulle somme restituite, spettano al Committente gli interessi nella misura legale, applicati al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il programma cronologico di esecuzione della fornitura.
11.4 Nell’ipotesi in cui la durata del Contratto sia superiore ad una annualità, l’anticipazione sul prezzo contrattuale, fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, è corrisposta, di anno in annoqualsiasi momento, per un importo rapportato alla quota non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del prezzo contrattuale riferibile comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a ciascun annotitolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
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Samples: Statuto Di Previdenza, Statute, Statuto
Anticipazioni. 11.1 Fatta salva diversa previsione contrattuale legata alle dimensioni, caratteristiche 1 L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e complessità delle forniture, e salva ogni eventuale diversa previsione normativa cogente, è esclusa la facoltà del Committente di erogare anticipazioni sul prezzo contrattuale. Ove contrattualmente previsto, l’anticipazione è erogata previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali e non può superare il 5% (cinque per centomisure:
a) dell’importo delle prestazioni.
11.2 Nel caso in cui il Contratto riguardi forniture oggetto di cofinanziamento da parte della Unione Europea, è facoltà del Committente prevedere in Contratto l’erogazione di un’anticipazione sul prezzo contrattuale, nella misura del 5% (cinque per cento) dell’importo del finanziamento della Unione Europea. In tale ipotesi, l’erogazione dell’anticipazione ha luogo entro il termine stabilito in Contratto ed in ogni caso mai oltre quindici giorni dalla data di inizio delle attività di esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto nei documenti di pianificazione della qualità, ovvero secondo le indicazioni contrattuali e previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali. Nell’ipotesi di ritardata erogazione dell’anticipazione rispetto ai termini di cui al presente comma, sul relativo importo, spettano al Fornitore gli interessi nella misura legale, per tutto il periodo di ritardo.
11.3 L’anticipazione è revocata qualora l’esecuzione della fornitura non proceda secondo i tempi contrattuali per fatti imputabili al Fornitore; sulle somme restituite, spettano al Committente gli interessi nella misura legale, applicati al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il programma cronologico di esecuzione della fornitura.
11.4 Nell’ipotesi in cui la durata del Contratto sia superiore ad una annualità, l’anticipazione sul prezzo contrattuale, fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, è corrisposta, di anno in annoqualsiasi momento, per un importo rapportato alla quota non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del prezzo contrattuale riferibile comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi otto anni di iscrizione a ciascun annoforme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2 Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3 Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4 Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5 Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in qualsiasi momento.
6 Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
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Samples: Pension Fund Regulation, Pension Fund Regulation, Piano Individuale Pensionistico (Pip)
Anticipazioni. 11.1 Fatta salva 12.1 Salva diversa previsione contrattuale legata alle dimensioni, caratteristiche e complessità delle fornituredei lavori oggetto dell’affidamento, e salva ogni eventuale diversa previsione normativa cogente, è esclusa la facoltà del Committente di erogare anticipazioni sul prezzo contrattuale. Ove contrattualmente previsto, l’anticipazione è erogata previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 1011, comma 712, delle presenti Condizioni Generali e non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo delle prestazionidei lavori.
11.2 Nel caso 12.2 Nei casi in cui il Contratto riguardi forniture i lavori oggetto di affidamento beneficino di un cofinanziamento da parte della Unione dell'Unione Europea, è facoltà del Committente prevedere in Contratto l’erogazione l'erogazione di un’anticipazione un'anticipazione sul prezzo contrattuale, nella misura del 5% (cinque per cento) dell’importo del finanziamento della Unione Europea. In tale ipotesi, l’erogazione dell’anticipazione ha luogo entro il termine stabilito in Contratto ed in ogni caso mai oltre quindici giorni dalla data di inizio delle attività di esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto nei documenti di pianificazione della qualità, ovvero secondo le indicazioni contrattuali salva diversa previsione normativa e previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 1011, comma 712, delle presenti Condizioni Generali. Nell’ipotesi di ritardata erogazione dell’anticipazione rispetto ai termini di cui al presente comma, sul relativo importo, spettano al Fornitore gli interessi l'anticipazione è erogata nella misura legaledel 5% (cinque per cento) dell'importo del finanziamento della Unione Europea, per tutto il periodo entro quindici giorni dalla data di ritardo.
11.3 effettivo inizio dei lavori accertata dal Committente. L’anticipazione è revocata qualora l’esecuzione della fornitura dei lavori non proceda secondo i tempi contrattuali per fatti imputabili al Fornitorecontrattuali; sulle somme restituite, restituite spettano al Committente gli interessi nella misura legale, applicati al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il programma cronologico di esecuzione della fornituracronoprogramma.
