ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO Clausole campione

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO. 1. Il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una istanza presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (ODM) istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara con delibera del 29 aprile 2010 e denominato “CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE ORGANISMO NON AUTONOMO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA”, con sede presso il Tribunale di Pescara. 2. La domanda può essere effettuata, sia utilizzando l'apposito modulo, sia in altra forma scritta, purché essa contenga: a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all’art. 3 del presente regolamento; b) i dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimen- to, con attestazione scritta del relativo potere; c) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda; d) la copia, laddove esistente, della clausola di mediazione; e) l'indicazione del valore della controversia determinato secondo i criteri dettati dal codice di procedura civile. In caso di valore indeterminato deve essere specificato se trattasi di valore modesto (ricompreso cioè entro €. 25.000,00), medio (fino a €. 250.000,00) o rilevante (oltre €. 250.000,00); f) i dati identificativi dell'Avvocato della parte presente all'incontro; g) i dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assistono la parte nel procedimento. 3. Alla domanda può essere allegata tutta la documentazione che l'istante ritiene utile ai fini del procedimento di mediazione specificando se ritiene che detti documenti possano essere conosciuti dall'altra parte prima dell’adesione. 4. Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestuali, ed anche nei confronti di più soggetti. 5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del presente regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata e commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito solidale tra le parti nei confronti dell'ODM. 6. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento che il responsabile, designato dall’organismo, è obbligato a custodire nell'apposito fascicolo debitamente registrato e numerato di cui all'art. 3; sono escluse eventuali comunicazioni riservate al solo mediatore, tali espressamente qualificate dalle parti; i dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante...
ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO. Il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda, anche congiunta, presso la Segreteria dell'Organismo. La domanda può essere presentata, sia utilizzando l'apposito modulo (reperibile anche on line sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Milano), sia con autonoma istanza in carta libera, che deve contenere: - dati identificativi delle parti; - dati identificativi dei professionisti che le assistono; - eventuale indicazione congiunta del mediatore scelto dalle parti, di comune accordo, tra i nominativi dell’elenco dell’Organismo, o esterno a tale elenco (c.d. mediatore ad hoc – cfr Lett. C al terzo cpv). Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento e delle indennità dovute all’organismo come da tabella (allegata al Regolamento). Nel caso in cui la domanda sia presentata da una sola parte, la Segreteria comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione: - alla parte istante: la data e il luogo dell'incontro di mediazione, nonché il nominativo del mediatore designato; - all'altra parte: l'avvenuto deposito della domanda di mediazione; la data e il luogo dell'incontro di mediazione, il nominativo del mediatore designato, l'invito a comunicare la propria adesione. L’adesione comporta accettazione del Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.
ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO. Le parti possono designare di comune accordo un esperto al fine di ottenere la redazione di un parere sulla equa composizione di un conflitto familiare. La designazione può avvenire sia prima dell’instaurazione di un procedimento giudiziario, sia dopo, e in qualunque fase o grado di esso; anche le parti di un procedimento di mediazione possono concordemente decidere di chiedere al medesimo mediatore o ad un altro soggetto che abbia i requisiti di cui alla lett. c, di redigere il parere ‘esperto’; in tale caso, la procedura di mediazione si estingue. Il procedimento relativo al parere esperto si attiva attraverso il deposito di una domanda congiunta presso la Segreteria dell'Organismo. La domanda può essere presentata, sia utilizzando l'apposito modulo (reperibile anche on line sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Milano), sia con autonoma istanza in carta libera, che deve contenere: - dati identificativi delle parti; - dati identificativi dei professionisti che le rappresentano; - indicazione congiunta dell’esperto scelto dalle parti, tra i soggetti che abbiano i requisiti di cui alla successiva Lett. C). Il deposito della domanda costituisce accettazione del regolamento e delle indennità dovute all’organismo come da tabella (che si allega). La segreteria comunica all’esperto indicato dalle parti la designazione, inviando copia del regolamento.
ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO. 1. Il procedimento di definizione dell’accertamento con adesione può essere attivato: - a cura dell’ufficio, prima della notifica dell’avviso di accertamento; - su istanza del contribuente, subordinatamente all’avvenuta notifica dell’accertamento.
ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO. 1. Il procedimento può essere attivato: a) dall’ufficio competente ad emettere l’avviso di accertamento, prima della notifica dell’avviso stesso; è esclusa l’applicazione dell’articolo 5-ter del d.lgs. n. 218/1997 (norma sul contraddittorio preventivo obbligatorio); b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non pro- ceduto dall’invito a comparire per l’adesione; c) su istanza del contribuente prima della notifica dell’avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo. 2. L’attivazione del procedimento a cura dell’ufficio esclude l’ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.
ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO. Il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda, anche congiunta, presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi ODM). La domanda può essere effettuata, sia utilizzando l'apposito modulo (reperibile sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Varese), sia in carta libera, purché contenga tutti gli elementi indicati nel modulo: - dati identificativi delle parti; - dati identificativi dei professionisti che eventualmente le assistono; - eventuale indicazione del mediatore scelto tra i nominativi dell’elenco dell’ODM. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento.

