Apparecchiature ad impiego mobile Clausole campione

Apparecchiature ad impiego mobile. Qualora attivata la relativa partita di polizza di cui all’Allegato A alla presente polizza, la Società risponde dei danni indennizzabili a termini di polizza alle apparecchiature ed agli impianti in uso che per loro natura sono portatili o ad impiego mobile. a) il veicolo sia provvisto di tetto in materiale rigido; b) i cristalli del veicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave; c) durante la sosta il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in un parcheggio custodito; d) durante la sosta le apparecchiature assicurate siano riposte nel bagagliaio chiuso a chiave. All'interno di locali, i danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura dei locali stessi. Si intendono indennizzabili anche i furti commessi all’interno dei locali, durante l’orario di attività, a condizione che vi sia presenza di personale. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato lo scoperto e la franchigia indicate nel successivo Allegato B alla presente polizza.
Apparecchiature ad impiego mobile. La garanzia di cui all’art 4.1.1. viene estesa a personal computer portatili e tablet, compreso il loro trasporto con qualsiasi mezzo, anche quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che: - per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall’ubicazione indicata in polizza; - tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione ai fini dell’espletamento dell’attività dichiarata. Limitatamente alla fase di trasporto le cose assicurate devono essere riposte nelle custodie di cui sono dotate. Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, gli enti si intendono garantiti purché vengano trasportati come “bagaglio a mano”, qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all’indennizzo. La garanzia furto, sarà operante a condizione che nella fase di trasporto sui veicoli: - il veicolo sia provvisto di tetto rigido, chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati; LIMITI DI COPERTURA‌
Apparecchiature ad impiego mobile. 1. Qualora attivata la relativa partita di polizza di cui all’Allegato A alla presente polizza, la Società risponde dei danni indennizzabili a termini di polizza alle apparecchiature ed agli impianti in uso che per loro natura sono portatili o ad impiego mobile. 2. La garanzia opera anche per i danni verificatisi durante l’utilizzo, il trasporto con qualsiasi mezzo compreso quello a mano, il trasferimento, lo spostamento, le operazioni di carico e scarico, entro il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. 3. Non sono indennizzabili i danni di rottura di filamenti di valvole o tubi. 4. Durante il trasporto su veicoli la garanzia furto opera purché siano rispettati tutti i seguenti requisiti: a) il veicolo sia provvisto di tetto in materiale rigido; b) i cristalli del veicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave; c) durante la sosta il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in un parcheggio custodito; d) durante la sosta le apparecchiature assicurate siano riposte nel bagagliaio chiuso a chiave. 5. All'interno di locali, i danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura dei locali stessi. Si intendono indennizzabili anche i furti commessi all’interno dei locali, durante l’orario di attività, a condizione che vi sia presenza di personale. 6. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato lo scoperto e la franchigia indicate nel successivo Allegato B alla presente polizza.
Apparecchiature ad impiego mobile. Si conviene di ritenere assicurati gli apparecchi elettronici ad impiego mobile anche durante il loro utilizzo al di fuori delle ubicazioni assicurate. Relativamente agli stessi si conviene quanto segue: 1. A parziale deroga di quanto stabilito dall’art. 2 delle “Norme che regolano l’assicurazione dei Danni Materiali” sono compresi anche i danni di rottura durante il trasporto al di fuori degli insediamenti, nell’ambito del territorio nazionale: a. se dovuti ad incidente in cui resti coinvolto il mezzo di trasporto; b. se dovuti ad evento indennizzabile a termine di polizza (inclusi: furto con scasso, rapina e aggressione a mano armata) Per il caso di furto di/da autoveicoli, purché regolarmente chiusi a chiave, è stabilito quanto segue: a. la garanzia non sarà in nessun caso operante quando il veicolo venga lasciato in sosta incustodita in ore notturne (dalle ore 22.00 alle ore 6.00 di ogni giorno); b. in caso di sosta incustodita in ore diurne (dalle ore 6.00 alle ore 22.00 di ogni giorno) l’automezzo deve sostare con i congegni di chiusura e di fermo azionati e, qualora il veicolo ne sia provvisto, il sistema antifurto in funzione.
Apparecchiature ad impiego mobile. A parziale deroga dell’Art. 2g) delle Condizioni Generali di Assicurazione le apparecchiature ad impiego mobile sono assicurate anche all’esterno dell’ubicazione indicata nello stampato di polizza sia durante il trasporto con qualsiasi mezzo, com- preso quello a mano, sia durante il loro utilizzo, entro il territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano. Nella fase di sosta su autoveicoli la garanzia furto è operante a condizione che i cristalli dell’auto- veicolo siano rialzati, le portiere chiuse a chiave, le cose occultate nel bagagliaio e a condizione che l’autoveicolo dalle ore 22.00 alle ore 6.00 si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in un’area pubblica custodita o in parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di tetto rigido. In caso di sinistro per furto, rapina, scippo, smarri- mento e caduta accidentale verrà applicato uno scoperto del 25% con il minimo della franchigia indicata.
Apparecchiature ad impiego mobile. Apparecchiature Elettroniche che per loro natura e costruzione, possono comunque essere trasportate ed usate anche all’aperto ed in luogo diverso dalla/e ubicazione/i indicate in Polizza.
Apparecchiature ad impiego mobile. Gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile, come tali specificati nella Polizza, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, nell’ambito del mondo intero, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Non sono tuttavia Indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.  il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;  gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all’espletamento delle attività a cui sono destinate;  gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall’esterno.