11.4 Nell’ipotesi in cui la durata del 12.3 Il Contratto sia superiore ad una annualitàstabilisce il termine, non inferiore a quindici giorni dalla data della consegna dei lavori, entro il quale l’anticipazione sul prezzo contrattuale, fermo restando quanto stabilito al comma deve essere erogata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. L’importo dell’anticipazione è gradualmente reintegrato in corso d’opera con le modalità contrattualmente stabilite.
12.4 L’Appaltatore decade dall’anticipazione qualora l’esecuzione dei lavori non proceda secondo la tempistica di cui al cronoprogramma per fatti ad esso imputabili. In tal caso, è corrisposta, sulle somme restituite sono dovuti al Committente gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di anno in anno, per un importo rapportato alla quota del prezzo contrattuale riferibile a ciascun annoerogazione dell’anticipazione.
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Samples: Contract, Condizioni Generali Di Contratto
Anticipazioni. 11.1 Fatta salva diversa previsione contrattuale legata alle dimensioni, caratteristiche 1 L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e complessità delle forniture, e salva ogni eventuale diversa previsione normativa cogente, è esclusa la facoltà del Committente di erogare anticipazioni sul prezzo contrattuale. Ove contrattualmente previsto, l’anticipazione è erogata previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali e non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo delle prestazioni.misure:
11.2 Nel caso a. in cui il Contratto riguardi forniture oggetto di cofinanziamento da parte della Unione Europea, è facoltà del Committente prevedere in Contratto l’erogazione di un’anticipazione sul prezzo contrattuale, nella misura del 5% (cinque per cento) dell’importo del finanziamento della Unione Europea. In tale ipotesi, l’erogazione dell’anticipazione ha luogo entro il termine stabilito in Contratto ed in ogni caso mai oltre quindici giorni dalla data di inizio delle attività di esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto nei documenti di pianificazione della qualità, ovvero secondo le indicazioni contrattuali e previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali. Nell’ipotesi di ritardata erogazione dell’anticipazione rispetto ai termini di cui al presente comma, sul relativo importo, spettano al Fornitore gli interessi nella misura legale, per tutto il periodo di ritardo.
11.3 L’anticipazione è revocata qualora l’esecuzione della fornitura non proceda secondo i tempi contrattuali per fatti imputabili al Fornitore; sulle somme restituite, spettano al Committente gli interessi nella misura legale, applicati al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il programma cronologico di esecuzione della fornitura.
11.4 Nell’ipotesi in cui la durata del Contratto sia superiore ad una annualità, l’anticipazione sul prezzo contrattuale, fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, è corrisposta, di anno in annoqualsiasi momento, per un importo rapportato alla quota non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b. decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del prezzo contrattuale riferibile comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c. decorsi otto anni di iscrizione a ciascun annoforme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2 Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3 Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4 Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5 Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in qualsiasi momento.
6 Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
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Samples: Pension Fund Information Note, Informative Document for Transformation Operations
Anticipazioni. 11.1 Fatta salva diversa previsione contrattuale legata alle dimensioni, caratteristiche Il Contraente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e complessità delle forniture, e salva ogni eventuale diversa previsione normativa cogente, è esclusa la facoltà del Committente di erogare anticipazioni sul prezzo contrattuale. Ove contrattualmente previsto, l’anticipazione è erogata previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali e non può superare il 5% (cinque per centomisure:
a) dell’importo delle prestazioni.
11.2 Nel caso in cui il Contratto riguardi forniture oggetto di cofinanziamento da parte della Unione Europea, è facoltà del Committente prevedere in Contratto l’erogazione di un’anticipazione sul prezzo contrattuale, nella misura del 5% (cinque per cento) dell’importo del finanziamento della Unione Europea. In tale ipotesi, l’erogazione dell’anticipazione ha luogo entro il termine stabilito in Contratto ed in ogni caso mai oltre quindici giorni dalla data di inizio delle attività di esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto nei documenti di pianificazione della qualità, ovvero secondo le indicazioni contrattuali e previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali. Nell’ipotesi di ritardata erogazione dell’anticipazione rispetto ai termini di cui al presente comma, sul relativo importo, spettano al Fornitore gli interessi nella misura legale, per tutto il periodo di ritardo.
11.3 L’anticipazione è revocata qualora l’esecuzione della fornitura non proceda secondo i tempi contrattuali per fatti imputabili al Fornitore; sulle somme restituite, spettano al Committente gli interessi nella misura legale, applicati al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il programma cronologico di esecuzione della fornitura.
