Attività ammesse. L’attività oggetto della prestazione di lavoro autonomo può riguardare sia l’attività tipica dell’azienda sia un’attività accessoria a questa ultima. Nel contratto non devono risultare clausole che disciplinano: • modalità dettagliate di svolgimento dell’incarico affidato al collaboratore (sono comunque ammessi da parte del committente indirizzi di ordine generale); • l’inserimento del collaboratore nella struttura gerarchica del committente; • Un assiduo e costante controllo sulle modalità di esecuzione dell’incarico affidato al collaboratore; • l’esercizio di un potere disciplinare nei confronti del lavoratore. Va verificato che non sussistano le condizioni ed i presupposti di cui all’art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2015.
Attività ammesse. Presso il Castello del Valentino sono ammesse le seguenti attività:
a) visite guidate organizzate e gestite dall’Ateneo, con finalità di studio e di divulgazione scientifica, anche rivolte al largo pubblico. Le visite guidate hanno carattere di lezione itinerante e hanno lo scopo di rendere accessibili gli spazi e gli oggetti di interesse storico-artistico . Le visite guidate sono organizzate per piccoli gruppi di partecipanti, invitati nominativamente, e si svolgono sempre ed esclusivamente sotto la guida di incaricati del Politecnico in possesso di certificate conoscenze storiche e scientifiche del sito. Vengono svolte di norma al sabato, salvo diversa indicazione data dal Referente Scientifico per i Restauri del Castello del Valentino, previa intesa con il personale preposto presente in sede come indicato nell’Allegato A.
b) manifestazioni, eventi, convegni, attività didattiche e iniziative con le caratteristiche definite nel presente Regolamento
Attività ammesse. Tutte piccoli lavori domestici assistenza domiciliare lezioni private Azienda: tutte Pa: progetti sociali; manifesta- zioni; attività di emergenza e Tabella di Comparazione (tratta dal Sole24Ore del 8 Giugno 2017 – pagina 5) Compenso Orario (info non chiarissime da confermare) 10 € lordi/costo (oneri Inps 1,30 + Inail 0,70 + servizio 0,50) = 7,5 € netti 10 € valore nominale meno costo 2 € (Inps: 1,65 €, Inail: 0,25 €, servizio: 0,10 €). Netto 8 €. 9 € valore minimo netto / costo 12,37 € (Inps: 2,97 €, Inail: 0,31 €, servizio: 0,09€). Valore min. in agricoltura vedi CCNL.
Attività ammesse. Gli assegnatari della borsa per mobilità a fini di studio possono: - frequentare corsi previsti dall’area disciplinare indicata sull’accordo bilaterale tra l’Università Xxxxxxxxx Xxxxxxx e l’Università straniera ospitante, e pubblicati all’interno del Bando; - compiere ricerche finalizzate alla stesura della tesi di laurea; Gli studenti in mobilità possono usufruire sia della borsa Erasmus per studio che di quella per tirocinio anche nello stesso anno accademico, a condizione che non vi sia coincidenza dei periodi.
Attività ammesse. Gli assegnatari della borsa di mobilità per tirocinio possono: - svolgere attività di tirocinio e stage aziendale (Erasmus Placement) presso le aziende con cui l’Università Xxxxxxxxx Xxxxxxx ha stipulato un accordo. Gli studenti in mobilità possono usufruire sia della borsa Erasmus per studio che di quella per tirocinio anche nello stesso anno accademico, a condizione che non vi sia coincidenza dei periodi.
Attività ammesse. 1. L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, salve espresse esclusioni, è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività sportive ed extra sportive con lo stesso compatibili.
2. Ogni altra attività è ammessa esclusivamente previa autorizzazione dell’ente proprietario.
3. Per ogni singola attività dallo stesso svolta il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e ogni atto similare relativi alle stesse attività secondo le norme vigenti.
4. In occasione di manifestazioni direttamente organizzate dal concessionario presso l’impianto, questo dovrà provvedere a darne comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza almeno 3 giorni prima dell’evento, ai sensi dell’art. 18 del X.X. x. 000/00 e s.m.i.
Attività ammesse. 1. Nei negozi e banchi del Sotto il Salone, come definito nel precedente articolo, fatte salve le attività già presenti alla data di approvazione del presente regolamento, sono ammesse prevalentemente attività di vendita e artigianali di preparazione di prodotti alimentari, in particolare quelle relative alla vendita di carni, salumi, formaggi, pesce, pasta fresca; sono privilegiate le attività di vendita e promozione dei prodotti tipici del territorio veneto.
2. Sono ammesse inoltre le attività di somministrazione di alimenti e bevande compatibili con la struttura monumentale. Sono in ogni caso considerate compatibili con la struttura, ai fini dell'attività di somministrazione e fatti salvi tutti i requisiti necessari, i negozi di maggiore dimensione individuati nella planimetria allegata.
3. Attività diverse da quelle sopraindicate potranno essere ammesse a giudizio dell’Amministrazione sotto il profilo della compatibilità.
4. Anche le modalità di vendita e gli allestimenti dei negozi potranno essere soggetti a valutazione sotto il profilo della compatibilità con il sito monumentale e le caratteristiche generali del Sotto il Salone.
5. Si precisa che:
a) ogni concessione rilasciata per l’uso degli spazi siti nelle gallerie Sotto il Salone non può comprendere più di due numeri civici;
b) ogni concessionario non può essere titolare di più di quattro numeri civici;
c) sono fatte salve le situazioni autorizzate dal concedente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
Attività ammesse. 1. All’interno dell’orto è consentito tenere un annaffiatoio, un tubo di gomma, una bottiglia girevole ad un’altezza massima di 1 ml, una serra costituita da rete di colore verde non più alta di 1 ml.
Attività ammesse. Il PUC, fermo restando quanto stabilito al comma 5 dell’articolo 55, al fine di favorire, riuso, rigenerazione, riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, stabilisce quanto segue:
Attività ammesse. 1. L'uso delle palestre scolastiche è concesso esclusivamente per scopi inerenti ad usi sportivi e/o ricreativi, quali: − attività di avviamento e promozione dello sport e dell’attività motoria; − tornei amatoriali; − campionati ed attività federali e di lega; − ginnastica per preparazione atletica; − attività ricreative e di aggregazione, purché compatibili con la destinazione d'uso delle strutture ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui all'art. 5. Saranno ammesse all’utilizzo della palestra esclusivamente attività che rispetteranno i criteri di sicurezza stabiliti dal Certificato Prevenzione Incendi (CPI).
2. È fatto divieto inoltre di svolgere presso le palestre scolastiche attività con fini di lucro.