Attività accessorie. 1Il medico assistente impiegato a tempo pieno nella struttura non può, di principio, svolgere attività accessorie, oltre a quelle contrattualmente pattuite. Restano riservate eventuali attività accessorie puntuali, compatibili con gli obblighi contrattuali e autorizzate dalla Direzione dell’Ospedale di sede. Sono in particolare considerate attività accessorie puntuali quelle prestate presso servizi di primo soccorso pre-ospedaliero (come Rega e ambulanza). 2Se il medico assistente lavora a tempo parziale un’eventuale attività accessoria parallela a quella prestata per l’EOC non è di principio esclusa, ma è comunque soggetta ad autorizzazione da parte della direzione locale, che verificherà in concreto che essa non sia in diretta concorrenza con l’attività dell’EOC e che sia compatibile con i doveri di servizio.
Attività accessorie. È considerata attività accessoria ogni attività remunerata anche se temporanea.
Attività accessorie. 18.1 Durante il tempo libero e le vacanze i lavoratori non possono prestare nessun 10 tipo di lavoro professionale né con né senza remunerazione, ad eccezione della preparazione di modelli per concorsi di settore ed esami professionali, come pure di modelli per le scuole e per i corsi professionali.
18.2 L‘esercizio di attività accessorie vietate all‘art. 18.1 viene considerata come viola- zione contrattuale e comporta l’obbligo, per il lavoratore, di risarcire i danni. Fatta riserva del diritto di scioglimento con effetto immediato del contratto di lavoro per causa grave secondo l’art. 337 ss del CO.
18.3 al datore di lavoro è vietato accettare prestazioni di lavoro proibite dal lavoratore che è sotto contratto presso un altro datore di lavoro.
18.4 Il datore di lavoro può autorizzare il lavoratore a svolgere un’attività accessoria nella misura concordata per mezzo di un’autorizzazione scritta.
Attività accessorie. Il lavoratore / La lavoratrice ha l’obbligo d’informare il datore di lavoro sull’esercizio di altre attività lucrative. Non è ammesso l’esercizio di attività accessorie per conto di terzi.
Attività accessorie. 1. Oltre all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, l’autorizzazione o la DIA di cui al precedente art 9 consentono:
a) l’installazione e l’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, purché i locali non siano allestiti in modo da configurare un’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento 8[8];
b) limitatamente agli esercizi dotati di sale aventi complessivamente capienza e afflusso non superiori a 100 persone, di effettuare piccoli trattenimenti musicali senza ballo a condizione che: - il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione, - non si apprestino elementi atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè, non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale9[9], - non vi sia pagamento di un biglietto per l’ingresso, - non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni. 8[8] La Prefettura di Modena con nota prot. 2895/98 2°Sett. in data 28/11/1998 ha individuato 4 casi:
1. La semplice presenza e l'uso di un normale apparecchio televisivo non comporta alcun adempimento,
2. l'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli senza imporre il pagamento di un biglietto d'ingresso e senza trasformare il locale in sala da trattenimento non comporta alcun adempimento,
3. l'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli con pagamento di un biglietto d'ingresso e senza trasformare il locale in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. al pari dei "piccoli trattenimenti",
4. l'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli con pagamento di un biglietto d'ingresso e con l'allestimento del locale in modo da trasformarlo in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S.. Rientrano nella previsione dell’art. 12 della L.R. 14/2003 e nel comma 1, lett. a) dell’art. 11 del presente regolamento i punti 1 e 2 della nota della prefettura di cui sopra. 9[9] Cfr. nota prot. 151/2°Sett. in data 1/2/1995 della Prefettura di Modena. [Per l’esercizio di piccoli trattenimenti rivolti ad oltre 100 persone l'esercente, in applicazione dell’art. 19 della legge 241/1990, deve presentare un...
Attività accessorie. Art.12 - Attività stagionali.
Attività accessorie. Locali per riunioni E’ presente un locale destinato a riunioni per un numero di posti pari ad 8 persone. Il locale è ubicato in un piano fuori terra dell'edificio. La capacità massima è di 8 persone e la comunicazione con altri ambienti della attività è diretta, senza la necessità di porte antincendio con caratteristica REI/EI specifica.
Attività accessorie. 1. Oltre all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, l’autorizzazione o la DIA di cui al precedente art. 9 consentono:
a) l’installazione e l’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, purché i locali non siano allestiti in modo da configurare un’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento 10;
b) limitatamente agli esercizi dotati di sale aventi complessivamente capienza e afflusso non superiori a 100 persone, di effettuare piccoli trattenimenti musicali senza ballo a condizione che: - il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione, - non si apprestino elementi atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè, non devono essere resi idonei all'accoglimento
Attività accessorie. L’appaltatore di ogni lotto, oltre all’attività principale, dovrà anche assicurare: • la pulizia (compreso bagni), il riordino e la cura dei locali e degli arredi, per il mantenimento quotidiano delle condizioni di decoro, da effettuare con propri materiali di consumo e fuori dagli orari di servizio; • la realizzazione di interventi urgenti di ordinaria manutenzione degli strumenti e delle apparecchiature inventariabili destinati al servizio, che eventualmente si rendano indispensabili per una normale e sicura fruizione degli stessi; • la fornitura di materiali di facile consumo e di beni direttamente connessi con le attività oggetto dell’appalto;
Attività accessorie. 1. Sono considerate attività accessorie, tutte le attività remunerate e non remunerate fornite da parte dei collaboratori, le quali esulano dal contratto di lavoro con la SUPSI o dal mansionario del collaboratore. Di principio il volontariato non è considerato attività accessoria e, pertanto, non è soggetto agli obblighi sottostanti. Tuttavia, nel caso in cui le attività di volontariato comportino per il collaboratore un impegno in termini di tempo o di lavoro tale da compromettere la qualità dell’attività lavorativa presso la SUPSI (ad es. picchetti notturni, nei giorni festivi, ecc.), le stesse devono essere notificate come attività accessorie tramite l’apposito modulo di dichiarazione elettronico. Nella misura in cui delle attività di volontariato costituissero invece un potenziale conflitto d’interesse rispetto alle attività svolte dal collaboratore in SUPSI, le stesse devono essere segnalate come tali secondo le modalità previste al punto 3 (Procedura di notifica) della Direttiva 10 B Gestione dei conflitti d’interesse.
2. Di regola le occupazioni accessorie sono ammesse soltanto previa autorizzazione del membro di Direzione di riferimento.
3. Il collaboratore è tenuto ad informare, indipendentemente dalla propria percentuale di impiego, il membro di Direzione di riferimento in occasione dell’assunzione o non appena si verificano nuove circostanze, riguardo a eventuali attività svolte a titolo accessorio, indicando se le stesse potrebbero risultare concorrenziali o incompatibili con le mansioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro, oppure danneggiare la reputazione dell’Istituzione. I dettagli sono indicati nell’apposita Direttiva interna.