11.4 Nell’ipotesi in cui la durata del Contratto sia superiore ad una annualità, l’anticipazione sul prezzo contrattuale, fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, è corrisposta, di anno in annoqualsiasi momento, per un importo rapportato non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dal Contraente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, in qualsiasi momento, dal Contraente. Il valore dell’anticipazione viene indicato dal Contraente mediante richiesta scritta indirizzata alla quota Compagnia in misura percentuale del prezzo contrattuale riferibile capitale medesimo. Il Contraente è tenuto a ciascun annoconsegnare alla Compagnia l’intera documentazione prevista per il caso di “Riscatto e anticipazioni” nell’apposita sezione “Documentazione necessaria in caso di liquidazione”. La posizione individuale e il riferimento ai premi investiti/versati sono ridotti di una percentuale pari al rapporto tra l’importo dell’anticipazione e la posizione individuale maturata.
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Samples: Pension Fund Information Note, Informative Document for Transformation Operations
Anticipazioni. 11.1 Fatta salva diversa previsione contrattuale legata alle dimensioniAi sensi dell’art.2120 c.c. il Lavoratore, caratteristiche con almeno 8 (otto) anni di servizio presso l’Azienda, quando mantiene presso la stessa il T.F.R., in costanza di rapporto di lavoro, potrà chiedere per iscritto un’anticipazione non superiore al 70% (settanta percento) del trattamento lordo maturato al momento della richiesta. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) preliminare di acquisto della prima casa d’abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
c) ristrutturazione straordinaria della casa di abitazione del lavoratore, documentata da copia delle fatture per un importo pari ad almeno 1,5 (uno virgola cinque) volte l’anticipazione. Fermo restando le condizioni che precedono, le richieste saranno soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% (dieci percento) dei potenziali aventi diritto e, comunque, entro il limite del 4% (quattro percento) del numero totale dei Dipendenti, con il minimo di 1 (uno). Ai sensi dell’art.7 della L. 8 marzo 2000, n.53, il Trattamento di Fine Rapporto potrà essere anticipato, a domanda, anche per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all’art.7, comma 1, della L. 30 dicembre 1971, n.1204, di cui agli artt.5 e complessità delle forniture6 della L. n.53/2000. L’anticipazione sarà corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data d’inizio del congedo. Ai sensi dell’art.2120 c.c., ultimo comma, l’anticipazione potrà essere accordata, nei limiti di cui sopra, anche per l’acquisto della prima casa mediante partecipazione ad una società cooperativa, a condizione che il Lavoratore produca il verbale d’assegnazione, ovvero, in mancanza di quest’ultimo:
1) l’atto costitutivo della società cooperativa;
2) la dichiarazione del legale rappresentante della società cooperativa, autenticata dal notaio, che attesti il pagamento effettuato o da effettuarsi, da parte del Socio, dell’importo richiesto per la costruzione sociale;
3) la dichiarazione che attesti l’impegno del Dipendente a far pervenire all’Azienda il verbale d’assegnazione;
4) l’impegno del Dipendente alla restituzione della somma ricevuta, anche mediante ritenuta sulle retribuzioni correnti, in caso di cessione della quota. Analoga dichiarazione a quella del punto 4) che precede, dovrà essere resa per il caso di mancato buon fine del preliminare di acquisto. Xxxxx restando i limiti e le condizioni di cui all’art.2120 c.c., e salva ogni eventuale diversa previsione normativa cogente, è esclusa la facoltà del Committente di erogare anticipazioni sul prezzo contrattuale. Ove contrattualmente previsto, l’anticipazione è erogata previa costituzione della garanzia fideiussoria con priorità riconosciuta alle fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b), anticipazioni potranno essere concesse anche:
1) al precedente art. 10fine di sostenere spese connesse a patologie di grave entità riconosciute dalle strutture sanitarie pubbliche;
2) alla Lavoratrice madre e al Lavoratore padre che ne facciano richiesta, in caso d’utilizzo dell’intero periodo d’astensione facoltativa dal lavoro senza frazionamenti e senza soluzione di continuità rispetto al periodo obbligatorio;
3) in caso di fruizione dei congedi per l’adozione e l’affidamento preadottivo internazionali di cui all’art.26, comma 73, delle presenti Condizioni Generali e non può superare il 5% (cinque del D.Lgs. n.151/2001 per cento) dell’importo delle prestazioni.
