Comitato Consultivo. 1. Il comitato consultivo:
a) assiste il comitato amministrativo nella preparazione della nomina dei giudici del tribunale;
b) formula proposte per il praesidium di cui all'articolo 15 dello statuto con riguardo agli orientamenti per il quadro di for mazione dei giudici di cui all'articolo 19; e
c) fornisce pareri al comitato amministrativo concernenti i re quisiti in materia di qualifiche di cui all'articolo 48, para grafo 2.
2. Il comitato consultivo si compone di giudici e specialisti in diritto dei brevetti e controversie nel settore dei brevetti, dotati del massimo livello di competenza riconosciuto. Essi sono nominati, conformemente alla procedura stabilita dallo statuto, per un periodo di sei anni. Tale mandato è rinnovabile.
3. La composizione del comitato consultivo assicura un'am pia gamma di competenze pertinenti e la rappresentanza di ciascuno degli Stati membri contraenti. I membri del comitato consultivo sono totalmente indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni e non sono vincolati da istruzioni.
4. Il comitato consultivo adotta il proprio regolamento in terno.
5. Il comitato consultivo designa tra i suoi membri un pre sidente per una durata di tre anni. Tale mandato è rinnovabile.
Comitato Consultivo. 1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dall'articolo 1 della decisione 71/306/CEE del Consiglio, in seguito denominato «il comitato».
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. ------------------------
Comitato Consultivo. Nel corso del 2017 l’Assemblea dei Partecipanti non si è riunita.
Comitato Consultivo. Per garantire la corretta applicazione dell'articolo 3.11 (Xxxxx etiche), del presente codice di condotta e, laddove ciò sia previsto, per il corretto svolgimento di qualunque altro compito, il presidente del tribunale e il presidente del tribunale d'appello sono assistiti ciascuno da un comitato consultivo composto dal vicepresidente e dal membro con maggiore anzianità rispettivamente del tribunale e del tribunale d'appello.
Comitato Consultivo. Il Comitato Consultivo del Fondo dovrà essere un organo rappresentativo esclusivamente dei quotisti del Fondo, salva la possibilità per la SGR di nominare membri provvisori nel caso in cui sia necessario integrare la composizione del Comitato Consultivo a causa di mancata nomina, dimissioni o revoca di uno o più componenti. Tali membri provvisori dovrebbero restare in carica fino alla nomina dei componenti effettivi. Più in particolare, il regolamento del Fondo dovrà prevedere che:
(i) il Comitato Consultivo sia composto da 5 o 7 membri, comunque in numero dispari;
(ii) il Comitato Consultivo sia nominato direttamente dai partecipanti aventi diritto o attraverso meccanismi di voto di lista in Assemblea dei Partecipanti, che assicurino la rappresentatività del Comitato Consultivo;
(iii) 3 membri, qualora il comitato sia composto da sette membri o 2 membri, qualora sia composto da cinque, dovranno essere nominati direttamente dai titolari delle Quote B;
(iv) la SGR dovrà richiedere il parere obbligatorio del Comitato Consultivo con riferimento, almeno, alle seguenti materie:
a. qualunque operazione (di investimento o disinvestimento o altri atti) in conflitto di interessi o con parti correlate della SGR;
b. approvazione del Business Plan a vita intera del Fondo (contenente almeno il piano e le procedure di investimento e disinvestimento e un prospetto economico e patrimoniale previsionale), nonché delle modifiche e degli aggiornamenti di tale documento;
c. approvazione delle operazioni di investimento e disinvestimento, ovvero degli interventi di risanamento, ristrutturazione, riconversione o restauro ovvero di ultimazione e costruzione di beni immobili di controvalore superiore a determinati ammontari indicati nel regolamento o fissati annualmente dalla SGR con il parere del Comitato Consultivo non inferiori al maggiore tra (a) Euro 5.000.000 e (b) il 10% del valore del Fondo;
d. finanziamento o rifinanziamento del Fondo per importi superiori a determinati ammontari indicati nel regolamento o fissati annualmente dalla SGR con il parere del Comitato Consultivo;
e. riduzioni della percentuale di distribuzione dei proventi di gestione del Fondo;
f. proposte di transazioni relative a contenziosi in cui il Fondo sia parte di valore superiore a determinato ammontare indicato nel regolamento o fissato annualmente dalla SGR con il parere del Comitato Consultivo;
g. nomina, rinnovo del mandato e determinazione del compenso dell’advisory immobiliare o dell’asset mana...
Comitato Consultivo. 1. Il Comitato Consultivo, nominato ai sensi dell'art. 3 della Legge 25/11/1999 n. 452, è l'organo di indirizzo del Museo. Convocato dal Presidente almeno due volte all'anno, esso esprime pareri sul programma annuale, sul rapporto di gestione e su quanto viene sottoposto dal Comitato di Direzione
2. il Comitato consultivo fornisce indirizzi strategici, può formulare nuove proposte inerenti il programma e/o le l'attività del Museo.
3. Alle sue sedute partecipano i membri del Comitato di Direzione senza diritto di voto.
4. Il Comitato Consultivo viene convocato dal Comitato di Direzione per posta elettronica almeno quindici giorni prima della riunione programmata. In caso di comprovata urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso di due giorni. Il Comitato Consultivo è convocato dal Comitato di Direzione per il tramite del Presidente, o, qualora lo richiedano, da almeno tre componenti dello stesso. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto ed esprime i pareri con maggioranza semplice. Per i componenti del Comitato consultivo non sono previsti gettoni di presenza, compensi o remunerazioni di alcuna sorta. Per ogni seduta viene redatto un verbale da approvare nella seduta successiva. I membri del Comitato restano in carica cinque anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta
Comitato Consultivo. Nel corso del 2018 l’Assemblea dei Partecipanti si è riunita:
Comitato Consultivo. 1. La Commissione e il comitato direttivo, istituito a norma dell'articolo 20, sono assistiti da un comitato consultivo.
