ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI. Per i danni dovuti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici non conseguenti a furto e/o rapina tentati o riusciti, si applica uno scoperto del 10% col minimo di € 5.000,00.
ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI. Per i danni dovuti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici, non verrà liquidata somma maggiore dell’80% del valore della singola ubicazione danneggiata.
ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI l’Assicurazione non comprende: ▪ i danni indicati all’oggetto dell’Assicurazione “Atti vandalici ed Eventi Sociopolitici” (art. 25) qualora gli stessi siano comunque riconducibili alla circolazione dei veicoli.
ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI. L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni esplicitamente riportate nel contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di atti vandalici e/o dolosi di terzi e a seguito di eventi socio-politici quali: scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo o sabotaggio.
ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI. Garanzia opzionale acquistabile obbligatoriamente in abbinamento agli “Eventi Naturali” La Società indennizza l’Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dall’autovettura a seguito di atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, scioperi, sommosse e atti di terrorismo e sabotaggio. KASKO Garanzia opzionale acquistabile obbligatoriamente in abbinamento alle due Garanzie: “Eventi Naturali” e “Atti vandalici ed Eventi Sociopolitici” La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dall’autovettura, indipendentemente dalla responsabilità del conducente, a seguito di: - Kasko Completa: Collisione con altro veicolo; Caduta di oggetti e materiali; Ribaltamento e Uscita di strada; Urto contro ostacoli mobili o fissi, con pedoni, biciclette e animali; - Mini Kasko: Collisione con altro veicolo identificato, fino al massimale di € 3.000,00. COPERTURE ACCESSORIE Garanzia opzionale acquistabile anche singolarmente, unitamente alle Garanzie obbligatorie La Garanzia include una serie di coperture “accessorie” sempre operanti (se non diversamente indicato) prestate entro i limiti di seguito indicati (da intendersi per sinistro e periodo assicurato): - Ricorso terzi e Rischio locativo: fino al limite massimo di € 150.000,00; - Danni al veicolo a causa di urto contro animali selvatici: la Società rimborsa il danno fino alla concorrenza massima di € 5.000,00 (non operante in caso di acquisto della Garanzia Kasko Completa); - Spese di dissequestro: sino ad un massimo di € 500,00; - Spese di immatricolazione, annotazione della perdita di possesso, procura a vendere: la Società rimborsa fino alla somma di € 260,00 per le spese sostenute per l’immatricolazione di un nuovo veicolo; le spese sostenute per ottenere l’annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà; le spese per la procura a vendere a favore della Società; - Ripristino dei dispositivi di sicurezza: fino al limite massimo di € 800,00; - Perdita dell’imposta di proprietà (cd “bollo”): fino ad un massimo di € 520,00; - Lesioni subite dagli animali domestici trasportati: sino ad un massimo di € 500,00; - Perdita delle chiavi o malfunzionamento dei congegni elettronici di apertura delle portiere del Veicolo assicurato: rimborso spese ripristino sino ad un massimo di € 250,00. ASSISTENZA Garanzia opzionale acquistabile anche singolarmente, unitamente alle Garanzie obbligatorie ASSISTENZA: Formula “SILVER” Prevede: - il soccorso stradale: sia in Italia che all...
ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI. Per i danni dovuti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici, non verrà liquidata somma maggiore del 70% della somma assicurata.
ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI. Per i danni dovuti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici, si applica una franchigia di € 1.500,00.
ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI. Quando i danni siano causati da scioperanti o persone, anche dipendenti dell’Assicurato, che prendano parte a tumulti o sommosse o che perpetrino individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi. Sono compresi anche i danni cagionati dalle forze dell’ordine. Non sono compresi i danni da rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere nonché quelli a vetri, cristalli e insegne. Il pagamento di ciascun indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia fissa di € 500,00. La garanzia è prestata a parziale deroga del comma a) e b) delle Esclusioni.
ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI. L’assicurazione non comprende i danni: • determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente/Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); • derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo assicurato o quelli riconducibili alle fattispecie di cui alla garanzia Kasko.
ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI. Per il danno totale: il valore assicurato indicato nel Modulo di Polizza. In caso di rimpiazzo e purché la data di prima immatricolazione del veicolo non sia anteriore di 5 (cinque) anni rispetto alla data di stipula del contratto, verrà applicato il valore aggiornato in base alla tabella di deprezzamento prevista dal successivo art. 41, nel caso invece in cui l’Assicurato/Contraente opti per l’indennizzo in denaro e purché la data di prima immatricolazione del veicolo non sia anteriore di 5 (cinque) anni rispetto alla data di stipula del contratto, l’indennizzo avverrà sulla base del valore commerciale al momento del sinistro. In ogni caso, se la data di prima immatricolazione del veicolo risulti anteriore di 5 (cinque) anni rispetto alla data di stipula del contratto, l’indennizzo avverrà, sempre e comunque, con il limite del 30% del valore commerciale al momento del sinistro. - Per il danno parziale: il valore assicurato indicato nel Modulo di Polizza. In caso di riparazione presso le carrozzerie convenzionate, e purché la data di prima immatricolazione del veicolo non sia anteriore di 5 (cinque) anni rispetto alla data di stipula del contratto, per i primi 60 (sessanta) mesi di durata di polizza, non verrà applicato alcun degrado d’uso sui pezzi di ricambio, ad eccezione degli pneumatici, delle batterie e delle parti meccaniche; nel caso invece in cui l’Assicurato/Contraente opti per la riparazione al di fuori delle carrozzerie convenzionate o non volesse far riparare il mezzo, e purché la data di prima immatricolazione del veicolo non sia anteriore di 5 (cinque) anni rispetto alla data di stipula del contratto, l’indennizzo avverrà sulla base del valore commerciale al momento del sinistro. In ogni caso, infine, se la data di prima immatricolazione del veicolo risulti anteriore di 5 (cinque) anni rispetto alla data di stipula del contratto, l’indennizzo avverrà, sempre e comunque, con il limite del 30% del valore commerciale al momento del sinistro. Il massimale deve intendersi per sinistro/anno. Cristalli € 1.000,00. Il massimale deve intendersi per sinistro/anno.