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  • Scatti di anzianità A far tempo dal 1.1.2001 gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per il 1° scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio dal 2° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivi. Per il personale appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 8. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegata. Per il 3° e 4° livello retributivo spettano nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero complessivo di 9 scatti come stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995. Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 3.000,00, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 21.12.2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianità.

  • Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 1. L'appaltatore è obbligato: a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti; b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

  • Obblighi di riservatezza 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. 3. L’obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengono di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa. 5. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero). 2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • Area Giuridica Risorse Umane 0000579/2019 24/07/2019 Accordi stipulati con soggetti privati o altre P.A. (art.23, comma1, lett.d. del D.Lgs. 33/2013) APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA L'AZIENDA USL DI PARMA E I MEDICI DI MEDICINA GENERALE COMPONENTI LA MEDICINA DI GRUPPO DENOMINATA XXXXX NELL'AMBITO DELLA CASA DELLA SALUTE XXXXX - NUCLEO CUPRE PRIMARIE XXXXX. DISTRETTO di Parma 0000580/2019 24/07/2019 Accordi stipulati con soggetti privati o altre P.A. (art.23, comma1, lett.d. del D.Lgs. 33/2013) PROGETTO DI SORVEGLIANZA EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI (PAIP) DI PARMA - SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS-PAIP). TRIENNIO 2018/2020 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA XXXXXX XXXXXXX (ARPAE) - CENTRO TEMATICO REGIONALE AMBIENTE E SALUTE - PER ATTIVITA' DI ANALISI DELLE ESPOSIZIONI AD AGENTI INQUINANTI. DIREZIONE SANITARIA Aziendale 0000581/2019 24/07/2019 Assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 2 CPS - cat. D - Ostetrica, con sede di lavoro presso l'Ospedale di Fidenza.

  • CONDIZIONI SPECIALI Insieme degli articoli con i quali si integrano o rettificano le Condizioni di assicurazione.

  • Soggetti destinatari 1. Saranno destinatarie degli accordi le persone beneficiarie di Reddito di Cittadinanza (in avanti anche solo “RdC”), che abbiano sottoscritto il Patto per il Lavoro o il Patto per l’Inclusione Sociale. 2. La partecipazione ai progetti deve essere coerente con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi sociali dei Comuni. 3. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc.

  • Contatti Per maggiori informazioni, si rimanda al sito xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.