2. Il comitato consultivo si adopera per garantire l'equilibrio di genere ed è composto da:
(a) un rappresentante di ciascun partner esecutivo;
(b) un rappresentante di ciascuno Stato membro;
(c) un esperto nominato dal Comitato economico e sociale europeo;
(d) un esperto nominato dal Comitato delle regioni.
3. Il comitato consultivo è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il rappresentante del Gruppo BEI è il vicepresidente. Il comitato consultivo si riunisce regolarmente, almeno due volte all'anno, su convocazione del presidente.
4. Il comitato consultivo:
(a) presta consulenza alla Commissione e al comitato direttivo sulla progettazione dei prodotti finanziari da realizzare ai sensi del presente regolamento;
(b) presta consulenza alla Commissione e al comitato direttivo in merito agli sviluppi di mercato, alle condizioni di mercato, ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali;
(c) scambia opinioni in merito agli sviluppi di mercato e condivide le migliori pratiche.
5. La Commissione nomina i primi membri del comitato consultivo che rappresentano i partner esecutivi diversi dal Gruppo BEI, previa consultazione dei potenziali partner esecutivi. Il loro mandato è limitato a un anno.
6. Sono inoltre organizzate almeno due volte all'anno, sotto la presidenza della Commissione, riunioni di rappresentanti degli Stati membri in una formazione distinta.
7. Il comitato consultivo e i rappresentanti degli Stati membri riuniti nella formazione distinta di cui al paragrafo 6 possono formulare raccomandazioni, da sottoporre all'esame del comitato direttivo, sull'attuazione e sul funzionamento del programma InvestEU.
8. I processi verbali dettagliati delle riunioni del comitato consultivo sono resi pubblici non appena possibile una volta da esso approvati. La Commissione stabilisce le regole e le procedure operative del comitato consultivo e ne gestisce il segretariato. Tutte le informazioni e la documentazione pertinenti sono messe a disposizione del comitato consultivo per metterlo in grado di esercitare le sue funzioni.
9. Le banche o gli istituti di promozione nazionali rappresentati nel comitato consultivo selezionano tra i propri membri i rappresentanti dei partner esecutivi diversi dal Gruppo BEI per il comitato direttivo di cui all'articolo 20, paragrafo 1. Le banche o gli istituti di promozione nazio...
Comitato Consultivo. Il Comitato sarà composto: - per parte aziendale dal Responsabile del Personale del Gruppo TNT e di TNT Production Logistics e dai rispettivi responsabili delle Relazioni Industriali e Sindacali, nonché da un rappresentante dell'Unione Industriale; - per parte sindacale, da due rappresentanti per Organizzazione Sindacale firmataria del pre- sente Accordo, designati dalle Segreterie Nazionali, nell’ambito delle rispettive strutture nazionali e/o territoriali. In tale sede verranno approfonditi i temi relativi all’andamento ed a prospettive della Società, con particolare riguardo a: - scenario e posizionamento competitivo; - strategie di sviluppo dell'Azienda (prodotto, processo, ecc.) Nell'ambito delle riunioni del Comitato Consultivo, una volta all'anno, verranno anche fornite informazioni sulle assunzioni effettuate per tipologia di contratto (a tempo indeterminato, C.F.L., a termine, part-time, temporaneo). Inoltre verrà consegnata alle rappresentanze dei la- voratori la tabella con la statistica aggregata della media mensile dei superminimi individuali per livello divisi tra operai ed impiegati. In considerazione della riservatezza di queste infor- mazioni, la diffusione e l'uso delle stesse è consentito nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 2105 del codice civile. In tale sede l'Azienda illustrerà, annualmente, l’andamento degli, indicatori della Società uti- lizzati per il calcolo del Premio di Risultato e degli aggregati di indicatori analizzati nell'ambi- to della "Commissione Organizzazione e Formazione", anche allo scopo di verificarne la com- plessiva evoluzione e di valutare iniziative idonee al miglioramento degli stessi. Il Comitato si riunirà di norma semestralmente. Le riunioni sulla base di un ordine del giorno, definito nell'ambito delle materie di competenza del Comitato di Consultazione e oggetto di preventivo esame delle Parti. In tale occasione, le Parti valuteranno la possibilità di predispor- re, a cura della Direzione Aziendale, l'opportuna documentazione. Incaso di eventi eccezionali, le Parti potranno richiedere una riunione straordinaria.
Comitato Consultivo. 3.1 Il Comitato Consultivo, nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente Gestore, è così composto: due componenti designati dall’Ente Gestore, di cui uno lo presiede cinque componenti designati dalle organizzazioni dei commercianti all’ingrosso tre componenti designati dalle organizzazioni dei produttori quattro componenti designati dalle organizzazioni degli acquirenti tre componenti designati dalle organizzazioni dei movimentatori
3.2 Il Comitato Consultivo si riunisce periodicamente, di norma ogni bimestre, per fare il punto sulla situazione dell’attività del Centro e formulare osservazioni e proposte per migliorarne l’attività.
3.3 Dei lavori del Comitato consultivo viene steso sintetico verbale da inviare all’Ente Gestore ed al Comitato operativo per tradurli in atti concreti.