11.2 Nel caso in cui il Contratto riguardi forniture oggetto di cofinanziamento le spese da parte della Unione Europea, è facoltà del Committente prevedere in Contratto l’erogazione di un’anticipazione sul prezzo contrattuale, nella misura del 5% (cinque per cento) dell’importo del finanziamento della Unione Europea. In tale ipotesi, l’erogazione dell’anticipazione ha luogo entro il termine stabilito in Contratto ed in ogni caso mai oltre quindici giorni dalla data di inizio delle attività di esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto nei documenti di pianificazione della qualità, ovvero secondo le indicazioni contrattuali e previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali. Nell’ipotesi di ritardata erogazione dell’anticipazione rispetto ai termini di cui al presente comma, sul relativo importo, spettano al Fornitore gli interessi nella misura legale, per tutto sostenere durante il periodo di ritardo.
11.3 L’anticipazione è revocata qualora l’esecuzione della fornitura non proceda secondo i tempi contrattuali permanenza nello Stato richiesto per fatti imputabili al Fornitore; sulle somme restituitel’adozione e l’affidamento, spettano al Committente gli interessi nella misura legale, applicati al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, purché ci risulti da idonea documentazione. La priorità nell’accoglimento delle domande di anticipazione sarà accordata secondo il programma cronologico criterio della data di esecuzione della fornitura.
11.4 Nell’ipotesi in cui presentazione. In caso di parità, la durata precedenza spetterà alle necessità di sostegno delle spese sanitarie. Nel corso del Contratto sia superiore ad una annualitàrapporto di lavoro, l’anticipazione sul prezzo contrattualepotrà essere concessa una sola volta. Nel mese della sua erogazione l’anticipazione sarà detratta, fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articoloa tutti gli effetti, è corrisposta, dal Trattamento di anno in anno, per un importo rapportato alla quota del prezzo contrattuale riferibile a ciascun annofine rapporto maturato dal Lavoratore.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Anticipazioni. 11.1 Fatta salva diversa previsione contrattuale legata alle dimensioni, caratteristiche 1. L’iscritto può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e complessità delle forniture, e salva ogni eventuale diversa previsione normativa cogente, è esclusa la facoltà del Committente di erogare anticipazioni sul prezzo contrattuale. Ove contrattualmente previsto, l’anticipazione è erogata previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali e non può superare il 5% (cinque per centomisure:
a) dell’importo delle prestazioni.
11.2 Nel caso in cui il Contratto riguardi forniture oggetto di cofinanziamento da parte della Unione Europea, è facoltà del Committente prevedere in Contratto l’erogazione di un’anticipazione sul prezzo contrattuale, nella misura del 5% (cinque per cento) dell’importo del finanziamento della Unione Europea. In tale ipotesi, l’erogazione dell’anticipazione ha luogo entro il termine stabilito in Contratto ed in ogni caso mai oltre quindici giorni dalla data di inizio delle attività di esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto nei documenti di pianificazione della qualità, ovvero secondo le indicazioni contrattuali e previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali. Nell’ipotesi di ritardata erogazione dell’anticipazione rispetto ai termini di cui al presente comma, sul relativo importo, spettano al Fornitore gli interessi nella misura legale, per tutto il periodo di ritardo.
11.3 L’anticipazione è revocata qualora l’esecuzione della fornitura non proceda secondo i tempi contrattuali per fatti imputabili al Fornitore; sulle somme restituite, spettano al Committente gli interessi nella misura legale, applicati al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il programma cronologico di esecuzione della fornitura.
11.4 Nell’ipotesi in cui la durata del Contratto sia superiore ad una annualità, l’anticipazione sul prezzo contrattuale, fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, è corrisposta, di anno in annoqualsiasi momento, per un importo rapportato alla quota non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 3, co. 1, lett. a), b), c) e d) del prezzo contrattuale riferibile Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a ciascun annotitolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’iscritto e in qualsiasi momento, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
6. Le anticipazioni di cui al co. 1, lett. a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
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Samples: Statuto Del Fondo Di Previdenza, Statuto Del Fondo Di Previdenza
Anticipazioni. 11.1 Fatta salva diversa previsione contrattuale legata alle dimensioni, caratteristiche 1. L’aderente a Fon.Te può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e complessità delle forniture, e salva ogni eventuale diversa previsione normativa cogente, è esclusa la facoltà del Committente di erogare anticipazioni sul prezzo contrattuale. Ove contrattualmente previsto, l’anticipazione è erogata previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali e non può superare il 5% (cinque per centomisure:
a) dell’importo delle prestazioni.