Related to ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

  • Responsabile del procedimento Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, Responsabile del procedimento di cui al presente bando è nominato il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Area Risorse Umane e Organizzazione - Servizio Gestione Personale Docente, tel. 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - E-Mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx Posta Elettronica Certificata xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.

  • RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile Unico del Procedimento è l’xxx. Xxxxx Xxxxx.

  • Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti : b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • Modalità di fatturazione e pagamento 10.1 La fatturazione avrà periodicità: 1. per l’energia elettrica mensile ad eccezione dei Clienti con Punti di Prelievo in bassa tensione e potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile; 2. per il gas avrà periodicità mensile ad eccezione dei Punti di riconsegna con consumo annuo inferiore o uguale a 5.000 Smc e per i Punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile. Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell’art. 21. Le fatture saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni; il CLIENTE avrà sempre a disposizione gli Elementi di Dettaglio nella propria area privata sul sito internet xxxxxxxxxxxxx.xx. Su xxxxxxxxxxxxx.xx sarà inoltre disponibile la guida alla lettura della fattura. 10.2 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, sempre che tali dati siano resi disponibili a EDISON ENERGIA dal Distributore o sulla base delle autoletture comunicate dal CLIENTE. 10.3 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati con il con il metodo del prodie basato sulle autoletture comunicate dal CLIENTE o sul dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore locale; in assenza di tali dati la stima sarà calcolata con il metodo prodie utilizzando il consumo annuo comunicato dal Distributore competente, il consumo dichiarato dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO o la stima di Edison calcolata in base ai dati tecnici del Punto di prelievo comunicati dal Distributore.10.4 (articolo specifico per la sola fornitura di gas) In caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e successive modifiche e integrazioni, nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, EDISON ENERGIA ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al CLIENTE, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; nel caso invece di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il CLIENTE riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00€ e secondo le previsioni di cui alla Del. 574/2013/R/gas (RQDG) e successive modifiche e integrazioni in tema di qualità commerciale. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE, b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall’ARERA con Del. 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: a) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, b) con il dato di consumo annuo comunicato dal Distributore sulla base dei dati tecnici del Punto di Riconsegna. 10.5 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle fatture emesse dal Distributore Locale, EDISON ENERGIA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli. 10.6 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare le modifiche di cui al precedente Art. 7.4, che comportino delle variazioni al prezzo riportato nelle Condizioni Particolari di Fornitura sottoscritte dal CLIENTE, e/o ai corrispettivi indicati nelle stesse, EDISON ENERGIA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell’avvenuta sostituzione del gruppo di misura e/o dell’Opzione tariffaria di trasporto.

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • Risoluzione del rapporto di lavoro La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente. Durante i primi tre mesi ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Trascorso tale periodo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, il contrattista è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni; il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

  • SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA La prima seduta ha luogo il giorno 10/01/2023, alle ore 14:30. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema almeno 3 [indicare il numero] giorni prima della data fissata. Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura: • della documentazione amministrativa; • delle offerte tecniche; • delle offerte economiche; e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;