11.2 Nel caso in cui il Contratto riguardi forniture oggetto di cofinanziamento da parte della Unione Europea, è facoltà del Committente prevedere in Contratto l’erogazione di un’anticipazione sul prezzo contrattuale, nella misura del 5% (cinque per cento) dell’importo del finanziamento della Unione Europea. In tale ipotesi, l’erogazione dell’anticipazione ha luogo entro il termine stabilito in Contratto ed in ogni caso mai oltre quindici giorni dalla data di inizio delle attività di esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto nei documenti di pianificazione della qualità, ovvero secondo le indicazioni contrattuali e previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali. Nell’ipotesi di ritardata erogazione dell’anticipazione rispetto ai termini di cui al presente comma, sul relativo importo, spettano al Fornitore gli interessi nella misura legale, per tutto il periodo di ritardo.
11.3 L’anticipazione è revocata qualora l’esecuzione della fornitura non proceda secondo i tempi contrattuali per fatti imputabili al Fornitore; sulle somme restituite, spettano al Committente gli interessi nella misura legale, applicati al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il programma cronologico di esecuzione della fornitura.
11.4 Nell’ipotesi in cui la durata del Contratto sia superiore ad una annualità, l’anticipazione sul prezzo contrattuale, fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, è corrisposta, di anno in annoqualsiasi momento, per un importo rapportato alla quota non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del prezzo contrattuale riferibile comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate nel “Documento sulle anticipazioni”.
3. Le somme complessivamente percepite a ciascun annotitolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo non può assumere o concedere prestiti.
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Anticipazioni. 11.1 Fatta salva diversa previsione contrattuale legata alle dimensioniLa richiesta di anticipazione sul TFR deve essere giustificata dalla necessità di:
(a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
(b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, caratteristiche e complessità delle fornituredocumentato con atto notarile. Quale condizione di miglior favore, e salva ogni eventuale diversa previsione normativa cogentedefinita ex art. 1, è esclusa la facoltà del Committente di erogare anticipazioni sul prezzo contrattuale. Ove contrattualmente previstolegge n. 297/82, l’anticipazione è erogata previa costituzione potrà essere accordata per l’assegnazione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali e non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo delle prestazioni.
11.2 Nel caso prima casa costruita in cui il Contratto riguardi forniture oggetto di cofinanziamento da parte della Unione Europea, è facoltà del Committente prevedere in Contratto l’erogazione di un’anticipazione sul prezzo contrattuale, nella misura del 5% (cinque per cento) dell’importo del finanziamento della Unione Europeacooperativa. In tale ipotesiipotesi il socio dovrà produrre, l’erogazione dell’anticipazione ove non abbia il verbale di assegnazione: - l’atto costitutivo della cooperativa; - dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa, autenticata dal notaio, che il socio ha luogo entro il termine stabilito versato o deve versare l’importo richiesto per la costruzione sociale; - dichiarazione del socio dipendente di far pervenire verbale di assegnazione; - impegno di restituire la somma ricevuta in Contratto ed in ogni caso mai oltre quindici giorni dalla data di inizio delle attività di esecuzione cessione della fornitura, secondo quanto previsto nei documenti di pianificazione della qualità, ovvero secondo quota;
(c) xxxxx restando i limiti e le indicazioni contrattuali e previa costituzione della garanzia fideiussoria condizioni di cui al precedente artall’art. 10, comma 7, 1 della richiamata legge n. 297/82 e con priorità delle presenti Condizioni Generali. Nell’ipotesi di ritardata erogazione dell’anticipazione rispetto ai termini fattispecie di cui al presente commaai precedenti punti a) e b), anticipazioni sul relativo importo, spettano al Fornitore gli interessi TFR saranno concesse anche: - nella misura legaleipotesi di ristrutturazioni significative apportate nella prima casa di abitazione a fronte di presentazione di idonea documentazione (*); - ai sensi della legge n. 53/00, per tutto il le spese da sostenere durante i periodi di fruizione della astensione facoltativa e dei permessi per malattia del bambino, nonché dei congedi per la formazione; - nel caso di utilizzo dell’intero periodo di ritardo.
11.3 L’anticipazione è revocata qualora l’esecuzione della fornitura non proceda secondo i tempi contrattuali per fatti imputabili al Fornitore; sulle somme restituite, spettano al Committente gli interessi nella misura legale, applicati astensione facoltativa senza frazionamenti e senza soluzione di continuità rispetto al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il programma cronologico di esecuzione della fornitura.
11.4 Nell’ipotesi in cui la durata del Contratto sia superiore ad una annualità, l’anticipazione sul prezzo contrattuale, fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, è corrisposta, di anno in annocongedo obbligatorio, per un importo rapportato pari alla quota differenza tra l’indennità a carico dell’Istituto assicuratore e il 100% della retribuzione normale netta relativa al periodo di congedo; - nel caso di fruizione dei congedi per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, di cui al comma 2), art. 27, D.lgs. n. 151/01, per le spese da sostenere durante il periodo di permanenza nello Stato richiesto per l’adozione e l’affidamento, a fronte di presentazione di idonea documentazione; - per le spese da sostenere per le patologie di cui ai punti A) (Patologie di particolare gravità) e B) (Stati di tossicodipendenza) dell’art. 47 del prezzo contrattuale riferibile presente contratto. Ai fini dell’accoglimento delle domande di anticipazione si darà priorità a ciascun annoquelle giustificate dalla necessità di spese sanitarie.
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Anticipazioni. 11.1 Fatta salva diversa previsione contrattuale legata alle dimensioniAi sensi dell’art.2120 c.c. il Lavoratore, caratteristiche con almeno 8 (otto) anni di servizio presso l’Azienda, quando mantiene presso la stessa il T.F.R., in costanza di rapporto di lavoro, potrà chiedere per iscritto un’anticipazione non superiore al 70% (settanta percento) del trattamento lordo maturato al momento della richiesta. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) preliminare di acquisto della prima casa d’abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
c) ristrutturazione straordinaria della casa di abitazione del lavoratore, documentata da copia delle fatture per un importo pari ad almeno 1,5 (uno virgola cinque) volte l’anticipazione. Fermo restando le condizioni che precedono, le richieste saranno soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% (dieci percento) dei potenziali aventi diritto e, comunque, entro il limite del 4% (quattro percento) del numero totale dei Dipendenti, con il minimo di 1 (uno). Ai sensi dell’art.7 della L. 8 marzo 2000, n.53, il Trattamento di Fine Rapporto potrà essere anticipato, a domanda, anche per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all’art.7, comma 1, della L. 30 dicembre 1971, n.1204, di cui agli artt.5 e complessità delle forniture6 della L. n.53/2000. L’anticipazione sarà corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data d’inizio del congedo. Ai sensi dell’art.2120 c.c., ultimo comma, l’anticipazione potrà essere accordata, nei limiti di cui sopra, anche per l’acquisto della prima casa mediante partecipazione ad una società cooperativa, a condizione che il Lavoratore produca il verbale d’assegnazione, ovvero, in mancanza di quest’ultimo:
1) l’atto costitutivo della società cooperativa;
2) la dichiarazione del legale rappresentante della società cooperativa, autenticata dal notaio, che attesti il pagamento effettuato o da effettuarsi, da parte del Socio, dell’importo richiesto per la costruzione sociale;
3) la dichiarazione che attesti l’impegno del Dipendente a far pervenire all’Azienda il verbaled’assegnazione;
4) l’impegno del Dipendente alla restituzione della somma ricevuta, anche mediante ritenuta sulle retribuzioni correnti, in caso di cessione della quota. Analoga dichiarazione a quella del punto 4) che precede, dovrà essere resa per il caso di mancato buon fine del preliminare di acquisto. Xxxxx restando i limiti e le condizioni di cui all’art.2120 c.c., e salva ogni eventuale diversa previsione normativa cogente, è esclusa la facoltà del Committente di erogare anticipazioni sul prezzo contrattuale. Ove contrattualmente previsto, l’anticipazione è erogata previa costituzione della garanzia fideiussoria con priorità riconosciuta alle fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b), anticipazioni potranno essere concesse anche:
1) al precedente art. 10fine di sostenere spese connesse a patologie di grave entità riconosciute dalle strutture sanitarie pubbliche;
2) alla Lavoratrice madre e al Lavoratore padre che ne facciano richiesta, in caso d’utilizzo dell’intero periodo d’astensione facoltativa dal lavoro senza frazionamenti e senza soluzione di continuità rispetto al periodo obbligatorio;
3) in caso di fruizione dei congedi per l’adozione e l’affidamento preadottivo internazionali di cui all’art.26, comma 73, delle presenti Condizioni Generali e non può superare il 5% (cinque del D.Lgs. n.151/2001 per cento) dell’importo delle prestazioni.
11.2 Nel caso in cui il Contratto riguardi forniture oggetto di cofinanziamento le spese da parte della Unione Europea, è facoltà del Committente prevedere in Contratto l’erogazione di un’anticipazione sul prezzo contrattuale, nella misura del 5% (cinque per cento) dell’importo del finanziamento della Unione Europea. In tale ipotesi, l’erogazione dell’anticipazione ha luogo entro il termine stabilito in Contratto ed in ogni caso mai oltre quindici giorni dalla data di inizio delle attività di esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto nei documenti di pianificazione della qualità, ovvero secondo le indicazioni contrattuali e previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali. Nell’ipotesi di ritardata erogazione dell’anticipazione rispetto ai termini di cui al presente comma, sul relativo importo, spettano al Fornitore gli interessi nella misura legale, per tutto sostenere durante il periodo di ritardo.
11.3 L’anticipazione è revocata qualora l’esecuzione della fornitura non proceda secondo i tempi contrattuali permanenza nello Stato richiesto per fatti imputabili al Fornitore; sulle somme restituitel’adozione e l’affidamento, spettano al Committente gli interessi nella misura legale, applicati al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, purché ci risulti da idonea documentazione. La priorità nell’accoglimento delle domande di anticipazione sarà accordata secondo il programma cronologico criterio della data di esecuzione della fornitura.
11.4 Nell’ipotesi in cui presentazione. In caso di parità, la durata precedenza spetterà alle necessità di sostegno delle spese sanitarie. Nel corso del Contratto sia superiore ad una annualitàrapporto di lavoro, l’anticipazione sul prezzo contrattualepotrà essere concessa una sola volta. Nel mese della sua erogazione l’anticipazione sarà detratta, fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articoloa tutti gli effetti, è corrisposta, dal Trattamento di anno in anno, per un importo rapportato alla quota del prezzo contrattuale riferibile a ciascun annofine rapporto maturato dal Lavoratore.
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Anticipazioni. 11.1 Fatta salva diversa previsione contrattuale legata alle dimensioniL’art. 35, caratteristiche c. 18, del D.Lgs 50/2016 e complessità delle fornitures.m.i., e salva ogni eventuale diversa previsione normativa cogentedefinisce la somma, se richiesta, da corrispondere all’Appaltatore dopo la sottoscrizione degli atti medesimi ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, a titolo di anticipazione: tale somma è esclusa la facoltà del Committente di erogare anticipazioni sul prezzo contrattuale. Ove contrattualmente previsto, l’anticipazione è erogata previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui pari al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali e non può superare il 520% (cinque per cento) dell’importo delle prestazioni.
11.2 Nel caso in cui il Contratto riguardi forniture oggetto di cofinanziamento da parte della Unione Europea, è facoltà del Committente prevedere in Contratto l’erogazione di un’anticipazione sul prezzo contrattuale, nella misura del 5% (cinque venti per cento) dell’importo del finanziamento contratto. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 del Codice Civile. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della Unione Europea. In tale ipotesi, l’erogazione dell’anticipazione ha luogo entro il termine stabilito in Contratto ed medesima; in ogni caso mai oltre quindici giorni dalla data di inizio delle attività di esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto nei documenti di pianificazione della qualità, ovvero secondo le indicazioni contrattuali e previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente artall’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali. Nell’ipotesi di ritardata erogazione dell’anticipazione rispetto ai termini di cui al presente comma, sul relativo importo, spettano al Fornitore gli interessi nella misura legale, per tutto il periodo di ritardo.
11.3 L’anticipazione è revocata qualora se l’esecuzione della fornitura dei lavori non proceda procede secondo i tempi contrattuali per fatti imputabili al Fornitore; sulle somme restituitee, in tale caso, spettano al Committente alla Stazione Appaltante anche gli interessi nella misura legalecorrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Fermo restando gli adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti richiamati all’art. 10, applicati l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessastessa in base al cronoprogramma dei lavori;
b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, secondo il programma cronologico in proporzione alle quote di esecuzione anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. La Stazione Appaltante procede all’escussione della forniturafideiussione di cui al c. 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al c. 3, salvo che l’Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
11.4 Nell’ipotesi in cui la durata del Contratto sia superiore ad una annualità, l’anticipazione sul prezzo contrattuale, fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, è corrisposta, di anno in anno, per un importo rapportato alla quota del prezzo contrattuale riferibile a ciascun anno.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Anticipazioni. 11.1 Fatta salva 12.1 Salva diversa previsione contrattuale legata alle dimensioni, caratteristiche e complessità delle fornituredei lavori oggetto dell’affidamento, e salva ogni eventuale diversa previsione normativa cogente, è esclusa la facoltà del Committente di erogare anticipazioni sul prezzo contrattuale. Ove contrattualmente previstoprevisto e nei limiti di legge, l’anticipazione è erogata previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 1011, comma 712, delle presenti Condizioni Generali e non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo delle prestazioniGenerali.
11.2 Nel caso 12.2 Nei casi in cui il Contratto riguardi forniture i lavori oggetto di affidamento beneficino di un cofinanziamento da parte della Unione dell'Unione Europea, è facoltà del Committente prevedere in Contratto l’erogazione l'erogazione di un’anticipazione un'anticipazione sul prezzo contrattuale, nella misura del 5% (cinque per cento) dell’importo del finanziamento della Unione Europea. In tale ipotesi, l’erogazione dell’anticipazione ha luogo entro il termine stabilito in Contratto ed in ogni caso mai oltre quindici giorni dalla data di inizio delle attività di esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto nei documenti di pianificazione della qualità, ovvero secondo le indicazioni contrattuali salva diversa previsione normativa e previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 1011, comma 712, delle presenti Condizioni Generali. Nell’ipotesi di ritardata erogazione dell’anticipazione rispetto ai termini di cui al presente comma, sul relativo importo, spettano al Fornitore gli interessi l'anticipazione è erogata nella misura legaledel 5% (cinque per cento) dell'importo del finanziamento della Unione Europea, per tutto il periodo entro quindici giorni dalla data di ritardo.
11.3 effettivo inizio dei lavori accertata dal Committente. L’anticipazione è revocata qualora l’esecuzione della fornitura dei lavori non proceda secondo i tempi contrattuali per fatti imputabili al Fornitorecontrattuali; sulle somme restituite, restituite spettano al Committente gli interessi nella misura legale, applicati applicatialperiodonecessario al periodo necessario al recupero dell’anticipazione recuperodell’anticipazione stessa, secondo il programma cronologico di esecuzione della fornituracronoprogramma.
11.4 Nell’ipotesi in cui la durata del 12.3 Il Contratto sia superiore ad una annualitàstabilisce il termine, non inferiore a quindici giorni dalla data della consegna dei lavori, entro il quale l’anticipazione sul prezzo contrattuale, fermo restando quanto stabilito al comma deve essere erogata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. L’importo dell’anticipazione è gradualmente reintegrato in corso d’opera con le modalità contrattualmente stabilite.
12.4 L’Appaltatore decade dall’anticipazione qualora l’esecuzione dei lavori non proceda secondo la tempistica di cui al cronoprogramma per fatti ad esso imputabili. In tal caso, è corrisposta, sulle somme restituite sono dovuti al Committente gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di anno in anno, per un importo rapportato alla quota del prezzo contrattuale riferibile a ciascun annoerogazione dell’anticipazione.
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Samples: Contratto Di Appalto
Anticipazioni. 11.1 Fatta salva diversa previsione contrattuale legata alle dimensioni, caratteristiche L’Aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e complessità delle forniture, e salva ogni eventuale diversa previsione normativa cogente, è esclusa la facoltà del Committente di erogare anticipazioni sul prezzo contrattuale. Ove contrattualmente previsto, l’anticipazione è erogata previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali e non può superare il 5% (cinque per centocon i seguenti limiti:
a) dell’importo delle prestazioni.
11.2 Nel caso in cui il Contratto riguardi forniture oggetto di cofinanziamento da parte della Unione Europea, è facoltà del Committente prevedere in Contratto l’erogazione di un’anticipazione sul prezzo contrattuale, nella misura del 5% (cinque per cento) dell’importo del finanziamento della Unione Europea. In tale ipotesi, l’erogazione dell’anticipazione ha luogo entro il termine stabilito in Contratto ed in ogni caso mai oltre quindici giorni dalla data di inizio delle attività di esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto nei documenti di pianificazione della qualità, ovvero secondo le indicazioni contrattuali e previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali. Nell’ipotesi di ritardata erogazione dell’anticipazione rispetto ai termini di cui al presente comma, sul relativo importo, spettano al Fornitore gli interessi nella misura legale, per tutto il periodo di ritardo.
11.3 L’anticipazione è revocata qualora l’esecuzione della fornitura non proceda secondo i tempi contrattuali per fatti imputabili al Fornitore; sulle somme restituite, spettano al Committente gli interessi nella misura legale, applicati al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il programma cronologico di esecuzione della fornitura.
11.4 Nell’ipotesi in cui la durata del Contratto sia superiore ad una annualità, l’anticipazione sul prezzo contrattuale, fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, è corrisposta, di anno in annoqualsiasi momento, per un importo rapportato non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento allegato alle presenti condizioni generali di contratto. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. In caso di richiesta di anticipazione della posizione individuale maturata, la Compagnia disinveste un numero di quote del fondo determinato in base al valore unitario delle quote riferito al secondo venerdì successivo (se giorno di borsa aperta, altrimenti al giorno di borsa aperta immediatamente successivo) alla quota del prezzo contrattuale riferibile data di ricezione, da parte della Compagnia, della relativa richiesta completa della documentazione indicata nell’allegato A alle condizioni generali di contratto. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a ciascun annoforme pensionistiche complementari maturati dall’Aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’Aderente e in qualsiasi momento. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
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Samples: Piano Individuale Pensionistico Di Tipo Assicurativo